| Gazzetta n. 8 del 10 gennaio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  
| DECRETO 26 novembre 2018 |  
| Riparto del  Fondo  nazionale  politiche  sociali.  Annualita'  2018.  |  
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                        IL MINISTRO DEL LAVORO                       E DELLE POLITICHE SOCIALI 
                            di concerto con 
                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE 
   Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  recante  legge   di contabilita' e finanza pubblica;   Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  90,  recante completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;   Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  93,  recante riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del  bilancio  e   il potenziamento della funzione del bilancio  di  cassa,  in  attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;   Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  e successive modificazioni, con  il  quale  sono  emanate  disposizioni circa l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo per le politiche sociali;   Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112, come modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre  2003, n. 350;   Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante legge quadro per  la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;   Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388, recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), il quale stabilisce la composizione del  Fondo  nazionale  per  le  politiche  sociali  a decorrere dall'anno 2001;   Visto l'art. 52, comma 2, della legge  28  dicembre  2001,  n.  448 recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), il quale integra le disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della  legge  n.  388  del 2000;   Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000  n.  342,  e successive modificazioni  e  integrazioni,  recante  disposizioni  in materia  di  volontariato,  le  cui  risorse  afferiscono  al   fondo indistinto attribuito al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali;   Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27  dicembre  2002,  n.  289, recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) il quale indica  che il Fondo nazionale per le  politiche  sociali  e'  determinato  dagli stanziamenti  previsti  per   gli   interventi   disciplinati   dalle disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della  legge  n.  388  del 2000, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti  previsti  per gli interventi, comunque finanziati  a  carico  del  Fondo  medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti  affluiscono  al Fondo senza vincolo di destinazione;   Visto il comma 2 dell'art. 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la  Conferenza  unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281, provvede annualmente, con propri  decreti,  alla  ripartizione  delle risorse del  Fondo  nazionale  politiche  sociali  per  le  finalita' legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;   Visto il comma 473 dell'art. 2 della legge  24  dicembre  2007,  n. 244, che ribadisce che  al  decreto  annuale  di  riparto  del  Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'art.  20, comma 7, della legge n. 328 del 2000;   Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante  disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge di stabilita' 2015) e, in particolare, l'art. 1, comma  158,  con  il quale si dispone che lo  stanziamento  del  Fondo  nazionale  per  le politiche sociali e' incrementato di 300  milioni  di  euro  annui  a decorrere dall'anno 2015;   Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli  5  e  6  della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativi  alla  partecipazione  delle Province autonome di Trento e  Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi speciali istituiti per garantire livelli  minimi  di  prestazioni  in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017,  n. 57, recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro  e delle politiche sociali;   Visto  il   decreto   ministeriale   6   dicembre   2017,   recante individuazione delle unita' organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del  Segretariato  generale  e  delle  direzioni generali;   Visto l'art. 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.  