| Gazzetta n. 16 del 19 gennaio 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 2018 |  
| Ripartizione delle risorse del «Fondo per le  politiche  relative  ai diritti e alle pari opportunita'»  anno  2018,  di  cui  all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.  93,  convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.  |  
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                             IL PRESIDENTE                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
   Vista la legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante  la  «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri»;   Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303,  «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri,  a  norma  dell'art.  11 della legge 15 marzo  1997,  n.  59»  e  successive  modificazioni  e integrazioni;   Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e finanza pubblica»;   Visto il decreto legislativo  5  dicembre  2003,  n.  343,  recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999,  n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio di  ministri,  a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria  e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1° ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della Presidenza del Consiglio dei ministri» e in  particolare  l'art.  16, concernente il Dipartimento per le pari opportunita';   Vista la direttiva del segretario generale del  18  settembre  2017 per la formulazione delle previsioni di bilancio per  l'anno  2018  e per il triennio 2018-2020;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15 dicembre 2017 concernente l'approvazione del bilancio  di  previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri  per  l'anno  finanziario 2018;   Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge di stabilita' 2018 e  approvazione  di  bilancio)»  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017;   Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2017 recante «Ripartizione in capitoli delle Unita' di  voto parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020»;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2018 con  il  quale  e'  stato  nominato  Sottosegretario  di  Stato  alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'on. Vincenzo Spadafora;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27 giugno 2018 con il quale all'on.  Vincenzo  Spadafora  sono  delegate altresi' le funzioni in materia di pari opportunita';   Visto l'art. 2, comma 463, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244, che istituisce un fondo da destinare al Piano contro la violenza alle donne;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2015 con cui e' stato adottato il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;   Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri  un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti  e  alle pari opportunita'» al fine di promuovere  le  politiche  relative  ai diritti e alle pari opportunita';   Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e  la lotta  alla  violenza  contro  le  donne  e  la  violenza  domestica, cosiddetta «Convenzione  di  Istanbul»,  ratificata  dall'Italia  con legge 27 giugno 2013, n. 77;   Visto l'art.  5-bis  del  decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante  «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni  urgenti  in  materia  di  sicurezza  e  per  il contrasto della violenza di genere  nonche'  in  tema  di  protezione civile e di commissariamento delle province»;   Visto l'art. 5-bis, comma 1, del citato  decreto-legge  n.  93  del 2013, il quale prevede che, al  fine  di  dare  attuazione  a  quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera d), del medesimo  decreto,  il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari  opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7  milioni  di euro per l'anno 2014 e di  10  milioni  di  euro  annui  a  decorrere dall'anno 2015;   Visto il successivo comma 2  del  medesimo  art.  5-bis,  il  quale prevede che il Ministro delegato per  le  pari  opportunita',  previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  provveda annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al  comma  1 dello stesso art. 5-bis, tenendo conto della programmazione regionale e degli interventi gia' operativi per  contrastare  la  violenza  nei confronti delle donne, del numero dei centri antiviolenza pubblici  e privati e del numero delle  case-rifugio  pubbliche  e  private  gia' esistenti in ogni regione, nonche' della necessita' di  riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza  e  delle  case-rifugio  in  ogni regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi  centri  e  di  nuove  case-rifugio  al  fine  di   raggiungere l'obiettivo  previsto  dalla  raccomandazione  Expert  Meeting  sulla violenza contro le donne - Finlandia, 8-10 novembre 1999;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24 luglio 2014 con cui sono  state  ripartite  le  risorse  relative  al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» per il biennio  2013-2014  di  cui  all'art.  5-bis  della  legge  n. 119/2013;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  25 novembre 2016 con cui sono state ripartite  le  risorse  relative  al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» per