| Gazzetta n. 7 del 9 gennaio 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| COMUNICATO  |  
| Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso umano «Sodio cloruro 0,9% Baxter»  |  
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        Estratto determina AAM/PPA n. 1195 del 18 dicembre 2018 
     Codice pratica: C1B/2018/1597.     Procedura n.: UK/H/0485/001/IB/063.     Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.     E' autorizzata l'immissione in  commercio  del  medicinale  SODIO CL0RURO 0,9% BAXTER anche nella confezione di seguito indicata:       confezione «soluzione per infusione» 60 sacche viaflo da 100 ml - AIC n. 035715085 (base 10) 121Y0F (in base 32).     Forma farmaceutica soluzione per infusione.     Principio attivo sodio cloruro.     Titolare AIC: Baxter S.p.A., con sede legale e domicilio  fiscale in Roma (RM), Piazzale dell' Industria, 20, cap 00144, codice fiscale 00492340583. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente classificazione ai fini della rimborsabilita':       apposita sezione della classe di  cui  all'art.  8,  comma  10, lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della rimborsabilita', denominata Classe Cnn. 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente classificazione ai fini della fornitura:       OSP:  medicinali  utilizzabili   esclusivamente   in   ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile. 
                               Stampati 
     La confezione del medicinale deve essere posta in  commercio  con gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento alla presente determinazione.     In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219  e  successive  modifiche  e  integrazioni  il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
                          Tutela brevettuale 
     Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e  successive modifiche e integrazioni, in virtu' del quale non sono incluse  negli stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.     Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |  
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