IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Visto l'art. 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che dispone la soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e le funzioni sono stati trasferiti all'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorita' nazionale anticorruzione (A.N.A.C.); Visto l'art. 19, comma 8, del decreto-legge n. 90/2014, il quale dispone che «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'A.N.A.C. provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato; Visto l'art. 213, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero che «... ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione, ...»; Visto l'art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede la restituzione delle somme trasferite all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato nel triennio 2010-2012 ai sensi dell'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, la restituzione di 14,7 milioni di euro, in 10 annualita' costanti a partire dal 2015; Visto l'art. 19, comma 6, del decreto-legge n. 90/2014, il quale dispone che «Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5, lettera b), restano nella disponibilita' dell'Autorita' nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attivita' istituzionali»; Visto l'art. 209, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016 in base al quale entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, va versato direttamente all'A.N.A.C., a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della controversia arbitrale; Visto il Piano di riordino predisposto dal Presidente dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto-legge n. 90/2014 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016 che contempla, tra l'altro, la prevista riduzione delle spese di funzionamento in misura non inferiore al 20 per cento; Vista la delibera n. 1196 del 23 novembre 2016, riguardante il riassetto organizzativo dell'Autorita' nazionale anticorruzione a seguito dell'approvazione del Piano di riordino e delle nuove funzioni attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e individuazione dei centri di responsabilita' in base alla missione istituzionale dell'Autorita' e i successivi atti di organizzazione di secondo livello e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 1° dicembre 2016, n. 225, di conversione del decreto-legge 193/2016, art. 7-ter, la quale prevede che «... non trova applicazione, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per l'Autorita' nazionale anticorruzione, il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento di cui all'art. 19, comma 3, lettera c), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114»; Visto l'art. 52-quater della legge 21 giugno 2017, n. 96, cosi' come modificata dall'art. 1, comma 298, lettere a), b) e c) della legge 27 dicembre 2017, n. 205; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2017 che ha reso esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'A.N.A.C. il 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'A.N.A.C., dovuto dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017; Vista la delibera n. 1078 adottata dall'A.N.A.C. il 21 novembre 2018 con la quale sono stati integrati i casi di esenzione dal contributo di cui alla delibera n. 359/2017; Vista la nota prot. 98485 del 29 novembre 2018 con la quale si e' provveduto a trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri la precitata delibera n. 1078 del 21 novembre 2018 per l'approvazione; Vista la richiesta dell'Ufficio legislativo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 30 novembre 2017 con la quale si chiede di valutare la possibilita' di esentare tutte le procedure di affidamento alle quali si applica il regolamento di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; Visto il parere n. 1119 dell'11 maggio 2017 reso dal Consiglio di Stato sullo schema di regolamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale recante le direttive generali per la disciplina delle procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 50/2016 nel quale lo stesso ha espresso perplessita' «... con riguardo al pagamento del contributo a carico delle imprese straniere connesso con il sistema di finanziamento di cui all'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005, richiamato dall'art. 213, comma 12, del codice»; Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, «Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; Visti gli articoli 77 e 78 del decreto legislativo n. 50/2016 che, nel prevedere l'istituzione dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti, assegna all'A.N.A.C. il compito di gestirlo e aggiornarlo; Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 12 febbraio 2018 che, tra l'altro, individua i soggetti tenuti al pagamento di una tariffa di € 168,00 per l'iscrizione all'Albo; Visto il disegno di legge A.C. n. 1334 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze da cui risulta (cap. 2116) che all'A.N.A.C. venga assegnata la somma di € 4.268.826,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' della soppressa Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato nella seduta del 21-22 luglio 2010 (verbale n. 20); Visto il regolamento concernente la gestione finanziaria, amministrativa e contabile dell'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza del 20 settembre 2011; Vista la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019; Vista la relazione illustrativa al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019; Vista la relazione resa dal Collegio dei revisori dei conti, con la quale viene espresso parere favorevole sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019; Ritenuta la necessita' di coprire, per l'anno 2019, i costi di funzionamento dell'A.N.A.C., per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato stesso cosi' come previsto, dall'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005;
Delibera:
Art. 1
1. E' approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 nel testo allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.
Roma, 19 dicembre 2018
Il Presidente: Cantone Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 3 gennaio 2019 Il segretario: Esposito |