Gazzetta n. 13 del 16 gennaio 2019 (vai al sommario)
LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3
Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonche' in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
«Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-bis»;
b) all'articolo 10, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
«La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis»;
c) l'articolo 32-quater e' sostituito dal seguente:
«Art. 32-quater (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attivita' imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione»;
d) all'articolo 158, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui e' cessata l'attivita' del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui e' cessata la permanenza o la continuazione»;
e) all'articolo 159:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Il corso della prescrizione rimane altresi' sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutivita' della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilita' del decreto di condanna»;
2) il terzo e il quarto comma sono abrogati;
f) all'articolo 160:
1) il primo comma e' abrogato;
2) al secondo comma, la parola: «pure» e' soppressa;
g) all'articolo 165, quarto comma, dopo la parola: «320» e' inserita la seguente: «, 321» e le parole: «di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater,»;
h) all'articolo 166, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il giudice puo' disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione»;
i) all'articolo 179 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua e' dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta»;
l) all'articolo 316-ter, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena e' della reclusione da uno a quattro anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualita' o dei suoi poteri»;
m) l'articolo 317-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 317-bis (Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacita' in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni ne' superiore a sette anni.
Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno ne' superiore a cinque anni»;
n) all'articolo 318, primo comma, le parole: «da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»;
o) all'articolo 322-bis:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilita', corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunita' europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunita' europee e di Stati esteri»;
2) al primo comma, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:
«5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali»;
3) al secondo comma, numero 2), le parole: «, qualora il fatto sia commesso per procurare a se' o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attivita' economica o finanziaria» sono soppresse;
p) dopo l'articolo 322-ter e' inserito il seguente:
«Art. 322-ter.1 (Custodia giudiziale dei beni sequestrati). - I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all'articolo 322-ter, diversi dal denaro e dalle disponibilita' finanziarie, possono essere affidati dall'autorita' giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative»;
q) all'articolo 322-quater, dopo la parola: «320» e' inserita la seguente: «, 321» e le parole: «di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio,»;
r) dopo l'articolo 323-bis e' inserito il seguente:
«Art. 323-ter (Causa di non punibilita'). - Non e' punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.
La non punibilita' del denunciante e' subordinata alla messa a disposizione dell'utilita' dallo stesso percepita o, in caso di impossibilita', di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.
La causa di non punibilita' non si applica quando la denuncia di cui al primo comma e' preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilita' non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146»;
s) l'articolo 346 e' abrogato;
t) all'articolo 346-bis:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita', come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, e' punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi»;
2) al secondo e al terzo comma, le parole: «altro vantaggio patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «altra utilita'»;
3) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio»;
u) all'articolo 646, primo comma, le parole: «con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000»;
v) all'articolo 649-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero se la persona offesa e' incapace per eta' o per infermita' o se il danno arrecato alla persona offesa e' di rilevante gravita'».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f), entrano in vigore il 1° gennaio 2020.
3. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, e' abrogato.
4. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 266, comma 2-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4»;
b) all'articolo 267, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,» sono inserite le seguenti: «e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4,»;
c) dopo l'articolo 289 e' inserito il seguente:
«Art. 289-bis (Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, il giudice interdice temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1»;
d) all'articolo 444, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta»;
e) all'articolo 445:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi previsti dal presente comma e' fatta salva l'applicazione del comma 1-ter»;
2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il giudice puo' applicare le pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale»;
f) all'articolo 578-bis, comma 1, dopo le parole: «e da altre disposizioni di legge» sono inserite le seguenti: «o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale»;
g) all'articolo 683, comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: «quando la legge non dispone altrimenti» sono aggiunte le seguenti: «, e sull'estinzione della pena accessoria nel caso di cui all'articolo 179, settimo comma, del codice penale»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «sulla revoca» sono inserite le seguenti: «della riabilitazione».
5. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2635, il quinto comma e' abrogato;
b) all'articolo 2635-bis, il terzo comma e' abrogato.
6. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge» sono inserite le seguenti: «o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale»;
b) dopo le parole: «mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,».
7. All'articolo 47, comma 12, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «effetto penale» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle pene accessorie perpetue».
8. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonche' nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilita', armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilita' in esecuzione di un accordo illecito gia' concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilita' richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attivita' prodromiche e strumentali».
9. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 2, le parole: «Le sanzioni interdittive» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive»;
b) all'articolo 25:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)»;
3) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si e' efficacemente adoperato per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2»;
c) all'articolo 51:
1) al comma 1, le parole: «la meta' del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «un anno e quattro mesi».
10. Il Governo non rinnova, alla scadenza, le riserve apposte alla Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, diverse da quelle aventi ad oggetto le condotte di corruzione passiva dei pubblici ufficiali stranieri e quelle di corruzione, sia attiva che passiva, dei membri delle assemblee pubbliche straniere, fatta eccezione per quelle degli Stati membri dell'Unione europea e delle assemblee parlamentari internazionali.
11. Con l'elargizione di contributi in denaro complessivamente superiori nell'anno a euro 500 per soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore, a partiti o movimenti politici di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonche' alle liste e ai candidati alla carica di sindaco partecipanti alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, s'intende prestato il consenso alla pubblicita' dei dati da parte dei predetti soggetti erogatori. E' fatto divieto ai partiti o movimenti politici di ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, ivi compresa la messa a disposizione con carattere di stabilita' di servizi a titolo gratuito, da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicita' dei relativi dati. Per i contributi, le prestazioni o altre forme di sostegno di cui al primo periodo sono annotati, entro il mese solare successivo a quello di percezione, in apposito registro custodito presso la sede legale del partito o movimento politico, l'identita' dell'erogante, l'entita' del contributo o il valore della prestazione o della diversa forma di sostegno e la data dell'erogazione. In caso di scioglimento anche di una sola Camera, il termine indicato al terzo periodo e' ridotto a quindici giorni decorrenti dalla data dello scioglimento e in ogni caso l'annotazione deve essere eseguita entro il mese solare successivo a quello di percezione. Entro gli stessi termini di cui al terzo e al quarto periodo, i dati annotati devono risultare dal rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, ed essere pubblicati nel sito internet istituzionale del partito o movimento politico, ovvero nel sito internet della lista o del candidato di cui al primo periodo del presente comma, per un tempo non inferiore a cinque anni. Sono esenti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma le attivita' a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni l'obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui matrice viene conservata, per finalita' di computo della complessiva entita' dei contributi riscossi dal partito o movimento politico.
12. Ai partiti e ai movimenti politici e alle liste di cui al comma 11, primo periodo, e' fatto divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia. E' fatto divieto alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi ai partiti o movimenti politici ovvero alle liste di cui al comma 11, primo periodo.
13. I contributi ricevuti in violazione dei divieti di cui ai commi 11 e 12 o in assenza degli adempimenti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto periodo del comma 11 non sono ripetibili e sono versati alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui ai predetti periodi del comma 11.
14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonche' le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non e' richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilita' ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati e' finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della meta'.
15. In apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonche' per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, gia' pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma informatica.
16. I partiti e i movimenti politici trasmettono annualmente i rendiconti di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e i relativi allegati, corredati della certificazione e del giudizio del revisore legale, redatti ai sensi della normativa vigente, alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.
17. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, le parole: «superiore alla somma di 5.000 euro l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «superiore alla somma di 500 euro l'anno» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento anticipato delle Camere, sono pubblicati entro i quindici giorni successivi al loro ricevimento»;
b) al comma 3:
1) il primo periodo e' soppresso;
2) al secondo periodo:
2.1) le parole: «Nei casi di cui al presente comma,» sono soppresse;
2.2) le parole: «delle erogazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4»;
2.3) le parole: «euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500»;
3) al terzo periodo, le parole: «entro tre mesi dalla percezione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese solare successivo a quello di percezione»;
4) al quinto periodo, le parole: «sono pubblicati» sono sostituite dalle seguenti: «e' pubblicato» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «contestualmente alla sua trasmissione alla Presidenza della Camera»;
5) il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al quarto e quinto periodo del presente comma non e' richiesto il rilascio del consenso espresso degli interessati»;
6) l'ottavo periodo e' soppresso.
18. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, la parola: «cinquemila» e' sostituita dalla seguente: «tremila».
19. All'articolo 7, primo comma, primo periodo, della legge 2 maggio 1974, n. 195, dopo le parole: «natura privatistica,» sono inserite le seguenti: «nonche' delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381,».
20. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtu' della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonche' le fondazioni e le associazioni che eroghino somme a titolo di liberalita' o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali».
21. Al partito o al movimento politico che viola i divieti di cui ai commi 11, secondo periodo, e 12 del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti.
22. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dai commi 11, terzo, quarto e quinto periodo, e 13 del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale non annotati o non versati. Nei casi di cui al periodo precedente, se gli obblighi sono adempiuti con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore alla meta' e non superiore al doppio del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale tardivamente annotati o versati.
23. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dai commi 14 e 16 del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000.
24. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 21, 22 e 23 del presente articolo nonche' ai fini della tutela giurisdizionale si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981.
25. Le somme riscosse in applicazione delle sanzioni di cui ai commi 21, 22 e 23 del presente articolo sono versate alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.
26. A decorrere dalla data di scioglimento anche di una sola Camera, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, siede in permanenza per la verifica dell'applicazione delle disposizioni introdotte dalla presente legge. A tal fine, con atto congiunto del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati possono essere stabilite norme di organizzazione e modalita' operative.
27. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni di cui ai commi da 11 a 26 e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti politici, di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie, nonche' in materia di trasparenza, democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta a loro favore.
28. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 11 a 27 del presente articolo, le fondazioni, le associazioni e i comitati di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come sostituito dal comma 20 del presente articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti politici, a prescindere dall'iscrizione del partito o movimento politico cui sono collegati nel registro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 149 del 2013.
29. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
30. Le amministrazioni competenti provvedono alle attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 gennaio 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Bonafede, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(GUUE).

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'articolo 9 del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Delitto comune del cittadino all'estero). - Il
cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli
precedenti, commette in territorio estero un delitto per il
quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o
l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre
anni, e' punito secondo la legge medesima, sempre che si
trovi nel territorio dello Stato.
Se si tratta di delitto per il quale e' stabilita una
pena restrittiva della liberta' personale di minore durata,
il colpevole e' punito a richiesta del ministro della
giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona
offesa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti,
qualora si tratti di delitto commesso a danno delle
Comunita' europee, di uno Stato estero o di uno straniero,
il colpevole e' punito a richiesta del ministro della
giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata
conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello
Stato in cui egli ha commesso il delitto.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la
richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la
querela della persona offesa non sono necessarie per i
delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-bis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Delitto comune dello straniero all'estero). -
Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7
e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o
di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana
stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione
non inferiore nel minimo a un anno, e' punito secondo la
legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello
Stato, e vi sia richiesta del ministro della giustizia,
ovvero istanza o querela della persona offesa.
Se il delitto e' commesso a danno delle Comunita'
europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il
colpevole e' punito secondo la legge italiana, a richiesta
del ministro della giustizia, sempre che:
1. si trovi nel territorio dello Stato;
2. si tratti di delitto per il quale e' stabilita la
pena di morte o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non
inferiore nel minimo a tre anni;
3. l'estradizione di lui non sia stata conceduta,
ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in
cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a
cui egli appartiene.
La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o
la querela della persona offesa non sono necessarie per i
delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis,
319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 158 del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 158 (Decorrenza del termine della prescrizione).
