Gazzetta n. 10 del 12 gennaio 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 7 gennaio 2019
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018. (Ordinanza n. 567).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il giorno 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia di Catania;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018»;
Ravvisata la necessita' di provvedere all'adozione di tutte le iniziative necessarie volte a garantire la realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell'emergenza in rassegna;
Acquisita l'intesa della Regione Siciliana;

Dispone:

Art. 1

Disposizioni per assicurare il presidio
nei territori interessati

1. L'art. 12, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018, e' cosi' sostituito: «1. Al fine di assicurare il presidio nei territori dei comuni di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 di dicembre 2018 colpiti dall'evento di cui in premessa, il contingente delle Forze armate di cui all'art. 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, ai sensi dell'art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' integrato di 120 unita' nell'arco delle 24 ore, per la durata di 90 giorni, a decorrere dal 26 dicembre 2018. All'impiego del predetto contingente straordinario si provvede secondo le disposizioni all'uopo vigenti, nonche' secondo le direttive del Prefetto interessato.».
 
Art. 2

Disposizioni volte a garantire la piena operativita'
e partecipazione dei comuni

1. L'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), su richiesta del Dipartimento della protezione civile e su segnalazione dei fabbisogni da parte del commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018, coordina la partecipazione dei comuni italiani non direttamente interessati dall'evento sismico in premessa per le attivita' volte a garantire la continuita' amministrativa negli Enti locali e nei territori interessati dall'evento medesimo. Per tale scopo opera presso la propria sede e/o presso le sedi regionali dell'Associazione o in missione presso i territori colpiti con proprio personale nel limite massimo di tre unita'. Al predetto personale e' riconosciuto il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e debitamente rendicontati relativi agli straordinari e alle indennita' spettanti e di missione, alle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro ANCI.
2. I comuni che intervengono a supporto degli enti locali colpiti, al fine di potenziare le strutture impegnate nello svolgimento sia delle attivita' ordinarie, sia delle attivita' straordinarie conseguenti all'evento calamitoso in rassegna, autorizzano, nel limite massimo complessivo di venti unita' di personale, l'impiego del proprio personale temporaneamente, secondo quanto previsto dagli articoli 2103 e 2104 del codice civile, previo accordo anche ai sensi dell'art. 14 CCNL 22 gennaio 2004 assumendosi per intero i relativi oneri stipendiali. Il personale dei suddetti comuni che interviene in esito ad apposito accordo rappresenta l'Ente ad ogni effetto di legge.
3. Il commissario delegato e' autorizzato a riconoscere al personale impiegato ai sensi del comma 2 gli oneri per lavoro straordinario, nel limite massimo pro-capite di cinquanta ore mensili di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, nel periodo dal 26 dicembre 2018 al 24 gennaio 2019 e di trenta ore mensili di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, a decorrere dal 25 gennaio 2019, oltre all'indennita' operativa omnicomprensiva ed alle spese di trasferta.
4. Per le finalita' di cui al comma 1 l'ANCI provvede all'istruttoria degli elementi informativi per il personale degli enti locali direttamente impegnato sul territorio colpito dagli eventi nelle attivita' connesse all'emergenza ai fini della rendicontazione delle spese di trasferta e delle indennita' spettanti.
5. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 15 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566/2018, nel limite massimo complessivo di euro 100.000,00.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 gennaio 2019

Il Capo del Dipartimento: Borrelli