| Gazzetta n. 12 del 15 gennaio 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 24 dicembre 2018 |  
| Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5,  della  legge  8 novembre  2012,  n.  189,  del  medicinale  per  uso  umano  «Vfend», approvato con procedura centralizzata.  (Determina  n.  142819/2018).  |  
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                             IL DIRIGENTE                 dell'Ufficio procedure centralizzate 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera c);   Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato  dal  decreto  n.  53  del Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze del 29 marzo 2012;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2012,   n.   189,   recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare, l'art. 12, comma 5;   Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;   Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92,  della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2001, concernente l'attuazione della  direttiva  2001/83/CE  e successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;   Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio  2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto  legislativo n. 165/2001, e' stato conferito l'incarico di direzione  dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;   Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre  2018,  con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio  procedure centralizzate, e' stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi  all'adozione  dei   provvedimenti   di   classificazione   dei medicinali per uso umano, approvati con procedura  centralizzata,  ai sensi dell'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  158  del  13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;   Vista la lettera dell'Ufficio di  farmacovigilanza  del  27  agosto 2014 (protocollo FV/89380/P, con la quale  e'  stato  autorizzato  il materiale educazionale del prodotto medicinale «Vfend» (voriconazolo) per il quale non e' necessario un aggiornamento;   Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 26 ottobre 2018 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione  europea  relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali  dal  1° settembre al 30  settembre  2018  e  riporta  l'insieme  delle  nuove confezioni autorizzate;   Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifico (CTS) di AIFA in data 13  -  15 novembre 2018; 
                              Determina: 
   Le nuove confezioni dei seguente medicinale per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C.  e  classificazione  ai fini della fornitura: VFEND, descritte  in  dettaglio  nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata  classe  «C  (nn)»,  dedicata  ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita'.   Il    titolare     dell'A.I.C.,     prima     dell'inizio     della commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA  ed  economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e  la  data di inizio della commercializzazione del medicinale.   Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12  del  decreto-legge n. 158/2012, convertito  dalla  legge  n. 189/2012,  la  collocazione nella classe «C(nn)» di cui alla presente determinazione  viene  meno automaticamente in caso di mancata  presentazione  della  domanda  di classificazione in fascia di  rimborsabilita'  entro  il  termine  di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art.  12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che  il  medicinale  non  potra'  essere ulteriormente commercializzato.   La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.      Roma, 24 dicembre 2018 
                                               Il dirigente: Pistritto     |  
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Indicazioni terapeutiche.     «Vfend» e' un agente antimicotico triazolico ad ampio spettro  ed e' indicato negli adulti e nei bambini di eta' pari o superiore ai  2 anni, nei seguenti casi:       trattamento dell'aspergillosi invasiva;       trattamento della candidemia in pazienti non-neutropenici;       trattamento di infezioni gravi e invasive da Candida resistenti al fluconazolo (inclusa la C. krusei);       trattamento   di   infezioni   micotiche   gravi   causate   da scedosporium spp. e fusarium spp.     «Vfend» deve essere somministrato principalmente a  pazienti  con infezioni a carattere progressivo che possono mettere in pericolo  la vita del paziente stesso.     Profilassi di infezioni fungine  invasive  in  pazienti  ad  alto rischio  sottoposti  a  trapianto  allogenico  di  cellule  staminali ematopoietiche (HSCT, hematopoietic stem cell transplant).  Modo di somministrazione.     Le compresse rivestite con film di «Vfend» devono essere  assunte almeno un'ora prima, o un'ora dopo i pasti.     Confezioni autorizzate:       EU/1/02/212/028 - A.I.C. n. 035628282/E in base 32: 11Z97U - 50 mg  -  compressa  rivestita  con  film  -   uso   orale   -   blister (PVC/ALU/PVC/PVDC) - 2 compresse;       EU/1/02/212/029 - A.I.C. n. 035628294/E in base 32: 11Z986 - 50 mg  -  compressa  rivestita  con  film  -   uso   orale   -   blister (PVC/ALU/PVC/PVDC) - 10 compresse;       EU/1/02/212/030 - A.I.C. n. 035628306/E in base 32: 11Z98L - 50 mg  -  compressa  rivestita  con  film  -   uso   orale   -   blister (PVC/ALU/PVC/PVDC) - 14 compresse;       EU/1/02/212/031 - A.I.C. n. 035628318/E in base 32: 11Z98Y - 50 mg  -  compressa  rivestita  con  film  -   uso   orale   -   blister (PVC/ALU/PVC/PVDC) - 20 compresse;       EU/1/02/212/032 - A.I.C. n. 035628320/E in base 32: 11Z990 - 50 mg  -  compressa  rivestita  con  film  -   uso   orale   -   blister (PVC/ALU/PVC/PVDC) - 28 compresse;       EU/1/02/212/033 - A.I.C. n. 