Gazzetta n. 14 del 17 gennaio 2019 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2018, n. 147
Attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attivita' e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attivita' e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28, recante attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attivita' e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2018;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2018;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto limitano le proprie attivita' alla previdenza complementare e a quelle ad essa collegate.»;
b) al comma 3:
1) al numero 1) della lettera c-bis), dopo la parola «"AEAP"» sono inserite le seguenti: «o "EIOPA"»;
2) al numero 2) della lettera c-bis), dopo la parola «"ABE"» sono inserite le seguenti: «o "EBA"»;
3) al numero 3) della lettera c-bis), dopo la parola «"AESFEM"» sono inserite le seguenti: «o "ESMA"»;
4) al numero 5) della lettera c-bis), dopo la parola «"CERS"» sono inserite le seguenti: «o "ESRB"»;
5) dopo la lettera c-bis) sono inserite le seguenti:
«c-ter) "aderenti" o "iscritti": le persone, diverse dai beneficiari, che hanno aderito a una forma pensionistica complementare;
c-quater) "beneficiari": le persone che percepiscono le prestazioni pensionistiche;
c-quinquies) "funzione fondamentale": nell'ambito del sistema di governo di una forma pensionistica complementare una capacita' interna di svolgere compiti pratici: un sistema di governo comprende, tra le funzioni fondamentali, la funzione di gestione dei rischi, la funzione di revisione interna e la funzione attuariale;
c-sexies) "impresa promotrice": un'impresa o un altro organismo, a prescindere dal fatto che comprenda o sia composto da una o piu' persone giuridiche o fisiche, che agisce in qualita' di datore di lavoro o di lavoratore autonomo, oppure una loro combinazione, e che offre una forma pensionistica o versa contributi a una forma;
c-septies) "potenziali aderenti": le persone che hanno diritto ad aderire a una forma pensionistica complementare;
c-octies) "rischi biometrici": rischi relativi a morte, invalidita' e longevita';
c-nonies) "rischio operativo": il rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni;
c-decies) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
c-undecies) "Stato membro di origine": lo Stato membro in cui la forma pensionistica e' stata registrata o autorizzata e in cui e' situata la sua amministrazione principale e, cioe', il luogo in cui sono adottate le principali decisioni strategiche;
c-duodecies) "Stato membro ospitante": lo Stato membro il cui diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali si applica al rapporto tra l'impresa promotrice e gli aderenti o i beneficiari;
c-terdecies) "Stato aderente allo Spazio economico europeo": uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
c-quaterdecies) "attivita' transfrontaliera": l'attivita' che comporta la gestione di uno schema pensionistico in cui il rapporto tra impresa promotrice e gli aderenti e i beneficiari e' disciplinato dal diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine;
c-quinquiesdecies) "supporto durevole": uno strumento che permetta ai potenziali aderenti, aderenti o beneficiari di conservare le informazioni a loro fornite in modo che possano essere accessibili per la futura consultazione e per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione senza modifiche delle informazioni conservate;».
2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole «10 settembre 2003, n. 276» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2015, n. 81».
3. All'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole «6, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «1, comma 1, lettere e) e o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'articolo 1, comma 2, lettere a) e c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aventi sede legale o succursale in Italia, e all'articolo 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, operanti mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita,».
4. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, l'ultimo periodo del comma 3 e' abrogato.
5. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Requisiti generali in materia di sistema di governo). - 1. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica, si dotano di un sistema efficace di governo che assicuri una gestione sana e prudente della loro attivita'. Tale sistema prevede una struttura organizzativa trasparente e adeguata, con una chiara attribuzione e un'appropriata separazione delle responsabilita' e un sistema efficace per garantire la trasmissione delle informazioni.
2. Il sistema di governo e' proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessita' delle attivita' del fondo pensione. Il sistema di governo e' descritto in un apposito documento e tiene in considerazione, nelle decisioni relative agli investimenti, dei connessi fattori ambientali, sociali e di governo societario. Il documento e' redatto, su base annuale, dall'organo di amministrazione ed e' reso pubblico congiuntamente al bilancio di cui all'articolo 17-bis.
3. I fondi pensione di cui al comma 1 stabiliscono e applicano politiche scritte in relazione alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, laddove rilevante, alle attivita' attuariali e a quelle esternalizzate. Tali politiche sono deliberate dall'organo di amministrazione del fondo pensione.
4. L'organo di amministrazione riesamina le politiche scritte di cui al comma 3 almeno ogni tre anni e, in ogni caso, apporta le modifiche necessarie in caso di variazioni significative del settore interessato.
5. I fondi pensione di cui al comma 1 si dotano di un sistema di controllo interno efficace. Tale sistema include procedure amministrative e contabili, un quadro di controllo interno, comprensivo della verifica di conformita' alla normativa nazionale e alle norme europee direttamente applicabili, e disposizioni di segnalazione adeguate a tutti i livelli del fondo pensione.
6. I fondi pensione di cui al comma 1 adottano misure appropriate atte a garantire la continuita' e la regolarita' dello svolgimento delle loro attivita', tra cui l'elaborazione di piani di emergenza. A tal fine i fondi pensione utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati.
7. I fondi pensione di cui al comma 1 sono amministrati effettivamente da almeno due persone. La COVIP puo' autorizzare, in deroga al principio di cui sopra, che sia una sola persona ad amministrare effettivamente il fondo, sulla base di una valutazione motivata che tenga conto del ruolo delle parti sociali, nonche' della dimensione, della natura, della portata e della complessita' delle attivita' del fondo.».
6. All'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Organi di amministrazione e di controllo, direttore generale, responsabile e organismo di rappresentanza»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 nominano un direttore generale, preposto a curare l'efficiente gestione dell'attivita' corrente della forma, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Il direttore generale supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento. Tenuto conto della dimensione, natura, portata e complessita' delle attivita' della forma l'incarico di direttore generale puo' essere conferito ad uno dei componenti dell'organo di amministrazione in possesso dei prescritti requisiti.»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le societa' istitutrici delle forme di cui agli articoli 12 e 13 nominano un responsabile della forma pensionistica. Il responsabile della forma pensionistica svolge la propria attivita' in modo autonomo e indipendente, riportando direttamente all'organo amministrativo della societa' relativamente ai risultati dell'attivita' svolta. L'incarico di responsabile della forma pensionistica non puo' essere in ogni caso conferito ad uno degli amministratori della societa' ed e' incompatibile con lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato o di prestazione d'opera continuativa, presso le societa' istitutrici delle predette forme ovvero presso le societa' da queste controllate o che le controllano.»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Al fine di garantire la maggiore tutela degli aderenti e dei beneficiari, il responsabile della forma pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta nel loro esclusivo interesse, nonche' nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti. In particolare vigila su:
a) la gestione finanziaria della forma pensionistica complementare, anche controllando il rispetto della normativa e delle regole interne della stessa circa i limiti di investimento;
b) la gestione amministrativa della forma, in particolare controllando la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto della forma pensionistica e del patrimonio della stessa rispetto a quanto afferente alle altre attivita' della societa' e la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili riguardanti la forma pensionistica;
c) le misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e beneficiari;
d) l'adeguatezza della procedura di gestione dei reclami;
e) la tempestiva e corretta erogazione delle prestazioni;
f) le situazioni in conflitto di interesse;
g) il rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione.»;
e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il responsabile della forma pensionistica comunica tempestivamente all'organo di amministrazione e a quello di controllo della societa' le irregolarita' riscontrate, indicando gli interventi correttivi da adottare. Il responsabile predispone annualmente una relazione circa le procedure di controllo adottate, la sua organizzazione, i risultati dell'attivita' svolta, le anomalie riscontrate e le iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione e' inviata alla COVIP e all'organo di amministrazione e controllo della forma pensionistica, nonche' all'organismo di rappresentanza di cui ai commi 5 e 6.»;
f) il comma 4 e' abrogato;
g) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Con riferimento ai fondi aperti ad adesione collettiva, la societa' istitutrice del fondo aperto provvede, nel caso di adesioni collettive che comportino l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, alla costituzione di un organismo di rappresentanza composto da un rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori, per ciascuna delle predette collettivita'.»;
h) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. L'organismo di rappresentanza svolge funzioni di collegamento tra le collettivita' che aderiscono al fondo e la societa' che gestisce il fondo pensione aperto e il responsabile.»;
i) al comma 7 le parole «degli organi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organo di amministrazione» e dopo le parole «gli articoli» e' inserita la seguente: «2391,»;
l) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. L'organo di amministrazione di un fondo pensione ha la responsabilita' ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme europee direttamente applicabili.»;
m) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Ai componenti dell'organo di controllo di cui al comma 1, si applicano gli articoli 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile. L'organo di controllo comunica senza indugio alla COVIP eventuali irregolarita' riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del fondo e trasmette alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarita', sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarita' allorche', ai sensi dell'articolo 2404, quarto comma, del codice civile si sia manifestato un dissenso in seno all'organo.».
7. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis (Funzioni fondamentali). - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica, si dotano delle seguenti funzioni fondamentali: una funzione di gestione dei rischi, una funzione di revisione interna e, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, una funzione attuariale. I fondi pensione assicurano ai titolari di funzioni fondamentali la sussistenza delle condizioni necessarie ad un efficace svolgimento delle proprie mansioni che sia obiettivo, equo e indipendente.
2. I fondi pensione di cui al comma 1 possono attribuire a una singola persona o unita' organizzativa piu' di una funzione fondamentale, ad eccezione della funzione di revisione interna che e' indipendente e distinta dalle altre funzioni fondamentali.
3. La singola persona o unita' organizzativa cui e' affidata la funzione fondamentale e' diversa da quella che svolge una funzione fondamentale simile nell'impresa promotrice. Tenendo conto della dimensione, della natura, della portata e della complessita' delle attivita' dei fondi pensione, la COVIP puo' autorizzare i fondi a svolgere funzioni fondamentali attraverso la stessa singola persona o unita' organizzativa dell'impresa promotrice, purche' il fondo pensione illustri alla COVIP il modo in cui previene o gestisce eventuali conflitti d'interesse con l'impresa promotrice.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-quater, comma 3, i titolari di una funzione fondamentale comunicano le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilita' all'organo di amministrazione o al direttore generale, secondo quanto disposto dall'ordinamento interno del fondo, che stabilisce quali azioni intraprendere.
5. Fatto salvo il privilegio contro l'autoincriminazione, il titolare di una funzione fondamentale comunica alla COVIP se l'organo al quale ha trasmesso le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attivita' non intraprende azioni correttive adeguate e tempestive nei seguenti casi: a) quando la persona o l'unita' organizzativa che svolge la funzione fondamentale ha rilevato il rischio sostanziale che il fondo pensione non soddisfi un requisito legale significativo e l'ha comunicato all'organo del fondo pensione al quale trasmette le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attivita' del fondo pensione e cio' possa avere un impatto significativo sugli interessi degli aderenti e dei beneficiari; b) quando la persona o l'unita' organizzativa che svolge la funzione fondamentale ha notato una violazione significativa della legislazione, dei regolamenti o delle disposizioni amministrative applicabili al fondo pensione e alle sue attivita' nell'ambito della funzione fondamentale di quella persona o unita' organizzativa e l'ha comunicato all'organo del fondo pensione al quale trasmette le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attivita'.
6. La COVIP tutela, nei limiti consentiti dall'ordinamento giuridico, la riservatezza dei dati personali dei soggetti che effettuano comunicazioni ai sensi del comma 5. In particolare, fermo restando il segreto d'ufficio di cui all'articolo 15-quater, comma 1, l'identita' del soggetto che ha effettuato la comunicazione puo' essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui la comunicazione si riferisce.
7. I fondi pensione di cui al comma 1 adottano procedure volte a garantire che i soggetti che effettuano comunicazioni ai sensi del comma 5 siano tutelati contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali, conseguenti a tali comunicazioni.
8. Fuori dei casi di responsabilita' a titolo di calunnia o diffamazione ovvero dei casi di responsabilita' civile, l'effettuazione di comunicazioni ai sensi del comma 5 non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto fra il titolare di una funzione fondamentale e il fondo pensione.
Art. 5-ter (Gestione dei rischi). - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica, si dotano, in modo proporzionato alle loro dimensioni e all'organizzazione interna nonche' alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessita' delle loro attivita', di un sistema efficace di gestione dei rischi.
2. Un efficace sistema di gestione dei rischi prevede la definizione delle strategie, dei processi e delle procedure di segnalazione necessarie a individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare periodicamente all'organo individuato dall'ordinamento interno i rischi a livello individuale ed aggregato ai quali il fondo e' o potrebbe essere esposto, nonche' le relative interdipendenze.
3. Il sistema di gestione dei rischi e' integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali del fondo pensione, tenendo in adeguata considerazione il ruolo dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo del fondo o altre funzioni fondamentali.
4. Il sistema di gestione dei rischi considera i rischi che possono verificarsi nei fondi pensione o nelle imprese cui sono stati esternalizzati loro compiti o attivita', almeno nelle seguenti aree, ove pertinenti:
a) gestione delle attivita' e delle passivita';
b) investimenti, in particolare in derivati, cartolarizzazioni e impegni simili;
c) gestione dei rischi di liquidita' e di concentrazione;
d) gestione dei rischi operativi;
e) gestione dei rischi correlati alle riserve;
f) assicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio;
g) rischi ambientali, sociali e di governo societario connessi al portafoglio di investimenti e alla relativa gestione.
5. Con riferimento ai rischi che gravano sugli aderenti e beneficiari, il sistema di gestione dei rischi ne tiene conto nella prospettiva dell'interesse degli stessi.
6. I fondi pensione di cui al comma 1 istituiscono una funzione di gestione dei rischi strutturata in modo da facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi.
Art. 5-quater (Funzione di revisione interna). - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica, dispongono, in modo proporzionato alle loro dimensioni e all'organizzazione interna nonche' alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessita' delle loro attivita', di una efficace funzione di revisione interna e ne garantiscono l'autonomia di giudizio e l'indipendenza rispetto alle funzioni operative.
2. La funzione di revisione interna verifica la correttezza dei processi gestionali ed operativi riguardanti il fondo pensione, l'attendibilita' delle rilevazioni contabili e gestionali, l'adeguatezza e l'efficienza del sistema di controllo interno di cui all'articolo 4-bis, comma 5, e degli altri elementi riguardanti l'assetto organizzativo del sistema di governo del fondo, comprese le attivita' esternalizzate, e la funzionalita' dei flussi informativi.
3. La funzione di revisione interna riferisce all'organo di amministrazione.
Art. 5-quinquies (Funzione attuariale). - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica, che direttamente coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni nominano almeno una persona indipendente, interna o esterna, titolare della funzione attuariale che in modo efficace:
a) coordina e supervisiona il calcolo delle riserve tecniche;
b) verifica l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche e le ipotesi fatte a tal fine;
c) verifica la sufficienza e la qualita' dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;
d) confronta le ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche con i dati desunti dall'esperienza;
e) attesta l'affidabilita' e l'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche;
f) formula un parere sulla politica assicurativa di sottoscrizione globale, nel caso in cui il fondo pensione disponga di tale politica;
g) formula un parere sull'adeguatezza degli accordi di assicurazione nel caso in cui il fondo pensione disponga di tali accordi;
h) contribuisce all'attuazione efficace del sistema di gestione dei rischi.
2. La funzione attuariale e' esercitata da un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, ovvero da soggetti che dispongono di adeguate conoscenze ed esperienze professionali secondo quanto definito nel decreto di cui all'articolo 5-sexies.
Art. 5-sexies (Requisiti di professionalita' e onorabilita', cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' e situazioni impeditive). - 1. Con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definiti i requisiti di professionalita', complessivamente funzionali a garantire una gestione sana e prudente del fondo pensione, i requisiti di onorabilita', le cause di ineleggibilita' e di incompatibilita', le situazioni impeditive e le cause di sospensione riguardanti:
a) il rappresentante legale, il direttore generale e i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g), e comma 2, e dell'articolo 20, dotate di soggettivita' giuridica;
b) coloro che svolgono funzioni fondamentali e, se del caso, le persone o le entita' esterne impiegate per svolgere le funzioni fondamentali;
c) il responsabile delle forme di cui agli articoli 12 e 13.
2. I componenti dell'organismo di rappresentanza di cui all'articolo 5, comma 5, e i componenti degli organismi, comunque denominati di rappresentanza degli iscritti, nelle forme di cui all'articolo 20 costituite nell'ambito del patrimonio separato di una singola societa' o ente, possiedono i requisiti di onorabilita' previsti dal decreto di cui al comma 1.
3. Gli organi di amministrazione dei fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, di quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica, nonche' delle societa' istitutrici delle forme di cui agli articoli 12 e 13 e delle societa' o enti che hanno fondi pensione interni, per quanto di rispettiva competenza, accertano che i soggetti indicati ai commi 1 e 2 sono in possesso dei requisiti di cui al decreto previsto dal comma 1 e ne danno comunicazione alla COVIP nelle modalita' dalla stessa definite.
Art. 5-septies (Esternalizzazione). - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica, possono esternalizzare funzioni o altre attivita', comprese le funzioni fondamentali. La responsabilita' finale delle attivita' e delle funzioni esternalizzate rimane in capo all'organo di amministrazione del fondo pensione, inclusa quella relativa all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni normative nazionali, nonche' di quelli derivanti da disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.
2. I fondi pensione di cui al comma 1, che esternalizzano funzioni fondamentali o altre attivita' garantiscono che le relative modalita' siano tali da non determinare anche uno solo dei seguenti effetti:
a) arrecare un pregiudizio alla qualita' del sistema di governo del fondo;
b) determinare un indebito incremento del rischio operativo;
c) compromettere la capacita' della COVIP di verificare l'osservanza degli obblighi gravanti sul fondo;
d) compromettere la capacita' del fondo di fornire un servizio continuo e soddisfacente agli aderenti e ai beneficiari.
3. Ai fini del comma 2 i fondi pensione adottano idonee procedure di selezione del fornitore di servizi, stipulano un accordo scritto con il fornitore di servizi che chiarisca i diritti e i doveri del fondo pensione e del fornitore di servizi e provvedono al monitoraggio delle attivita' fornite.
4. I fondi pensione di cui al comma 1, informano tempestivamente la COVIP dell'esternalizzazione e di qualunque importante sviluppo successivo. Se l'esternalizzazione riguarda le funzioni fondamentali o la gestione amministrativa o finanziaria del fondo pensione, la COVIP ne riceve informativa prima che l'esternalizzazione diventi operativa.
5. La COVIP puo' richiedere in qualunque momento ai fondi pensione di cui al comma 1, e ai fornitori di servizi informazioni relative alle funzioni o alle attivita' esternalizzate.
6. La COVIP puo' effettuare ispezioni nei locali del fornitore delle attivita' esternalizzate, qualora lo stesso non sia sottoposto a vigilanza prudenziale di altra autorita' di vigilanza, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio dell'attivita' di vigilanza sulle funzioni e le attivita' esternalizzate.
Art. 5-octies (Politica di remunerazione). - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica, definiscono, in modo proporzionato all'organizzazione interna nonche' alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessita' delle loro attivita', una sana politica di remunerazione di tutte le persone che amministrano effettivamente il fondo, dei componenti dell'organo di controllo, del responsabile, di coloro che svolgono funzioni fondamentali e delle altre categorie di personale le cui attivita' hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio del fondo.
