| Gazzetta n. 6 del 8 gennaio 2019 (vai al sommario) |  
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| DECRETO-LEGGE 8 gennaio 2019, n. 1 (Raccolta 2019) |  
| Misure urgenti a sostegno  della  Banca  Carige  S.p.a.  -  Cassa  di risparmio di Genova e Imperia.  |  
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;   Vista  la  direttiva  2014/59/UE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento  e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio,  e  le  direttive 2001/24/CE,   2002/47/CE,   2004/25/CE,    2005/56/CE,    2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;   Visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli  enti  creditizi  e  di  talune  imprese  di investimento nel quadro del meccanismo di  risoluzione  unico  e  del Fondo di risoluzione unico e che  modifica  il  regolamento  (UE)  n. 1093/2010;   Vista  la  direttiva  2001/24/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio,  del  4  aprile  2001,  in  materia   di   risanamento   e liquidazione degli enti creditizi;   Visto il decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  «Testo unico delle leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia»  (T.U.B.)  e successive modifiche e integrazioni;   Visto il decreto legislativo 16  novembre  2015,  n.  180,  recante «Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo  e  del Consiglio,  del  15  maggio  2014,  che  istituisce  un   quadro   di risanamento e risoluzione degli enti creditizi  e  delle  imprese  di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio,  e le  direttive   2001/24/CE,   2002/47/CE,   2004/25/CE,   2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/ UE  e  2013/36/UE  e  i  regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo  e  del Consiglio»;   Visto, in particolare, l'articolo 18 del  decreto  legislativo  180 del 2015;   Visto il decreto legislativo 16  novembre  2015,  n.  181,  recante «Modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385  e  del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  in  attuazione  della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  15 maggio 2014, che istituisce un quadro di  risanamento  e  risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e  che  modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio,  e  le  direttive  2001/24/CE, 2002/47/  CE,  2004/25/CE,  2005/56/CE,  2007/36/CE,   2011/35/   UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE)  n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»;   Vista la comunicazione della Commissione europea  2013/C  -  216/01 concernente l'applicazione dal 1° agosto 2013 delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle  banche  nel  contesto della crisi finanziaria (la «Comunicazione sul settore bancario»);   Visti gli esiti degli esercizi di stress condotti  nel  2018  dalla BCE nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico relativi alla Banca Carige S.p.A - Cassa di Risparmio di Genova  e  Imperia  (di  seguito "Banca Carige" o "l'Emittente"), che hanno evidenziato una carenza di capitale;   Vista la mancata approvazione da parte dell'assemblea straordinaria di Banca Carige, convocata in unica convocazione in data 22  dicembre 2018, della proposta di aumento del capitale sociale per  un  importo massimo complessivo pari a euro 400 milioni;   Considerato che in data 2 gennaio  2019  e'  stata  disposta  dalla Banca  Centrale  Europea  l'Amministrazione  Straordinaria  di  Banca Carige, al fine di  assicurare  maggiore  stabilita'  e  coerenza  al governo della societa' e consentire il proseguimento delle  attivita' di rafforzamento patrimoniale dell'Istituto.   Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare disposizioni volte a garantire a Carige misure di sostegno  pubblico, al fine di  garantire  la  stabilita'  finanziaria  e  assicurare  la protezione del risparmio;   Considerato che gli  strumenti  di  debito  subordinato  emessi  da Carige, risultano scaduti o estinti, tranne che per lo strumento Tier 2 per un valore nominale di 320 milioni di  euro  sottoscritto  dallo Schema Volontario di Intervento del Fondo interbancario per la Tutela dei Depositi e da Banco di Desio e della Brianza;   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 7 gennaio 2019;   Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro dell'economia e delle finanze; 
                               E m a n a 
   il seguente decreto-legge: 
                                Art. 1 
         Garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione 
   1. Al fine di evitare o porre rimedio  a  una  grave  perturbazione dell'economia  e  preservare  la  stabilita'  finanziaria,  ai  sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.  180  e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del  regolamento  (UE)  n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15  luglio  2014, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, fino al 30 giugno 2019, a concedere la garanzia dello  Stato  su  passivita'  di nuova emissione di Banca Carige in conformita' di quanto previsto dal presente Capo I, nel rispetto della disciplina europea in materia  di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 3.000 milioni di euro.   2. La garanzia e' concessa in conformita' ai paragrafi da 56  a  62 della Comunicazione sul settore bancario.   3. Nel presente Capo I per Autorita' competente si intende la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea secondo le modalita' e nei  casi previsti dal regolamento (UE)  del  Consiglio  n.  1024/2013  del  15 ottobre 2013.     |  
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   METODOLOGIA DI CALCOLO 
   IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA MISURA DI  RIPARTIZIONE  DEGLI  ONERI PREVISTA DALL'ARTICOLO 20, COMMA 2 
   A) Numero di azioni attribuite  ai  portatori  degli  strumenti  di capitale aggiuntivo di classe 1, degli elementi di classe 2  e  degli altri strumenti e prestiti subordinati. 
