Estratto determina AAM/A.I.C. n. 188/2018 del 18 dicembre 2018 
     Procedura europea DE/H/4901/001/DC.     Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.     E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:  VOYAPAK nella forma e confezione, alle condizioni e con le specificazioni  di seguito indicate.     Titolare A.I.C.: la societa' PaxVax Ltd,  con  sede  e  domicilio fiscale in 1 Victoria Square, Birmingham, B1 1BD, Regno Unito.     Confezione:  «Capsule  rigide  gastroresistenti»  3  capsule   in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 045650013 (in base 10) 1CK42X  (in base 32).     Validita' prodotto integro: diciotto mesi.     Forma farmaceutica: capsule rigide gastroresistenti.     Precauzioni  particolari  per  la  conservazione:  conservare  in frigorifero (2°C - 8°C). Tenere il blister  nell'imballaggio  esterno per proteggere il medicinale dalla luce.     Composizione     Principio attivo:       ogni capsula contiene non  meno  di  2x109  cellule  vitali  di Salmonella enterica serovar Typhi (abbr. S. Typhi) Ty21a.     Eccipienti:       Saccarosio;       Acido ascorbico (E300);       Idrolizzato di caseina;       Lattosio anidro;       Magnesio stearato (E470).     Involucro della capsula:       Gelatina;       Biossido di titanio (E171);       Eritrosina (E127);       Ossido di ferro giallo (E172);       Ossido di ferro rosso (E172).     Rivestimento della capsula:       Idrossipropilmetilcellulosa ftalato;       Glicole etilenico;       Dietil ftalato.     Il vaccino contiene inoltre Salmonella Typhi Ty21a inattivo. 
                       Indicazioni terapeutiche 
     Voyapak e' indicato per l'immunizzazione attiva, per  via  orale, contro la febbre tifoide,  causata  da  Salmonella  enterica  serovar Typhi (S. Typhi), in adulti e bambini a partire dai 5 anni di eta'.     Questo vaccino  deve  essere  usato  secondo  le  raccomandazioni ufficiali.     Produttore del principio attivo     PaxVax  Berna  GmbH  -  Oberriedstrasse  68,  3174   Thörishaus - Svizzera.     Responsabile del rilascio lotti     IL-CSM Clinical Supplies Management GmbH - Marie-Curie-Straße  8, 79539 Lörrach - Germania. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente classificazione ai fini della rimborsabilita':       Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn) 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente classificazione ai fini della fornitura:       RR: medicinale soggetto a prescrizione medica. 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla determinazione, di cui al presente estratto.     E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.     In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni  e  integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.     Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto legislativo. 
                          Tutela brevettuale 
     Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  e  successive  modificazioni  e integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in commercio del medicinale. 
      Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
     Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art. 107-quater, par.  7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |