| Gazzetta n. 14 del 17 gennaio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| COMUNICATO  |  
| Proposta  di  modifica   del   disciplinare   di   produzione   della denominazione di origine protetta «Monte Etna»  |  
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     Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  ha  ricevuto,  nel  quadro  della  procedura  prevista   dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del parlamento e del Consiglio  del  21 novembre  2012,  l'istanza  intesa  ad  ottenere  la   modifica   del disciplinare di produzione della denominazione  di  origine  protetta «Monte Etna» registrata  con  regolamento  (CE)  n.  1491/2003  della Commissione del 25 agosto 2003.     Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio  di tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Monte Etna con sede in via Sangiuliano, 349 - 95145 Catania e che il predetto Consorzio possiede i requisiti previsti all'art. 13, comma 1 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511.     Ritenuto   che   le   modifiche   apportate   non   alterano   le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.     Considerato altresi', che  l'art.  53  del  regolamento  (UE)  n. 1151/2012 prevede la possibilita' da parte  degli  Stati  membri,  di chiedere  la   modifica   ai   disciplinari   di   produzione   delle denominazioni registrate.     Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo acquisito il parere della Regione  Siciliana  competente  per territorio,  circa  la  richiesta  di  modifica,  ritiene  di   dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della DOP «Monte Etna» cosi' come modificato.     Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative  alla presente proposta, dovranno essere  presentate,  al  Ministero  delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare  ippiche  e della pesca - Direzione generale per  la  promozione  della  qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX  Settembre  n.  20  - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente proposta, dai  soggetti  interessati  e  costituiranno  oggetto  di   opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.     |  
|   |                                                               Allegato 
          Proposta di modifica del discplinare di produzione         della denominazione di origine protetta «Monte Etna» 
                                Art. 1.                             Denominazione 
     La denominazione di origine protetta «Monte  Etna»  e'  riservata all'olio extravergine di oliva  rispondente  alle  condizioni  ed  ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.      |  
|   |                                 Art. 2.                           Varieta' di olivo 
     La denominazione di origine protetta «Monte  Etna»  e'  riservata all'olio extravergine di  oliva  ottenuto  dalla  varieta'  di  olivo «Nocellara Etnea» presente negli oliveti in misura non  inferiore  al 65%. Per il rimanente 35% possono concorrere tutte le altre  cultivar autoctone siciliane.      |  
|   |                                 Art. 3.                          Zona di produzione 
     La zona di  produzione  delle  olive  destinate  alla  produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di  origine  protetta di   cui   all'art.   1   comprende,   nell'ambito   del   territorio amministrativo della regione Sicilia, i territori olivati  dei  sotto elencati  comuni   atti   a   conseguire   le   produzioni   con   le caratteristiche qualitative previste  nel  presente  disciplinare  di produzione.     Provincia di Catania:       interi territori amministrativi dei Comuni di Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte,  Camporotondo  Etneo,  Castiglione  di  Sicilia, Maletto, Maniace, Motta S. Anastasia,  Paterno',  Ragalna,  Randazzo, Santa Maria di Licodia, San Pietro Clarenza, Misterbianco,  Acireale, Aci S. Antonio, Aci Bonaccorsi, Acicatena, Aci Castello, Calatabiano, Catania,  Fiumefreddo,  Giarre,  Gravina  di  Catania,  Linguaglossa, Mascali,  Mascalucia,  Milo,  Nicolosi,  Pedara,  Piedimonte   Etneo, Sant'Agata li  Battiati,  Sant'Alfio,  San  Giovanni  La  Punta,  San Gregorio,  Santa  Venerina,   Trecastagni,   Tremestieri,   Valverde, Viagrande, Zafferana Etnea, Riposto.     Provincia di Enna:       Comune di Centuripe.     Provincia di Messina:       Malvagna, Mojo Alcantara, Roccella  Valdemone,  Santa  Domenica Vittoria.      |  
|   |                                 Art. 4.                    Caratteristiche di coltivazione 