- Il termine della prescrizione decorre, per il reato
consumato, dal giorno della consumazione; per il reato
tentato, dal giorno in cui e' cessata l'attivita' del
colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno
in cui e' cessata la permanenza o la continuazione;
Quando la legge fa dipendere la punibilita' del reato
dal verificarsi di una condizione, il termine della
prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si e'
verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela,
istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre
dal giorno del commesso reato.
Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis,
del codice di procedura penale, se commessi nei confronti
di minore, il termine della prescrizione decorre dal
compimento del diciottesimo anno di eta' della persona
offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata
precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di
prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di
reato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 159 del codice
penale, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 159 (Sospensione del corso della prescrizione). -
Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in
cui la sospensione del procedimento o del processo penale o
dei termini di custodia cautelare e' imposta da una
particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere, dalla data del
provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la
richiesta sino al giorno in cui l'autorita' competente la
accoglie;
2) deferimento della questione ad altro giudizio,
sino al giorno in cui viene decisa la questione;
3) sospensione del procedimento o del processo penale
per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori
ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In
caso di sospensione del processo per impedimento delle
parti o dei difensori, l'udienza non puo' essere differita
oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile
cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in
caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di
sessanta giorni. Sono fatte salve le facolta' previste
dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura
penale;
3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi
dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;
3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del
provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in
cui l'autorita' richiedente riceve la documentazione
richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento
che dispone la rogatoria.
Il corso della prescrizione rimane altresi' sospeso
dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto
di condanna fino alla data di esecutivita' della sentenza
che definisce il giudizio o dell'irrevocabilita' del
decreto di condanna;
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui
e' cessata la causa della sospensione.
Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi
dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la
durata della sospensione della prescrizione del reato non
puo' superare i termini previsti dal secondo comma
dell'articolo 161 del presente codice.».
- Si riporta il testo dell'articolo 160 del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 160 (Interruzione del corso della prescrizione).
- Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le
misure cautelari personali e quella di convalida del fermo
o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico
ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del
pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al
pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il
provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in
camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di
archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il
decreto di fissazione della udienza preliminare,
l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto
di fissazione della udienza per la decisione sulla
richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la
citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che
dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il
giudizio e il decreto di citazione a giudizio.
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a
decorrere dal giorno della interruzione. Se piu' sono gli
atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di
essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo
157 possono essere prolungati oltre i termini di cui
all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i
reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del
codice di procedura penale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 165 del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 165 (Obblighi del condannato). - La sospensione
condizionale della pena puo' essere subordinata
all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al
pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento
del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di
esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di
riparazione del danno; puo' altresi' essere subordinata,
salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione
delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero,
se il condannato non si oppone, alla prestazione di
attivita' non retribuita a favore della collettivita' per
un tempo determinato comunque non superiore alla durata
della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal
giudice nella sentenza di condanna.
La sospensione condizionale della pena, quando e'
concessa a persona che ne ha gia' usufruito, deve essere
subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti
nel comma precedente.
La disposizione del secondo comma non si applica
qualora la sospensione condizionale della pena sia stata
concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163.
Nei casi di condanna per i reati previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321
e 322-bis, la sospensione condizionale della pena e'
comunque subordinata al pagamento della somma determinata a
titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo
322-quater, fermo restando il diritto all'ulteriore
eventuale risarcimento del danno.
Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro
il quale gli obblighi devono essere adempiuti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 166 del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 166 (Effetti della sospensione). - La sospensione
condizionale della pena si estende alle pene accessorie.
Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti
dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis,
319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e
346-bis, il giudice puo' disporre che la sospensione non
estenda i suoi effetti alle pene accessorie
dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacita' di
contrattare con la pubblica amministrazione;
La condanna a pena condizionalmente sospesa non puo'
costituire in alcun caso, di per se' sola, motivo per
l'applicazione di misure di prevenzione, ne' d'impedimento
all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i
casi specificamente previsti dalla legge, ne' per il
diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni
necessarie per svolgere attivita' lavorativa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 179 del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 179 (Condizioni per la riabilitazione). - La
riabilitazione e' conceduta quando siano decorsi almeno tre
anni dal giorno in cui la pena principale sia stata
eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato
abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
Il termine e' di almeno otto anni se si tratta di
recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo
99.
Il termine e' di dieci anni se si tratta di delinquenti
abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno
in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una
colonia agricola o ad una casa di lavoro.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale
della pena ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e
terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo
stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione
della pena.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale
della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la
riabilitazione e' concessa allo scadere del termine di un
anno di cui al medesimo quarto comma, purche' sussistano le
altre condizioni previste dal presente articolo.
La riabilitazione non puo' essere conceduta quando il
condannato:
1. sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne
che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato,
ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato
revocato;
2. non abbia adempiuto le obbligazioni civili
derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi
nell'impossibilita' di adempierle.
La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti
non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso
un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione,
la pena accessoria perpetua e' dichiarata estinta, quando
il condannato abbia dato prove effettive e costanti di
buona condotta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 316-ter del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 316-ter (Indebita percezione di erogazioni a
danno dello Stato). - Salvo che il fatto costituisca il
reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante
l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di
documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante
l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente,
per se' o per altri, contributi, finanziamenti, mutui
agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque
denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti
pubblici o dalle Comunita' europee e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni. La pena e' della
reclusione da uno a quattro anni se il fatto e' commesso da
un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico
servizio con abuso della sua qualita' o dei suoi poteri.
Quando la somma indebitamente percepita e' pari o
inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro
5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non puo' comunque
superare il triplo del beneficio conseguito.».
- Si riporta il testo dell'articolo 318 del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione).
- Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue
funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se' o
per un terzo, denaro o altra utilita' o ne accetta la
promessa e' punito con la reclusione da tre a otto anni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 322-bis del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 322-bis (Peculato, concussione, induzione
indebita a dare o promettere utilita', corruzione e
istigazione alla corruzione di membri delle Corti
internazionali o degli organi delle Comunita' europee o di
assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni
internazionali e di funzionari delle Comunita' europee e di
Stati esteri)».
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e
322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunita'
europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e
della Corte dei conti delle Comunita' europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto
a norma dello statuto dei funzionari delle Comunita'
europee o del regime applicabile agli agenti delle
Comunita' europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da
qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunita'
europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle
dei funzionari o agenti delle Comunita' europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla
base dei Trattati che istituiscono le Comunita' europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri
dell'Unione europea, svolgono funzioni o attivita'
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori
aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale
internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte
del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale
le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei
funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli
addetti a enti costituiti sulla base del Trattato
istitutivo della Corte penale internazionale.
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o
attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e
degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di
organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari
internazionali o di un'organizzazione internazionale o
sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti
internazionali;
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo
comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche
se il denaro o altra utilita' e' dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente
articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attivita'
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri
Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai
pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni
corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio
negli altri casi.».
- Si riporta il testo dell'artico 322-quater del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 322-quater (Riparazione pecuniaria). - Con la
sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli
314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e
322-bis, e' sempre ordinato il pagamento di una somma
equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di
riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa
dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di
un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al
risarcimento del danno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 346-bis del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 346-bis (Traffico di influenze illecite). -
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli
articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui
all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni
esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un
incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri
soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare
o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita',
come prezzo della propria mediazione illecita verso un
pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio
o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis,
ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue
funzioni o dei suoi poteri, e' punito con la pena della
reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi;
La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o
promette denaro o altra utilita'.
La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente
fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra
utilita' riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di
incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresi' aumentate se i fatti sono
commessi in relazione all'esercizio di attivita'
giudiziarieo per remunerare il pubblico ufficiale o
l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri
soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al
compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o
all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio;
Se i fatti sono di particolare tenuita', la pena e'
diminuita.».
- Si riporta il testo dell'articolo 646 del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 646 (Appropriazione indebita). - Chiunque, per
procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si
appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a
qualsiasi titolo, il possesso, e' punito, a querela della
persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e
con la multa da euro 1.000 a euro 3.000;
Se il fatto e' commesso su cose possedute a titolo di
deposito necessario, la pena e' aumentata.».
- Si riporta il testo dell'articolo 649-bis del codice
penale, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 649-bis (Casi di procedibilita' d'ufficio). - Per
i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli
640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di
cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle
circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11,
si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze
aggravanti ad effetto speciale ovvero se la persona offesa
e' incapace per eta' o per infermita' o se il danno
arrecato alla persona offesa e' di rilevante 'gravita'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 (Disposizioni in
materia di intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni, in attuazione della delega di cui
all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d)
ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6 (Disposizioni per la semplificazione delle
condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle
conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e
telematiche nei procedimenti per i piu' gravi reati dei
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione). -
1. Nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali
contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,
determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura
penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.».
- Si riporta il testo dell'articolo 266 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 266 (Limiti di ammissibilita'). - 1.
L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni
telefoniche e di altre forme di telecomunicazione e'
consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali e' prevista la
pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel
massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i
quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo
4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze
esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva
attivita' finanziaria, abuso di informazioni privilegiate,
manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone
col mezzo del telefono;
f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo
comma, del codice penale, anche se relativi al materiale
pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo
codice, nonche' dall'art. 609-undecies;
f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474,
515, 516, 517-quater e 633, secondo comma, del codice
penale;
f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del
codice penale.
2. Negli stessi casi e' consentita l'intercettazione di
comunicazioni tra presenti, che puo' essere eseguita anche
mediante l'inserimento di un captatore informatico su un
dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste
avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice
penale, l'intercettazione e' consentita solo se vi e'
fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo
l'attivita' criminosa.
2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti
mediante inserimento di captatore informatico su
dispositivo elettronico portatile e' sempre consentita nei
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater , e per i delitti dei pubblici ufficiali
contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,
determinata ai sensi dell'articolo 4.».
- Si riporta il testo dell'articolo 267 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 267 (Presupposti e forme del provvedimento). - 1.
Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini
preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni
previste dall'art. 266. L'autorizzazione e' data con
decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e
l'intercettazione e' assolutamente indispensabile ai fini
della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza
l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di
captatore informatico su dispositivo elettronico portatile
indica le ragioni che rendono necessaria tale modalita' per
lo svolgimento delle indagini; nonche', se si procede per
delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, e per i delitti dei pubblici ufficiali
contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,
determinata ai sensi dell'articolo 4, i luoghi e il tempo,
anche indirettamente determinati, in relazione ai quali e'
consentita l'attivazione del microfono.
1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si
applica l'articolo 203.
2. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo di
ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio
alle indagini, il pubblico ministero dispone
l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato
immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al
giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto
ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto
motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene
convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non
puo' essere proseguita e i risultati di essa non possono
essere utilizzati.
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, il pubblico
ministero puo' disporre, con decreto motivato,
l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di
captatore informatico su dispositivo elettronico portatile
soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo
51, commi 3-bis e 3-quater. A tal fine indica, oltre a
quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di
urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento
del giudice. Il decreto e' trasmesso al giudice che decide
sulla convalida nei termini, con le modalita' e gli effetti
indicati al comma 2.
3. Il decreto del pubblico ministero che dispone
l'intercettazione indica le modalita' e la durata delle
operazioni. Tale durata non puo' superare i quindici
giorni, ma puo' essere prorogata dal giudice con decreto
motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora
permangano i presupposti indicati nel comma 1.
4. Il pubblico ministero procede alle operazioni
personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia
giudiziaria. L'ufficiale di polizia giudiziaria provvede a
norma dell'articolo 268, comma 2-bis, informando
preventivamente il pubblico ministero con annotazione sui
contenuti delle comunicazioni e conversazioni.
5. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio
del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine
cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano,
convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna
intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto
comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora
la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis
del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui
al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del
prezzo o del profitto del reato.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti [c.p.p. 445]. Se vi e'
costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla
relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al
pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo
che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o
parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75,
comma 3. Si applica l'articolo 537-bis.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo
caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale
non puo' essere concessa, rigetta la richiesta
3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis
del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta,
puo' subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene
accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale
ovvero all'estensione degli effetti della sospensione
condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi
il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o
ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non
possa essere concessa, rigetta la richiesta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 445 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 445 (Effetti dell'applicazione della pena su
richiesta). - 1. La sentenza prevista dall'articolo 444,
comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di
pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non
comporta la condanna al pagamento delle spese del
procedimento ne' l'applicazione di pene accessorie e di
misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei
casi previsti dall'articolo 240 del codice penale. Nei casi
previsti dal presente comma e' fatta salva l'applicazione
del comma 1-ter;
1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la
sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando
e' pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha
efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve
diverse disposizioni di legge, la sentenza e' equiparata a
una pronuncia di condanna.
1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena di
cui all'articolo 444, comma 2, del presente codice per
taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo
comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma,
320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il
giudice puo' applicare le pene accessorie previste
dall'articolo 317-bis del codice penale;
2. Il reato e' estinto, ove sia stata irrogata una pena
detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena
pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la
sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la
sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non
commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa
indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e
se e' stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione
sostitutiva, l'applicazione non e' comunque di ostacolo
alla concessione di una successiva sospensione condizionale
della pena.».
- Si riporta il testo dell'articolo 578-bis del codice
di procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 578-bis (Decisione sulla confisca in casi
particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o
per prescrizione).- 1. Quando e' stata ordinata la confisca
in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo
240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge
o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice
penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel
dichiarare il reato estinto per prescrizione o per
amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della
confisca, previo accertamento della responsabilita'
dell'imputato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 683 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 683 (Riabilitazione).- 1. Il tribunale di
sorveglianza, su richiesta dell'interessato, decide sulla
riabilitazione, anche se relativa a condanne pronunciate da
giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti, e
sull'estinzione della pena accessoria nel caso di cui
all'articolo 179, settimo comma, del codice penale. Decide
altresi' sulla revoca della riabilitazione, qualora essa
non sia stata disposta con la sentenza di condanna per
altro reato.
2. Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali
puo' desumersi la sussistenza delle condizioni previste
dall'articolo 179 del codice penale. Il tribunale
acquisisce la documentazione necessaria.
3. Se la richiesta e' respinta per difetto del
requisito della buona condotta, essa non puo' essere
riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in
cui e' divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2635 del codice
civile, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2635 (Corruzione tra privati). - Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori,
di societa' o enti privati che, anche per interposta
persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri,
denaro o altra utilita' non dovuti, o ne accettano la
promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione
degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di
fedelta', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi
nell'ambito organizzativo della societa' o dell'ente
privato esercita funzioni direttive diverse da quelle
proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e
sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto alla
direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al
primo comma.
Chi, anche per interposta persona, offre, promette o
da' denaro o altra utilita' non dovuti alle persone
indicate nel primo e nel secondo comma, e' punito con le
pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate
se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati
regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea
o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi
dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni.
Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura
della confisca per valore equivalente non puo' essere
inferiore al valore delle utilita' date, promesse o
offerte.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2635-bis del codice
civile, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2635-bis (Istigazione alla corruzione tra
privati). - Chiunque offre o promette denaro o altra
utilita' non dovuti agli amministratori, ai direttori
generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori,
di societa' o enti privati, nonche' a chi svolge in essi
un'attivita' lavorativa con l'esercizio di funzioni
direttive, affinche' compia od ometta un atto in violazione
degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi
di fedelta', soggiace, qualora l'offerta o la promessa non
sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma
dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica agli
amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari,
ai sindaci e ai liquidatori, di societa' o enti privati,
nonche' a chi svolge in essi attivita' lavorativa con
l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se'
o per altri, anche per interposta persona, una promessa o
dazione di denaro o di altra utilita', per compiere o per
omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al
loro ufficio o degli obblighi di fedelta', qualora la
sollecitazione non sia accettata.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4-bis, comma 1,
della legge 26 luglio 1975 n.354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della liberta'), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e
accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
taluni delitti). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno,
i permessi premio e le misure alternative alla detenzione
previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata,
possono essere concessi ai detenuti e internati per i
seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e
internati collaborino con la giustizia a norma
dell'articolo 58-ter della presente legge o a norma
dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale
delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche
internazionale, o di eversione dell'ordine democratico
mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui
agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis,
319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,
416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo
ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni
in esso previste, delitti di cui agli articoli 600,
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601,
602, 609-octies e 630 del codice penale, all'articolo 12,
commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo
291-quater del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli
articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 47, comma 12, della
citata legge 26 luglio 1975, n.354, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 47 (Affidamento in prova al servizio sociale). -
1. - 11. (Omissis).
12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la
pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione
delle pene accessorie perpetue. Il tribunale di
sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate
condizioni economiche, puo' dichiarare estinta anche la
pena pecuniaria che non sia stata gia' riscossa.
12-bis (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 1, della
legge 16 marzo 2006 n.146(Ratifica ed esecuzione della
Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il
crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea
generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Operazioni sotto copertura). - 1. Fermo quanto
disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono
punibili:
a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia
di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, appartenenti alle strutture
specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei
limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di
specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine
di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti
previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis,
353, 353-bis, 452-quater-decies, 453, 454, 455, 460, 461,
473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonche' nel
libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice
penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi,
ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e
3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, nonche' ai delitti previsti dal testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche
per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano
assistenza agli associati, acquistano, ricevono,
sostituiscono od occultano denaro o altra utilita', armi,
documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni, ovvero
cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo
per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la
promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della
loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero
corrispondono denaro o altra utilita' in esecuzione di un
accordo illecito gia' concluso da altri, promettono o danno
denaro o altra utilita' richiesti da un pubblico ufficiale
o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati
come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico
ufficiale un incaricato di un pubblico servizio o per
remunerarlo o compiono attivita' prodromiche e strumentali;
b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti
agli organismi investigativi della Polizia di Stato e
dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attivita' di
contrasto al terrorismo e all'eversione e del Corpo della
guardia di finanza competenti nelle attivita' di contrasto
al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di
specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine
di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti
commessi con finalita' di terrorismo o di eversione, anche
per interposta persona, compiono le attivita' di cui alla
lettera a).
