| Gazzetta n. 7 del 9 gennaio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 21 dicembre 2018 |  
| Riapertura delle operazioni  di  sottoscrizione  dei  certificati  di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30  ottobre  2018  e scadenza 27 novembre 2020, quinta e sesta tranche.  |  
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                   IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003, n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare  l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare  operazioni  di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti  e strumenti finanziari a breve,  medio  e  lungo  termine,  indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri  per  la  sua determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';   Visto il decreto ministeriale  n.  104477  del  28  dicembre  2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto  del  Presidente della Repubblica n. 398 del  2003,  ove  si  definiscono  per  l'anno finanziario 2018 gli obiettivi,  i  limiti  e  le  modalita'  cui  il Dipartimento  del  Tesoro   dovra'   attenersi   nell'effettuare   le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del  Tesoro o,  per  sua  delega,  dal  direttore  della  Direzione  seconda  del Dipartimento medesimo e che, in caso  di  assenza  o  impedimento  di quest'ultimo, le operazioni  predette  possano  essere  disposte  dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza  di  delega continuativa;   Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e gli atti relativi alle operazioni suddette;   Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 di  seguito  («decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237  del  10  ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in  maniera  continuativa  le caratteristiche e la modalita' di emissione dei  titoli  di  Stato  a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;   Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5  maggio  2004  recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle  operazioni  di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;   Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e  del bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;   Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verra' stabilito dalla legge  di  approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, a norma dell'art. 21, comma 11-ter, della legge 31  dicembre  2009,  n. 196.   Visti i propri decreti in data 25 ottobre e 26 novembre 2018, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime quattro  tranche  dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (di  seguito  «CTZ»), con godimento 30 ottobre 2018 e scadenza 27 novembre 2020;   Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti CTZ; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, e' disposta l'emissione di una quinta tranche di CTZ  con  godimento  30 ottobre 2018 e scadenza 27 novembre 2020. L'emissione della  predetta tranche viene disposta per un  ammontare  nominale  compreso  fra  un importo minimo di 1500 milioni di euro e un importo massimo di  2.000 milioni di euro.   Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed  a  cui  si  rinvia  per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 2 
   Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art.  1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 27 dicembre 2018, con l'osservanza  delle  modalita'  indicate  negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima»;  saranno  accettate eventuali offerte a prezzi superiori alla pari.   La provvigione di collocamento, prevista  dall'art.  6  del  citato decreto del 6 ottobre 2016, verra'  corrisposta  nella  misura  dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.     |  
|   |                                 Art. 3 
   Non appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui  al precedente articolo, avra' inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle  modalita'  indicate  negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».   Gli   «specialisti»   potranno    partecipare    al    collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino  alle  ore 15,30 del giorno 28 dicembre 2018.     |  
|   |                                 Art. 4 
   Il regolamento dei CTZ sottoscritti  in  asta  e  nel  collocamento supplementare sara'  effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il  2 gennaio 2019, al prezzo  di  aggiudicazione.  A  tal  fine  la  Banca d'Italia provvedera' ad inserire,  in  via  automatica,  le  relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta  pari al giorno di regolamento.   In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di  cui  al  presente decreto,  troveranno  applicazione  le   disposizioni   del   decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.     |  
|   |                                 Art. 5 
   Il 2 gennaio 2019 la Banca d'Italia provvedera' a  versare,  presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto  ricavo  dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.   La predetta Sezione di  Tesoreria  rilascera',  a  fronte  di  tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100  (unita'  di  voto  parlamentare 4.1.1), art. 8.     |  
|   |                                 Art. 6 
   L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2020, fara' carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno stesso e  corrispondenti  al  capitolo  9537 (unita' di voto parlamentare 21.2),  per  l'importo  determinato  dal netto ricavo delle singole tranche o, nel caso di tranche con  prezzo di emissione superiore alla pari, dall'ammontare nominale.   L'onere degli interessi, il cui l'importo e' pari alla somma  delle differenze positive fra l'ammontare nominale e  il  netto  ricavo  di ciascuna tranche, fara' carico ad apposito capitolo  dello  stato  di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno stesso e corrispondente al capitolo 2216 (unita' di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno finanziario 2020.   L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sara' scritturato dalle ssezioni  di  tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara'  carico  ad  apposito  capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno finanziario 2019, corrispondente al capitolo 2247 (unita' di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione per l'anno in corso.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 21 dicembre 2018 
                         p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni     |  
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