2. I fondi pensione di cui al comma 1 sono responsabili dell'attuazione della politica di remunerazione.
3. Salvo quanto diversamente disposto dal regolamento (UE) n. 2016/679, i fondi di cui al comma 1 rendono pubblicamente note con regolarita' le informazioni essenziali e pertinenti relative alla loro politica di remunerazione.
4. Al momento di stabilire e applicare la politica di remunerazione, i fondi di cui al comma 1 rispettano i seguenti principi:
a) la politica di remunerazione deve essere definita, attuata e mantenuta in linea con le attivita', il profilo di rischio, gli obiettivi e l'interesse a lungo termine, la stabilita' finanziaria, la performance del fondo nel suo complesso e deve sostenere una gestione sana, prudente ed efficace del fondo;
b) la politica di remunerazione deve essere in linea con il profilo di rischio e gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari;
c) la politica di remunerazione deve prevedere misure volte a evitare i conflitti di interesse;
d) la politica di remunerazione deve essere coerente con una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggiare un'assunzione di rischi che non sia congrua con i profili di rischio e le regole del fondo;
e) la politica di remunerazione si applica al fondo e ai fornitori di servizi di cui all'articolo 5-septies, comma 1, a meno che tali fornitori di servizi non siano disciplinati dalle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE;
f) la politica di remunerazione e' riesaminata almeno ogni tre anni;
g) la politica di remunerazione e la sorveglianza sulla stessa sono definite e gestite in modo chiaro, trasparente ed efficace.
Art. 5-nonies (Valutazione interna del rischio). - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica, in modo proporzionato alle loro dimensioni e alla loro organizzazione interna, nonche' alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessita' delle loro attivita' effettuano e documentano la valutazione interna del rischio. Tale valutazione e' effettuata con riferimento a tutti i rischi rilevanti per il fondo ed e' eseguita almeno ogni tre anni o immediatamente dopo qualsiasi variazione significativa del profilo di rischio del fondo pensione.
2. La valutazione interna del rischio comprende:
a) una descrizione del modo in cui la valutazione dei rischi e' integrata nel processo gestionale e nei processi decisionali del fondo pensione;
b) una valutazione dell'efficacia del sistema di gestione dei rischi;
c) una descrizione del modo in cui il fondo pensione previene i conflitti d'interesse con l'impresa promotrice, qualora il fondo pensione esternalizzi funzioni fondamentali all'impresa promotrice in conformita' a quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 3, secondo periodo;
d) una valutazione del fabbisogno finanziario complessivo del fondo, ivi inclusa una descrizione dell'eventuale piano di intervento adottato;
e) una valutazione dei rischi per gli aderenti e i beneficiari in merito all'erogazione delle loro prestazioni pensionistiche e all'efficacia di un'eventuale azione correttiva tenendo conto di tutti gli strumenti previsti dall'articolo 7-bis e relativa disciplina di attuazione;
f) una valutazione qualitativa dei meccanismi di protezione delle prestazioni pensionistiche, tra cui, a seconda dei casi, garanzie, impegni e qualsiasi altro tipo di sostegno finanziario da parte dell'impresa promotrice, l'assicurazione o la riassicurazione da parte di un'impresa disciplinata dalla direttiva 2009/138/CE, a favore del fondo pensione o degli aderenti e dei beneficiari;
g) una valutazione qualitativa dei rischi operativi;
h) una valutazione dei rischi ambientali, compresi i cambiamenti climatici, dei rischi sociali e dei rischi connessi al deprezzamento degli attivi in conseguenza di modifiche normative.
3. Ai fini del comma 2, i fondi pensione di cui al comma 1 dispongono di metodi per individuare e valutare i rischi cui sono o potrebbero essere esposti nel breve e lungo periodo e che potrebbero avere un impatto sulla capacita' del fondo pensione di far fronte ai propri obblighi. Tali metodi sono proporzionati alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessita' dei rischi inerenti alle loro attivita'. I metodi sono descritti nella valutazione interna del rischio.
4. La valutazione interna del rischio e' tenuta in conto nelle decisioni strategiche del fondo pensione.
Art. 5-decies (Sistema di governo dei fondi pensione costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h). - 1. Le societa' e gli enti che gestiscono fondi pensione costituiti nella forma di patrimoni separati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h), assicurano, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessita' delle attivita' del fondo pensione, l'assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli 4-bis, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-sexies, 5-septies, 5-octies e 5-nonies in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento. La COVIP, sentite la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS adotta specifiche istruzioni di vigilanza al fine di garantire l'assolvimento dei citati obblighi.».
8. All'articolo 6 del legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera b), le parole «che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento» sono sostituite dalle seguenti: «operanti in Italia in regime di stabilimento o di prestazione di servizi»;
2) alla lettera c), le parole «che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento» sono sostituite dalle seguenti: «operanti in Italia in regime di stabilimento o di prestazione di servizi»;
3) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis.) convenzioni con soggetti autorizzati alla gestione di fondi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere m-ter) ed m-quinquies), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;»;
b) alla lettera c) del comma 5-bis. le parole «2004/39/CE» sono sostituite dalle seguenti: «2014/65/UE»;
c) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente:
«5-quater. Secondo modalita' definite dalla COVIP, i fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte di investimento, predispongono e rendono pubblicamente disponibile un apposito documento sugli obiettivi e sui criteri della propria politica di investimento, illustrando anche i metodi di misurazione e le tecniche di gestione del rischio di investimento utilizzate e la ripartizione strategica delle attivita' in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute, nonche' il modo in cui la politica d'investimento tiene conto dei fattori ambientali, sociali e di governo societario. Il documento e' riesaminato almeno ogni tre anni, nonche' in modo tempestivo dopo qualsiasi mutamento rilevante della politica d'investimento ed e' messo a disposizione degli aderenti e, se a cio' interessati, dei beneficiari del fondo pensione o dei loro rappresentanti che lo richiedano.»;
d) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
«14. Le forme pensionistiche complementari possono tener conto del potenziale impatto a lungo termine delle loro decisioni di investimento sui fattori ambientali, sociali e di governo societario.».
9. All'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le risorse dei fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad h), in gestione sono depositate presso un unico soggetto, distinto dal gestore, che presenti i requisiti di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il soggetto nominato quale depositario:
a) mantiene in custodia tutti gli strumenti finanziari del fondo pensione che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei propri libri contabili e tutti gli strumenti finanziari che possono essergli fisicamente consegnati;
b) garantisce che tutti gli strumenti finanziari siano registrati in conti separati, aperti a nome del fondo pensione, in modo tale che possano essere chiaramente identificati come appartenenti allo stesso;
c) per tutte le altre risorse diverse dagli strumenti finanziari di cui alla lettera a) il depositario verifica la proprieta' da parte del fondo pensione di tali risorse, in base a informazioni o documenti forniti dal fondo pensione e, se disponibili, in base a prove esterne. Il depositario conserva e mantiene aggiornato un registro relativo a tali attivi;
d) esegue le istruzioni impartite dal fondo pensione o dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, alle norme statutarie e regolamentari del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis;
e) accerta che nelle operazioni che coinvolgano le attivita' del fondo pensione il controvalore sia rimesso al fondo pensione nei termini d'uso;
f) accerta che i redditi prodotti dagli attivi ricevano una destinazione conforme alle regole del fondo pensione;
g) per quanto compatibili, svolge ogni altro compito previsto dall'articolo 48 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa normativa di attuazione, per gli OICR.»;
c) il comma 3 e' abrogato;
d) il comma 3-bis e' abrogato;
e) al comma 3-ter dopo le parole «degli attivi, depositati» sono inserite le seguenti: «o custoditi» e le parole «una banca» sono sostituite dalle seguenti: «un soggetto»;
f) dopo il comma 3-quater sono aggiunti i seguenti:
«3-quinquies. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarita' riscontrate nella gestione dei fondi pensione e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
3-sexies. Il depositario e' nominato mediante un contratto scritto. Il contratto disciplina la trasmissione delle informazioni ritenute necessarie per permettere al depositario di svolgere le sue funzioni.
3-septies. Nello svolgimento dei compiti stabiliti al comma 2 il fondo pensione e il depositario agiscono in modo leale, corretto, professionale e indipendente nonche' nell'interesse degli aderenti e dei beneficiari.
3-octies. Il depositario non svolge attivita' in relazione al fondo pensione che possano creare conflitti di interesse tra il fondo pensione, gli aderenti e i beneficiari e lo stesso depositario, a meno che abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento delle sue funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti, e i potenziali conflitti di interesse siano adeguatamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli aderenti e ai beneficiari nonche' all'organo amministrativo del fondo pensione.
3-nonies. Il depositario e' responsabile nei confronti del fondo pensione e degli aderenti e beneficiari di ogni perdita da essi subita in conseguenza del colposo inadempimento o dell'inappropriato adempimento dei suoi obblighi. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il depositario, se non prova che l'inadempimento e' stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, e' tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilita' per ogni altra perdita subita dal fondo pensione, dagli aderenti e dai beneficiari in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi.
3-decies. In caso di perdita di strumenti finanziari da parte del terzo al quale e' stata eventualmente delegata la custodia, resta impregiudicata la responsabilita' del depositario.».
10. Dopo il comma 3 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le determinazioni di cui al comma 2-bis considerano l'obiettivo di avere un'equa ripartizione dei rischi e dei benefici tra le generazioni.».
11. Al comma 5 dell'articolo 11 decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, la parola «titolare» e' sostituita dalla seguente: «beneficiario» e la parola «beneficiari» e' sostituita dalla seguente: «soggetti».
12. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole «articolo 1, comma 1, lettere e) e o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 3, comma 1, lettera h),».
13. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo le parole «forme pensionistiche individuali» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, lettera b),» e le parole «. La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «, e la gestione delle stesse».
14. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono inseriti i seguenti:
«Art. 13-bis (Informazioni generali sulla forma pensionistica complementare). - 1. Gli aderenti e i beneficiari sono adeguatamente informati sulle condizioni della rispettiva forma pensionistica complementare, in particolare per quanto riguarda:
a) il nome della forma pensionistica complementare, lo Stato membro in cui la forma e' stata istituita e iscritta all'Albo e il nome della competente autorita' di vigilanza;
b) i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte nella forma pensionistica complementare;
c) le informazioni sul profilo di investimento;
d) la natura dei rischi finanziari a carico degli aderenti e dei beneficiari;
e) le condizioni relative alle garanzie integrali o parziali previste dallo schema pensionistico o a un determinato livello di prestazioni, o qualora non sia fornita alcuna garanzia, una dichiarazione a tal fine;
f) i meccanismi di protezione dei diritti maturati o i meccanismi di riduzione delle prestazioni, se presenti;
g) se gli aderenti assumono il rischio di investimento o possono decidere in merito agli investimenti, le informazioni relative ai risultati passati degli investimenti relativi alla forma pensionistica concernenti almeno gli ultimi cinque anni o tutti gli anni di attivita' della forma se tale periodo e' inferiore a cinque anni;
h) la struttura dei costi sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari, per le forme che non garantiscono un determinato livello di prestazioni;
i) le opzioni per la riscossione della rendita a disposizione degli aderenti e dei beneficiari;
l) qualora l'aderente abbia il diritto di trasferire i diritti pensionistici, le informazioni sulle modalita' relative a tale trasferimento.
2. Per le forme pensionistiche complementari che offrono piu' di un'opzione con diversi profili di investimento e in cui gli aderenti assumono il rischio di investimento, gli aderenti sono informati delle condizioni relative alla gamma delle opzioni di investimento disponibili e, se presente, dell'opzione di investimento di default e, della regola della forma pensionistica in base al quale un determinato aderente e' destinato a una data opzione di investimento.
3. Gli aderenti e i beneficiari o i loro rappresentanti ricevono entro un termine ragionevole tutte le informazioni rilevanti relative a modificazioni delle regole della forma pensionistica. Inoltre, in caso di modifiche significative alle riserve tecniche, e' fornita indicazione del relativo impatto sugli aderenti e sui beneficiari.
Art. 13-ter (Informazioni ai potenziali aderenti). - 1. I potenziali aderenti a una forma pensionistica complementare sono informati, prima della loro adesione, circa:
a) le pertinenti caratteristiche della forma pensionistica, compresi i tipi di prestazione;
b) le pertinenti opzioni a loro disposizione, comprese le opzioni di investimento;
c) le informazioni sul se e sul come sono tenuti in conto i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario nella strategia di investimento;
d) dove sono disponibili ulteriori informazioni.
2. Se il rischio di investimento ricade sugli aderenti ovvero se essi possono decidere in merito agli investimenti, oltre alle informazioni di cui al comma 1 sono fornite le informazioni relative ai risultati passati degli investimenti relativi alla forma pensionistica complementare concernenti almeno gli ultimi cinque anni o riguardanti tutti gli anni di attivita' della forma se tale periodo e' inferiore a cinque anni, nonche' le informazioni sulla struttura dei costi sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari.
3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite tempestivamente, dopo la loro iscrizione, a coloro che sono automaticamente iscritti a una forma pensionistica complementare.
Art. 13-quater (Informazioni periodiche agli aderenti). - 1. Agli aderenti e' trasmesso, con cadenza annuale, un documento conciso contenente le informazioni relative alla posizione individuale dell'aderente alla fine dell'anno precedente. Il titolo del documento contiene la locuzione «Prospetto delle prestazioni pensionistiche».
2. Tenendo conto della natura del regime della forma pensionistica complementare, il documento di cui al comma 1 include almeno le seguenti informazioni chiave per gli aderenti:
a) i dati personali dell'aderente compresa, se del caso, una indicazione della data di pensionamento prevista dalla legge in vigore al momento della comunicazione, dell'eta' di pensionamento stabilita dalla forma pensionistica complementare o dalla stessa stimata, o della data di pensionamento indicata dall'aderente;
b) il nome della forma pensionistica complementare, l'indirizzo di contatto e l'identificazione del comparto a cui e' iscritto l'aderente;
c) se del caso, le informazioni sulle garanzie totali o parziali previste dalla forma pensionistica complementare e, se pertinente, il luogo in cui e' possibile reperire maggiori informazioni;
d) le informazioni sui diritti maturati o sul capitale accumulato;
e) le informazioni sui contributi versati alla forma pensionistica complementare dall'impresa promotrice e dall'aderente, nel corso degli ultimi dodici mesi;
f) una suddivisione dei costi dedotti nel corso degli ultimi dodici mesi;
g) le informazioni relative al livello di finanziamento della forma pensionistica complementare nel suo complesso;
h) le informazioni sul se e sul come sono tenuti in conto i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario nella strategia di investimento.
3. Con il documento di cui al comma 1 sono anche fornite informazioni sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche basate sull'eta' di pensionamento di cui al comma 1 lettera a), nonche' una clausola di esclusione della responsabilita' secondo cui tali proiezioni potrebbero differire dal valore finale delle prestazioni ricevute.
4. Il documento di cui al comma 1 precisa dove e come ottenere informazioni aggiuntive, tra cui:
a) le ulteriori informazioni sulle opzioni per gli aderenti previste dalla forma pensionistica complementare;
b) le informazioni sui bilanci, i rendiconti e sul documento illustrante i principi della politica di investimento;
c) le informazioni sulle ipotesi prese a riferimento per le proiezioni delle prestazioni pensionistiche;
d) le informazioni circa il livello delle prestazioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
5. Per le forme pensionistiche complementari in cui gli aderenti assumono il rischio di investimento e in cui un'opzione di investimento sia imposta a un aderente da una specifica regola dello schema pensionistico, il documento indica dove sono disponibili ulteriori informazioni.
6. Sono indicati in modo chiaro e visibile i cambiamenti sostanziali delle informazioni rispetto all'anno precedente e la data cui si riferiscono le informazioni.
7. Le informazioni di cui al comma 4, lettera c), sono anche fornite agli aderenti che le richiedano.
Art. 13-quinquies (Informazioni agli aderenti durante la fase di prepensionamento). - 1. In aggiunta alle informazioni periodiche di cui all'articolo 13-quater ad ogni aderente sono fornite, almeno tre anni prima della possibile eta' di pensionamento o su successiva richiesta dello stesso, informazioni circa le opzioni di erogazione delle prestazioni pensionistiche.
Art. 13-sexies (Informazioni ai beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite). - 1. Ai beneficiari sono periodicamente fornite, da parte della forma pensionistica complementare o dell'impresa assicurativa incaricata dell'erogazione delle rendite, informazioni sulle prestazioni dovute e sulle eventuali opzioni esercitabili per la loro erogazione.
2. I beneficiari sono informati, senza indugio, una volta che sia stata adottata una decisione che comporta un'eventuale riduzione dell'importo delle prestazioni dovute, e comunque tre mesi prima dell'attuazione della decisione.
3. I beneficiari ricevono periodicamente informazioni adeguate nel caso in cui gli stessi assumano una parte significativa del rischio di investimento nella fase di erogazione.
Art. 13-septies (Principi in tema di informative ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari). - 1. Le informazioni di cui agli articoli 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies e 13-sexies: a) sono accurate ed aggiornate; b) sono formulate in modo chiaro, comprensibile e succinto, evitando l'uso di espressioni gergali e di termini tecnici laddove si possono comunque usare termini di uso comune; c) non sono fuorvianti e ne e' garantita la coerenza nel vocabolario e nei contenuti; d) sono presentate in modo da agevolarne la lettura; e) sono redatte in lingua italiana; f) sono messe a disposizione dei potenziali aderenti, degli aderenti e dei beneficiari a titolo gratuito mediante mezzi elettronici, anche su supporto durevole o tramite un sito web, oppure su carta.».
15. Al comma 3 dell'articolo 14, la parola «beneficiari» e' sostituita dalla seguente: «soggetti», le parole «di cui all'articolo 13» sono sostituite dalla seguente: «individuali» e le parole «di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), e 12» sono sostituite dalla seguente: «collettive».
16. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-bis (Trasferimento transfrontaliero a un fondo di un altro Stato membro). - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, i fondi pensione aperti, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo tenuto a cura della COVIP possono trasferire tutte o parte delle passivita', delle riserve tecniche e delle altre obbligazioni e diritti, nonche' le attivita' corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico a un fondo pensione ricevente registrato o autorizzato in un altro Stato membro dell'Unione europea e rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341.
2. Il trasferimento di cui al comma 1 e' soggetto all'approvazione preventiva:
a) della maggioranza degli aderenti e la maggioranza dei beneficiari coinvolti nel trasferimento o, se del caso, la maggioranza dei loro rappresentanti. Le informazioni relative alle condizioni del trasferimento sono messe a disposizione degli aderenti e dei beneficiari coinvolti o, se del caso, dei loro rappresentanti in modo tempestivo da parte del fondo pensione trasferente prima che il fondo ricevente presenti istanza di autorizzazione alla propria Autorita' di vigilanza;
b) dell'impresa promotrice.
3. Il trasferimento di cui al comma 1 e' inoltre soggetto all'autorizzazione da parte dell'autorita' competente dello Stato membro di origine del fondo pensione ricevente previo consenso della COVIP. A tal fine la COVIP valuta se:
a) nel caso di un trasferimento parziale delle passivita', delle riserve tecniche, delle altre obbligazioni e altri diritti nonche' delle attivita' corrispondenti o del relativo equivalente in contanti, gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari della parte restante dello schema sono adeguatamente protetti;
b) i diritti individuali degli aderenti e dei beneficiari sono almeno gli stessi dopo il trasferimento;
c) le attivita' corrispondenti allo schema pensionistico da trasferire sono sufficienti e adeguate a coprire la passivita', le riserve tecniche e le altre obbligazioni e diritti da trasferire, conformemente alle norme applicabili nello Stato membro di origine del fondo pensione trasferente;
d) i costi del trasferimento non sono sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari restanti del fondo pensione trasferente.