1-bis. - 11. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 2, e
degli articoli 25 e 51 del decreto legislativo 8 giugno
2002, n. 231(Disciplina della responsabilita'
amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e
delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a
norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n.
300), come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Sanzioni interdittive). - 1. Le sanzioni
interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali
sono espressamente previste, quando ricorre almeno una
delle seguenti condizioni:
a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di
rilevante entita' e il reato e' stato commesso da soggetti
in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti
all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione
del reato e' stata determinata o agevolata da gravi carenze
organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25,
comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non
inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi
previsti dall'articolo 12, comma 1.».
«Art. 25 (Concussione, induzione indebita a dare o
promettere utilita' e corruzione). - 1. In relazione alla
commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322,
commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si
applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui
agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4,
del codice penale, si applica all'ente la sanzione
pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui
agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo
319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto
di rilevante entita', 319-ter, comma 2, 319-quater e 321
del codice penale, si applica all'ente la sanzione
pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui
ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali
delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli
articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati
nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non
inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se
il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui
all'articolo 5, comma 1, let-tera a), e per una durata non
inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato
e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo
5, comma 1, lettera b).
5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si
e' efficacemente adoperato per evitare che l'attivita'
delittuosa sia por-tata a conseguenze ulteriori, per
assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei
responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre
utilita' trasferite e ha elimi-nato le carenze
organizzative che hanno determinato il reato mediante
l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a
prevenire reati della specie di quello verificatosi, le
sanzioni interdittive hanno la durata stabilita
dall'articolo 13, comma 2.».
«Art. 51 (Durata massima delle misure cautelari). - 1.
Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la
durata, che non puo' superare un anno.
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la
durata della misura cautelare puo' avere la stessa durata
della corrispondente sanzione applicata con la medesima
sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare
non puo' superare un anno e quattro mesi.
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre
dalla data della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari e' computata nella
durata delle sanzioni applicate in via definitiva.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (Abolizione del
finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la
trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina
della contribuzione volontaria e della contribuzione
indiretta in loro favore), convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13:
«Art. 18 (Disposizioni finali). - 1. Ai fini del
presente decreto, si intendono per partiti politici i
partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che
abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle
elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati
dall'articolo 10, comma 1, lettera a), nonche' i partiti e
movimenti politici di cui al comma 2 del medesimo articolo
10.
1-bis. Ai fini del presente decreto, per assicurare la
pubblicita' e l'accessibilita' dei dati, i dati medesimi
sono forniti, dai partiti che vi sono obbligati, anche nel
formato di cui all'articolo 68, comma 3, del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 2
gennaio 1997, n. 2 (Norme per la regolamentazione della
contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici):
«Art. 8 (Rendiconto dei partiti e movimenti politici).
- 1.
2. Il rendiconto di esercizio, redatto secondo il
modello di cui all'allegato A, deve essere corredato di una
relazione del legale rappresentante o del tesoriere di cui
al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale del
partito o del movimento e sull'andamento della gestione nel
suo complesso. Detta relazione deve essere redatta secondo
il modello di cui all'allegato B.
3. Il rendiconto deve essere, altresi', corredato di
una nota integrativa secondo il modello di cui all'allegato
C.
4. Al rendiconto devono, inoltre, essere allegati i
bilanci relativi alle imprese partecipate anche per tramite
di societa' fiduciarie o per interposta persona, nonche',
relativamente alle societa' editrici di giornali o
periodici, ogni altra documentazione eventualmente
prescritta dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
5. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al
comma 1 deve tenere il libro giornale e il libro degli
inventari.
6. Il rappresentante legale o il tesoriere deve
altresi' conservare ordinatamente, in originale o in copia,
per almeno cinque anni, tutta la documentazione che abbia
natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.
7. I libri contabili tenuti dai partiti e dai movimenti
politici di cui al comma 1, prima di essere messi in uso,
devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e
bollati in ogni foglio da un notaio. Il notaio deve
dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli
che lo compongono.
8. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le
operazioni compiute.
9. L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di
ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione
delle attivita' e delle passivita'. L'inventario si chiude
con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal
rappresentante legale o dal tesoriere del partito o
movimento politico entro tre mesi dalla presentazione del
rendiconto agli organi statutariamente competenti.
10. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le
norme di una ordinata contabilita', senza parti in bianco,
interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare
abrasioni e, se e' necessaria qualche cancellazione, questa
deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano
leggibili.
10-bis. Per le donazioni di qualsiasi importo e'
annotata l'identita' dell'erogante.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997. Il primo
rendiconto redatto a norma del presente articolo deve
essere presentato in riferimento all'esercizio 1997. Il
legale rappresentante o il tesoriere di cui al comma 1 e'
tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno
su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il
rendiconto corredato da una sintesi della relazione sulla
gestione e della nota integrativa.
12. Il rendiconto di esercizio, corredato della
relazione sulla gestione, della nota integrativa,
sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere del
partito o del movimento politico, della relazione dei
revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonche' delle
copie dei quotidiani ove e' avvenuta la pubblicazione, e'
trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere del
partito o del movimento politico, entro il 31 luglio di
ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati.
13. Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla
gestione e la nota integrativa sono comunque pubblicati, a
cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati,
in un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale.
14.
15.
16.