il biennio  2015-2016  di  cui  all'art.  5-bis  della  legge  n. 119/2013;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1° dicembre 2017 con cui sono state ripartite  le  risorse  relative  al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» per l'annualita' 2017 di cui all'art. 5-bis della legge n. 119/2013;   Vista l'intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e  le  Regioni,  le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  le  autonomie  locali, relativa  ai  requisiti  minimi  dei  centri  antiviolenza  e   delle case-rifugio,  prevista  dall'art.  3,  comma  4,  del  decreto   del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014;   Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge  30 novembre 1989, n. 386, relativo alla  partecipazione  delle  Province autonome di Trento e Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi  speciali istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo uniforme su tutto il territorio nazionale;   Vista  la  nota  n.  128699  del  5  febbraio  2010  del  Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del  predetto  comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga  dall'erogare  finanziamenti  alle   autonomie   speciali   e comunichi al Ministero dell'economia e delle  finanze  le  somme  che sarebbero state  alle  province  stesse  attribuite  in  assenza  del predetto comma  109  per  l'anno  2010,  al  fine  di  consentire  le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti  a partire dal 2010;   Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, prot. n. 110783, del 17 gennaio 2011, che  conferma  l'esigenza  di  mantenere accantonati i fondi spettanti alle  Province  autonome  di  Trento  e Bolzano;   Considerato che per il riparto delle risorse  di  cui  al  presente decreto occorre ricomprendere anche le quote riferite  alle  Province autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle  risorse da attribuire;   Visto il decreto interministeriale 21 febbraio  2014  del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze di riparto delle risorse  afferenti  al Fondo nazionale per le politiche sociale, incluse le  quote  riferite alle Provincie autonome di Trento e Bolzano;   Ritenuto  di  avvalersi  delle  percentuali  stabilite  nel  citato decreto interministeriale 21 febbraio 2014 ai fini del riparto  delle risorse di cui ai successivi commi 3 e 4  dell'art.  3  del  presente decreto;   Visto l'art. 1, comma 359, della legge finanziaria n.  232  dell'11 dicembre  2016  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per  il  triennio  2017-2019» che incrementa di 5 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2017, 2018 e 2019, il «Fondo per le politiche relative ai  diritti  e  alle pari opportunita'» da destinare ai servizi  territoriali,  ai  centri antiviolenza e  ai  servizi  di  assistenza  alle  donne  vittime  di violenza sessuale e di genere,  per  le  attivita'  di  assistenza  e sostegno di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge n. 93/2013;   Vista la legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  che  ha  previsto  lo stanziamento complessivo per la  promozione  e  garanzia  delle  pari opportunita' di un importo pari ad euro 69.216.274 per l'anno 2018;   Vista  la  nota  preliminare  al  bilancio  di   previsione   della Presidenza del Consiglio dei ministri  per  l'anno  2018  di  cui  al citato decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  15 dicembre 2017 che destina euro 33.913.303,00 al  potenziamento  delle strutture specializzate all'assistenza  e  al  soccorso  delle  donne vittime di violenza;   Vista la nota DPO n. 3176  del  4  maggio  2018  con  la  quale  il coordinamento tecnico  della  VIII  commissione  «Politiche  sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso al Dipartimento per le pari opportunita' i dati  relativi  al  numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle  Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano;   Acquisita  in  data  10  maggio  2018  l'intesa  della   Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui  al  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281;   Ritenuto, pertanto, di provvedere alla ripartizione  delle  risorse individuate, secondo le tabelle allegate, per la somma complessiva di euro 20 milioni, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di responsabilita' 8, capitolo di  spesa  «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle  pari  opportunita'»,  da destinare al  finanziamento  per  il  potenziamento  delle  forme  di assistenza e di sostegno alle donne vittime di  violenza  e  ai  loro figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della  rete  dei servizi territoriali,  dei  centri  antiviolenza  e  dei  servizi  di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui all'art.  5,  comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n.  93,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
                               Decreta: 
                                Art. 1                              Definizioni 
   1. Ai fini dell'attuazione del presente  decreto  si  applicano  le definizioni e i requisiti previsti per i  centri  antiviolenza  e  le case-rifugio dal capo I e dal capo II  dell'Intesa  del  27  novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5  giugno  2003,  n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie  locali,  relativa  ai  requisiti  minimi  dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  24 luglio 2014.     |  
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                               TABELLA 1 
               Parte di provvedimento in formato grafico                              TABELLA 2 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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   1.  In  attuazione  dell'art.  5,  comma   2,   lettera   d),   del decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito  in  legge,  con modificazioni, dalla legge 15  ottobre  2013,  n.  119,  il  presente decreto provvede a ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari  opportunita'  stanziate  per  l'anno 2018, in base ai criteri indicati ai successivi commi 4, 5 e 6.   2. Le risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1, pari ad euro 20.000.000,00, sono ripartite tra Regioni e le Province  autonome  di Trento e di Bolzano in base ai seguenti criteri:     a) il 33% dell'importo complessivo, pari a euro  6.600.000,00  e' destinato all'istituzione di nuovi centri  antiviolenza  e  di  nuove case-rifugio, ai sensi dell'art. 5-bis,  comma  2,  lettera  d),  del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;     b) la rimanente somma  (67%),  pari  ad  euro  13.400.000,00,  e' suddivisa nella misura del 10% (pari  a  euro  1.340.000,00)  per  il finanziamento aggiuntivo degli interventi  regionali  gia'  operativi volti ad attuare azioni  di  assistenza  e  di  sostegno  alle  donne vittime di violenza e  ai  loro  figli,  nonche',  sulla  base  della programmazione  regionale,  nella  misura  del  45%  (pari  ad   euro 6.030.000,00) per il finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati gia' esistenti in ogni regione e nella misura del  45%  (pari ad  euro  6.030.000,00)  per  il  finanziamento  delle   case-rifugio pubbliche e private gia' esistenti in ogni regione, di  cui  all'art. 5-bis,  comma  2,  lettere  rispettivamente  b)  e  c),  del   citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93.   3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al medesimo  art.  2 comma 2, lettera a), pari ad euro 6.600.000,00, tra le Regioni  e  le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  si  basa  sui  criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le  politiche  sociali previsti nel decreto interministeriale 21 febbraio 2014,  secondo  la tabella «1» allegata al presente decreto.   4. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al medesimo art.  2, comma 2, lettera b), pari ad euro 1.340.000,00, tra le Regioni  e  le Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il  10% relativo ai citati interventi regionali gia' operativi,  si  basa  si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo  nazionale  per  le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 21  febbraio 2014, secondo la tabella «2» allegata al presente decreto.   5. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al medesimo art.  2, comma 2, lettera b), pari ad euro 12.060.000,00, tra le Regioni e  le Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il  45% destinato ai centri antiviolenza esistenti e il  45%  destinato  alle case-rifugio esistenti, e' basato sui dati ISTAT  del  primo  gennaio 2017 riferiti  alla  popolazione  residente  nelle  regioni  e  nelle province autonome nonche'  sui  dati  aggiornati  al  31  marzo  2018 forniti al Dipartimento per le pari opportunita', in  data  4  maggio 2018 (prot. n. DPO3176/04-05-2018), dal coordinamento  tecnico  della VIII commissione «Politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome, relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle regioni e nelle province autonome, secondo la tabella «2» allegata al presente decreto.   6. La quota  di  risorse  ripartita  sulla  base  dei  criteri  del presente decreto alle Province autonome di  Trento  e  Bolzano,  pari rispettivamente  pari  a  euro  134.168,59  ed  euro  244.470,56   e' acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.  2,  comma  109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la  predetta  quota e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X,  capitolo 2368, art. 6.     |  
|   |                                 Art. 3                 Attivita' delle regioni e del Governo 
   1. Ai sensi dell'art. 5-bis, comma 6, del citato  decreto-legge  14 agosto 2013, n.  93,  le  regioni,  utilizzando  il  format  all'uopo dedicato, presentano, entro il 30 settembre 2018,  una  relazione  al Dipartimento per  le  pari  opportunita',  concernente  lo  stato  di avanzamento delle iniziative adottate nel  primo  semestre  2018  per contrastare la violenza contro  le  donne,  a  valere  sulle  risorse finanziarie  gia'  ripartite  con  il  decreto  del  Presidente   del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2016  e  con  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2017.   