Gazzetta n. 14 del 17 gennaio 2019 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2018, n. 148
Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, e in particolare l'articolo 1, comma 1, e l'allegato B, punto 31, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici;
Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
Vista la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
Visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonche' le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilita' e finanza pubblica, e, in particolare, l'articolo 1, comma 2;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l'articolo 1, commi da 209 a 214, che ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione, prevedendo che le fatture in forma cartacea non possono essere accettate da parte della pubblica amministrazione, ne' e' possibile procedere al relativo pagamento e che la trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di interscambio;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, relativo alla trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione, del 16 ottobre 2017, relativa alla pubblicazione dei riferimenti della norma europea sulla fatturazione elettronica e dell'elenco delle sintassi a norma della direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2018;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta dell'8 novembre 2018;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2018;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Il presente decreto non si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla fatturazione elettronica negli
appalti pubblici (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
pubblicata nella G.U.U.E. 6 maggio 2014, n. L 133.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- Il testo dell'art. 1 e dell'allegato B della legge 9
luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2014),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176,
cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare
secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di
cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo si
rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali
derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le occorrenti risorse
finanziarie, in conformita' all'art. 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti
decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al
parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per
i profili finanziari, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

«Allegato B

(art. 1, comma 1)

In vigore dal 15 agosto 2015
1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e
sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti
(termine di recepimento 27 agosto 2012);
2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della
Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le
procedure informative per lo scambio tra Stati membri di
organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento
10 aprile 2014);
3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza
e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi
dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e
che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di recepimento
1° luglio 2016);
4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi
di informazione e che sostituisce la decisione quadro
2005/222/GAI del Consiglio (termine di recepimento 4
settembre 2015);
5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un
difensore nel procedimento penale e nel procedimento di
esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di
informare un terzo al momento della privazione della
liberta' personale e al diritto delle persone private della
liberta' personale di comunicare con terzi e con le
autorita' consolari (termine di recepimento 27 novembre
2016);
6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da
pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva
2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalita'
di applicazione di talune disposizioni della direttiva
2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015);
7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013,
che stabilisce requisiti per la tutela della salute della
popolazione relativamente alle sostanze radioattive
presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
recepimento 28 novembre 2015);
8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto
e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilita'
dello Stato di bandiera ai fini della conformita' alla
convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua
applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015);
10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo
alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e
di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere
utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a
bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la
decisione 2009/603/CE della Commissione (termine di
recepimento 1° luglio 2015);
12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013,
che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative
alla protezione contro i pericoli derivanti
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga
le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6
febbraio 2018);
13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai
consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del
regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine di recepimento 21
marzo 2016);
14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE,
92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva
2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo
scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008
relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di
recepimento 1° giugno 2015);
15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
uso civile (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile
2016);
16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilita' elettromagnetica (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti per pesare a
funzionamento non automatico (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
(termine di recepimento 19 aprile 2016);
20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e
sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato
a essere adoperato entro taluni limiti di tensione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di
soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di
impiego in qualita' di lavoratori stagionali (termine di
recepimento 30 settembre 2016);
23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine
penale (termine di recepimento 22 maggio 2017);
24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che
modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione
dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di
interessi (termine di recepimento 1° gennaio 2016);
25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei
depositi (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio
2015);
26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per
accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati membri
migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti
pensionistici complementari (termine di recepimento 21
maggio 2018);
27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e
2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n.
1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri
dell'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali) e dell'Autorita' europea di vigilanza
(Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei
mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015);
28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati (termine di
recepimento 16 maggio 2017);
29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che
abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12
giugno 2016);
30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad
agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori
nel quadro della libera circolazione dei lavoratori
(termine di recepimento 21 maggio 2016);
31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica
negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre
2018);
32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016);
33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso
di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (termine
di recepimento 3 luglio 2016);
34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della
Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma
della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, un sistema per la tracciabilita' degli articoli
pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015);
35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del
Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE,
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE
e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n.
648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (termine
di recepimento 31 dicembre 2014);
36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni
culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato
membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012
(Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015);
37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad
alta velocita' (termine di recepimento 1° gennaio 2016);
38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto
penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del
Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016);
39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE
del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento
24 giugno 2015);
40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la
direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento 3
luglio 2016);
41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e
soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di
trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29
novembre 2016);
42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi e recante
modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno ("regolamento IMI")
(termine di recepimento 18 giugno 2016);
43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di attrezzature a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);
44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e
(UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti
modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime
fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di
Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014,
che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);
46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la
pianificazione dello spazio marittimo (termine di
recepimento 18 settembre 2016);
47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva
2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di
depositario, le politiche retributive e le sanzioni
(termine di recepimento 18 marzo 2016);
48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine
di recepimento 18 novembre 2016);
49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva
2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di
informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
sulla diversita' da parte di talune imprese e di taluni
gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6
dicembre 2016);
50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014,
recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un
sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015);
51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che
regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi
del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione
europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);
52) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto
riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014,
che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
vie navigabili interne, concluso tra la European Barge
Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e
la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF)
(termine di recepimento 31 dicembre 2016);
54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione,
del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della
direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei
contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile
2016);
55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva
2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli
Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di
organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro
territorio (senza termine di recepimento);
56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo
scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni
in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6
maggio 2015).».
- La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006, relativa al sistema Comune di imposta sul
valore aggiunto e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 dicembre
2006, n. L 347.
- Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
(Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
ottobre 2002, n. 249.
- La direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro
i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e'
pubblicata nella G.U.U.E. 23 febbraio 2011, n. L 48.
- Il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla
normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e
93/15/CEE del Consiglio nonche' le direttive 94/9/CE,
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE,
2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del
Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e' pubblicato nella G.U.U.E. 14
novembre 2012, n. L 316.
- Il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208
(Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori,
servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza,
in attuazione della direttiva 2009/81/CE) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2011, n. 292.
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.
- Il testo dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n.
196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono
al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'art. 117 della Costituzione e sono finalizzate
alla tutela dell'unita' economica della Repubblica
italiana, ai sensi dell'art. 120, secondo comma, della
Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti.».
- Il testo dell'art. 1, commi 209-214 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
dicembre 2007, n. 300, S.O., cosi' recita:
«209. Al fine di semplificare il procedimento di
fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la
conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei
rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche'
con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota,
conto, parcella e simili, deve essere effettuata
esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del
decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
210. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, le
amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono
accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea
ne' possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale,
sino all'invio in forma elettronica.
211. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene
attraverso il Sistema di interscambio istituito dal
Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito
anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.
212. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 e' individuato il
gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite
competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:
a) al presidio del processo di ricezione e successivo
inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni
destinatarie;
b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei
flussi informativi anche ai fini della loro integrazione
nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.
213. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, sono definite,
in conformita' a quanto previsto dagli standard del Sistema
pubblico di connettivita' (SPC):
a) le regole di identificazione univoca degli uffici
centrali e periferici delle amministrazioni destinatari
della fatturazione;
b) le regole tecniche relative alle soluzioni
informatiche da utilizzare per l'emissione e la
trasmissione delle fatture elettroniche e le modalita' di
integrazione con il Sistema di interscambio;
c) le linee guida per l'adeguamento delle procedure
interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed
alla gestione delle fatture elettroniche;
d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma
209, limitatamente a determinate tipologie di
approvvigionamenti;
e) la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli
operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni
interessate, di intermediari abilitati, ivi compresi i
certificatori accreditati ai sensi dell'art. 29 del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimento delle attivita'
informatiche necessarie all'assolvimento degli obblighi di
cui ai commi da 209 al presente comma;
f) le eventuali misure di supporto, anche di natura
economica, per le piccole e medie imprese;
g) la data a partire dalla quale decorrono gli
obblighi di cui al comma 209 e i divieti di cui al comma
210, con possibilita' di introdurre gradualmente il
passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma
elettronica;
g-bis) le regole tecniche idonee a garantire
l'attestazione della data, l'autenticita' dell'origine e
l'integrita' del contenuto della fattura elettronica, di
cui all'art. 21, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, per ogni fine di legge;
g-ter) le cause che possono consentire alle
amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di
rifiutare le stesse, nonche' le modalita' tecniche con le
quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche
al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali
modalita' con le regole tecniche del processo di
fatturazione elettronica tra privati.
214. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 213, e'
stabilita la data dalla quale decorrono gli obblighi
previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali
di cui al comma 209.».
- Il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
(Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di
controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso
distributori automatici, in attuazione dell'art. 9, comma
1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2015, n. 190.
- La decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della
Commissione, del 16 ottobre 2017, relativa alla
pubblicazione dei riferimenti della norma europea sulla
fatturazione elettronica e dell'elenco delle sintassi a
norma della direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 ottobre 2017,
n. L 266.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, cosi' recita:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:

- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
«Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. Il
presente codice disciplina i contratti di appalto e di
concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di
servizi, forniture, lavori e opere, nonche' i concorsi
pubblici di progettazione.
2. Le disposizioni del presente codice si applicano,
altresi', all'aggiudicazione dei seguenti contratti:
a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1
milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura
superiore al 50 per cento da amministrazioni
aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una
delle seguenti attivita':
1) lavori di genio civile di cui all' allegato I;
2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti
sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici
scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni
pubbliche;
b) appalti di servizi di importo superiore alle
soglie di cui all'art. 35 sovvenzionati direttamente in
misura superiore al 50 per cento da amministrazioni
aggiudicatrici, allorche' tali appalti siano connessi a un
appalto di lavori di cui alla lettera a).
c) lavori pubblici affidati dai concessionari di
lavori pubblici che non sono amministrazioni
aggiudicatrici;
d) lavori pubblici affidati dai concessionari di
servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla
gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di
proprieta' dell'amministrazione aggiudicatrice;
e) lavori pubblici da realizzarsi da parte di
soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un
altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta
l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo
totale o parziale del contributo previsto per il rilascio
del permesso, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
dell'art. 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione.
L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire o
altro titolo abilitativo, puo' prevedere che, in relazione
alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente
diritto a richiedere il titolo presenti all'amministrazione
stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un
progetto di fattibilita' tecnica ed economica delle opere
da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui
devono essere completate, allegando lo schema del relativo
contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del
progetto di fattibilita' tecnica ed economica, indice una
gara con le modalita' previste dall'art. 60 o 61. Oggetto
del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo
in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e
l'esecuzione di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica
distintamente il corrispettivo richiesto per la
progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per
i costi della sicurezza.
3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed
e), non si applicano gli articoli 21 relativamente alla
programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113. In relazione
alla fase di esecuzione del contratto si applicano
esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo. Alle
societa' con capitale pubblico anche non maggioritario, che
non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad
oggetto della loro attivita' la realizzazione di lavori o
opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati
ad essere collocati sul mercato in regime di libera
concorrenza, si applica la disciplina prevista dai Testi
unici sui servizi pubblici locali di interesse economico
generale e in materia di societa' a partecipazione
pubblica. Alle medesime societa' e agli enti aggiudicatori
che affidino lavori, servizi, forniture, di cui all'art. 3,
comma 1, lettera e), numero 1), qualora ai sensi dell'art.
28 debbano trovare applicazione le disposizioni della parte
II ad eccezione di quelle relative al titolo VI, capo I,
non si applicano gli articoli 21 relativamente alla
programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113; in relazione
alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le
norme che disciplinano il collaudo.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le
sovvenzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), assicurano
il rispetto delle disposizioni del presente codice qualora
non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o
quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto
di altri enti.
5. Il provvedimento che concede il contributo di cui al
comma 2, lettere a) e b), deve porre come condizione il
rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle
disposizioni del presente codice. Fatto salvo quanto
previsto dalle eventuali leggi che prevedono le
sovvenzioni, il 50 per cento delle stesse puo' essere
erogato solo dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto,
previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che la
procedura di affidamento si e' svolta nel rispetto del
presente codice. Il mancato rispetto del presente codice
costituisce causa di decadenza dal contributo.
6. Il presente codice si applica ai contratti pubblici
aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad
eccezione dei contratti:
a) che rientrano nell'ambito di applicazione del
decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208;
b) ai quali il decreto legislativo 15 novembre 2011,
n. 208, non si applica in virtu' dell'art. 6 del medesimo
decreto.
7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale adotta, previo accordo con l'ANAC, direttive
generali per disciplinare le procedure di scelta del
contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi
all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del
presente codice e delle procedure applicate dall'Unione
europea e dalle organizzazioni internazionali di cui
l'Italia e' parte. Resta ferma l'applicazione del presente
codice alle procedure di affidamento svolte in Italia. Fino
all'adozione delle direttive generali di cui al presente
comma, si applica l'art. 216, comma 26.
8. I riferimenti a nomenclature nel contesto degli
appalti pubblici e nel contesto dell'aggiudicazione di
concessioni sono effettuati utilizzando il "Vocabolario
comune per gli appalti pubblici" (CPV) di cui all'art. 3,
comma 1, lettera tttt).».
- Per il testo dell'art. 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
15 novembre 2011, n. 208, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e segnatamente quelle di «amministrazioni aggiudicatrici», «autorita' governative centrali», «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali», «organismi di diritto pubblico», «enti aggiudicatori», di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

