Estratto determina AAM/PPA n. 1198 del 19 dicembre 2018 
     E' autorizzata l'immissione  in  commercio  del  medicinale  EVE, anche nelle forme e confezioni di seguito indicate:       A.I.C. n. 039566056 - «2 mg + 0,03 mg compresse  rivestite  con film» 1×21 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;       A.I.C. n. 039566068 - «2 mg + 0,03 mg compresse  rivestite  con film» 3×21 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;       A.I.C. n. 039566070 - «2 mg + 0,03 mg compresse  rivestite  con film» 4×21 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;       A.I.C. n. 039566082 - «2 mg + 0,03 mg compresse  rivestite  con film» 6×21 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al.     Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.     Principio attivo: Clormadinone acetato, Etinilestradiolo.     Codice pratica: C1B/2018/184bis.     Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.A. (Codice SIS 1392). 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Per tutte le confezioni sopra indicate e'  adottata  la  seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': C(nn). 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Per le  confezioni  sopra  indicate  sono  adottate  le  seguenti classificazioni ai fini della fornitura:       per la confezione 039566056: RR;       per le confezioni 039566068, 039566070, 039566082: RNR. 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento alla determina di cui al presente estratto.     In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive  modifiche  ed  integrazioni,  il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
                          Tutela brevettuale 
     Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi' responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e successive modifiche ed integrazioni, in virtu' del quale non sono incluse negli stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |