Estratto determina AAM/AIC n. 189/2018 del 18 dicembre 2018 
     Procedura europea SE/H/1714/001/MR.     Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.     E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:  OMNILAX nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni  di seguito indicate:     Titolare A.I.C.: Pro Health Pharma Sweden AB, con sede  legale  e domicilio fiscale in Kullagatan 8-10 - 25220 Helsingborg - Svezia.     Confezioni:       «10 g polvere per soluzione orale  in  bustina»  2  bustine  in PE/AL/PE/PAP - A.I.C. n. 046078010 (in base 10) 1CY61U (in base 32);       «10 g polvere per soluzione orale  in  bustina»  4  bustine  in PE/AL/PE/PAP - A.I.C. n. 046078022 (in base 10) 1CY626 (in base 32);       «10 g polvere per soluzione orale  in  bustina»  6  bustine  in PE/AL/PE/PAP - A.I.C. n. 046078034 (in base 10) 1CY62L (in base 32);       «10 g polvere per soluzione orale  in  bustina»  8  bustine  in PE/AL/PE/PAP - A.I.C. n. 046078046 (in base 10) 1CY62Y (in base 32);       «10 g polvere per soluzione orale in  bustina»  10  bustine  in PE/AL/PE/PAP - A.I.C. n. 046078059 (in base 10) 1CY63C (in base 32);       «10 g polvere per soluzione orale in  bustina»  12  bustine  in PE/AL/PE/PAP - A.I.C. n. 046078061 (in base 10) 1CY63F (in base 32);       «10 g polvere per soluzione orale in  bustina»  14  bustine  in PE/AL/PE/PAP - A.I.C. n. 046078073 (in base 10) 1CY63T (in base 32);       «10 g polvere per soluzione orale in  bustina»  20  bustine  in PE/AL/PE/PAP - A.I.C. n. 046078085 (in base 10) 1CY645 (in base 32);       «10 g polvere per soluzione orale in  bustina»  22  bustine  in PE/AL/PE/PAP - A.I.C. n. 046078097 (in base 10) 1CY64K (in base 32);       «10 g polvere per soluzione orale in  bustina»  24  bustine  in PE/AL/PE/PAP - A.I.C. n. 046078109 (in base 10) 1CY64X (in base 32);       «10 g polvere per soluzione orale in  bustina»  30  bustine  in PE/AL/PE/PAP - A.I.C. n. 046078111 (in base 10) 1CY64Z (in base 32);       «10 g polvere per soluzione orale in  bustina»  50  bustine  in PE/AL/PE/PAP - A.I.C. n. 046078123 (in base 10) 1CY65C (in base 32);       «10 g polvere per soluzione orale in  bustina»  60  bustine  in PE/AL/PE/PAP - A.I.C. n. 046078135 (in base 10) 1CY65R (in base 32);       «10 g polvere per soluzione orale in bustina»  100  bustine  in PE/AL/PE/PAP - A.I.C. n. 046078147 (in base 10) 1CY663 (in base 32);       «10 g polvere per soluzione orale in bustina»  200  bustine  in PE/AL/PE/PAP - A.I.C. n. 046078150 (in base 10) 1CY666 (in base 32);       «10 g polvere per soluzione orale in bustina»  250  bustine  in PE/AL/PE/PAP - A.I.C. n. 046078162 (in base 10) 1CY662 (in base 32).     Validita' prodotto integro: cinque anni.     Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale in bustina.     Condizioni   particolari   di   conservazione:    la    soluzione ricostituita deve essere conservata ben coperta in frigorifero (2°  C - 8° C) ed e' stabile per sei ore.     Composizione     Principio attivo: una bustina contiene 10 g di Macrogol 4000.     Eccipienti     Saccarina sodica (E954);     Aroma arancio-pompelmo contiene: maltodestrine, sorbitolo (E420), anidride solforosa (E220), gomma arabica (E414).     Responsabile del rilascio lotti     Recipharm Höganäs AB - Sporthallsvägen 6 - 26334 Höganäs -Svezia. 
                       Indicazioni terapeutiche 
     Stitichezza funzionale negli adulti e nei bambini di eta' pari  o superiore a otto anni.     Un disordine organico deve essere escluso prima  dell'inizio  del trattamento.     «Omnilax»  deve  essere  considerato  un  trattamento   adiuvante temporaneo da  associare  ad  uno  stile  di  vita  e  ad  un  regime alimentare appropriato per la stitichezza, con una durata massima  di trattamento  di  tre  mesi  nei  bambini.  Se  i  sintomi  persistono nonostante le misure dietetiche adottate, deve  essere  sospettata  e trattata una patologia preesistente. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Per le confezioni sopracitate sino a 50 bustine  e'  adottata  la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita':     Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati ai fini della rimborsabilita', denominata classe C.     Per le restanti sopracitate confezioni e'  adottata  la  seguente classificazione ai fini della rimborsabilita':     Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati ai fini della rimborsabilita', denominata classe Cnn. 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Per le confezioni sopracitate sino a 50 bustine  e'  adottata  la seguente classificazione ai fini della fornitura:       SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica.     Per le sopracitate restanti confezioni e'  adottata  la  seguente classificazione ai fini della fornitura:       RR: medicinale soggetto a prescrizione medica. 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla determinazione, di cui al presente estratto.     E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.     In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni  e  integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.     Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto legislativo. 
                          Tutela brevettuale 
     Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14  comma  2  del  decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  e  successive  modificazioni  e integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in commercio del medicinale. 
      Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |