Gazzetta n. 14 del 17 gennaio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 7 dicembre 2018
Recepimento della direttiva di esecuzione n. 2018/1027/UE della Commissione, del 19 luglio 2018, che modifica la direttiva n. 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le distanze di isolamento per Sorghum spp e recepimento della direttiva di esecuzione n. 2018/1028/UE della Commissione, del 19 luglio 2018 che rettifica la direttiva n. 66/401/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie Lolium x boucheanum Kunth.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Vista la direttiva n. 66/401/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere;
Vista la direttiva n. 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 35, comma 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 2481, inerente individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita';
Vista la direttiva n. 2018/1027/UE della Commissione, del 19 luglio 2018, che modifica la citata direttiva n. 66/402/CEE per cio' che concerne le distanze di isolamento di varieta' di sorgo destinate alla produzione di sementi;
Vista la direttiva n. 2018/1028/UE della Commissione, del 19 luglio 2018, che modifica la citata direttiva n. 66/401/CEE per cio' che concerne l'inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie Lolium x boucheanum Kunth;
Considerata la necessita' di recepire, in via amministrativa, le direttive nn. 2018/1027/UE e 2018/1028/UE e conseguentemente modificare l'allegato VII e l'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 per cio' che concerne, rispettivamente, le distanze di isolamento di varieta' di sorgo destinate alla produzione di sementi e l'inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie Lolium x boucheanum Kunth;

Decreta:

Art. 1

1. Il punto 2, della sezione A) Cereali, all'allegato VII, rubricato «Condizioni alle quali devono soddisfare le colture ai fini della certificazione», del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' sostituito dal seguente:
«2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile.

=================================================
| Coltura | Distanza minima |
+=============================+=================+
|Phalaris canariensis, Secale | |
|cereale, esclusi gli ibridi | |
+-----------------------------+-----------------+
|  - Per la produzione di | |
|sementi di base | 300 m |
+-----------------------------+-----------------+
|  - Per la produzione di | |
|sementi certificate | 250 m |
+-----------------------------+-----------------+
|Sorghum spp. | |
+-----------------------------+-----------------+
|  - Per la produzione di | |
|sementi di base (*) | 400 m |
+-----------------------------+-----------------+
|  - Per la produzione di | |
|sementi certificate (*) | 200 m |
+-----------------------------+-----------------+
|xTriticosecale | |
+-----------------------------+-----------------+
|  - Per la produzione di | |
|sementi di base | 50 m |
+-----------------------------+-----------------+
|  - Per la produzione di | |
|sementi certificate | 20 m |
+-----------------------------+-----------------+
|Zea Mays | 200 m |
+-----------------------------+-----------------+

(*) Nelle zone in cui la presenza di S. halepense o S. sudanense pone un problema specifico di impollinazione si applicano le seguenti disposizioni:
a) le colture destinate alla produzione di sementi di base di Sorghum bicolor o dei suoi ibridi devono essere isolate da una distanza di almeno 800 m da qualsiasi fonte di tali pollini contaminanti;
b) le colture destinate alla produzione di sementi certificate di Sorghum bicolor o dei suoi ibridi devono essere isolate da una distanza di almeno 400 m da qualsiasi fonte di tali pollini contaminanti.
Le distanze minime di cui alla tabella precedente possono non essere rispettate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.»
 
Art. 2

1. All'allegato II, lettera B) Foraggere, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, i termini «Poaceae (Gramineae)» sono sostituiti dai termini seguenti con relativa nota a pie' di pagina:
«Poaceae (Gramineae)(1)
(1) Il peso massimo del lotto puo' essere aumentato a 25 tonnellate se il fornitore e' stato autorizzato in tal senso dall'autorita' nazionale competente per la certificazione dei prodotti sementieri.»
 
Art. 3

1. Il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' soggetto al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed entra in vigore il 1° gennaio 2019.

Roma, 7 dicembre 2018

Il Ministro: Centinaio

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 20