4. La COVIP comunica i risultati della valutazione di cui al comma 3 all'autorita' competente dello Stato membro d'origine del fondo pensione ricevente entro otto settimane dal ricevimento della richiesta da parte dell'autorita' competente dello Stato membro d'origine del fondo pensione ricevente. La COVIP ne da altresi' comunicazione al fondo trasferente.
5. Quando il trasferimento comporta lo svolgimento da parte del fondo ricevente di un'attivita' transfrontaliera nel territorio della Repubblica italiana, la COVIP informa l'autorita' competente dello Stato membro di origine del fondo pensione ricevente delle disposizioni di diritto della sicurezza sociale e del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali in base alle quali lo schema pensionistico deve essere gestito nonche' delle norme dello Stato membro ospitante relative alle informazioni da fornire ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari che si applicano all'attivita' transfrontaliera. Tali informazioni sono comunicate entro un termine di ulteriori quattro settimane e sono aggiornate tempestivamente a ogni modifica significativa.
6. All'attivita' transfrontaliera di cui al comma 5 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 15-ter, commi 4, 5, 8 e 9.
Art. 14-ter (Trasferimento transfrontaliero da un fondo di un altro Stato membro). - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, i fondi pensione aperti, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo tenuto a cura della COVIP possono ricevere tutte o parte delle passivita', delle riserve tecniche e delle altre obbligazioni e diritti, nonche' le attivita' corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico di un fondo pensione trasferente registrato o autorizzato in un altro Stato membro dell'Unione europea e rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341.
2. Il trasferimento di cui al comma 1 e' soggetto all'autorizzazione preventiva da parte della COVIP previo consenso dell'autorita' competente dello Stato membro d'origine del fondo trasferente. La richiesta di autorizzazione al trasferimento e' presentata dal fondo ricevente alla COVIP. La COVIP concede o nega l'autorizzazione e comunica la sua decisione al fondo ricevente entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.
3. La richiesta di autorizzazione al trasferimento di cui al comma 2 contiene le seguenti informazioni e dati:
a) l'accordo scritto concluso tra il fondo trasferente e il fondo ricevente che stabilisce le condizioni del trasferimento;
b) una descrizione delle principali caratteristiche dello schema pensionistico;
c) una descrizione delle passivita' o delle riserve tecniche da trasferire, e di altre obbligazioni e di altri diritti, nonche' delle attivita' corrispondenti, o del relativo equivalente in contanti;
d) i nomi e le ubicazioni delle amministrazioni principali dei fondi trasferenti e riceventi nonche' l'indicazione dello Stato membro in cui ciascun fondo e' registrato o autorizzato;
e) l'ubicazione dell'amministrazione principale dell'impresa promotrice e il nome di quest'ultima;
f) una prova della preventiva approvazione del trasferimento da parte della maggioranza degli aderenti e della maggioranza dei beneficiari coinvolti o, se del caso, la maggioranza dei loro rappresentanti e dell'impresa promotrice;
g) se del caso, i nomi degli Stati membri il cui diritto della sicurezza sociale e diritto del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali e' applicabile allo schema pensionistico interessato.
4. La COVIP, senza indugio trasmette la richiesta di cui al comma 3 all'autorita' competente del fondo trasferente, dopo il suo ricevimento.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la COVIP valuta se:
a) tutte le informazioni di cui al comma 3 sono state fornite dal fondo ricevente;
b) la struttura amministrativa, la situazione finanziaria del fondo ricevente e la buona reputazione, le qualifiche professionali o l'esperienza dei soggetti che gestiscono il fondo ricevente sono compatibili con il trasferimento proposto;
c) gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari del fondo ricevente e la parte trasferita dello schema sono adeguatamente protetti durante e dopo il trasferimento;
d) le riserve tecniche del fondo ricevente sono integralmente coperte alla data del trasferimento, quando il trasferimento comporta lo svolgimento di un'attivita' transfrontaliera;
e) le attivita' da trasferire sono sufficienti e adeguate a coprire la passivita', le riserve tecniche e le altre obbligazioni e gli altri diritti da trasferire, conformemente alle norme applicabili nella Repubblica italiana;
f) i costi del trasferimento non sono sostenuti dagli aderenti e beneficiari attuali del fondo ricevente.
6. In caso di rifiuto dell'autorizzazione, la COVIP motiva tale rifiuto entro il periodo di tre mesi dal ricevimento della richiesta.
7. La COVIP comunica all'autorita' competente dello Stato membro di origine del fondo trasferente la decisione adottata, entro due settimane dalla sua adozione.
8. Quando il trasferimento comporta un'attivita' transfrontaliera, la COVIP comunica al fondo pensione ricevente, entro una settimana da quanto le ha ricevute, le informazioni fornite dall'autorita' competente dello Stato membro di origine del fondo pensione trasferente relative alle disposizioni di diritto della sicurezza sociale e del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali in base alle quali lo schema pensionistico deve essere gestito nonche' le norme dello Stato membro ospitante relative alle informazioni da fornire ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari che si applicano all'attivita' transfrontaliera.
9. Dopo la ricezione dell'autorizzazione da parte della COVIP ovvero qualora non sia pervenuta una comunicazione in ordine all'esito dell'istanza entro tre mesi e sette settimane dalla stessa il fondo pensione ricevente puo' cominciare a gestire lo schema pensionistico trasferito.
10. All'attivita' transfrontaliera di cui al comma 8 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 15-bis, commi 6, 9, 10 e 11.».
17. All'articolo 15-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole «operare con riferimento a datori di lavoro o di lavoratori residenti nel territorio di un altro Stato membro e' tenuto a comunicare» sono sostituite dalle seguenti: «effettuare attivita' transfrontaliera in un altro Stato membro comunica» e dopo le parole «il nome» sono inserite le seguenti: «e l'ubicazione dell'amministrazione principale»;
b) al comma 4 la parola «loro» e' soppressa e dopo la parola «ricevimento» sono inserite le seguenti: «di tutte le informazioni di cui al comma 3»;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Qualora la COVIP abbia ragione di dubitare che la struttura amministrativa, la situazione finanziaria ovvero l'onorabilita', la professionalita' e l'esperienza dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e del responsabile del fondo pensione siano compatibili con il tipo di operazioni proposte nello Stato membro ospitante, la stessa puo', con apposito provvedimento da adottare entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al comma 3, non consentire al fondo pensione, anche mediante revoca dell'autorizzazione, di avviare l'attivita' transfrontaliera comunicata, dandone se del caso informazione anche all'Autorita' dello Stato membro ospitante.»;
d) al comma 6 le parole «agli iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari interessati dalla relativa attivita' transfrontaliera»;
e) il comma 7 e' abrogato;
f) al comma 8 le parole «ai commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 6» e le parole «decorsi due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorse sei settimane»;
g) al comma 9 le parole «, mentre la COVIP e' competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni indicate al comma 7» sono soppresse;
h) al comma 10 le parole «in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro applicabili ai fondi pensione transfrontalieri» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 6» e le parole «al datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «all'impresa promotrice»;
i) il comma 12 e' abrogato.
18. All'articolo 15-ter del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «2003/41/CE» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) 2016/2341»;
b) al comma 2 dopo le parole «concernenti la denominazione» sono inserite le seguenti: «e l'ubicazione dell'amministrazione principale»;
c) al comma 3 le parole «ai limiti agli investimenti» sono soppresse, le parole «agli iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari interessati dalla relativa attivita' transfrontaliera nonche' in materia di depositario» e le parole «decorsi due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorse sei settimane»;
d) al comma 4 dopo la parola «portabilita'» sono inserite le seguenti: «, nonche' le disposizioni della COVIP che indicano le informazioni necessarie ai fini del controllo del rispetto di tali norme e le informazioni, comprese quelle relative ai singoli iscritti, necessarie per il monitoraggio del sistema della previdenza complementare. I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono inoltre tenuti, in relazione all'attivita' transfrontaliera svolta nel territorio della Repubblica, a nominare un depositario per i compiti di custodia e sorveglianza previsti dall'articolo 7»;
e) il comma 6 e' abrogato;
f) al comma 6-bis le parole «, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «e 5»;
g) al comma 8 le parole «, ferma restando la competenza dell'Autorita' dello Stato membro di origine a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 6» sono soppresse;
h) al comma 9 le parole «in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3».
19. All'articolo 15-quater del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «La COVIP puo' utilizzare i dati, le notizie, le informazioni acquisiti esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dal presente decreto, ivi compresa l'adozione di misure correttive e di provvedimenti sanzionatori, nonche' per le seguenti finalita':
a) pubblicare indicatori per ciascuna forma pensionistica complementare, che possano essere di aiuto agli aderenti e ai beneficiari nelle decisioni concernenti la loro posizione individuale;
b) difendersi nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali e dei ricorsi amministrativi avverso i propri provvedimenti.»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. I dipendenti della COVIP, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o la conclusione dell'incarico, e hanno l'obbligo di riferire all'organo di vertice della COVIP tutte le irregolarita' constatate, anche quando configurino fattispecie di reato perseguibile d'ufficio. Tali persone non divulgano ad alcuna persona o autorita' i dati, le notizie, le informazioni ricevuti in ragione dell'ufficio, se non in forma sommaria o aggregata, garantendo che le singole forme pensionistiche complementari non possano essere individuate.»;
c) al comma 1-quinquies le parole «sulle banche depositarie» sono sostituite dalle seguenti: «sui depositari»;
d) al comma 1-sexies l'ultimo periodo e' abrogato;
e) dopo il comma 1-septies sono inseriti i seguenti:
«1-octies. La COVIP, secondo le modalita' e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con:
a) le banche centrali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE) e altri organismi con responsabilita' analoghe in quanto autorita' monetarie;
b) all'occorrenza, altre autorita' pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento.
1-novies. La COVIP puo' scambiare informazioni con le autorita' amministrative o giudiziarie o gli altri organismi che intervengono nell'ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia o all'estero, relativi alle forme pensionistiche complementari.»;
f) al comma 2 dopo le parole «riguardo ai fondi pensione che» sono inserite le seguenti: «effettuano trasferimenti transfrontalieri ovvero» e le parole «dell'articolo 15-ter, commi 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 14-bis, comma 5 e 15-ter, commi 4 e 5»;
g) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Gli scambi e le comunicazioni di informazioni previsti dal presente articolo avvengono nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le informazioni sono scambiate o comunicate nell'esercizio delle funzioni di controllo o di vigilanza dei soggetti interessati;
b) le informazioni ricevute dai soggetti interessati sono soggette all'obbligo del segreto d'ufficio di cui al presente articolo;
c) le informazioni ricevute dalla COVIP provenienti dalle istituzioni dell'Unione europea, nonche' dalle autorita' e dai comitati che compongono il SEVIF possono essere trasmesse ad altre autorita' italiane o a terzi soltanto con il consenso del soggetto che le ha fornite e unicamente per i fini per cui il consenso e' stato accordato.».
20. All'articolo 15-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, la parola «La» e' sostituita dalle seguenti: «Ad eccezione degli articoli 4-bis, commi 1 e 2, 6, comma 5-bis, lettere a) e b), e 7, la».
21. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Bilanci e rendiconti). - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica, redigono e rendono pubblici, i propri bilanci e le relazioni ai predetti documenti.
2. Le societa' e gli enti che hanno istituito le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 4, comma 2, redigono e rendono pubblici, i rendiconti di ciascuna forma e le relazioni ai predetti documenti.
3. I bilanci e i rendiconti danno un quadro fedele delle attivita', delle passivita' e della situazione finanziaria della forma pensionistica complementare e includono un'informativa sugli investimenti significativi.
4. I bilanci, i rendiconti e le informazioni contenute nelle relazioni sono coerenti, esaurienti e correttamente presentati.
5. Nei bilanci di cui al comma 1 e nei rendiconti di cui al comma 2 e' dato conto se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarita' dei valori in portafoglio si siano presi in considerazione fattori ambientali, sociali e di governo societario.
6. Il bilancio e il rendiconto sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui agli articoli 2621, 2621-bis, primo comma, e 2621-ter del codice civile.».
22. All'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ferme restando le competenze di vigilanza sui soggetti gestori definite negli ordinamenti settoriali, la COVIP, avuto riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare, esercita la vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidita'. La COVIP ha personalita' giuridica di diritto pubblico.»;
b) al comma 3 le parole «La COVIP e' composta da un presidente e da quattro membri» sono sostituite dalle seguenti: «L'organo di vertice della COVIP e' composto da un presidente e da due membri»;
c) al comma 4, al primo periodo, le parole «della COVIP» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organo di vertice» e al quarto periodo le parole «La COVIP» sono sostituite dalle seguenti: «L'organo di vertice».
23. All'articolo 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole «forme pensionistiche complementari» sono inserite le seguenti: «con approccio prospettico e basato sul rischio. I poteri di vigilanza sono esercitati in modo tempestivo e proporzionato alle dimensioni, alla natura, alla portata e alla complessita' delle attivita' della forma pensionistica complementare»;
2) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) elabora gli schemi degli statuti e dei regolamenti delle forme pensionistiche complementari;
a-ter) detta disposizioni di dettaglio, anche attraverso gli schemi degli statuti e dei regolamenti, in materia di sistema di governo delle forme pensionistiche complementari, con esclusione dei fondi pensione costituiti nella forma di patrimoni separati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera i), incluse le funzioni fondamentali, nonche' relativamente al documento sulla politica di remunerazione e al documento sulla valutazione interna del rischio;»;
3) alla lettera b) le parole «dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre» sono sostituite dalla seguente: «delle»;
4) alla lettera c) le parole «il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 11 e 13 dell'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «la coerenza della politica di investimento e dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio della forma pensionistica complementare, illustrati nel documento di cui all'articolo 6, comma 5-quater, con le previsioni di cui all'articolo 6 e relative disposizioni di attuazione»;
5) alla lettera e) le parole «verifica le linee di indirizzo della gestione e» e le parole «all'articolo 6, nonche'» sono soppresse;
6) alla lettera f) dopo le parole «disponibili per la valorizzazione;» sono inserite le seguenti: «detta disposizioni per la redazione dei bilanci, dei rendiconti e delle relazioni ai predetti documenti, nonche' circa le modalita' attraverso le quali tali documenti sono resi pubblici e resi disponibili agli aderenti;» e le parole «e il rendiconto annuale della forma pensionistica complementare; il rendiconto e il prospetto sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all'articolo 2621 del codice civile» sono soppresse;
7) alla lettera g), numero 3), le parole «sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella concernente l'informativa periodica agli aderenti circa l'andamento amministrativo e finanziario delle forme pensionistiche complementari, anche al fine di eliminare distorsioni che possano arrecare pregiudizio agli aderenti; a tale fine elabora schemi per gli statuti, i regolamenti, le schede informative, i prospetti e le note informative da indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le forme pensionistiche complementari, nonche' per le comunicazioni periodiche da inoltrare agli aderenti alle stesse; vigila sull'attuazione delle predette disposizioni nonche', in generale, sull'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con gli aderenti, nonche' sulle modalita' di pubblicita', con facolta' di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente alle informazioni generali sulla forma pensionistica complementare, alle informazioni ai potenziali aderenti, alle informazioni periodiche agli aderenti, alle informazioni agli aderenti durante la fase di prepensionamento e alle informazioni ai beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite. A tale fine elabora schemi per le informative da indirizzare ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari di tutte le forme pensionistiche complementari. Detta disposizioni sulle modalita' di pubblicita';»;
8) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto e delle disposizioni secondarie di attuazione dello stesso, nonche' delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili alle forme pensionistiche complementari, con facolta' di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse;»;
9) alla lettera i) dopo le parole «presso le stesse,» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le attivita' esternalizzate e su quelle oggetto di riesternalizzazione,»;
10) dopo la lettera l) e' inserita la seguente:
«l-bis) diffonde regolarmente informazioni relative all'andamento della previdenza complementare;»;
11) alla lettera m) le parole «pubblica e» sono soppresse e la parola «problemi» e' sostituita dalla seguente: «temi»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP puo' richiedere in qualsiasi momento che l'organo di amministrazione e di controllo, il direttore generale, il responsabile e i titolari delle funzioni fondamentali forniscano alla stessa, per quanto di rispettiva competenza, informazioni e valutazioni su qualsiasi questione relativa alla forma pensionistica complementare e trasmettano ogni dato e documento richiesto. Con le modalita' e nei termini da essa stessa stabiliti, la COVIP puo' disporre l'invio sistematico:
a) delle segnalazioni statistiche e di vigilanza, comprese quelle a livello di singolo iscritto, nonche' di ogni altro dato e documento, anche per finalita' di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di previdenza complementare in attuazione delle lettere l), l-bis), m) e n) del comma 2;
b) dei verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi di controllo delle forme pensionistiche complementari.»;
c) al comma 4 le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) convocare presso di se' i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali, i responsabili delle forme pensionistiche complementari e i titolari delle funzioni fondamentali;
b) ordinare la convocazione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, fissandone l'ordine del giorno; in caso di inottemperanza puo' procedere direttamente alla convocazione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari;»;
d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Tenuto conto della dimensione, della natura, della portata e della complessita' delle attivita' delle forme pensionistiche complementari, la COVIP esamina periodicamente le strategie, i processi e le procedure di segnalazione stabiliti dalle forme pensionistiche complementari per rispettare le disposizioni del presente decreto e della normativa secondaria adottata in attuazione dello stesso. Il riesame tiene conto delle circostanze in cui le forme pensionistiche complementari operano e, ove opportuno, dei soggetti che eseguono per loro conto funzioni fondamentali o qualsiasi altra attivita' esternalizzata. Tale esame comprende:
a) una valutazione dei requisiti qualitativi relativi al sistema di governo;
b) una valutazione dei rischi cui la forma pensionistica e' esposta;
c) una valutazione della capacita' della forma di valutare e gestire tali rischi.
5-ter. La COVIP puo' adottare ogni strumento di monitoraggio ritenuto opportuno, incluse le prove di stress, che consenta di rilevare il deterioramento delle condizioni finanziarie di una forma pensionistica complementare e di monitorare come vi sia posto rimedio.
5-quater. La COVIP puo' richiedere alle forme pensionistiche complementari di rimediare alle carenze o alle deficienze individuate nel quadro della procedura di cui ai commi 5-bis e 5-ter.».
24. All'articolo 19-ter, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo le parole «di controllo,» sono inserite le seguenti: «i direttori generali,» e dopo le parole «forme pensionistiche complementari» sono inserite le seguenti: «, i titolari delle funzioni fondamentali».