2. Il  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'  trasferisce  alle regioni le  risorse,  secondo  gli  importi  indicati  nelle  tabelle allegate al presente decreto, a seguito  di  specifica  richiesta  da inoltrare  a  mezzo  posta  elettronica   certificata   all'indirizzo progettiviolenza@pec.governo.it  Alla  richiesta,  da  inviare  entro novanta  giorni  dalla  data  della  comunicazione   da   parte   del Dipartimento per le pari  opportunita'  dell'entrata  in  vigore  del presente  decreto,  dovra'   essere   allegata   un'apposita   scheda programmatica, che dovra' recare, per ciascuno  degli  interventi  di cui alla lettere a) e b) dell'art. 2, comma 2 del presente decreto:     a) l'indicazione di obiettivi definiti;     b) l'indicazione delle attivita' da realizzare  per  l'attuazione degli interventi e la predisposizione di un  apposito  cronoprogramma che indichi le tempistiche e le modalita';     c) un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma.   3. A seguito della comunicazione di avvenuta presa d'atto da  parte del Dipartimento per le pari opportunita' della scheda  programmatica di cui al comma 2 del presente decreto,  le  regioni  trasmettono  al medesimo Dipartimento, non appena adottati, copia  dei  provvedimenti di programmazione delle risorse finanziate.   4. I trasferimenti delle risorse saranno erogati  alle  regioni  in un'unica soluzione, entro quarantacinque giorni dalla presa d'atto da parte del Dipartimento per le pari opportunita' del ricevimento della scheda programmatica di cui al comma 2 del presente decreto.   5. Nella definizione della programmazione  degli  interventi  viene assicurata la consultazione  dell'associazionismo  di  riferimento  e degli altri attori pubblici e privati rilevanti.   6. Con cadenza semestrale, dalla data dell'effettiva disponibilita' delle risorse ripartite, le regioni trasmettono al  Dipartimento  per le  pari  opportunita'   un'apposita   relazione   di   monitoraggio, utilizzando il  format  all'uopo  dedicato  e  gia'  validato.  Nella relazione  devono  essere  fornite  informazioni   sugli   interventi finanziati con le  risorse  del  presente  decreto,  nonche'  i  dati aggiornati sul numero dei centri antiviolenza con i relativi accessi, e delle case-rifugio, con il numero delle donne accolte, sole  o  con la prole.   7. Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza, nonche' per consentire il monitoraggio e la verifica delle attivita', anche sotto il profilo  della  tempistica,  entro  centoventi  giorni dalla data effettiva di disponibilita' delle  risorse  ripartite,  le regioni trasmettono  al  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'  i provvedimenti regionali di  programmazione,  anche  temporale,  degli interventi di cui all'art. 2, comma 3 del presente decreto.   8. Gli atti di cui ai commi 2  e  3,  nonche'  tutti  gli  atti  di attuazione degli interventi, con indicazione  dei  beneficiari  delle risorse e della procedura di assegnazione  seguita,  sono  pubblicati tempestivamente   sui   siti   internet   delle   regioni,    dandone comunicazione al Dipartimento per le pari opportunita'.   9. Nella programmazione degli interventi di  cui  alla  lettera  a) dell'art. 2, comma 3, le regioni considerano l'adozione di  opportune modalita' volte alla  sostenibilita'  finanziaria  ed  operativa  dei centri antiviolenza e delle case-rifugio e delle  loro  articolazioni secondo le specifiche esigenze territoriali, anche tramite l'utilizzo integrato  delle  risorse  di  cui  ai  decreti  del  Presidente  del Consiglio dei ministri rispettivamente del 25 novembre 2016 e del  1° dicembre 2017 (tabelle 1) con  quella  di  cui  al  presente  decreto (tabella 1).   10. Le regioni e lo Stato adottano tutte  le  opportune  iniziative affinche' i servizi minimi garantiti dai centri antiviolenza e  dalle case-rifugio, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 11 della citata Intesa del  27  novembre  2014,  siano  erogati  a  favore   delle   persone interessate senza limitazioni  dovute  alla  residenza,  domicilio  o dimora in uno specifico territorio regionale.   11. Nel caso in cui la gestione  degli  interventi  previsti  dalle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 3,  sia  affidata  o  delegata  ai comuni, alle citta' metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri  enti  pubblici, deve  essere  assicurato  il  rispetto  degli  adempimenti  e   delle priorita' previste dal presente decreto da parte di tali enti.   12. Le regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una struttura referente unica per tutte le  comunicazioni  relative  agli interventi previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 3, e  ai connessi adempimenti.   13. Il mancato utilizzo  delle  risorse  da  parte  delle  regioni, secondo  le  modalita'  del  presente  decreto,   entro   l'esercizio finanziario 2020 comporta la revoca dei finanziamenti, i  quali  sono versati all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva riassegnazione al Fondo per le politiche relative ai diritti  e  alle pari opportunita'.   Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore  a  far  data  dalla  positiva verifica da parte dei competenti organi di controllo. 
     Roma, 9 novembre 2018 
                                                p. Il Presidente                                                  del Consiglio dei ministri                                           Il Sottosegretario di Stato                                                    Spadafora           Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2019  Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Reg.ne succ. n. 14     |  
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