| Gazzetta n. 12 del 15 gennaio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SALUTE |  
| DECRETO 26 novembre 2018 |  
| Misure sanitarie in caso di identificazione di Salmonella Infantis in gruppi riproduttori Gallus gallus, nell'ambito del Piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli.  |  
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                       IL MINISTRO DELLA SALUTE 
   Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;   Vista la legge 2 giugno 1988, n.  218,  recante  «Misure  di  lotta contro  l'afta  epizootica  ed  altre  malattie   epizootiche   degli animali», e, in particolare, l'art. 2, comma 3 secondo cui «nei  casi di altre malattie per le quali, ai sensi degli articoli  1  e  2  del vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio  1954,  n.  320,  e'  previsto l'obbligo della denuncia,  il  Ministro  della  sanita',  quando  sia necessario per impedire la diffusione della malattia, stabilisce  che gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione siano abbattuti ed eventualmente distrutti secondo le modalita' che saranno stabilite con decreto ministeriale»;   Visto il decreto del Ministro della sanita' 20 luglio 1989, n.  298 recante il «regolamento per la  determinazione  dei  criteri  per  il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi  della legge 2 giugno 1988, n. 218,  recante  misure  per  la  lotta  contro l'afta  epizootica  e  altre  malattie  epizootiche  degli   animali» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1989 n. 198;   Visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella  e  di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti;   Vista la direttiva n.  2003/99/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 17 novembre 2003 sulle  misure  di  sorveglianza  delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione n. 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva n. 92/117/CEE  del Consiglio;   Visto il regolamento n. 882/2004/CE del Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi  e  di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;   Visto  il  decreto  legislativo  4  aprile  2006,  n.191,   recante «Attuazione della direttiva n. 2003/99/CEE del Parlamento  europeo  e del Consiglio sulle misure di  sorveglianza  delle  zoonosi  e  degli agenti zoonotici»;   Visto il regolamento (UE) n.  200/2010  della  Commissione  del  10 marzo 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003  del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la  fissazione di  un  obiettivo  dell'Unione  di  riduzione  della  prevalenza  dei sierotipi di Salmonella  nei  gruppi  di  riproduttori  adulti  della specie Gallus gallus;   Visto il regolamento (UE) n. 1190/2012  della  Commissione  del  12 dicembre  2012  sull'obiettivo   dell'Unione   di   riduzione   della Salmonella Enteritidis e Typhimurium  nei  gruppi  di  tacchini  come previsto dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento  europeo  e del Consiglio;   Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  4  febbraio  2013 concernente «Condizioni e modalita' di abbattimento di cui  al  Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis, nei riproduttori della specie Gallus  gallus,  in attuazione dell'art. 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2013 n. 89;   Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  4  febbraio  2013 concernente «Condizioni e modalita' di abbattimento di cui  al  Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis  e  Typhimurium  nei tacchini da riproduzione e da ingrasso, in  attuazione  dell'art.  2, comma 3, della  legge  2  giugno  1988,  n.  218»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2013, n. 89;   Vista la decisione di esecuzione n.  2014/288/UE della  Commissione del 12 maggio 2014, concernente i requisiti uniformi per la  notifica dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e  di  sorveglianza relativi ad alcune malattie  degli  animali  e  zoonosi  cofinanziati dall'Unione;   Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 15 maggio  2014,  che  fissa  le  disposizioni  per  la gestione  delle  spese  relative,  tra   le   altre,   alla   filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali;   Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del Consiglio  europeo, del  9  marzo  2016,   relativo   alle   malattie trasmissibili e che modifica e  abroga  taluni  atti  in  materia  di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»);   Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e  del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle altre  attivita'  ufficiali  per   garantire   l'applicazione   della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla salute delle  piante  nonche'  sui prodotti fitosanitari;   Visto il Piano nazionale  di  controllo  delle  salmonellosi  negli avicoli per gli anni 2016-2018, approvato dalla  Commissione  europea ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 652/2014, in  cui  sono definiti, ai sensi del predetto regolamento (CE)  n.  2160/2003,  gli obiettivi nazionali di riduzione della prevalenza  dei  sierotipi  di salmonella rilevanti per la salute pubblica nelle popolazioni avicole e le modalita' per raggiungerli;   Considerato che i predetti decreti del Ministro della salute del  4 febbraio  2013,  e  il  relativo  Piano  nazionale  di  controllo  di Salmonella prevedono tra le misure di  controllo  l'abbattimento  dei gruppi  di   riproduttori   Gallus   gallus positivi   a   Salmonella Enteritidis e Typhimurium nonche' la distruzione delle  uova,  mentre in caso di riscontro di positivita' per Salmonella Infantis, Hadar  