Gazzetta n. 11 del 14 gennaio 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 2 gennaio 2019 |
Direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico). |
|
|
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» di seguito «Testo unico», in particolare l'art. 3, ove si prevede, tra l'altro, che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro: di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione di tranche di prestiti vigenti per consentire il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati; di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonche' a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali; Visto in particolare, l'art. 3, comma 1-bis del suddetto testo unico, con cui il Tesoro e' autorizzato a stipulare accordi di garanzia bilaterale in relazione alle operazioni in strumenti derivati; Visto il decreto ministeriale per l'attuazione delle garanzie, n. 103382 del 20 dicembre 2017 (di seguito «Decreto garanzie»); Visto il decreto ministeriale n. 73150 del 4 agosto 2003, come modificato all'art. 7 dal decreto ministeriale n. 9487 del 1° febbraio 2005, con il quale vengono regolate le operazioni di concambio di titoli di Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione; Visto, altresi', l'art. 5 del testo unico, riguardante la «Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di Tesoreria»; Visto il decreto ministeriale n. 25391 del 25 ottobre 2011, con il quale sono state disciplinate le modalita' di movimentazione della liquidita' depositata sul conto disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria (di seguito «conto disponibilita'») e sui conti ad esso assimilabili e per la selezione delle controparti partecipanti alle relative operazioni; Considerato che il Dipartimento del Tesoro puo' porre in essere: contratti-quadro con istituzioni finanziarie (I.S.D.A. Master Agreement), al fine di disciplinare gli accordi di seguito indicati, secondo quanto stabilito dall'International Swap & Derivatives Association, gia' International Swap Dealers Association (di seguito: «I.S.D.A.»), associazione di categoria internazionalmente riconosciuta per la definizione degli standard contrattuali; in occasione delle operazioni in strumenti finanziari derivati, accordi con le medesime istituzioni finanziarie al fine di regolamentare le operazione medesime; altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3, ove si prevede che il Capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 4 con il quale, mentre si attribuisce agli organi di Governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica della rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, si riserva invece ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa; Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, ed in particolare l'art. 5, comma 2, ove si definiscono le funzioni svolte dalla direzione II; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» ed in particolare l'art. 3, comma 13, con il quale si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, relative al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria; Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante il «Codice dei contratti pubblici» e successive modifiche, ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche, recante la legge di contabilita' e finanza pubblica; Considerata la necessita' di delineare gli obiettivi di riferimento per lo svolgimento dell'attivita' amministrativa nel settore delle operazioni finanziarie volte alla gestione del debito pubblico, stabilendo i limiti da osservare e le modalita' cui l'amministrazione dovra' attenersi in tale attivita' durante l'anno finanziario 2019;
Decreta:
Art. 1
Emissione dei prestiti
1. Ai sensi dell'art. 3 del Testo unico, per l'anno finanziario 2019 le operazioni di emissione dei prestiti verranno disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal dirigente generale capo della direzione II del Dipartimento del Tesoro (di seguito «Direttore della direzione II»). In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette potranno essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa. In caso di assenza o impedimento di entrambi, le operazioni di emissioni dei prestiti verranno disposte da altro Dirigente Generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro. 2. Il Dipartimento del Tesoro potra' procedere ad emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso o variabile. Potra', inoltre, procedere all'emissione di tranche di prestiti vigenti per consentire il ricorso ad operazioni di pronti contro termine o altre in uso nella prassi finanziaria al fine di promuovere l'efficienza dei mercati. |
| Art. 2
Limiti dell'indebitamento
1. Le emissioni dei prestiti dovranno essere effettuate, oltre che nel rispetto del limite stabilito annualmente dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, altresi' attenendosi ai limiti di cui al presente decreto e secondo gli obiettivi dal medesimo indicati. 2. I titoli potranno avere qualunque durata e nella determinazione della stessa, si dovra' contemperare l'esigenza di acquisire il gradimento dei mercati, con quella di contenere il costo complessivo dell'indebitamento in un'ottica di medio-lungo periodo, considerata l'esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento e di esposizione a mutamenti dei tassi di interesse. 3. In tale attivita', il Dipartimento del Tesoro effettuera' emissioni di prestiti in modo che, al termine dell'anno finanziario 2019, e rispetto all'ammontare nominale complessivo dei titoli di Stato in circolazione a quella data, la quota dei titoli a breve termine si attesti tra il 3% e 1'8% , la quota dei titoli «nominali» a tasso fisso a medio-lungo termine tra il 65% ed il 78% , la quota dei titoli «nominali» a tasso variabile tra il 5% e il 10%; inoltre, le quote dei titoli «reali» indicizzati all'inflazione e dei certificati del Tesoro zero-coupon non dovranno superare rispettivamente il 15% e il 4% e la quota dei prestiti emessi sui mercati esteri non dovra' eccedere il 5%. 4. Inoltre, il Dipartimento del Tesoro potra' effettuare, con le modalita' di cui al presente decreto, operazioni di assegnazione di titoli per particolari finalita' previste dalla normativa. |
| Art. 3
Operazioni di gestione del debito pubblico
1. Il Dipartimento del Tesoro, sulla base delle informazioni disponibili e delle condizioni di mercato, potra' effettuare operazioni di gestione del debito pubblico, ricorrendo anche a strumenti finanziari derivati. Tali operazioni avranno come obiettivi il contenimento del costo complessivo dell'indebitamento, la protezione dai rischi di mercato e di rifinanziamento e il buon funzionamento del mercato secondario dei titoli di Stato. 2. Le operazioni di scambio o riacquisto di titoli di Stato verranno disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione II. 3. In ciascuna operazione, il Dipartimento del Tesoro potra' procedere al riacquisto di titoli sino ad un importo massimo pari al 40% dell'ammontare nominale in circolazione di ogni emissione. Tale limite non si applica alle emissioni della Repubblica italiana relative al programma «Euro Medium Terms Notes» (EMTN). 4. Alle operazioni di scambio o di riacquisto di titoli saranno ammessi a partecipare esclusivamente gli operatori iscritti nell'elenco degli specialisti in titoli di Stato. 5. In forza dell'art. 3, comma 2, del Testo unico, i pagamenti conseguenti alle operazioni di cui al presente articolo potranno avvenire anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 24, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche, in considerazione delle specificita' connesse a tali operazioni. |
| Art. 4
Contenimento del rischio di credito nelle operazioni in strumenti finanziari derivati
1. Al fine di ridurre i rischi connessi ad eventuali inadempimenti delle controparti di operazioni in strumenti finanziari derivati, tali operazioni saranno concluse solo con istituzioni finanziarie di elevata affidabilita'. 2. Nel valutare il merito del credito delle predette istituzioni, si terra' conto della valutazione espressa dalle principali agenzie di rating tra quelle che effettuano una valutazione del merito di credito, ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009, e successive modifiche. 3. Ove ne ravvisi l'opportunita' per la gestione del debito pubblico, il Dipartimento del Tesoro pone in essere, con le controparti di operazioni in strumenti finanziari derivati, accordi finalizzati alla reciproca prestazione di garanzie (collateral), ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1-bis, del testo unico. 4. Con riferimento agli accordi di cui al comma precedente, la soglia di esposizione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera b, del decreto garanzie e' pari a tre miliardi di euro per l'anno finanziario 2019. L'esposizione rilevante e' calcolata come media delle valutazioni settimanali effettuate dal Dipartimento del Tesoro sulla totalita' delle posizioni in strumenti derivati in essere con ciascuna controparte nell'ultimo trimestre del 2018. |
| Art. 5
Accordi connessi con l'attivita' in strumenti finanziari derivati
1. Il direttore generale del Tesoro o, per sua delega, il direttore della direzione II potra' stipulare i contratti - quadro I.S.D.A. Master Agreement, di cui alle premesse, e ogni loro altro allegato, nonche' ogni altro accordo connesso alle operazioni in strumenti finanziari derivati. 2. Per la stipula degli accordi di garanzia resta fermo quanto previsto dal decreto garanzie. |
| Art. 6
Operazioni di gestione della liquidita'
1. La gestione del conto disponibilita' e' mirata ad un'efficiente movimentazione delle giacenze liquide, in relazione alla strategia di emissione dei titoli di Stato, alle condizioni prevalenti sul mercato e ai vincoli imposti dalle disposizioni di politica monetaria. 2. Le operazioni di gestione del conto disponibilita' di cui al decreto ministeriale del 25 ottobre 2011, sono disposte dal direttore della direzione II o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della direzione II da questi delegato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2011. |
| Art. 7
Decreti di approvazione e di accertamento
1. I decreti di approvazione degli accordi citati nel precedente art. 5, nonche' quelli di accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico e di gestione della liquidita' di cui all'art. 6, verranno firmati dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II. 2. Per l'approvazione degli accordi di garanzia resta fermo quanto previsto dal decreto garanzie. |
| Art. 8
Obbligo di comunicazione
1. Il Dipartimento del Tesoro dara' regolare comunicazione all'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle operazioni finanziarie effettuate in forza del presente decreto, indicando i dati finanziari caratteristici di ciascuna di esse. Tale comunicazione potra' avvenire anche utilizzando mezzi informatici. 2. Il Dipartimento del Tesoro dara' preventiva comunicazione al Ministro di quelle operazioni che per le loro caratteristiche rientrino nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie degli organi di Governo. Inoltre, qualora particolari esigenze nella gestione del debito rendano opportuno derogare ai limiti posti nel presente decreto, le scelte conseguenti verranno sottoposte al Ministro stesso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 gennaio 2019
Il Ministro: Tria |
|
|
|