Gazzetta n. 14 del 17 gennaio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monte Etna»


Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monte Etna» registrata con regolamento (CE) n. 1491/2003 della Commissione del 25 agosto 2003.
Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Monte Etna con sede in via Sangiuliano, 349 - 95145 Catania e che il predetto Consorzio possiede i requisiti previsti all'art. 13, comma 1 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511.
Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.
Considerato altresi', che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo acquisito il parere della Regione Siciliana competente per territorio, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della DOP «Monte Etna» cosi' come modificato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.
 
Allegato

Proposta di modifica del discplinare di produzione
della denominazione di origine protetta «Monte Etna»

Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine protetta «Monte Etna» e' riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 
Art. 2.
Varieta' di olivo

La denominazione di origine protetta «Monte Etna» e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varieta' di olivo «Nocellara Etnea» presente negli oliveti in misura non inferiore al 65%. Per il rimanente 35% possono concorrere tutte le altre cultivar autoctone siciliane.

 
Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della regione Sicilia, i territori olivati dei sotto elencati comuni atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione.
Provincia di Catania:
interi territori amministrativi dei Comuni di Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Camporotondo Etneo, Castiglione di Sicilia, Maletto, Maniace, Motta S. Anastasia, Paterno', Ragalna, Randazzo, Santa Maria di Licodia, San Pietro Clarenza, Misterbianco, Acireale, Aci S. Antonio, Aci Bonaccorsi, Acicatena, Aci Castello, Calatabiano, Catania, Fiumefreddo, Giarre, Gravina di Catania, Linguaglossa, Mascali, Mascalucia, Milo, Nicolosi, Pedara, Piedimonte Etneo, Sant'Agata li Battiati, Sant'Alfio, San Giovanni La Punta, San Gregorio, Santa Venerina, Trecastagni, Tremestieri, Valverde, Viagrande, Zafferana Etnea, Riposto.
Provincia di Enna:
Comune di Centuripe.
Provincia di Messina:
Malvagna, Mojo Alcantara, Roccella Valdemone, Santa Domenica Vittoria.

 
Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti, compresi nella zona di produzione descritta all'art. 3 caratterizzata da un clima generalmente mediterraneo subtropicale, semiasciutto, con estati lunghe e siccitose e concentrazioni della piovosita' nel periodo autunnale ed invernale,
2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati, o innovativi, e comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.
3. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalita' definite dai programmi di lotta guidata.
4. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1. deve essere effettuata a partire dal momento in cui avviene il viraggio del colore verde da opaco a lucido e protrarsi non oltre la seconda decade di gennaio, in considerazione della diversa altitudine del territorio.
5. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monte Etna» non puo' superare kg 12.000 per ettaro. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 20%.
6. I produttori di olive sono tenuti ad iscrivere il proprio oliveto in un apposito elenco, attivato ed aggiornato dalla struttura di controllo debitamente autorizzata ai sensi della normativa vigente.

 
Art. 5.
Modalita' di oleificazione

1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monte Etna» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati all'art. 3
2. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 avviene direttamente dalla pianta per pettinatura a mano delle chiome o con l'ausilio di macchine agevolatrici e di reti di raccolta, al fine di evitare che le olive, appena raccolte, possano mescolarsi con quelle gia' a terra da tempo; non e' ammessa la bacchiatura dei rami e l'uso di prodotti di abscissione.
3. Le olive raccolte devono essere conservate fino alla fase di molitura in recipienti rigidi ed aerati, disposte in strati sottili ed in locali che garantiscano condizioni di bassa umidita'. Il periodo di conservazione in azienda o in frantoio non potra' comunque superare le quarantotto ore dalla raccolta.
4. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 sono ammessi i processi meccanici e/o macine in pietra e tutti i processi fisico/meccanici purche' provenienti da innovazioni tecnologiche senza alcuna alterazione dei principi di qualita' richieste dalla DOP.
Le operazioni di molitura sono precedute dalla separazione delle foglie mediante aspiratrici, da un accurato lavaggio delle olive in acqua corrente e dal passaggio delle olive su griglie vibranti per l'allontanamento dell'acqua e di eventuali residui di foglie e corpi estranei .
La permanenza della pasta di olive nella gramola varia in funzione del grado di maturazione dei frutti ma non piu' di quaranta minuti, mentre la temperatura dell'acqua nell'intercapedine esterna della gramolatrice deve garantire che la pasta di olive in lavorazione non superi i 28-30 °C.

