| Gazzetta n. 14 del 17 gennaio 2019 (vai al sommario) |  
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| DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2018, n. 147 |  
| Attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del  Parlamento  europeo  e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle  attivita'  e  alla vigilanza  degli  enti  pensionistici  aziendali   o   professionali.  |  
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;   Vista la direttiva (UE) 2016/2341  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio del  14  dicembre  2016  relativa  alle  attivita'  e  alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;   Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017;   Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;   Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante  disposizioni  per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;   Visto il decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  28,  recante attuazione della direttiva 2003/41/CE  in  tema  di  attivita'  e  di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;   Visto il decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  recante disciplina delle forme pensionistiche complementari;   Visto il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  recante codice delle assicurazioni private;   Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;   Visto il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;   Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2018;   Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;   Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica;   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 12 dicembre 2018;   Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del  lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo  economico,  degli  affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia; 
                               E m a n a                   il seguente decreto legislativo: 
                                Art. 1 
       Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 
   1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:       «1-bis.  Le  forme  pensionistiche  complementari  di  cui   al presente  decreto  limitano  le  proprie  attivita'  alla  previdenza complementare e a quelle ad essa collegate.»;     b) al comma 3:       1) al numero 1) della lettera c-bis), dopo la  parola  «"AEAP"» sono inserite le seguenti: «o "EIOPA"»;       2) al numero 2) della lettera c-bis), dopo  la  parola  «"ABE"» sono inserite le seguenti: «o "EBA"»;       3) al numero 3) della lettera c-bis), dopo la parola «"AESFEM"» sono inserite le seguenti: «o "ESMA"»;       4) al numero 5) della lettera c-bis), dopo la  parola  «"CERS"» sono inserite le seguenti: «o "ESRB"»;       5) dopo la lettera c-bis) sono inserite le seguenti:         «c-ter) "aderenti" o  "iscritti":  le  persone,  diverse  dai beneficiari,  che   hanno   aderito   a   una   forma   pensionistica complementare;         c-quater)  "beneficiari":  le  persone  che  percepiscono  le prestazioni pensionistiche;         c-quinquies) "funzione fondamentale": nell'ambito del sistema di governo di una forma  pensionistica  complementare  una  capacita' interna di svolgere compiti pratici: un sistema di governo comprende, tra le funzioni fondamentali, la funzione di gestione dei rischi,  la funzione di revisione interna e la funzione attuariale;         c-sexies)  "impresa  promotrice":  un'impresa  o   un   altro organismo, a prescindere dal fatto che comprenda o  sia  composto  da una o piu' persone giuridiche o fisiche, che agisce  in  qualita'  di datore  di  lavoro  o  di  lavoratore  autonomo,  oppure   una   loro combinazione, e che offre una forma pensionistica o versa  contributi a una forma;         c-septies)  "potenziali  aderenti":  le  persone  che   hanno diritto ad aderire a una forma pensionistica complementare;         c-octies)  "rischi  biometrici":  rischi  relativi  a  morte, invalidita' e longevita';         c-nonies)  "rischio  operativo":  il   rischio   di   perdite derivanti  dall'inadeguatezza  o  dalla  disfunzione   di   procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni;         c-decies)  "Stato  membro":  uno  Stato  membro   dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;         c-undecies) "Stato membro di origine": lo Stato membro in cui la forma pensionistica e' stata registrata o autorizzata e in cui  e' situata la sua amministrazione principale e, cioe', il luogo  in  cui sono adottate le principali decisioni strategiche;         c-duodecies) "Stato membro ospitante": lo Stato membro il cui diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali si applica al rapporto tra l'impresa promotrice e gli aderenti o i beneficiari;         c-terdecies) "Stato aderente allo Spazio economico  europeo": uno  Stato  aderente  all'accordo  di  estensione   della   normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro,  di  circolazione  delle merci,  dei  servizi  e  dei   capitali   agli   Stati   appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato  ad  Oporto  il  2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;         c-quaterdecies) "attivita' transfrontaliera": l'attivita' che comporta la gestione di uno schema pensionistico in cui  il  rapporto tra impresa promotrice e gli aderenti e i beneficiari e' disciplinato dal diritto della  sicurezza  sociale  e  del  lavoro  pertinente  in materia di schemi pensionistici  aziendali  o  professionali  di  uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine;         c-quinquiesdecies) "supporto  durevole":  uno  strumento  che permetta ai potenziali aderenti, aderenti o beneficiari di conservare le informazioni a loro fornite in modo che possano essere accessibili per la futura consultazione e per un periodo  di  tempo  adeguato  ai fini  cui  sono  destinate  le  informazioni,  e  che   consenta   la riproduzione senza modifiche delle informazioni conservate;».   2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  5 dicembre 2005, n. 252, le parole «10 settembre  2003,  n.  276»  sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2015, n. 81».   3. All'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto  legislativo  5 dicembre 2005, n. 252, le parole «6, comma 1,» sono sostituite  dalle seguenti: «1, comma 1, lettere e) e o), del  decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, all'articolo 1, comma 2, lettere a) e  c),  del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aventi sede  legale  o succursale in Italia, e all'articolo 1,  comma  1,  lettera  u),  del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  operanti  mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita,».   4. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252, l'ultimo periodo del comma 3 e' abrogato.   5. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 5  dicembre  2005,  n. 252, e' inserito il seguente:   «Art. 4-bis (Requisiti generali in materia di sistema di  governo). - 1. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo  4,  comma  1, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata  in  vigore  della legge 23 ottobre 1992, n. 421,  aventi  soggettivita'  giuridica,  si dotano di un sistema efficace di governo che  assicuri  una  gestione sana e prudente  della  loro  attivita'.  Tale  sistema  prevede  una struttura  organizzativa  trasparente  e  adeguata,  con  una  chiara attribuzione e un'appropriata separazione delle responsabilita' e  un sistema efficace per garantire la trasmissione delle informazioni.   2. Il sistema di governo e'  proporzionato  alla  dimensione,  alla natura, alla portata e alla complessita' delle  attivita'  del  fondo pensione. Il sistema di governo e' descritto in un apposito documento e  tiene   in   considerazione,   nelle   decisioni   relative   agli investimenti, dei connessi fattori ambientali, sociali e  di  governo societario. Il documento e' redatto, su base annuale, dall'organo  di amministrazione ed e' reso pubblico congiuntamente al bilancio di cui all'articolo 17-bis.   3. I fondi pensione di cui al  comma  1  stabiliscono  e  applicano politiche  scritte  in  relazione  alla  gestione  dei  rischi,  alla revisione interna e, laddove rilevante, alle attivita' attuariali e a quelle esternalizzate. Tali politiche sono deliberate dall'organo  di amministrazione del fondo pensione.   4. L'organo di amministrazione riesamina le  politiche  scritte  di cui al comma 3 almeno ogni tre anni  e,  in  ogni  caso,  apporta  le modifiche necessarie in caso di variazioni significative del  settore interessato.   5. I fondi pensione di cui al comma 1 si dotano di  un  sistema  di controllo  interno   efficace.   Tale   sistema   include   procedure amministrative  e  contabili,  un  quadro   di   controllo   interno, comprensivo della verifica di conformita' alla normativa nazionale  e alle  norme  europee  direttamente  applicabili,  e  disposizioni  di segnalazione adeguate a tutti i livelli del fondo pensione.   6. I fondi pensione di cui al comma 1 adottano  misure  appropriate atte a garantire la continuita' e la  regolarita'  dello  svolgimento delle loro attivita', tra cui l'elaborazione di piani di emergenza. A tal fine i fondi pensione utilizzano  sistemi,  risorse  e  procedure adeguati e proporzionati.   7.  I  fondi  pensione  di  cui  al  comma  1   sono   amministrati effettivamente da almeno due persone. La COVIP puo'  autorizzare,  in deroga al principio di  cui  sopra,  che  sia  una  sola  persona  ad amministrare effettivamente il fondo, sulla base di  una  valutazione motivata che tenga conto del ruolo delle parti sociali, nonche' della dimensione, della natura, della portata e  della  complessita'  delle attivita' del fondo.».   6. All'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252, sono apportate le seguenti modificazioni:     a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «Organi   di amministrazione e di controllo, direttore  generale,  responsabile  e organismo di rappresentanza»;     b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:       «1-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 nominano  un  direttore  generale,  preposto  a  curare  l'efficiente gestione   dell'attivita'   corrente    della    forma,    attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e  l'utilizzo  delle  risorse umane e strumentali disponibili, e a  realizzare  l'attuazione  delle decisioni  dell'organo  di  amministrazione.  Il  direttore  generale supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte  di politica gestionale, fornendo allo  stesso  le  necessarie  proposte, analisi  e  valutazioni  in  coerenza  con  il  quadro  normativo  di riferimento.  Tenuto  conto  della  dimensione,  natura,  portata   e complessita' delle attivita'  della  forma  l'incarico  di  direttore generale puo' essere conferito ad uno dei componenti  dell'organo  di amministrazione in possesso dei prescritti requisiti.»;     c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:       «2. Le societa' istitutrici delle forme di cui agli articoli 12 e  13  nominano  un  responsabile  della  forma   pensionistica.   Il responsabile della forma pensionistica svolge la propria attivita' in modo autonomo  e  indipendente,  riportando  direttamente  all'organo amministrativo   della   societa'    relativamente    ai    risultati dell'attivita'  svolta.  L'incarico  di  responsabile   della   forma pensionistica non puo' essere in ogni caso  conferito  ad  uno  degli amministratori della societa' ed e' incompatibile con lo  svolgimento di  attivita'  di  lavoro  subordinato  o  di   prestazione   d'opera continuativa, presso le societa'  istitutrici  delle  predette  forme ovvero  presso  le  societa'  da  queste   controllate   o   che   le controllano.»;     d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:       «3. Al fine di garantire la maggiore tutela  degli  aderenti  e dei beneficiari, il responsabile della forma  pensionistica  verifica che la gestione della stessa sia svolta nel loro esclusivo interesse, nonche' nel rispetto  della  normativa  vigente  e  delle  previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti. In particolare vigila su:         a)  la  gestione  finanziaria   della   forma   pensionistica complementare, anche controllando il rispetto della normativa e delle regole interne della stessa circa i limiti di investimento;         b) la gestione amministrativa  della  forma,  in  particolare controllando  la  separatezza  amministrativa   e   contabile   delle operazioni poste in essere per conto della forma pensionistica e  del patrimonio della  stessa  rispetto  a  quanto  afferente  alle  altre attivita' della societa' e la  regolare  tenuta  dei  libri  e  delle scritture contabili riguardanti la forma pensionistica;         c) le misure di  trasparenza  adottate  nei  confronti  degli aderenti e beneficiari;         d) l'adeguatezza della procedura di gestione dei reclami;         e) la tempestiva e corretta erogazione delle prestazioni;         f) le situazioni in conflitto di interesse;         g) il  rispetto  delle  buone  pratiche  e  dei  principi  di corretta amministrazione.»;     e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:       «3-bis. Il  responsabile  della  forma  pensionistica  comunica tempestivamente all'organo di amministrazione e a quello di controllo della societa' le irregolarita' riscontrate, indicando gli interventi correttivi da adottare. Il responsabile  predispone  annualmente  una relazione  circa  le  procedure  di  controllo   adottate,   la   sua organizzazione,  i  risultati  dell'attivita'  svolta,  le   anomalie riscontrate e le  iniziative  poste  in  essere  per  eliminarle.  La relazione e' inviata alla COVIP e  all'organo  di  amministrazione  e controllo  della  forma  pensionistica,  nonche'   all'organismo   di rappresentanza di cui ai commi 5 e 6.»;     f) il comma 4 e' abrogato;     g) il comma 5 e' sostituito dal seguente:       «5. Con riferimento ai fondi aperti ad adesione collettiva,  la societa' istitutrice del fondo aperto provvede, nel caso di  adesioni collettive che  comportino  l'iscrizione  di  almeno  500  lavoratori appartenenti ad una singola azienda o  a  un  medesimo  gruppo,  alla costituzione  di  un  organismo  di  rappresentanza  composto  da  un rappresentante designato dalla medesima azienda  o  gruppo  e  da  un rappresentante  dei   lavoratori,   per   ciascuna   delle   predette collettivita'.»;     h) il comma 6 e' sostituito dal seguente:       «6.  L'organismo   di   rappresentanza   svolge   funzioni   di collegamento tra le  collettivita'  che  aderiscono  al  fondo  e  la societa' che gestisce il fondo pensione aperto e il responsabile.»;     i) al comma 7 le parole  «degli  organi»  sono  sostituite  dalle seguenti: «dell'organo di amministrazione»  e  dopo  le  parole  «gli articoli» e' inserita la seguente: «2391,»;     l) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis.  L'organo  di amministrazione di un fondo pensione  ha  la  responsabilita'  ultima dell'osservanza della  normativa  nazionale  e  delle  norme  europee direttamente applicabili.»;     m) il comma 8 e' sostituito dal seguente:       «8. Ai componenti dell'organo di controllo di cui al  comma  1, si applicano gli articoli 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile. L'organo di  controllo  comunica  senza  indugio  alla COVIP  eventuali  irregolarita'  riscontrate  in  grado  di  incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del  fondo  e trasmette alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle  quali  abbia riscontrato  che  i  fatti   esaminati   integrino   fattispecie   di irregolarita', sia i verbali delle riunioni che  abbiano  escluso  la sussistenza di tali irregolarita' allorche', ai  sensi  dell'articolo 2404, quarto comma, del codice civile si sia manifestato un  dissenso in seno all'organo.».   7. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 5  dicembre  2005,  n. 252, sono inseriti i seguenti:   «Art. 5-bis (Funzioni fondamentali). - 1. I fondi pensione  di  cui all'articolo 4, comma 1, nonche' quelli gia' istituiti alla  data  di entrata in vigore  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  aventi soggettivita'  giuridica,   si   dotano   delle   seguenti   funzioni fondamentali: una funzione di gestione dei rischi,  una  funzione  di revisione  interna  e,  laddove  ricorrano  le  condizioni   previste dall'articolo 5-quinquies, una funzione attuariale. I fondi  pensione assicurano ai titolari di funzioni fondamentali la sussistenza  delle condizioni  necessarie  ad  un  efficace  svolgimento  delle  proprie mansioni che sia obiettivo, equo e indipendente.   2. I fondi pensione di cui al comma  1  possono  attribuire  a  una singola  persona  o  unita'  organizzativa  piu'  di   una   funzione fondamentale, ad eccezione della funzione di revisione interna che e' indipendente e distinta dalle altre funzioni fondamentali.   3. La singola persona o unita' organizzativa  cui  e'  affidata  la funzione fondamentale e' diversa da quella che  svolge  una  funzione fondamentale simile  nell'impresa  promotrice.  Tenendo  conto  della dimensione, della natura, della portata e  della  complessita'  delle attivita' dei fondi pensione, la COVIP puo'  autorizzare  i  fondi  a svolgere funzioni fondamentali attraverso la stessa singola persona o unita'  organizzativa  dell'impresa  promotrice,  purche'  il   fondo pensione illustri alla COVIP il  modo  in  cui  previene  o  gestisce eventuali conflitti d'interesse con l'impresa promotrice.   4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-quater, comma  3, i titolari di una funzione fondamentale comunicano le risultanze e le raccomandazioni  rilevanti  nel  proprio  ambito  di  responsabilita' all'organo di amministrazione o al direttore generale, secondo quanto disposto dall'ordinamento interno del  fondo,  che  stabilisce  quali azioni intraprendere.   5.  Fatto  salvo  il  privilegio  contro  l'autoincriminazione,  il titolare di una funzione fondamentale comunica alla COVIP se l'organo al quale ha trasmesso le risultanze e  le  raccomandazioni  rilevanti nel proprio ambito di attivita'  non  intraprende  azioni  correttive adeguate e tempestive nei seguenti  casi:  a)  quando  la  persona  o l'unita'  organizzativa  che  svolge  la  funzione  fondamentale   ha rilevato il rischio sostanziale che il fondo pensione non soddisfi un requisito legale significativo e l'ha comunicato all'organo del fondo pensione al  quale  trasmette  le  risultanze  e  le  raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attivita' del fondo pensione  e  cio' possa avere un impatto significativo sugli interessi degli aderenti e dei beneficiari; b) quando la persona o  l'unita'  organizzativa  che svolge  la   funzione   fondamentale   ha   notato   una   violazione significativa   della   legislazione,   dei   regolamenti   o   delle disposizioni amministrative applicabili al fondo pensione e alle  sue attivita' nell'ambito della funzione fondamentale di quella persona o unita' organizzativa e l'ha comunicato all'organo del fondo  pensione al quale trasmette le risultanze e le raccomandazioni  rilevanti  nel proprio ambito di attivita'.   6.  La  COVIP  tutela,  nei  limiti   consentiti   dall'ordinamento giuridico, la  riservatezza  dei  dati  personali  dei  soggetti  che effettuano comunicazioni ai sensi del comma 5. In particolare,  fermo restando il segreto d'ufficio di cui all'articolo 15-quater, comma 1, l'identita' del soggetto che  ha  effettuato  la  comunicazione  puo' essere rivelata solo con il suo consenso o quando la  conoscenza  sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui la  comunicazione  si riferisce.   7. I fondi pensione di cui al comma 1 adottano  procedure  volte  a garantire che i soggetti che effettuano comunicazioni  ai  sensi  del comma 5 siano tutelati contro condotte ritorsive,  discriminatorie  o comunque sleali, conseguenti a tali comunicazioni.   8. Fuori dei  casi  di  responsabilita'  a  titolo  di  calunnia  o diffamazione   ovvero   dei   casi   di    responsabilita'    civile, l'effettuazione di comunicazioni ai sensi del comma 5 non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto fra il  titolare  di una funzione fondamentale e il fondo pensione.   Art. 5-ter (Gestione dei rischi). - 1.  I  fondi  pensione  di  cui all'articolo 4, comma 1, nonche' quelli gia' istituiti alla  data  di entrata in vigore  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  aventi soggettivita' giuridica, si dotano, in modo proporzionato  alle  loro dimensioni e all'organizzazione interna nonche' alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessita' delle loro attivita', di  un sistema efficace di gestione dei rischi.   2.  Un  efficace  sistema  di  gestione  dei  rischi   prevede   la definizione delle  strategie,  dei  processi  e  delle  procedure  di segnalazione necessarie a individuare, misurare, monitorare,  gestire e segnalare periodicamente  all'organo  individuato  dall'ordinamento interno i rischi a livello individuale ed aggregato ai quali il fondo e' o potrebbe essere esposto, nonche' le relative interdipendenze.   3. Il sistema di gestione dei rischi e' integrato  nella  struttura organizzativa e nei processi decisionali del fondo pensione,  tenendo in  adeguata  considerazione  il  ruolo  dei  soggetti  che  svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo del fondo o  altre funzioni fondamentali.   4. Il sistema di gestione dei rischi considera i rischi che possono verificarsi nei  fondi  pensione  o  nelle  imprese  cui  sono  stati esternalizzati loro compiti o attivita', almeno nelle seguenti  aree, ove pertinenti:     a) gestione delle attivita' e delle passivita';     b) investimenti, in particolare in derivati, cartolarizzazioni  e impegni simili;     c) gestione dei rischi di liquidita' e di concentrazione;     d) gestione dei rischi operativi;     e) gestione dei rischi correlati alle riserve;     f) assicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio;     g) rischi ambientali, sociali e di governo societario connessi al portafoglio di investimenti e alla relativa gestione.   5.  Con  riferimento  ai  rischi  che  gravano  sugli  aderenti   e beneficiari, il sistema di gestione dei rischi ne tiene  conto  nella prospettiva dell'interesse degli stessi.   6. I fondi pensione di cui al comma 1 istituiscono una funzione  di gestione dei rischi strutturata in modo  da  facilitare  l'attuazione del sistema di gestione dei rischi.   Art. 5-quater  (Funzione  di  revisione  interna).  -  1.  I  fondi pensione  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  nonche'  quelli  gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n.  421,  aventi  soggettivita'  giuridica,   dispongono,   in   modo proporzionato  alle  loro  dimensioni  e  all'organizzazione  interna nonche'  alla  dimensione,  alla  natura,   alla   portata   e   alla complessita' delle  loro  attivita',  di  una  efficace  funzione  di revisione  interna  e  ne  garantiscono  l'autonomia  di  giudizio  e l'indipendenza rispetto alle funzioni operative.   2. La funzione di revisione interna  verifica  la  correttezza  dei processi gestionali  ed  operativi  riguardanti  il  fondo  pensione, l'attendibilita'   delle   rilevazioni   contabili   e    gestionali, l'adeguatezza e l'efficienza del sistema di controllo interno di  cui all'articolo 4-bis, comma  5,  e  degli  altri  elementi  riguardanti l'assetto organizzativo del sistema di governo del fondo, comprese le attivita' esternalizzate, e la funzionalita' dei flussi informativi.   3.  La  funzione  di  revisione  interna  riferisce  all'organo  di amministrazione.   Art. 5-quinquies (Funzione attuariale). - 1. I  fondi  pensione  di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' quelli gia' istituiti alla  data di entrata in vigore della legge 23  ottobre  1992,  n.  421,  aventi soggettivita' giuridica, che direttamente coprono rischi biometrici o garantiscono  un  rendimento  degli  investimenti  o  un  determinato livello di prestazioni  nominano  almeno  una  persona  indipendente, interna o esterna, titolare della funzione  attuariale  che  in  modo efficace:     a) coordina e supervisiona il calcolo delle riserve tecniche;     b)  verifica  l'adeguatezza  delle  metodologie  e  dei   modelli sottostanti utilizzati per il calcolo delle  riserve  tecniche  e  le ipotesi fatte a tal fine;     c) verifica la sufficienza e la qualita' dei dati utilizzati  nel calcolo delle riserve tecniche;     d) confronta le ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche con i dati desunti dall'esperienza;     e) attesta l'affidabilita'  e  l'adeguatezza  del  calcolo  delle riserve tecniche;     f)   formula   un   parere   sulla   politica   assicurativa   di sottoscrizione globale, nel caso in cui il fondo pensione disponga di tale politica;     g)  formula  un  parere   sull'adeguatezza   degli   accordi   di assicurazione nel caso in cui il  fondo  pensione  disponga  di  tali accordi;     h) contribuisce all'attuazione efficace del sistema  di  gestione dei rischi.   2. La funzione attuariale e' esercitata  da  un  attuario  iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio  1942,  n.  194, ovvero  da  soggetti  che  dispongono  di  adeguate   conoscenze   ed esperienze professionali secondo quanto definito nel decreto  di  cui all'articolo 5-sexies.   Art. 5-sexies (Requisiti di professionalita' e onorabilita',  cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' e situazioni impeditive).  - 1. Con decreto adottato dal Ministro del  lavoro  e  delle  politiche sociali,  sentita  la   COVIP,   sono   definiti   i   requisiti   di professionalita',  complessivamente  funzionali   a   garantire   una gestione  sana  e  prudente  del  fondo  pensione,  i  requisiti   di onorabilita', le cause di ineleggibilita' e di  incompatibilita',  le situazioni impeditive e le cause di sospensione riguardanti:     a) il rappresentante legale, il direttore generale e i componenti degli  organi  di  amministrazione  e  di   controllo   delle   forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 1,  lettere da a) a g), e comma 2, e dell'articolo 20,  dotate  di  soggettivita' giuridica;     b) coloro che svolgono funzioni fondamentali e, se del  caso,  le persone o le entita'  esterne  impiegate  per  svolgere  le  funzioni fondamentali;     c) il responsabile delle forme di cui agli articoli 12 e 13.   2.  I  componenti   dell'organismo   di   rappresentanza   di   cui all'articolo 5, comma 5, e i  componenti  degli  organismi,  comunque denominati di rappresentanza  degli  iscritti,  nelle  forme  di  cui all'articolo 20 costituite nell'ambito del patrimonio separato di una singola societa' o  ente,  possiedono  i  requisiti  di  onorabilita' previsti dal decreto di cui al comma 1.   3.  Gli  organi  di  amministrazione  dei  fondi  pensione  di  cui all'articolo 4, comma 1,  di  quelli  gia'  istituiti  alla  data  di entrata in vigore  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  aventi soggettivita' giuridica, nonche'  delle  societa'  istitutrici  delle forme di cui agli articoli 12 e 13 e delle societa' o enti che  hanno fondi  pensione  interni,  per  quanto  di   rispettiva   competenza, accertano che i soggetti indicati ai commi 1 e 2 sono in possesso dei requisiti di  cui  al  decreto  previsto  dal  comma  1  e  ne  danno comunicazione alla COVIP nelle modalita' dalla stessa definite.   Art. 5-septies (Esternalizzazione). - 1. I fondi  pensione  di  cui all'articolo 4, comma 1, nonche' quelli gia' istituiti alla  data  di entrata in vigore  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  aventi soggettivita' giuridica,  possono  esternalizzare  funzioni  o  altre attivita', comprese  le  funzioni  fondamentali.  La  responsabilita' finale delle attivita' e delle funzioni esternalizzate rimane in capo all'organo di amministrazione  del  fondo  pensione,  inclusa  quella relativa all'osservanza  degli  obblighi  derivanti  da  disposizioni normative nazionali, nonche'  di  quelli  derivanti  da  disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.   2. I fondi pensione di cui al comma 1, che esternalizzano  funzioni fondamentali o altre attivita' garantiscono che le relative modalita' siano tali da non determinare anche uno solo dei seguenti effetti:     a) arrecare un pregiudizio alla qualita' del sistema  di  governo del fondo;     b) determinare un indebito incremento del rischio operativo;     c)  compromettere  la  capacita'  della   COVIP   di   verificare l'osservanza degli obblighi gravanti sul fondo;     d) compromettere la capacita' del fondo di  fornire  un  servizio continuo e soddisfacente agli aderenti e ai beneficiari.   3. Ai fini del comma 2 i fondi pensione adottano  idonee  procedure di selezione del fornitore di servizi, stipulano un  accordo  scritto con il fornitore di servizi che chiarisca i diritti e  i  doveri  del fondo  pensione  e  del  fornitore  di  servizi   e   provvedono   al monitoraggio delle attivita' fornite.   4. I fondi pensione di cui al comma 1, informano tempestivamente la COVIP  dell'esternalizzazione  e  di  qualunque  importante  sviluppo successivo. Se l'esternalizzazione riguarda le funzioni  fondamentali o la gestione amministrativa o finanziaria  del  fondo  pensione,  la COVIP ne riceve informativa  prima  che  l'esternalizzazione  diventi operativa.   5. La COVIP puo' richiedere in qualunque momento ai fondi  pensione di cui al comma 1, e ai fornitori di  servizi  informazioni  relative alle funzioni o alle attivita' esternalizzate.   6. La COVIP puo' effettuare  ispezioni  nei  locali  del  fornitore delle attivita' esternalizzate, qualora lo stesso non sia  sottoposto a vigilanza prudenziale di altra autorita' di  vigilanza,  dirette  a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio  dell'attivita' di vigilanza sulle funzioni e le attivita' esternalizzate.   Art. 5-octies (Politica di remunerazione). - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' quelli gia' istituiti alla  data di entrata in vigore della legge 23  ottobre  1992,  n.  421,  aventi soggettivita'   giuridica,   definiscono,   in   modo   proporzionato all'organizzazione interna nonche' alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessita' delle loro attivita', una  sana  politica di remunerazione di tutte le persone che amministrano  effettivamente il fondo, dei componenti dell'organo di controllo, del  responsabile, di coloro che svolgono funzioni fondamentali e delle altre  categorie di personale le cui attivita' hanno un impatto rilevante sul  profilo di rischio del fondo.   