| Gazzetta n. 17 del 21 gennaio 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 3 gennaio 2019 |  
| Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita del medicinale per  uso umano «Circadin». (Determina n. 5/2019)  |  
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   Per  il  regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  della specialita'  medicinale  «Circadin»  -  autorizzata   con   procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione  del 7 settembre 2011 ed inserita nel registro comunitario dei  medicinali con i numeri:   EU/1/07/392/003 - 2 mg - compresse  a  rilascio  prolungato  -  uso orale - blister (Pvc/Pvdc/Alu) - 30 compresse.   Titolare  A.I.C.:  RAD  Neurim  Pharmaceuticals  EEC  Limited,  One Forbury Square, The Forbury, Reading, Berkshire RG1 3EB, Regno Unito. 
                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10, del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art. 8;   Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;   Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662, recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche, grossisti e farmacisti;   Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il doping»;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di autorizzazioni;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;   Visto il regolamento n. 726/2004/CE;   Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;   Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;   Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227, del 29  settembre  2006 concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Vista la domanda con la quale la ditta Fidia  Farmaceutici  S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Abano Terme, via  Ponte  della Fabbrica, 3/A, in qualita' di rappresentante  locale  del  medicinale «Circadin» per la societa' RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited, ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita';   Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica nella seduta del 29 ottobre 2018; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
        Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. 
   Alla specialita'  medicinale  CIRCADIN  nella  confezione  indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:     confezione: 2 mg - compresse a rilascio prolungato - uso orale  - blister (Pvc/Pvdc/Alu) - 30 compresse; A.I.C. n. 038264038/E (in base 10).   Indicazioni terapeutiche: «Circadin» e' indicato  come  monoterapia per  il  trattamento   a   breve   termine   dell'insonnia   primaria caratterizzata da una qualita' del sonno scadente in pazienti  da  55 anni di eta'.     |  
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             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
   La specialita' medicinale «Circadin» e' classificata come segue:     confezione: 2 mg - compresse a rilascio prolungato - uso orale  - blister (Pvc/Pvdc/Alu) - 30 compresse; A.I.C. n. 038264038/E (in base 10); classe di rimborsabilita': «C».     |  
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                Classificazione ai fini della fornitura 
   La  classificazione  ai  fini  della   fornitura   del   medicinale «Circadin» e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione  medica (RR).     |  
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                          Disposizioni finali 
   La presente determinazione ha effetto dal  giorno  successivo  alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e  sara'  notificata  alla  societa'   titolare   dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
     Roma, 3 gennaio 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
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