Gazzetta n. 15 del 18 gennaio 2019 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daktarin dermatologico»


Estratto determina IP n. 859 del 17 dicembre 2018

E' autorizzata l'importazione parallela del medicinale DAKTARIN CREAM 2% w/w tube x 30 g dalla Grecia con numero di autorizzazione 8533/06-02-2007, intestato alla societa' Johnson and Johnson Hellas Consumer (S.A.) e prodotto da Famar S.A. (49th km - Avlonas), Greece, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.
Importatore: Gmm Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2 - 20090 Segrate (MI).
Confezione: DAKTARIN DERMATOLOGICO «2% crema» 1 tubo da 30g.
Codice A.I.C.: 046984011 (in base 10) - 1DTUUC (in base 32).
Forma farmaceutica: crema.
Composizione: 100g di crema contengono:
principio attivo: 2g di miconazolo nitrato;
eccipienti: tefose 63, labrafil m 1944 cs, paraffina liquida, butilidrossianisolo, acido benzoico, acqua purificata.
Officine di confezionamento secondario
Cit S.r.l. via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (MB);
De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina Cremona.

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Confezione: «Daktarin dermatologico» - 2% crema - 1 tubo da 30g.
Codice A.I.C.: 046984011.
Classe di rimborsabilita': «C-bis».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Daktarin dermatologico» - 2% crema - 1 tubo da 30g.
Codice A.I.C.: 046984011
OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprieta' industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP e' tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui e' venuto a conoscenza, cosi' da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.