Note all'art. 2:

- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
si intende per:
a) "amministrazioni aggiudicatrici", le
amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici
territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli
organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni,
consorzi, comunque denominati, costituiti da detti
soggetti;
b) "autorita' governative centrali", le
amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato
III e i soggetti giuridici loro succeduti;
c) "amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali",
tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono
autorita' governative centrali;
d) "organismi di diritto pubblico", qualsiasi
organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non
tassativo e' contenuto nell'allegato IV:
1) istituito per soddisfare specificatamente
esigenze di interesse generale, aventi carattere non
industriale o commerciale;
2) dotato di personalita' giuridica;
3) la cui attivita' sia finanziata in modo
maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali
o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui
gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure
il cui organo d'amministrazione, di direzione o di
vigilanza sia costituito da membri dei quali piu' della
meta' e' designata dallo Stato, dagli enti pubblici
territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
e) "enti aggiudicatori", ai fini della disciplina di
cui alla:
1) parte II del presente codice, gli enti che:
1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o
imprese pubbliche che svolgono una delle attivita' di cui
agli articoli da 115 a 121;
1.2. pur non essendo amministrazioni
aggiudicatrici ne' imprese pubbliche, esercitano una o piu'
attivita' tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e
operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi concessi
loro dall'autorita' competente;
2) parte III del presente codice, gli enti che
svolgono una delle attivita' di cui all'allegato II ed
aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di
tali attivita', quali:
2.1 le amministrazioni dello Stato, gli enti
pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o
le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati,
costituiti da uno o piu' di tali soggetti;
2.2 le imprese pubbliche di cui alla lettera t)
del presente comma;
2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti
2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o
esclusivi ai fini dell'esercizio di una o piu' delle
attivita' di cui all'allegato II. Gli enti cui sono stati
conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una
procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicita'
e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri
obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi
del presente punto 2.3;
f) "soggetti aggiudicatori", ai soli fini delle parti
IV e V le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla
lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e)
nonche' i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari
dei fondi, di cui alle citate parti IV e V;
g) "altri soggetti aggiudicatori", i soggetti privati
tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente
codice;
h) "joint venture", l'associazione tra due o piu'
enti, finalizzata all'attuazione di un progetto o di una
serie di progetti o di determinate intese di natura
commerciale o finanziaria;
i) "centrale di committenza", un'amministrazione
aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono
attivita' di centralizzazione delle committenze e, se del
caso, attivita' di committenza ausiliarie;
l) "attivita' di centralizzazione delle committenze",
le attivita' svolte su base permanente riguardanti:
1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati
a stazioni appaltanti;
2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di
accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a
stazioni appaltanti;
m) "attivita' di committenza ausiliarie", le
attivita' che consistono nella prestazione di supporto alle
attivita' di committenza, in particolare nelle forme
seguenti:
1) infrastrutture tecniche che consentano alle
stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di
concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
2) consulenza sullo svolgimento o sulla
progettazione delle procedure di appalto;
3) preparazione delle procedure di appalto in nome
e per conto della stazione appaltante interessata;
4) gestione delle procedure di appalto in nome e
per conto della stazione appaltante interessata;
n) "soggetto aggregatore", le centrali di committenza
iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma
1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
o) "stazione appaltante", le amministrazioni
aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti
aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti
aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti
aggiudicatori di cui alla lettera g);
p) "operatore economico", una persona fisica o
giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali
persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea
di imprese, un ente senza personalita' giuridica, ivi
compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991,
n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o
opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di
servizi;
q) "concessionario", un operatore economico cui e'
stata affidata o aggiudicata una concessione;
r) "promotore", un operatore economico che partecipa
ad un partenariato pubblico privato;
s) "prestatore di servizi in materia di appalti", un
organismo pubblico o privato che offre servizi di supporto
sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle
attivita' di committenza da parte dei soggetti di cui alle
lettere a), b), c), d) ed e);
t) "imprese pubbliche", le imprese sulle quali le
amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare,
direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o
perche' ne sono proprietarie, o perche' vi hanno una
partecipazione finanziaria, o in virtu' delle norme che
disciplinano dette imprese. L'influenza dominante e'
presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici,
direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa,
alternativamente o cumulativamente:
1) detengono la maggioranza del capitale
sottoscritto;
2) controllano la maggioranza dei voti cui danno
diritto le azioni emesse dall'impresa;
3) possono designare piu' della meta' dei membri
del Consiglio di amministrazione, di direzione o di
vigilanza dell'impresa;
u) "raggruppamento temporaneo", un insieme di
imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi,
costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di
partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico
contratto pubblico, mediante presentazione di una unica
offerta;
v) "consorzio", i consorzi previsti dall'ordinamento,
con o senza personalita' giuridica;
z) "impresa collegata", qualsiasi impresa i cui conti
annuali siano consolidati con quelli dell'ente
aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del
decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e successive