147, che istituisce la rete della protezione e dell'inclusione sociale, e, in particolare, il comma 6, lettera  a),  che  prevede  che  la  rete elabori un Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico per l'utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche sociali;   Visto l'art. 21 del  decreto  legislativo  n.  147  del  2017,  che istituisce la rete della protezione e dell'inclusione sociale, e,  in particolare, il comma 7,  che  prevede  che  il  piano  abbia  natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali e che il piano medesimo sia adottato nelle medesime modalita' con le quali  i  fondi  cui  si riferisce sono ripartiti alle regioni;   Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 147  del  2017 che ha disposto l'istituzione della Direzione generale per  la  lotta alla poverta' e  per  la  programmazione  sociale  e  la  conseguente soppressione della Direzione generale per l'inclusione sociale  e  le politiche sociali a partire dalla  data  di  entrata  in  vigore  del medesimo decreto;   Visto l'art. 24 del decreto legislativo n.  147  del  2017  che  ha disposto l'istituzione del Sistema informativo unitario  dei  servizi sociali;   Vista la legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  Bilancio  di previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;   Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  28 dicembre 2017, concernente la ripartizione in capitoli  delle  unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione  dello  Stato per l'anno finanziario  2018  e  per  il  triennio  2018-2020  e,  in particolare, la Tabella 4;   Visto in particolare, lo stato  di  previsione  del  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali - Centro  di  responsabilita'  n.  9 «Direzione  generale  per  la  lotta   alla   poverta'   e   per   la programmazione sociale» per l'annualita' 2018 in cui e'  iscritto  il capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», Missione 3(24) - Programma 3.2 (24.12) - Centro di responsabilita' n. 9  «Direzione  generale  per  la  lotta  alla  poverta'  e   per   la programmazione sociale» - Azione «Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale»;   Considerato che la somma disponibile, afferente al Fondo  nazionale per  le  politiche  sociali  per  l'esercizio  finanziario  corrente, ammonta, complessivamente, a € 275.964.258,00;   Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65  che  istituisce il sistema integrato di educazione ed istruzione per le bambine ed  i bambini  in  eta'  compresa  dalla  nascita  e  fino  ai  sei   anni, all'interno del quale confluiscono gli interventi riferibili ai  nidi d'infanzia e ai servizi integrativi,  finanziati  con  uno  specifico Fondo dedicato;   Viste le Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e  famiglie in situazione di vulnerabilita'  di  cui  all'accordo  in  Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  in data 21 dicembre 2017 tra il Governo, le regioni e Province  autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali;   Viste le Linee di indirizzo per  l'affidamento  familiare,  di  cui all'accordo in Conferenza unificata ai sensi del decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 25 ottobre 2012  tra  il  Governo,  le regioni e Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  le  autonomie locali;   Viste  le  Linee  di  indirizzo  per  l'accoglienza   nei   servizi residenziali  per  minorenni,  di  cui  all'accordo   in   Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  in data 14 dicembre 2017 tra il Governo, le regioni e Province  autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali;   Visto l'Accordo in sede di Conferenza unificata del 19 aprile  2018 per l'avvio della sperimentazione in  materia  di  banca  dati  delle valutazioni e progettazioni personalizzate;   Visto il decreto del 18 maggio 2018 con il quale  il  Ministro  del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, ripartisce le risorse del Fondo per la lotta  alla  poverta'   e   all'esclusione   sociale   destinate   al finanziamento dei servizi territoriali e  adotta  il  Piano  per  gli interventi e i servizi di contrasto alla poverta';   Visto  il  Piano  sociale  nazionale  per  il  triennio  2018-2020, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale nella riunione del 15 ottobre 2018;   Ritenuto  pertanto  di  provvedere,  con   il   medesimo   decreto, all'adozione del Piano sociale nazionale e  alla  ripartizione  delle risorse gravanti sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da  ripartire  per le politiche sociali» per complessivi 275.964.258,00 euro;   Acquisita  in  data  31  ottobre  2018  l'intesa  della  Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;  
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                        Piano sociale nazionale 
   1. E' adottato il Piano sociale  nazionale,  relativo  al  triennio 2018-2020, di cui all'allegato A, che  costituisce  parte  integrante del presente decreto,  approvato  dalla  Rete  nella  seduta  del  15 ottobre 2018.   2. Il Piano di cui al comma 1 costituisce l'atto di  programmazione nazionale delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali e individua, nel limite di tali risorse,  lo  sviluppo  degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale.       |  
|   |                                                           Tabella n. 1 
              Riparto generale delle risorse finanziarie            afferenti al Fondo nazionale politiche sociali                            annualita' 2018 
     