25. All'articolo 19-quater del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole «amministrazione e di controllo,» sono inserite le seguenti: «i direttori generali, i titolari delle funzioni fondamentali», e dopo le parole «articolo 15 che» sono aggiunte le seguenti: «in relazione alle rispettive competenze»;
2) alla lettera b) le parole «5, 6, 7, 11, 14, 15, 15-bis» sono sostituite dalle seguenti: «1, commi 1-bis e 4, 4-bis, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies, 5-octies, 5-nonies, 6, 7, 11, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies, 14, 14-bis, 15, 15-bis, 17-bis,»;
3) alla lettera c) dopo le parole «sulle cause di» sono inserite le seguenti: «ineleggibilita' e di», le parole «e decadenza» sono sostituite dalle seguenti: «e sulle situazioni impeditive» e le parole «4, comma 3» sono sostituite dalla seguente: «5-sexies»;
4) alla lettera d) le parole «4, comma 3» sono sostituite dalla seguente: «5-sexies»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, nei casi di maggiore gravita', la COVIP puo' dichiarare decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali, il direttore generale, il responsabile della forma pensionistica e i titolari delle funzioni fondamentali.».
c) al comma 4 le parole «, con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l'attribuzione delle relative competenze alla COVIP» sono soppresse, al terzo periodo le parole «Gli enti» sono sostituite dalle seguenti: «I fondi pensione e le societa' istitutrici di forme pensionistiche complementari» e dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «I fondi dotati di soggettivita' giuridica sono obbligati ad agire in regresso, salvo diversa deliberazione assembleare.»;
d) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Alle sanzioni di cui al presente articolo trova applicazione la disposizione prevista, per le sanzioni amministrative riguardanti le violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, dall'articolo 8, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
26. Dopo l'articolo 19-quater del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' inserito il seguente:
«Art. 19-quinquies (Procedura sanzionatoria). - 1. La COVIP, ad eccezione dei casi di mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi dei potenziali aderenti, degli aderenti, dei beneficiari e degli altri aventi diritto a prestazioni da parte della forma pensionistica complementare, nel termine di novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione ovvero nel termine di centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, avvia la procedura sanzionatoria mediante contestazione degli addebiti ai possibili responsabili della violazione, con lettera recante indicazione dei fatti accertati, della violazione riscontrata e delle sanzioni amministrative applicabili.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della contestazione di cui al comma 1, i soggetti interessati possono, in sede istruttoria, presentare alla COVIP deduzioni e chiedere un'audizione personale. Dell'audizione e' redatto apposito verbale.
3. Tenuto conto degli atti di contestazione, delle deduzioni scritte presentate dagli interessati e delle dichiarazioni rese in audizione, l'organo di vertice della COVIP decide in ordine all'applicazione delle sanzioni o dispone l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
4. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni contro il quale non e' stato presentato alcun ricorso in tempo utile e' pubblicato senza ritardo e per estratto sul sito web della COVIP, fornendo informazioni sul tipo e la natura della violazione e l'identita' delle persone responsabili. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia stato presentato ricorso, la COVIP ne da' menzione nel proprio sito web a margine della pubblicazione, annotando successivamente anche l'esito dello stesso. Tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, nel provvedimento di applicazione della sanzione possono essere stabilite modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.
5. Nel provvedimento di applicazione della sanzione puo' essere deciso di pubblicare le sanzioni in forma anonima qualora:
a) la pubblicazione dell'identita' delle persone giuridiche o dell'identita' o dei dati personali delle persone fisiche possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti, purche' tale pregiudizio sia determinabile;
b) qualora la pubblicazione comprometta la stabilita' dei mercati finanziari o un'indagine in corso.
6. Quando le situazioni descritte nel comma 5 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione dei nomi dei soggetti sanzionati e' effettuata quando queste sono venute meno.
7. Alla riscossione delle sanzioni si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dal presente titolo affluiscono al bilancio dello Stato.
8. La COVIP definisce con regolamento, nel rispetto dei commi da 1 a 7, la propria procedura di applicazione delle sanzioni amministrative.
9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera l), del medesimo codice. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.».

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
La direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attivita'
e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o
professionali e' pubblicata nella G.U.U.E. 23 dicembre
2016, n. L 354.
La legge 25 ottobre 2017, n. 163 (delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di
altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2016 - 2017) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
6 novembre 2017, n. 259.
La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
La legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la
tutela del risparmio e la disciplina dei mercati
finanziari) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
dicembre 2005, n. 301, S.O.
Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28
(Attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attivita'
e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o
professionali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
marzo 2007, n. 70.
Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
(Disciplina delle forme pensionistiche complementari) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2005, n.
289, S.O.
Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice
delle assicurazioni private) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.
Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n.
230, S.O.

Note all'art. 1:

- Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni). - 1. Il
presente decreto legislativo disciplina le forme di
previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici
complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli
gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n.
103, al fine di assicurare piu' elevati livelli di
copertura previdenziale.
1-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui al
presente decreto limitano le proprie attivita' alla
previdenza complementare e a quelle ad essa collegate.
2. L'adesione alle forme pensionistiche complementari
disciplinate dal presente decreto e' libera e volontaria.
3. Ai fini del presente decreto s'intendono per:
a) "forme pensionistiche complementari collettive":
le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a
h), e 12, che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' da parte della COVIP, e di cui all'articolo
20, iscritte all'apposito albo, alle quali e' possibile
aderire collettivamente o individualmente e con l'apporto
di quote del trattamento di fine rapporto;
b) "forme pensionistiche complementari individuali":
le forme di cui all'articolo 13, che hanno ottenuto
l'approvazione del regolamento da parte della COVIP alle
quali e' possibile destinare quote del trattamento di fine
rapporto;
c) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, istituita ai sensi dell'articolo 18, di seguito
denominata: "COVIP";
c-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "AEAP" o "EIOPA": Autorita' europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali,
istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
2) "ABE" o "EBA": Autorita' bancaria europea,
istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
3) "AESFEM" o "ESMA": Autorita' europea degli
strumenti finanziari e dei mercati, istituita con
regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto
dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n.
1095/2010;
5) "CERS" o "ESRB": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) «Autorita' di vigilanza degli Stati membri»: le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
c-ter) "aderenti" o "iscritti": le persone, diverse
dai beneficiari, che hanno aderito a una forma
pensionistica complementare;
c-quater) "beneficiari": le persone che percepiscono
le prestazioni pensionistiche;
c-quinquies) "funzione fondamentale": nell'ambito del
sistema di governo di una forma pensionistica complementare
una capacita' interna di svolgere compiti pratici: un
sistema di governo comprende, tra le funzioni fondamentali,
la funzione di gestione dei rischi, la funzione di
revisione interna e la funzione attuariale;
c-sexies) "impresa promotrice": un'impresa o un altro
organismo, a prescindere dal fatto che comprenda o sia
composto da una o piu' persone giuridiche o fisiche, che
agisce in qualita' di datore di lavoro o di lavoratore
autonomo, oppure una loro combinazione, e che offre una
forma pensionistica o versa contributi a una forma;
c-septies) "potenziali aderenti": le persone che
hanno diritto ad aderire a una forma pensionistica
complementare;
c-octies) "rischi biometrici": rischi relativi a
morte, invalidita' e longevita';
c-nonies) "rischio operativo": il rischio di perdite
derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di
procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi
esogeni;
c-decies) "Stato membro": uno Stato membro
dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio
economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro
dell'Unione europea;
c-undecies) "Stato membro di origine": lo Stato
membro in cui la forma pensionistica e' stata registrata o
autorizzata e in cui e' situata la sua amministrazione
principale e, cioe', il luogo in cui sono adottate le
principali decisioni strategiche;
c-duodecies) "Stato membro ospitante": lo Stato
membro il cui diritto della sicurezza sociale e del lavoro
pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o
professionali si applica al rapporto tra l'impresa
promotrice e gli aderenti o i beneficiari;
c-terdecies) "Stato aderente allo Spazio economico
europeo": uno Stato aderente all'accordo di estensione
della normativa dell'Unione europea in materia, fra
l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei
capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea
di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e
ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
c-quaterdecies) "attivita' transfrontaliera":
l'attivita' che comporta la gestione di uno schema
pensionistico in cui il rapporto tra impresa promotrice e
gli aderenti e i beneficiari e' disciplinato dal diritto
della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia
di schemi pensionistici aziendali o professionali di uno
Stato membro diverso dallo Stato membro di origine;
c-quinquiesdecies) "supporto durevole": uno strumento
che permetta ai potenziali aderenti, aderenti o beneficiari
di conservare le informazioni a loro fornite in modo che
possano essere accessibili per la futura consultazione e
per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate
le informazioni, e che consenta la riproduzione senza
modifiche delle informazioni conservate;
d) "TFR": il trattamento di fine rapporto;
e) "TUIR": il testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate
mediante la costituzione, ai sensi dell'articolo 4, di
appositi fondi o di patrimoni separati, la cui
denominazione deve contenere l'indicazione di "fondo
pensione", la quale non puo' essere utilizzata da altri
soggetti.».
- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 2 (Destinatari). - 1. Alle forme pensionistiche
complementari possono aderire in modo individuale o
collettivo:
a) i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici,
anche secondo il criterio di appartenenza alla medesima
impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o
raggruppamento, anche territorialmente delimitato, o
diversa organizzazione di lavoro e produttiva, ivi compresi
i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali
previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti,
anche organizzati per aree professionali e per territorio;
c) i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente
ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;
d) i soggetti destinatari del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi
previsto.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
possono essere istituite:
a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e
d), esclusivamente forme pensionistiche complementari in
regime di contribuzione definita;
b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b),
anche forme pensionistiche complementari in regime di
prestazioni definite, volte ad assicurare una prestazione
determinata con riferimento al livello del reddito ovvero a
quello del trattamento pensionistico obbligatorio.»
- Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 3 (Istituzione delle forme pensionistiche
complementari). - 1. Le forme pensionistiche complementari
possono essere istituite da:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali,
limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o
lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza,
accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di
contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche
interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei
quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali
rappresentative della categoria, membri del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi
professionisti, promossi da loro sindacati o da
associazioni di rilievo almeno regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di
lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi
collettivi, anche aziendali;
d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento
di tali forme pensionistiche complementari con legge
regionale nel rispetto della normativa nazionale in
materia;
e) accordi fra soci lavoratori di cooperative,
promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del
movimento cooperativo legalmente riconosciute;
f) accordi tra soggetti destinatari del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da
loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno
regionale;
g) gli enti di diritto privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n.
103, con l'obbligo della gestione separata, sia
direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle
lettere a) e b);
h) i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere
e) e o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
all'articolo 1, comma 2, lettere a) e c), del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aventi sede legale o
succursale in Italia, e all'articolo 1, comma 1, lettera
u), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
operanti mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI
dei rami vita, limitatamente ai fondi pensione aperti di
cui all'articolo 12;
i) i soggetti di cui all'articolo 13, limitatamente
alle forme pensionistiche complementari individuali.
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche
complementari possono essere istituite mediante i contratti
collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto
legislativo. Per il personale dipendente di cui
all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo,
le forme pensionistiche complementari possono essere
istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti
ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti
stessi promossi da loro associazioni.
3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche
complementari stabiliscono le modalita' di partecipazione,
garantendo la liberta' di adesione individuale.».
- Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 4 (Costituzione dei fondi pensione ed
autorizzazione all'esercizio). - 1. I fondi pensione sono
costituiti:
a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai
sensi dell'articolo 36 del codice civile, distinti dai
soggetti promotori dell'iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalita' giuridica; in
tale caso, in deroga alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il
riconoscimento della personalita' giuridica consegue al
provvedimento di autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' adottato dalla COVIP; per tali fondi
pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle
persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti.
2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettere g), h) e i), possono essere costituiti
altresi' nell'ambito della singola societa' o del singolo
ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione,
di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo,
nell'ambito della medesima societa' od ente, con gli
effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile.
3. L'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), e' subordinato
alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la
quale trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze l'esito
del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza
di autorizzazione; i termini per il rilascio del
provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono
fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento da
parte della COVIP dell'istanza e della prescritta
documentazione ovvero in trenta giorni dalla data di
ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente
richiesta entro trenta giorni dalla data di ricevimento
dell'istanza; la COVIP puo' determinare con proprio
regolamento le modalita' di presentazione dell'istanza, i
documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi
termini per il rilascio dell'autorizzazione comunque non
superiori ad ulteriori trenta giorni.
4.
5. I fondi pensione costituiti nell'ambito di
categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori
subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere
forma di soggetto riconosciuto ai sensi del comma 1,
lettera b), ed i relativi statuti devono prevedere
modalita' di raccolta delle adesioni compatibili con le
disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.
6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza
dall'autorizzazione quando il fondo pensione non abbia
iniziato la propria attivita' ovvero quando non sia stata
conseguita la base associativa minima prevista dal fondo
stesso, previa convocazione delle fonti istitutive.».
- Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 5 (Organi di amministrazione e di controllo,
direttore generale, responsabile e organismo di
rappresentanza). - 1. La composizione degli organi di
amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche
complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13,
deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica
di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Per quelle caratterizzate da contribuzione unilaterale a
carico dei lavoratori, la composizione degli organi
collegiali risponde al criterio rappresentativo di
partecipazione delle categorie e raggruppamenti
interessati. I componenti dei primi organi collegiali sono
nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva
individuazione dei rappresentanti dei lavoratori e'
previsto il metodo elettivo secondo modalita' e criteri
definiti dalle fonti costitutive.
1-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui al
comma 1 nominano un direttore generale, preposto a curare
l'efficiente gestione dell'attivita' corrente della forma,
attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e
l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e
a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di
amministrazione. Il direttore generale supporta l'organo di
amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica
gestionale, fornendo allo stesso le necessarie proposte,
analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo
di riferimento. Tenuto conto della dimensione, natura,
portata e complessita' delle attivita' della forma
l'incarico di direttore generale puo' essere conferito ad
uno dei componenti dell'organo di amministrazione in
possesso dei prescritti requisiti.
2. Le societa' istitutrici delle forme di cui agli
articoli 12 e 13 nominano un responsabile della forma
pensionistica. Il responsabile della forma pensionistica
svolge la propria attivita' in modo autonomo e
indipendente, riportando direttamente all'organo
amministrativo della societa' relativamente ai risultati
dell'attivita' svolta. L'incarico di responsabile della
forma pensionistica non puo' essere in ogni caso conferito
ad uno degli amministratori della societa' ed e'
incompatibile con lo svolgimento di attivita' di lavoro
subordinato o di prestazione d'opera continuativa, presso
le societa' istitutrici delle predette forme ovvero presso
le societa' da queste controllate o che le controllano.
3. Al fine di garantire la maggiore tutela degli
aderenti e dei beneficiari, il responsabile della forma
pensionistica verifica che la gestione della stessa sia
svolta nel loro esclusivo interesse, nonche' nel rispetto
della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei
regolamenti e nei contratti. In particolare vigila su:
a) la gestione finanziaria della forma pensionistica
complementare, anche controllando il rispetto della
normativa e delle regole interne della stessa circa i
limiti di investimento;
b) la gestione amministrativa della forma, in
particolare controllando la separatezza amministrativa e
contabile delle operazioni poste in essere per conto della
forma pensionistica e del patrimonio della stessa rispetto
a quanto afferente alle altre attivita' della societa' e la
regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili
riguardanti la forma pensionistica;
c) le misure di trasparenza adottate nei confronti
degli aderenti e beneficiari;
d) l'adeguatezza della procedura di gestione dei
reclami;
e) la tempestiva e corretta erogazione delle
prestazioni;
f) le situazioni in conflitto di interesse;
g) il rispetto delle buone pratiche e dei principi di
corretta amministrazione.";
3-bis. Il responsabile della forma pensionistica
comunica tempestivamente all'organo di amministrazione e a
quello di controllo della societa' le irregolarita'
riscontrate, indicando gli interventi correttivi da
adottare. Il responsabile predispone annualmente una
relazione circa le procedure di controllo adottate, la sua
organizzazione, i risultati dell'attivita' svolta, le
anomalie riscontrate e le iniziative poste in essere per
eliminarle. La relazione e' inviata alla COVIP e all'organo
di amministrazione e controllo della forma pensionistica,
nonche' all'organismo di rappresentanza di cui ai commi 5 e
6.
4. (abrogato).
5. Con riferimento ai fondi aperti ad adesione
collettiva, la societa' istitutrice del fondo aperto
provvede, nel caso di adesioni collettive che comportino
l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una
singola azienda o a un medesimo gruppo, alla costituzione
di un organismo di rappresentanza composto da un
rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo e
da un rappresentante dei lavoratori, per ciascuna delle
predette collettivita'.";
6. L'organismo di rappresentanza svolge funzioni di
collegamento tra le collettivita' che aderiscono al fondo e
la societa' che gestisce il fondo pensione aperto e il
responsabile.
7. Nei confronti dei componenti dell'organo di
amministrazione di cui al comma 1 e del responsabile della
forma pensionistica si applicano gli articoli 2391, 2392,
2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile.
7-bis. L'organo di amministrazione di un fondo pensione
ha la responsabilita' ultima dell'osservanza della
normativa nazionale e delle norme europee direttamente
applicabili.
8. Ai componenti dell'organo di controllo di cui al
comma 1, si applicano gli articoli 2403, 2403-bis, 2404,
2405, 2406 e 2407 del codice civile. L'organo di controllo
comunica senza indugio alla COVIP eventuali irregolarita'
riscontrate in grado di incidere negativamente sulla
corretta amministrazione e gestione del fondo e trasmette
alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia
riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di
irregolarita', sia i verbali delle riunioni che abbiano
escluso la sussistenza di tali irregolarita' allorche', ai
sensi dell'articolo 2404, quarto comma, del codice civile
si sia manifestato un dissenso in seno all'organo.
9.
10.
11.».
- Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 6 (Regime delle prestazioni e modelli
gestionali). - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere da a) a h), gestiscono le risorse
mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d),
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con
soggetti che svolgono la medesima attivita', con sede
statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea,
che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei
rami vita, ovvero con imprese svolgenti la medesima
attivita', con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione
europea, operanti in Italia in regime di stabilimento o di
prestazione di servizi;
c) convenzioni con societa' di gestione del
risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e successive modificazioni, ovvero con imprese
svolgenti la medesima attivita', con sede in uno dei Paesi
aderenti all'Unione europea, operanti in Italia in regime
di stabilimento o di prestazione di servizi;
c-bis.) convenzioni con soggetti autorizzati alla
gestione di fondi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere
m-ter) ed m-quinquies), del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di
societa' immobiliari nelle quali il fondo pensione puo'
detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al
comma 13, lettera a), nonche' di quote di fondi comuni di
investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla
lettera e);
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi
comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le
disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma
comunque non superiori al 20 per cento del proprio
patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.
2. Gli enti gestori di forme pensionistiche
obbligatorie, sentita l'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione
convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta
dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione
delle prestazioni e delle attivita' connesse e strumentali
anche attraverso la costituzione di societa' di capitali di
cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del
capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato
secondo criteri di separatezza contabile dalle attivita'
istituzionali del medesimo ente.
3. Alle prestazioni di cui all'articolo 11 erogate
sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante
convenzioni con una o piu' imprese assicurative di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali
adeguati, in conformita' con le disposizioni di cui
all'articolo 7-bis. I fondi pensione sono autorizzati dalla
COVIP all'erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo
all'adeguatezza dei mezzi patrimoniali costituiti e alla
dimensione del fondo per numero di iscritti.
4.
5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione
definita e per le eventuali prestazioni per invalidita' e
premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite
convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di
tali convenzioni non si applica l'articolo 7.
5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati:
a) le attivita' nelle quali i fondi pensione possono
investire le proprie disponibilita', avendo presente il
perseguimento dell'interesse degli iscritti, eventualmente
fissando limiti massimi di investimento qualora siano
giustificati da un punto di vista prudenziale;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di
valori mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di
interesse tenendo conto delle specificita' dei fondi
pensione e dei principi di cui alla direttiva 2014/65/CE,
alla normativa comunitaria di esecuzione e a quella
nazionale di recepimento.
5-ter. I fondi pensione definiscono gli obiettivi e i
criteri della propria politica di investimento, anche in
riferimento ai singoli comparti eventualmente previsti, e
provvedono periodicamente, almeno con cadenza triennale,
alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi
degli iscritti.
5-quater. Secondo modalita' definite dalla COVIP, i
fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte
di investimento, predispongono e rendono pubblicamente
disponibile un apposito documento sugli obiettivi e sui
criteri della propria politica di investimento, illustrando
anche i metodi di misurazione e le tecniche di gestione del
rischio di investimento utilizzate e la ripartizione
strategica delle attivita' in relazione alla natura e alla
durata delle prestazioni pensionistiche dovute, nonche' il
modo in cui la politica d'investimento tiene conto dei
fattori ambientali, sociali e di governo societario. Il
documento e' riesaminato almeno ogni tre anni, nonche' in
modo tempestivo dopo qualsiasi mutamento rilevante della
politica d'investimento ed e' messo a disposizione degli
aderenti e, se a cio' interessati, dei beneficiari del
fondo pensione o dei loro rappresentanti che lo richiedano.
5-quinquies. I fondi pensione adottano procedure e
modalita' organizzative adeguate per la valutazione del
merito di credito delle entita' o degli strumenti
finanziari in cui investono, avendo cura di verificare che
i criteri prescelti per detta valutazione, definiti nelle
proprie politiche di investimento, non facciano esclusivo o
meccanico affidamento ai rating del credito emessi da
agenzie di rating del credito quali definite dall'articolo
1, comma 1, lettera r-quinquies), del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. Nelle convenzioni di gestione sono
indicati i criteri generali di valutazione del rischio di
credito ai sensi della presente disposizione. Tenendo conto
della natura, della portata e della complessita'
dell'attivita' dei fondi pensione, la COVIP verifica il
rispetto di quanto sopra e valuta che l'utilizzo dei
riferimenti ai rating del credito emessi da agenzie di
rating del credito sia effettuato in modo da ridurre
l'affidamento esclusivo e meccanico agli stessi.
6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1,
3 e 5, e all'articolo 7, i competenti organismi di
amministrazione dei fondi, individuati ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, richiedono offerte contrattuali,
per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma
della pubblicita' notizia su almeno due quotidiani fra
quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a
soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi
societari e comunque non sono legati, direttamente o
indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte
contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo
prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme
delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse
tipologie di servizio offerte.
7. Con deliberazione delle rispettive autorita' di
vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i
poteri di controllo su di essi, sono determinati i
requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia
di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al
comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste
nel presente articolo.
8. Il processo di selezione dei gestori deve essere
condotto secondo le istruzioni adottate dalla COVIP e
comunque in modo da garantire la trasparenza del
procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalita'
gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e
i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono
essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche
congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:
a) contenere le linee di indirizzo dell'attivita' dei
soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di
individuazione e di ripartizione del rischio di cui al
comma 11 e le modalita' con le quali possono essere
modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le
linee di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono
prevedere linee di investimento che consentano di garantire
rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR;
b) prevedere i termini e le modalita' attraverso cui
i fondi pensione esercitano la facolta' di recesso,
contemplando anche la possibilita' per il fondo pensione di
rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la
restituzione delle attivita' finanziarie nelle quali
risultano investite le risorse del fondo all'atto della
comunicazione al gestore della volonta' di recesso dalla
convenzione;
c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo
pensione della titolarita' dei diritti di voto inerenti ai
valori mobiliari nei quali risultano investite le
disponibilita' del fondo medesimo.
9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle
disponibilita' conferiti in gestione, restando peraltro in
facolta' degli stessi di concludere, in tema di
titolarita', diversi accordi con i gestori a cio' abilitati
nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di
restituzione del capitale. I valori e le disponibilita'
affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalita'
ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in
ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere
contabilizzati a valori correnti e non possono essere
distratti dal fine al quale sono stati destinati, ne'
formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori
dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei
creditori stessi, ne' possono essere coinvolti nelle
procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo
pensione e' legittimato a proporre la domanda di
rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i
valori conferiti in gestione, anche se non individualmente
determinati o individuati ed anche se depositati presso
terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei
valori oggetto della domanda e' ammessa ogni prova
documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore
o dai terzi depositari.
10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere
dell'autorita' di vigilanza sui soggetti convenzionati,
sono fissati criteri e modalita' omogenee per la
comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti
nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la
piena comparabilita' delle diverse convenzioni.
11.
12. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle
autorita' di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei
dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le
proprie risorse.
13. I fondi non possono comunque assumere o concedere
prestiti, prestare garanzie in favore di terzi, ne'
investire le disponibilita' di competenza:
a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da
una stessa societa', per un valore nominale superiore al
cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte
le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla societa'
medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non
quotata, ne' comunque, azioni o quote con diritto di voto
per un ammontare tale da determinare in via diretta
un'influenza dominante sulla societa' emittente;
b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla
contribuzione o da questi controllati direttamente o
indirettamente, per interposta persona o tramite societa'
fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo
ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, in misura complessiva superiore al
venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di
fondo pensione di categoria, in misura complessiva
superiore al trenta per cento;
c) fermi restando i limiti generali indicati alla
lettera b), i fondi pensione aventi come destinatari i
lavoratori di una determinata impresa non possono investire
le proprie disponibilita' in strumenti finanziari emessi
dalla predetta impresa, o, allorche' l'impresa appartenga a
un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo,
in misura complessivamente superiore, rispettivamente, al
cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del
fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento
all'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385;
c-bis) il patrimonio del fondo pensione deve essere
investito in misura predominante su mercati regolamentati.
Gli investimenti in attivita' che non sono ammesse allo
scambio in un mercato regolamentato devono in ogni caso
essere mantenute a livelli prudenziali.
14. Le forme pensionistiche complementari possono tener
conto del potenziale impatto a lungo termine delle loro
decisioni di investimento sui fattori ambientali, sociali e
di governo societario.».
- Il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 7 (Depositario). - 1. Le risorse dei fondi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad h), in gestione
sono depositate presso un unico soggetto, distinto dal
gestore, che presenti i requisiti di cui all'articolo 47
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. Il soggetto nominato quale depositario:
a) mantiene in custodia tutti gli strumenti
finanziari del fondo pensione che possono essere registrati
in un conto di strumenti finanziari aperto nei propri libri
contabili e tutti gli strumenti finanziari che possono
essergli fisicamente consegnati;
b) garantisce che tutti gli strumenti finanziari
siano registrati in conti separati, aperti a nome del fondo
pensione, in modo tale che possano essere chiaramente
identificati come appartenenti allo stesso;
c) per tutte le altre risorse diverse dagli strumenti
finanziari di cui alla lettera a) il depositario verifica
la proprieta' da parte del fondo pensione di tali risorse,
in base a informazioni o documenti forniti dal fondo
pensione e, se disponibili, in base a prove esterne. Il
depositario conserva e mantiene aggiornato un registro
relativo a tali attivi;
d) esegue le istruzioni impartite dal fondo pensione
o dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non
siano contrarie alla legge, alle norme statutarie e
regolamentari del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 6, comma 5-bis;
e) accerta che nelle operazioni che coinvolgano le
attivita' del fondo pensione il controvalore sia rimesso al
fondo pensione nei termini d'uso;
f) accerta che i redditi prodotti dagli attivi
ricevano una destinazione conforme alle regole del fondo
pensione;
g) per quanto compatibili, svolge ogni altro compito
previsto dall'articolo 48 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e relativa normativa di attuazione,
per gli OICR.
3. (abrogato).
3-bis. (abrogato).
3-ter. La Banca d'Italia puo' vietare la libera
disponibilita' degli attivi, depositati o custoditi presso
un soggetto avente sede legale in Italia, di un fondo
pensione avente sede in uno Stato membro. La Banca d'Italia
provvede su richiesta della COVIP, anche previa conforme
iniziativa dell'Autorita' competente dello Stato membro di
origine del fondo pensione quando trattasi di forme
pensionistiche comunitarie di cui all'articolo 15-ter.
3-quater. Sulle somme di denaro e sugli strumenti
finanziari della forma pensionistica complementare
depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non
sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del
sub-depositario o nell'interesse degli stessi.
3-quinquies. Gli amministratori e i sindaci del
depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle
irregolarita' riscontrate nella gestione dei fondi pensione
e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su atti
o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio
delle funzioni di depositario.
3-sexies. Il depositario e' nominato mediante un
contratto scritto. Il contratto disciplina la trasmissione
delle informazioni ritenute necessarie per permettere al
depositario di svolgere le sue funzioni.
3-septies. Nello svolgimento dei compiti stabiliti al
comma 2 il fondo pensione e il depositario agiscono in modo
leale, corretto, professionale e indipendente nonche'
nell'interesse degli aderenti e dei beneficiari.
3-octies. Il depositario non svolge attivita' in
relazione al fondo pensione che possano creare conflitti di
interesse tra il fondo pensione, gli aderenti e i
beneficiari e lo stesso depositario, a meno che abbia
separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo
svolgimento delle sue funzioni di depositario dagli altri
suoi compiti potenzialmente confliggenti, e i potenziali
conflitti di interesse siano adeguatamente identificati,
gestiti, monitorati e comunicati agli aderenti e ai
beneficiari nonche' all'organo amministrativo del fondo
pensione.
3-nonies. Il depositario e' responsabile nei confronti
del fondo pensione e degli aderenti e beneficiari di ogni
perdita da essi subita in conseguenza del colposo
inadempimento o dell'inappropriato adempimento dei suoi
obblighi. In caso di perdita di strumenti finanziari
detenuti in custodia, il depositario, se non prova che
l'inadempimento e' stato determinato da caso fortuito o
forza maggiore, e' tenuto a restituire senza indebito
ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una
somma di importo corrispondente, salva la responsabilita'
per ogni altra perdita subita dal fondo pensione, dagli
aderenti e dai beneficiari in conseguenza del mancato
rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri
obblighi.
3-decies. In caso di perdita di strumenti finanziari da
parte del terzo al quale e' stata eventualmente delegata la
custodia, resta impregiudicata la responsabilita' del
depositario.».
- Il testo dell'articolo 7-bis del decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 7-bis (Mezzi patrimoniali). - 1. I fondi pensione
che coprono rischi biometrici, che garantiscono un
rendimento degli investimenti o un determinato livello di
prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui
al successivo comma 2, di mezzi patrimoniali adeguati in
relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti,
salvo che detti impegni finanziari siano assunti da
soggetti gestori gia' sottoposti a vigilanza prudenziale a
cio' abilitati, i quali operano in conformita' alle norme
che li disciplinano.
2. Con regolamento del Ministero dell'economia e delle
finanze, sentita la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP,
sono definiti i principi per la determinazione dei mezzi
patrimoniali adeguati in conformita' con quanto previsto
dalle disposizioni comunitarie e dall'articolo 29-bis,
comma 3, lettera a), numero 3), della legge 18 aprile 2005,
n. 62. Nel regolamento sono, inoltre, definite le
condizioni alle quali una forma pensionistica puo', per un
periodo limitato, detenere attivita' insufficienti.
2-bis. Qualora i fondi pensione di cui al comma 1 che
procedono alla erogazione diretta delle rendite non
dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al
complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti
istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che
del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia
alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future.
Tali determinazioni sono inviate alla Covip per le
valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilita' che
gli ordinamenti dei fondi attribuiscano agli organi interni
specifiche competenze in materia di riequilibrio delle
gestioni.
3. La COVIP puo', nei confronti delle forme di cui al
comma 1, limitare o vietare la disponibilita' dell'attivo
qualora non siano stati costituiti i mezzi patrimoniali
adeguati in conformita' al regolamento di cui al comma 2.
Restano ferme le competenze delle autorita' di vigilanza
sui soggetti gestori.
3-bis. Le determinazioni di cui al comma 2-bis
considerano l'obiettivo di avere un'equa ripartizione dei
rischi e dei benefici tra le generazioni.».
- Il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 11 (Prestazioni). - 1. Le forme pensionistiche
complementari definiscono i requisiti e le modalita' di
accesso alle prestazioni nel rispetto di quanto disposto
dal presente articolo.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica si
acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di
accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio
di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione
alle forme pensionistiche complementari. Il predetto
termine e' ridotto a tre anni per il lavoratore il cui
rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti
dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una
pensione complementare e che si sposta tra Stati membri
dell'Unione europea.
3. Le prestazioni pensionistiche in regime di
contribuzione definita e di prestazione definita possono
essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino
ad un massimo del 50 per cento del montante finale
accumulato, e in rendita. Nel computo dell'importo
complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme
erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia
provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita
derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del
montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno
sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8
agosto 1995, n. 335, la stessa puo' essere erogata in
capitale.
4. Ai lavoratori che cessino l'attivita' lavorativa e
maturino l'eta' anagrafica per la pensione di vecchiaia nel
regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni
successivi, e che abbiano maturato alla data di
presentazione della domanda di accesso alla rendita
integrativa di cui al presente comma un requisito
contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi
obbligatori di appartenenza, le prestazioni delle forme
pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in
regime di prestazione definita, possono essere erogate, in
tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di
rendita temporanea, denominata "Rendita integrativa
temporanea anticipata" (RITA), decorrente dal momento
dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento
dell'eta' anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia
e consistente nell'erogazione frazionata di un capitale,
per il periodo considerato, pari al montante accumulato
richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale
del montante residuo non rileva la parte di prestazione
richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea
anticipata.
4-bis. La rendita anticipata di cui al comma 4 e'
riconosciuta altresi' ai lavoratori che risultino
inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro
mesi e che maturino l'eta' anagrafica per la pensione di
vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i
dieci anni successivi.
4-ter. La parte imponibile della rendita anticipata di
cui al comma 4, determinata secondo le disposizioni vigenti
nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica
complementare, e' assoggettata alla ritenuta a titolo
d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una
quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente
il quindicesimo anno di partecipazione a forme
pensionistiche complementari con un limite massimo di
riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di
iscrizione alla forma di previdenza complementare e'
anteriore al 1°(gradi) gennaio 2007, gli anni di iscrizione
prima del 2007 sono computati fino a un massimo di
quindici. Il percettore della rendita anticipata ha
facolta' di non avvalersi della tassazione sostitutiva di
cui al presente comma facendolo constare espressamente
nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita
anticipata e' assoggettata a tassazione ordinaria.
4-quater. Le somme erogate a titolo di RITA sono
imputate, ai fini della determinazione del relativo
imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione
medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte
eccedente, prima a quelli maturati dal 1°(gradi) gennaio
2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli
maturati dal 1°(gradi) gennaio 2007.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a
4-quater si applicano anche ai dipendenti pubblici che
aderiscono alle forme pensionistiche complementari loro
destinate.
5. A migliore tutela dell'aderente, gli schemi per
l'erogazione delle rendite possono prevedere, in caso di
morte del beneficiario della prestazione pensionistica, la
restituzione ai soggetti dallo stesso indicati del montante
residuo o, in alternativa, l'erogazione ai medesimi di una
rendita calcolata in base al montante residuale. In tale
caso e' autorizzata la stipula di contratti assicurativi
collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza
oltre la vita media.
6. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate
in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare
complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi
gia' assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche
complementari erogate in forma di rendita sono imponibili
per il loro ammontare complessivo al netto della parte
corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta e a
quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1
dell'articolo 44 del TUIR, e successive modificazioni, se
determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni
pensionistiche comunque erogate e' operata una ritenuta a
titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di
una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno
eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme
pensionistiche complementari con un limite massimo di
riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni
erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo
precedente e' applicata dalla forma pensionistica a cui
risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni
erogate in forma di rendita tale ritenuta e' applicata dai
soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare
comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo
possesso necessari per il calcolo della parte delle
prestazioni corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad
imposta se determinabili.
7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari
possono richiedere un'anticipazione della posizione
individuale maturata:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore
al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di
gravissime situazioni relative a se', al coniuge e ai figli
per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al
netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta, e'
applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota
del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti
percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di
partecipazione a forme pensionistiche complementari con un
limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo
non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima
casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con
atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di
cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo
3 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
relativamente alla prima casa di abitazione, documentati
come previsto dalla normativa stabilita ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
449. Sull'importo erogato, al netto dei redditi gia'
assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo
di imposta del 23 per cento;
c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo
non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli
aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi gia'
assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo
di imposta del 23 per cento;
d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono
applicate dalla forma pensionistica che eroga le
anticipazioni.
8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non
possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del
totale dei versamenti, comprese le quote del TFR,
maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate,
effettuati alle forme pensionistiche complementari a
decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette
forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a
scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante
contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro.
Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti
alle anticipazioni reintegrate, e' riconosciuto al
contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata
al momento della fruizione dell'anticipazione,
proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.
9. Ai fini della determinazione dell'anzianita'
necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle
prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i
periodi di partecipazione alle forme pensionistiche
complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso
non abbia esercitato il riscatto totale della posizione
individuale.
10. Ferma restando l'intangibilita' delle posizioni
individuali costituite presso le forme pensionistiche
complementari nella fase di accumulo, le prestazioni
pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di
cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi
limiti di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' in
vigore per le pensioni a carico degli istituti di
previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del
regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I
crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e
parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al
comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun
vincolo di cedibilita', sequestrabilita' e
pignorabilita'.».
- Il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 12 (Fondi pensione aperti). - 1. I soggetti di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), possono istituire
e gestire direttamente forme pensionistiche complementari
mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei
criteri di cui all'articolo 4, comma 2. Detti fondi sono
aperti alle adesioni dei destinatari del presente decreto
legislativo, i quali vi possono destinare anche la
contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano
diritto, nonche' le quote del TFR.
2. Ai sensi dell'articolo 3, l'adesione ai fondi
pensione aperti puo' avvenire, oltre che su base
individuale, anche su base collettiva.
3. Ferma restando l'applicazione delle norme del
presente decreto legislativo in tema di finanziamento,
prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla
costituzione e all'esercizio e' rilasciata, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, dalla COVIP, sentite le
rispettive autorita' di vigilanza sui soggetti promotori.
4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti in
base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa
preventivamente approvati, stabiliscono le modalita' di
partecipazione secondo le norme di cui al presente
decreto.».
- Il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 13 (Forme pensionistiche individuali). - 1. Ferma
restando l'applicazione delle norme del presente decreto
legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e
trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali
sono attuate mediante:
a) adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 12;
b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati
con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare
nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di
stabilimento o di prestazioni di servizi.
2. L'adesione avviene, su base individuale, anche da
parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2.
3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1,
lettera b), sono corredati da un regolamento, redatto in
base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa
preventivamente approvato nei termini temporali di cui
all'articolo 4, comma 3, recante disposizioni circa le
modalita' di partecipazione, il trasferimento delle
posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la
comparabilita' dei costi e dei risultati di gestione e la
trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali
nonche' le modalita' di comunicazione, agli iscritti e alla
COVIP, delle attivita' della forma pensionistica e della
posizione individuale. Il suddetto regolamento e' parte
integrante dei contratti medesimi. Le condizioni generali
dei contratti devono essere comunicate dalle imprese
assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le
risorse delle forme pensionistiche individuali di cui al
comma 1, lettera b), costituiscono patrimonio autonomo e
separato con gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, e
la gestione delle stesse avviene secondo le regole
d'investimento di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, e nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 6, comma 5-bis, lettera c).