035628332/E in base 32: 11Z99D - 50 mg  -  compressa  rivestita  con  film  -   uso   orale   -   blister (PVC/ALU/PVC/PVDC) - 30 compresse;       EU/1/02/212/034 - A.I.C. n. 035628344/E in base 32: 11Z99S - 50 mg  -  compressa  rivestita  con  film  -   uso   orale   -   blister (PVC/ALU/PVC/PVDC) - 50 compresse;       EU/1/02/212/035 - A.I.C. n. 035628357/E in base 32: 11Z9B5 - 50 mg  -  compressa  rivestita  con  film  -   uso   orale   -   blister (PVC/ALU/PVC/PVDC) - 56 compresse;       EU/1/02/212/036 - A.I.C. n. 035628369/E in base 32: 11Z9BK - 50 mg  -  compressa  rivestita  con  film  -   uso   orale   -   blister (PVC/ALU/PVC/PVDC) - 100 compresse;       EU/1/02/212/037 - A.I.C. n. 035628371/E in base  32:  11Z9BM  - 200 mg  -  compressa  rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister (PVC/ALU/PVC/PVDC) - 2 compresse;       EU/1/02/212/038 - A.I.C. n. 035628383/E in base  32:  11Z9BZ  - 200 mg  -  compressa  rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister (PVC/ALU/PVC/PVDC) - 10 compresse;       EU/1/02/212/039 - A.I.C. n. 035628395/E in base  32:  11Z9CC  - 200 mg  -  compressa  rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister (PVC/ALU/PVC/PVDC) - 14 compresse;       EU/1/02/212/040 - A.I.C. n. 035628407/E in base  32:  11Z9CR  - 200 mg  -  compressa  rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister (PVC/ALU/PVC/PVDC) - 20 compresse;       EU/1/02/212/041 - A.I.C. n. 035628419/E in base  32:  11Z9D3  - 200 mg  -  compressa  rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister (PVC/ALU/PVC/PVDC) - 28 compresse;       EU/1/02/212/042 - A.I.C. n. 035628421/E in base  32:  11Z9D5  - 200 mg  -  compressa  rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister (PVC/ALU/PVC/PVDC) - 30 compresse;       EU/1/02/212/043 - A.I.C. n. 035628433/E in base  32:  11Z9DK  - 200 mg  -  compressa  rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister (PVC/ALU/PVC/PVDC) - 50 compresse;       EU/1/02/212/044 - A.I.C. n. 035628445/E in base  32:  11Z9DX  - 200 mg  -  compressa  rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister (PVC/ALU/PVC/PVDC) - 56 compresse;       EU/1/02/212/045 - A.I.C. n. 035628458/E in base  32:  11Z9FB  - 200 mg  -  compressa  rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister (PVC/ALU/PVC/PVDC) - 100 compresse.  Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio.     Rapporti periodici di aggiornamento  sulla  sicurezza  (PSUR):  i requisiti definiti per la presentazione  dei  rapporti  periodici  di aggiornamento sulla sicurezza per  questo  medicinale  sono  definiti nell'elenco delle date di riferimento per  l'Unione  europea  (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dei medicinali europei.  Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace  del medicinale.     Piano   di   gestione   del   rischio    (RMP):    il    titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve  effettuare  le attivita'  e  gli  interventi   di   farmacovigilanza   richiesti   e dettagliati  nel  RMP  concordato  e  presentato  nel  modulo   1.8.2 dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   e   qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.     Il RMP aggiornato deve essere presentato:       su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;       ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e' modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del profilo beneficio/rischio o al risultato  del  raggiungimento  di  un importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del rischio).     Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio:       opuscolo di domande e  risposte  sulla  fototossicita',  CCS  e tossicita' epatica, per gli operatori sanitari:         avverte gli operatori sanitari sui rischi di  fototossicita', CCS cutaneo e tossicita' epatica associati all'uso di voriconazolo;         fornisce agli  operatori  sanitari  le  raccomandazioni  piu' recenti sul monitoraggio e la gestione di questi rischi;         ricorda  agli  operatori  sanitari  di  usare  la  lista   di controllo per gli operatori sanitari e la scheda informativa  per  il paziente e istruisce su come ottenere copie supplementari;       lista di  controllo  sulla  fototossicita',  CCS  e  tossicita' epatica per gli operatori sanitari:         ricorda agli operatori sanitari il rischio di fototossicita', CCS cutaneo e tossicita' epatica segnalati con l'uso di voriconazolo;         fornisce agli  operatori  sanitari  le  raccomandazioni  piu' recenti sul monitoraggio e la gestione di questi rischi;         ricorda  agli  operatori  sanitari  di   discutere   con   il paziente/persona che si  prende  cura  del  paziente  dei  rischi  di fototossicita'/CCS cutaneo e tossicita' epatica, di descrivere loro i sintomi che potrebbero insorgere  e  come  e  quando  rivolgersi  con urgenza al personale medico;         ricorda agli operatori sanitari di  fornire  al  paziente  la Scheda informativa per il paziente;       scheda informativa per il paziente riguardo a fototossicita'  e CCS:         ricorda ai  pazienti  il  rischio  di  fototossicita'  e  CCS cutaneo;         ricorda ai pazienti quando e come segnalare importanti  segni e sintomi di fototossicita' e cancro della cute;         ricorda ai  pazienti  di  adottare  le  misure  necessarie  a minimizzare il rischio di reazioni cutanee e di CCS cutaneo (evitando esposizione alla luce diretta del sole, usando una protezione  solare e indumenti protettivi) e di informare gli operatori sanitari  se  si dovessero osservare anormalita' cutanee rilevanti.     Regime di fornitura: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile  al  pubblico  su prescrizione di centri ospedalieri o  di  specialisti  -  internista, infettivologo, ematologo (RNRL).     |  
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