2.  I  fondi  pensione  di  cui  al  comma  1   sono   responsabili dell'attuazione della politica di remunerazione.   3. Salvo quanto  diversamente  disposto  dal  regolamento  (UE)  n. 2016/679, i fondi di cui al comma 1 rendono  pubblicamente  note  con regolarita' le informazioni essenziali  e  pertinenti  relative  alla loro politica di remunerazione.   4.  Al  momento  di  stabilire   e   applicare   la   politica   di remunerazione, i fondi di  cui  al  comma  1  rispettano  i  seguenti principi:     a) la politica di remunerazione deve essere definita,  attuata  e mantenuta in linea con le  attivita',  il  profilo  di  rischio,  gli obiettivi e l'interesse a lungo termine, la  stabilita'  finanziaria, la performance del fondo nel  suo  complesso  e  deve  sostenere  una gestione sana, prudente ed efficace del fondo;     b) la politica di remunerazione  deve  essere  in  linea  con  il profilo di rischio e gli interessi a lungo termine degli  aderenti  e dei beneficiari;     c) la politica di remunerazione deve  prevedere  misure  volte  a evitare i conflitti di interesse;     d) la politica di remunerazione  deve  essere  coerente  con  una gestione  sana  ed  efficace   del   rischio   e   non   incoraggiare un'assunzione di rischi che non sia congrua con i profili di  rischio e le regole del fondo;     e) la  politica  di  remunerazione  si  applica  al  fondo  e  ai fornitori di servizi di cui all'articolo 5-septies, comma 1,  a  meno che tali fornitori di servizi non siano disciplinati dalle  direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE;     f) la politica di remunerazione e' riesaminata  almeno  ogni  tre anni;     g) la politica di remunerazione e la  sorveglianza  sulla  stessa sono definite e gestite in modo chiaro, trasparente ed efficace.   Art. 5-nonies (Valutazione interna  del  rischio).  -  1.  I  fondi pensione  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  nonche'  quelli  gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica, in  modo  proporzionato  alle loro dimensioni e alla  loro  organizzazione  interna,  nonche'  alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessita' delle  loro attivita'  effettuano  e  documentano  la  valutazione  interna   del rischio. Tale valutazione e' effettuata con  riferimento  a  tutti  i rischi rilevanti per il fondo ed e' eseguita almeno ogni tre  anni  o immediatamente dopo qualsiasi variazione significativa del profilo di rischio del fondo pensione.   2. La valutazione interna del rischio comprende:     a) una descrizione del modo in cui la valutazione dei  rischi  e' integrata nel processo gestionale  e  nei  processi  decisionali  del fondo pensione;     b) una valutazione dell'efficacia del  sistema  di  gestione  dei rischi;     c) una descrizione del modo in cui il fondo pensione  previene  i conflitti d'interesse con  l'impresa  promotrice,  qualora  il  fondo pensione esternalizzi funzioni fondamentali all'impresa promotrice in conformita' a quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma  3,  secondo periodo;     d) una valutazione del  fabbisogno  finanziario  complessivo  del fondo, ivi inclusa una descrizione dell'eventuale piano di intervento adottato;     e) una valutazione dei rischi per gli aderenti e i beneficiari in merito  all'erogazione  delle  loro  prestazioni   pensionistiche   e all'efficacia di un'eventuale  azione  correttiva  tenendo  conto  di tutti  gli  strumenti  previsti  dall'articolo   7-bis   e   relativa disciplina di attuazione;     f) una valutazione qualitativa dei meccanismi di protezione delle prestazioni pensionistiche, tra cui, a seconda  dei  casi,  garanzie, impegni e qualsiasi altro  tipo  di  sostegno  finanziario  da  parte dell'impresa promotrice,  l'assicurazione  o  la  riassicurazione  da parte di  un'impresa  disciplinata  dalla  direttiva  2009/138/CE,  a favore del fondo pensione o degli aderenti e dei beneficiari;     g) una valutazione qualitativa dei rischi operativi;     h) una valutazione dei rischi ambientali, compresi i  cambiamenti climatici, dei rischi sociali e dei rischi connessi al  deprezzamento degli attivi in conseguenza di modifiche normative.   3. Ai fini del comma  2,  i  fondi  pensione  di  cui  al  comma  1 dispongono di metodi per individuare e valutare i rischi cui  sono  o potrebbero essere esposti nel breve e lungo periodo e che  potrebbero avere un impatto sulla capacita' del fondo pensione di far fronte  ai propri obblighi. Tali metodi sono proporzionati alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessita'  dei  rischi  inerenti  alle loro attivita'. I metodi sono descritti nella valutazione interna del rischio.   4. La valutazione interna del rischio  e'  tenuta  in  conto  nelle decisioni strategiche del fondo pensione.   Art. 5-decies (Sistema di governo dei fondi pensione costituiti  ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h). - 1. Le  societa'  e  gli enti  che  gestiscono  fondi  pensione  costituiti  nella  forma   di patrimoni separati ai sensi dell'articolo 3,  comma  1,  lettera  h), assicurano, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura,  alla portata e alla  complessita'  delle  attivita'  del  fondo  pensione, l'assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli  4-bis,  5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-sexies, 5-septies, 5-octies e 5-nonies in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di  riferimento. La COVIP, sentite la Banca  d'Italia,  la  Consob  e  l'IVASS  adotta specifiche   istruzioni   di   vigilanza   al   fine   di   garantire l'assolvimento dei citati obblighi.».   8. All'articolo 6 del legislativo 5 dicembre  2005,  n.  252,  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 1:       1) alla lettera b), le parole «che abbiano  ottenuto  il  mutuo riconoscimento» sono sostituite dalle seguenti: «operanti  in  Italia in regime di stabilimento o di prestazione di servizi»;       2) alla lettera c), le parole «che abbiano  ottenuto  il  mutuo riconoscimento» sono sostituite dalle seguenti: «operanti  in  Italia in regime di stabilimento o di prestazione di servizi»;       3) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:         «c-bis.) convenzioni con soggetti autorizzati  alla  gestione di  fondi  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettere  m-ter)   ed m-quinquies), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;»;         b) alla lettera c) del comma 5-bis.  le  parole  «2004/39/CE» sono sostituite dalle seguenti: «2014/65/UE»;         c) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente:           «5-quater. Secondo modalita' definite dalla COVIP, i  fondi pensione  danno   informativa   agli   iscritti   delle   scelte   di investimento, predispongono e rendono  pubblicamente  disponibile  un apposito documento  sugli  obiettivi  e  sui  criteri  della  propria politica di investimento, illustrando anche i metodi di misurazione e le tecniche di gestione del rischio di investimento utilizzate  e  la ripartizione strategica delle attivita' in relazione  alla  natura  e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute, nonche' il  modo in cui la politica d'investimento tiene conto dei fattori ambientali, sociali e di governo societario. Il documento e'  riesaminato  almeno ogni tre anni, nonche' in modo tempestivo  dopo  qualsiasi  mutamento rilevante della politica d'investimento ed e'  messo  a  disposizione degli aderenti e, se a cio' interessati, dei  beneficiari  del  fondo pensione o dei loro rappresentanti che lo richiedano.»;         d) il comma 14 e' sostituito dal seguente:           «14. Le forme pensionistiche  complementari  possono  tener conto del potenziale impatto a lungo termine delle loro decisioni  di investimento  sui  fattori   ambientali,   sociali   e   di   governo societario.».   9. All'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:       «1. Le risorse dei  fondi  di  cui  all'articolo  3,  comma  1, lettere da a) ad h), in gestione  sono  depositate  presso  un  unico soggetto, distinto dal gestore,  che  presenti  i  requisiti  di  cui all'articolo 47 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;     b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:       «2. Il soggetto nominato quale depositario:         a) mantiene in custodia tutti gli  strumenti  finanziari  del fondo pensione che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei propri libri contabili e  tutti  gli  strumenti finanziari che possono essergli fisicamente consegnati;         b)  garantisce  che  tutti  gli  strumenti  finanziari  siano registrati in conti separati, aperti a nome del  fondo  pensione,  in modo  tale  che  possano   essere   chiaramente   identificati   come appartenenti allo stesso;         c)  per  tutte  le  altre  risorse  diverse  dagli  strumenti finanziari  di  cui  alla  lettera  a)  il  depositario  verifica  la proprieta' da parte del fondo pensione di tali  risorse,  in  base  a informazioni  o  documenti  forniti  dal   fondo   pensione   e,   se disponibili, in base a  prove  esterne.  Il  depositario  conserva  e mantiene aggiornato un registro relativo a tali attivi;         d) esegue le istruzioni impartite dal fondo  pensione  o  dal soggetto gestore del patrimonio del fondo,  se  non  siano  contrarie alla legge, alle norme statutarie e regolamentari del fondo stesso  e ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia  e  delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis;         e) accerta che nelle operazioni che coinvolgano le  attivita' del fondo pensione il controvalore sia rimesso al fondo pensione  nei termini d'uso;         f) accerta che i redditi prodotti dagli attivi  ricevano  una destinazione conforme alle regole del fondo pensione;         g) per quanto compatibili, svolge ogni altro compito previsto dall'articolo 48 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  e relativa normativa di attuazione, per gli OICR.»;     c) il comma 3 e' abrogato;     d) il comma 3-bis e' abrogato;     e) al comma 3-ter dopo le parole «degli attivi, depositati»  sono inserite le seguenti: «o custoditi» e  le  parole  «una  banca»  sono sostituite dalle seguenti: «un soggetto»;     f) dopo il comma 3-quater sono aggiunti i seguenti:       «3-quinquies. Gli amministratori e i  sindaci  del  depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarita'  riscontrate nella gestione dei fondi pensione e  forniscono  su  richiesta  della COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono  venuti  a  conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.       3-sexies. Il depositario  e'  nominato  mediante  un  contratto scritto. Il contratto disciplina la trasmissione  delle  informazioni ritenute necessarie per permettere al depositario di svolgere le  sue funzioni.       3-septies. Nello svolgimento dei compiti stabiliti al  comma  2 il fondo pensione e il depositario agiscono in modo leale,  corretto, professionale e indipendente nonche' nell'interesse degli aderenti  e dei beneficiari.       3-octies. Il depositario non svolge attivita' in  relazione  al fondo pensione che possano creare conflitti di interesse tra il fondo pensione, gli aderenti e i beneficiari e  lo  stesso  depositario,  a meno che abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento delle  sue  funzioni  di  depositario  dagli  altri  suoi compiti potenzialmente confliggenti,  e  i  potenziali  conflitti  di interesse siano adeguatamente  identificati,  gestiti,  monitorati  e comunicati  agli  aderenti  e  ai  beneficiari   nonche'   all'organo amministrativo del fondo pensione.       3-nonies. Il depositario  e'  responsabile  nei  confronti  del fondo pensione e degli aderenti e beneficiari di ogni perdita da essi subita in conseguenza del colposo inadempimento o  dell'inappropriato adempimento dei suoi  obblighi.  In  caso  di  perdita  di  strumenti finanziari detenuti in custodia, il depositario,  se  non  prova  che l'inadempimento  e'  stato  determinato  da  caso  fortuito  o  forza maggiore, e' tenuto a restituire  senza  indebito  ritardo  strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilita' per ogni  altra  perdita  subita  dal  fondo pensione, dagli aderenti e dai beneficiari in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi.       3-decies. In caso di perdita di strumenti finanziari  da  parte del terzo al quale e' stata eventualmente delegata la custodia, resta impregiudicata la responsabilita' del depositario.».   10. Dopo il comma 3 dell'articolo 7-bis del decreto  legislativo  5 dicembre 2005, n. 252, e' aggiunto il seguente:     «3-bis. Le determinazioni  di  cui  al  comma  2-bis  considerano l'obiettivo di avere un'equa ripartizione dei rischi e  dei  benefici tra le generazioni.».   11. Al comma 5 dell'articolo  11  decreto  legislativo  5  dicembre 2005, n. 252, la parola  «titolare»  e'  sostituita  dalla  seguente: «beneficiario»  e  la  parola  «beneficiari»  e'   sostituita   dalla seguente: «soggetti».   12. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 5  dicembre 2005, n. 252, le parole «articolo 1, comma 1, lettere e)  e  o),  del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  e all'articolo 1, comma  1,  lettera  u),  del  decreto  legislativo  7 settembre 2005, n. 209» sono sostituite dalle seguenti: «articolo  3, comma 1, lettera h),».   13. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5  dicembre 2005, n. 252, dopo le parole «forme pensionistiche individuali»  sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, lettera b),» e le parole «. La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al  comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «, e la gestione delle stesse».   14. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n. 252, sono inseriti i seguenti:   «Art.  13-bis  (Informazioni  generali  sulla  forma  pensionistica complementare). - 1. Gli aderenti e i beneficiari sono  adeguatamente informati  sulle  condizioni  della  rispettiva  forma  pensionistica complementare, in particolare per quanto riguarda:     a) il nome della  forma  pensionistica  complementare,  lo  Stato membro in cui la forma e' stata istituita e iscritta  all'Albo  e  il nome della competente autorita' di vigilanza;     b) i diritti e gli obblighi delle  parti  coinvolte  nella  forma pensionistica complementare;     c) le informazioni sul profilo di investimento;     d) la natura dei rischi finanziari a carico degli aderenti e  dei beneficiari;     e) le condizioni relative  alle  garanzie  integrali  o  parziali previste dallo schema pensionistico o a  un  determinato  livello  di prestazioni,  o  qualora  non  sia  fornita  alcuna   garanzia,   una dichiarazione a tal fine;     f) i meccanismi di protezione dei diritti maturati o i meccanismi di riduzione delle prestazioni, se presenti;     g) se gli aderenti assumono il rischio di investimento o  possono decidere in merito agli investimenti,  le  informazioni  relative  ai risultati   passati   degli   investimenti   relativi   alla    forma pensionistica concernenti almeno gli ultimi cinque anni o  tutti  gli anni di attivita' della forma se tale periodo e' inferiore  a  cinque anni;     h)  la  struttura  dei  costi  sostenuti  dagli  aderenti  e  dai beneficiari, per le forme che non garantiscono un determinato livello di prestazioni;     i) le opzioni per la riscossione  della  rendita  a  disposizione degli aderenti e dei beneficiari;     l) qualora l'aderente abbia il diritto di  trasferire  i  diritti pensionistici,  le  informazioni  sulle  modalita'  relative  a  tale trasferimento.   2. Per le forme pensionistiche complementari che  offrono  piu'  di un'opzione con diversi profili di investimento e in cui gli  aderenti assumono il rischio di  investimento,  gli  aderenti  sono  informati delle condizioni relative alla gamma delle  opzioni  di  investimento disponibili e, se presente, dell'opzione di investimento  di  default e, della regola  della  forma  pensionistica  in  base  al  quale  un determinato aderente e' destinato a una data opzione di investimento.   3. Gli aderenti e i beneficiari o i  loro  rappresentanti  ricevono entro un termine ragionevole tutte le informazioni rilevanti relative a modificazioni delle regole della forma pensionistica.  Inoltre,  in caso di modifiche significative alle  riserve  tecniche,  e'  fornita indicazione del relativo impatto sugli aderenti e sui beneficiari.   Art.  13-ter  (Informazioni  ai  potenziali  aderenti).  -   1.   I potenziali aderenti a  una  forma  pensionistica  complementare  sono informati, prima della loro adesione, circa:     a)  le  pertinenti  caratteristiche  della  forma  pensionistica, compresi i tipi di prestazione;     b) le pertinenti opzioni a loro disposizione, comprese le opzioni di investimento;     c) le informazioni sul se e sul  come  sono  tenuti  in  conto  i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario  nella strategia di investimento;     d) dove sono disponibili ulteriori informazioni.   2. Se il rischio di investimento ricade sugli  aderenti  ovvero  se essi  possono  decidere  in  merito  agli  investimenti,  oltre  alle informazioni di cui al comma 1 sono fornite le informazioni  relative ai  risultati  passati  degli  investimenti   relativi   alla   forma pensionistica complementare concernenti almeno gli ultimi cinque anni o riguardanti tutti gli anni di attivita' della forma se tale periodo e' inferiore a cinque anni, nonche' le informazioni  sulla  struttura dei costi sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari.   3.  Le  informazioni  di  cui  ai  commi  1  e   2   sono   fornite tempestivamente,  dopo  la  loro  iscrizione,  a  coloro   che   sono automaticamente iscritti a una forma pensionistica complementare.   Art. 13-quater (Informazioni periodiche agli aderenti). -  1.  Agli aderenti e' trasmesso, con  cadenza  annuale,  un  documento  conciso contenente  le  informazioni  relative  alla  posizione   individuale dell'aderente alla fine dell'anno precedente. Il titolo del documento contiene la locuzione «Prospetto delle prestazioni pensionistiche».   2. Tenendo conto della natura del regime della forma  pensionistica complementare, il documento di cui  al  comma  1  include  almeno  le seguenti informazioni chiave per gli aderenti:     a) i dati personali dell'aderente  compresa,  se  del  caso,  una indicazione della data  di  pensionamento  prevista  dalla  legge  in vigore al momento della  comunicazione,  dell'eta'  di  pensionamento stabilita dalla forma  pensionistica  complementare  o  dalla  stessa stimata, o della data di pensionamento indicata dall'aderente;     b) il nome della forma pensionistica  complementare,  l'indirizzo di contatto e  l'identificazione  del  comparto  a  cui  e'  iscritto l'aderente;     c) se del caso, le informazioni sulle garanzie totali o  parziali previste dalla forma pensionistica complementare e, se pertinente, il luogo in cui e' possibile reperire maggiori informazioni;     d)  le  informazioni  sui  diritti  maturati   o   sul   capitale accumulato;     e)  le   informazioni   sui   contributi   versati   alla   forma pensionistica complementare dall'impresa promotrice e  dall'aderente, nel corso degli ultimi dodici mesi;     f) una suddivisione dei costi  dedotti  nel  corso  degli  ultimi dodici mesi;     g) le informazioni relative al  livello  di  finanziamento  della forma pensionistica complementare nel suo complesso;     h) le informazioni sul se e sul  come  sono  tenuti  in  conto  i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario  nella strategia di investimento.   3.  Con  il  documento  di  cui  al  comma  1  sono  anche  fornite informazioni sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche basate sull'eta' di pensionamento di cui al comma 1 lettera a), nonche'  una clausola  di  esclusione  della  responsabilita'  secondo  cui   tali proiezioni potrebbero differire dal valore finale  delle  prestazioni ricevute.   4. Il documento di cui al comma 1  precisa  dove  e  come  ottenere informazioni aggiuntive, tra cui:     a) le ulteriori  informazioni  sulle  opzioni  per  gli  aderenti previste dalla forma pensionistica complementare;     b) le informazioni sui bilanci,  i  rendiconti  e  sul  documento illustrante i principi della politica di investimento;     c) le informazioni sulle  ipotesi  prese  a  riferimento  per  le proiezioni delle prestazioni pensionistiche;     d) le informazioni circa il livello delle prestazioni in caso  di cessazione del rapporto di lavoro.   5. Per le forme pensionistiche complementari in  cui  gli  aderenti assumono  il  rischio  di  investimento  e  in  cui   un'opzione   di investimento sia imposta a un aderente da una specifica regola  dello schema pensionistico,  il  documento  indica  dove  sono  disponibili ulteriori informazioni.   6.  Sono  indicati  in  modo  chiaro  e  visibile   i   cambiamenti sostanziali delle informazioni rispetto all'anno precedente e la data cui si riferiscono le informazioni.   7. Le informazioni di cui  al  comma  4,  lettera  c),  sono  anche fornite agli aderenti che le richiedano.   Art. 13-quinquies (Informazioni agli aderenti durante  la  fase  di prepensionamento). - 1. In aggiunta alle informazioni  periodiche  di cui all'articolo 13-quater ad ogni aderente sono fornite, almeno  tre anni prima della possibile eta'  di  pensionamento  o  su  successiva richiesta dello stesso, informazioni circa le opzioni  di  erogazione delle prestazioni pensionistiche.   Art. 13-sexies (Informazioni ai  beneficiari  durante  la  fase  di erogazione delle rendite). - 1. Ai  beneficiari  sono  periodicamente fornite,  da  parte  della  forma   pensionistica   complementare   o dell'impresa assicurativa incaricata dell'erogazione  delle  rendite, informazioni sulle  prestazioni  dovute  e  sulle  eventuali  opzioni esercitabili per la loro erogazione.   2. I beneficiari sono informati, senza indugio, una volta  che  sia stata adottata una  decisione  che  comporta  un'eventuale  riduzione dell'importo delle prestazioni dovute,  e  comunque  tre  mesi  prima dell'attuazione della decisione.   3. I beneficiari ricevono periodicamente informazioni adeguate  nel caso in cui gli stessi assumano una parte significativa  del  rischio di investimento nella fase di erogazione.   Art. 13-septies (Principi in  tema  di  informative  ai  potenziali aderenti, aderenti e beneficiari). - 1. Le informazioni di  cui  agli articoli 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies e 13-sexies: a) sono accurate  ed  aggiornate;  b)  sono   formulate   in   modo   chiaro, comprensibile e succinto, evitando l'uso di espressioni gergali e  di termini tecnici laddove si possono  comunque  usare  termini  di  uso comune; c) non sono fuorvianti e ne  e'  garantita  la  coerenza  nel vocabolario e nei contenuti; d) sono presentate in modo da agevolarne la lettura; e) sono redatte in  lingua  italiana;  f)  sono  messe  a disposizione  dei  potenziali  aderenti,   degli   aderenti   e   dei beneficiari a titolo gratuito mediante mezzi  elettronici,  anche  su supporto durevole o tramite un sito web, oppure su carta.».   15. Al  comma  3  dell'articolo  14,  la  parola  «beneficiari»  e' sostituita dalla seguente: «soggetti», le parole «di cui all'articolo 13» sono sostituite dalla seguente: «individuali» e le parole «di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), e 12»  sono  sostituite dalla seguente: «collettive».   16. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n. 252, sono inseriti i seguenti:   «Art. 14-bis (Trasferimento transfrontaliero a un fondo di un altro Stato membro). - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma  1, i fondi pensione aperti, nonche' quelli gia' istituiti alla  data  di entrata in vigore  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  aventi soggettivita'  giuridica  ed  operanti  secondo  il  principio  della capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo tenuto a cura della COVIP possono  trasferire  tutte  o  parte  delle  passivita',  delle riserve tecniche e delle altre obbligazioni  e  diritti,  nonche'  le attivita' corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico a  un  fondo  pensione  ricevente  registrato  o autorizzato in un altro Stato membro dell'Unione europea e rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341.   2. Il trasferimento di cui al comma 1 e' soggetto  all'approvazione preventiva:     a)  della  maggioranza  degli  aderenti  e  la  maggioranza   dei beneficiari  coinvolti  nel  trasferimento  o,  se   del   caso,   la maggioranza dei loro rappresentanti. Le  informazioni  relative  alle condizioni del trasferimento sono messe a disposizione degli aderenti e dei beneficiari coinvolti o, se del caso, dei  loro  rappresentanti in modo tempestivo da parte del fondo pensione trasferente prima  che il fondo ricevente presenti istanza di  autorizzazione  alla  propria Autorita' di vigilanza;     b) dell'impresa promotrice.   3.  Il  trasferimento  di  cui  al  comma  1  e'  inoltre  soggetto all'autorizzazione da parte  dell'autorita'  competente  dello  Stato membro di origine del fondo pensione ricevente previo consenso  della COVIP. A tal fine la COVIP valuta se:     a) nel caso di un trasferimento parziale delle passivita',  delle riserve tecniche, delle altre obbligazioni e  altri  diritti  nonche' delle  attivita'  corrispondenti  o  del  relativo   equivalente   in contanti,  gli  interessi  a  lungo  termine  degli  aderenti  e  dei beneficiari della parte  restante  dello  schema  sono  adeguatamente protetti;     b) i diritti individuali degli aderenti e  dei  beneficiari  sono almeno gli stessi dopo il trasferimento;     c) le  attivita'  corrispondenti  allo  schema  pensionistico  da trasferire sono sufficienti e adeguate a coprire  la  passivita',  le riserve tecniche e le altre obbligazioni  e  diritti  da  trasferire, conformemente alle norme applicabili nello Stato  membro  di  origine del fondo pensione trasferente;     d) i costi del trasferimento non sono sostenuti dagli aderenti  e dai beneficiari restanti del fondo pensione trasferente.   4. La COVIP comunica i risultati della valutazione di cui al  comma 3 all'autorita' competente dello Stato  membro  d'origine  del  fondo pensione  ricevente  entro  otto  settimane  dal  ricevimento   della richiesta da  parte  dell'autorita'  competente  dello  Stato  membro d'origine del fondo pensione  ricevente.  La  COVIP  ne  da  altresi' comunicazione al fondo trasferente.   5. Quando il trasferimento comporta lo  svolgimento  da  parte  del fondo ricevente di un'attivita' transfrontaliera nel territorio della Repubblica italiana, la COVIP informa  l'autorita'  competente  dello Stato  membro  di  origine  del  fondo   pensione   ricevente   delle disposizioni di diritto della  sicurezza  sociale  e  del  lavoro  in materia di schemi pensionistici aziendali  e  professionali  in  base alle quali lo schema pensionistico deve essere gestito nonche'  delle norme dello Stato membro  ospitante  relative  alle  informazioni  da fornire  ai  potenziali  aderenti,  aderenti  e  beneficiari  che  si applicano  all'attivita'  transfrontaliera.  Tali  informazioni  sono comunicate entro un termine di ulteriori  quattro  settimane  e  sono aggiornate tempestivamente a ogni modifica significativa.   6.  All'attivita'  transfrontaliera  di  cui  al  comma  5  trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 15-ter, commi 4,  5, 8 e 9.   Art. 14-ter (Trasferimento transfrontaliero da un fondo di un altro Stato membro). - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma  1, i fondi pensione aperti, nonche' quelli gia' istituiti alla  data  di entrata in vigore  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  aventi soggettivita'  giuridica  ed  operanti  secondo  il  principio  della capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo tenuto a cura della COVIP possono ricevere tutte o parte delle passivita', delle  riserve tecniche e delle altre obbligazioni e diritti, nonche'  le  attivita' corrispondenti o il relativo equivalente in contanti  di  uno  schema pensionistico  di  un  fondo  pensione   trasferente   registrato   o autorizzato in un altro Stato membro dell'Unione europea e rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341.   2.   Il   trasferimento   di   cui   al   comma   1   e'   soggetto all'autorizzazione preventiva da parte della  COVIP  previo  consenso dell'autorita' competente dello  Stato  membro  d'origine  del  fondo trasferente. La  richiesta  di  autorizzazione  al  trasferimento  e' presentata dal fondo ricevente alla COVIP. La COVIP  concede  o  nega l'autorizzazione e comunica la sua decisione al fondo ricevente entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.   3. La richiesta di autorizzazione al trasferimento di cui al  comma 2 contiene le seguenti informazioni e dati:     a) l'accordo scritto concluso tra il fondo trasferente e il fondo ricevente che stabilisce le condizioni del trasferimento;     b) una descrizione delle principali caratteristiche dello  schema pensionistico;     c) una descrizione delle passivita' o delle riserve  tecniche  da trasferire, e di altre obbligazioni e di altri diritti, nonche' delle attivita' corrispondenti, o del relativo equivalente in contanti;     d) i nomi e le ubicazioni delle  amministrazioni  principali  dei fondi trasferenti  e  riceventi  nonche'  l'indicazione  dello  Stato membro in cui ciascun fondo e' registrato o autorizzato;     e)  l'ubicazione  dell'amministrazione  principale   dell'impresa promotrice e il nome di quest'ultima;     f) una prova della preventiva approvazione del  trasferimento  da parte della  maggioranza  degli  aderenti  e  della  maggioranza  dei beneficiari coinvolti  o,  se  del  caso,  la  maggioranza  dei  loro rappresentanti e dell'impresa promotrice;     g) se del caso, i nomi degli Stati membri il  cui  diritto  della sicurezza sociale e diritto  del  lavoro  pertinente  in  materia  di schemi pensionistici aziendali e professionali  e'  applicabile  allo schema pensionistico interessato.   