Gazzetta n. 12 del 15 gennaio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 26 novembre 2018
Misure sanitarie in caso di identificazione di Salmonella Infantis in gruppi riproduttori Gallus gallus, nell'ambito del Piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli.



IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali», e, in particolare, l'art. 2, comma 3 secondo cui «nei casi di altre malattie per le quali, ai sensi degli articoli 1 e 2 del vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e' previsto l'obbligo della denuncia, il Ministro della sanita', quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, stabilisce che gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione siano abbattuti ed eventualmente distrutti secondo le modalita' che saranno stabilite con decreto ministeriale»;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 20 luglio 1989, n. 298 recante il «regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1989 n. 198;
Visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti;
Vista la direttiva n. 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione n. 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva n. 92/117/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento n. 882/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n.191, recante «Attuazione della direttiva n. 2003/99/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici»;
Visto il regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione del 10 marzo 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un obiettivo dell'Unione di riduzione della prevalenza dei sierotipi di Salmonella nei gruppi di riproduttori adulti della specie Gallus gallus;
Visto il regolamento (UE) n. 1190/2012 della Commissione del 12 dicembre 2012 sull'obiettivo dell'Unione di riduzione della Salmonella Enteritidis e Typhimurium nei gruppi di tacchini come previsto dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2013 concernente «Condizioni e modalita' di abbattimento di cui al Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis, nei riproduttori della specie Gallus gallus, in attuazione dell'art. 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2013 n. 89;
Visto il decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2013 concernente «Condizioni e modalita' di abbattimento di cui al Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nei tacchini da riproduzione e da ingrasso, in attuazione dell'art. 2, comma 3, della legge 2 giugno 1988, n. 218», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2013, n. 89;
Vista la decisione di esecuzione n. 2014/288/UE della Commissione del 12 maggio 2014, concernente i requisiti uniformi per la notifica dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie degli animali e zoonosi cofinanziati dall'Unione;
Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative, tra le altre, alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»);
Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla salute delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari;
Visto il Piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli per gli anni 2016-2018, approvato dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 652/2014, in cui sono definiti, ai sensi del predetto regolamento (CE) n. 2160/2003, gli obiettivi nazionali di riduzione della prevalenza dei sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica nelle popolazioni avicole e le modalita' per raggiungerli;
Considerato che i predetti decreti del Ministro della salute del 4 febbraio 2013, e il relativo Piano nazionale di controllo di Salmonella prevedono tra le misure di controllo l'abbattimento dei gruppi di riproduttori Gallus gallus positivi a Salmonella Enteritidis e Typhimurium nonche' la distruzione delle uova, mentre in caso di riscontro di positivita' per Salmonella Infantis, Hadar e Virchow prevedono l'indagine epidemiologica per la verifica della corretta applicazione delle misure di biosicurezza;
Considerato che i medesimi decreti 4 febbraio 2013, ai rispettivi articoli 1, comma 6, stabiliscono che, a partire dall'anno 2014, le procedure operative di intervento nel Piano nazionale di controllo delle salmonelle, sono stabilite con decreto del Direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute;
Considerato che negli ultimi anni sul territorio nazionale e' stato riscontrato un trend crescente di isolamenti di Salmonella Infantis nella filiera agricola, in particolare, nei polli da carne, negli alimenti e nei prodotti da questa derivati;
Considerato che l'elevatissimo numero di gruppi di polli da carne positivi al sierotipo della Salmonella Infantis registrati nell'anno 2017, con 1.668 gruppi positivi su 23.203 gruppi controllati, e' in parte riconducibile all'infezione di gruppi di riproduttori Gallus gallus;
Rilevato inoltre che il sierotipo della Salmonella Infantis, multiresistente agli antibiotici, e' caratterizzato da una notevole capacita' di adattarsi ad ambienti anche sfavorevoli rendendone assai complessa l'eliminazione dagli ambienti di allevamento;
Visto il parere, pubblicato il 27 febbraio 2018, con cui l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha riscontrato una percentuale significativamente alta di resistenza del batterio della Salmonella Infantis agli antimicrobici comunemente usati nella medicina umana e animale;
Visto il parere del 27 luglio 2018, con cui il Centro di referenza nazionale per le salmonellosi, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, ha sottolineato che al fine di limitare la diffusione di Salmonella Infantis dai gruppi di riproduttori positivi ai polli da carne, con l'obiettivo di ridurre l'impatto di questo sierotipo sulla salute pubblica, e' necessario mettere in atto nell'immediato efficaci strategie di controllo ovvero l'applicazione, in caso di riscontro di positivita' nei riproduttori Gallus gallus, delle medesime misure sanitarie previste nel Piano nazionale di controllo delle salmonellosi per Salmonella Enteritidis, Typhimurium e variante monofasica di Salmonella Thyphimurium;
Ritenuto, pertanto, di modificare il rispettivo art. 1 dei predetti decreti del Ministro della salute 4 febbraio 2013, prevedendo l'applicazione delle misure di abbattimento nei riproduttori della specie Gallus gallus positivi alla Salmonella Infantis e la distruzione delle uova, disponendo che le condizioni e le modalita' di abbattimento dei gruppi di animali positivi alle salmonelle sono individuate nel Piano nazionale di controllo approvato dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 652/2014;

Decreta:

Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2013
concernente «Condizioni e modalita' di abbattimento di cui al Piano
nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis, Typhimurium,
Hadar, Virchow e Infantis nei riproduttori della specie Gallus
gallus, in attuazione dell'art. 2, della legge 2 giugno 1988, n.
218».

1. Al decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
« In applicazione dell'art. 2, comma 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono individuate le condizioni e le modalita' di abbattimento dei gruppi di animali risultati positivi a Salmonella Enteritidis, Typhimurium e Infantis, nonche' della distruzione delle uova da cova provenienti da tali gruppi, di cui al «Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis nei riproduttori della specie Gallus gallus», di seguito denominato «Piano», approvato dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 652/2014»
 
Art. 2
Modifiche al decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2013
concernente «Condizioni e modalita' di abbattimento di cui al Piano
nazionale di controllo di Salmonella Enteridis e Typhimurium, nei
tacchini da riproduzione e da ingrasso, in attuazione dell'art. 2
comma 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218».

1. Al decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
b) all'art. 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«In applicazione dell'art. 2, comma 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono individuate le condizioni e le modalita' di abbattimento dei gruppi di animali risultati positivi a Salmonella Enteritidis e Typhimurium, nonche' della distruzione delle uova da cova provenienti da tali gruppi, di cui al «Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nei tacchini da riproduzione e da ingrasso», di seguito denominato «Piano», approvato dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 652/2014»
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 novembre 2018

Il Ministro: Grillo

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2018 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 3524