17.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 9
maggio 1932, n. 547 (Disposizioni sulla riforma
penitenziaria):
«Art. 4. - 1. Presso il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della
giustizia e' istituita la cassa delle ammende, ente dotato
di personalita' giuridica.
2. La cassa delle ammende finanzia programmi di
reinserimento in favore di detenuti ed internati, programmi
di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie e progetti
di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento
delle condizioni carcerarie.
3. Organi della cassa delle ammende sono: il
presidente, il consiglio di amministrazione, il segretario
e il collegio dei revisori dei conti. Al presidente, al
segretario ed ai componenti degli altri organi sono
corrisposti gettoni di presenza, il cui ammontare e'
stabilito con decreto emanato dal Ministro della giustizia
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili presso
l'ente.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, e' adottato lo
statuto della cassa delle ammende per specificare le
finalita' dell'ente indicate nel comma 2, nonche'
disciplinare l'amministrazione, la contabilita', la
composizione degli organi e le modalita' di funzionamento
dell'ente. Alla data di entrata in vigore dello statuto
cessano di avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
5. Nell'espletamento delle sue funzioni la cassa delle
ammende puo' utilizzare personale, locali, attrezzature e
mezzi dell'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle
risorse umane e strumentali disponibili a tale scopo presso
la medesima amministrazione.
6. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo
sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 31
dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo
degli Archivi notarili, sono redatti secondo i principi
contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed
approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Gli stessi sono
trasmessi dal Ministro della giustizia alle Commissioni
parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro
il termine di presentazione del disegno di legge di
bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto
consuntivo e' trasmesso anche alla Corte dei conti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa (Testo A)
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R).».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 3, della
legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione
dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei
movimenti politici, nonche' misure per garantire la
trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi.
Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle
leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei
movimenti politici e per l'armonizzazione del regime
relativo alle detrazioni fiscali.):
«Art. 9 (Misure per garantire la trasparenza e i
controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti
politici). In vigore dal 27 febbraio 2016. - 1 - 2
(Omissis).
3. E' istituita la Commissione per la trasparenza e il
controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti
politici, di seguito denominata "Commissione". La
Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che
provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad
assicurarne l'operativita' attraverso le necessarie
dotazioni di personale di segreteria. Per lo svolgimento
dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione
puo' altresi' avvalersi di cinque unita' di personale,
dipendenti della Corte dei conti, addette alle attivita' di
revisione, e di due unita' di personale, dipendenti da
altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attivita' di
controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo periodo
sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di
appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento
economico lordo annuo in godimento al momento
dell'incarico, ivi incluse le indennita' accessorie,
corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza.
All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti
dipendenti, e' reso indisponibile per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione
organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente
dal punto di vista finanziario. La Commissione e' composta
da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo
presidente della Corte di cassazione, uno designato dal
Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal
Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono
scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini
giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di
consigliere di cassazione o equiparata. La Commissione e'
nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi
del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo atto
e' individuato tra i componenti il Presidente della
Commissione, che ne coordina i lavori. Ai componenti della
Commissione non e' corrisposto alcun compenso o indennita'
per l'attivita' prestata ai sensi della presente legge. Per
la durata dell'incarico, i componenti della Commissione
sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di
appartenenza, secondo le disposizioni dell'articolo 1,
commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
4 - 29 (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Norme per la trasparenza e la
semplificazione). - 1. I partiti politici assicurano la
trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al
proprio assetto statutario, agli organi associativi, al
funzionamento interno e ai bilanci, compresi i rendiconti,
anche mediante la realizzazione di un sito internet che
rispetti i principi di elevata accessibilita', anche da
parte delle persone disabili, di completezza di
informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilita',
di semplicita' di consultazione, di qualita', di
omogeneita' e di interoperabilita'.
2. Entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti
internet dei partiti politici sono pubblicati gli statuti
dei partiti medesimi, dopo il controllo di conformita' di
cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, nonche',
dopo il controllo di regolarita' e conformita' di cui
all'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96,
il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla
gestione e della nota integrativa, la relazione del
revisore o della societa' di revisione, ove prevista,
nonche' il verbale di approvazione del rendiconto di
esercizio da parte del competente organo del partito
politico. Delle medesime pubblicazioni e' resa
comunicazione ai Presidenti delle Camere e data evidenza
nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel
medesimo sito internet sono altresi' pubblicati, ai sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati
relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei
titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento.
Ai fini di tale pubblicazione, i membri del Parlamento e i
titolari di cariche di Governo comunicano la propria
situazione patrimoniale e di reddito nelle forme e nei
termini di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441.
2-bis. I soggetti obbligati alle dichiarazioni
patrimoniale e di reddito, ai sensi della legge 5 luglio
1982, n. 441, e successive modificazioni, devono corredare
le stesse dichiarazioni con l'indicazione di quanto
ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a
loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalita'
per ogni importo superiore alla somma di 500 euro l'anno.
Di tali dichiarazioni e' data evidenza nel sito internet
ufficiale del Parlamento italiano quando sono pubblicate
nel sito internet del rispettivo ente. I contributi
ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo
del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento anticipato
delle Camere, sono pubblicati entro i quindici giorni
successivi al loro ricevimento.
3. I rappresentanti legali dei partiti beneficiari dei
finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei
partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo
4 sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera
dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato
finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno,
a euro 500, e la relativa documentazione contabile.
L'obbligo di cui al periodo precedente deve essere
adempiuto entro il mese solare successivo a quello di
percezione del finanziamento o del contributo. In caso di
inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso di
dichiarazioni mendaci, si applica la disciplina
sanzionatoria di cui al sesto comma dell'articolo 4 della
citata legge n. 659 del 1981. L'elenco dei soggetti che
hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i
relativi importi e' pubblicato in maniera facilmente
accessibile nel sito internet ufficiale del Parlamento
italiano contestualmente alla sua trasmissione alla
Presidenza della Camera. L'elenco dei soggetti che hanno
erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi
importi e' pubblicato, come allegato al rendiconto di
esercizio, nel sito internet del partito politico. Ai fini
dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nei siti
internet di cui al quarto e quinto periodo del presente
comma non e' richiesto il rilascio del consenso espresso
degli interessati.