4. La COVIP, senza indugio trasmette la richiesta di cui al comma 3 all'autorita'  competente  del  fondo  trasferente,   dopo   il   suo ricevimento.   5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la COVIP valuta se:       a) tutte le informazioni di cui al comma 3 sono  state  fornite dal fondo ricevente;       b) la struttura amministrativa, la situazione  finanziaria  del fondo ricevente e la buona reputazione, le qualifiche professionali o l'esperienza dei soggetti che  gestiscono  il  fondo  ricevente  sono compatibili con il trasferimento proposto;       c)  gli  interessi  a  lungo  termine  degli  aderenti  e   dei beneficiari del fondo ricevente e la parte  trasferita  dello  schema sono adeguatamente protetti durante e dopo il trasferimento;       d) le riserve tecniche del fondo ricevente  sono  integralmente coperte alla data del trasferimento, quando il trasferimento comporta lo svolgimento di un'attivita' transfrontaliera;       e) le attivita' da trasferire sono  sufficienti  e  adeguate  a coprire la passivita', le riserve tecniche e le altre obbligazioni  e gli altri diritti da trasferire, conformemente alle norme applicabili nella Repubblica italiana;       f) i costi del trasferimento non sono sostenuti dagli  aderenti e beneficiari attuali del fondo ricevente.   6. In caso di rifiuto dell'autorizzazione,  la  COVIP  motiva  tale rifiuto entro il periodo di tre mesi dal ricevimento della richiesta.   7. La COVIP comunica all'autorita' competente dello Stato membro di origine del  fondo  trasferente  la  decisione  adottata,  entro  due settimane dalla sua adozione.   8. Quando il trasferimento comporta un'attivita'  transfrontaliera, la COVIP comunica al fondo pensione ricevente, entro una settimana da quanto  le  ha  ricevute,  le  informazioni  fornite   dall'autorita' competente  dello  Stato  membro  di  origine  del   fondo   pensione trasferente relative alle disposizioni  di  diritto  della  sicurezza sociale e del lavoro in materia di schemi pensionistici  aziendali  e professionali in base alle quali lo schema pensionistico deve  essere gestito nonche' le norme dello Stato membro ospitante  relative  alle informazioni da fornire ai potenziali aderenti, agli  aderenti  e  ai beneficiari che si applicano all'attivita' transfrontaliera.   9. Dopo la  ricezione  dell'autorizzazione  da  parte  della  COVIP ovvero  qualora  non  sia  pervenuta  una  comunicazione  in   ordine all'esito dell'istanza entro tre mesi e sette settimane dalla  stessa il fondo pensione ricevente  puo'  cominciare  a  gestire  lo  schema pensionistico trasferito.   10. All'attivita'  transfrontaliera  di  cui  al  comma  8  trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 15-bis, commi 6,  9, 10 e 11.».   17. All'articolo 15-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 3 le parole «operare  con  riferimento  a  datori  di lavoro o di lavoratori residenti nel territorio  di  un  altro  Stato membro e'  tenuto  a  comunicare»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «effettuare attivita'  transfrontaliera  in  un  altro  Stato  membro comunica» e dopo le parole «il nome» sono inserite  le  seguenti:  «e l'ubicazione dell'amministrazione principale»;     b) al comma 4 la parola «loro» e'  soppressa  e  dopo  la  parola «ricevimento» sono inserite le seguenti: «di tutte le informazioni di cui al comma 3»;     c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:       «5. Qualora la COVIP abbia ragione di dubitare che la struttura amministrativa, la situazione finanziaria ovvero  l'onorabilita',  la professionalita'  e  l'esperienza  dei  componenti  degli  organi  di amministrazione e controllo e del  responsabile  del  fondo  pensione siano compatibili con il tipo  di  operazioni  proposte  nello  Stato membro ospitante, la  stessa  puo',  con  apposito  provvedimento  da adottare entro tre mesi dal ricevimento di tutte le  informazioni  di cui al comma 3, non consentire  al  fondo  pensione,  anche  mediante revoca dell'autorizzazione, di avviare  l'attivita'  transfrontaliera comunicata, dandone se  del  caso  informazione  anche  all'Autorita' dello Stato membro ospitante.»;     d) al comma 6 le parole «agli  iscritti»  sono  sostituite  dalle seguenti: «ai potenziali aderenti, agli  aderenti  e  ai  beneficiari interessati dalla relativa attivita' transfrontaliera»;     e) il comma 7 e' abrogato;     f) al comma 8 le parole «ai commi 6 e 7»  sono  sostituite  dalle seguenti: «al comma 6» e le parole «decorsi due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorse sei settimane»;     g) al comma 9 le parole  «,  mentre  la  COVIP  e'  competente  a vigilare sul rispetto delle disposizioni indicate al  comma  7»  sono soppresse;     h) al comma 10 le parole «in materia di diritto  della  sicurezza sociale e  di  diritto  del  lavoro  applicabili  ai  fondi  pensione transfrontalieri» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 6» e le parole «al datore di lavoro»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «all'impresa promotrice»;     i) il comma 12 e' abrogato.   18. All'articolo 15-ter del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma  1  le  parole  «2003/41/CE»  sono  sostituite  dalle seguenti: «(UE) 2016/2341»;     b) al comma 2 dopo le parole «concernenti la denominazione»  sono inserite   le   seguenti:   «e   l'ubicazione    dell'amministrazione principale»;     c) al comma 3  le  parole  «ai  limiti  agli  investimenti»  sono soppresse, le parole «agli iscritti» sono sostituite dalle  seguenti: «ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai  beneficiari  interessati dalla relativa  attivita'  transfrontaliera  nonche'  in  materia  di depositario» e le parole «decorsi due  mesi»  sono  sostituite  dalle seguenti: «decorse sei settimane»;     d) al comma 4 dopo la  parola  «portabilita'»  sono  inserite  le seguenti: «, nonche' le disposizioni  della  COVIP  che  indicano  le informazioni necessarie ai fini del controllo del  rispetto  di  tali norme  e  le  informazioni,  comprese  quelle  relative  ai   singoli iscritti, necessarie per il monitoraggio del sistema della previdenza complementare. I fondi pensione in regime di  contribuzione  definita sono inoltre  tenuti,  in  relazione  all'attivita'  transfrontaliera svolta nel territorio della Repubblica, a nominare un depositario per i compiti di custodia e sorveglianza previsti dall'articolo 7»;     e) il comma 6 e' abrogato;     f) al comma 6-bis le parole «,  5  e  6»  sono  sostituite  dalle seguenti: «e 5»;     g)  al  comma  8  le  parole  «,  ferma  restando  la  competenza dell'Autorita' dello Stato membro di origine a vigilare sul  rispetto delle disposizioni di cui al comma 6» sono soppresse;     h) al comma 9 le parole «in materia di  diritto  della  sicurezza sociale e di diritto del lavoro» sono sostituite dalle seguenti:  «di cui al comma 3».   19. All'articolo 15-quater del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 1, dopo il secondo periodo e' aggiunto  il  seguente: «La COVIP  puo'  utilizzare  i  dati,  le  notizie,  le  informazioni acquisiti esclusivamente nell'esercizio delle funzioni  di  vigilanza previste dal presente decreto,  ivi  compresa  l'adozione  di  misure correttive e di provvedimenti sanzionatori, nonche' per  le  seguenti finalita':       a)  pubblicare  indicatori  per  ciascuna  forma  pensionistica complementare, che  possano  essere  di  aiuto  agli  aderenti  e  ai beneficiari   nelle   decisioni   concernenti   la   loro   posizione individuale;       b) difendersi nell'ambito dei  procedimenti  giurisdizionali  e dei ricorsi amministrativi avverso i propri provvedimenti.»;     b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:       «1-bis. I dipendenti della COVIP, i consulenti  e  gli  esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal  segreto  d'ufficio, anche dopo la cessazione del rapporto  di  lavoro  o  la  conclusione dell'incarico, e hanno l'obbligo di riferire  all'organo  di  vertice della  COVIP  tutte  le  irregolarita'   constatate,   anche   quando configurino fattispecie di reato perseguibile d'ufficio. Tali persone non divulgano ad alcuna persona o autorita' i dati,  le  notizie,  le informazioni ricevuti  in  ragione  dell'ufficio,  se  non  in  forma sommaria o aggregata, garantendo che le singole forme  pensionistiche complementari non possano essere individuate.»;     c) al comma 1-quinquies le parole «sulle banche depositarie» sono sostituite dalle seguenti: «sui depositari»;     d) al comma 1-sexies l'ultimo periodo e' abrogato;     e) dopo il comma 1-septies sono inseriti i seguenti:       «1-octies. La COVIP, secondo le  modalita'  e  alle  condizioni previste dalle disposizioni  dell'Unione  europea,  collabora,  anche mediante scambio di informazioni, con:         a) le banche centrali del Sistema europeo di banche  centrali (SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE)  e  altri  organismi con responsabilita' analoghe in quanto autorita' monetarie;         b) all'occorrenza, altre autorita' pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento.       1-novies. La COVIP puo' scambiare informazioni con le autorita' amministrative o giudiziarie o gli altri organismi  che  intervengono nell'ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in  Italia o all'estero, relativi alle forme pensionistiche complementari.»;     f) al comma 2 dopo le parole «riguardo  ai  fondi  pensione  che» sono inserite le seguenti: «effettuano trasferimenti transfrontalieri ovvero» e le parole «dell'articolo 15-ter,  commi  4,  5  e  6»  sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 14-bis, comma 5 e  15-ter, commi 4 e 5»;     g) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:       «2-bis. Gli scambi e le comunicazioni di informazioni  previsti dal  presente  articolo  avvengono  nel   rispetto   delle   seguenti condizioni:         a) le informazioni sono scambiate o comunicate nell'esercizio delle funzioni di controllo o di vigilanza dei soggetti interessati;         b) le informazioni ricevute  dai  soggetti  interessati  sono soggette  all'obbligo  del  segreto  d'ufficio  di  cui  al  presente articolo;         c) le informazioni ricevute  dalla  COVIP  provenienti  dalle istituzioni  dell'Unione  europea,  nonche'  dalle  autorita'  e  dai comitati che compongono il SEVIF possono essere  trasmesse  ad  altre autorita' italiane o a terzi soltanto con il  consenso  del  soggetto che le ha fornite e unicamente per i fini  per  cui  il  consenso  e' stato accordato.».   20. All'articolo 15-quinquies, comma 1, del decreto  legislativo  5 dicembre 2005, n. 252, la parola «La» e' sostituita  dalle  seguenti: «Ad eccezione degli articoli 4-bis, commi 1  e  2,  6,  comma  5-bis, lettere a) e b), e 7, la».   21. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n. 252, e' inserito il seguente:   «Art. 17-bis (Bilanci e rendiconti). - 1. I fondi pensione  di  cui all'articolo 4, comma 1, nonche' quelli gia' istituiti alla  data  di entrata in vigore  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  aventi soggettivita'  giuridica,  redigono  e  rendono  pubblici,  i  propri bilanci e le relazioni ai predetti documenti.   2.  Le  societa'  e  gli  enti  che  hanno   istituito   le   forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 4, comma 2, redigono e rendono pubblici, i rendiconti di ciascuna forma e le relazioni  ai predetti documenti.   3. I bilanci e i rendiconti danno un quadro fedele delle attivita', delle  passivita'  e  della  situazione   finanziaria   della   forma pensionistica  complementare   e   includono   un'informativa   sugli investimenti significativi.   4. I bilanci,  i  rendiconti  e  le  informazioni  contenute  nelle relazioni sono coerenti, esaurienti e correttamente presentati.   5. Nei bilanci di cui al comma 1 e nei rendiconti di cui al comma 2 e' dato conto se ed in quale misura nella gestione  delle  risorse  e nelle  linee  seguite  nell'esercizio  dei  diritti  derivanti  dalla titolarita'  dei  valori   in   portafoglio   si   siano   presi   in considerazione fattori ambientali, sociali e di governo societario.   6. Il bilancio e il rendiconto sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di  cui  agli  articoli  2621,  2621-bis,  primo comma, e 2621-ter del codice civile.».   22. All'articolo 18 del decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:       «2. Ferme restando le  competenze  di  vigilanza  sui  soggetti gestori  definite  negli  ordinamenti  settoriali,  la  COVIP,  avuto riguardo alla tutela degli iscritti  e  dei  beneficiari  e  al  buon funzionamento del sistema di previdenza  complementare,  esercita  la vigilanza  prudenziale  sulle  forme  pensionistiche   complementari, perseguendo la trasparenza e la  correttezza  dei  comportamenti,  la sana  e  prudente  gestione  e  la  loro  solidita'.  La   COVIP   ha personalita' giuridica di diritto pubblico.»;     b) al comma 3 le parole «La COVIP e' composta da un presidente  e da quattro membri»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L'organo  di vertice della COVIP e' composto da un presidente e da due membri»;     c) al comma 4, al primo periodo, le  parole  «della  COVIP»  sono sostituite dalle seguenti:  «dell'organo  di  vertice»  e  al  quarto periodo  le  parole  «La  COVIP»  sono  sostituite  dalle   seguenti: «L'organo di vertice».   23. All'articolo 19 del decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 2:       1) dopo le parole  «forme  pensionistiche  complementari»  sono inserite  le  seguenti:  «con  approccio  prospettico  e  basato  sul rischio. I poteri di vigilanza sono esercitati in modo  tempestivo  e proporzionato alle dimensioni,  alla  natura,  alla  portata  e  alla complessita'    delle    attivita'    della    forma    pensionistica complementare»;       2) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:         «a-bis) elabora gli schemi degli statuti  e  dei  regolamenti delle forme pensionistiche complementari;         a-ter) detta disposizioni di dettaglio, anche attraverso  gli schemi degli statuti e dei regolamenti,  in  materia  di  sistema  di governo delle forme pensionistiche complementari, con esclusione  dei fondi pensione costituiti nella forma di patrimoni separati ai  sensi dell'articolo  3,  comma  1,  lettera   i),   incluse   le   funzioni fondamentali, nonche' relativamente al documento  sulla  politica  di remunerazione e al documento sulla valutazione interna del rischio;»;       3) alla lettera b) le parole «dei requisiti di cui al  comma  3 dell'articolo 4  e  delle  altre»  sono  sostituite  dalla  seguente: «delle»;       4) alla lettera c)  le  parole  «il  rispetto  dei  criteri  di individuazione e ripartizione del rischio come individuati  ai  sensi dei commi 11 e 13 dell'articolo 6» sono  sostituite  dalle  seguenti: «la  coerenza  della  politica  di  investimento  e  dei  criteri  di individuazione e ripartizione del rischio della  forma  pensionistica complementare, illustrati nel documento di cui all'articolo 6,  comma 5-quater,  con  le  previsioni  di  cui  all'articolo  6  e  relative disposizioni di attuazione»;       5) alla lettera e) le parole «verifica le  linee  di  indirizzo della  gestione  e»  e  le  parole  «all'articolo  6,  nonche'»  sono soppresse;       6)  alla  lettera  f)  dopo  le  parole  «disponibili  per   la valorizzazione;» sono inserite le seguenti: «detta  disposizioni  per la redazione  dei  bilanci,  dei  rendiconti  e  delle  relazioni  ai predetti documenti, nonche' circa le modalita'  attraverso  le  quali tali documenti sono resi pubblici e resi disponibili agli  aderenti;» e le parole  «e  il  rendiconto  annuale  della  forma  pensionistica complementare; il rendiconto e il prospetto  sono  considerati  quali comunicazioni sociali agli  effetti  di  cui  all'articolo  2621  del codice civile» sono soppresse;       7) alla lettera g), numero 3),  le  parole  «sia  per  la  fase inerente alla raccolta delle  adesioni  sia  per  quella  concernente l'informativa   periodica    agli    aderenti    circa    l'andamento amministrativo   e    finanziario    delle    forme    pensionistiche complementari, anche al fine di  eliminare  distorsioni  che  possano arrecare pregiudizio agli aderenti; a tale fine  elabora  schemi  per gli statuti, i regolamenti, le schede informative, i prospetti  e  le note informative da indirizzare ai potenziali  aderenti  a  tutte  le forme pensionistiche  complementari,  nonche'  per  le  comunicazioni periodiche  da  inoltrare   agli   aderenti   alle   stesse;   vigila sull'attuazione delle predette  disposizioni  nonche',  in  generale, sull'attuazione dei principi di  trasparenza  nei  rapporti  con  gli aderenti, nonche' sulle modalita' di  pubblicita',  con  facolta'  di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle  disposizioni   stesse»   sono   sostituite   dalle   seguenti: «relativamente alle informazioni generali sulla  forma  pensionistica complementare,  alle  informazioni  ai  potenziali   aderenti,   alle informazioni  periodiche  agli  aderenti,  alle   informazioni   agli aderenti durante la fase di prepensionamento e alle  informazioni  ai beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite. A tale  fine elabora schemi  per  le  informative  da  indirizzare  ai  potenziali aderenti,  agli  aderenti  e  ai  beneficiari  di  tutte   le   forme pensionistiche complementari. Detta disposizioni sulle  modalita'  di pubblicita';»;       8) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:         «h) vigila sull'osservanza delle  disposizioni  del  presente decreto e delle disposizioni secondarie di attuazione  dello  stesso, nonche'   delle   disposizioni   dell'Unione   europea   direttamente applicabili alle forme pensionistiche complementari, con facolta'  di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse;»;       9) alla lettera i) dopo le  parole  «presso  le  stesse,»  sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le attivita'  esternalizzate  e su quelle oggetto di riesternalizzazione,»;       10) dopo la lettera l) e' inserita la seguente:         «l-bis)   diffonde   regolarmente    informazioni    relative all'andamento della previdenza complementare;»;       11) alla lettera m) le parole «pubblica e» sono soppresse e  la parola «problemi» e' sostituita dalla seguente: «temi»;     b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:       «3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP  puo'  richiedere in qualsiasi momento che l'organo di amministrazione e di  controllo, il direttore generale, il responsabile e i  titolari  delle  funzioni fondamentali  forniscano  alla  stessa,  per  quanto  di   rispettiva competenza,  informazioni  e  valutazioni  su   qualsiasi   questione relativa alla forma pensionistica complementare  e  trasmettano  ogni dato e documento richiesto. Con le modalita' e nei  termini  da  essa stessa stabiliti, la COVIP puo' disporre l'invio sistematico:         a) delle segnalazioni statistiche e  di  vigilanza,  comprese quelle a livello di singolo iscritto, nonche' di ogni  altro  dato  e documento, anche per  finalita'  di  monitoraggio  del  funzionamento complessivo del sistema di  previdenza  complementare  in  attuazione delle lettere l), l-bis), m) e n) del comma 2;         b) dei verbali delle  riunioni  e  degli  accertamenti  degli organi di controllo delle forme pensionistiche complementari.»;     c) al comma 4 le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:       «a) convocare presso  di  se'  i  componenti  degli  organi  di amministrazione e di controllo, i direttori generali, i  responsabili delle forme pensionistiche complementari e i titolari delle  funzioni fondamentali;       b) ordinare la convocazione degli organi di  amministrazione  e di controllo delle  forme  pensionistiche  complementari,  fissandone l'ordine  del  giorno;  in  caso  di  inottemperanza  puo'  procedere direttamente alla convocazione degli organi di amministrazione  e  di controllo delle forme pensionistiche complementari;»;     d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:       «5-bis. Tenuto conto  della  dimensione,  della  natura,  della portata  e   della   complessita'   delle   attivita'   delle   forme pensionistiche complementari,  la  COVIP  esamina  periodicamente  le strategie, i processi e le procedure di segnalazione stabiliti  dalle forme pensionistiche complementari per rispettare le disposizioni del presente decreto e della normativa secondaria adottata in  attuazione dello stesso. Il riesame tiene conto  delle  circostanze  in  cui  le forme pensionistiche complementari  operano  e,  ove  opportuno,  dei soggetti  che  eseguono  per  loro  conto  funzioni  fondamentali   o qualsiasi altra attivita' esternalizzata. Tale esame comprende:         a) una valutazione  dei  requisiti  qualitativi  relativi  al sistema di governo;         b) una valutazione dei rischi cui la forma  pensionistica  e' esposta;         c) una valutazione della capacita' della forma di valutare  e gestire tali rischi.   5-ter. La  COVIP  puo'  adottare  ogni  strumento  di  monitoraggio ritenuto opportuno, incluse le  prove  di  stress,  che  consenta  di rilevare il deterioramento delle condizioni finanziarie di una  forma pensionistica  complementare  e  di  monitorare  come  vi  sia  posto rimedio.   5-quater.  La  COVIP  puo'  richiedere  alle  forme  pensionistiche complementari di rimediare alle carenze o alle deficienze individuate nel quadro della procedura di cui ai commi 5-bis e 5-ter.».   24.  All'articolo  19-ter,  comma  1,  del  decreto  legislativo  5 dicembre 2005, n. 252, dopo le parole «di controllo,»  sono  inserite le  seguenti:  «i  direttori  generali,»  e  dopo  le  parole  «forme pensionistiche  complementari»  sono  inserite  le  seguenti:  «,   i titolari delle funzioni fondamentali».   25. All'articolo 19-quater del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 2:       1) dopo  le  parole  «amministrazione  e  di  controllo,»  sono inserite  le  seguenti:  «i  direttori  generali,  i  titolari  delle funzioni fondamentali», e dopo  le  parole  «articolo  15  che»  sono aggiunte le seguenti: «in relazione alle rispettive competenze»;       2) alla lettera b) le parole «5, 6, 7, 11, 14, 15, 15-bis» sono sostituite dalle seguenti: «1, commi 1-bis  e  4,  4-bis,  5,  5-bis, 5-ter,  5-quater,   5-quinquies,   5-sexies,   5-septies,   5-octies, 5-nonies,  6,  7,  11,  13-bis,  13-ter,   13-quater,   13-quinquies, 13-sexies, 13-septies, 14, 14-bis, 15, 15-bis, 17-bis,»;       3) alla lettera  c)  dopo  le  parole  «sulle  cause  di»  sono inserite le seguenti: «ineleggibilita' e di», le parole «e decadenza» sono sostituite dalle seguenti: «e sulle situazioni impeditive» e  le parole «4, comma 3» sono sostituite dalla seguente: «5-sexies»;       4) alla lettera d) le parole «4, comma 3» sono sostituite dalla seguente: «5-sexies»;     b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:       «3. Nelle ipotesi di cui al  comma  2,  nei  casi  di  maggiore gravita',  la  COVIP  puo'  dichiarare   decaduti   dall'incarico   i componenti  degli  organi  collegiali,  il  direttore  generale,   il responsabile della forma pensionistica e i  titolari  delle  funzioni fondamentali.».     c) al comma 4 le parole «, con la  procedura  di  cui  al  titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385, fatta salva l'attribuzione delle relative competenze alla COVIP» sono soppresse, al terzo periodo  le  parole  «Gli  enti» sono  sostituite dalle seguenti: «I fondi pensione e le societa' istitutrici di  forme pensionistiche complementari» e dopo il terzo periodo e' inserito  il seguente: «I fondi dotati di soggettivita' giuridica  sono  obbligati ad agire in regresso, salvo diversa deliberazione assembleare.»;     d) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:       «4-bis.  Alle  sanzioni  di  cui  al  presente  articolo  trova applicazione la disposizione prevista, per le sanzioni amministrative riguardanti le violazioni  in  materia  di  previdenza  e  assistenza obbligatorie, dall'articolo 8, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.».   26. Dopo l'articolo 19-quater del decreto  legislativo  5  dicembre 2005, n. 252, e' inserito il seguente:   «Art. 19-quinquies (Procedura sanzionatoria). -  1.  La  COVIP,  ad eccezione dei casi di  mancanza  di  pregiudizio  per  il  tempestivo esercizio delle  funzioni  di  vigilanza  o  per  gli  interessi  dei potenziali aderenti, degli aderenti, dei beneficiari  e  degli  altri aventi diritto a  prestazioni  da  parte  della  forma  pensionistica complementare,  nel  termine  di  novanta  giorni   dall'accertamento dell'infrazione ovvero  nel  termine  di  centottanta  giorni  per  i soggetti  residenti  all'estero,  avvia  la  procedura  sanzionatoria mediante contestazione degli addebiti ai possibili responsabili della violazione, con lettera  recante  indicazione  dei  fatti  accertati, della  violazione  riscontrata  e   delle   sanzioni   amministrative applicabili.   2. Entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  notifica  della contestazione di cui al comma 1, i soggetti interessati  possono,  in sede  istruttoria,  presentare  alla  COVIP  deduzioni   e   chiedere un'audizione personale. Dell'audizione e' redatto apposito verbale.   3. Tenuto  conto  degli  atti  di  contestazione,  delle  deduzioni scritte presentate dagli interessati e delle  dichiarazioni  rese  in audizione,  l'organo  di  vertice  della  COVIP  decide   in   ordine all'applicazione  delle  sanzioni  o  dispone   l'archiviazione   del procedimento con provvedimento motivato.   4. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni contro il  quale non e' stato presentato alcun ricorso in tempo  utile  e'  pubblicato senza ritardo e per estratto  sul  sito  web  della  COVIP,  fornendo informazioni sul tipo e la  natura  della  violazione  e  l'identita' delle persone responsabili. Nel caso in cui avverso il  provvedimento di applicazione della sanzione sia stato presentato ricorso, la COVIP ne da' menzione nel proprio sito web a margine  della  pubblicazione, annotando successivamente anche l'esito dello  stesso.  Tenuto  conto della natura  della  violazione  e  degli  interessi  coinvolti,  nel provvedimento di applicazione della sanzione possono essere stabilite modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.   5. Nel provvedimento di applicazione  della  sanzione  puo'  essere deciso di pubblicare le sanzioni in forma anonima qualora:     a) la pubblicazione dell'identita'  delle  persone  giuridiche  o dell'identita' o dei  dati  personali  delle  persone  fisiche  possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti,  purche' tale pregiudizio sia determinabile;     b) qualora la pubblicazione comprometta la stabilita' dei mercati finanziari o un'indagine in corso.   6. Quando le situazioni  descritte  nel  comma  5  hanno  carattere temporaneo, la pubblicazione dei  nomi  dei  soggetti  sanzionati  e' effettuata quando queste sono venute meno.   7. Alla riscossione  delle  sanzioni  si  provvede  mediante  ruolo secondo i termini e le modalita' previsti dal decreto del  Presidente della Repubblica 23 settembre 1973,  n.  602.  I  proventi  derivanti dalle sanzioni previste dal presente titolo affluiscono  al  bilancio dello Stato.   8. La COVIP definisce con regolamento, nel rispetto dei commi da  1 a  7,  la  propria   procedura   di   applicazione   delle   sanzioni amministrative.   9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice  amministrativo  e' disciplinata  dal  codice  del  processo  amministrativo   ai   sensi dell'articolo  133,  comma  1,  lettera  l),  del  medesimo   codice. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.».  
                                     N O T E 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.               Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale          dell'Unione Europea (GUUE). 
           Note alle premesse: 
               L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti          definiti.               L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i          regolamenti.               La direttiva (UE) 2016/2341 del  Parlamento  europeo  e          del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle  attivita'          e alla  vigilanza  degli  enti  pensionistici  aziendali  o          professionali e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  23  dicembre          2016, n. L 354.               La legge 25 ottobre 2017, n. 163 (delega al Governo per          il recepimento delle direttive europee  e  l'attuazione  di          altri atti  dell'Unione  europea  -  Legge  di  delegazione          europea 2016 - 2017) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale          6 novembre 2017, n. 259.               La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione          della normativa e delle politiche dell'Unione  europea)  e'          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.               La legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per  la          tutela  del  risparmio  e   la   disciplina   dei   mercati          finanziari)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  28          dicembre 2005, n. 301, S.O.               Il  decreto  legislativo  6  febbraio   2007,   n.   28          (Attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attivita'          e di supervisione  degli  enti  pensionistici  aziendali  o          professionali) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  24          marzo 2007, n. 70.               Il  decreto  legislativo  5  dicembre  2005,   n.   252          (Disciplina delle forme  pensionistiche  complementari)  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13  dicembre  2005,  n.          289, S.O.               Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice          delle assicurazioni private) e' pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.               Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58  (Testo          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6          febbraio  1996,  n.  52)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta          Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.               Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo          unico delle leggi in  materia  bancaria  e  creditizia)  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre  1993,  n.          230, S.O. 