        =======================================================      | Totale delle risorse  |                             |      |    finanziarie da     |                             |      |       ripartire       |        € 275.964.258        |      +=======================+=============================+      |Fondi destinati alle                                 |      |Regioni                              € 266.731.731,00|      |                                                     |      |Fondi destinati al                                   |      |Ministero del lavoro e                               |      |delle politiche sociali                € 9.232.527,00|      +-----------------------+-----------------------------+          |  
|   |                                                           Tabella n. 2 
         Riparto tra le Regioni delle risorse loro destinate a  valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali - Annualita' 2018 
   ===================================================================== |                    |Quota regionale di|   Somme assegnate alla    | |      Regioni       |   riparto (%)    | Regione - annualita' 2018 | +====================+==================+===========================+ |Abruzzo             |       2,49       |               6.641.620,10| +--------------------+------------------+---------------------------+ |Basilicata          |       1,25       |               3.334.146,64| +--------------------+------------------+---------------------------+ |Calabria            |       4,18       |              11.149.386,37| +--------------------+------------------+---------------------------+ |Campania            |      10,15       |              27.073.270,70| +--------------------+------------------+---------------------------+ |Emilia Romagna      |       7,2        |              19.204.684,63| +--------------------+------------------+---------------------------+ |Friuli Venezia      |                  |                           | |Giulia              |       2,23       |               5.948.117,60| +--------------------+------------------+---------------------------+ |Lazio               |       8,75       |              23.339.026,46| +--------------------+------------------+---------------------------+ |Liguria             |       3,07       |               8.188.664,14| +--------------------+------------------+---------------------------+ |Lombardia           |      14,39       |              38.382.696,09| +--------------------+------------------+---------------------------+ |Marche              |       2,69       |               7.175.083,56| +--------------------+------------------+---------------------------+ |Molise              |       0,81       |               2.160.527,02| +--------------------+------------------+---------------------------+ |Piemonte            |       7,3        |              19.471.416,36| +--------------------+------------------+---------------------------+ |Puglia              |       7,1        |              18.937.952,90| +--------------------+------------------+---------------------------+ |Sardegna            |       3,01       |               8.028.625,10| +--------------------+------------------+---------------------------+ |Sicilia             |       9,35       |              24.939.416,85| +--------------------+------------------+---------------------------+ |Toscana             |       6,67       |              17.791.006,46| +--------------------+------------------+---------------------------+ |Umbria              |       1,67       |               4.454.419,91| +--------------------+------------------+---------------------------+ |Valle d'Aosta       |       0,29       |                 773.522,02| +--------------------+------------------+---------------------------+ |Veneto              |       7,4        |              19.738.148,09| +--------------------+------------------+---------------------------+ |TOTALE              |      100,00      |             266.731.731,00| +--------------------+------------------+---------------------------+
      |  
|   |                                                             Allegato A 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
                                Risorse 
   1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per  le politiche   sociali   per   l'annualita'   2018,   ammontanti   a   € 275.964.258,00 sono ripartite secondo  il  seguente  schema  per  gli importi indicati:          a) somme destinate alle regioni            € 266.731.731,00
       b) somme attribuite al     Ministero del lavoro e delle     politiche sociali, per gli     interventi a carico del                      € 9.232.527,00     Ministero e la copertura     degli oneri di funzionamento     finalizzati al raggiungimento     degli obiettivi istituzionali