modificazioni. Nel caso di enti cui non si applica il
predetto decreto legislativo, per "impresa collegata" si
intende, anche alternativamente, qualsiasi impresa:
1) su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare,
direttamente o indirettamente, un'influenza dominante;
oppure che possa esercitare un'influenza dominante
sull'ente aggiudicatore;
2) che, come l'ente aggiudicatore, sia soggetta
all'influenza dominante di un'altra impresa in virtu' di
rapporti di proprieta', di partecipazione finanziaria
ovvero di norme interne;
aa) "microimprese, piccole e medie imprese", le
imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE
della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono
medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e
un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro,
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43
milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno
meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale
di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono
micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un
fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiore a 2 milioni di euro;
bb) "candidato", un operatore economico che ha
sollecitato un invito o e' stato invitato a partecipare a
una procedura ristretta, a una procedura competitiva con
negoziazione, a una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo
o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura
per l'aggiudicazione di una concessione;
cc) "offerente", l'operatore economico che ha
presentato un'offerta;
dd) "contratti" o "contratti pubblici", i contratti
di appalto o di concessione aventi per oggetto
l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero
l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle
stazioni appaltanti;
ee) "contratti di rilevanza europea", i contratti
pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul
valore aggiunto e' pari o superiore alle soglie di cui
all'art. 35 e che non rientrino tra i contratti esclusi;
ff) "contratti sotto soglia", i contratti pubblici il
cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore
aggiunto e' inferiore alle soglie di cui all'art. 35;
gg) "settori ordinari", i settori dei contratti
pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia
termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla
parte II del presente codice, in cui operano le
amministrazioni aggiudicatrici;
hh) "settori speciali" i settori dei contratti
pubblici relativi a gas, energia termica, elettricita',
acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area
geografica, come disciplinati dalla parte II del presente
codice;
ii) "appalti pubblici", i contratti a titolo oneroso,
stipulati per iscritto tra una o piu' stazioni appaltanti e
uno o piu' operatori economici, aventi per oggetto
l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la
prestazione di servizi;
ll) "appalti pubblici di lavori", i contratti
stipulati per iscritto tra una o piu' stazioni appaltanti e
uno o piu' operatori economici aventi per oggetto:
1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle
attivita' di cui all'allegato I;
2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva
e l'esecuzione di un'opera;
3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di
un'opera corrispondente alle esigenze specificate
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul
tipo o sulla progettazione dell'opera;
mm) "scritto o per iscritto", un insieme di parole o
cifre che puo' essere letto, riprodotto e poi comunicato,
comprese le informazioni trasmesse e archiviate con mezzi
elettronici;
nn) "lavori" di cui all'allegato I, le attivita' di
costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione
urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro,
manutenzione di opere;
oo) "lavori complessi", i lavori che superano la
soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da
particolare complessita' in relazione alla tipologia delle
opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi,
alla esecuzione in luoghi che presentano difficolta'
logistiche o particolari problematiche geotecniche,
idrauliche, geologiche e ambientali;
oo-bis) "lavori di categoria prevalente", la
categoria di lavori, generale o specializzata, di importo
piu' elevato fra le categorie costituenti l'intervento e
indicate nei documenti di gara;
oo-ter) "lavori di categoria scorporabile", la
categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante
nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla
categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10
per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro,
ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero
appartenenti alle categorie di cui all'art. 89, comma 11;
oo-quater) "manutenzione ordinaria", fermo restando
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei
manufatti e delle relative pertinenze, al fine di
conservarne lo stato e la fruibilita' di tutte le
componenti, degli impianti e delle opere connesse,
mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di
sicurezza, senza che da cio' derivi una modificazione della
consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua
funzionalita';
oo-quinquies) "manutenzione straordinaria", fermo
restando quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei
manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le
componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle
prescrizioni vigenti e con la finalita' di rimediare al
rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche
strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine
di migliorare le prestazioni, le caratteristiche
strutturali, energetiche e di efficienza tipologica,
nonche' per incrementare il valore del bene e la sua
funzionalita';
pp) "opera", il risultato di un insieme di lavori,
che di per se' esplichi una funzione economica o tecnica.
Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un
insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di
difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e
forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;
qq) "lotto funzionale", uno specifico oggetto di
appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma
procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la
cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne
funzionalita', fruibilita' e fattibilita' indipendentemente
dalla realizzazione delle altre parti;
rr) "opere pubbliche incompiute", opere pubbliche
incompiute di cui all'art. 44-bis del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' di cui al decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo
2013, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile
2013, n. 96;
ss) "appalti pubblici di servizi", i contratti tra
una o piu' stazioni appaltanti e uno o piu' soggetti
economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi
diversi da quelli di cui alla lettera ll);
tt) "appalti pubblici di forniture", i contratti tra
una o piu' stazioni appaltanti e uno o piu' soggetti
economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione
finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o
senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di
forniture puo' includere, a titolo accessorio, lavori di
posa in opera e di installazione;
uu) "concessione di lavori", un contratto a titolo
oneroso stipulato per iscritto in virtu' del quale una o
piu' stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori
ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione di lavori ad uno o piu' operatori economici
riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il
diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale
diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo
al concessionario del rischio operativo legato alla
gestione delle opere;
vv) "concessione di servizi", un contratto a titolo
oneroso stipulato per iscritto in virtu' del quale una o
piu' stazioni appaltanti affidano a uno o piu' operatori
economici la fornitura e la gestione di servizi diversi
dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll)
riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il
diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale
diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo
al concessionario del rischio operativo legato alla
gestione dei servizi;
zz) "rischio operativo", il rischio legato alla
gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o
sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito
all'operatore economico. Si considera che l'operatore
economico assuma il rischio operativo nel caso in cui, in
condizioni operative normali, per tali intendendosi
l'insussistenza di eventi non prevedibili non sia garantito
il recupero degli investimenti effettuati o dei costi
sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto
della concessione. La parte del rischio trasferita
all'operatore economico deve comportare una reale
esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni
potenziale perdita stimata subita dall'operatore economico
non sia puramente nominale o trascurabile;
aaa) "rischio di costruzione", il rischio legato al
ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli
standard di progetto, all'aumento dei costi, a
inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato
completamento dell'opera;
bbb) "rischio di disponibilita'", il rischio legato
alla capacita', da parte del concessionario, di erogare le
prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per
standard di qualita' previsti;
ccc) «rischio di domanda», il rischio legato ai
diversi volumi di domanda del servizio che il
concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato
alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;
ddd) "concorsi di progettazione", le procedure intese
a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore
dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della
tutela dei beni culturali e archeologici, della
pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica,
naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio
forestale agronomico, nonche' nel settore della messa in
sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici
ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un
progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in
base a una gara, con o senza assegnazione di premi;
eee) "contratto di partenariato pubblico privato", il
contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il
quale una o piu' stazioni appaltanti conferiscono a uno o
piu' operatori economici per un periodo determinato in
funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o
delle modalita' di finanziamento fissate, un complesso di
attivita' consistenti nella realizzazione, trasformazione,
manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio
della sua disponibilita', o del suo sfruttamento economico,
o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo
dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo
modalita' individuate nel contratto, da parte
dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione
previsti dall'art. 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, per i soli
profili di tutela della finanza pubblica, i contenuti delle
decisioni Eurostat;
fff) "equilibrio economico e finanziario", la
contemporanea presenza delle condizioni di convenienza
economica e sostenibilita' finanziaria. Per convenienza
economica si intende la capacita' del progetto di creare
valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare
un livello di redditivita' adeguato per il capitale
investito; per sostenibilita' finanziaria si intende la
capacita' del progetto di generare flussi di cassa
sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;
ggg) "locazione finanziaria di opere pubbliche o di
pubblica utilita'", il contratto avente ad oggetto la
prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori;
hhh) "contratto di disponibilita'", il contratto
mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese
dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione
a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di
proprieta' privata destinata all'esercizio di un pubblico
servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per
messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio
dall'affidatario di assicurare all'amministrazione
aggiudicatrice la costante fruibilita' dell'opera, nel
rispetto dei parametri di funzionalita' previsti dal
contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e
la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche
sopravvenuti;
iii) "accordo quadro", l'accordo concluso tra una o
piu' stazioni appaltanti e uno o piu' operatori economici,
il cui scopo e' quello di stabilire le clausole relative
agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in
particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le
quantita' previste;
lll) "diritto esclusivo", il diritto concesso da
un'autorita' competente mediante una disposizione
legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa
pubblicata compatibile con i Trattati, avente l'effetto di
riservare a un unico operatore economico l'esercizio di
un'attivita' e di incidere sostanzialmente sulla capacita'
di altri operatori economici di esercitare tale attivita';
mmm) "diritto speciale", il diritto concesso da
un'autorita' competente mediante una disposizione
legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa
pubblicata compatibile con i trattati avente l'effetto di
riservare a due o piu' operatori economici l'esercizio di
un'attivita' e di incidere sostanzialmente sulla capacita'
di altri operatori economici di esercitare tale attivita';
nnn) "profilo di committente", il sito informatico di
una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e
le informazioni previsti dal presente codice, nonche'
dall'allegato V;
ooo) "documento di gara", qualsiasi documento
prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale le stazioni
appaltanti fanno riferimento per descrivere o determinare
elementi dell'appalto o della procedura, compresi il bando
di gara, l'avviso di preinformazione, nel caso in cui sia
utilizzato come mezzo di indizione di gara, l'avviso
periodico indicativo o gli avvisi sull'esistenza di un
sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il
documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte,
i modelli per la presentazione di documenti da parte di
candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi
generalmente applicabili e gli eventuali documenti
complementari;
ppp) "documento di concessione", qualsiasi documento
prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale la stazione
appaltante fa riferimento per descrivere o determinare gli
elementi della concessione o della procedura, compresi il
bando di concessione, i requisiti tecnici e funzionali, le
condizioni proposte per la concessione, i formati per la
presentazione di documenti da parte di candidati e
offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente
applicabili e gli eventuali documenti complementari;
qqq) "clausole sociali", disposizioni che impongono a
un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di
protezione sociale e del lavoro come condizione per
svolgere attivita' economiche in appalto o in concessione o
per accedere a benefici di legge e agevolazioni
finanziarie;
rrr) "procedure di affidamento" e "affidamento",
l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di
progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o
servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di
progettazione e di concorsi di idee;
sss) "procedure aperte", le procedure di affidamento
in cui ogni operatore economico interessato puo' presentare
un'offerta;
ttt) "procedure ristrette", le procedure di
affidamento alle quali ogni operatore economico puo'
chiedere di partecipare e in cui possono presentare
un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle
stazioni appaltanti, con le modalita' stabilite dal
presente codice;
uuu) "procedure negoziate", le procedure di
affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli
operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o
piu' di essi le condizioni dell'appalto;
vvv) "dialogo competitivo", una procedura di
affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un
dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine
di elaborare una o piu' soluzioni atte a soddisfare le sue
necessita' e sulla base della quale o delle quali i
candidati selezionati sono invitati a presentare le
offerte; qualsiasi operatore economico puo' chiedere di
partecipare a tale procedura;
zzz) "sistema telematico", un sistema costituito da
soluzioni informatiche e di telecomunicazione che
consentono lo svolgimento delle procedure di cui al
presente codice;
aaaa) "sistema dinamico di acquisizione", un processo
di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di
uso corrente, le cui caratteristiche generalmente
disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una
stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a
qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di
selezione;
bbbb) "mercato elettronico", uno strumento di
acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici
per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati
su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via telematica;
cccc) "strumenti di acquisto", strumenti di
acquisizione che non richiedono apertura del confronto
competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:
1) le convenzioni quadro di cui all'art. 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della
normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti
aggregatori;
2) gli accordi quadro stipulati da centrali di
committenza quando gli appalti specifici vengono
aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
3) il mercato elettronico realizzato da centrale di
committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;
dddd) "strumenti di negoziazione", strumenti di
acquisizione che richiedono apertura del confronto
competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:
1) gli accordi quadro stipulati da centrali di
committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono
aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato
da centrali di committenza;
3) il mercato elettronico realizzato da centrali di
committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso
confronto concorrenziale;
4) i sistemi realizzati da centrali di committenza
che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai
sensi del presente codice;
eeee) "strumenti telematici di acquisto" e "strumenti
telematici di negoziazione", strumenti di acquisto e di
negoziazione gestiti mediante un sistema telematico;
ffff) "asta elettronica", un processo per fasi
successive basato su un dispositivo elettronico di
presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di
nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che
interviene dopo una prima valutazione completa delle
offerte permettendo che la loro classificazione possa
essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;
gggg) "amministrazione diretta", le acquisizioni
effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi
propri o appositamente acquistati o noleggiati e con
personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione,
sotto la direzione del responsabile del procedimento;
hhhh) "ciclo di vita", tutte le fasi consecutive o
interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da
realizzare, la produzione, gli scambi e le relative
condizioni, il trasporto, l'utilizzazione e la
manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della
prestazione del servizio, dall'acquisizione della materia
prima o dalla generazione delle risorse fino allo
smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o
all'utilizzazione;
iiii) "etichettatura", qualsiasi documento,
certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i
prodotti, i servizi, i processi o le procedure in questione
soddisfano determinati requisiti;
llll) "requisiti per l'etichettatura", i requisiti
che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti,
servizi, processi o procedure allo scopo di ottenere la
pertinente etichettatura;
mmmm) "fornitore di servizi di media", la persona
fisica o giuridica che assume la responsabilita' editoriale
della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di
media audiovisivo e ne determina le modalita' di
organizzazione;
nnnn) "innovazione", l'attuazione di un prodotto,
servizio o processo nuovo o che ha subito significativi
miglioramenti tra cui quelli relativi ai processi di
produzione, di edificazione o di costruzione o quelli che
riguardano un nuovo metodo di commercializzazione o
organizzativo nelle prassi commerciali, nell'organizzazione
del posto di lavoro o nelle relazioni esterne;
oooo) "programma", una serie di immagini animate,
sonore o non, che costituiscono un singolo elemento
nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da
un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui
contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto della
radiodiffusione televisiva. Sono compresi i programmi
radiofonici e i materiali ad essi associati. Non si
considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive
o consistenti in immagini fisse;
pppp) "mezzo elettronico", un mezzo che utilizza
apparecchiature elettroniche di elaborazione, compresa la