           Note all'art. 1: 
               - Il testo dell'articolo 1 del  decreto  legislativo  5          dicembre 2005, n. 252, citato  nelle  note  alle  premesse,          come modificato dal presente decreto cosi' recita:               «Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni). - 1. Il          presente  decreto  legislativo  disciplina  le   forme   di          previdenza per l'erogazione  di  trattamenti  pensionistici          complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli          gestiti dagli enti di diritto privato  di  cui  ai  decreti          legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996,  n.          103,  al  fine  di  assicurare  piu'  elevati  livelli   di          copertura previdenziale.               1-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui  al          presente  decreto  limitano  le  proprie   attivita'   alla          previdenza complementare e a quelle ad essa collegate.               2. L'adesione alle forme  pensionistiche  complementari          disciplinate dal presente decreto e' libera e volontaria.               3. Ai fini del presente decreto s'intendono per:                 a) "forme pensionistiche  complementari  collettive":          le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da  a)  a          h), e 12, che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio          dell'attivita' da parte della COVIP, e di cui  all'articolo          20, iscritte all'apposito albo,  alle  quali  e'  possibile          aderire collettivamente o individualmente e  con  l'apporto          di quote del trattamento di fine rapporto;                 b) "forme pensionistiche complementari  individuali":          le  forme  di  cui  all'articolo  13,  che  hanno  ottenuto          l'approvazione del regolamento da parte  della  COVIP  alle          quali e' possibile destinare quote del trattamento di  fine          rapporto;                 c) "COVIP": la Commissione  di  vigilanza  sui  fondi          pensione, istituita ai sensi dell'articolo 18,  di  seguito          denominata: "COVIP";                 c-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo  di  vigilanza          finanziaria composto dalle seguenti parti:                   1)  "AEAP"  o  "EIOPA":  Autorita'  europea   delle          assicurazioni e delle pensioni aziendali  e  professionali,          istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;                   2)  "ABE"  o  "EBA":  Autorita'  bancaria  europea,          istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;                   3)  "AESFEM"  o  "ESMA":  Autorita'  europea  degli          strumenti  finanziari  e   dei   mercati,   istituita   con          regolamento (UE) n. 1095/2010;                   4)  "Comitato  congiunto":  il  Comitato  congiunto          delle   Autorita'   europee    di    vigilanza,    previsto          dall'articolo 54 del regolamento  (UE)  n.  1093/2010,  del          regolamento (UE) n.  1094/2010,  del  regolamento  (UE)  n.          1095/2010;                   5) "CERS" o "ESRB": Comitato europeo per il rischio          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;                   6) «Autorita' di vigilanza degli Stati membri»:  le          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri          specificate negli atti dell'Unione di cui  all'articolo  1,          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.          1095/2010;                 c-ter) "aderenti" o "iscritti": le  persone,  diverse          dai  beneficiari,   che   hanno   aderito   a   una   forma          pensionistica complementare;                 c-quater) "beneficiari": le persone che  percepiscono          le prestazioni pensionistiche;                 c-quinquies) "funzione fondamentale": nell'ambito del          sistema di governo di una forma pensionistica complementare          una capacita'  interna  di  svolgere  compiti  pratici:  un          sistema di governo comprende, tra le funzioni fondamentali,          la  funzione  di  gestione  dei  rischi,  la  funzione   di          revisione interna e la funzione attuariale;                 c-sexies) "impresa promotrice": un'impresa o un altro          organismo, a prescindere dal  fatto  che  comprenda  o  sia          composto da una o piu' persone giuridiche  o  fisiche,  che          agisce in qualita' di datore  di  lavoro  o  di  lavoratore          autonomo, oppure una loro combinazione,  e  che  offre  una          forma pensionistica o versa contributi a una forma;                 c-septies)  "potenziali  aderenti":  le  persone  che          hanno  diritto  ad  aderire  a  una   forma   pensionistica          complementare;                 c-octies)  "rischi  biometrici":  rischi  relativi  a          morte, invalidita' e longevita';                 c-nonies) "rischio operativo": il rischio di  perdite          derivanti  dall'inadeguatezza  o   dalla   disfunzione   di          procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi          esogeni;                 c-decies)   "Stato   membro":   uno   Stato    membro          dell'Unione  europea  o  uno  Stato  aderente  allo  Spazio          economico europeo, come tale equiparato allo  Stato  membro          dell'Unione europea;                 c-undecies)  "Stato  membro  di  origine":  lo  Stato          membro in cui la forma pensionistica e' stata registrata  o          autorizzata e in cui  e'  situata  la  sua  amministrazione          principale e, cioe', il  luogo  in  cui  sono  adottate  le          principali decisioni strategiche;                 c-duodecies)  "Stato  membro  ospitante":  lo   Stato          membro il cui diritto della sicurezza sociale e del  lavoro          pertinente in materia di schemi pensionistici  aziendali  o          professionali  si  applica  al   rapporto   tra   l'impresa          promotrice e gli aderenti o i beneficiari;                 c-terdecies) "Stato aderente  allo  Spazio  economico          europeo": uno  Stato  aderente  all'accordo  di  estensione          della  normativa  dell'Unione  europea  in   materia,   fra          l'altro, di circolazione delle merci,  dei  servizi  e  dei          capitali agli Stati appartenenti  all'Associazione  europea          di libero scambio firmato ad Oporto  il  2  maggio  1992  e          ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;                 c-quaterdecies)     "attivita'     transfrontaliera":          l'attivita'  che  comporta  la  gestione  di   uno   schema          pensionistico in cui il rapporto tra impresa  promotrice  e          gli aderenti e i beneficiari e'  disciplinato  dal  diritto          della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in  materia          di schemi pensionistici aziendali o  professionali  di  uno          Stato membro diverso dallo Stato membro di origine;               c-quinquiesdecies) "supporto durevole":  uno  strumento          che permetta ai potenziali aderenti, aderenti o beneficiari          di conservare le informazioni a loro fornite  in  modo  che          possano essere accessibili per la  futura  consultazione  e          per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate          le informazioni,  e  che  consenta  la  riproduzione  senza          modifiche delle informazioni conservate;                 d) "TFR": il trattamento di fine rapporto;                 e) "TUIR": il testo unico delle imposte  sui  redditi          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22          dicembre 1986, n. 917.               4. Le forme pensionistiche complementari  sono  attuate          mediante la costituzione,  ai  sensi  dell'articolo  4,  di          appositi  fondi   o   di   patrimoni   separati,   la   cui          denominazione  deve  contenere  l'indicazione   di   "fondo          pensione", la quale non puo'  essere  utilizzata  da  altri          soggetti.».               - Il testo dell'articolo 2 del  decreto  legislativo  5          dicembre 2005, n. 252, citato  nelle  note  alle  premesse,          come modificato dal presente decreto cosi' recita:               «Art. 2 (Destinatari). - 1. Alle  forme  pensionistiche          complementari  possono  aderire  in  modo   individuale   o          collettivo:                 a) i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici,          anche secondo il criterio  di  appartenenza  alla  medesima          impresa, ente, gruppo di  imprese,  categoria,  comparto  o          raggruppamento,  anche   territorialmente   delimitato,   o          diversa organizzazione di lavoro e produttiva, ivi compresi          i lavoratori assunti in base  alle  tipologie  contrattuali          previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;                 b) i lavoratori autonomi e i  liberi  professionisti,          anche organizzati per aree professionali e per territorio;                 c) i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente          ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;                 d) i soggetti destinatari del decreto legislativo  16          settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo  ivi          previsto.               2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto          possono essere istituite:                 a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e          d), esclusivamente forme  pensionistiche  complementari  in          regime di contribuzione definita;                 b) per i soggetti di cui  al  comma  1,  lettera  b),          anche  forme  pensionistiche  complementari  in  regime  di          prestazioni definite, volte ad assicurare  una  prestazione          determinata con riferimento al livello del reddito ovvero a          quello del trattamento pensionistico obbligatorio.»               - Il testo dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  5          dicembre 2005, n. 252, citato  nelle  note  alle  premesse,          come modificato dal presente decreto cosi' recita:               «Art.  3  (Istituzione   delle   forme   pensionistiche          complementari). - 1. Le forme pensionistiche  complementari          possono essere istituite da:                 a) contratti e accordi collettivi,  anche  aziendali,          limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti  o          lavoratori firmatari degli  stessi,  ovvero,  in  mancanza,          accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari  di          contratti collettivi nazionali di  lavoro;  accordi,  anche          interaziendali per  gli  appartenenti  alla  categoria  dei          quadri, promossi dalle organizzazioni  sindacali  nazionali          rappresentative  della  categoria,  membri  del   Consiglio          nazionale dell'economia e del lavoro;                 b) accordi  fra  lavoratori  autonomi  o  fra  liberi          professionisti,   promossi   da   loro   sindacati   o   da          associazioni di rilievo almeno regionale;                 c) regolamenti di enti o aziende, i cui  rapporti  di          lavoro  non  siano  disciplinati  da  contratti  o  accordi          collettivi, anche aziendali;                 d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento          di  tali  forme  pensionistiche  complementari  con   legge          regionale  nel  rispetto  della  normativa   nazionale   in          materia;                 e)  accordi  fra  soci  lavoratori  di   cooperative,          promossi da associazioni nazionali  di  rappresentanza  del          movimento cooperativo legalmente riconosciute;                 f)  accordi  tra  soggetti  destinatari  del  decreto          legislativo 16 settembre 1996, n. 565,  promossi  anche  da          loro  sindacati  o  da  associazioni  di   rilievo   almeno          regionale;                 g) gli enti di diritto  privato  di  cui  ai  decreti          legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996,  n.          103,   con   l'obbligo   della   gestione   separata,   sia          direttamente  sia  secondo  le  disposizioni  di  cui  alle          lettere a) e b);                 h) i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere          e) e o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,          all'articolo 1, comma 2,  lettere  a)  e  c),  del  decreto          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aventi sede legale o          succursale in Italia, e all'articolo 1,  comma  1,  lettera          u), del decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,          operanti mediante ricorso alle gestioni di cui al  ramo  VI          dei rami vita, limitatamente ai fondi  pensione  aperti  di          cui all'articolo 12;                 i) i soggetti di cui all'articolo  13,  limitatamente          alle forme pensionistiche complementari individuali.               2. Per il personale  dipendente  dalle  amministrazioni          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme  pensionistiche          complementari possono essere istituite mediante i contratti          collettivi di  cui  al  titolo  III  del  medesimo  decreto          legislativo.   Per   il   personale   dipendente   di   cui          all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto  legislativo,          le  forme  pensionistiche  complementari   possono   essere          istituite  secondo  le  norme  dei  rispettivi  ordinamenti          ovvero, in mancanza,  mediante  accordi  tra  i  dipendenti          stessi promossi da loro associazioni.               3.  Le  fonti  istitutive  delle  forme  pensionistiche          complementari stabiliscono le modalita' di  partecipazione,          garantendo la liberta' di adesione individuale.».               - Il testo dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  5          dicembre 2005, n. 252, citato  nelle  note  alle  premesse,          come modificato dal presente decreto cosi' recita:               «Art.   4   (Costituzione   dei   fondi   pensione   ed          autorizzazione all'esercizio). - 1. I fondi  pensione  sono          costituiti:                 a) come soggetti giuridici di natura associativa,  ai          sensi dell'articolo 36  del  codice  civile,  distinti  dai          soggetti promotori dell'iniziativa;                 b) come soggetti dotati di personalita' giuridica; in          tale caso, in deroga  alle  disposizioni  del  decreto  del          Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,  n.  361,  il          riconoscimento della  personalita'  giuridica  consegue  al          provvedimento     di      autorizzazione      all'esercizio          dell'attivita'  adottato  dalla  COVIP;  per   tali   fondi          pensione, la  COVIP  cura  la  tenuta  del  registro  delle          persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti.               2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 3,          comma 1, lettere g), h) e  i),  possono  essere  costituiti          altresi' nell'ambito della singola societa' o  del  singolo          ente attraverso la formazione, con apposita  deliberazione,          di un patrimonio di  destinazione,  separato  ed  autonomo,          nell'ambito  della  medesima  societa'  od  ente,  con  gli          effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile.               3. L'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione di cui          all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), e' subordinato          alla preventiva autorizzazione da  parte  della  COVIP,  la          quale trasmette al Ministro del lavoro  e  delle  politiche          sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze l'esito          del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza          di  autorizzazione;  i  termini   per   il   rilascio   del          provvedimento che  concede  o  nega  l'autorizzazione  sono          fissati in sessanta giorni dalla  data  di  ricevimento  da          parte  della  COVIP   dell'istanza   e   della   prescritta          documentazione  ovvero  in  trenta  giorni  dalla  data  di          ricevimento  dell'ulteriore  documentazione   eventualmente          richiesta entro trenta giorni  dalla  data  di  ricevimento          dell'istanza;  la  COVIP  puo'  determinare   con   proprio          regolamento le modalita' di presentazione  dell'istanza,  i          documenti da allegare  alla  stessa  ed  eventuali  diversi          termini per il rilascio  dell'autorizzazione  comunque  non          superiori ad ulteriori trenta giorni.               4.               5.  I  fondi   pensione   costituiti   nell'ambito   di          categorie, comparti o raggruppamenti,  sia  per  lavoratori          subordinati sia per lavoratori  autonomi,  devono  assumere          forma di  soggetto  riconosciuto  ai  sensi  del  comma  1,          lettera  b),  ed  i  relativi  statuti   devono   prevedere          modalita' di raccolta delle  adesioni  compatibili  con  le          disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.               6.  La  COVIP  disciplina  le  ipotesi   di   decadenza          dall'autorizzazione quando  il  fondo  pensione  non  abbia          iniziato la propria attivita' ovvero quando non  sia  stata          conseguita la base associativa minima  prevista  dal  fondo          stesso, previa convocazione delle fonti istitutive.».               - Il testo dell'articolo 5 del  decreto  legislativo  5          dicembre 2005, n. 252, citato  nelle  note  alle  premesse,          come modificato dal presente decreto cosi' recita:               «Art. 5 (Organi  di  amministrazione  e  di  controllo,          direttore   generale,   responsabile   e    organismo    di          rappresentanza). -  1.  La  composizione  degli  organi  di          amministrazione e di controllo delle  forme  pensionistiche          complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13,          deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica          di rappresentanti dei lavoratori e dei  datori  di  lavoro.          Per quelle caratterizzate da  contribuzione  unilaterale  a          carico  dei  lavoratori,  la  composizione   degli   organi          collegiali  risponde   al   criterio   rappresentativo   di          partecipazione    delle    categorie    e    raggruppamenti          interessati. I componenti dei primi organi collegiali  sono          nominati in sede di atto  costitutivo.  Per  la  successiva          individuazione  dei  rappresentanti   dei   lavoratori   e'          previsto il metodo elettivo  secondo  modalita'  e  criteri          definiti dalle fonti costitutive.               1-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui  al          comma 1 nominano un direttore generale, preposto  a  curare          l'efficiente gestione dell'attivita' corrente della  forma,          attraverso  l'organizzazione  dei  processi  di  lavoro   e          l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e          a realizzare l'attuazione delle  decisioni  dell'organo  di          amministrazione. Il direttore generale supporta l'organo di          amministrazione nell'assunzione delle  scelte  di  politica          gestionale, fornendo allo stesso  le  necessarie  proposte,          analisi e valutazioni in coerenza con il  quadro  normativo          di riferimento.  Tenuto  conto  della  dimensione,  natura,          portata  e  complessita'  delle   attivita'   della   forma          l'incarico di direttore generale puo' essere  conferito  ad          uno  dei  componenti  dell'organo  di  amministrazione   in          possesso dei prescritti requisiti.               2. Le societa' istitutrici  delle  forme  di  cui  agli          articoli 12 e  13  nominano  un  responsabile  della  forma          pensionistica. Il responsabile  della  forma  pensionistica          svolge  la   propria   attivita'   in   modo   autonomo   e          indipendente,    riportando     direttamente     all'organo          amministrativo della societa'  relativamente  ai  risultati          dell'attivita' svolta.  L'incarico  di  responsabile  della          forma pensionistica non puo' essere in ogni caso  conferito          ad  uno  degli  amministratori   della   societa'   ed   e'          incompatibile con lo svolgimento  di  attivita'  di  lavoro          subordinato o di prestazione d'opera  continuativa,  presso          le societa' istitutrici delle predette forme ovvero  presso          le societa' da queste controllate o che le controllano.               3. Al  fine  di  garantire  la  maggiore  tutela  degli          aderenti e dei beneficiari,  il  responsabile  della  forma          pensionistica verifica che la  gestione  della  stessa  sia          svolta nel loro esclusivo interesse, nonche'  nel  rispetto          della normativa vigente e delle  previsioni  stabilite  nei          regolamenti e nei contratti. In particolare vigila su:                 a) la gestione finanziaria della forma  pensionistica          complementare,  anche  controllando   il   rispetto   della          normativa e delle  regole  interne  della  stessa  circa  i          limiti di investimento;                 b)  la  gestione  amministrativa  della   forma,   in          particolare controllando la  separatezza  amministrativa  e          contabile delle operazioni poste in essere per conto  della          forma pensionistica e del patrimonio della stessa  rispetto          a quanto afferente alle altre attivita' della societa' e la          regolare tenuta  dei  libri  e  delle  scritture  contabili          riguardanti la forma pensionistica;                 c) le misure di trasparenza  adottate  nei  confronti          degli aderenti e beneficiari;                 d) l'adeguatezza  della  procedura  di  gestione  dei          reclami;                 e)  la  tempestiva  e   corretta   erogazione   delle          prestazioni;                 f) le situazioni in conflitto di interesse;                 g) il rispetto delle buone pratiche e dei principi di          corretta amministrazione.";               3-bis.  Il  responsabile  della   forma   pensionistica          comunica tempestivamente all'organo di amministrazione e  a          quello  di  controllo  della  societa'   le   irregolarita'          riscontrate,  indicando  gli   interventi   correttivi   da          adottare.  Il  responsabile  predispone   annualmente   una          relazione circa le procedure di controllo adottate, la  sua          organizzazione,  i  risultati  dell'attivita'  svolta,   le          anomalie riscontrate e le iniziative poste  in  essere  per          eliminarle. La relazione e' inviata alla COVIP e all'organo          di amministrazione e controllo della  forma  pensionistica,          nonche' all'organismo di rappresentanza di cui ai commi 5 e          6.               4. (abrogato).               5.  Con  riferimento  ai  fondi  aperti   ad   adesione          collettiva,  la  societa'  istitutrice  del  fondo   aperto          provvede, nel caso di adesioni  collettive  che  comportino          l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti  ad  una          singola azienda o a un medesimo gruppo,  alla  costituzione          di  un  organismo  di   rappresentanza   composto   da   un          rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo  e          da un rappresentante dei  lavoratori,  per  ciascuna  delle          predette collettivita'.";               6. L'organismo di  rappresentanza  svolge  funzioni  di          collegamento tra le collettivita' che aderiscono al fondo e          la societa' che gestisce il  fondo  pensione  aperto  e  il          responsabile.               7.  Nei  confronti  dei   componenti   dell'organo   di          amministrazione di cui al comma 1 e del responsabile  della          forma pensionistica si applicano gli articoli  2391,  2392,          2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile.               7-bis. L'organo di amministrazione di un fondo pensione          ha  la   responsabilita'   ultima   dell'osservanza   della          normativa nazionale  e  delle  norme  europee  direttamente          applicabili.               8. Ai componenti dell'organo di  controllo  di  cui  al          comma 1, si applicano gli articoli  2403,  2403-bis,  2404,          2405, 2406 e 2407 del codice civile. L'organo di  controllo          comunica senza indugio alla COVIP  eventuali  irregolarita'          riscontrate  in  grado  di  incidere  negativamente   sulla          corretta amministrazione e gestione del fondo  e  trasmette          alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle  quali  abbia          riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie  di          irregolarita', sia i verbali  delle  riunioni  che  abbiano          escluso la sussistenza di tali irregolarita' allorche',  ai          sensi dell'articolo 2404, quarto comma, del  codice  civile          si sia manifestato un dissenso in seno all'organo.               9.               10.               11.».               - Il testo dell'articolo 6 del  decreto  legislativo  5          dicembre 2005, n. 252, citato  nelle  note  alle  premesse,          come modificato dal presente decreto cosi' recita:               «Art.   6   (Regime   delle   prestazioni   e   modelli          gestionali). - 1. I fondi pensione di cui  all'articolo  3,          comma  1,  lettere  da  a)  a  h),  gestiscono  le  risorse          mediante:                 a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio          dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettera  d),          del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con          soggetti che  svolgono  la  medesima  attivita',  con  sede          statutaria in uno dei Paesi  aderenti  all'Unione  europea,          che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;                 b)  convenzioni  con  imprese  assicurative  di   cui          all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.          209, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo  VI  dei          rami  vita,  ovvero  con  imprese  svolgenti  la   medesima          attivita', con sede in uno dei  Paesi  aderenti  all'Unione          europea, operanti in Italia in regime di stabilimento o  di          prestazione di servizi;                 c)  convenzioni  con   societa'   di   gestione   del          risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,          n.  58  e  successive  modificazioni,  ovvero  con  imprese          svolgenti la medesima attivita', con sede in uno dei  Paesi          aderenti all'Unione europea, operanti in Italia  in  regime          di stabilimento o di prestazione di servizi;                 c-bis.) convenzioni  con  soggetti  autorizzati  alla          gestione di fondi di cui all'articolo 1, comma  1,  lettere          m-ter) ed m-quinquies), del decreto legislativo 24 febbraio          1998, n. 58;                 d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di          societa' immobiliari nelle quali  il  fondo  pensione  puo'          detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al          comma 13, lettera a), nonche' di quote di fondi  comuni  di          investimento immobiliare chiusi  nei  limiti  di  cui  alla          lettera e);                 e) sottoscrizione e acquisizione di  quote  di  fondi          comuni  di  investimento  mobiliare   chiusi   secondo   le          disposizioni contenute nel decreto di cui al comma  11,  ma          comunque  non  superiori  al  20  per  cento  del   proprio          patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.               2.   Gli   enti   gestori   di   forme   pensionistiche          obbligatorie, sentita l'Autorita' garante della concorrenza          e del mercato,  possono  stipulare  con  i  fondi  pensione          convenzioni per l'utilizzazione del  servizio  di  raccolta          dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione          delle prestazioni e delle attivita' connesse e  strumentali          anche attraverso la costituzione di societa' di capitali di          cui debbono conservare in  ogni  caso  la  maggioranza  del          capitale sociale; detto servizio  deve  essere  organizzato          secondo criteri di separatezza  contabile  dalle  attivita'          istituzionali del medesimo ente.               3. Alle prestazioni  di  cui  all'articolo  11  erogate          sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante          convenzioni con una o  piu'  imprese  assicurative  di  cui          all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.          209, ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali          adeguati,  in  conformita'  con  le  disposizioni  di   cui          all'articolo 7-bis. I fondi pensione sono autorizzati dalla          COVIP all'erogazione diretta delle rendite, avuto  riguardo          all'adeguatezza dei mezzi patrimoniali  costituiti  e  alla          dimensione del fondo per numero di iscritti.               4.               5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione          definita e per le eventuali prestazioni per  invalidita'  e          premorienza,  sono  in   ogni   caso   stipulate   apposite          convenzioni con imprese  assicurative.  Nell'esecuzione  di          tali convenzioni non si applica l'articolo 7.               5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle          finanze, di concerto con il Ministro  del  lavoro  e  della          previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati:                 a) le attivita' nelle quali i fondi pensione  possono          investire le proprie  disponibilita',  avendo  presente  il          perseguimento dell'interesse degli iscritti,  eventualmente          fissando  limiti  massimi  di  investimento  qualora  siano          giustificati da un punto di vista prudenziale;                 b) i criteri di investimento nelle varie categorie di          valori mobiliari;                 c) le regole da osservare in materia di conflitti  di          interesse  tenendo  conto  delle  specificita'  dei   fondi          pensione e dei principi di cui alla  direttiva  2014/65/CE,          alla  normativa  comunitaria  di  esecuzione  e  a   quella          nazionale di recepimento.               5-ter. I fondi pensione definiscono gli obiettivi  e  i          criteri della propria politica di  investimento,  anche  in          riferimento ai singoli comparti eventualmente  previsti,  e          provvedono periodicamente, almeno  con  cadenza  triennale,          alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi          degli iscritti.               5-quater. Secondo modalita'  definite  dalla  COVIP,  i          fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte          di  investimento,  predispongono  e  rendono  pubblicamente          disponibile un apposito documento  sugli  obiettivi  e  sui          criteri della propria politica di investimento, illustrando          anche i metodi di misurazione e le tecniche di gestione del          rischio  di  investimento  utilizzate  e  la   ripartizione          strategica delle attivita' in relazione alla natura e  alla          durata delle prestazioni pensionistiche dovute, nonche'  il          modo in cui la  politica  d'investimento  tiene  conto  dei          fattori ambientali, sociali e  di  governo  societario.  Il          documento e' riesaminato almeno ogni tre anni,  nonche'  in          modo tempestivo dopo qualsiasi  mutamento  rilevante  della          politica d'investimento ed e' messo  a  disposizione  degli          aderenti e, se a  cio'  interessati,  dei  beneficiari  del          fondo pensione o dei loro rappresentanti che lo richiedano.               5-quinquies. I  fondi  pensione  adottano  procedure  e          modalita' organizzative adeguate  per  la  valutazione  del          merito  di  credito  delle  entita'   o   degli   strumenti          finanziari in cui investono, avendo cura di verificare  che          i criteri prescelti per detta valutazione,  definiti  nelle          proprie politiche di investimento, non facciano esclusivo o          meccanico affidamento  ai  rating  del  credito  emessi  da          agenzie di rating del credito quali definite  dall'articolo          1, comma 1, lettera r-quinquies), del  decreto  legislativo          24 febbraio 1998, n. 58. Nelle convenzioni di gestione sono          indicati i criteri generali di valutazione del  rischio  di          credito ai sensi della presente disposizione. Tenendo conto          della  natura,   della   portata   e   della   complessita'          dell'attivita' dei fondi pensione,  la  COVIP  verifica  il          rispetto di  quanto  sopra  e  valuta  che  l'utilizzo  dei          riferimenti ai rating del  credito  emessi  da  agenzie  di          rating del  credito  sia  effettuato  in  modo  da  ridurre          l'affidamento esclusivo e meccanico agli stessi.               6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi  1,          3  e  5,  e  all'articolo  7,  i  competenti  organismi  di          amministrazione   dei   fondi,   individuati    ai    sensi          dell'articolo 5, comma 1, richiedono offerte  contrattuali,          per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma          della pubblicita' notizia  su  almeno  due  quotidiani  fra          quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale,  a          soggetti abilitati che non appartengono ad identici  gruppi          societari  e  comunque  non  sono  legati,  direttamente  o          indirettamente,  da  rapporti  di  controllo.  Le   offerte          contrattuali rivolte ai fondi sono  formulate  per  singolo          prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme          delle condizioni contrattuali con riferimento alle  diverse          tipologie di servizio offerte.               7. Con  deliberazione  delle  rispettive  autorita'  di          vigilanza sui soggetti  gestori,  che  conservano  tutti  i          poteri  di  controllo  su  di  essi,  sono  determinati   i          requisiti patrimoniali minimi, differenziati per  tipologia          di prestazione offerta, richiesti ai  soggetti  di  cui  al          comma 1 ai fini della stipula  delle  convenzioni  previste          nel presente articolo.               8. Il processo di selezione  dei  gestori  deve  essere          condotto secondo  le  istruzioni  adottate  dalla  COVIP  e          comunque  in  modo  da   garantire   la   trasparenza   del          procedimento  e  la  coerenza  tra  obiettivi  e  modalita'          gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori,  e          i criteri di scelta dei  gestori.  