       Totale                                     € 275.964.258,00       2. Il  riparto  generale  riassuntivo  delle  risorse  finanziarie complessive afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'annualita' 2018, di cui al  comma  1,  e'  riportato  nell'allegata Tabella 1, e il riparto delle risorse destinate alle regioni  per  il medesimo anno e' riportato nell'allegata Tabella 2, che costituiscono parte integrante  del  presente  decreto.  Le  regioni  procedono  al successivo trasferimento delle risorse agli ambiti territoriali e  ai comuni entro sessanta giorni dall'effettivo versamento  delle  stesse alle regioni da parte del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali.   3. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da  ripartire  per  le politiche sociali», saranno ripartite fra le regioni  con  le  stesse modalita' e criteri di cui al presente decreto  come  da  Tabella  2, colonna A.   4. Le eventuali risorse riversate all'entrata  del  bilancio  dello Stato per la successiva riassegnazione  al  Fondo  nazionale  per  le politiche sociali, quali le somme ai sensi dell'art. 1,  comma  1286, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  saranno  ripartite  fra  le regioni con le medesime  modalita'  e  criteri  di  cui  al  presente decreto come da Tabella  2,  colonna  A,  previo  soddisfacimento  di eventuali richieste di accredito, da parte dei comuni,  in  esito  al riconoscimento, con sentenza passata in giudicato,  dei  benefici  di cui all'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.      |  
|   |                                 Art. 3 
                Programmazione regionale e monitoraggio 
   1. Le regioni, nel rispetto dei modelli organizzativi  regionali  e di confronto con le autonomie locali, programmano,  per  l'annualita' 2018, gli impieghi delle risorse complessivamente loro  destinate  ai sensi dell'art.  2,  comma  1,  in  coerenza  con  il  Piano  sociale nazionale.   2. La programmazione, di cui al comma 1, e' comunicata al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  entro  centoventi   giorni dall'emanazione del presente decreto.   3. Le regioni si impegnano altresi' a monitorare e rendicontare  al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  gli  interventi programmati a valere sulle risorse loro destinate secondo la medesima struttura di cui all'Allegato A e secondo le  indicazioni  del  Piano sociale nazionale. A tal fine, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi  previamente concordati, i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello  specifico,  i  trasferimenti  effettuati  e   gli   interventi finanziati con le risorse del Fondo  stesso.  Fermo  restando  quanto previsto al comma 5, l'erogazione delle risorse spettanti a  ciascuna regione  deve  essere  comunque   preceduta   dalla   rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle  risorse  trasferite nel secondo anno precedente la emanazione del presente decreto.   4. Nelle more della piena  realizzazione  del  Sistema  informativo unitario dei servizi  sociali  (SIUSS),  le  regioni  e  le  province autonome concorrono, nei limiti delle loro competenze, ad  assicurare il monitoraggio degli interventi a valere sulle  risorse  di  cui  al presente decreto, anche mediante l'utilizzo dei  moduli  in  fase  di sperimentazione  in  materia  di  banca  dati  delle  valutazioni   e progettazioni personalizzate,  secondo  le  modalita'  stabilite  con Accordo in sede di Conferenza unificata del 19 aprile 2018.   5. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  il  mancato  utilizzo  delle  risorse  da  parte   degli   enti destinatari comporta  la  revoca  dei  finanziamenti,  i  quali  sono versati all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva riassegnazione al Fondo stesso.      |  
|   |                                 Art. 4 
                              P.I.P.P.I. 
   1. A valere sulla  quota  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche sociali destinata alle regioni  sono  finanziate,  per  non  meno  di 4.000.000 di euro, azioni volte all'implementazione  delle  Linee  di indirizzo sull'intervento con bambini e  famiglie  in  situazione  di vulnerabilita'  (P.I.P.P.I.)  di  cui   all'accordo   in   Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  in data 21 dicembre 2017 tra il Governo, le regioni e Province  autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali.   2. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  garantisce l'attuazione uniforme sul territorio nazionale delle azioni di cui al comma 1 e, a valere sulla quota  del  Fondo  al  medesimo  Ministero, garantisce idonea assistenza tecnica. Le modalita' attuative, inclusa la quota minima di risorse da destinare  a  livello  regionale  e  il numero di ambiti coinvolti, sono definiti  con  Accordo  in  sede  di Conferenza unificata.    Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei conti.  
     Roma, 26 novembre 2018  
                                              Il Ministro del lavoro                                               e delle politiche sociali                                                      Di Maio           Il Ministro dell'economia      e delle finanze                Tria            
  Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2018  Ufficio controllo sugli atti del MIUR,  MIBAC,  Min.  salute  e  Min. lavoro, foglio n. 3492     |  
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