     1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti  destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva  a  denominazione  di origine protetta di cui all'art. 1 devono essere quelle  tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti,  compresi  nella zona di produzione descritta all'art. 3 caratterizzata  da  un  clima generalmente  mediterraneo  subtropicale,  semiasciutto,  con  estati lunghe e siccitose e  concentrazioni  della  piovosita'  nel  periodo autunnale ed invernale,     2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i  sistemi  di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati, o innovativi, e comunque, atti a non modificare  le  caratteristiche  delle  olive  e dell'olio.     3. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve  essere  effettuata secondo le modalita' definite dai programmi di lotta guidata.     4. La raccolta delle olive destinate  alla  produzione  dell'olio extravergine di oliva a denominazione  di  origine  protetta  di  cui all'art. 1. deve essere effettuata  a  partire  dal  momento  in  cui avviene il viraggio del colore verde da opaco a  lucido  e  protrarsi non oltre la seconda  decade  di  gennaio,  in  considerazione  della diversa altitudine del territorio.     5. La produzione massima di olive degli  oliveti  destinati  alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monte Etna» non puo' superare kg 12.000 per ettaro. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 20%.     6. I produttori di olive sono  tenuti  ad  iscrivere  il  proprio oliveto in un apposito elenco, attivato ed aggiornato dalla struttura di  controllo  debitamente  autorizzata  ai  sensi  della   normativa vigente.      |  
|   |                                 Art. 5.                      Modalita' di oleificazione 
     1. La zona di oleificazione dell'olio  extravergine  di  oliva  a denominazione di origine protetta  «Monte  Etna»  comprende  l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati all'art. 3     2. La raccolta delle olive destinate  alla  produzione  dell'olio extravergine di oliva a denominazione  di  origine  protetta  di  cui all'art. 1 avviene direttamente dalla pianta per pettinatura  a  mano delle chiome o con l'ausilio di macchine agevolatrici e  di  reti  di raccolta, al fine di evitare che le olive, appena  raccolte,  possano mescolarsi con quelle gia' a  terra  da  tempo;  non  e'  ammessa  la bacchiatura dei rami e l'uso di prodotti di abscissione.     3. Le olive raccolte devono essere conservate fino alla  fase  di molitura in recipienti rigidi ed aerati, disposte in  strati  sottili ed in locali  che  garantiscano  condizioni  di  bassa  umidita'.  Il periodo di conservazione in azienda o in frantoio non potra' comunque superare le quarantotto ore dalla raccolta.     4.  Per  l'estrazione   dell'olio   extravergine   di   oliva   a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1  sono  ammessi  i processi  meccanici  e/o  macine  in  pietra  e  tutti   i   processi fisico/meccanici  purche'  provenienti  da  innovazioni  tecnologiche senza alcuna alterazione dei principi  di  qualita'  richieste  dalla DOP.     Le operazioni di molitura sono precedute dalla separazione  delle foglie mediante aspiratrici, da un accurato lavaggio delle  olive  in acqua corrente e dal passaggio delle olive su  griglie  vibranti  per l'allontanamento dell'acqua e di eventuali residui di foglie e  corpi estranei .     La permanenza  della  pasta  di  olive  nella  gramola  varia  in funzione del grado di maturazione dei frutti ma non piu' di  quaranta minuti, mentre la temperatura dell'acqua  nell'intercapedine  esterna della  gramolatrice  deve  garantire  che  la  pasta  di   olive   in lavorazione non superi i 28-30 °C.      |  
|   |                                 Art. 6.                      Caratteristiche al consumo 
     All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di  oliva a denominazione di origine protetta  «Monte  Etna»,  deve  rispondere alle seguenti caratteristiche:       colore: dal giallo al verde secondo  lo  stato  di  maturazione delle olive.     Valutazione chimica       Acidita' (espressa in acido oleico): max 0,5 %;       numero perossidi minore o uguale a 12\rm meq O2/kg;       K 232 in legge;       K 270 in legge;       acido linoleico minore o uguale a 13,50 %;       acido linolenico minore o uguale a 0,9 %;       Polifenoli totali > 120 ppm.     Valutazione Organolettica (metodo COI)       Intervallo di mediana min. max;       Fruttato di oliva matura > 2 < 6;       Fruttato di oliva verde > 2 < 6;       sentori erbacei e/o pomodoro e/o carciofo > 2 < 5;       amaro > 2 < 6;       piccante > 2 < 6.     Non e' ammesso alcun tipo di difetto organolettico  (mediana  dei difetti uguale a zero)     Altri parametri non espressamente citati devono  essere  conformi alla attuale normativa U.E.      |  
|   |                                 Art. 7.                     Designazione e presentazione 
     1. Alla denominazione di origine protetta di cui  all'art.  1  e' vietata l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  non  espressamente prevista dal presente disciplinare di  produzione  ivi  compresi  gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».     2. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.     3. L'uso di nomi di aziende, tenute, nonche'  il  riferimento  al confezionamento  nell'azienda  olivicola  o  nell'impresa   olivicola situate nell'area di produzione e' consentito solo se il prodotto  e' stato  ottenuto  esclusivamente  con  olive  raccolte  negli  oliveti facenti parte dell'azienda.     4. Le operazioni di  confezionamento  dell'olio  extravergine  di oliva a denominazione di origine protetta di cui  all'art.  1  devono avvenire  nell'ambito  dei  territori  amministrativi  della  regione Sicilia indicati all'art. 3.     