Le  convenzioni  possono          essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi,  anche          congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:                 a) contenere le linee di indirizzo dell'attivita' dei          soggetti   convenzionati   nell'ambito   dei   criteri   di          individuazione e di ripartizione  del  rischio  di  cui  al          comma 11  e  le  modalita'  con  le  quali  possono  essere          modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire  le          linee di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono          prevedere linee di investimento che consentano di garantire          rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR;                 b) prevedere i termini e le modalita' attraverso  cui          i  fondi  pensione  esercitano  la  facolta'  di   recesso,          contemplando anche la possibilita' per il fondo pensione di          rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso  la          restituzione  delle  attivita'  finanziarie   nelle   quali          risultano investite le risorse  del  fondo  all'atto  della          comunicazione al gestore della volonta'  di  recesso  dalla          convenzione;                 c) prevedere l'attribuzione in  ogni  caso  al  fondo          pensione della titolarita' dei diritti di voto inerenti  ai          valori  mobiliari  nei   quali   risultano   investite   le          disponibilita' del fondo medesimo.               9. I fondi pensione sono titolari dei  valori  e  delle          disponibilita' conferiti in gestione, restando peraltro  in          facolta'  degli  stessi   di   concludere,   in   tema   di          titolarita', diversi accordi con i gestori a cio' abilitati          nel  caso  di  gestione  accompagnata  dalla  garanzia   di          restituzione del capitale. I  valori  e  le  disponibilita'          affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le  modalita'          ed i criteri stabiliti nelle convenzioni  costituiscono  in          ogni caso patrimonio separato ed  autonomo,  devono  essere          contabilizzati a  valori  correnti  e  non  possono  essere          distratti dal fine  al  quale  sono  stati  destinati,  ne'          formare oggetto di esecuzione sia da  parte  dei  creditori          dei soggetti gestori, sia da parte  di  rappresentanti  dei          creditori  stessi,  ne'  possono  essere  coinvolti   nelle          procedure concorsuali che riguardano il gestore.  Il  fondo          pensione  e'  legittimato  a   proporre   la   domanda   di          rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16          marzo 1942, n. 267.  Possono  essere  rivendicati  tutti  i          valori conferiti in gestione, anche se non  individualmente          determinati o individuati ed  anche  se  depositati  presso          terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei          valori  oggetto  della  domanda  e'  ammessa   ogni   prova          documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal  gestore          o dai terzi depositari.               10. Con delibera della  COVIP,  assunta  previo  parere          dell'autorita' di  vigilanza  sui  soggetti  convenzionati,          sono  fissati  criteri  e   modalita'   omogenee   per   la          comunicazione   ai   fondi   dei    risultati    conseguiti          nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare  la          piena comparabilita' delle diverse convenzioni.               11.               12. I  fondi  pensione,  costituiti  nell'ambito  delle          autorita' di vigilanza sui soggetti gestori  a  favore  dei          dipendenti delle stesse, possono  gestire  direttamente  le          proprie risorse.               13. I fondi non possono comunque assumere  o  concedere          prestiti,  prestare  garanzie  in  favore  di  terzi,   ne'          investire le disponibilita' di competenza:                 a) in azioni o quote con diritto di voto,  emesse  da          una stessa societa', per un valore  nominale  superiore  al          cinque per cento del valore nominale complessivo  di  tutte          le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla societa'          medesima se quotata, ovvero  al  dieci  per  cento  se  non          quotata, ne' comunque, azioni o quote con diritto  di  voto          per  un  ammontare  tale  da  determinare  in  via  diretta          un'influenza dominante sulla societa' emittente;                 b) in azioni o quote emesse da soggetti  tenuti  alla          contribuzione  o  da  questi  controllati  direttamente   o          indirettamente, per interposta persona o  tramite  societa'          fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti  di  controllo          ai  sensi  dell'articolo  23  del  decreto  legislativo  1°          settembre 1993, n. 385, in misura complessiva superiore  al          venti per cento delle risorse del fondo e, se  trattasi  di          fondo  pensione  di  categoria,   in   misura   complessiva          superiore al trenta per cento;                 c) fermi restando i  limiti  generali  indicati  alla          lettera b), i fondi  pensione  aventi  come  destinatari  i          lavoratori di una determinata impresa non possono investire          le proprie disponibilita' in  strumenti  finanziari  emessi          dalla predetta impresa, o, allorche' l'impresa appartenga a          un gruppo, dalle imprese appartenenti al  gruppo  medesimo,          in misura complessivamente superiore,  rispettivamente,  al          cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo  del          fondo.  Per  la  nozione  di  gruppo  si   fa   riferimento          all'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre  1993,          n. 385;                 c-bis) il patrimonio del fondo pensione  deve  essere          investito in misura predominante su mercati  regolamentati.          Gli investimenti in attivita' che  non  sono  ammesse  allo          scambio in un mercato regolamentato  devono  in  ogni  caso          essere mantenute a livelli prudenziali.               14. Le forme pensionistiche complementari possono tener          conto del potenziale impatto a  lungo  termine  delle  loro          decisioni di investimento sui fattori ambientali, sociali e          di governo societario.».               - Il testo dell'articolo 7 del  decreto  legislativo  5          dicembre 2005, n. 252, citato  nelle  note  alle  premesse,          come modificato dal presente decreto cosi' recita:               «Art. 7 (Depositario). - 1. Le risorse dei fondi di cui          all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad h),  in  gestione          sono depositate presso  un  unico  soggetto,  distinto  dal          gestore, che presenti i requisiti di  cui  all'articolo  47          del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.               2. Il soggetto nominato quale depositario:                 a)  mantiene  in   custodia   tutti   gli   strumenti          finanziari del fondo pensione che possono essere registrati          in un conto di strumenti finanziari aperto nei propri libri          contabili e tutti  gli  strumenti  finanziari  che  possono          essergli fisicamente consegnati;                 b) garantisce  che  tutti  gli  strumenti  finanziari          siano registrati in conti separati, aperti a nome del fondo          pensione, in  modo  tale  che  possano  essere  chiaramente          identificati come appartenenti allo stesso;                 c) per tutte le altre risorse diverse dagli strumenti          finanziari di cui alla lettera a) il  depositario  verifica          la proprieta' da parte del fondo pensione di tali  risorse,          in base  a  informazioni  o  documenti  forniti  dal  fondo          pensione e, se disponibili, in base  a  prove  esterne.  Il          depositario conserva  e  mantiene  aggiornato  un  registro          relativo a tali attivi;                 d) esegue le istruzioni impartite dal fondo  pensione          o dal soggetto gestore del patrimonio  del  fondo,  se  non          siano  contrarie  alla  legge,  alle  norme  statutarie   e          regolamentari del fondo stesso e ai criteri  stabiliti  nel          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  di  cui          all'articolo 6, comma 5-bis;                 e) accerta che nelle operazioni  che  coinvolgano  le          attivita' del fondo pensione il controvalore sia rimesso al          fondo pensione nei termini d'uso;                 f)  accerta  che  i  redditi  prodotti  dagli  attivi          ricevano una destinazione conforme alle  regole  del  fondo          pensione;                 g) per quanto compatibili, svolge ogni altro  compito          previsto  dall'articolo  48  del  decreto  legislativo   24          febbraio 1998, n. 58, e relativa normativa  di  attuazione,          per gli OICR.               3. (abrogato).               3-bis. (abrogato).               3-ter.  La  Banca  d'Italia  puo'  vietare  la   libera          disponibilita' degli attivi, depositati o custoditi  presso          un soggetto avente sede  legale  in  Italia,  di  un  fondo          pensione avente sede in uno Stato membro. La Banca d'Italia          provvede su richiesta della COVIP,  anche  previa  conforme          iniziativa dell'Autorita' competente dello Stato membro  di          origine  del  fondo  pensione  quando  trattasi  di   forme          pensionistiche comunitarie di cui all'articolo 15-ter.               3-quater. Sulle  somme  di  denaro  e  sugli  strumenti          finanziari   della   forma   pensionistica    complementare          depositati a qualsiasi titolo  presso  un  depositario  non          sono ammesse azioni dei creditori  del  depositario  o  del          sub-depositario o nell'interesse degli stessi.               3-quinquies.  Gli  amministratori  e  i   sindaci   del          depositario riferiscono  senza  ritardo  alla  COVIP  sulle          irregolarita' riscontrate nella gestione dei fondi pensione          e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su  atti          o fatti di cui  sono  venuti  a  conoscenza  nell'esercizio          delle funzioni di depositario.               3-sexies.  Il  depositario  e'  nominato  mediante   un          contratto scritto. Il contratto disciplina la  trasmissione          delle informazioni ritenute necessarie  per  permettere  al          depositario di svolgere le sue funzioni.               3-septies. Nello svolgimento dei compiti  stabiliti  al          comma 2 il fondo pensione e il depositario agiscono in modo          leale,  corretto,  professionale  e  indipendente   nonche'          nell'interesse degli aderenti e dei beneficiari.               3-octies.  Il  depositario  non  svolge  attivita'   in          relazione al fondo pensione che possano creare conflitti di          interesse  tra  il  fondo  pensione,  gli  aderenti   e   i          beneficiari e lo  stesso  depositario,  a  meno  che  abbia          separato, sotto il  profilo  funzionale  e  gerarchico,  lo          svolgimento delle sue funzioni di depositario  dagli  altri          suoi compiti potenzialmente confliggenti,  e  i  potenziali          conflitti di interesse  siano  adeguatamente  identificati,          gestiti,  monitorati  e  comunicati  agli  aderenti  e   ai          beneficiari nonche'  all'organo  amministrativo  del  fondo          pensione.               3-nonies. Il depositario e' responsabile nei  confronti          del fondo pensione e degli aderenti e beneficiari  di  ogni          perdita  da  essi  subita  in   conseguenza   del   colposo          inadempimento o  dell'inappropriato  adempimento  dei  suoi          obblighi.  In  caso  di  perdita  di  strumenti  finanziari          detenuti in custodia, il  depositario,  se  non  prova  che          l'inadempimento e' stato determinato  da  caso  fortuito  o          forza maggiore,  e'  tenuto  a  restituire  senza  indebito          ritardo strumenti finanziari  della  stessa  specie  o  una          somma di importo corrispondente, salva  la  responsabilita'          per ogni altra perdita subita  dal  fondo  pensione,  dagli          aderenti e  dai  beneficiari  in  conseguenza  del  mancato          rispetto, intenzionale o dovuto a  negligenza,  dei  propri          obblighi.               3-decies. In caso di perdita di strumenti finanziari da          parte del terzo al quale e' stata eventualmente delegata la          custodia,  resta  impregiudicata  la  responsabilita'   del          depositario.».               - Il testo dell'articolo 7-bis del decreto  legislativo          5 dicembre 2005, n. 252, citato nelle note  alle  premesse,          come modificato dal presente decreto cosi' recita:               «Art. 7-bis (Mezzi patrimoniali). - 1. I fondi pensione          che  coprono  rischi  biometrici,   che   garantiscono   un          rendimento degli investimenti o un determinato  livello  di          prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui          al successivo comma 2, di mezzi  patrimoniali  adeguati  in          relazione al complesso degli impegni finanziari  esistenti,          salvo  che  detti  impegni  finanziari  siano  assunti   da          soggetti gestori gia' sottoposti a vigilanza prudenziale  a          cio' abilitati, i quali operano in conformita'  alle  norme          che li disciplinano.               2. Con regolamento del Ministero dell'economia e  delle          finanze, sentita la COVIP, la  Banca  d'Italia  e  l'ISVAP,          sono definiti i principi per la  determinazione  dei  mezzi          patrimoniali adeguati in conformita'  con  quanto  previsto          dalle  disposizioni  comunitarie  e  dall'articolo  29-bis,          comma 3, lettera a), numero 3), della legge 18 aprile 2005,          n.  62.  Nel  regolamento  sono,   inoltre,   definite   le          condizioni alle quali una forma pensionistica puo', per  un          periodo limitato, detenere attivita' insufficienti.               2-bis. Qualora i fondi pensione di cui al comma  1  che          procedono  alla  erogazione  diretta  delle   rendite   non          dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in  relazione  al          complesso degli  impegni  finanziari  esistenti,  le  fonti          istitutive possono rideterminare la disciplina,  oltre  che          del finanziamento, delle prestazioni, con  riferimento  sia          alle rendite in corso di pagamento  sia  a  quelle  future.          Tali  determinazioni  sono  inviate  alla  Covip   per   le          valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilita'  che          gli ordinamenti dei fondi attribuiscano agli organi interni          specifiche competenze  in  materia  di  riequilibrio  delle          gestioni.               3. La COVIP puo', nei confronti delle forme di  cui  al          comma 1, limitare o vietare la  disponibilita'  dell'attivo          qualora non siano stati  costituiti  i  mezzi  patrimoniali          adeguati in conformita' al regolamento di cui al  comma  2.          Restano ferme le competenze delle  autorita'  di  vigilanza          sui soggetti gestori.               3-bis.  Le  determinazioni  di  cui  al   comma   2-bis          considerano l'obiettivo di avere un'equa  ripartizione  dei          rischi e dei benefici tra le generazioni.».               - Il testo dell'articolo 11 del decreto  legislativo  5          dicembre 2005, n. 252, citato  nelle  note  alle  premesse,          come modificato dal presente decreto cosi' recita:               «Art. 11 (Prestazioni). - 1.  Le  forme  pensionistiche          complementari definiscono i requisiti  e  le  modalita'  di          accesso alle prestazioni nel rispetto  di  quanto  disposto          dal presente articolo.               2.  Il  diritto  alla  prestazione   pensionistica   si          acquisisce al momento della maturazione  dei  requisiti  di          accesso alle prestazioni stabiliti nel regime  obbligatorio          di appartenenza, con almeno cinque anni  di  partecipazione          alle  forme  pensionistiche  complementari.   Il   predetto          termine e' ridotto a tre anni  per  il  lavoratore  il  cui          rapporto di lavoro in corso cessa per  motivi  indipendenti          dal fatto  che  lo  stesso  acquisisca  il  diritto  a  una          pensione complementare e che si  sposta  tra  Stati  membri          dell'Unione europea.               3.  Le  prestazioni   pensionistiche   in   regime   di          contribuzione definita e di  prestazione  definita  possono          essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino          ad  un  massimo  del  50  per  cento  del  montante  finale          accumulato,  e  in  rendita.   Nel   computo   dell'importo          complessivo erogabile in capitale sono  detratte  le  somme          erogate a titolo di anticipazione per le quali non  si  sia          provveduto  al  reintegro.  Nel  caso  in  cui  la  rendita          derivante dalla conversione di almeno il 70 per  cento  del          montante finale sia inferiore al 50 per cento  dell'assegno          sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della  legge  8          agosto 1995, n. 335,  la  stessa  puo'  essere  erogata  in          capitale.               4. Ai lavoratori che cessino l'attivita'  lavorativa  e          maturino l'eta' anagrafica per la pensione di vecchiaia nel          regime obbligatorio di appartenenza  entro  i  cinque  anni          successivi,  e  che   abbiano   maturato   alla   data   di          presentazione  della  domanda  di  accesso   alla   rendita          integrativa  di  cui  al  presente   comma   un   requisito          contributivo complessivo di almeno venti  anni  nei  regimi          obbligatori di appartenenza,  le  prestazioni  delle  forme          pensionistiche complementari, con esclusione di  quelle  in          regime di prestazione definita, possono essere erogate,  in          tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in  forma  di          rendita   temporanea,   denominata   "Rendita   integrativa          temporanea  anticipata"  (RITA),  decorrente  dal   momento          dell'accettazione della  richiesta  fino  al  conseguimento          dell'eta' anagrafica prevista per la pensione di  vecchiaia          e consistente nell'erogazione frazionata  di  un  capitale,          per il periodo considerato,  pari  al  montante  accumulato          richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale          del montante residuo non rileva  la  parte  di  prestazione          richiesta  a  titolo  di  rendita  integrativa   temporanea          anticipata.               4-bis. La rendita anticipata  di  cui  al  comma  4  e'          riconosciuta   altresi'   ai   lavoratori   che   risultino          inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro          mesi e che maturino l'eta' anagrafica per  la  pensione  di          vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza  entro  i          dieci anni successivi.               4-ter. La parte imponibile della rendita anticipata  di          cui al comma 4, determinata secondo le disposizioni vigenti          nei periodi di maturazione della prestazione  pensionistica          complementare,  e'  assoggettata  alla  ritenuta  a  titolo          d'imposta con l'aliquota del 15 per cento  ridotta  di  una          quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente          il   quindicesimo   anno   di   partecipazione   a    forme          pensionistiche  complementari  con  un  limite  massimo  di          riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di          iscrizione  alla  forma  di  previdenza  complementare   e'          anteriore al 1°(gradi) gennaio 2007, gli anni di iscrizione          prima  del  2007  sono  computati  fino  a  un  massimo  di          quindici.  Il  percettore  della  rendita   anticipata   ha          facolta' di non avvalersi della tassazione  sostitutiva  di          cui al  presente  comma  facendolo  constare  espressamente          nella dichiarazione dei redditi; in  tal  caso  la  rendita          anticipata e' assoggettata a tassazione ordinaria.               4-quater. Le  somme  erogate  a  titolo  di  RITA  sono          imputate,  ai  fini  della  determinazione   del   relativo          imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione          medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la  parte          eccedente, prima a quelli maturati  dal  1°(gradi)  gennaio          2001  al  31  dicembre  2006  e  successivamente  a  quelli          maturati dal 1°(gradi) gennaio 2007.               4-quinquies. Le disposizioni di cui ai  commi  da  4  a          4-quater si applicano  anche  ai  dipendenti  pubblici  che          aderiscono alle  forme  pensionistiche  complementari  loro          destinate.               5. A migliore  tutela  dell'aderente,  gli  schemi  per          l'erogazione delle rendite possono prevedere,  in  caso  di          morte del beneficiario della prestazione pensionistica,  la          restituzione ai soggetti dallo stesso indicati del montante          residuo o, in alternativa, l'erogazione ai medesimi di  una          rendita calcolata in base al montante  residuale.  In  tale          caso e' autorizzata la stipula  di  contratti  assicurativi          collaterali contro i rischi di  morte  o  di  sopravvivenza          oltre la vita media.               6. Le prestazioni pensionistiche complementari  erogate          in forma di capitale sono imponibili per il loro  ammontare          complessivo al netto della parte corrispondente ai  redditi          gia' assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche          complementari erogate in forma di rendita  sono  imponibili          per il loro ammontare  complessivo  al  netto  della  parte          corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta e  a          quelli  di  cui  alla  lettera  g-quinquies)  del  comma  1          dell'articolo 44 del TUIR, e successive  modificazioni,  se          determinabili. Sulla  parte  imponibile  delle  prestazioni          pensionistiche comunque erogate e' operata una  ritenuta  a          titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di          una quota pari a  0,30  punti  percentuali  per  ogni  anno          eccedente il quindicesimo anno di  partecipazione  a  forme          pensionistiche  complementari  con  un  limite  massimo  di          riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso  di  prestazioni          erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al  periodo          precedente e' applicata dalla  forma  pensionistica  a  cui          risulta iscritto il lavoratore;  nel  caso  di  prestazioni          erogate in forma di rendita tale ritenuta e' applicata  dai          soggetti eroganti.  La  forma  pensionistica  complementare          comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati  in  suo          possesso  necessari  per  il  calcolo  della  parte   delle          prestazioni corrispondente ai redditi gia' assoggettati  ad          imposta se determinabili.               7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari          possono   richiedere   un'anticipazione   della   posizione          individuale maturata:                 a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore          al  75  per  cento,  per  spese  sanitarie  a  seguito   di          gravissime situazioni relative a se', al coniuge e ai figli          per terapie e interventi  straordinari  riconosciuti  dalle          competenti strutture pubbliche.  Sull'importo  erogato,  al          netto  dei  redditi  gia'  assoggettati  ad   imposta,   e'          applicata una ritenuta a titolo  d'imposta  con  l'aliquota          del 15 per cento ridotta di una quota  pari  a  0,30  punti          percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di          partecipazione a forme pensionistiche complementari con  un          limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;                 b) decorsi otto anni di iscrizione,  per  un  importo          non superiore al 75 per cento, per l'acquisto  della  prima          casa di abitazione per se' o per i figli,  documentato  con          atto notarile, o per la realizzazione degli  interventi  di          cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo          3  del  testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e          regolamentari in materia edilizia di  cui  al  decreto  del          Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,   n.   380,          relativamente alla prima casa  di  abitazione,  documentati          come  previsto   dalla   normativa   stabilita   ai   sensi          dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997,  n.          449.  Sull'importo  erogato,  al  netto  dei  redditi  gia'          assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta  a  titolo          di imposta del 23 per cento;                 c) decorsi otto anni di iscrizione,  per  un  importo          non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli          aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei  redditi  gia'          assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta  a  titolo          di imposta del 23 per cento;                 d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e  c)  sono          applicate  dalla   forma   pensionistica   che   eroga   le          anticipazioni.               8. Le somme percepite a  titolo  di  anticipazione  non          possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del          totale  dei  versamenti,  comprese  le   quote   del   TFR,          maggiorati delle plusvalenze tempo  per  tempo  realizzate,          effettuati  alle  forme  pensionistiche   complementari   a          decorrere dal primo momento  di  iscrizione  alle  predette          forme.  Le  anticipazioni  possono  essere  reintegrate,  a          scelta dell'aderente, in qualsiasi momento  anche  mediante          contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro.          Sulle somme eccedenti il  predetto  limite,  corrispondenti          alle  anticipazioni   reintegrate,   e'   riconosciuto   al          contribuente un credito d'imposta pari  all'imposta  pagata          al    momento    della    fruizione     dell'anticipazione,          proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.               9.  Ai  fini   della   determinazione   dell'anzianita'          necessaria per la richiesta  delle  anticipazioni  e  delle          prestazioni pensionistiche sono considerati utili  tutti  i          periodi  di  partecipazione   alle   forme   pensionistiche          complementari maturati dall'aderente per i quali lo  stesso          non abbia esercitato il  riscatto  totale  della  posizione          individuale.               10. Ferma  restando  l'intangibilita'  delle  posizioni          individuali  costituite  presso  le  forme   pensionistiche          complementari  nella  fase  di  accumulo,  le   prestazioni          pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di          cui al comma 7, lettera a),  sono  sottoposti  agli  stessi          limiti di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' in          vigore  per  le  pensioni  a  carico  degli   istituti   di          previdenza  obbligatoria  previsti  dall'articolo  128  del          regio decreto-legge 4 ottobre 1935,  n.  1827,  convertito,          con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935,  n.  1155,  e          dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica          5 gennaio 1950,  n.  180,  e  successive  modificazioni.  I          crediti relativi alle somme oggetto di  riscatto  totale  e          parziale e le somme oggetto  di  anticipazione  di  cui  al          comma 7, lettere b) e c), non sono  assoggettate  ad  alcun          vincolo     di     cedibilita',     sequestrabilita'      e          pignorabilita'.».               - Il testo dell'articolo 12 del decreto  legislativo  5          dicembre 2005, n. 252, citato  nelle  note  alle  premesse,          come modificato dal presente decreto cosi' recita:               «Art. 12 (Fondi pensione aperti). - 1.  I  soggetti  di          cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), possono  istituire          e gestire direttamente forme  pensionistiche  complementari          mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei          criteri di cui all'articolo 4, comma 2.  Detti  fondi  sono          aperti alle adesioni dei destinatari del  presente  decreto          legislativo,  i  quali  vi  possono  destinare   anche   la          contribuzione a carico del datore di lavoro a  cui  abbiano          diritto, nonche' le quote del TFR.               2.  Ai  sensi  dell'articolo  3,  l'adesione  ai  fondi          pensione  aperti  puo'  avvenire,   oltre   che   su   base          individuale, anche su base collettiva.               3.  Ferma  restando  l'applicazione  delle  norme   del          presente decreto  legislativo  in  tema  di  finanziamento,          prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla          costituzione  e  all'esercizio  e'  rilasciata,  ai   sensi          dell'articolo  4,  comma  3,  dalla   COVIP,   sentite   le          rispettive autorita' di vigilanza sui soggetti promotori.               4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti  in          base alle direttive impartite dalla COVIP  e  dalla  stessa          preventivamente approvati,  stabiliscono  le  modalita'  di          partecipazione  secondo  le  norme  di  cui   al   presente          decreto.».               - Il testo dell'articolo 13 del decreto  legislativo  5          dicembre 2005, n. 252, citato  nelle  note  alle  premesse,          come modificato dal presente decreto cosi' recita:               «Art. 13 (Forme pensionistiche individuali). - 1. Ferma          restando l'applicazione delle norme  del  presente  decreto          legislativo  in  tema  di  finanziamento,   prestazioni   e          trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali          sono attuate mediante:                 a) adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 12;                 b) contratti di assicurazione sulla  vita,  stipulati          con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto  per          la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare          nel territorio dello Stato o quivi operanti  in  regime  di          stabilimento o di prestazioni di servizi.               2. L'adesione avviene, su base  individuale,  anche  da          parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2.               3. I contratti di assicurazione  di  cui  al  comma  1,          lettera b), sono corredati da un  regolamento,  redatto  in          base alle direttive impartite dalla COVIP  e  dalla  stessa          preventivamente approvato  nei  termini  temporali  di  cui          all'articolo 4, comma  3,  recante  disposizioni  circa  le          modalita'  di  partecipazione,   il   trasferimento   delle          posizioni individuali verso altre forme pensionistiche,  la          comparabilita' dei costi e dei risultati di gestione  e  la          trasparenza  dei  costi  e  delle  condizioni  contrattuali          nonche' le modalita' di comunicazione, agli iscritti e alla          COVIP, delle attivita' della forma  pensionistica  e  della          posizione individuale. Il  suddetto  regolamento  e'  parte          integrante dei contratti medesimi. Le  condizioni  generali          dei  contratti  devono  essere  comunicate  dalle   imprese          assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le          risorse delle forme pensionistiche individuali  di  cui  al          comma 1, lettera b), costituiscono  patrimonio  autonomo  e          separato con gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2,  e          la  gestione  delle  stesse  avviene  secondo   le   regole          d'investimento di cui al decreto  legislativo  7  settembre          2005,  n.  209,  e  nel  rispetto  dei  principi   di   cui          all'articolo 6, comma 5-bis, lettera c).               4. L'ammontare dei contributi, definito anche in misura          fissa all'atto dell'adesione, puo'  essere  successivamente          variato. I lavoratori possono destinare a tali forme  anche          le  quote  dell'accantonamento  annuale   al   TFR   e   le          contribuzioni del  datore  di  lavoro  alle  quali  abbiano          diritto.               5. Per i soggetti non titolari di reddito di  lavoro  o          d'impresa si considera eta' pensionabile quella vigente nel          regime obbligatorio di base.».               - Il testo dell'articolo 14 del decreto  legislativo  5          dicembre 2005, n. 252, citato  nelle  note  alle  premesse,          come modificato dal presente decreto cosi' recita:               «Art.  14   (Permanenza   nella   forma   pensionistica          complementare e cessazione dei requisiti di  partecipazione          e portabilita'). - 1. Gli statuti  e  i  regolamenti  delle          forme   pensionistiche   complementari   stabiliscono    le          modalita' di esercizio relative  alla  partecipazione  alle          forme   medesime,   alla   portabilita'   delle   posizioni          individuali e  della  contribuzione,  nonche'  al  riscatto          parziale o  totale  delle  posizioni  individuali,  secondo          quanto disposto dal presente articolo.               2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione  alla          forma  pensionistica  complementare   gli   statuti   e   i          regolamenti stabiliscono:                 a) il  trasferimento  ad  altra  forma  pensionistica          complementare alla quale il lavoratore acceda in  relazione          alla nuova attivita';                 b) il riscatto parziale,  nella  misura  del  50  per          cento della posizione individuale  maturata,  nei  casi  di          cessazione   dell'attivita'   lavorativa    che    comporti          l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a  12          mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso  di  ricorso          da parte del datore di lavoro  a  procedure  di  mobilita',          cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;                 c) il riscatto  totale  della  posizione  individuale          maturata per i casi di invalidita' permanente che  comporti          la riduzione della capacita' di lavoro a meno di un terzo e          a  seguito  di  cessazione  dell'attivita'  lavorativa  che          comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo  superiore          a 48 mesi;                 c-bis) il mantenimento della posizione individuale in          gestione presso la forma pensionistica complementare  anche          in assenza di ulteriore contribuzione. Tale  opzione  trova          automatica applicazione in difetto  di  diversa  scelta  da          parte dell'iscritto e fatta salva l'ipotesi di valore della          posizione individuale maturata, non  superiore  all'importo          di una mensilita' dell'assegno sociale di cui  all'articolo          3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.  