Estratto determina AAM/PPA n. 1090/2018 del 20 novembre 2018 
     Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione  numero  A.I.C.: e' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale INFECTOFOS nelle confezioni  di  seguito  indicate  a  seguito  della  modifica  della dimensione del contenitore primario.     Confezioni e numeri di A.I.C.:       «40 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 2 g/50 ml - A.I.C. n. 043646049 (base 10) 19MZ31 (base 32);       «40 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 4 g/100 ml - A.I.C. n. 043646052 (base 10) 19MZ34 (base 32);       «40 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 8 g/200 ml - A.I.C. n. 043646064 (base 10) 19MZ3J (base 32);     in sostituzione delle  confezioni  gia'  autorizzate  di  seguito indicate:       A.I.C. n. 043646013 -  «40  mg/ml  polvere  per  soluzione  per infusione «10 flaconi in vetro da 2 g/50 ml;       A.I.C. n. 043646025 -  «40  mg/ml  polvere  per  soluzione  per infusione «10 flaconi in vetro da 4 g/100 ml;       A.I.C. n. 043646037 -  «40  mg/ml  polvere  per  soluzione  per infusione «10 flaconi in vetro da 8 g/200 ml.     Principio attivo: Fosfomicina.     Titolare A.I.C.: Infectopharm Arzneimittel Und Consilium Gmbh con sede legale e  domicilio  fiscale  in  Von  Humboldt  Str.  1,  64646 Heppenheim - Germania.     Codice procedura europea: UK/H/5784/001/IB/009.     Codice pratica: C1B/2018/546BIS.     Classificazione ai fini della rimborsabilita'     Per le nuove confezioni e' confermata la  stessa  classificazione ai fini della rimborsabilita' di quelle precedentemente autorizzate. 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Per le nuove confezioni e' confermata la  stessa  classificazione ai  fini  della  fornitura  di  quelle  precedentemente  autorizzate: medicinale soggetto a prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabile esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero  o  in  struttura  ad  esso assimilabile (OSP) 
                               Stampati 
     Le nuove confezioni devono essere  poste  in  commercio  con  gli stampati,  cosi'   come   precedentemente   autorizzati   da   questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento alla presente determina.     In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni,  il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
                          Smaltimento scorte 
     I lotti gia'  prodotti,  contraddistinti  dai  codici  A.I.C.  n. 043646013, A.I.C. n. 043646025, A.I.C. n.  43646037,  possono  essere mantenuti in  commercio  fino  alla  data  di  scadenza  indicata  in etichetta.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |