Gazzetta n. 12 del 15 gennaio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 dicembre 2018
Modifica della tabella 1 dell'allegato B del decreto ministeriale 4 agosto 2018 - Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, per gli anni 2017 e 2018.



IL CAPO DIPARTIMENTO
dell'amministrazione generale,
del personale e dei servizi

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, ed in particolare l'art. 15, che disciplina le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;
Visto l'art. 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede l'istituzione, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorita' nazionale anticorruzione, di un elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' altri soggetti che svolgono attivita' di centrale di committenza in possesso degli specifici requisiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede, altresi', che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative;
Visto l'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai sensi del quale nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalita' per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida puo' esprimere proprie osservazioni;
Visto l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, recante «Istituzione del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente ai relativi elenchi recanti gli oneri informativi»;
Visto l'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi di cui al comma 3 della medesima disposizione, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, destinato al finanziamento delle attivita' svolte dai soggetti aggregatori, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, prevedendo inoltre che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse ad esso afferenti, che tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015, di attuazione dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate le categorie di beni e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 agosto 2017, recante i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, per gli anni 2017 e 2018, misurati attraverso i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 del medesimo decreto;
Visto l'art. 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 agosto 2017, il quale prevede che il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, provvede alla verifica dei requisiti e dei dati di cui agli articoli 2, 3 e 4 del medesimo decreto, adotta la determinazione finale di ripartizione del Fondo, con l'indicazione dei soggetti aggregatori che vi hanno accesso e le relative quote di spettanza, e procede, quindi, al trasferimento dell'importo dovuto al soggetto aggregatore richiedente;
Visto l'art. 3, comma 4, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 agosto 2017, il quale prevede che a seguito dell'introduzione di nuove categorie merceologiche di beni e servizi e delle relative soglie di obbligatorieta', individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, provvede ad aggiornare, attraverso apposita determina, i parametri di calcolo: perimetro di azione dei soggetti aggregatori, numero di categorie merceologiche obiettivo e fattore di ripartizione del valore delle iniziative di cui alle tabelle 1, 2 e 3 all'allegato B del decreto medesimo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2018, di attuazione dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate, a decorrere dall'anno 2018, le categorie di beni e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;
Considerata, ai fini dell'applicazione dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'anno 2018, la necessita' di aggiornare la tabella 1 dell'allegato B del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 agosto 2017, che individua il perimetro di azione dei soggetti aggregatori utilizzato per il calcolo della quota di riferimento inerente il requisito «Copertura delle categorie merceologiche» di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 1) del decreto medesimo;
Considerato, che si ritiene di confermare il contenuto delle tabelle 2 e 3 dell'allegato B del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 agosto 2017, che individuano rispettivamente il «Numero di categorie merceologiche obiettivo», utilizzato per il calcolo del risultato della prestazione inerente il requisito «Copertura delle categorie merceologiche» di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 1) ed il «Fattore di ripartizione del valore delle iniziative» di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 2);

Determina:

Ai fini della ripartizione del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, per l'anno 2018, la tabella 1 dell'allegato B del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 agosto 2017, e' sostituita dalla seguente: Tabella 1: Perimetro di azione dei soggetti aggregatori
===================================================================== | | |Numero di categorie| | |Categorie merceologiche| merceologiche nel | | Gruppo |nel perimetro di azione|perimetro di azione| +=======================+=======================+===================+ | |Farmaci, vaccini, | | | |stent, ausili per | | | |incontinenza | | | |(ospedalieri e | | | |territoriali), protesi | | | |d'anca, medicazioni | | | |generali, | | | |defibrillatori, | | | |pace-maker, aghi e | | | |siringhe, servizi | | | |integrati per la | | | |gestione delle | | | |apparecchiature | | | |elettromedicali, | | | |servizi di pulizia per | | | |gli enti del Servizio | | | |sanitario nazionale, | | | |servizi di ristorazione| | | |per gli enti del | | | |Servizio sanitario | | | |nazionale, servizi di | | | |lavanderia per gli enti| | | |del Servizio sanitario | | | |nazionale, servizi di | | | |smaltimento rifiuti | | | |sanitari, vigilanza | | | |armata, facility | | | |management immobili | | | |(*), pulizia immobili, | | | |guardiania, | | | |manutenzione immobili e| | | |impianti, guanti | | | |(chirurgici e non), | | | |suture, | | | |ossigenoterapia, | | | |diabetologia | | | |territoriale, servizio | | |Soggetti aggregatori di|di trasporto | | |cui al comma 1 |scolastico, | | |dell'art. 9 del |manutenzione strade - | | |decreto-legge 24 aprile|servizi e forniture | | |2014, n. 66 |(**) | 24 | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ | |Vigilanza armata, | | | |facility management | | | |immobili (*), pulizia | | | |immobili, guardiania, | | | |manutenzione immobili e| | |Soggetti aggregatori di|impianti, servizio di | | |cui al comma 2 |trasporto scolastico, | | |dell'art. 9 del |manutenzione strade - | | |decreto-legge 24 aprile|servizi e forniture | | |2014, n. 66 |(**) | 6 | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ | (*) La categoria facility management immobili viene considerata | |come aggregazione delle categorie vigilanza armata, guardiania, | |pulizia immobili e manutenzione immobili e impianti. Pertanto il | |numero di categorie merceologiche nel perimetro di azione non | |tiene conto del facility management immobili. | | | | (**) Per la categoria merceologica manutenzione strade servizi e | |forniture, l'obbligo e' differito di un anno dalla data di | |pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana | |del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri | |dell'11 luglio 2018, fatte salve le programmazioni gia' avviate | |sulla base degli accordi sanciti nel Tavolo dei soggetti | |aggregatori e gli interventi gia' programmati dalle regioni alla | |data di entrata in vigore per la categoria. | +-----------------------+-----------------------+-------------------+

La presente determina e' pubblicata sul sito http://www.acquistinretepa.it all'interno dell'apposita sezione «Soggetti aggregatori».
Roma, 14 dicembre 2018

Il Capo Dipartimento: Catalano