4. L'ammontare dei contributi, definito anche in misura
fissa all'atto dell'adesione, puo' essere successivamente
variato. I lavoratori possono destinare a tali forme anche
le quote dell'accantonamento annuale al TFR e le
contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano
diritto.
5. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o
d'impresa si considera eta' pensionabile quella vigente nel
regime obbligatorio di base.».
- Il testo dell'articolo 14 del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 14 (Permanenza nella forma pensionistica
complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione
e portabilita'). - 1. Gli statuti e i regolamenti delle
forme pensionistiche complementari stabiliscono le
modalita' di esercizio relative alla partecipazione alle
forme medesime, alla portabilita' delle posizioni
individuali e della contribuzione, nonche' al riscatto
parziale o totale delle posizioni individuali, secondo
quanto disposto dal presente articolo.
2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla
forma pensionistica complementare gli statuti e i
regolamenti stabiliscono:
a) il trasferimento ad altra forma pensionistica
complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione
alla nuova attivita';
b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per
cento della posizione individuale maturata, nei casi di
cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti
l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12
mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso
da parte del datore di lavoro a procedure di mobilita',
cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) il riscatto totale della posizione individuale
maturata per i casi di invalidita' permanente che comporti
la riduzione della capacita' di lavoro a meno di un terzo e
a seguito di cessazione dell'attivita' lavorativa che
comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore
a 48 mesi;
c-bis) il mantenimento della posizione individuale in
gestione presso la forma pensionistica complementare anche
in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova
automatica applicazione in difetto di diversa scelta da
parte dell'iscritto e fatta salva l'ipotesi di valore della
posizione individuale maturata, non superiore all'importo
di una mensilita' dell'assegno sociale di cui all'articolo
3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; in questo
caso le forme pensionistiche complementari informano
l'iscritto, conformemente alle istruzioni impartite dalla
COVIP, della facolta' di esercitare il trasferimento ad
altra forma pensionistica complementare ovvero di
richiedere il riscatto con le modalita' di cui al comma 5.
3. In caso di morte dell'aderente ad una forma
pensionistica complementare prima della maturazione del
diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione
individuale maturata e' riscattata dagli eredi ovvero dai
diversi soggetti dallo stesso designati, siano essi persone
fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la
posizione, limitatamente alle forme pensionistiche
complementari individuali, viene devoluta a finalita'
sociali secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme
pensionistiche complementari collettive, la suddetta
posizione resta acquisita al fondo pensione.
4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della
posizione individuale relative alle fattispecie previste ai
commi 2 e 3, e' operata una ritenuta a titolo di imposta
con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a
0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il
quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche
complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti
percentuali, sul medesimo imponibile di cui all'articolo
11, comma 6.
5. In caso di cessazione dei requisiti di
partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi
2 e 3 del presente articolo, e' previsto il riscatto della
posizione sia nelle forme collettive sia in quelle
individuali e su tali somme si applica una ritenuta a
titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul
medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.
6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una
forma pensionistica complementare l'aderente ha facolta' di
trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra
forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle
forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta
facolta' e non possono contenere clausole che risultino,
anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla
portabilita' dell'intera posizione individuale. Sono
comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione o
del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di
costo, comunque denominate, significativamente piu' elevate
di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono
quindi costituire ostacolo alla portabilita'. In caso di
esercizio della predetta facolta' di trasferimento della
posizione individuale, il lavoratore ha diritto al
versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del
TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del
datore di lavoro nei limiti e secondo le modalita'
stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche
aziendali.
7. Le operazioni di trasferimento delle posizioni
pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a
condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche
disciplinate dal presente decreto legislativo. Sono
altresi' esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle
risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o
da una forma pensioristica individuale ad altro fondo
pensione o ad altra forma pensionistica individuale.
8. Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche
complementari conseguenti all'esercizio delle facolta' di
cui al presente articolo devono essere effettuati entro il
termine massimo di sei mesi dalla data di esercizio
stesso.».
- Il testo dell'articolo 15-bis del decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 15-bis (Operativita' all'estero delle forme
pensionistiche complementari italiane). - 1. I fondi
pensione di cui all'articolo 4, comma 1, i fondi pensione
aperti, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata
in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi
soggettivita' giuridica ed operanti secondo il principio
della capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo
tenuto a cura della COVIP e siano stati dalla COVIP
previamente autorizzati allo svolgimento dell'attivita'
transfrontaliera, possono operare con riferimento ai datori
di lavoro o ai lavoratori residenti in uno Stato membro
dell'Unione europea.
2. La COVIP individua le procedure e le condizioni per
il rilascio della predetta autorizzazione, anche
avvalendosi di procedimenti semplificati di
silenzio-assenso. La COVIP informa tempestivamente l'AEAP,
secondo le modalita' dalla stessa definite, circa
l'avvenuto rilascio di detta autorizzazione.
3. Un fondo pensione che intenda effettuare attivita'
transfrontaliera in un altro Stato membro comunica per
iscritto la propria intenzione alla COVIP, indicando lo
Stato membro in cui intende operare, il nome e l'ubicazione
dell'amministrazione principale del soggetto interessato e
le caratteristiche principali dello schema pensionistico
che sara' ivi gestito.
4. Salvo che nell'ipotesi di cui al comma 5, la COVIP
provvede a trasmettere per iscritto le informazioni di cui
al precedente comma all'Autorita' competente dello Stato
membro ospitante entro tre mesi dal ricevimento di tutte le
informazioni di cui al comma 3, dandone comunicazione al
fondo pensione.
5. Qualora la COVIP abbia ragione di dubitare che la
struttura amministrativa, la situazione finanziaria ovvero
l'onorabilita', la professionalita' e l'esperienza dei
componenti degli organi di amministrazione e controllo e
del responsabile del fondo pensione siano compatibili con
il tipo di operazioni proposte nello Stato membro
ospitante, la stessa puo', con apposito provvedimento da
adottare entro tre mesi dal ricevimento di tutte le
informazioni di cui al comma 3, non consentire al fondo
pensione, anche mediante revoca dell'autorizzazione, di
avviare l'attivita' transfrontaliera comunicata, dandone se
del caso informazione anche all'Autorita' dello Stato
membro ospitante.
6. Il fondo pensione e' tenuto a rispettare la
disciplina vigente nello Stato membro ospitante in materia
di informativa da rendere ai potenziali aderenti, agli
aderenti e ai beneficiari interessati dalla relativa
attivita' transfrontaliera, nonche' le disposizioni dello
Stato ospitante in materia di diritto della sicurezza
sociale e di diritto del lavoro che trovino applicazione
nei confronti dei fondi pensione che esercitano attivita'
transfrontaliera.
7. (abrogato).
8. La COVIP comunica al fondo pensione le disposizioni
di cui al comma 6 che siano state alla stessa trasmesse
dall'Autorita' competente dello Stato membro ospitante. A
decorrere dalla ricezione di questa comunicazione, ovvero,
in assenza di comunicazione, decorse sei settimane dalla
data in cui l'Autorita' dello Stato membro ospitante ha
ricevuto da parte della COVIP la comunicazione di cui al
comma 4, il fondo pensione puo' iniziare la sua attivita'
nello Stato membro ospitante a favore del soggetto
interessato.
9. Le Autorita' di vigilanza dello Stato membro
ospitante sono competenti a vigilare sul rispetto delle
disposizioni di cui al comma 6.
10. A seguito della comunicazione, da parte
dell'Autorita' competente dello Stato membro ospitante, che
un fondo pensione ha violato le disposizioni di cui al
comma 6, la COVIP adotta, in coordinamento con l'Autorita'
dello Stato membro ospitante, le misure necessarie
affinche' il fondo pensione ponga fine alla violazione
constatata. Se, malgrado le misure adottate dalla COVIP il
fondo pensione continua a violare le disposizioni dello
Stato ospitante di cui al comma 6, l'Autorita' dello Stato
membro ospitante puo', dopo averne informata la COVIP,
adottare le misure che ritiene necessarie al fine di
prevenire nuove irregolarita', ivi compreso, nella misura
strettamente necessaria, impedire al fondo pensione di
fornire i suoi servizi all'impresa promotrice nello Stato
membro ospitante.
11. In caso di attivita' transfrontaliera, i fondi
pensione devono dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati, per
le ipotesi di cui all'articolo 7-bis, comma 1. La COVIP
vigila sul rispetto di questa previsione e, in caso di
violazione, puo' anche intervenire ai sensi dell'articolo
7-bis, comma 3. Restano ferme le competenze delle autorita'
di vigilanza sui soggetti gestori.
12. (abrogato).».
- Il testo dell'articolo 15-ter del decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 15-ter (Operativita' in Italia delle forme
pensionistiche complementari comunitarie). - 1. I fondi
pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea,
che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva
(UE) 2016/2341 e che risultano autorizzati dall'Autorita'
competente dello Stato membro di origine allo svolgimento
dell'attivita' transfrontaliera possono raccogliere
adesioni su base collettiva sul territorio della
Repubblica.
2. L'operativita' dei fondi di cui al comma 1 nel
territorio della Repubblica e' subordinata alla previa
comunicazione da parte dei fondi stessi all'Autorita'
competente dello Stato membro di origine delle informazioni
concernenti la denominazione e l'ubicazione
dell'amministrazione principale dell'impresa e le
caratteristiche principali dello schema pensionistico
offerto nonche' all'avvenuta trasmissione, da parte
dell'Autorita' dello Stato membro di origine, della
predetta informativa alla COVIP.
3. I fondi di cui al comma 1 non possono iniziare ad
operare nel territorio della Repubblica prima che la COVIP
abbia fornito all'Autorita' dello Stato membro di origine
informativa in merito alle disposizioni che devono essere
rispettate con riguardo al diritto della sicurezza sociale
e del lavoro, e alle regole in tema di informativa ai
potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari
interessati dalla relativa attivita' transfrontaliera
nonche' in materia di depositario. L'avvio dell'attivita'
transfrontaliera e' in ogni caso ammessa decorse sei
settimane dall'avvenuta ricezione da parte della COVIP
dell'informativa di cui al precedente comma 2.
4. Ai fondi pensione di cui al comma 1, limitatamente
alle adesioni effettuate nel territorio della Repubblica ed
alle risorse accumulate e gestite in relazione a tali
adesioni, si applicano le norme contenute nel presente
decreto in materia di destinatari, adesioni in forma
collettiva, finanziamento, prestazioni, permanenza nella
forma pensionistica complementare, cessazione dei requisiti
di partecipazione, portabilita', nonche' le disposizioni
della COVIP che indicano le informazioni necessarie ai fini
del controllo del rispetto di tali norme e le informazioni,
comprese quelle relative ai singoli iscritti, necessarie
per il monitoraggio del sistema della previdenza
complementare. I fondi pensione in regime di contribuzione
definita sono inoltre tenuti , in relazione all'attivita'
transfrontaliera svolta nel territorio della Repubblica, a
nominare un depositario per i compiti di custodia e
sorveglianza previsti dall'articolo 7. Con decreto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze
sono individuate le eventuali ulteriori disposizioni di
diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro,
incluse quelle che disciplinano l'organizzazione e la
rappresentativita', le quali trovano applicazione nei
riguardi dei fondi di cui al comma 1.
5. Ai fondi di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni in materia di trasparenza emanate, in base al
presente decreto, dalla COVIP per i fondi di cui
all'articolo 4.
6. (abrogato).
6-bis. La COVIP comunica all'AEAP, secondo le modalita'
dalla stessa definite, le norme di cui ai commi 4 e 5,
nonche' i relativi aggiornamenti.
7. La COVIP puo' chiedere all'Autorita' dello Stato
membro di origine di prescrivere al fondo pensione la
separazione delle attivita' e delle passivita'
corrispondenti alle attivita' svolte sul territorio della
Repubblica rispetto alle altre svolte fuori dal predetto
territorio.
8. La COVIP e' competente a vigilare sul rispetto delle
disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
9. In caso di accertata violazione da parte del fondo
pensione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la
COVIP ne informa l'Autorita' dello Stato membro di origine
affinche' la stessa adotti, in coordinamento con la COVIP,
le misure necessarie affinche' il fondo ponga fine alla
violazione constatata. Se, nonostante l'adozione delle
predette misure, il fondo pensione continua a violare le
disposizioni di cui al comma 3 applicabili ai fondi
pensione transfrontalieri, la COVIP puo', previa
informativa all'Autorita' dello Stato membro di origine,
impedire la raccolta di nuove adesioni e nei casi piu'
gravi, impedire al fondo di continuare ad operare.».
- Il testo dell'articolo 15-quater del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto cosi'
recita:
«Art. 15-quater (Segreto d'ufficio e collaborazione tra
autorita'). - 1. I dati, le notizie, le informazioni
acquisiti dalla COVIP nell'esercizio delle proprie
attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei
riguardi delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi
i casi previsti dalla legge per le indagini relative a
violazioni sanzionate penalmente. La COVIP puo' utilizzare
i dati, le notizie, le informazioni acquisiti
esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza
previste dal presente decreto, ivi compresa l'adozione di
misure correttive e di provvedimenti sanzionatori, nonche'
per le seguenti finalita':
a) pubblicare indicatori per ciascuna forma
pensionistica complementare, che possano essere di aiuto
agli aderenti e ai beneficiari nelle decisioni concernenti
la loro posizione individuale;
b) difendersi nell'ambito dei procedimenti
giurisdizionali e dei ricorsi amministrativi avverso i
propri provvedimenti.
1-bis. I dipendenti della COVIP, i consulenti e gli
esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal
segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione del rapporto di
lavoro o la conclusione dell'incarico, e hanno l'obbligo di
riferire all'organo di vertice della COVIP tutte le
irregolarita' constatate, anche quando configurino
fattispecie di reato perseguibile d'ufficio. Tali persone
non divulgano ad alcuna persona o autorita' i dati, le
notizie, le informazioni ricevuti in ragione dell'ufficio,
se non in forma sommaria o aggregata, garantendo che le
singole forme pensionistiche complementari non possano
essere individuate.
1-ter. Il segreto d'ufficio non puo' essere comunque
opposto nei confronti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle
finanze.
1-quater. La COVIP collabora con l'Isvap, la Banca
d'Italia e la Consob, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni e
tutelare la stabilita' del mercato. La COVIP collabora
altresi' con l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, anche mediante scambio di informazioni. Dette
Autorita' non possono reciprocamente opporsi il segreto
d'ufficio.
1-quinquies. Accordi di collaborazione e scambi di
informazioni possono intervenire tra la COVIP e le
Autorita', anche estere, preposte alla vigilanza sui
gestori di cui all'articolo 6 e sui depositari di cui
all'articolo 7, al fine di accrescere l'efficacia
dell'azione di controllo.
1-sexies. Nei casi e nei modi stabiliti dalle
disposizioni dell'Unione europea, la COVIP collabora, anche
mediante scambio di informazioni, con le istituzioni
dell'Unione europea e con le autorita' e i comitati che
compongono il SEVIF al fine di agevolare le rispettive
funzioni e adempie nei confronti di tali soggetti agli
obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni
dell'Unione europea.
1-septies. Ai fini indicati al comma 1-sexies, la COVIP
puo' concludere con le autorita' di vigilanza degli altri
Stati membri e con l'AEAP accordi di collaborazione, che
possono prevedere la delega reciproca di compiti di
vigilanza. La COVIP puo' ricorrere all'AEAP per la
risoluzione delle controversie con le autorita' di
vigilanza degli altri Stati membri in situazioni
transfrontaliere.
1-octies. La COVIP, secondo le modalita' e alle
condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea,
collabora, anche mediante scambio di informazioni, con:
a) le banche centrali del Sistema europeo di banche
centrali (SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE) e
altri organismi con responsabilita' analoghe in quanto
autorita' monetarie;
b) all'occorrenza, altre autorita' pubbliche
incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento.
1-novies. La COVIP puo' scambiare informazioni con le
autorita' amministrative o giudiziarie o gli altri
organismi che intervengono nell'ambito di procedimenti di
liquidazione o concorsuali, in Italia o all'estero,
relativi alle forme pensionistiche complementari.
2. La COVIP e' l'unica Autorita' italiana competente ad
effettuare e a ricevere, sia nella qualita' di Autorita'
dello Stato membro di origine sia in quella di Autorita'
dello Stato membro ospitante, gli scambi di comunicazioni
con le altre Autorita' degli Stati membri, con riguardo ai
fondi pensione che effettuano trasferimenti
transfrontalieri ovvero svolgono attivita'
transfrontaliera, nonche' a comunicare le disposizioni di
diritto nazionale che devono trovare applicazione ai sensi
degli articoli 14-bis, comma 5 e 15-ter, commi 4 e 5.
2-bis. Gli scambi e le comunicazioni di informazioni
previsti dal presente articolo avvengono nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a) le informazioni sono scambiate o comunicate
nell'esercizio delle funzioni di controllo o di vigilanza
dei soggetti interessati;
b) le informazioni ricevute dai soggetti interessati
sono soggette all'obbligo del segreto d'ufficio di cui al
presente articolo;
c) le informazioni ricevute dalla COVIP provenienti
dalle istituzioni dell'Unione europea, nonche' dalle
autorita' e dai comitati che compongono il SEVIF possono
essere trasmesse ad altre autorita' italiane o a terzi
soltanto con il consenso del soggetto che le ha fornite e
unicamente per i fini per cui il consenso e' stato
accordato.».
- Il testo dell'articolo 15-quinquies del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto cosi'
recita:
«Art. 15-quinquies (Forme pensionistiche complementari
con meno di cento aderenti). - 1. Ad eccezione degli
articoli 4-bis, commi 1 e 2, 6, comma 5-bis, lettere a) e
b), e 7, la COVIP puo' individuare, con proprio
regolamento, le disposizioni del presente decreto e della
normativa secondaria che non trovano applicazione nei
riguardi dei fondi pensione con meno di cento aderenti.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1,
l'attivita' transfrontaliera puo' essere esercitata dai
fondi pensione con meno di cento aderenti solo se trovano
applicazione tutte le disposizioni del presente decreto.».
- Il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 18 (Vigilanza sulle forme pensionistiche
complementari). - 1. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita
l'attivita' di alta vigilanza sul settore della previdenza
complementare, mediante l'adozione, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive
generali alla COVIP, volte a determinare le linee di
indirizzo in materia di previdenza complementare.
2. Ferme restando le competenze di vigilanza sui
soggetti gestori definite negli ordinamenti settoriali, la
COVIP, avuto riguardo alla tutela degli iscritti e dei
beneficiari e al buon funzionamento del sistema di
previdenza complementare, esercita la vigilanza prudenziale
sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo la
trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la sana e
prudente gestione e la loro solidita'. La COVIP ha
personalita' giuridica di diritto pubblico.