5. L'uso di altre indicazioni  geografiche,  riferite  a  comuni, frazioni, tenute, fattorie, da cui l'olio effettivamente deriva  deve essere riportato in caratteri non  superiori  alla  meta'  di  quelli utilizzati  per  la  designazione  della  denominazione  di   origine protetta di cui all'art. 1.     6. Il  nome  della  denominazione  di  origine  protetta  di  cui all'art. 1  deve  figurare  in  etichetta  con  caratteri  chiari  ed indelebili  almeno  il  doppio  di  tutte  le   altre   scritte   con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore  dell'etichetta  e tale  da  poter  essere  nettamente  distinto  dal  complesso   delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione  deve  altresi' rispettare  le  norme  di  etichettatura   previste   dalla   vigente legislazione.     7. L'olio  extravergine  di  oliva  a  denominazione  di  origine protetta di  cui  all'art.  1  deve  essere  immesso  al  consumo  in recipienti di capacita' non superiore a litri 5 in  vetro,  in  banda stagnata o in contenitori idonei alla conservazione dell'olio.     8. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione a cavallo del biennio di  produzione  delle  olive  da  cui  l'olio  e' ottenuto.      |  
|   |                                 Art. 8.                          Prova dell'origine 
     Ogni  fase  del  processo  produttivo  deve   essere   monitorata documentando per ciascuna di esse il prodotto in entrata e in uscita. La tracciabilita' del prodotto e' garantita  attraverso  l'iscrizione delle particelle catastali sulle quali  avviene  la  produzione,  dei produttori, dei frantoiani e dei confezionatori in appositi  elenchi, gestiti da  un'unica  struttura  di  controllo,  e  dalla  tenuta  di registri di produzione e condizionamento.     Tutte le persone, fisiche e  giuridiche,  iscritte  nei  relativi elenchi, saranno assoggettate alla struttura  di  controllo,  secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal  relativo  piano di controllo      |  
|   |                                 Art. 9.                         Legame con l'ambiente 
     Il legame con il territorio si  evidenzia  con  l'utilizzo  delle cultivar autoctone, in primo luogo con la cv. Nocellara Etnea, il cui olio extravergine di oliva  presenta  caratteristiche  organolettiche irriproducibili in altri ambienti pedoclimatici. La  stessa  cultivar e' una componente importante del paesaggio agrario di gran parte  del territorio delimitato e proposto come zona di  produzione  della  Dop «Monte Etna». Essa e' insediata sul substrato  pedologico  di  natura vulcanica costituito da roccia eruttiva basaltica che nel  corso  dei secoli  i  processi  di  erosione  e  di  lisciviazione,   unitamente all'insediamento della flora spontanea e della fauna microbica, hanno trasformato gli orizzonti superficiali della roccia madre in  terreno fertile  che  riflette  nella  sua  totalita'  le  peculiarita'   del substrato di origine. Quindi, terreni a tessitura grossolana con  una reazione leggermente sub-alcalina, ben areati e molto permeabili  che rappresentano l'habitat ideale per la crescita e  lo  sviluppo  delle piante di olivo che conferiscono agli oli  ottenuti  le  peculiarita' uniche della Dop «Monte Etna», peculiarita' olfattive e gustative che riflettono nella sua totalita' il territorio di origine. Le altre cv. minori,  presenti  nella  zona  delimitata,  hanno  trovato  la  loro giustificazione di esistenza sia in qualita' di  impollinatori  della cv. principale e sia come elementi di  diversificazione  dell'offerta di prodotto in subordine alla Nocellara Etnea. Nel  corso  del  tempo alcune cv. minori hanno subito  trasformazioni  fenotipiche  tali  da renderle uniche rispetto ai  territori  circostanti.  Tutto  cio'  ha contribuito ad accrescere la biodiversita' nell'area delimitata.     Sotto  l'aspetto  socio-economico  la   coltivazione   dell'olivo nell'area delimitata rappresenta una realta' che da sempre  e'  stata oggetto di attenzione e di lavoro per gli agricoltori  della  zona  e che anche nella promiscuita' delle colture, l'olivo,  ha  assunto  un ruolo  di  primo  piano  nell'economia  aziendale.   Oggi,   la   sua coltivazione e la sua importanza sono in continua  evoluzione  grazie all'impegno di molti imprenditori e coltivatori che investono le loro risorse al fine di creare lavoro, reddito e nel  contempo  provvedono al recupero e al mantenimento di un territorio il cui  unico  destino potrebbe essere il depauperamento e l'abbandono.     Esiste, quindi, una  forte  connessione  fra  le  caratteristiche pedoclimatiche,  i  fattori   agronomici,   tecnici   e   soprattutto socio-economici e culturali dell'intera zona delimitata.      |  
|   |                                Art. 10.                               Controlli 
     Il controllo sulla conformita' del prodotto  al  disciplinare  e' svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dai  regolamenti  comunitari  vigenti.   L'organismo   di   controllo prescelto e' Agroqualita', viale Cesare  Pavese,  305  -  00144  Roma e-mail agroqualita@agroqualita.it phone: 06 54228675 fax 06 54228692.     |  
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