e Virchow prevedono l'indagine epidemiologica  per  la  verifica  della corretta applicazione delle misure di biosicurezza;   Considerato che i medesimi decreti 4 febbraio 2013,  ai  rispettivi articoli 1, comma 6, stabiliscono che, a partire dall'anno  2014,  le procedure operative di intervento nel Piano  nazionale  di  controllo delle salmonelle, sono stabilite con decreto del  Direttore  generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari  del  Ministero  della salute;   Considerato che negli ultimi anni sul territorio nazionale e' stato riscontrato un trend crescente di isolamenti di  Salmonella  Infantis nella filiera agricola, in particolare, nei  polli  da  carne,  negli alimenti e nei prodotti da questa derivati;   Considerato che l'elevatissimo numero di gruppi di polli  da  carne positivi al sierotipo della Salmonella Infantis registrati  nell'anno 2017, con 1.668 gruppi positivi su 23.203  gruppi controllati, e'  in parte riconducibile all'infezione di gruppi  di  riproduttori  Gallus gallus;   Rilevato  inoltre  che  il  sierotipo  della  Salmonella  Infantis, multiresistente agli antibiotici, e' caratterizzato da  una  notevole capacita' di adattarsi ad ambienti anche sfavorevoli rendendone assai complessa l'eliminazione dagli ambienti di allevamento;   Visto  il  parere,  pubblicato  il  27  febbraio  2018,   con   cui l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha riscontrato una percentuale significativamente alta di  resistenza  del  batterio della Salmonella Infantis agli antimicrobici comunemente usati  nella medicina umana e animale;   Visto il parere del 27 luglio 2018, con cui il Centro di  referenza nazionale per  le  salmonellosi,  presso  l'Istituto  zooprofilattico sperimentale delle Venezie, ha sottolineato che al fine  di  limitare la diffusione di  Salmonella  Infantis  dai  gruppi  di  riproduttori positivi ai polli da carne, con l'obiettivo di ridurre  l'impatto  di questo sierotipo sulla salute pubblica, e' necessario mettere in atto nell'immediato efficaci strategie di controllo ovvero l'applicazione, in caso di riscontro di positivita' nei riproduttori  Gallus  gallus, delle medesime misure  sanitarie  previste  nel  Piano  nazionale  di controllo delle salmonellosi per Salmonella Enteritidis,  Typhimurium e variante monofasica di Salmonella Thyphimurium;   Ritenuto, pertanto, di modificare il rispettivo art. 1 dei predetti decreti  del  Ministro  della  salute  4  febbraio  2013,  prevedendo l'applicazione delle misure di abbattimento  nei  riproduttori  della specie  Gallus  gallus  positivi  alla  Salmonella  Infantis   e   la distruzione delle uova, disponendo che le condizioni e  le  modalita' di abbattimento dei gruppi di animali positivi alle  salmonelle  sono individuate  nel  Piano  nazionale  di  controllo   approvato   dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13  del  regolamento  (UE)  n. 652/2014; 
                               Decreta: 
                                Art. 1   Modifiche al decreto  del  Ministro  della  salute  4  febbraio  2013  concernente «Condizioni e modalita' di abbattimento di cui al Piano  nazionale di  controllo  di  Salmonella  Enteritidis,  Typhimurium,  Hadar, Virchow e Infantis  nei  riproduttori  della  specie  Gallus  gallus, in attuazione dell'art. 2, della legge 2  giugno  1988,  n.  218». 
   1. Al decreto del  Ministro  della  salute  4  febbraio  2013  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) all'art. 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente:       « In applicazione dell'art. 2, comma 3  della  legge  2  giugno 1988, n. 218, sono  individuate  le  condizioni  e  le  modalita'  di abbattimento dei gruppi di animali risultati  positivi  a  Salmonella Enteritidis, Typhimurium e Infantis, nonche' della distruzione  delle uova da cova provenienti da tali gruppi, di cui al  «Piano  nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis nei riproduttori della specie  Gallus  gallus»,  di  seguito denominato «Piano», approvato  dalla  Commissione  europea  ai  sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 652/2014»     |  
|   |                                 Art. 2   Modifiche al decreto  del  Ministro  della  salute  4  febbraio  2013  concernente «Condizioni e modalita' di abbattimento di cui al Piano  nazionale di controllo di Salmonella Enteridis e  Typhimurium,  nei  tacchini da riproduzione e da ingrasso, in attuazione  dell'art.  2  comma 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218». 
   1. Al decreto del  Ministro  della  salute  4  febbraio  2013  sono apportate le seguenti modificazioni:     b) all'art. 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente:       «In applicazione dell'art. 2, comma  3  della  legge  2  giugno 1988, n. 218, sono  individuate  le  condizioni  e  le  modalita'  di abbattimento dei gruppi di animali risultati  positivi  a  Salmonella Enteritidis e Typhimurium, nonche' della distruzione  delle  uova  da cova provenienti da tali  gruppi,  di  cui  al  «Piano  nazionale  di controllo di Salmonella Enteritidis e  Typhimurium  nei  tacchini  da riproduzione e da ingrasso», di seguito denominato «Piano», approvato dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 del regolamento  (UE) n. 652/2014»   Il presente decreto e' inviato  agli  organi  di  controllo  ed  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     Roma, 26 novembre 2018 
                                                   Il Ministro: Grillo 
  Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2018  Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min. lavoro, foglio n. 3524     |  
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