compressione numerica, e di archiviazione dei dati e che
utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via
filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi
elettromagnetici;
qqqq) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di
comunicazione elettronica utilizzata interamente o
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico che supporta il
trasferimento di informazioni tra i punti terminali di
reti;
rrrr) "servizio di comunicazione elettronica", i
servizi forniti, di norma a pagamento, consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di
segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i
servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione
nelle reti utilizzate per la diffusione circolare
radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono
contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di
comunicazione elettronica o che esercitano un controllo
editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i
servizi della societa' dell'informazione di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazione
elettronica;
ssss) "AAP", l'accordo sugli appalti pubblici
stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali
dell'Uruguay Round;
tttt) "Vocabolario comune per gli appalti pubblici",
CPV (Common Procurement Vocabulary), la nomenclatura di
riferimento per gli appalti pubblici adottata dal
regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la
corrispondenza con le altre nomenclature esistenti;
uuuu) "codice", il presente decreto che disciplina i
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
vvvv) "servizi di architettura e ingegneria e altri
servizi tecnici", i servizi riservati ad operatori
economici esercenti una professione regolamentata ai sensi
dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE;
zzzz) "categorie di opere generali" le opere e i
lavori caratterizzati da una pluralita' di lavorazioni
indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in
ogni sua parte;
aaaaa) "categorie di opere specializzate", le opere e
i lavori che, nell'ambito del processo realizzativo,
necessitano di lavorazioni caratterizzate da una
particolare specializzazione e professionalita';
bbbbb) "opere e lavori puntuali" quelli che
interessano una limitata area di territorio;
ccccc) "opere e lavori a rete" quelli che, destinati
al movimento di persone e beni materiali e immateriali,
presentano prevalente sviluppo unidimensionale e
interessano vaste estensioni di territorio;
ddddd) "appalto a corpo" qualora il corrispettivo
contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come
eseguita e come dedotta dal contratto;
eeeee) "appalto a misura" qualora il corrispettivo
contrattuale viene determinato applicando alle unita' di
misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi
unitari dedotti in contratto;
fffff) "aggregazione", accordo fra due o piu'
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori per la
gestione comune di alcune o di tutte le attivita' di
programmazione, di progettazione, di affidamento, di
esecuzione e di controllo per l'acquisizione di beni,
servizi o lavori;
ggggg) "lotto prestazionale", uno specifico oggetto
di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma
procedura, definito su base qualitativa, in conformita'
alle varie categorie e specializzazioni presenti o in
conformita' alle diverse fasi successive del progetto;
ggggg-bis) "principio di unicita' dell'invio", il
principio secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola
volta a un solo sistema informativo, non puo' essere
richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' reso
disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale
principio si applica ai dati relativi a programmazione di
lavori, opere, servizi e forniture, nonche' a tutte le
procedure di affidamento e di realizzazione di contratti
pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso
escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti
dal presente codice obblighi di comunicazione a una banca
dati;
ggggg-ter) "unita' progettuale", il mantenimento, nei
tre livelli di sviluppo della progettazione, delle
originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali
e tecnologiche del progetto;
ggggg-quater) "documento di fattibilita' delle
alternative progettuali", il documento in cui sono
individuate ed analizzate le possibili soluzioni
progettuali alternative ed in cui si da' conto della
valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo
qualitativo, anche in termini ambientali, nonche' sotto il
profilo tecnico ed economico;
ggggg-quinquies) "programma biennale degli acquisti
di beni e servizi", il documento che le amministrazioni
adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e
servizi da disporre nel biennio, necessari al
soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati
dall'amministrazione preposta;
ggggg-sexies) "programma triennale dei lavori
pubblici", il documento che le amministrazioni adottano al
fine di individuare i lavori da avviare nel triennio,
necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e
valutati dall'amministrazione preposta;
ggggg-septies) "elenco annuale dei lavori", l'elenco
degli interventi ricompresi nel programma triennale dei
lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della
prima annualita' del programma stesso;
ggggg-octies) "elenco annuale delle acquisizioni di
forniture e servizi", l'elenco delle acquisizioni di
forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale
di riferimento, da avviare nel corso della prima annualita'
del programma stesso;
ggggg-nonies) "quadro esigenziale", il documento che
viene redatto ed approvato dall'amministrazione in fase
antecedente alla programmazione dell'intervento e che
individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione
alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare
gli obiettivi generali da perseguire attraverso la
realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della
collettivita' posti a base dell'intervento, le specifiche
esigenze qualitative e quantitative che devono essere
soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento,
anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla
quale gli interventi stessi sono destinati;
ggggg-decies) "capitolato prestazionale", il
documento che indica, in dettaglio, le caratteristiche
tecniche e funzionali, anche per gli aspetti edilizi,
infrastrutturali e ambientali, che deve assicurare l'opera
costruita e che traduce il quadro esigenziale in termini di
requisiti e prestazioni che l'opera deve soddisfare,
stabilendone la soglia minima di qualita' da assicurare
nella progettazione e realizzazione;
ggggg-undecies) "cottimo", l'affidamento della sola
lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad
impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei
requisiti di qualificazione necessari in relazione
all'importo totale dei lavori affidati al cottimista e non
all'importo del contratto, che puo' risultare inferiore per
effetto dell'eventuale fornitura diretta, in tutto o in
parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d'opera da
parte dell'appaltatore.».
 