3. L'organo di vertice della COVIP e' composto da un
presidente e da due membri, scelti tra persone dotate di
riconosciuta competenza e specifica professionalita' nelle
materie di pertinenza della stessa e di indiscussa
moralita' e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24
gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3
della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del
Consiglio dei Ministri e' adottata su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e i
commissari durano in carica sette anni non rinnovabili. Ad
essi si applicano le disposizioni di incompatibilita', a
pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al
presidente e ai commissari competono le indennita' di
carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. E' previsto un apposito
ruolo del personale dipendente della COVIP. La COVIP puo'
avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono
collocati fuori ruolo, ove ne sia fatta richiesta.
4. Le deliberazioni dell'organo di vertice sono
adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti
dalla legge o dal regolamento di cui al presente comma. Il
presidente sovrintende all'attivita' istruttoria e cura
l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della COVIP
tiene informato il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli
trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti.
L'organo di vertice delibera con apposito regolamento, nei
limiti delle risorse disponibili e sulla base dei principi
di trasparenza e celerita' dell'attivita', del
contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di
gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in ordine al proprio funzionamento e alla propria
organizzazione, prevedendo per il coordinamento degli
uffici la qualifica di direttore generale, determinandone
le funzioni, al numero dei posti della pianta organica, al
trattamento giuridico ed economico del personale,
all'ordinamento delle carriere, nonche' circa la disciplina
delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e
consuntivo che devono osservare i principi del regolamento
di cui all'articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8
aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte
alla verifica di legittimita' del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, e sono esecutive decorsi
venti giorni dalla data di ricevimento, ove nel termine
suddetto non vengano formulati rilievi sulle singole
disposizioni. Il trattamento economico complessivo del
personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP
e' definito, nei limiti dell'ottanta per cento del
trattamento economico complessivo previsto per il livello
massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva
per il personale dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni. Al personale in posizione di comando o
distacco e' corrisposta una indennita' pari alla eventuale
differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione
o dall'ente di provenienza e quello spettante al
corrispondente personale di ruolo. La Corte dei conti
esercita il controllo generale sulla COVIP per assicurare
la legalita' e l'efficacia del suo funzionamento e
riferisce annualmente al Parlamento.
5. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i
provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP
per assolvere i compiti di cui all'articolo 19, sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della
COVIP.».
- Il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 19 (Compiti della COVIP). - 1. Le forme
pensionistiche complementari di cui al presente decreto,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 8,
nonche' i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici
prestazioni complementari al trattamento di base e al TFR,
comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di
societa' o enti ovvero determinate le modalita' di
erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno
di enti pubblici, anche economici, che esercitano i
controlli in materia di tutela del risparmio, in materia
valutaria o in materia assicurativa, sono iscritte in un
apposito albo, tenuto a cura della COVIP.
1-bis La COVIP fornisce informativa all'AEAP, secondo
le modalita' dalla stessa definite, in merito ai fondi
iscritti all'Albo e alle eventuali cancellazioni
effettuate.
2. In conformita' agli indirizzi generali del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, e ferma restando
la vigilanza di stabilita' esercitata dalle rispettive
autorita' di controllo sui soggetti abilitati di cui
all'articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche mediante
l'emanazione di istruzioni di carattere generale e
particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche
complementari con approccio prospettico e basato sul
rischio. I poteri di vigilanza sono esercitati in modo
tempestivo e proporzionato alle dimensioni, alla natura,
alla portata e alla complessita' delle attivita' della
forma pensionistica complementare. In tale ambito:
a) definisce le condizioni che, al fine di garantire
il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilita' e
portabilita', le forme pensionistiche complementari devono
soddisfare per poter essere ricondotte nell'ambito di
applicazione del presente decreto ed essere iscritte
all'albo di cui al comma 1;
a-bis) elabora gli schemi degli statuti e dei
regolamenti delle forme pensionistiche complementari;
a-ter) detta disposizioni di dettaglio, anche
attraverso gli schemi degli statuti e dei regolamenti, in
materia di sistema di governo delle forme pensionistiche
complementari, con esclusione dei fondi pensione costituiti
nella forma di patrimoni separati ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera i), incluse le funzioni fondamentali,
nonche' relativamente al documento sulla politica di
remunerazione e al documento sulla valutazione interna del
rischio;
b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme
pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza
delle condizioni richieste dal presente decreto e
valutandone anche la compatibilita' rispetto ai
provvedimenti di carattere generale da essa emanati; nel
disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per
l'autorizzazione dei fondi pensione all'esercizio
dell'attivita' e per l'approvazione degli statuti e dei
regolamenti dei fondi, nonche' delle relative modifiche, la
COVIP individua procedimenti di autorizzazione
semplificati, prevedendo anche l'utilizzo del
silenzio-assenso e l'esclusione di forme di approvazione
preventiva. Tali procedimenti semplificati devono in
particolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di
modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a
sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana e
prudente gestione, la COVIP puo' richiedere di apportare
modifiche agli statuti e ai regolamenti delle forme
pensionistiche complementari, fissando un termine per
l'adozione delle relative delibere;
c) verifica la coerenza della politica di
investimento e dei criteri di individuazione e ripartizione
del rischio della forma pensionistica complementare,
illustrati nel documento di cui all'articolo 6, comma
5-quater, con le previsioni di cui all'articolo 6 e
relative disposizioni di attuazione;
d) definisce, sentite le autorita' di vigilanza sui
soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme
pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle
convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono
attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori
nella stipula dei relativi contratti;
e) vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per
la gestione delle risorse ai criteri di cui alla lettera
d);
f) indica criteri omogenei per la determinazione del
valore del patrimonio delle forme pensionistiche
complementari, della loro redditivita', nonche' per la
determinazione della consistenza patrimoniale delle
posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta
disposizioni volte all'applicazione di regole comuni a
tutte le forme pensionistiche circa la definizione del
termine massimo entro il quale le contribuzioni versate
devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta
disposizioni per la redazione dei bilanci, dei rendiconti e
delle relazioni ai predetti documenti, nonche' circa le
modalita' attraverso le quali tali documenti sono resi
pubblici e resi disponibili agli aderenti; detta
disposizioni per la tenuta delle scritture contabili,
prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale
annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei
contributi e di pagamento delle prestazioni, nonche' ogni
altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il
prospetto della composizione e del valore del patrimonio
della forma pensionistica complementare attraverso la
contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando
le posizioni individuali degli iscritti;
g) detta disposizioni volte a garantire la
trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme
pensionistiche complementari, al fine di tutelare
l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire
il diritto alla portabilita' della posizione individuale
tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo
anche riguardo all'esigenza di garantire la comparabilita'
dei costi; garantisce che gli iscritti attivi possano
ottenere, a richiesta, informazioni in merito alle
conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro sui
loro diritti pensionistici complementari e, in particolare,
relative: 1) alle condizioni che disciplinano
l'acquisizione di diritti pensionistici complementari e
alle conseguenze della loro applicazione in caso di
cessazione del rapporto di lavoro; 2) al valore dei diritti
pensionistici maturati o ad una valutazione dei diritti
pensionistici maturati effettuata al massimo nei dodici
mesi precedenti la data della richiesta; 3) alle condizioni
che disciplinano il trattamento futuro dei diritti
pensionistici in sospeso; garantisce, altresi', che gli
iscritti di cui all'articolo 14, comma 2, lettera c-bis),
nonche' gli eredi e beneficiari di cui all'articolo 14,
comma 3, possano ottenere, su richiesta, informazioni
relative al valore dei loro diritti pensionistici in
sospeso, o a una valutazione dei diritti pensionistici in
sospeso effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la
data della richiesta, e alle condizioni che disciplinano il
trattamento dei diritti pensionistici in sospeso;
disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di
sollecitazione del pubblico risparmio, le modalita' di
offerta al pubblico di tutte le predette forme
pensionistiche, dettando disposizioni volte
all'applicazione di regole comuni per tutte le forme
pensionistiche complementari, relativamente alle
informazioni generali sulla forma pensionistica
complementare, alle informazioni ai potenziali aderenti,
alle informazioni periodiche agli aderenti, alle
informazioni agli aderenti durante la fase di
prepensionamento e alle informazioni ai beneficiari durante
la fase di erogazione delle rendite. A tale fine elabora
schemi per le informative da indirizzare ai potenziali
aderenti, agli aderenti e ai beneficiari di tutte le forme
pensionistiche complementari. Detta disposizioni sulle
modalita' di pubblicita';
h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del
presente decreto e delle disposizioni secondarie di
attuazione dello stesso, nonche' delle disposizioni
dell'Unione europea direttamente applicabili alle forme
pensionistiche complementari, con facolta' di sospendere o
vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione
delle disposizioni stesse;
i) esercita il controllo sulla gestione tecnica,
finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme
pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni
presso le stesse, ivi comprese le attivita' esternalizzate
e su quelle oggetto di riesternalizzazione, richiedendo
l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga
necessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, formulando anche proposte di
modifiche legislative in materia di previdenza
complementare;
l-bis) diffonde regolarmente informazioni relative
all'andamento della previdenza complementare;
m) diffonde informazioni utili alla conoscenza dei
temi previdenziali;
n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel
settore della previdenza complementare anche in rapporto
alla previdenza di base; a tale fine, le forme
pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e
le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP
puo' avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro.
3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP puo'
richiedere in qualsiasi momento che l'organo di
amministrazione e di controllo, il direttore generale, il
responsabile e i titolari delle funzioni fondamentali
forniscano alla stessa, per quanto di rispettiva
competenza, informazioni e valutazioni su qualsiasi
questione relativa alla forma pensionistica complementare e
trasmettano ogni dato e documento richiesto. Con le
modalita' e nei termini da essa stessa stabiliti, la COVIP
puo' disporre l'invio sistematico:
a) delle segnalazioni statistiche e di vigilanza,
comprese quelle a livello di singolo iscritto, nonche' di
ogni altro dato e documento, anche per finalita' di
monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di
previdenza complementare in attuazione delle lettere l),
l-bis), m) e n) del comma 2;
b) dei verbali delle riunioni e degli accertamenti
degli organi di controllo delle forme pensionistiche
complementari.
4. La COVIP puo' altresi':
a) convocare presso di se' i componenti degli organi
di amministrazione e di controllo, i direttori generali, i
responsabili delle forme pensionistiche complementari e i
titolari delle funzioni fondamentali;
b) ordinare la convocazione degli organi di
amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche
complementari, fissandone l'ordine del giorno; in caso di
inottemperanza puo' procedere direttamente alla
convocazione degli organi di amministrazione e di controllo
delle forme pensionistiche complementari;
b-bis) inibire con provvedimento motivato, in tutto o
in parte, per un periodo massimo di 60 giorni, l'attivita'
della forma pensionistica complementare ove vi sia il
fondato sospetto di grave violazione delle norme del
presente decreto e vi sia urgenza di provvedere.
5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto
di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle
pubbliche amministrazioni.
5-bis. Tenuto conto della dimensione, della natura,
della portata e della complessita' delle attivita' delle
forme pensionistiche complementari, la COVIP esamina
periodicamente le strategie, i processi e le procedure di
segnalazione stabiliti dalle forme pensionistiche
complementari per rispettare le disposizioni del presente
decreto e della normativa secondaria adottata in attuazione
dello stesso. Il riesame tiene conto delle circostanze in
cui le forme pensionistiche complementari operano e, ove
opportuno, dei soggetti che eseguono per loro conto
funzioni fondamentali o qualsiasi altra attivita'
esternalizzata. Tale esame comprende:
a) una valutazione dei requisiti qualitativi relativi
al sistema di governo;
b) una valutazione dei rischi cui la forma
pensionistica e' esposta;
c) una valutazione della capacita' della forma di
valutare e gestire tali rischi.
5-ter. La COVIP puo' adottare ogni strumento di
monitoraggio ritenuto opportuno, incluse le prove di
stress, che consenta di rilevare il deterioramento delle
condizioni finanziarie di una forma pensionistica
complementare e di monitorare come vi sia posto rimedio.
5-quater. La COVIP puo' richiedere alle forme
pensionistiche complementari di rimediare alle carenze o
alle deficienze individuate nel quadro della procedura di
cui ai commi 5-bis e 5-ter.
6. La COVIP, nei casi di crisi o di tensione sui
mercati finanziari, tiene conto degli effetti dei propri
atti sulla stabilita' del sistema finanziario degli altri
Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di
informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e
le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri.
7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP
trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
una relazione sull'attivita' svolta, sulle questioni in
corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee
programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno
successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie
eventuali osservazioni.
7-bis I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP,
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono incaricati
di un pubblico servizio.".
- Il testo dell'articolo 19-ter del decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 19-ter (False informazioni). - 1. I componenti
degli organi di amministrazione e di controllo i direttori
generali, i responsabili delle forme pensionistiche
complementari, i titolari delle funzioni fondamentali e i
liquidatori che forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o
documenti falsi, sono puniti con l'arresto da sei mesi a
tre anni, salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato.".
- Il testo dell'articolo 19-quater del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto cosi'
recita:
«Art. 19-quater (Sanzioni amministrative). - 1.
Chiunque adotti, in qualsiasi documento o comunicazione al
pubblico, la denominazione "fondo pensione" senza essere
iscritto, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del presente
decreto, all'Albo tenuto a cura della COVIP e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro
25.000, con provvedimento motivato del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, sentita la COVIP.
2. I componenti degli organi di amministrazione e di
controllo,i direttori generali, i titolari delle funzioni
fondamentali, i responsabili delle forme pensionistiche
complementari, i liquidatori e i commissari nominati ai
sensi dell'articolo 15 che in relazione alle rispettive
competenze:
a) nel termine prescritto non ottemperano, anche in
parte, alle richieste della COVIP, ovvero ritardano
l'esercizio delle sue funzioni, sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a
euro 25.000;
b) non osservano le disposizioni previste negli
articoli 1, commi 1-bis e 4,4-bis, 5, 5-bis, 5-ter,
5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies, 5-octies,
5-nonies, 6, 7, 11, 13-bis, 13-ter, 13-quater,
13-quinquies, 13-sexies, 13-septies, 14, 14-bis, 15,
15-bis, 17-bis, e 20 ovvero le disposizioni generali o
particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi
articoli nonche' in base all'articolo 19 del presente
decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 500 a euro 25.000;
c) non osservano le disposizioni sui requisiti di
onorabilita' e professionalita' e sulle cause di
ineleggibilita' e di incompatibilita' e sulle situazioni
impeditive previste dal decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di cui all'articolo 5-sexies,
ovvero le disposizioni sui limiti agli investimenti e ai
conflitti di interessi previste dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma
5-bis, ovvero le disposizioni previste nel decreto adottato
dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui
all'articolo 20, comma 2, del presente decreto, sono puniti
con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 25.000;
d) non effettuano le comunicazioni relative alla
sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilita' di
cui all'articolo 5-sexies, lettera b), nel termine di
quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza
degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
2.600 euro a 15.500 euro.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, nei casi di
maggiore gravita', la COVIP puo' dichiarare decaduti
dall'incarico i componenti degli organi collegiali, il
direttore generale, il responsabile della forma
pensionistica e i titolari delle funzioni fondamentali.
4. Le sanzioni amministrative previste nei commi 2 e 3
sono applicate, nel rispetto dei principi di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689. Le sanzioni amministrative sono
determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa
potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita'
personali del colpevole, comprese quelle che impongono
particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza,
nonche' del vantaggio che l'infrazione puo' recare al
colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli
agisce. I fondi pensione e le societa' istitutrici di forme
pensionistiche complementari rispondono in solido del
pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso per
l'intero nei confronti del responsabile della violazione. I
fondi dotati di soggettivita' giuridica sono obbligati ad
agire in regresso, salvo diversa deliberazione assembleare.
Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni.
4-bis. Alle sanzioni di cui al presente articolo trova
applicazione la disposizione prevista, per le sanzioni
amministrative riguardanti le violazioni in materia di
previdenza e assistenza obbligatorie, dall'articolo 8,
comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
 
Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) attivita' riassicurativa:
1) l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, anche di uno Stato terzo o retrocessi da un'impresa di riassicurazione;
2) la copertura fornita da un'impresa di riassicurazione ad un fondo pensione istituito in uno Stato membro dell'Unione europea, autorizzato dall'Autorita' competente dello Stato membro di origine e che rientri nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341;».

Note all'art. 2:

- Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Agli effetti del codice
delle assicurazioni private si intendono per:
a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni
indicate all'articolo 2, comma 3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le
operazioni indicate all'articolo 2, comma 1;
c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la gestione
dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione;
d) attivita' riassicurativa:
1) l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da
un'impresa di assicurazione, anche di uno Stato terzo o
retrocessi da un'impresa di riassicurazione;
2) la copertura fornita da un'impresa di
riassicurazione ad un fondo pensione istituito in uno Stato
membro dell'Unione europea, autorizzato dall'Autorita'
competente dello Stato membro di origine e che rientri
nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341;
e) attivita' in regime di liberta' di prestazione di
servizi o rischio assunto in regime di liberta' di
prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita
da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato
membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il
domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un
altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da
uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro
diverso da quello in cui e' ubicato il rischio;
f) attivita' in regime di stabilimento o rischio
assunto in regime di stabilimento: l'attivita' che
un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel
territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con
contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone
giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che
un'impresa assume da uno stabilimento situato nel
territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio;
g) autorita' di vigilanza: l'autorita' nazionale
incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli
intermediari e gli altri operatori del settore
assicurativo;
g-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "AEAP" o "EIOPA": Autorita' europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali,
istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
2) "ABE" o "EBA": Autorita' bancaria europea,
istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
3) "AESFEM" o "ESMA": Autorita' europea degli
strumenti finanziari e dei mercati, istituita con
regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto
dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n.
1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
g-ter) autorita' di vigilanza sul gruppo: l'autorita'
di vigilanza di gruppo determinata ai sensi dell'articolo
207-sexies;
h) carta verde: certificato internazionale di
assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la
raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal
sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei
trasporti interni della Commissione economica per l'Europa
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
i) codice della strada: il decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati
personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
l-bis) collegio delle autorita' di vigilanza: una
struttura permanente ma flessibile per la cooperazione, il
coordinamento e l'agevolazione del processo decisionale
nell'ambito della vigilanza del gruppo;
l-bis.1) compenso: qualsiasi commissione, onorario,
spesa, o altro pagamento, inclusi altri benefici economici
di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio o incentivo
finanziario o non finanziario, offerti o forniti in
relazione ad attivita' di distribuzione assicurativa;
l-ter) concentrazione dei rischi: tutte le
esposizioni al rischio che comportano perdite potenziali
sufficientemente ampie da mettere a repentaglio la
solvibilita' o la posizione finanziaria dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi
pubblici S.p.A.;
m-bis) controparte centrale autorizzata: una
controparte centrale che ha ottenuto un'autorizzazione
conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n.
