| Gazzetta n. 14 del 17 gennaio 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 24 dicembre 2018 |  
| Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5,  della  legge  8 novembre 2012, n.  189,  del  medicinale  per  uso  umano  «Prasugrel Mylan»,  approvato  con  procedura   centralizzata.   (Determina   n. 142866/2018).  |  
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                             IL DIRIGENTE                 dell'Ufficio procedure centralizzate 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);   Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato  dal  decreto  n.  53  del Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze del 29 marzo 2012;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con modificazioni  dalla  legge   8   novembre   2012,   n.189,   recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare, l'art. 12, comma 5;   Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;   Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92,  della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2001, concernente l'attuazione della  direttiva  2001/83/CE  e successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno 2016;   Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio  2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto  legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e' stato conferito l'incarico di  Direzione dell'Ufficio   procedure   centralizzate   alla   dott.ssa   Giuseppa Pistritto;   Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre  2018,  con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, Dirigente dell'Ufficio  procedure centralizzate, e' stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi  all'adozione  dei   provvedimenti   di   classificazione   dei medicinali per uso umano, approvati con procedura  centralizzata,  ai sensi dell'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  158  del  13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell' 8 novembre 2012;   Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 giugno  2018 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione  europea  relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali  dal  1° maggio al 31 maggio 2018 e riporta l'insieme delle  nuove  confezioni autorizzate;   Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data  9  -  11 luglio 2018;   Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 18 dicembre  2018  (protocollo  MGR/189618/P,  con  la  quale  e'  stato autorizzato  il  materiale  educazionale  del   prodotto   medicinale «Prasugrel Mylan» (prasugrel); 
                              Determina: 
   Le confezioni del seguente  medicinale  per  uso  umano,  di  nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C.  e  classificazione  ai fini della fornitura:     PRASUGREL MYLAN   descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte  integrante  del presente provvedimento, sono  collocate  in  apposita  sezione  della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge  8  novembre  2012  n. 189, denominata  classe  C  (nn),  dedicata  ai  farmaci  non  ancora valutati ai fini della rimborsabilita'.   Il    titolare     dell'A.I.C.,     prima     dell'inizio     della commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA  ed  economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e  la  data di inizio della commercializzazione del medicinale.   Il         titolare         dell'A.I.C.         del         farmaco generico/equivalente/biosimilare e' esclusivo responsabile del  pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle  vigenti  disposizioni  normative  in  materia brevettuale.   Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12  del  decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla  legge  n.  189/2012,  la  collocazione nella classe C(nn) di cui alla  presente  determinazione  viene  meno automaticamente in caso di mancata  presentazione  della  domanda  di classificazione in fascia di  rimborsabilita'  entro  il  termine  di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art.  12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che  il  medicinale  non  potra'  essere ulteriormente commercializzato.   La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
     Roma, 24 dicembre 2018 
                                               Il dirigente: Pistritto     |  
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     Inserimento, in accordo all'art.  12,  comma  5  della  legge  n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata  ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle  more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda  di  diversa  classificazione.  Le   informazioni   riportate costituiscono  un  estratto  degli  allegati  alle  decisioni   della Commissione europea  relative  all'autorizzazione  all'immissione  in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione  integrale  di tali documenti.     Generico di nuova autorizzazione     PRASUGREL MYLAN     Codice ATC - Principio attivo: B01AC22 - prasugrel     Titolare: Mylan S.A.S.     Cod. procedura EMEA/H/C/4644     GUUE 29 giugno 2018.     Indicazioni terapeutiche     Prasugrel  Mylan,  somministrato  in   associazione   con   acido acetilsalicilico (ASA), e' indicato per la prevenzione di  eventi  di origine aterotrombotica in pazienti adulti  con  sindrome  coronarica acuta  (ACS)  (cioe'  angina  instabile,  infarto  miocardico   senza sopraslivellamento del tratto ST [UA/NSTEMI] o infarto miocardico con sopraslivellamento del tratto ST  [STEMI])  sottoposti  a  intervento coronarico percutaneo (PCI) primario o ritardato.     Per ulteriori informazioni vedere paragrafo 5.1.     Modo di somministrazione     Prasugrel Mylan e'  per  uso  orale.  Puo'  essere  somministrato indipendentemente dall'assunzione di cibo.     La somministrazione della dose di carico di 60 mg di prasugrel  a digiuno puo' determinare  un  esordio  piu'  rapido  dell'azione  del medicinale (vedere paragrafo 5.2). Le  compresse  non  devono  essere frantumate o divise.     Confezioni autorizzate:       EU/1/18/1273/001 - A.I.C.: 046634010 /E in base 32: 1DH50U       5 mg - compressa rivestita con  film  -  uso  orale  -  flacone (HDPE) - 28 compresse       EU/1/18/1273/002 - A.I.C.: 046634022 /E in base 32: 1DH516       10 mg - compressa rivestita con film  -  uso  orale  -  flacone (HDPE) - 28 compresse  Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)     I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle  date  di  riferimento  per  l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7,  della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito  web dell'Agenzia europea dei medicinali.  Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale     Piano di gestione del rischio (RMP)     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve effettuare le attivita' e le azioni di farmacovigilanza  richieste  e dettagliate  nel  RMP  approvato  e  presentato  nel   modulo   1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni  successivo aggiornamento approvato del RMP.     Il RMP aggiornato deve essere presentato:       su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;       ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e' modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del rischio).     Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve provvedere a consegnare il materiale educativo a tutti i  medici  che possono essere coinvolti nel trattamento di pazienti  con  prasugrel. Il formato e i mezzi  di  divulgazione  di  questo  materiale  devono essere discussi con le appropriate societa' accademiche. I  risultati della discussione, e  dove  appropriato  il  materiale,  deve  essere concordato  con  l'autorita'  nazionale  competente  e  deve   essere disponibile prima del lancio del medicinale in ciascuno stato membro.     Il materiale educazionale deve comprendere:       copia del riassunto delle caratteristiche del prodotto;       dare risalto ai seguenti elementi:         gli eventi emorragici gravi sono piu' frequenti  in  pazienti di eta' ≥ 75 anni (compresi gli eventi fatali) o in quelli che pesano < 60 kg;         il trattamento con prasugrel non e' generalmente raccomandato per pazienti di eta' ≥ 75 anni;         se, dopo attenta valutazione del  rapporto  beneficio/rischio individuale  da  parte  del  medico  che  prescrive  la  terapia,  il trattamento viene ritenuto necessario in  pazienti  nella  fascia  di eta' ≥ 75 anni, allora dopo la dose di carico  di  60  mg  si  dovra' prescrivere una dose di mantenimento ridotta di 5 mg.         I pazienti che pesano < 60 kg devono  ricevere  una  dose  di mantenimento ridotta pari a 5 mg.     Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).     |  
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