335;  in  questo          caso  le  forme  pensionistiche   complementari   informano          l'iscritto, conformemente alle istruzioni  impartite  dalla          COVIP, della facolta' di  esercitare  il  trasferimento  ad          altra   forma   pensionistica   complementare   ovvero   di          richiedere il riscatto con le modalita' di cui al comma 5.               3.  In  caso  di  morte  dell'aderente  ad  una   forma          pensionistica complementare  prima  della  maturazione  del          diritto alla prestazione pensionistica  l'intera  posizione          individuale maturata e' riscattata dagli eredi  ovvero  dai          diversi soggetti dallo stesso designati, siano essi persone          fisiche o giuridiche. In  mancanza  di  tali  soggetti,  la          posizione,   limitatamente   alle   forme    pensionistiche          complementari  individuali,  viene  devoluta  a   finalita'          sociali secondo le  modalita'  stabilite  con  decreto  del          Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle  forme          pensionistiche  complementari   collettive,   la   suddetta          posizione resta acquisita al fondo pensione.               4. Sulle somme percepite a  titolo  di  riscatto  della          posizione individuale relative alle fattispecie previste ai          commi 2 e 3, e' operata una ritenuta a  titolo  di  imposta          con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a          0,30  punti  percentuali  per  ogni   anno   eccedente   il          quindicesimo anno di partecipazione a forme  pensionistiche          complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti          percentuali, sul medesimo imponibile  di  cui  all'articolo          11, comma 6.               5.   In   caso   di   cessazione   dei   requisiti   di          partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai  commi          2 e 3 del presente articolo, e' previsto il riscatto  della          posizione  sia  nelle  forme  collettive  sia   in   quelle          individuali e su tali  somme  si  applica  una  ritenuta  a          titolo di imposta con  l'aliquota  del  23  per  cento  sul          medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.               6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una          forma pensionistica complementare l'aderente ha facolta' di          trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra          forma pensionistica. Gli  statuti  e  i  regolamenti  delle          forme pensionistiche prevedono esplicitamente  la  predetta          facolta' e non possono contenere  clausole  che  risultino,          anche  di  fatto,  limitative  del  suddetto  diritto  alla          portabilita'  dell'intera   posizione   individuale.   Sono          comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione  o          del trasferimento, consentano  l'applicazione  di  voci  di          costo, comunque denominate, significativamente piu' elevate          di quelle applicate nel corso del rapporto  e  che  possono          quindi costituire ostacolo alla portabilita'.  In  caso  di          esercizio della predetta facolta'  di  trasferimento  della          posizione  individuale,  il  lavoratore   ha   diritto   al          versamento alla forma pensionistica da  lui  prescelta  del          TFR maturando e  dell'eventuale  contributo  a  carico  del          datore  di  lavoro  nei  limiti  e  secondo  le   modalita'          stabilite  dai  contratti  o  accordi   collettivi,   anche          aziendali.               7.  Le  operazioni  di  trasferimento  delle  posizioni          pensionistiche  sono  esenti  da  ogni  onere  fiscale,   a          condizione che avvengano a favore di  forme  pensionistiche          disciplinate  dal  presente   decreto   legislativo.   Sono          altresi' esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle          risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione  o          da una  forma  pensioristica  individuale  ad  altro  fondo          pensione o ad altra forma pensionistica individuale.               8. Gli adempimenti a carico delle forme  pensionistiche          complementari conseguenti all'esercizio delle  facolta'  di          cui al presente articolo devono essere effettuati entro  il          termine  massimo  di  sei  mesi  dalla  data  di  esercizio          stesso.».               - Il testo dell'articolo 15-bis del decreto legislativo          5 dicembre 2005, n. 252, citato nelle note  alle  premesse,          come modificato dal presente decreto cosi' recita:               «Art.  15-bis  (Operativita'  all'estero  delle   forme          pensionistiche  complementari  italiane).  -  1.  I   fondi          pensione di cui all'articolo 4, comma 1, i  fondi  pensione          aperti, nonche' quelli gia' istituiti alla data di  entrata          in vigore della legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  aventi          soggettivita' giuridica ed operanti  secondo  il  principio          della capitalizzazione,  che  risultino  iscritti  all'Albo          tenuto a  cura  della  COVIP  e  siano  stati  dalla  COVIP          previamente  autorizzati  allo  svolgimento  dell'attivita'          transfrontaliera, possono operare con riferimento ai datori          di lavoro o ai lavoratori residenti  in  uno  Stato  membro          dell'Unione europea.               2. La COVIP individua le procedure e le condizioni  per          il   rilascio   della   predetta   autorizzazione,    anche          avvalendosi     di     procedimenti     semplificati     di          silenzio-assenso. La COVIP informa tempestivamente  l'AEAP,          secondo  le  modalita'   dalla   stessa   definite,   circa          l'avvenuto rilascio di detta autorizzazione.               3. Un fondo pensione che intenda  effettuare  attivita'          transfrontaliera in un  altro  Stato  membro  comunica  per          iscritto la propria intenzione  alla  COVIP,  indicando  lo          Stato membro in cui intende operare, il nome e l'ubicazione          dell'amministrazione principale del soggetto interessato  e          le caratteristiche principali  dello  schema  pensionistico          che sara' ivi gestito.               4. Salvo che nell'ipotesi di cui al comma 5,  la  COVIP          provvede a trasmettere per iscritto le informazioni di  cui          al precedente comma all'Autorita'  competente  dello  Stato          membro ospitante entro tre mesi dal ricevimento di tutte le          informazioni di cui al comma 3,  dandone  comunicazione  al          fondo pensione.               5. Qualora la COVIP abbia ragione di  dubitare  che  la          struttura amministrativa, la situazione finanziaria  ovvero          l'onorabilita',  la  professionalita'  e  l'esperienza  dei          componenti degli organi di amministrazione  e  controllo  e          del responsabile del fondo pensione siano  compatibili  con          il  tipo  di  operazioni  proposte   nello   Stato   membro          ospitante, la stessa puo', con  apposito  provvedimento  da          adottare  entro  tre  mesi  dal  ricevimento  di  tutte  le          informazioni di cui al comma 3,  non  consentire  al  fondo          pensione, anche  mediante  revoca  dell'autorizzazione,  di          avviare l'attivita' transfrontaliera comunicata, dandone se          del  caso  informazione  anche  all'Autorita'  dello  Stato          membro ospitante.               6.  Il  fondo  pensione  e'  tenuto  a  rispettare   la          disciplina vigente nello Stato membro ospitante in  materia          di informativa da  rendere  ai  potenziali  aderenti,  agli          aderenti  e  ai  beneficiari  interessati  dalla   relativa          attivita' transfrontaliera, nonche' le  disposizioni  dello          Stato ospitante  in  materia  di  diritto  della  sicurezza          sociale e di diritto del lavoro  che  trovino  applicazione          nei confronti dei fondi pensione che  esercitano  attivita'          transfrontaliera.               7. (abrogato).               8. La COVIP comunica al fondo pensione le  disposizioni          di cui al comma 6 che siano  state  alla  stessa  trasmesse          dall'Autorita' competente dello Stato membro  ospitante.  A          decorrere dalla ricezione di questa comunicazione,  ovvero,          in assenza di comunicazione, decorse  sei  settimane  dalla          data in cui l'Autorita' dello  Stato  membro  ospitante  ha          ricevuto da parte della COVIP la comunicazione  di  cui  al          comma 4, il fondo pensione puo' iniziare la  sua  attivita'          nello  Stato  membro  ospitante  a  favore   del   soggetto          interessato.               9.  Le  Autorita'  di  vigilanza  dello  Stato   membro          ospitante sono competenti a  vigilare  sul  rispetto  delle          disposizioni di cui al comma 6.               10.   A   seguito   della   comunicazione,   da   parte          dell'Autorita' competente dello Stato membro ospitante, che          un fondo pensione ha violato  le  disposizioni  di  cui  al          comma 6, la COVIP adotta, in coordinamento con  l'Autorita'          dello  Stato  membro  ospitante,   le   misure   necessarie          affinche' il fondo  pensione  ponga  fine  alla  violazione          constatata. Se, malgrado le misure adottate dalla COVIP  il          fondo pensione continua a  violare  le  disposizioni  dello          Stato ospitante di cui al comma 6, l'Autorita' dello  Stato          membro ospitante puo',  dopo  averne  informata  la  COVIP,          adottare le  misure  che  ritiene  necessarie  al  fine  di          prevenire nuove irregolarita', ivi compreso,  nella  misura          strettamente necessaria,  impedire  al  fondo  pensione  di          fornire i suoi servizi all'impresa promotrice  nello  Stato          membro ospitante.               11. In caso  di  attivita'  transfrontaliera,  i  fondi          pensione devono dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati, per          le ipotesi di cui all'articolo 7-bis,  comma  1.  La  COVIP          vigila sul rispetto di questa  previsione  e,  in  caso  di          violazione, puo' anche intervenire ai  sensi  dell'articolo          7-bis, comma 3. Restano ferme le competenze delle autorita'          di vigilanza sui soggetti gestori.               12. (abrogato).».               - Il testo dell'articolo 15-ter del decreto legislativo          5 dicembre 2005, n. 252, citato nelle note  alle  premesse,          come modificato dal presente decreto cosi' recita:               «Art.  15-ter  (Operativita'  in  Italia  delle   forme          pensionistiche complementari comunitarie).  -  1.  I  fondi          pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione  europea,          che rientrano nell'ambito di applicazione  della  direttiva          (UE) 2016/2341 e che risultano  autorizzati  dall'Autorita'          competente dello Stato membro di origine  allo  svolgimento          dell'attivita'   transfrontaliera    possono    raccogliere          adesioni  su   base   collettiva   sul   territorio   della          Repubblica.               2. L'operativita' dei fondi  di  cui  al  comma  1  nel          territorio della  Repubblica  e'  subordinata  alla  previa          comunicazione  da  parte  dei  fondi  stessi  all'Autorita'          competente dello Stato membro di origine delle informazioni          concernenti     la     denominazione     e     l'ubicazione          dell'amministrazione   principale   dell'impresa    e    le          caratteristiche  principali  dello   schema   pensionistico          offerto  nonche'  all'avvenuta   trasmissione,   da   parte          dell'Autorita'  dello  Stato  membro  di   origine,   della          predetta informativa alla COVIP.               3. I fondi di cui al comma 1 non  possono  iniziare  ad          operare nel territorio della Repubblica prima che la  COVIP          abbia fornito all'Autorita' dello Stato membro  di  origine          informativa in merito alle disposizioni che  devono  essere          rispettate con riguardo al diritto della sicurezza  sociale          e del lavoro, e alle  regole  in  tema  di  informativa  ai          potenziali  aderenti,  agli  aderenti  e   ai   beneficiari          interessati  dalla  relativa   attivita'   transfrontaliera          nonche' in materia di depositario.  L'avvio  dell'attivita'          transfrontaliera  e'  in  ogni  caso  ammessa  decorse  sei          settimane dall'avvenuta  ricezione  da  parte  della  COVIP          dell'informativa di cui al precedente comma 2.               4. Ai fondi pensione di cui al comma  1,  limitatamente          alle adesioni effettuate nel territorio della Repubblica ed          alle risorse accumulate  e  gestite  in  relazione  a  tali          adesioni, si applicano  le  norme  contenute  nel  presente          decreto  in  materia  di  destinatari,  adesioni  in  forma          collettiva, finanziamento,  prestazioni,  permanenza  nella          forma pensionistica complementare, cessazione dei requisiti          di partecipazione, portabilita',  nonche'  le  disposizioni          della COVIP che indicano le informazioni necessarie ai fini          del controllo del rispetto di tali norme e le informazioni,          comprese quelle relative ai  singoli  iscritti,  necessarie          per  il   monitoraggio   del   sistema   della   previdenza          complementare. I fondi pensione in regime di  contribuzione          definita sono inoltre tenuti , in  relazione  all'attivita'          transfrontaliera svolta nel territorio della Repubblica,  a          nominare  un  depositario  per  i  compiti  di  custodia  e          sorveglianza previsti  dall'articolo  7.  Con  decreto  del          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,   di          concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze          sono individuate le  eventuali  ulteriori  disposizioni  di          diritto della sicurezza sociale e di  diritto  del  lavoro,          incluse  quelle  che  disciplinano  l'organizzazione  e  la          rappresentativita',  le  quali  trovano  applicazione   nei          riguardi dei fondi di cui al comma 1.               5. Ai  fondi  di  cui  al  comma  1,  si  applicano  le          disposizioni in materia di trasparenza emanate, in base  al          presente  decreto,  dalla  COVIP  per  i   fondi   di   cui          all'articolo 4.               6. (abrogato).               6-bis. La COVIP comunica all'AEAP, secondo le modalita'          dalla stessa definite, le norme di cui  ai  commi  4  e  5,          nonche' i relativi aggiornamenti.               7. La COVIP puo'  chiedere  all'Autorita'  dello  Stato          membro di origine  di  prescrivere  al  fondo  pensione  la          separazione   delle   attivita'    e    delle    passivita'          corrispondenti alle attivita' svolte sul  territorio  della          Repubblica rispetto alle altre svolte  fuori  dal  predetto          territorio.               8. La COVIP e' competente a vigilare sul rispetto delle          disposizioni di cui ai commi 4 e 5.               9. In caso di accertata violazione da parte  del  fondo          pensione delle disposizioni di cui ai commi precedenti,  la          COVIP ne informa l'Autorita' dello Stato membro di  origine          affinche' la stessa adotti, in coordinamento con la  COVIP,          le misure necessarie affinche' il  fondo  ponga  fine  alla          violazione  constatata.  Se,  nonostante  l'adozione  delle          predette misure, il fondo pensione continua  a  violare  le          disposizioni  di  cui  al  comma  3  applicabili  ai  fondi          pensione   transfrontalieri,   la   COVIP   puo',    previa          informativa all'Autorita' dello Stato  membro  di  origine,          impedire la raccolta di nuove  adesioni  e  nei  casi  piu'          gravi, impedire al fondo di continuare ad operare.».               -  Il  testo  dell'articolo   15-quater   del   decreto          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, citato nelle note alle          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto   cosi'          recita:               «Art. 15-quater (Segreto d'ufficio e collaborazione tra          autorita'). -  1.  I  dati,  le  notizie,  le  informazioni          acquisiti  dalla   COVIP   nell'esercizio   delle   proprie          attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche  nei          riguardi delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti  salvi          i casi previsti dalla legge  per  le  indagini  relative  a          violazioni sanzionate penalmente. La COVIP puo'  utilizzare          i   dati,   le   notizie,   le    informazioni    acquisiti          esclusivamente nell'esercizio delle funzioni  di  vigilanza          previste dal presente decreto, ivi compresa  l'adozione  di          misure correttive e di provvedimenti sanzionatori,  nonche'          per le seguenti finalita':                 a)   pubblicare   indicatori   per   ciascuna   forma          pensionistica complementare, che possano  essere  di  aiuto          agli aderenti e ai beneficiari nelle decisioni  concernenti          la loro posizione individuale;                 b)   difendersi    nell'ambito    dei    procedimenti          giurisdizionali e  dei  ricorsi  amministrativi  avverso  i          propri provvedimenti.               1-bis. I dipendenti della COVIP,  i  consulenti  e  gli          esperti dei quali la stessa si avvale  sono  vincolati  dal          segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione del rapporto di          lavoro o la conclusione dell'incarico, e hanno l'obbligo di          riferire  all'organo  di  vertice  della  COVIP  tutte   le          irregolarita'   constatate,   anche   quando    configurino          fattispecie di reato perseguibile d'ufficio.  Tali  persone          non divulgano ad alcuna persona  o  autorita'  i  dati,  le          notizie, le informazioni ricevuti in ragione  dell'ufficio,          se non in forma sommaria o  aggregata,  garantendo  che  le          singole  forme  pensionistiche  complementari  non  possano          essere individuate.               1-ter. Il segreto d'ufficio non  puo'  essere  comunque          opposto nei confronti  del  Ministro  del  lavoro  e  delle          politiche sociali e  del  Ministro  dell'economia  e  delle          finanze.               1-quater. La COVIP  collabora  con  l'Isvap,  la  Banca          d'Italia  e  la   Consob,   anche   mediante   scambio   di          informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni e          tutelare la stabilita'  del  mercato.  La  COVIP  collabora          altresi' con l'Autorita' garante della  concorrenza  e  del          mercato, anche  mediante  scambio  di  informazioni.  Dette          Autorita' non possono  reciprocamente  opporsi  il  segreto          d'ufficio.               1-quinquies. Accordi  di  collaborazione  e  scambi  di          informazioni  possono  intervenire  tra  la  COVIP   e   le          Autorita',  anche  estere,  preposte  alla  vigilanza   sui          gestori di cui all'articolo  6  e  sui  depositari  di  cui          all'articolo  7,  al   fine   di   accrescere   l'efficacia          dell'azione di controllo.               1-sexies.  Nei  casi  e  nei   modi   stabiliti   dalle          disposizioni dell'Unione europea, la COVIP collabora, anche          mediante  scambio  di  informazioni,  con  le   istituzioni          dell'Unione europea e con le autorita'  e  i  comitati  che          compongono il SEVIF al  fine  di  agevolare  le  rispettive          funzioni e adempie nei  confronti  di  tali  soggetti  agli          obblighi  di  comunicazione  stabiliti  dalle  disposizioni          dell'Unione europea.               1-septies. Ai fini indicati al comma 1-sexies, la COVIP          puo' concludere con le autorita' di vigilanza  degli  altri          Stati membri e con l'AEAP accordi  di  collaborazione,  che          possono  prevedere  la  delega  reciproca  di  compiti   di          vigilanza.  La  COVIP  puo'  ricorrere  all'AEAP   per   la          risoluzione  delle  controversie  con   le   autorita'   di          vigilanza  degli   altri   Stati   membri   in   situazioni          transfrontaliere.               1-octies.  La  COVIP,  secondo  le  modalita'  e   alle          condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea,          collabora, anche mediante scambio di informazioni, con:                 a) le banche centrali del Sistema europeo  di  banche          centrali (SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE) e          altri organismi  con  responsabilita'  analoghe  in  quanto          autorita' monetarie;                 b)   all'occorrenza,   altre   autorita'    pubbliche          incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento.               1-novies. La COVIP puo' scambiare informazioni  con  le          autorita'  amministrative  o  giudiziarie   o   gli   altri          organismi che intervengono nell'ambito di  procedimenti  di          liquidazione  o  concorsuali,  in  Italia   o   all'estero,          relativi alle forme pensionistiche complementari.               2. La COVIP e' l'unica Autorita' italiana competente ad          effettuare e a ricevere, sia nella  qualita'  di  Autorita'          dello Stato membro di origine sia in  quella  di  Autorita'          dello Stato membro ospitante, gli scambi  di  comunicazioni          con le altre Autorita' degli Stati membri, con riguardo  ai          fondi     pensione     che     effettuano     trasferimenti          transfrontalieri      ovvero       svolgono       attivita'          transfrontaliera, nonche' a comunicare le  disposizioni  di          diritto nazionale che devono trovare applicazione ai  sensi          degli articoli 14-bis, comma 5 e 15-ter, commi 4 e 5.               2-bis. Gli scambi e le  comunicazioni  di  informazioni          previsti dal presente articolo avvengono nel rispetto delle          seguenti condizioni:                 a)  le  informazioni  sono  scambiate  o   comunicate          nell'esercizio delle funzioni di controllo o  di  vigilanza          dei soggetti interessati;                 b) le informazioni ricevute dai soggetti  interessati          sono soggette all'obbligo del segreto d'ufficio di  cui  al          presente articolo;               c) le informazioni  ricevute  dalla  COVIP  provenienti          dalle  istituzioni  dell'Unione  europea,   nonche'   dalle          autorita' e dai comitati che compongono  il  SEVIF  possono          essere trasmesse ad altre  autorita'  italiane  o  a  terzi          soltanto con il consenso del soggetto che le ha  fornite  e          unicamente  per  i  fini  per  cui  il  consenso  e'  stato          accordato.».               -  Il  testo  dell'articolo  15-quinquies  del  decreto          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, citato nelle note alle          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto   cosi'          recita:               «Art. 15-quinquies (Forme pensionistiche  complementari          con meno di  cento  aderenti).  -  1.  Ad  eccezione  degli          articoli 4-bis, commi 1 e 2, 6, comma 5-bis, lettere  a)  e          b),  e  7,  la  COVIP   puo'   individuare,   con   proprio          regolamento, le disposizioni del presente decreto  e  della          normativa  secondaria  che  non  trovano  applicazione  nei          riguardi dei fondi pensione con meno di cento aderenti.               2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal   comma   1,          l'attivita' transfrontaliera  puo'  essere  esercitata  dai          fondi pensione con meno di cento aderenti solo  se  trovano          applicazione tutte le disposizioni del presente decreto.».               - Il testo dell'articolo 18 del decreto  legislativo  5          dicembre 2005, n. 252, citato  nelle  note  alle  premesse,          come modificato dal presente decreto cosi' recita:               «Art.  18   (Vigilanza   sulle   forme   pensionistiche          complementari). -  1.  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle          politiche  sociali   vigila   sulla   COVIP   ed   esercita          l'attivita' di alta vigilanza sul settore della  previdenza          complementare, mediante  l'adozione,  di  concerto  con  il          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di  direttive          generali alla  COVIP,  volte  a  determinare  le  linee  di          indirizzo in materia di previdenza complementare.               2.  Ferme  restando  le  competenze  di  vigilanza  sui          soggetti gestori definite negli ordinamenti settoriali,  la          COVIP, avuto riguardo alla  tutela  degli  iscritti  e  dei          beneficiari  e  al  buon  funzionamento  del   sistema   di          previdenza complementare, esercita la vigilanza prudenziale          sulle forme pensionistiche  complementari,  perseguendo  la          trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la  sana  e          prudente  gestione  e  la  loro  solidita'.  La  COVIP   ha          personalita' giuridica di diritto pubblico.               3. L'organo di vertice della COVIP e'  composto  da  un          presidente e da due membri, scelti tra  persone  dotate  di          riconosciuta competenza e specifica professionalita'  nelle          materie  di  pertinenza  della  stessa  e   di   indiscussa          moralita' e indipendenza, nominati ai sensi della legge  24          gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3          della legge 23 agosto 1988, n. 400;  la  deliberazione  del          Consiglio dei Ministri e' adottata su proposta del Ministro          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il          Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente  e  i          commissari durano in carica sette anni non rinnovabili.  Ad          essi si applicano le disposizioni  di  incompatibilita',  a          pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del          decreto-legge  8  aprile  1974,  n.  95,   convertito   con          modificazioni, dalla  legge  7  giugno  1974,  n.  216.  Al          presidente e  ai  commissari  competono  le  indennita'  di          carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei          Ministri su  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  delle          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro          dell'economia e delle  finanze.  E'  previsto  un  apposito          ruolo del personale dipendente della COVIP. La  COVIP  puo'          avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono          collocati fuori ruolo, ove ne sia fatta richiesta.               4.  Le  deliberazioni  dell'organo  di   vertice   sono          adottate collegialmente, salvo  casi  di  urgenza  previsti          dalla legge o dal regolamento di cui al presente comma.  Il          presidente sovrintende  all'attivita'  istruttoria  e  cura          l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della COVIP          tiene informato il Ministro del lavoro  e  delle  politiche          sociali sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e  gli          trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti.          L'organo di vertice delibera con apposito regolamento,  nei          limiti delle risorse disponibili e sulla base dei  principi          di   trasparenza   e    celerita'    dell'attivita',    del          contraddittorio  e  dei  criteri  di  organizzazione  e  di          gestione delle risorse umane di cui  alla  legge  7  agosto          1990, n. 241, e al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.          165, in ordine al  proprio  funzionamento  e  alla  propria          organizzazione,  prevedendo  per  il  coordinamento   degli          uffici la qualifica di direttore  generale,  determinandone          le funzioni, al numero dei posti della pianta organica,  al          trattamento   giuridico   ed   economico   del   personale,          all'ordinamento delle carriere, nonche' circa la disciplina          delle spese e la  composizione  dei  bilanci  preventivo  e          consuntivo che devono osservare i principi del  regolamento          di cui all'articolo 1, settimo comma, del  decreto-legge  8          aprile 1974, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono  sottoposte          alla verifica di legittimita' del Ministero  del  lavoro  e          delle politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministero          dell'economia e delle finanze,  e  sono  esecutive  decorsi          venti giorni dalla data di  ricevimento,  ove  nel  termine          suddetto  non  vengano  formulati  rilievi  sulle   singole          disposizioni.  Il  trattamento  economico  complessivo  del          personale delle carriere direttiva e operativa della  COVIP          e'  definito,  nei  limiti  dell'ottanta  per   cento   del          trattamento economico complessivo previsto per  il  livello          massimo della corrispondente carriera o fascia  retributiva          per il  personale  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle          comunicazioni. Al  personale  in  posizione  di  comando  o          distacco e' corrisposta una indennita' pari alla  eventuale          differenza tra il trattamento erogato  dall'amministrazione          o  dall'ente  di  provenienza   e   quello   spettante   al          corrispondente personale  di  ruolo.  La  Corte  dei  conti          esercita il controllo generale sulla COVIP  per  assicurare          la  legalita'  e  l'efficacia  del  suo   funzionamento   e          riferisce annualmente al Parlamento.               5. I  regolamenti,  le  istruzioni  di  vigilanza  e  i          provvedimenti di carattere generale, adottati  dalla  COVIP          per assolvere  i  compiti  di  cui  all'articolo  19,  sono          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino  della          COVIP.».               - Il testo dell'articolo 19 del decreto  legislativo  5          dicembre 2005, n. 252, citato  nelle  note  alle  premesse,          come modificato dal presente decreto cosi' recita:               «Art.  19  (Compiti  della  COVIP).  -  1.   Le   forme          pensionistiche complementari di cui  al  presente  decreto,          ivi comprese quelle di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 8,          nonche' i  fondi  che  assicurano  ai  dipendenti  pubblici          prestazioni complementari al trattamento di base e al  TFR,          comunque risultino gli stessi configurati  nei  bilanci  di          societa'  o  enti  ovvero  determinate  le   modalita'   di          erogazione, ad eccezione delle forme istituite  all'interno          di  enti  pubblici,  anche  economici,  che  esercitano   i          controlli in materia di tutela del  risparmio,  in  materia          valutaria o in materia assicurativa, sono  iscritte  in  un          apposito albo, tenuto a cura della COVIP.               1-bis La COVIP fornisce informativa  all'AEAP,  secondo          le modalita' dalla stessa  definite,  in  merito  ai  fondi          iscritti   all'Albo   e   alle   eventuali    cancellazioni          effettuate.               2. In conformita' agli indirizzi generali del Ministero          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il          Ministero dell'economia e delle finanze, e  ferma  restando          la vigilanza  di  stabilita'  esercitata  dalle  rispettive          autorita'  di  controllo  sui  soggetti  abilitati  di  cui          all'articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche  mediante          l'emanazione  di  istruzioni  di   carattere   generale   e          particolare, la vigilanza su tutte le forme  pensionistiche          complementari  con  approccio  prospettico  e  basato   sul          rischio. I poteri di  vigilanza  sono  esercitati  in  modo          tempestivo e proporzionato alle  dimensioni,  alla  natura,          alla portata e  alla  complessita'  delle  attivita'  della          forma pensionistica complementare. In tale ambito:                 a) definisce le condizioni che, al fine di  garantire          il rispetto dei principi di trasparenza,  comparabilita'  e          portabilita', le forme pensionistiche complementari  devono          soddisfare  per  poter  essere  ricondotte  nell'ambito  di          applicazione  del  presente  decreto  ed  essere   iscritte          all'albo di cui al comma 1;                 a-bis)  elabora  gli  schemi  degli  statuti  e   dei          regolamenti delle forme pensionistiche complementari;                 a-ter)  detta  disposizioni   di   dettaglio,   anche          attraverso gli schemi degli statuti e dei  regolamenti,  in          materia di sistema di governo  delle  forme  pensionistiche          complementari, con esclusione dei fondi pensione costituiti          nella forma di patrimoni separati ai sensi dell'articolo 3,          comma 1, lettera  i),  incluse  le  funzioni  fondamentali,          nonche'  relativamente  al  documento  sulla  politica   di          remunerazione e al documento sulla valutazione interna  del          rischio;                 b) approva gli statuti e i  regolamenti  delle  forme          pensionistiche  complementari,  verificando  la  ricorrenza          delle  condizioni  richieste   dal   presente   decreto   e          valutandone   anche   la   compatibilita'    rispetto    ai          provvedimenti di carattere generale da  essa  emanati;  nel          disciplinare, con  propri  regolamenti,  le  procedure  per          l'autorizzazione   dei   fondi    pensione    all'esercizio          dell'attivita' e per l'approvazione  degli  statuti  e  dei          regolamenti dei fondi, nonche' delle relative modifiche, la          COVIP    individua    procedimenti    di     autorizzazione          semplificati,    prevedendo    anche     l'utilizzo     del          silenzio-assenso e l'esclusione di  forme  di  approvazione          preventiva.  Tali  procedimenti  semplificati   devono   in          particolar  modo  essere  utilizzati   nelle   ipotesi   di          modifiche  statutarie   e   regolamentari   conseguenti   a          sopravvenute disposizioni normative.  