648/2012 o che e' stata riconosciuta in base all'articolo
25 dello stesso Regolamento;
m-ter) consulenza: l'attivita' consistente nel
fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su
richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in
relazione ad uno o piu' contratti di assicurazione;
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da
un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti,
beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire
direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante
da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito di attivita' di
assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in
riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi
diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono
ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di
assicurazione i premi detenuti da un'impresa di
assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di
liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata
stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed
operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali
contratti e operazioni;
n.1) distributore di prodotti assicurativi: qualsiasi
intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a
titolo accessorio o impresa di assicurazione;
n-bis) distribuzione di probabilita' prevista:
funzione matematica che assegna ad un elenco esaustivo di
eventi futuri mutualmente esclusivi una probabilita' di
realizzazione;
n-ter) «ECAI» o «agenzia esterna di valutazione del
merito di credito»: un'agenzia di rating creditizio
registrata o certificata in conformita' del regolamento
(CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo o del Consiglio o
una banca centrale che emette rating creditizi esenti
dall'applicazione di tale regolamento;
n-quater) effetti di diversificazione: la riduzione
dell'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o
di riassicurazione o del gruppo dovuta alla
diversificazione della loro attivita', derivante dal fatto
che il risultato sfavorevole di un rischio puo' essere
compensato dal risultato piu' favorevole di un altro,
quando tali rischi non siano pienamente correlati;
n-quinquies) esternalizzazione: l'accordo concluso
tra un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un
fornitore di servizi, anche se non autorizzato
all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa,
in base al quale il fornitore di servizi esegue una
procedura, un servizio o un'attivita', direttamente o
tramite sub esternalizzazione, che sarebbero altrimenti
realizzati dall'impresa di assicurazione o di
riassicurazione stessa;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno
Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro
i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o
alle persone causati da un veicolo non identificato o per
il quale non vi e' stato adempimento dell'obbligo di
assicurazione;
p) fondo di garanzia delle vittime della caccia: il
fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo
303;
q) fondo di garanzia delle vittime della strada: il
fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo
285;
q-bis) funzione: in un sistema di governo societario,
la capacita' interna all'impresa di assicurazione o di
riassicurazione di svolgere compiti concreti; un sistema di
governo societario comprende la funzione di gestione del
rischio, la funzione di verifica della conformita', la
revisione interna e la funzione attuariale;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi
quelli rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 3,
qui di seguito indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di
veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e
fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12
(r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto
previsto al numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora
l'assicurato eserciti professionalmente un'attivita'
industriale, commerciale o intellettuale e il rischio
riguardi questa attivita';
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli
ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri
danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c.
veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda
i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite
pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno
due dei tre criteri seguenti:
1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale
risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro;
2) l'importo del volume d'affari risulti
superiore ai dodicimilionieottocentomila euro;
3) il numero dei dipendenti occupati in media
durante l'esercizio risulti superiore alle
duecentocinquanta unita'.
Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un
gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le
condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio
consolidato del gruppo;
r-bis) gruppo: un gruppo:
1) composto da una societa' partecipante o
controllante, dalle sue societa' controllate o da altre
entita' in cui la societa' partecipante o controllante o le
sue societa' controllate detengono una partecipazione,
nonche' da societa' legate da direzione unitaria ai sensi
dell'articolo 96; ovvero
2) basato sull'instaurazione, contrattuale o di
altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra
tali imprese che puo' includere anche mutue assicuratrici o
altre societa' di tipo mutualistico, a condizione che:
2.1) una delle imprese eserciti effettivamente,
tramite un coordinamento centralizzato, un'influenza
dominante sulle decisioni, incluse le decisioni
finanziarie, di tutte le imprese che fanno parte del
gruppo; e
2.2) la costituzione e lo scioglimento di tali
relazioni ai fini del titolo XV siano soggetti
all'approvazione preventiva dell'autorita' di vigilanza del
gruppo; laddove l'impresa che esegue il coordinamento
centralizzato e' considerata l'impresa controllante o
partecipante e le altre imprese sono considerate le imprese
controllate o partecipate;
s) impresa: la societa' di assicurazione o di
riassicurazione autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la societa' autorizzata
secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie
sull'assicurazione diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia
ovvero impresa di assicurazione italiana: la societa'
avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia
di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato
terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o
delle operazioni di cui all'articolo 2;
u-bis) impresa di assicurazione captive: un'impresa
di assicurazione controllata da un'impresa finanziaria,
diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione
o da un gruppo di imprese di assicurazione o di
riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE
oppure controllata da un'impresa non finanziaria, il cui
scopo e' fornire copertura assicurativa esclusivamente per
i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano o
di una o piu' imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa
di assicurazione captive;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la societa'
avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato
membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno
Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata
secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie
sull'assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la
societa' di assicurazione avente sede legale e
amministrazione centrale in uno Stato non appartenente
all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico
europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o
delle operazioni di cui all'articolo 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una
societa' controllante il cui unico o principale oggetto
consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo,
nonche' nella gestione e valorizzazione di tali
partecipazioni, se le imprese controllate sono
esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione,
imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di
riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di
esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di
riassicurazione avente sede legale nel territorio della
Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione
finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera bb-bis);
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis): una
societa' controllante diversa da un'impresa di
assicurazione, da un'impresa di assicurazione
extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da
un'impresa di riassicurazione extracomunitaria, da
un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa
di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo
1, comma 1, lettera bb-bis), sempreche' almeno una delle
sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione o
un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel
territorio della Repubblica;
bb-bis) impresa di partecipazione finanziaria mista:
un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
cc) impresa di riassicurazione: la societa'
autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione,
diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di
assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale
consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di
assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede
legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di
riassicurazione;
cc-bis) impresa di riassicurazione captive:
un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa
finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione
o riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE
oppure controllata da un'impresa non finanziaria il cui
scopo e' di fornire copertura riassicurativa esclusivamente
per i rischi dell'impresa o delle imprese che la
controllano o di una o piu' imprese del gruppo di cui fa
parte l'impresa di riassicurazione captive;
cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria:
la societa' avente sede legale e amministrazione centrale
in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non
aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per
l'esercizio dell'attivita' riassicurativa;
cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita
da uno dei seguenti soggetti:
1) un ente creditizio, un ente finanziario o una
societa' strumentale di cui all'articolo 4, n. 18), del
regolamento (UE) 575/2013;
2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di
riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc);
3) un'impresa di investimento ai sensi
dell'articolo 4, n. 2), del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013;
4) un'impresa di partecipazione finanziaria mista
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis);
cc-quinquies) intermediario assicurativo: qualsiasi
persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di
assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della
stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo
accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita'
di distribuzione assicurativa;
cc-sexies) intermediario riassicurativo: qualsiasi
persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione o da un dipendente di
essa, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita' di
distribuzione riassicurativa;
cc-septies) intermediario assicurativo a titolo
accessorio: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa
da uno dei soggetti di cui alla lettera d), comma 2,
dell'articolo 109, che avvii o svolga a titolo oneroso
l'attivita' di distribuzione assicurativa a titolo
accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) l'attivita' professionale principale di tale
persona fisica o giuridica e' diversa dalla distribuzione
assicurativa;
2) la persona fisica o giuridica distribuisce
soltanto determinati prodotti assicurativi, complementari
rispetto ad un bene o servizio;
3) i prodotti assicurativi in questione non coprono
il ramo vita o la responsabilita' civile, a meno che tale
copertura non integri il bene o il servizio che
l'intermediario fornisce nell'ambito della sua attivita'
professionale principale;
dd) ISVAP o IVASS: l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo a cui e'
succeduto l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012 n. 135;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attivita'
mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un
determinato Stato. I crediti sono considerati come
localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono
esigibili;
gg);
hh);
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario
autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo
I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria,
nonche' i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono
istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni
adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e
che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati
regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione
finanziaria;
ii-bis) misura del rischio: la funzione matematica
che assegna un importo monetario ad una data distribuzione
di probabilita' prevista e cresce monotonicamente con il
livello di esposizione al rischio sottostante a tale
distribuzione;
ll) natante: qualsiasi unita' che e' destinata alla
navigazione marittima, fluviale o lacustre e che e'
azionata da propulsione meccanica;
ll-bis) operazione infragruppo: un'operazione in cui
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si affida,
direttamente o indirettamente, ad un'altra impresa
nell'ambito dello stesso gruppo o ad una persona fisica o
giuridica strettamente legata alle imprese nell'ambito di
tale gruppo per ottemperare ad un obbligo, contrattuale o
meno, e a fini o meno di pagamento;
mm) organismo di indennizzo italiano: l'organismo
istituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296;
mm-bis) partecipazione: la detenzione, diretta o
tramite un rapporto di controllo, del 20 per cento o piu'
dei diritti di voto o del capitale di una societa', anche
per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o per
interposta persona o comunque di una percentuale che
consente l'esercizio di una influenza notevole sulla
gestione di tale societa';
mm-ter) partecipazione qualificata: la detenzione,
diretta o indiretta, di almeno il 10 per cento dei diritti
di voto o del capitale di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o comunque la partecipazione che consente
l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale
impresa;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri
strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo
2351, ultimo comma, del codice civile;
oo);
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i
contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane,
ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie
situate in Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i
contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da
stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in
altro Stato, se l'impresa cedente e' essa stessa impresa
italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede
legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del
portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso
in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede
legale in altro Stato;
rr) principi contabili internazionali: i principi
contabili internazionali e le relative interpretazioni
adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del
regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi
da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attivita'
rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti
all'articolo 2;
ss-bis) prodotto di investimento assicurativo: un
prodotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 2),
del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non
include:
1) i prodotti assicurativi non vita elencati
all'allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami
dell'assicurazione non vita);
2) i contratti assicurativi vita, qualora le
prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in
caso di decesso o per incapacita' dovuta a lesione,
malattia o disabilita';
3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del
diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo
precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la
pensione e che consentono all'investitore di godere di
determinati vantaggi;
4) i regimi pensionistici aziendali o professionali
ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di
applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva
2009/138/CE;
5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il
diritto nazionale richiede un contributo finanziario del
datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di
lavoro non puo' scegliere il fornitore o il prodotto
pensionistico;
tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo
un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive
l'attivita' che l'impresa puo' esercitare al rilascio
dell'autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in
riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che
costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che
effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita'
assicurativa o riassicurativa; con riferimento
all'intermediazione, per succursale si intende una agenzia
o una succursale situata in uno Stato membro diverso dallo
Stato membro di origine, inclusa l'organizzazione di un
semplice ufficio gestito da personale dipendente
dell'intermediario ovvero da una persona indipendente, ma
incaricata ad agire in modo permanente per conto
dell'intermediario stesso;
vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione
in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita,
espressa in termini di rischio economico massimo
trasferito, risultante da un significativo trasferimento
sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di
timing, eccede, per un importo limitato ma significativo,
il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad
almeno una delle seguenti caratteristiche:
1) considerazione esplicita e materiale del valore
del denaro in rapporto al tempo;
2) disposizioni contrattuali intese a limitare il
risultato economico del contratto tra le parti nel tempo,
al fine di raggiungere il trasferimento del rischio
previsto;
vv-bis.1) rischio di credito: il rischio di perdita o
di variazione sfavorevole della situazione finanziaria
derivante da oscillazioni del merito di credito di
emittenti di titoli, controparti e debitori nei confronti
dei quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione
e' esposta in forma di rischio di inadempimento della
controparte, di rischio di spread o di concentrazione del
rischio di mercato;
vv-bis.2) rischio di liquidita': il rischio che
l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia in
grado di liquidare investimenti ed altre attivita' per
regolare i propri impegni finanziari al momento della
relativa scadenza;
vv-bis.3) rischio di mercato: il rischio di perdita o
di variazione sfavorevole della situazione finanziaria
derivante, direttamente o indirettamente, da oscillazioni
del livello e della volatilita' dei prezzi di mercato delle
attivita', delle passivita' e degli strumenti finanziari;
vv-bis.4) rischio di sottoscrizione: il rischio di
perdita o di variazione sfavorevole del valore delle
passivita' assicurative dovuto ad ipotesi inadeguate in
materia di fissazione di prezzi e di costituzione delle
riserve tecniche;
vv-bis.5) rischio operativo: il rischio di perdite
derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di
procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi
esogeni;
vv-bis.6) sistemi di garanzia: sistemi per lo
svolgimento, in Italia o all'estero, delle funzioni di
salvaguardia della stabilita' finanziaria delle imprese, in
particolare per la gestione e la risoluzione di situazioni
di crisi;
vv-bis.7) societa' controllante: una societa' che
esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, anche per
il tramite di societa' controllate, fiduciarie o per
interposta persona;
vv-bis.8) societa' controllata: una societa' sulla
quale e' esercitato il controllo ai sensi dell'articolo 72,
anche per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o
per interposta persona;
vv-bis.9) societa' partecipante: la societa' che
detiene una partecipazione;
vv-bis.10) societa' partecipata: la societa' in cui
e' detenuta una partecipazione;
vv-ter) societa' veicolo: qualsiasi impresa, con o
senza personalita' giuridica, diversa da un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi
ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che
finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi
mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari
per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono
subordinati agli obblighi di riassicurazione della societa'
veicolo;
vv-quater) supporto durevole: qualsiasi strumento
che:
1) permetta al contraente di memorizzare
informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano
accessibili per la futura consultazione durante un periodo
di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le
informazioni stesse; e
2) consenta la riproduzione inalterata delle
informazioni memorizzate;
zz) stabilimento: la sede legale od una sede
secondaria di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo;
uno Stato aderente all'accordo di estensione della
normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di
circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli
Stati appartenenti all'Associazione europea di libero
scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con
legge 28 luglio 1993, n. 300;
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione
europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo,
come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui
alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il domicilio,
ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato
di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce
il contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato
di cui alla lettera bbb) dell'obbligazione o in cui e'
ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio e'
assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di
cui alla lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui
alla lettera bbb) in cui e' situato lo stabilimento dal
quale l'impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si
trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni
immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi
contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso
contratto di assicurazione;
2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di
immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli
di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti
di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea;
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia
durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a
rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato e'
una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa
alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non
esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
4-bis) lo Stato di cui alla lettera bbb) di
destinazione nel caso in cui un veicolo viene spedito da
uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione
della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di
trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente
immatricolato nello Stato membro di destinazione;
4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si
e' verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di
targa o rechi una targa che non corrisponde piu' allo
stesso veicolo;
ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro
dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio
economico europeo in cui e' situata la sede legale
dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o
il rischio o dell'impresa di riassicurazione; con
riferimento all'intermediazione, se l'intermediario e' una
persona fisica, per Stato membro di origine, si intende lo
Stato di residenza dell'intermediario; se e' una persona
giuridica, si intende lo Stato membro in cui e' situata la
sede legale, o se assente, la sede principale, da
intendersi come il luogo a partire dal quale e' gestita
l'attivita' principale;
ggg-bis) Stato membro ospitante: lo Stato membro
diverso dallo Stato membro di origine in cui un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione ha una sede secondaria o
presta servizi; con riferimento all'intermediazione si
intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro
d'origine, in cui l'intermediario ha una presenza
permanente o una stabile organizzazione o in cui presta
servizi;
hhh) Stato terzo: uno Stato che non e' membro
dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico
europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o piu'
persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo
72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o
per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie
o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento
del capitale o dei diritti di voto, ovvero una
partecipazione che, pur restando al di sotto del limite
sopra indicato, da' comunque la possibilita' di esercitare
un'influenza notevole ancorche' non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone
sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o
comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtu' di
un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando
gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza
dalle medesime persone, oppure quando esistono legami
importanti e durevoli di riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico,
organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa
influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa.
L'IVASS, con regolamento, puo' ulteriormente qualificare la
definizione di stretti legami, al fine di evitare
situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle
funzioni di vigilanza;
iii.1) vendita a distanza: qualunque modalita' di
vendita che, senza la presenza fisica e simultanea del
distributore e del contraente, possa essere impiegata per
il collocamento a distanza di contratti assicurativi e
riassicurativi;
iii-bis) tecniche di mitigazione del rischio: le
tecniche che consentono all'impresa di assicurazione o di
riassicurazione di trasferire una parte o la totalita' dei
rischi ad un terzo;
lll) testo unico bancario: il decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria:
il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive
modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito
dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il
ramo responsabilita' civile autoveicoli che e' stato
abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale
di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo
svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento
comunitario e italiano;
ppp) Ufficio nazionale di assicurazione:
l'organizzazione professionale che e' costituita,
conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25
gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del
comitato dei trasporti interni della Commissione economica
per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che
raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in
uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo
responsabilita' civile autoveicoli;
qqq) unita' da diporto: il natante definito
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a
circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza
meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata,
nonche' i rimorchi, anche se non agganciati ad una
motrice.».
 
Art. 3

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni emanate dalla COVIP, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla COVIP ai sensi degli articoli 4, 5-decies, 6, 12, 13, 15-bis, 15-quinquies, 19, 19-quater e 19-quinquies del medesimo decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. La COVIP adotta tali provvedimenti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 maggio 2007, n. 79, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 5-sexies, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come introdotto dal presente decreto. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta tale decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai procedimenti sanzionatori in essere ed alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le norme del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 3:

- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252 si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 15 maggio 2007, n. 79 (Regolamento recante norme
per l'individuazione dei requisiti di professionalita' e di
onorabilita' dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso le forme
pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 4,
comma 3, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2007, n. 143.
- Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, citato nelle note alle premesse,
cosi' recita:
«Art. 4 (Costituzione dei fondi pensione ed
autorizzazione all'esercizio). - 1. I fondi pensione sono
costituiti:
a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai
sensi dell'articolo 36 del codice civile, distinti dai
soggetti promotori dell'iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalita' giuridica; in
tale caso, in deroga alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il
riconoscimento della personalita' giuridica consegue al
provvedimento di autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' adottato dalla COVIP; per tali fondi
pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle
persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti.
2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettere g), h) e i), possono essere costituiti
altresi' nell'ambito della singola societa' o del singolo
ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione,
di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo,
nell'ambito della medesima societa' od ente, con gli
effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile.
3. L'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), e' subordinato
alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la
quale trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze l'esito
del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza
di autorizzazione; i termini per il rilascio del
provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono
fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento da
parte della COVIP dell'istanza e della prescritta
documentazione ovvero in trenta giorni dalla data di
ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente
richiesta entro trenta giorni dalla data di ricevimento
dell'istanza; la COVIP puo' determinare con proprio
regolamento le modalita' di presentazione dell'istanza, i
documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi
termini per il rilascio dell'autorizzazione comunque non
superiori ad ulteriori trenta giorni. Con uno o piu'
decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali determina:
a) i requisiti formali di costituzione, nonche' gli
elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di
destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai
profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed
ai poteri degli organi collegiali;
b) i requisiti per l'esercizio dell'attivita', con
particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita'
dei componenti degli organi collegiali e, comunque, del
responsabile della forma pensionistica complementare,
facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, da graduare sia in funzione delle modalita' di
gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali
delimitazioni operative contenute negli statuti;
c) i contenuti e le modalita' del protocollo di
autonomia gestionale.
4.
5. I fondi pensione costituiti nell'ambito di
categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori
subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere
forma di soggetto riconosciuto ai sensi del comma 1,
lettera b), ed i relativi statuti devono prevedere
modalita' di raccolta delle adesioni compatibili con le
disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.
6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza
dall'autorizzazione quando il fondo pensione non abbia
iniziato la propria attivita' ovvero quando non sia stata
conseguita la base associativa minima prevista dal fondo
stesso, previa convocazione delle fonti istitutive.».
 
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 13 dicembre 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Savona, Ministro per gli affari
europei

Tria, Ministro dell'economia e
delle finanze

Di Maio, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e dello
sviluppo economico

Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Bonafede, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Bonafede