 
Art. 6.
Caratteristiche al consumo

All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monte Etna», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal giallo al verde secondo lo stato di maturazione delle olive.
Valutazione chimica
Acidita' (espressa in acido oleico): max 0,5 %;
numero perossidi minore o uguale a 12\rm meq O2/kg;
K 232 in legge;
K 270 in legge;
acido linoleico minore o uguale a 13,50 %;
acido linolenico minore o uguale a 0,9 %;
Polifenoli totali > 120 ppm.
Valutazione Organolettica (metodo COI)
Intervallo di mediana min. max;
Fruttato di oliva matura > 2 < 6;
Fruttato di oliva verde > 2 < 6;
sentori erbacei e/o pomodoro e/o carciofo > 2 < 5;
amaro > 2 < 6;
piccante > 2 < 6.
Non e' ammesso alcun tipo di difetto organolettico (mediana dei difetti uguale a zero)
Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

 
Art. 7.
Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».
2. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
3. L'uso di nomi di aziende, tenute, nonche' il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda.
4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito dei territori amministrativi della regione Sicilia indicati all'art. 3.
5. L'uso di altre indicazioni geografiche, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie, da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla meta' di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1.
6. Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili almeno il doppio di tutte le altre scritte con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresi' rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.
7. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacita' non superiore a litri 5 in vetro, in banda stagnata o in contenitori idonei alla conservazione dell'olio.
8. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione a cavallo del biennio di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto.

 
Art. 8.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ciascuna di esse il prodotto in entrata e in uscita. La tracciabilita' del prodotto e' garantita attraverso l'iscrizione delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei frantoiani e dei confezionatori in appositi elenchi, gestiti da un'unica struttura di controllo, e dalla tenuta di registri di produzione e condizionamento.
Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate alla struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo

 
Art. 9.
Legame con l'ambiente

Il legame con il territorio si evidenzia con l'utilizzo delle cultivar autoctone, in primo luogo con la cv. Nocellara Etnea, il cui olio extravergine di oliva presenta caratteristiche organolettiche irriproducibili in altri ambienti pedoclimatici. La stessa cultivar e' una componente importante del paesaggio agrario di gran parte del territorio delimitato e proposto come zona di produzione della Dop «Monte Etna». Essa e' insediata sul substrato pedologico di natura vulcanica costituito da roccia eruttiva basaltica che nel corso dei secoli i processi di erosione e di lisciviazione, unitamente all'insediamento della flora spontanea e della fauna microbica, hanno trasformato gli orizzonti superficiali della roccia madre in terreno fertile che riflette nella sua totalita' le peculiarita' del substrato di origine. Quindi, terreni a tessitura grossolana con una reazione leggermente sub-alcalina, ben areati e molto permeabili che rappresentano l'habitat ideale per la crescita e lo sviluppo delle piante di olivo che conferiscono agli oli ottenuti le peculiarita' uniche della Dop «Monte Etna», peculiarita' olfattive e gustative che riflettono nella sua totalita' il territorio di origine. Le altre cv. minori, presenti nella zona delimitata, hanno trovato la loro giustificazione di esistenza sia in qualita' di impollinatori della cv. principale e sia come elementi di diversificazione dell'offerta di prodotto in subordine alla Nocellara Etnea. Nel corso del tempo alcune cv. minori hanno subito trasformazioni fenotipiche tali da renderle uniche rispetto ai territori circostanti. Tutto cio' ha contribuito ad accrescere la biodiversita' nell'area delimitata.
Sotto l'aspetto socio-economico la coltivazione dell'olivo nell'area delimitata rappresenta una realta' che da sempre e' stata oggetto di attenzione e di lavoro per gli agricoltori della zona e che anche nella promiscuita' delle colture, l'olivo, ha assunto un ruolo di primo piano nell'economia aziendale. Oggi, la sua coltivazione e la sua importanza sono in continua evoluzione grazie all'impegno di molti imprenditori e coltivatori che investono le loro risorse al fine di creare lavoro, reddito e nel contempo provvedono al recupero e al mantenimento di un territorio il cui unico destino potrebbe essere il depauperamento e l'abbandono.
Esiste, quindi, una forte connessione fra le caratteristiche pedoclimatiche, i fattori agronomici, tecnici e soprattutto socio-economici e culturali dell'intera zona delimitata.

 
Art. 10.
Controlli

Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dai regolamenti comunitari vigenti. L'organismo di controllo prescelto e' Agroqualita', viale Cesare Pavese, 305 - 00144 Roma e-mail agroqualita@agroqualita.it phone: 06 54228675 fax 06 54228692.