| Gazzetta n. 12 del 15 gennaio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 14 dicembre 2018 |  
| Modifica della tabella 1 dell'allegato B del decreto  ministeriale  4 agosto 2018 - Criteri di ripartizione delle  risorse  del  Fondo  per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, per gli anni 2017  e 2018.  |  
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                         IL CAPO DIPARTIMENTO                    dell'amministrazione generale,                      del personale e dei servizi 
   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27 febbraio 2013, n. 67, ed in particolare l'art. 15, che disciplina  le attribuzioni  degli  uffici  di  livello  dirigenziale  generale  del Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei servizi;   Visto l'art. 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014,  n.  89, il quale prevede l'istituzione, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni   appaltanti,   operante   presso   l'Autorita'    nazionale anticorruzione, di un elenco dei soggetti aggregatori  di  cui  fanno parte Consip S.p.A.  e  una  centrale  di  committenza  per  ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1,  comma  455,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' altri soggetti  che  svolgono attivita' di centrale di  committenza  in  possesso  degli  specifici requisiti definiti con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri;   Visto l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014,  n.  89,  il quale  prevede,  altresi',  che,  con  decreto  del  Presidente   del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e delle  finanze,  e'  istituito  il  Tavolo   tecnico   dei   soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell'economia e delle  finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative;   Visto l'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai sensi del  quale  nell'ambito  del  Tavolo  tecnico  dei  soggetti aggregatori opera un Comitato guida,  disciplinato  dal  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma  2,  il  quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto,  fornisce  attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma  3  da  parte dei soggetti aggregatori di cui ai  commi  1  e  2,  ivi  inclusa  la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta  e  delle modalita' per non discriminare o escludere  le  micro  e  le  piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono  al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di  cui al periodo precedente, una  preventiva  comunicazione  specificamente motivata  sulla  quale  il  Comitato  guida  puo'  esprimere  proprie osservazioni;   Visto l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  il quale prevede che, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita  l'Autorita'  nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di  ogni  anno,  sulla  base  di analisi del Tavolo  dei  soggetti  aggregatori  e  in  ragione  delle risorse messe a disposizione  ai  sensi  del  comma  9  del  medesimo articolo, sono individuate le categorie di beni e di servizi  nonche' le soglie al superamento  delle  quali  le  amministrazioni  statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado,  delle  istituzioni  educative  e  delle  istituzioni universitarie, nonche' le  regioni,  gli  enti  regionali,  gli  enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n. 267, nonche' loro consorzi e associazioni, e gli  enti  del  Servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli  altri  soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento  delle  relative procedure;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14 novembre 2014, recante «Istituzione del Tavolo tecnico  dei  soggetti aggregatori, ai sensi  dell'art.  9,  comma  2,  terzo  periodo,  del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  unitamente  ai  relativi  elenchi recanti gli oneri informativi»;   Visto l'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89, che, al fine  di  garantire  la  realizzazione  degli  interventi  di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi di cui al  comma  3  della  medesima  disposizione, istituisce nello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e delle finanze il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi,  destinato  al  finanziamento  delle  attivita'  svolte  dai soggetti aggregatori, con la dotazione di  10  milioni  di  euro  per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, prevedendo inoltre che, con decreto  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze,  siano  stabiliti  i  criteri  di  ripartizione  delle risorse ad esso afferenti, che tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di  cui  ai  commi  1  e  2,  delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24 dicembre 2015, di attuazione dell'art. 9, comma 3, del  decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23 giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate le  categorie di beni e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali  le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione  degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni  universitarie,  nonche'  le  regioni,  gli  enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e associazioni,  e  gli enti del Servizio sanitario nazionale ricorrono  a  Consip  S.p.A.  o agli altri soggetti aggregatori per  lo  svolgimento  delle  relative procedure;   Visto il decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  4 agosto 2017, recante i criteri  di  ripartizione  delle  risorse  del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e  servizi,  per  gli anni 2017 e  2018,  misurati  attraverso  i  requisiti  di  cui  agli articoli 2, 3 e 4 del medesimo decreto;   Visto l'art. 5 del decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze  4  agosto  2017,  il  quale  prevede  che  il   Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi,  provvede alla verifica dei requisiti e dei dati di cui agli articoli 2, 3 e  4 del medesimo decreto, adotta la determinazione finale di ripartizione del Fondo, con l'indicazione dei soggetti aggregatori  che  vi  hanno accesso e le relative quote  di  spettanza,  e  procede,  quindi,  al trasferimento   dell'importo   dovuto   al    soggetto    aggregatore richiedente;   Visto l'art. 3, comma 4, del decreto del Ministero dell'economia  e delle  finanze  4  agosto  2017,  il  quale  prevede  che  a  seguito dell'introduzione di nuove categorie merceologiche di beni e  servizi e delle relative soglie di obbligatorieta', individuate  con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 9, comma 3  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,   convertito,   con modificazioni, dalla legge  23  giugno  2014,  n.  89,  il  Capo  del Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei servizi, provvede ad aggiornare,  attraverso  apposita  determina,  i parametri di calcolo: perimetro di azione dei  soggetti  aggregatori, numero di categorie merceologiche obiettivo e fattore di ripartizione del valore delle iniziative di cui alle tabelle 1, 2 e 3 all'allegato B del decreto medesimo;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  dell'11 luglio 2018, di attuazione dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23 giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate, a  decorrere dall'anno 2018, le categorie di beni e di servizi nonche'  le  soglie al superamento delle quali le  amministrazioni  statali,  centrali  e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni  ordine  e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' le regioni, gli  enti  regionali,  gli  enti  locali  di  cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  nonche' loro consorzi e associazioni,  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;   Considerata, ai fini dell'applicazione dei criteri di  ripartizione delle risorse del Fondo per l'anno 2018, la necessita' di  aggiornare la tabella 1 dell'allegato B del decreto del Ministero  dell'economia e delle finanze 4 agosto 2017, che individua il perimetro  di  azione dei soggetti aggregatori utilizzato per il  calcolo  della  quota  di riferimento  inerente  il  requisito   «Copertura   delle   categorie merceologiche» di cui all'art. 2, comma 1,  punto  iii),  n.  1)  del decreto medesimo;   Considerato, che  si  ritiene  di  confermare  il  contenuto  delle tabelle 2 e 3 dell'allegato B del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 agosto 2017,  che  individuano  rispettivamente  il «Numero di categorie  merceologiche  obiettivo»,  utilizzato  per  il calcolo  del  risultato  della  prestazione  inerente  il   requisito «Copertura delle categorie merceologiche» di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 1) ed il «Fattore di  ripartizione  del  valore  delle iniziative» di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 2); 
                              Determina: 
   Ai fini della  ripartizione  del  Fondo  per  l'aggregazione  degli acquisti  di  beni  e  servizi,  per  l'anno  2018,  la   tabella   1 dell'allegato B del  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze 4 agosto 2017, e' sostituita dalla seguente:  Tabella 1: Perimetro di azione dei soggetti aggregatori      ===================================================================== |                       |                       |Numero di categorie| |                       |Categorie merceologiche| merceologiche nel | |        Gruppo         |nel perimetro di azione|perimetro di azione| +=======================+=======================+===================+ |                       |Farmaci, vaccini,      |                   | |                       |stent, ausili per      |                   | |                       |incontinenza           |                   | |                       |(ospedalieri e         |                   | |                       |territoriali), protesi |                   | |                       |d'anca, medicazioni    |                   | |                       |generali,              |                   | |                       |defibrillatori,        |                   | |                       |pace-maker, aghi e     |                   | |                       |siringhe, servizi      |                   | |                       |integrati per la       |                   | |                       |gestione delle         |                   | |                       |apparecchiature        |                   | |                       |elettromedicali,       |                   | |                       |servizi di pulizia per |                   | |                       |gli enti del Servizio  |                   | |                       |sanitario nazionale,   |                   | |                       |servizi di ristorazione|                   | |                       |per gli enti del       |                   | |                       |Servizio sanitario     |                   | |                       |nazionale, servizi di  |                   | |                       |lavanderia per gli enti|                   | |                       |del Servizio sanitario |                   | |                       |nazionale, servizi di  |                   | |                       |smaltimento rifiuti    |                   | |                       |sanitari, vigilanza    |                   | |                       |armata, facility       |                   | |                       |management immobili    |                   | |                       |(*), pulizia immobili, |                   | |                       |guardiania,            |                   | |                       |manutenzione immobili e|                   | |                       |impianti, guanti       |                   | |                       |(chirurgici e non),    |                   | |                       |suture,                |                   | |                       |ossigenoterapia,       |                   | |                       |diabetologia           |                   | |                       |territoriale, servizio |                   | |Soggetti aggregatori di|di trasporto           |                   | |cui al comma 1         |scolastico,            |                   | |dell'art. 9 del        |manutenzione strade -  |                   | |decreto-legge 24 aprile|servizi e forniture    |                   | |2014, n. 66            |(**)                   |        24         | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ |                       |Vigilanza armata,      |                   | |                       |facility management    |                   | |                       |immobili (*), pulizia  |                   | |                       |immobili, guardiania,  |                   | |                       |manutenzione immobili e|                   | |Soggetti aggregatori di|impianti, servizio di  |                   | |cui al comma 2         |trasporto scolastico,  |                   | |dell'art. 9 del        |manutenzione strade -  |                   | |decreto-legge 24 aprile|servizi e forniture    |                   | |2014, n. 66            |(**)                   |         6         | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ | (*) La categoria facility management immobili viene considerata   | |come aggregazione delle categorie vigilanza armata, guardiania,    | |pulizia immobili e manutenzione immobili e impianti. Pertanto il   | |numero di categorie merceologiche nel perimetro di azione non      | |tiene conto del facility management immobili.                      | |                                                                   | | (**) Per la categoria merceologica manutenzione strade servizi e  | |forniture, l'obbligo e' differito di un anno dalla data di         | |pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana   | |del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri              | |dell'11 luglio 2018, fatte salve le programmazioni gia' avviate    | |sulla base degli accordi sanciti nel Tavolo dei soggetti           | |aggregatori e gli interventi gia' programmati dalle regioni alla   | |data di entrata in vigore per  la categoria.                       | +-----------------------+-----------------------+-------------------+      La    presente     determina     e'     pubblicata     sul     sito http://www.acquistinretepa.it   all'interno   dell'apposita   sezione «Soggetti aggregatori».     Roma, 14 dicembre 2018 
                                        Il Capo Dipartimento: Catalano     |  
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