Ai  fini  di  sana  e          prudente gestione, la COVIP puo'  richiedere  di  apportare          modifiche  agli  statuti  e  ai  regolamenti  delle   forme          pensionistiche  complementari,  fissando  un  termine   per          l'adozione delle relative delibere;                 c)   verifica   la   coerenza   della   politica   di          investimento e dei criteri di individuazione e ripartizione          del  rischio  della  forma   pensionistica   complementare,          illustrati nel  documento  di  cui  all'articolo  6,  comma          5-quater,  con  le  previsioni  di  cui  all'articolo  6  e          relative disposizioni di attuazione;                 d) definisce, sentite le autorita' di  vigilanza  sui          soggetti  abilitati  a  gestire  le  risorse  delle   forme          pensionistiche complementari, i criteri di redazione  delle          convenzioni per  la  gestione  delle  risorse,  cui  devono          attenersi le medesime  forme  pensionistiche  e  i  gestori          nella stipula dei relativi contratti;                 e) vigila sulla corrispondenza delle convenzioni  per          la gestione delle risorse ai criteri di  cui  alla  lettera          d);                 f) indica criteri omogenei per la determinazione  del          valore   del   patrimonio   delle   forme    pensionistiche          complementari, della  loro  redditivita',  nonche'  per  la          determinazione   della   consistenza   patrimoniale   delle          posizioni individuali accese presso le forme stesse;  detta          disposizioni volte  all'applicazione  di  regole  comuni  a          tutte le forme  pensionistiche  circa  la  definizione  del          termine massimo entro il  quale  le  contribuzioni  versate          devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta          disposizioni per la redazione dei bilanci, dei rendiconti e          delle relazioni ai predetti  documenti,  nonche'  circa  le          modalita' attraverso le  quali  tali  documenti  sono  resi          pubblici  e   resi   disponibili   agli   aderenti;   detta          disposizioni  per  la  tenuta  delle  scritture  contabili,          prevedendo:  il  modello  di  libro  giornale,  nel   quale          annotare cronologicamente  le  operazioni  di  incasso  dei          contributi e di pagamento delle prestazioni,  nonche'  ogni          altra operazione, gli eventuali altri libri  contabili,  il          prospetto della composizione e del  valore  del  patrimonio          della  forma  pensionistica  complementare  attraverso   la          contabilizzazione secondo i criteri  definiti  in  base  al          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  evidenziando          le posizioni individuali degli iscritti;                 g)  detta   disposizioni   volte   a   garantire   la          trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme          pensionistiche   complementari,   al   fine   di   tutelare          l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire          il diritto alla portabilita'  della  posizione  individuale          tra le varie  forme  pensionistiche  complementari,  avendo          anche riguardo all'esigenza di garantire la  comparabilita'          dei costi;  garantisce  che  gli  iscritti  attivi  possano          ottenere,  a  richiesta,  informazioni   in   merito   alle          conseguenze della cessazione del  rapporto  di  lavoro  sui          loro diritti pensionistici complementari e, in particolare,          relative:   1)    alle    condizioni    che    disciplinano          l'acquisizione di  diritti  pensionistici  complementari  e          alle  conseguenze  della  loro  applicazione  in  caso   di          cessazione del rapporto di lavoro; 2) al valore dei diritti          pensionistici maturati o ad  una  valutazione  dei  diritti          pensionistici maturati effettuata  al  massimo  nei  dodici          mesi precedenti la data della richiesta; 3) alle condizioni          che  disciplinano  il  trattamento   futuro   dei   diritti          pensionistici in sospeso;  garantisce,  altresi',  che  gli          iscritti di cui all'articolo 14, comma 2,  lettera  c-bis),          nonche' gli eredi e beneficiari  di  cui  all'articolo  14,          comma  3,  possano  ottenere,  su  richiesta,  informazioni          relative  al  valore  dei  loro  diritti  pensionistici  in          sospeso, o a una valutazione dei diritti  pensionistici  in          sospeso effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la          data della richiesta, e alle condizioni che disciplinano il          trattamento   dei   diritti   pensionistici   in   sospeso;          disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia  di          sollecitazione del  pubblico  risparmio,  le  modalita'  di          offerta  al   pubblico   di   tutte   le   predette   forme          pensionistiche,      dettando      disposizioni       volte          all'applicazione  di  regole  comuni  per  tutte  le  forme          pensionistiche    complementari,     relativamente     alle          informazioni    generali    sulla    forma    pensionistica          complementare, alle informazioni  ai  potenziali  aderenti,          alle   informazioni   periodiche   agli   aderenti,    alle          informazioni   agli   aderenti   durante   la    fase    di          prepensionamento e alle informazioni ai beneficiari durante          la fase di erogazione delle rendite. A  tale  fine  elabora          schemi per le  informative  da  indirizzare  ai  potenziali          aderenti, agli aderenti e ai beneficiari di tutte le  forme          pensionistiche  complementari.  Detta  disposizioni   sulle          modalita' di pubblicita';                 h)  vigila  sull'osservanza  delle  disposizioni  del          presente  decreto  e  delle  disposizioni   secondarie   di          attuazione  dello  stesso,   nonche'   delle   disposizioni          dell'Unione europea  direttamente  applicabili  alle  forme          pensionistiche complementari, con facolta' di sospendere  o          vietare la raccolta delle adesioni in  caso  di  violazione          delle disposizioni stesse;                 i) esercita  il  controllo  sulla  gestione  tecnica,          finanziaria,   patrimoniale,    contabile    delle    forme          pensionistiche  complementari,  anche  mediante   ispezioni          presso le stesse, ivi comprese le attivita'  esternalizzate          e su quelle  oggetto  di  riesternalizzazione,  richiedendo          l'esibizione  dei  documenti  e  degli  atti  che   ritenga          necessari;                 l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro  e          delle  politiche  sociali,  formulando  anche  proposte  di          modifiche   legislative   in    materia    di    previdenza          complementare;                 l-bis) diffonde  regolarmente  informazioni  relative          all'andamento della previdenza complementare;                 m) diffonde informazioni utili  alla  conoscenza  dei          temi previdenziali;                 n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni  nel          settore della previdenza complementare  anche  in  rapporto          alla  previdenza  di  base;   a   tale   fine,   le   forme          pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e          le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP          puo' avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro.               3. Per  l'esercizio  della  vigilanza,  la  COVIP  puo'          richiedere   in   qualsiasi   momento   che   l'organo   di          amministrazione e di controllo, il direttore  generale,  il          responsabile  e  i  titolari  delle  funzioni  fondamentali          forniscano  alla   stessa,   per   quanto   di   rispettiva          competenza,  informazioni  e   valutazioni   su   qualsiasi          questione relativa alla forma pensionistica complementare e          trasmettano  ogni  dato  e  documento  richiesto.  Con   le          modalita' e nei termini da essa stessa stabiliti, la  COVIP          puo' disporre l'invio sistematico:                 a) delle segnalazioni  statistiche  e  di  vigilanza,          comprese quelle a livello di singolo iscritto,  nonche'  di          ogni  altro  dato  e  documento,  anche  per  finalita'  di          monitoraggio del funzionamento complessivo del  sistema  di          previdenza complementare in attuazione  delle  lettere  l),          l-bis), m) e n) del comma 2;                 b) dei verbali delle riunioni  e  degli  accertamenti          degli  organi  di  controllo  delle  forme   pensionistiche          complementari.               4. La COVIP puo' altresi':                 a) convocare presso di se' i componenti degli  organi          di amministrazione e di controllo, i direttori generali,  i          responsabili delle forme pensionistiche complementari  e  i          titolari delle funzioni fondamentali;                 b)  ordinare  la   convocazione   degli   organi   di          amministrazione e di controllo delle  forme  pensionistiche          complementari, fissandone l'ordine del giorno; in  caso  di          inottemperanza    puo'    procedere    direttamente    alla          convocazione degli organi di amministrazione e di controllo          delle forme pensionistiche complementari;                 b-bis) inibire con provvedimento motivato, in tutto o          in parte, per un periodo massimo di 60 giorni,  l'attivita'          della forma  pensionistica  complementare  ove  vi  sia  il          fondato  sospetto  di  grave  violazione  delle  norme  del          presente decreto e vi sia urgenza di provvedere.               5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP  ha  diritto          di ottenere le notizie e  le  informazioni  richieste  alle          pubbliche amministrazioni.               5-bis. Tenuto conto  della  dimensione,  della  natura,          della portata e della complessita'  delle  attivita'  delle          forme  pensionistiche  complementari,  la   COVIP   esamina          periodicamente le strategie, i processi e le  procedure  di          segnalazione   stabiliti   dalle    forme    pensionistiche          complementari per rispettare le disposizioni  del  presente          decreto e della normativa secondaria adottata in attuazione          dello stesso. Il riesame tiene conto delle  circostanze  in          cui le forme pensionistiche complementari  operano  e,  ove          opportuno,  dei  soggetti  che  eseguono  per  loro   conto          funzioni   fondamentali   o   qualsiasi   altra   attivita'          esternalizzata. Tale esame comprende:                 a) una valutazione dei requisiti qualitativi relativi          al sistema di governo;                 b)  una  valutazione  dei   rischi   cui   la   forma          pensionistica e' esposta;                 c) una valutazione della  capacita'  della  forma  di          valutare e gestire tali rischi.               5-ter.  La  COVIP  puo'  adottare  ogni  strumento   di          monitoraggio  ritenuto  opportuno,  incluse  le  prove   di          stress, che consenta di rilevare  il  deterioramento  delle          condizioni   finanziarie   di   una   forma   pensionistica          complementare e di monitorare come vi sia posto rimedio.               5-quater.  La  COVIP   puo'   richiedere   alle   forme          pensionistiche complementari di rimediare  alle  carenze  o          alle deficienze individuate nel quadro della  procedura  di          cui ai commi 5-bis e 5-ter.               6. La COVIP, nei  casi  di  crisi  o  di  tensione  sui          mercati finanziari, tiene conto degli  effetti  dei  propri          atti sulla stabilita' del sistema finanziario  degli  altri          Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni  scambi  di          informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il  CERS  e          le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri.               7.  Entro  il  31  maggio  di  ciascun  anno  la  COVIP          trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche  sociali          una relazione sull'attivita'  svolta,  sulle  questioni  in          corso di maggior rilievo  e  sugli  indirizzi  e  le  linee          programmatiche che intende  seguire.  Entro  il  30  giugno          successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali          trasmette detta relazione  al  Parlamento  con  le  proprie          eventuali osservazioni.               7-bis I dipendenti e gli esperti  addetti  alla  COVIP,          nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono incaricati          di un pubblico servizio.".               - Il testo dell'articolo 19-ter del decreto legislativo          5 dicembre 2005, n. 252, citato nelle note  alle  premesse,          come modificato dal presente decreto cosi' recita:               «Art. 19-ter (False informazioni). -  1.  I  componenti          degli organi di amministrazione e di controllo i  direttori          generali,  i  responsabili   delle   forme   pensionistiche          complementari, i titolari delle funzioni fondamentali  e  i          liquidatori che forniscono alla COVIP segnalazioni, dati  o          documenti falsi, sono puniti con l'arresto da  sei  mesi  a          tre  anni,  salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave          reato.".               -  Il  testo  dell'articolo   19-quater   del   decreto          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, citato nelle note alle          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto   cosi'          recita:               «Art.  19-quater  (Sanzioni   amministrative).   -   1.          Chiunque adotti, in qualsiasi documento o comunicazione  al          pubblico, la denominazione "fondo  pensione"  senza  essere          iscritto, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del  presente          decreto, all'Albo tenuto a cura della COVIP e'  punito  con          la sanzione amministrativa pecuniaria da euro  500  a  euro          25.000, con provvedimento motivato del Ministero del lavoro          e della previdenza sociale, sentita la COVIP.               2. I componenti degli organi di  amministrazione  e  di          controllo,i direttori generali, i titolari  delle  funzioni          fondamentali, i  responsabili  delle  forme  pensionistiche          complementari, i liquidatori e  i  commissari  nominati  ai          sensi dell'articolo 15 che  in  relazione  alle  rispettive          competenze:                 a) nel termine prescritto non ottemperano,  anche  in          parte,  alle  richieste  della  COVIP,   ovvero   ritardano          l'esercizio delle sue funzioni, sono puniti con la sanzione          amministrativa del pagamento di una somma da euro  5.000  a          euro 25.000;                 b)  non  osservano  le  disposizioni  previste  negli          articoli  1,  commi  1-bis  e  4,4-bis,  5,  5-bis,  5-ter,          5-quater,  5-quinquies,  5-sexies,   5-septies,   5-octies,          5-nonies,   6,   7,   11,   13-bis,   13-ter,    13-quater,          13-quinquies,  13-sexies,  13-septies,  14,   14-bis,   15,          15-bis, 17-bis, e 20  ovvero  le  disposizioni  generali  o          particolari  emanate  dalla  COVIP  in  base  ai   medesimi          articoli nonche'  in  base  all'articolo  19  del  presente          decreto,  sono  puniti  con  la   sanzione   amministrativa          pecuniaria da euro 500 a euro 25.000;                 c) non osservano le  disposizioni  sui  requisiti  di          onorabilita'  e   professionalita'   e   sulle   cause   di          ineleggibilita' e di incompatibilita'  e  sulle  situazioni          impeditive previste dal decreto del Ministro del  lavoro  e          della previdenza  sociale  di  cui  all'articolo  5-sexies,          ovvero le disposizioni sui limiti agli  investimenti  e  ai          conflitti di interessi previste dal  decreto  del  Ministro          dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6,  comma          5-bis, ovvero le disposizioni previste nel decreto adottato          dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con          il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  cui          all'articolo 20, comma 2, del presente decreto, sono puniti          con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 25.000;                 d) non  effettuano  le  comunicazioni  relative  alla          sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilita' di          cui all'articolo  5-sexies,  lettera  b),  nel  termine  di          quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza          degli eventi e delle situazioni relative, sono  puniti  con          la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da          2.600 euro a 15.500 euro.               3. Nelle ipotesi  di  cui  al  comma  2,  nei  casi  di          maggiore  gravita',  la  COVIP  puo'  dichiarare   decaduti          dall'incarico i  componenti  degli  organi  collegiali,  il          direttore   generale,   il   responsabile    della    forma          pensionistica e i titolari delle funzioni fondamentali.               4. Le sanzioni amministrative previste nei commi 2 e  3          sono applicate, nel rispetto dei principi di cui alla legge          24 novembre 1981, n. 689. Le sanzioni  amministrative  sono          determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa          potenzialita' lesiva dell'interesse protetto  che  ciascuna          infrazione presenta in  astratto,  di  specifiche  qualita'          personali del  colpevole,  comprese  quelle  che  impongono          particolari doveri di prevenzione, controllo  o  vigilanza,          nonche' del  vantaggio  che  l'infrazione  puo'  recare  al          colpevole o alla persona o  ente  nel  cui  interesse  egli          agisce. I fondi pensione e le societa' istitutrici di forme          pensionistiche  complementari  rispondono  in  solido   del          pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso  per          l'intero nei confronti del responsabile della violazione. I          fondi dotati di soggettivita' giuridica sono  obbligati  ad          agire in regresso, salvo diversa deliberazione assembleare.          Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre  1981,          n. 689, e successive modificazioni.               4-bis. Alle sanzioni di cui al presente articolo  trova          applicazione la  disposizione  prevista,  per  le  sanzioni          amministrative riguardanti  le  violazioni  in  materia  di          previdenza  e  assistenza  obbligatorie,  dall'articolo  8,          comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.».   |  
|   |                                 Art. 2 
       Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 
   1. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  7  settembre 2005, n. 209, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:     «d) attivita' riassicurativa:       1) l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti  da  un'impresa di assicurazione, anche di uno Stato terzo o retrocessi da un'impresa di riassicurazione;       2) la copertura fornita da un'impresa di riassicurazione ad  un fondo pensione istituito in uno  Stato  membro  dell'Unione  europea, autorizzato dall'Autorita' competente dello Stato membro di origine e che  rientri  nell'ambito  di  applicazione  della   direttiva   (UE) 2016/2341;».  
           Note all'art. 2: 
               - Il testo dell'articolo 1 del  decreto  legislativo  7          settembre 2005, n. 209, citato nelle  note  alle  premesse,          come modificato dal presente decreto, cosi' recita:               «Art. 1 (Definizioni). - 1.  Agli  effetti  del  codice          delle assicurazioni private si intendono per:                 a) assicurazione contro  i  danni:  le  assicurazioni          indicate all'articolo 2, comma 3;                 b) assicurazione sulla vita: le  assicurazioni  e  le          operazioni indicate all'articolo 2, comma 1;                 c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la gestione          dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione;                 d) attivita' riassicurativa:               1) l'assunzione e la  gestione  dei  rischi  ceduti  da          un'impresa di assicurazione, anche di  uno  Stato  terzo  o          retrocessi da un'impresa di riassicurazione;               2)   la   copertura   fornita    da    un'impresa    di          riassicurazione ad un fondo pensione istituito in uno Stato          membro  dell'Unione  europea,  autorizzato   dall'Autorita'          competente dello Stato membro  di  origine  e  che  rientri          nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341;                 e) attivita' in regime di liberta' di prestazione  di          servizi  o  rischio  assunto  in  regime  di  liberta'   di          prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita          da uno stabilimento situato nel  territorio  di  uno  Stato          membro assumendo  obbligazioni  con  contraenti  aventi  il          domicilio, ovvero, se persone giuridiche,  la  sede  in  un          altro Stato membro o il rischio che  un'impresa  assume  da          uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro          diverso da quello in cui e' ubicato il rischio;                 f) attivita' in  regime  di  stabilimento  o  rischio          assunto  in  regime  di   stabilimento:   l'attivita'   che          un'impresa  esercita  da  uno  stabilimento   situato   nel          territorio di uno Stato membro assumendo  obbligazioni  con          contraenti  aventi  il  domicilio,   ovvero,   se   persone          giuridiche, la sede nello stesso Stato  o  il  rischio  che          un'impresa  assume  da   uno   stabilimento   situato   nel          territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio;                 g)  autorita'  di  vigilanza:  l'autorita'  nazionale          incaricata  della   vigilanza   sulle   imprese   e   sugli          intermediari   e   gli   altri   operatori   del    settore          assicurativo;                 g-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo  di  vigilanza          finanziaria composto dalle seguenti parti:                   1)  "AEAP"  o  "EIOPA":  Autorita'  europea   delle          assicurazioni e delle pensioni aziendali  e  professionali,          istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;                   2)  "ABE"  o  "EBA":  Autorita'  bancaria  europea,          istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;                   3)  "AESFEM"  o  "ESMA":  Autorita'  europea  degli          strumenti  finanziari  e   dei   mercati,   istituita   con          regolamento (UE) n. 1095/2010;                   4)  "Comitato  congiunto":  il  Comitato  congiunto          delle   Autorita'   europee    di    vigilanza,    previsto          dall'articolo 54 del regolamento  (UE)  n.  1093/2010,  del          regolamento (UE) n.  1094/2010,  del  regolamento  (UE)  n.          1095/2010;                   5)  "CERS":  Comitato  europeo   per   il   rischio          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;                   6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":  le          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri          specificate negli atti dell'Unione di cui  all'articolo  1,          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.          1095/2010;                 g-ter) autorita' di vigilanza sul gruppo: l'autorita'          di vigilanza di gruppo determinata ai  sensi  dell'articolo          207-sexies;                 h)  carta  verde:   certificato   internazionale   di          assicurazione emesso da un  ufficio  nazionale  secondo  la          raccomandazione n.  5  adottata  il  25  gennaio  1949  dal          sottocomitato  dei  trasporti  stradali  del  comitato  dei          trasporti interni della Commissione economica per  l'Europa          dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;                 i) codice della strada:  il  decreto  legislativo  30          aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;                 l)  codice  in  materia  di   protezione   dei   dati          personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;                 l-bis) collegio delle  autorita'  di  vigilanza:  una          struttura permanente ma flessibile per la cooperazione,  il          coordinamento e  l'agevolazione  del  processo  decisionale          nell'ambito della vigilanza del gruppo;                 l-bis.1) compenso: qualsiasi  commissione,  onorario,          spesa, o altro pagamento, inclusi altri benefici  economici          di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio  o  incentivo          finanziario  o  non  finanziario,  offerti  o  forniti   in          relazione ad attivita' di distribuzione assicurativa;                 l-ter)   concentrazione   dei   rischi:   tutte    le          esposizioni al rischio che  comportano  perdite  potenziali          sufficientemente  ampie  da  mettere   a   repentaglio   la          solvibilita' o la  posizione  finanziaria  dell'impresa  di          assicurazione o di riassicurazione;                 m) CONSAP:  la  Concessionaria  servizi  assicurativi          pubblici S.p.A.;                 m-bis)   controparte   centrale   autorizzata:    una          controparte  centrale  che  ha  ottenuto  un'autorizzazione          conformemente  all'articolo  14  del  regolamento  (UE)  n.          648/2012 o che e' stata riconosciuta in  base  all'articolo          25 dello stesso Regolamento;                 m-ter)  consulenza:   l'attivita'   consistente   nel          fornire raccomandazioni personalizzate ad  un  cliente,  su          richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in          relazione ad uno o piu' contratti di assicurazione;                 n) credito di assicurazione: ogni importo  dovuto  da          un'impresa  di  assicurazione  ad  assicurati,  contraenti,          beneficiari o altre parti  lese  aventi  diritto  ad  agire          direttamente contro l'impresa di assicurazione e  derivante          da un contratto di assicurazione o  da  operazioni  di  cui          all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito  di  attivita'  di          assicurazione diretta, compresi  gli  importi  detenuti  in          riserva per la  copertura  a  favore  dei  medesimi  aventi          diritto allorquando alcuni elementi  del  debito  non  sono          ancora conosciuti. Sono parimenti  considerati  crediti  di          assicurazione   i   premi   detenuti   da   un'impresa   di          assicurazione,  prima   dell'avvio   delle   procedure   di          liquidazione dell'impresa stessa, in seguito  alla  mancata          stipulazione o alla risoluzione dei medesimi  contratti  ed          operazioni,  in  virtu'  della  legge  applicabile  a  tali          contratti e operazioni;                 n.1) distributore di prodotti assicurativi: qualsiasi          intermediario assicurativo,  intermediario  assicurativo  a          titolo accessorio o impresa di assicurazione;                 n-bis)  distribuzione   di   probabilita'   prevista:          funzione matematica che assegna ad un elenco  esaustivo  di          eventi futuri mutualmente  esclusivi  una  probabilita'  di          realizzazione;                 n-ter) «ECAI» o «agenzia esterna di  valutazione  del          merito  di  credito»:  un'agenzia  di   rating   creditizio          registrata o certificata  in  conformita'  del  regolamento          (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo o del Consiglio  o          una banca  centrale  che  emette  rating  creditizi  esenti          dall'applicazione di tale regolamento;                 n-quater) effetti di diversificazione:  la  riduzione          dell'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o          di   riassicurazione   o    del    gruppo    dovuta    alla          diversificazione della loro attivita', derivante dal  fatto          che il risultato sfavorevole  di  un  rischio  puo'  essere          compensato dal  risultato  piu'  favorevole  di  un  altro,          quando tali rischi non siano pienamente correlati;                 n-quinquies)  esternalizzazione:  l'accordo  concluso          tra un'impresa di assicurazione o di riassicurazione  e  un          fornitore   di   servizi,   anche   se   non    autorizzato          all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa,          in base  al  quale  il  fornitore  di  servizi  esegue  una          procedura,  un  servizio  o  un'attivita',  direttamente  o          tramite sub  esternalizzazione,  che  sarebbero  altrimenti          realizzati   dall'impresa    di    assicurazione    o    di          riassicurazione stessa;                 o) fondo di garanzia:  un  organismo  creato  da  uno          Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare,  entro          i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o          alle persone causati da un veicolo non identificato  o  per          il quale  non  vi  e'  stato  adempimento  dell'obbligo  di          assicurazione;                 p) fondo di garanzia delle vittime della  caccia:  il          fondo costituito presso la CONSAP e previsto  dall'articolo          303;                 q) fondo di garanzia delle vittime della  strada:  il          fondo costituito presso la CONSAP e previsto  dall'articolo          285;                 q-bis) funzione: in un sistema di governo societario,          la capacita' interna  all'impresa  di  assicurazione  o  di          riassicurazione di svolgere compiti concreti; un sistema di          governo societario comprende la funzione  di  gestione  del          rischio, la funzione  di  verifica  della  conformita',  la          revisione interna e la funzione attuariale;                 r) grandi rischi:  si  intendono  per  grandi  rischi          quelli rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma  3,          qui di seguito indicati:                   1) 4 (corpi di veicoli  ferroviari),  5  (corpi  di          veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi,  lacustri  e          fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12          (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo  quanto          previsto al numero 3);                   2)  14   (credito)   e   15   (cauzione),   qualora          l'assicurato   eserciti   professionalmente    un'attivita'          industriale,  commerciale  o  intellettuale  e  il  rischio          riguardi questa attivita';                   3) 3 (corpi di veicoli  terrestri,  esclusi  quelli          ferroviari), 8 (incendio ed elementi  naturali),  9  (altri          danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri),  12  (r.c.          veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda          i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai  sensi          dell'articolo  123,  13  (r.c.  generale)  e  16   (perdite          pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno          due dei tre criteri seguenti:                     1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale          risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro;                     2)  l'importo   del   volume   d'affari   risulti          superiore ai dodicimilionieottocentomila euro;                     3) il numero dei  dipendenti  occupati  in  media          durante     l'esercizio     risulti     superiore      alle          duecentocinquanta unita'.               Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un          gruppo  tenuto  a  redigere  un  bilancio  consolidato,  le          condizioni  di  cui  sopra  si  riferiscono   al   bilancio          consolidato del gruppo;                 r-bis) gruppo: un gruppo:                   1)  composto  da  una   societa'   partecipante   o          controllante, dalle sue societa'  controllate  o  da  altre          entita' in cui la societa' partecipante o controllante o le          sue  societa'  controllate  detengono  una  partecipazione,          nonche' da societa' legate da direzione unitaria  ai  sensi          dell'articolo 96; ovvero                   2) basato  sull'instaurazione,  contrattuale  o  di          altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra          tali imprese che puo' includere anche mutue assicuratrici o          altre societa' di tipo mutualistico, a condizione che:                   2.1) una  delle  imprese  eserciti  effettivamente,          tramite  un   coordinamento   centralizzato,   un'influenza          dominante   sulle   decisioni,   incluse    le    decisioni          finanziarie, di  tutte  le  imprese  che  fanno  parte  del          gruppo; e                   2.2) la costituzione  e  lo  scioglimento  di  tali          relazioni  ai   fini   del   titolo   XV   siano   soggetti          all'approvazione preventiva dell'autorita' di vigilanza del          gruppo;  laddove  l'impresa  che  esegue  il  coordinamento          centralizzato  e'  considerata  l'impresa  controllante   o          partecipante e le altre imprese sono considerate le imprese          controllate o partecipate;                 s)  impresa:  la  societa'  di  assicurazione  o   di          riassicurazione autorizzata;                 t) impresa di assicurazione: la societa'  autorizzata          secondo  quanto  previsto   nelle   direttive   comunitarie          sull'assicurazione diretta;                 u) impresa di  assicurazione  autorizzata  in  Italia          ovvero  impresa  di  assicurazione  italiana:  la  societa'          avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia          di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato          terzo,  autorizzata  all'esercizio  delle  assicurazioni  o          delle operazioni di cui all'articolo 2;                 u-bis) impresa di assicurazione  captive:  un'impresa          di assicurazione  controllata  da  un'impresa  finanziaria,          diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione          o  da  un  gruppo  di  imprese  di   assicurazione   o   di          riassicurazione a cui si applica la  direttiva  2009/138/CE          oppure controllata da un'impresa non  finanziaria,  il  cui          scopo e' fornire copertura assicurativa esclusivamente  per          i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano  o          di una o piu' imprese del gruppo di cui fa parte  l'impresa          di assicurazione captive;                 v) impresa di assicurazione comunitaria: la  societa'          avente sede legale e amministrazione centrale in uno  Stato          membro dell'Unione europea diverso  dall'Italia  o  in  uno          Stato aderente allo Spazio economico  europeo,  autorizzata          secondo  quanto  previsto   nelle   direttive   comunitarie          sull'assicurazione diretta;                 z)  impresa  di  assicurazione  extracomunitaria:  la          societa'   di   assicurazione   avente   sede   legale    e          amministrazione centrale  in  uno  Stato  non  appartenente          all'Unione europea o non  aderente  allo  Spazio  economico          europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni  o          delle operazioni di cui all'articolo 2;                 aa)  impresa  di  partecipazione  assicurativa:   una          societa' controllante il cui  unico  o  principale  oggetto          consiste nell'assunzione di  partecipazioni  di  controllo,          nonche'   nella   gestione   e   valorizzazione   di   tali          partecipazioni,   se   le    imprese    controllate    sono          esclusivamente o principalmente imprese  di  assicurazione,          imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione  o  di          riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una  di          esse  sia  un'impresa  di  assicurazione  o  un'impresa  di          riassicurazione avente sede  legale  nel  territorio  della          Repubblica e che non  sia  una  impresa  di  partecipazione          finanziaria  mista  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,          lettera bb-bis);                 bb) impresa di partecipazione assicurativa  mista  ai          sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  lettera  bb-bis):  una          societa'   controllante   diversa    da    un'impresa    di          assicurazione,    da    un'impresa     di     assicurazione          extracomunitaria,  da  un'impresa  di  riassicurazione,  da          un'impresa   di   riassicurazione   extracomunitaria,    da          un'impresa di partecipazione assicurativa o da una  impresa          di partecipazione finanziaria mista ai sensi  dell'articolo          1, comma 1, lettera bb-bis), sempreche'  almeno  una  delle          sue imprese controllate sia un'impresa di  assicurazione  o          un'impresa  di  riassicurazione  avente  sede  legale   nel          territorio della Repubblica;                 bb-bis) impresa di partecipazione finanziaria  mista:          un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v),  del          decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;                 cc)   impresa   di   riassicurazione:   la   societa'          autorizzata  all'esercizio  della   sola   riassicurazione,          diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di          assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale          consiste nell'accettare rischi ceduti  da  una  impresa  di          assicurazione, da una impresa di assicurazione avente  sede          legale  in  uno  Stato  terzo,  o  da  altre   imprese   di          riassicurazione;                 cc-bis)   impresa   di    riassicurazione    captive:          un'impresa di  riassicurazione  controllata  da  un'impresa          finanziaria diversa da un'impresa  di  assicurazione  o  di          riassicurazione o da un gruppo di imprese di  assicurazione          o riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE          oppure controllata da un'impresa  non  finanziaria  il  cui          scopo e' di fornire copertura riassicurativa esclusivamente          per  i  rischi  dell'impresa  o  delle   imprese   che   la          controllano o di una o piu' imprese del gruppo  di  cui  fa          parte l'impresa di riassicurazione captive;                 cc-ter) impresa di riassicurazione  extracomunitaria:          la societa' avente sede legale e  amministrazione  centrale          in uno Stato non  appartenente  all'Unione  europea  o  non          aderente allo Spazio  economico  europeo,  autorizzata  per          l'esercizio dell'attivita' riassicurativa;                 cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita          da uno dei seguenti soggetti:                   1) un ente creditizio, un ente  finanziario  o  una          societa' strumentale di cui all'articolo  4,  n.  18),  del          regolamento (UE) 575/2013;                   2)  un'impresa  di  assicurazione,  un'impresa   di          riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa          ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc);                   3)   un'impresa   di    investimento    ai    sensi          dell'articolo 4, n.  2),  del  regolamento  del  Parlamento          europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013;                   4) un'impresa di partecipazione  finanziaria  mista          ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis);                 cc-quinquies) intermediario  assicurativo:  qualsiasi          persona  fisica  o  giuridica,  diversa  da  un'impresa  di          assicurazione o riassicurazione o da  un  dipendente  della          stessa e diversa da un intermediario assicurativo a  titolo          accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita'          di distribuzione assicurativa;                 cc-sexies)  intermediario  riassicurativo:  qualsiasi          persona  fisica  o  giuridica,  diversa  da  un'impresa  di          assicurazione o di riassicurazione o da  un  dipendente  di          essa, che avvii o svolga a titolo  oneroso  l'attivita'  di          distribuzione riassicurativa;                 cc-septies)  intermediario  assicurativo   a   titolo          accessorio: qualsiasi persona fisica o  giuridica,  diversa          da uno dei soggetti  di  cui  alla  lettera  d),  comma  2,          dell'articolo 109, che avvii  o  svolga  a  titolo  oneroso          l'attivita'  di   distribuzione   assicurativa   a   titolo          accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni:                   1) l'attivita'  professionale  principale  di  tale          persona fisica o giuridica e' diversa  dalla  distribuzione          assicurativa;                   2)  la  persona  fisica  o  giuridica  distribuisce          soltanto determinati prodotti  assicurativi,  complementari          rispetto ad un bene o servizio;                   3) i prodotti assicurativi in questione non coprono          il ramo vita o la responsabilita' civile, a meno  che  tale          copertura  non  integri  il  bene   o   il   servizio   che          l'intermediario fornisce nell'ambito  della  sua  attivita'          professionale principale;                 dd) ISVAP o IVASS: l'Istituto per la vigilanza  sulle          assicurazioni private e di interesse collettivo  a  cui  e'          succeduto  l'IVASS,  Istituto  per   la   vigilanza   sulle          assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del  decreto-legge          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla          legge 7 agosto 2012 n. 135;                 ee) legge fallimentare: il  regio  decreto  16  marzo          1942, n. 267, e successive modificazioni;                 ff)  localizzazione:   la   presenza   di   attivita'          mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio  di  un          determinato  Stato.  I  crediti   sono   considerati   come          localizzati  nello  Stato  nel  quale   gli   stessi   sono          esigibili;                 gg);                 hh);                 ii) mercato  regolamentato:  un  mercato  finanziario          autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo          I,  del  testo  unico   dell'intermediazione   finanziaria,          nonche' i mercati di Stati appartenenti all'OCSE  che  sono          istituiti,  organizzati  e  disciplinati  da   disposizioni          adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e          che soddisfano requisiti  analoghi  a  quelli  dei  mercati          regolamentati di cui al  testo  unico  dell'intermediazione          finanziaria;                 ii-bis) misura del rischio:  la  funzione  matematica          che assegna un importo monetario ad una data  distribuzione          di probabilita' prevista e cresce  monotonicamente  con  il          livello  di  esposizione  al  rischio  sottostante  a  tale          distribuzione;                 ll) natante: qualsiasi unita' che e'  destinata  alla          navigazione  marittima,  fluviale  o  lacustre  e  che   e'          azionata da propulsione meccanica;                 ll-bis) operazione infragruppo: un'operazione in  cui          un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si affida,          direttamente  o   indirettamente,   ad   un'altra   impresa          nell'ambito dello stesso gruppo o ad una persona  fisica  o          giuridica strettamente legata alle imprese  nell'ambito  di          tale gruppo per ottemperare ad un obbligo,  contrattuale  o          meno, e a fini o meno di pagamento;                 mm) organismo  di  indennizzo  italiano:  l'organismo          istituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296;                 mm-bis)  partecipazione:  la  detenzione,  diretta  o          tramite un rapporto di controllo, del 20 per cento  o  piu'          dei diritti di voto o del capitale di una  societa',  anche          per il tramite di societa' controllate,  fiduciarie  o  per          interposta  persona  o  comunque  di  una  percentuale  che          consente  l'esercizio  di  una  influenza  notevole   sulla          gestione di tale societa';                 mm-ter) partecipazione  qualificata:  la  detenzione,          diretta o indiretta, di almeno il 10 per cento dei  diritti          di voto o del capitale di un'impresa di assicurazione o  di          riassicurazione o comunque la partecipazione  che  consente          l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale          impresa;                 nn) partecipazioni: le azioni, le quote e  gli  altri          strumenti    finanziari    che    attribuiscono     diritti          amministrativi o comunque i diritti previsti  dall'articolo          2351, ultimo comma, del codice civile;                 oo);                 pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti  i          contratti stipulati da imprese di  assicurazione  italiane,          ad eccezione di quelli stipulati da  loro  sedi  secondarie          situate in Stati terzi;                 qq) portafoglio  del  lavoro  indiretto  italiano:  i          contratti, ovunque stipulati,  da  imprese  italiane  o  da          stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale  in          altro Stato, se l'impresa cedente e'  essa  stessa  impresa          italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede          legale in altro Stato. Si  considerano  facenti  parte  del          portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso          in cui l'impresa cedente  sia  un'impresa  avente  la  sede          legale in altro Stato;                 rr) principi  contabili  internazionali:  i  principi          contabili  internazionali  e  le  relative  interpretazioni          adottati secondo la procedura di  cui  all'articolo  6  del          regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del          Consiglio, del 19 luglio 2002;                 ss) prodotti assicurativi: tutti i  contratti  emessi          da imprese di assicurazione nell'esercizio delle  attivita'          rientranti nei rami vita o nei  rami  danni  come  definiti          all'articolo 2;                 ss-bis) prodotto  di  investimento  assicurativo:  un          prodotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero  2),          del regolamento (UE) n.  1286/2014.  Tale  definizione  non          include:                   1)  i  prodotti  assicurativi  non  vita   elencati          all'allegato   I   della   direttiva   2009/138/CE    (Rami          dell'assicurazione non vita);                   2)  i  contratti  assicurativi  vita,  qualora   le          prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in          caso  di  decesso  o  per  incapacita'  dovuta  a  lesione,          malattia o disabilita';                   3) i  prodotti  pensionistici  che,  ai  sensi  del          diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi  lo  scopo          precipuo di offrire all'investitore un reddito  durante  la          pensione e che  consentono  all'investitore  di  godere  di          determinati vantaggi;                   4) i regimi pensionistici aziendali o professionali          ufficialmente riconosciuti  che  rientrano  nell'ambito  di          applicazione della direttiva 2003/41/CE o  della  direttiva          2009/138/CE;                   5) i singoli prodotti pensionistici per i quali  il          diritto nazionale richiede un  contributo  finanziario  del          datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il  datore  di          lavoro non  puo'  scegliere  il  fornitore  o  il  prodotto          pensionistico;                 tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo          un insieme omogeneo di rischi od  operazioni  che  descrive          l'attivita'  che  l'impresa  puo'  esercitare  al  rilascio          dell'autorizzazione;                 uu) retrocessione: cessione  dei  rischi  assunti  in          riassicurazione;                 vv)  sede  secondaria  o  succursale:  una  sede  che          costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di          un'impresa di assicurazione  o  di  riassicurazione  e  che          effettua direttamente, in tutto  o  in  parte,  l'attivita'          assicurativa    o    riassicurativa;    con     riferimento          all'intermediazione, per succursale si intende una  agenzia          o una succursale situata in uno Stato membro diverso  dallo          Stato membro di origine,  inclusa  l'organizzazione  di  un          semplice   ufficio   gestito   da   personale    dipendente          dell'intermediario ovvero da una persona  indipendente,  ma          incaricata  ad  agire  in   modo   permanente   per   conto          dell'intermediario stesso;                 vv-bis) riassicurazione finite:  una  riassicurazione          in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita,          espressa  in   termini   di   rischio   economico   massimo          trasferito, risultante da  un  significativo  trasferimento          sia del  rischio  di  sottoscrizione  che  del  rischio  di          timing, eccede, per un importo limitato  ma  significativo,          il premio per l'intera durata del contratto, unitamente  ad          almeno una delle seguenti caratteristiche:                   1) considerazione esplicita e materiale del  valore          del denaro in rapporto al tempo;                   2) disposizioni contrattuali intese a  limitare  il          risultato economico del contratto tra le parti  nel  tempo,          al  fine  di  raggiungere  il  trasferimento  del   rischio          previsto;                 vv-bis.1) rischio di credito: il rischio di perdita o          di  variazione  sfavorevole  della  situazione  finanziaria          derivante  da  oscillazioni  del  merito  di   credito   di          emittenti di titoli, controparti e debitori  nei  confronti          dei quali l'impresa di assicurazione o  di  riassicurazione          e' esposta in  forma  di  rischio  di  inadempimento  della          controparte, di rischio di spread o di  concentrazione  del          rischio di mercato;                 vv-bis.2)  rischio  di  liquidita':  il  rischio  che          l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia  in          grado di liquidare  investimenti  ed  altre  attivita'  per          regolare i  propri  impegni  finanziari  al  momento  della          relativa scadenza;                 vv-bis.3) rischio di mercato: il rischio di perdita o          di  variazione  sfavorevole  della  situazione  finanziaria          derivante, direttamente o indirettamente,  da  oscillazioni          del livello e della volatilita' dei prezzi di mercato delle          attivita', delle passivita' e degli strumenti finanziari;                 vv-bis.4) rischio di sottoscrizione:  il  rischio  di          perdita  o  di  variazione  sfavorevole  del  valore  delle          passivita' assicurative dovuto  ad  ipotesi  inadeguate  in          materia di fissazione di prezzi  e  di  costituzione  delle          riserve tecniche;                 vv-bis.5) rischio operativo: il  rischio  di  perdite          derivanti  dall'inadeguatezza  o   dalla   disfunzione   di          procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi          esogeni;                 vv-bis.6)  sistemi  di  garanzia:  sistemi   per   lo          svolgimento, in Italia  o  all'estero,  delle  funzioni  di          salvaguardia della stabilita' finanziaria delle imprese, in          particolare per la gestione e la risoluzione di  situazioni          di crisi;                 vv-bis.7) societa'  controllante:  una  societa'  che          esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, anche  per          il  tramite  di  societa'  controllate,  fiduciarie  o  per          interposta persona;                 vv-bis.8) societa' controllata:  una  societa'  sulla          quale e' esercitato il controllo ai sensi dell'articolo 72,          anche per il tramite di societa' controllate, fiduciarie  o          per interposta persona;                 vv-bis.9)  societa'  partecipante:  la  societa'  che          detiene una partecipazione;                 vv-bis.10) societa' partecipata: la societa'  in  cui          e' detenuta una partecipazione;                 vv-ter) societa' veicolo: qualsiasi  impresa,  con  o          senza personalita'  giuridica,  diversa  da  un'impresa  di          assicurazione o di riassicurazione,  che  assume  i  rischi          ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e  che          finanzia integralmente la sua  esposizione  a  tali  rischi          mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari          per i quali  i  diritti  di  rimborso  dei  detentori  sono          subordinati agli obblighi di riassicurazione della societa'          veicolo;                 vv-quater)  supporto  durevole:  qualsiasi  strumento          che:                   1)   permetta   al   contraente   di    memorizzare          informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano          accessibili per la futura consultazione durante un  periodo          di  tempo  adeguato  ai  fini   cui   sono   destinate   le          informazioni stesse; e                   2)  consenta  la  riproduzione   inalterata   delle          informazioni memorizzate;                 zz)  stabilimento:  la  sede  legale  od   una   sede          secondaria   di   un'impresa   di   assicurazione   o    di          riassicurazione;                 aaa) Stato aderente allo  Spazio  economico  europeo;          uno  Stato  aderente  all'accordo   di   estensione   della          normativa dell'Unione europea in materia, fra  l'altro,  di          circolazione delle merci, dei servizi e dei  capitali  agli          Stati  appartenenti  all'Associazione  europea  di   libero          scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con          legge 28 luglio 1993, n. 300;                 bbb)  Stato  membro:  uno  Stato  membro  dell'Unione          europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo,          come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;                 ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di  cui          alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il  domicilio,          ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato          di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce          il contratto;                 ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato          di cui alla lettera bbb)  dell'obbligazione  o  in  cui  e'          ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il  rischio  e'          assunto da uno stabilimento situato in un  altro  Stato  di          cui alla lettera bbb);                 eee) Stato membro di stabilimento: lo  Stato  di  cui          alla lettera bbb) in cui e'  situato  lo  stabilimento  dal          quale l'impresa opera;                 fff) Stato membro di ubicazione del rischio:                   1) lo Stato di cui alla  lettera  bbb)  in  cui  si          trovano  i  beni,  quando  l'assicurazione  riguardi   beni          immobili, ovvero  beni  immobili  e  beni  mobili  in  essi          contenuti, sempre che entrambi siano coperti  dallo  stesso          contratto di assicurazione;                   2)  lo  Stato  di  cui   alla   lettera   bbb)   di          immatricolazione, quando l'assicurazione  riguardi  veicoli          di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti          di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea;                   3) lo  Stato  di  cui  alla  lettera  bbb)  in  cui          l'assicurato ha sottoscritto  il  contratto,  quando  abbia          durata inferiore o pari a quattro mesi  e  sia  relativo  a          rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;                   4) lo  Stato  di  cui  alla  lettera  bbb)  in  cui          l'assicurato ha il domicilio, ovvero,  se  l'assicurato  e'          una persona giuridica, lo Stato  della  sede  della  stessa          alla quale si riferisce il contratto, in tutti i  casi  non          esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;                   4-bis)  lo  Stato  di  cui  alla  lettera  bbb)  di          destinazione nel caso in cui un veicolo  viene  spedito  da          uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione          della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di          trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente          immatricolato nello Stato membro di destinazione;                   4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui  si          e' verificato il sinistro qualora il veicolo sia  privo  di          targa o rechi una  targa  che  non  corrisponde  piu'  allo          stesso veicolo;                   ggg)  Stato  membro  d'origine:  lo  Stato   membro          dell'Unione  europea  o  lo  Stato  aderente  allo   Spazio          economico  europeo  in  cui  e'  situata  la  sede   legale          dell'impresa di assicurazione che assume  l'obbligazione  o          il  rischio  o   dell'impresa   di   riassicurazione;   con          riferimento all'intermediazione, se l'intermediario e'  una          persona fisica, per Stato membro di origine, si intende  lo          Stato di residenza dell'intermediario; se  e'  una  persona          giuridica, si intende lo Stato membro in cui e' situata  la          sede  legale,  o  se  assente,  la  sede   principale,   da          intendersi come il luogo a partire  dal  quale  e'  gestita          l'attivita' principale;                   ggg-bis) Stato membro ospitante:  lo  Stato  membro          diverso dallo Stato membro di origine in cui un'impresa  di          assicurazione o di riassicurazione ha una sede secondaria o          presta  servizi;  con  riferimento  all'intermediazione  si          intende  lo  Stato  membro,  diverso  dallo  Stato   membro          d'origine,  in  cui   l'intermediario   ha   una   presenza          permanente o una stabile organizzazione  o  in  cui  presta          servizi;                   hhh) Stato terzo:  uno  Stato  che  non  e'  membro          dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico          europeo;                   iii) stretti legami: il rapporto  fra  due  o  piu'          persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:                     1) un legame di controllo ai sensi  dell'articolo          72;                     2) una partecipazione,  detenuta  direttamente  o          per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie          o per interposta persona, almeno pari al  dieci  per  cento          del  capitale  o  dei   diritti   di   voto,   ovvero   una          partecipazione che, pur restando al  di  sotto  del  limite          sopra indicato, da' comunque la possibilita' di  esercitare          un'influenza notevole ancorche' non dominante;                     3) un legame in base al quale le  stesse  persone          sono sottoposte  al  controllo  del  medesimo  soggetto,  o          comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtu'  di          un contratto o di una clausola  statutaria,  oppure  quando          gli organi di amministrazione sono composti in  maggioranza          dalle  medesime  persone,  oppure  quando  esistono  legami          importanti e durevoli di riassicurazione;                     4)   un   rapporto    di    carattere    tecnico,          organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa          influire in misura rilevante sulla  gestione  dell'impresa.          L'IVASS, con regolamento, puo' ulteriormente qualificare la          definizione  di  stretti  legami,  al   fine   di   evitare          situazioni  di  ostacolo  all'effettivo   esercizio   delle          funzioni di vigilanza;                   iii.1) vendita a distanza: qualunque  modalita'  di          vendita che, senza la  presenza  fisica  e  simultanea  del          distributore e del contraente, possa essere  impiegata  per          il collocamento a  distanza  di  contratti  assicurativi  e          riassicurativi;                   iii-bis) tecniche di mitigazione  del  rischio:  le          tecniche che consentono all'impresa di assicurazione  o  di          riassicurazione di trasferire una parte o la totalita'  dei          rischi ad un terzo;                   lll) testo unico bancario: il  decreto  legislativo          1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;                   mmm) testo unico dell'intermediazione  finanziaria:          il  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e          successive modificazioni;                   nnn) testo unico in materia di assicurazioni  sugli          infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali:  il          decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,  e  successive          modificazioni;                   ooo) Ufficio centrale italiano:  l'ente  costituito          dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il          ramo  responsabilita'  civile  autoveicoli  che  e'   stato          abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale          di assicurazione nel territorio della  Repubblica  ed  allo          svolgimento degli altri compiti  previsti  dall'ordinamento          comunitario e italiano;                   ppp)   Ufficio    nazionale    di    assicurazione:          l'organizzazione   professionale   che    e'    costituita,          conformemente alla raccomandazione  n.  5  adottata  il  25          gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti  stradali  del          comitato dei trasporti interni della Commissione  economica          per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che          raggruppa imprese di assicurazione che  hanno  ottenuto  in          uno  Stato   l'autorizzazione   ad   esercitare   il   ramo          responsabilita' civile autoveicoli;                   qqq)  unita'  da  diporto:  il   natante   definito          all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18  luglio          2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;                   rrr) veicolo:  qualsiasi  autoveicolo  destinato  a          circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza          meccanica, senza essere vincolato ad  una  strada  ferrata,          nonche'  i  rimorchi,  anche  se  non  agganciati  ad   una          motrice.».   |  
|   |                                 Art. 3 
                   Disposizioni finali e transitorie 
   1. Le disposizioni emanate dalla COVIP, ai  sensi  di  disposizioni del  decreto  legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  abrogate   o modificate dal presente decreto, continuano a essere  applicate  fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla  COVIP ai sensi degli articoli 4, 5-decies, 6, 12, 13, 15-bis, 15-quinquies, 19, 19-quater e  19-quinquies  del  medesimo  decreto  legislativo  5 dicembre 2005, n. 252.  La  COVIP  adotta  tali  provvedimenti  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto legislativo.   2. Le disposizioni di cui al decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale 15 maggio 2007, n.  79,  adottato  ai  sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, continuano ad essere applicate fino  alla  data  di  entrata  in vigore del decreto di cui all'articolo 5-sexies, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,  come  introdotto  dal  presente decreto. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta tale decreto entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del presente decreto.   3. Ai  procedimenti  sanzionatori  in  essere  ed  alle  violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le norme del decreto legislativo 5  dicembre  2005,  n. 252, in vigore il giorno precedente alla data di  entrata  in  vigore del presente decreto.  
           Note all'art. 3: 
               - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 5          dicembre 2005, n. 252 si veda nelle note alle premesse.               - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza          sociale 15 maggio 2007, n. 79  (Regolamento  recante  norme          per l'individuazione dei requisiti di professionalita' e di          onorabilita'  dei  soggetti  che   svolgono   funzioni   di          amministrazione, direzione  e  controllo  presso  le  forme          pensionistiche complementari,  ai  sensi  dell'articolo  4,          comma 3, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252) e'  pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2007, n. 143.               - Il testo dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  5          dicembre 2005, n. 252, citato  nelle  note  alle  premesse,          cosi' recita:               «Art.   4   (Costituzione   dei   fondi   pensione   ed          autorizzazione all'esercizio). - 1. I fondi  pensione  sono          costituiti:                 a) come soggetti giuridici di natura associativa,  ai          sensi dell'articolo 36  del  codice  civile,  distinti  dai          soggetti promotori dell'iniziativa;                 b) come soggetti dotati di personalita' giuridica; in          tale caso, in deroga  alle  disposizioni  del  decreto  del          Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,  n.  361,  il          riconoscimento della  personalita'  giuridica  consegue  al          provvedimento     di      autorizzazione      all'esercizio          dell'attivita'  adottato  dalla  COVIP;  per   tali   fondi          pensione, la  COVIP  cura  la  tenuta  del  registro  delle          persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti.               2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 3,          comma 1, lettere g), h) e  i),  possono  essere  costituiti          altresi' nell'ambito della singola societa' o  del  singolo          ente attraverso la formazione, con apposita  deliberazione,          di un patrimonio di  destinazione,  separato  ed  autonomo,          nell'ambito  della  medesima  societa'  od  ente,  con  gli          effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile.               3. L'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione di cui          all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), e' subordinato          alla preventiva autorizzazione da  parte  della  COVIP,  la          quale trasmette al Ministro del lavoro  e  delle  politiche          sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze l'esito          del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza          di  autorizzazione;  i  termini   per   il   rilascio   del          provvedimento che  concede  o  nega  l'autorizzazione  sono          fissati in sessanta giorni dalla  data  di  ricevimento  da          parte  della  COVIP   dell'istanza   e   della   prescritta          documentazione  ovvero  in  trenta  giorni  dalla  data  di          ricevimento  dell'ulteriore  documentazione   eventualmente          richiesta entro trenta giorni  dalla  data  di  ricevimento          dell'istanza;  la  COVIP  puo'  determinare   con   proprio          regolamento le modalita' di presentazione  dell'istanza,  i          documenti da allegare  alla  stessa  ed  eventuali  diversi          termini per il rilascio  dell'autorizzazione  comunque  non          superiori ad  ulteriori  trenta  giorni.  Con  uno  o  piu'          decreti  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale   della          Repubblica  italiana,  il  Ministro  del  lavoro  e   delle          politiche sociali determina:                 a) i requisiti formali di costituzione,  nonche'  gli          elementi essenziali sia  dello  statuto  sia  dell'atto  di          destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai          profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti  ed          ai poteri degli organi collegiali;                 b) i requisiti per  l'esercizio  dell'attivita',  con          particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita'          dei componenti degli organi  collegiali  e,  comunque,  del          responsabile  della  forma   pensionistica   complementare,          facendo  riferimento   ai   criteri   definiti   ai   sensi          dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,          n. 58, da graduare  sia  in  funzione  delle  modalita'  di          gestione del fondo stesso sia in funzione  delle  eventuali          delimitazioni operative contenute negli statuti;                 c) i contenuti  e  le  modalita'  del  protocollo  di          autonomia gestionale.               4.               5.  I  fondi   pensione   costituiti   nell'ambito   di          categorie, comparti o raggruppamenti,  sia  per  lavoratori          subordinati sia per lavoratori  autonomi,  devono  assumere          forma di  soggetto  riconosciuto  ai  sensi  del  comma  1,          lettera  b),  ed  i  relativi  statuti   devono   prevedere          modalita' di raccolta delle  adesioni  compatibili  con  le          disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.               6.  La  COVIP  disciplina  le  ipotesi   di   decadenza          dall'autorizzazione quando  il  fondo  pensione  non  abbia          iniziato la propria attivita' ovvero quando non  sia  stata          conseguita la base associativa minima  prevista  dal  fondo          stesso, previa convocazione delle fonti istitutive.».   |  
|   |                                 Art. 4 
                  Clausola di invarianza finanziaria 
   1. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.   2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  finanziarie  e strumentali disponibili a legislazione vigente.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Dato a Roma, addi' 13 dicembre 2018 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
                                   Savona,  Ministro  per  gli  affari                                  europei 
                                   Tria,  Ministro   dell'economia   e                                  delle finanze 
                                   Di  Maio,  Ministro  del  lavoro  e                                  delle  politiche  sociali  e  dello                                  sviluppo economico 
                                   Moavero  Milanesi,  Ministro  degli                                  affari esteri e della  cooperazione                                  internazionale 
                                   Bonafede, Ministro della giustizia   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
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