Art. 3

Obbligo di ricezione ed elaborazione
delle fatture elettroniche

1. A decorrere dal 18 aprile 2019, i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, il cui riferimento e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 266 del 17 ottobre 2017, come previsto dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 relativa alla pubblicazione dei riferimenti della norma europea sulla fatturazione elettronica e dell'elenco delle sintassi a norma della direttiva 2014/55/UE, nonche' alle regole tecniche di cui al comma 3, emesse a seguito dell'esecuzione di contratti a cui si applicano il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
2. Le fatture elettroniche di cui al comma 1 devono, altresi', rispettare la Core Invoice Usage Specification (CIUS) per il contesto nazionale italiano, il cui uso e' previsto nello standard europeo EN 16931-1:2017, definita con il provvedimento di cui al comma 3.
3. Le regole tecniche relative alla gestione delle fatture di cui al comma 1 integrano la disciplina tecnica di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con modalita' applicative individuate dal direttore dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo decreto.
4. Per la ricezione delle fatture elettroniche di cui al comma 1, ai soggetti di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Note all'art. 3:

- Per i riferimenti normativi della decisione di
esecuzione (UE) 2017/1870, si veda nelle note alle
premesse.
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2014/55/UE, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
15 novembre 2011, n. 208, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 1, comma 213, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 4

Decorrenza per le amministrazioni
aggiudicatrici sub-centrali

1. Per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali l'obbligo di cui all'articolo 3 comma 1, decorre dal 18 aprile 2020, in deroga a quanto stabilito dal medesimo articolo.
 
Art. 5

Tavolo tecnico permanente
per la fatturazione elettronica

1. Per l'attuazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore dell'Agenzia per l'Italia Digitale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' istituito presso l'Agenzia per l'Italia Digitale un tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica con le seguenti finalita':
a) aggiornamento delle regole tecniche e delle modalita' applicative di cui al comma 3 dell'articolo 3;
b) monitoraggio della corretta applicazione delle stesse;
c) valutazioni degli impatti per la pubblica amministrazione e di quelli riflessi per gli operatori economici;
d) raccordo e coinvolgimento, fin dalla fase di definizione, di tutte le iniziative legislative ed applicative in materia di fatturazione e appalti elettronici.
2. Il tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica e' composto da un componente indicato dall'Agenzia per l'Italia Digitale, due componenti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, due componenti indicati dall'Agenzia delle entrate, tre componenti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
3. Per la partecipazione alle sedute e ai lavori del tavolo non sono dovuti compensi, emolumenti o gettoni di alcun genere.

Note all'art. 5:

- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 6

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni di cui al presente decreto non possono costituire pregiudizio per l'applicazione delle disposizioni in materia di IVA adottate in attuazione della disciplina armonizzata ai sensi dell'articolo 113 del TFUE.
 
Art. 7

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 dicembre 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Savona, Ministro per gli affari
europei

Tria, Ministro dell'economia e
delle finanze

Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Bonafede, Ministro della giustizia

Di Maio, Ministro dello sviluppo
economico

Toninelli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Bongiorno, Ministro per la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Bonafede