| Gazzetta n. 8 del 10 gennaio 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| COMUNICATO  |  
| Rinnovo   dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   dei medicinali omeopatici per uso umano «Vanda 1, Vanda 50 e  Vanda  47».  |  
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      Estratto determina AAM/AIC n. 181/2018 del 17 dicembre 2018 
     1. E' rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio  per i seguenti medicinali omeopatici descritti in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagina 1, che costituisce parte integrante della presente determina, alle  condizioni  e  con  le  specificazioni  ivi indicate:       VANDA 1, VANDA 50, VANDA 47.     2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e' Vanda Omeopatici S.r.l. con sede legale e domicilio  fiscale  in  via Solferino 10, 00044, Frascati (RM). 
                               Stampati 
     1. Le confezioni dei medicinali di cui all'art. 1 della  presente determina devono essere poste in commercio con le  etichette  e,  ove richiesto, con il foglio illustrativo,  conformi  ai  testi  allegati alla presente determina e che costituiscono  parte  integrante  della stessa.     2.  Resta  fermo  l'obbligo  in  capo  al  titolare  del  rinnovo dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  di  integrare  le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni  relative alla  descrizione  delle  confezioni  ed  ai  numeri  di  A.I.C.  dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determina.     3. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  e  successive  modificazioni  le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e  79  del  medesimo  decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio  nella  Provincia  di  Bolzano,  anche  in lingua  tedesca.  Il   titolare   del   rinnovo   dell'autorizzazione all'immissione  in   commercio   che   intende   avvalersi   dell'uso complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in lingua estera.     4.  In  caso  di  inosservanza  delle  predette  disposizioni  si applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto legislativo. 
                       Smaltimento delle scorte 
     I  lotti  dei  medicinali  di  cui  all'art.  1,  gia'   prodotti antecedentemente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino  alla  data  di scadenza indicata in etichetta. 
                      Misure di farmacovigilanza 
     1. Per i medicinali omeopatici non e' richiesta la  presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).     2. II titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione  in commercio e' tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali  nuove  informazioni  che possano influire su tale profilo.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |  
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               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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