4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo,
sono equiparate ai partiti e movimenti politici le
fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione
dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in
parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici
ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in
parte da membri di organi di partiti o movimenti politici
ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni
precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di
assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano
o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi
di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero
incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate
in virtu' della loro appartenenza a partiti o movimenti
politici, nonche' le fondazioni e le associazioni che
eroghino somme a titolo di liberalita' o contribuiscano in
misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al
finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in
favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni
interne, di membri di organi di partiti o movimenti
politici o di persone che ricoprono incarichi
istituzionali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, terzo comma,
della legge 18 novembre 1981, n, 659 (Modifiche ed
integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul
contributo dello Stato al finanziamento dei partiti
politici) cosi' come modificato dalla presente legge:
«Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi
ai soggetti indicati nell'art. 7, legge 2 maggio 1974, n.
195, e nel primo comma del presente articolo, per un
importo che nell'anno superi euro tremila sotto qualsiasi
forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il
soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono
tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un
unico documento, depositato presso la Presidenza della
Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con
raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti
o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna
elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di
autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al
presente comma non si applica per tutti i finanziamenti
direttamente concessi da istituti di credito o da aziende
bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi
interbancari.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, primo comma,
della legge 2 maggio 1974, n. 195 (Contributo dello Stato
al finanziamento dei partiti politici), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 7. - Sono vietati i finanziamenti o i contributi,
sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte
di organi della pubblica amministrazione di enti pubblici,
di societa' con partecipazione di capitale pubblico
superiore al 20 per cento o di societa' controllate da
queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica,
nonche' delle cooperative sociali e dei consorzi
disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, a favore
di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di
gruppi parlamentari. Il divieto di cui al precedente
periodo si applica anche alle societa' con partecipazione
di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento,
nonche' alle societa' controllate da queste ultime, ove
tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico
il controllo della societa'.
Sono vietati altresi' i finanziamenti o i contributi
sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, da parte di
societa' non comprese tra quelle previste nel comma
precedente in favore di partiti o loro articolazioni
politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che
tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati
dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in
bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla
legge.
Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione
dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero,
trattandosi delle societa' di cui al secondo comma, senza
che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario
o senza che il contributo o il finanziamento siano stati
regolarmente iscritti nel bilancio della societa' stessa,
e' punito, per cio' solo, con la reclusione da 6 mesi a 4
anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in
violazione della presente legge.».
- Le sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) recano,
rispettivamente:
«Principi generali» e «Applicazione».
- Si riporta il testo degli articoli 16 e 26 della
citata legge 24 novembre 1981, n. 689:
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta), - E' ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se
questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi
della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze
comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale,
all'interno del limite edittale minimo e massimo della
sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni
del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.».
«Art. 26 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria).
In vigore dal 15 dicembre 1981. - L'autorita' giudiziaria o
amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria puo'
disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in
condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima
venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata
non puo' essere inferiore a euro 15. In ogni momento il
debito puo' essere estinto mediante un unico pagamento.
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il
termine fissato dall'autorita' giudiziaria o
amministrativa, l'obbligato e' tenuto al pagamento del
residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13:
«Art. 4 (Registro dei partiti politici che possono
accedere ai benefici previsti dal presente decreto). - 1.
Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 3, il legale
rappresentante del partito politico e' tenuto a trasmettere
copia autentica dello statuto alla Commissione di cui
all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96,
la quale assume la denominazione di "Commissione di
garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo
dei rendiconti dei partiti politici", di seguito denominata
"Commissione".
2. La Commissione, verificata la presenza nello statuto
degli elementi indicati all'articolo 3, procede
all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa
tenuto, dei partiti politici riconosciuti ai sensi del
presente decreto.
3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme alle
disposizioni di cui all'articolo 3, la Commissione, anche
previa audizione di un rappresentante designato dal
partito, invita il partito, tramite il legale
rappresentante, ad apportare le modifiche necessarie e a
depositarle, in copia autentica, entro un termine non
prorogabile che non puo' essere inferiore a trenta giorni
ne' superiore a sessanta giorni.
3-bis. Qualora le modifiche apportate ai sensi del
comma 3 non siano ritenute conformi alle disposizioni di
cui all'articolo 3 o il termine di cui al citato comma 3
non sia rispettato, la Commissione nega, con provvedimento
motivato, l'iscrizione al registro di cui al comma 2.
Contro il provvedimento di diniego e' ammesso ricorso al
giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni dalla
comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione
di copia integrale del provvedimento stesso.
4. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta
alla Commissione secondo la procedura di cui al presente
articolo.
5. Lo statuto dei partiti politici e le relative
modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale,
entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione
nel registro di cui al comma 2 ovvero dalla data di
approvazione delle modificazioni.
6. I partiti politici costituiti alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nonche' quelli cui dichiari
di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in
almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi
regolamenti, ovvero una singola componente interna al
Gruppo misto sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1
entro dodici mesi dalla medesima data.
7. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al
comma 2 sono condizioni necessarie per l'ammissione dei
partiti politici ai benefici ad essi eventualmente
spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12 del presente
decreto. Nelle more della scadenza del termine di cui al
comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nonche' quelli cui dichiari di
fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in
entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi
regolamenti, possono comunque usufruire dei benefici di cui
agli articoli 11 e 12, purche' siano in possesso dei
requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 10.
8. Il registro di cui al comma 2 e' consultabile in
un'apposita sezione del sito internet ufficiale del
Parlamento italiano. Nel registro sono evidenziate due
separate sezioni, recanti l'indicazione dei partiti
politici che soddisfano i requisiti di cui,
rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 10.».