   Il  numero  di  azioni  ordinarie  attribuite  ai  portatori  degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1), degli elementi di classe 2 e degli altri strumenti e prestiti subordinati, in  caso  di conversione, e' determinato secondo le seguenti formule:     
               VSAT1  NAZNSAT1 = -----             PAZN
              VET2  NAZNET2 = -----            PAZN
           NAZV * PAZV - (NAZV * PAZV + VCSAT1 + VCET2 + AUCAPMEF)* K  PAZN = ----------------------------------------------------------                                 NAZV      dove: 
   NAZNSAT1 = numero nuove azioni ordinarie assegnate ai portatori  di strumenti AT1; 
   NAZNET2 = numero nuove azioni ordinarie assegnate ai  portatori  di strumenti T2; 
   VSAT1 =  valore  degli  strumenti  AT1  da  convertire  determinato secondo quanto previsto dall'articolo 14, commi 4, lettera a),  e  5, lettera a), del decreto legge; 
   VET2 = valore degli strumenti T2 da convertire determinato  secondo quanto previsto dall'articolo 14, commi 4, lettera a), e  5,  lettera a), del decreto legge; 
   VCSAT1 = valore contabile degli strumenti AT1 da convertire fornito dall'Emittente ai sensi dell'articolo 14, comma 4,  lettera  a),  del decreto legge 
   VCET2 = valore contabile degli strumenti T2 da  convertire  fornito dall'Emittente ai sensi dell'articolo 14, comma 4,  lettera  a),  del decreto legge; 
   AUCAPMEF = aumento di capitale sottoscritto dal Ministero; 
   PAZN = prezzo delle azioni ordinarie di nuova emissione; 
   NAZV=  numero  delle  azioni  ordinarie   in   circolazione   prima dell'aumento di capitale previsto dall'articolo 17 del decreto legge, ivi  incluse  le  azioni  risultanti   dalla   conversione   prevista dall'articolo 17, comma 8, del decreto legge; 
   PAZV =  valore  delle  azioni  ordinarie,  ivi  incluse  le  azioni risultanti dalla conversione  prevista  dall'articolo  17,  comma  8, determinato secondo quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 17, comma 4, del decreto legge; 
   K= 15%. 
   Se per effetto dell'applicazione del fattore di sconto il valore di PAZN e' negativo, PAZN = 50%*PAZV 
   B) Numero delle azioni di nuova emissione attribuite al Ministero 
   Il numero di azioni ordinarie  di  nuova  emissione  attribuite  al Ministero e il prezzo di sottoscrizione sono determinati  secondo  le seguenti formule:     
              AUCAPMEF  NAZNMEF = --------            PAZNMEF
        PAZNMEF= PAZN* (1-W) 
   dove: 
   NAZNMEF = numero nuove azioni ordinarie assegnate al Ministero 
   PAZNMEF = prezzo delle azioni di nuova emissione  sottoscritte  dal Ministero 
   W = 25% 
   In caso di non applicazione  della  misura  di  ripartizione  degli oneri prevista dall'articolo 20, comma 2 
   Numero e prezzo di sottoscrizione delle azioni di  nuova  emissione attribuite al Ministero 
   Il numero di azioni ordinarie  di  nuova  emissione  attribuite  al Ministero e il prezzo di sottoscrizione sono determinati  secondo  le seguenti formule: 
   NAZNMEF=AUCAPMEF/PAZNMEF 
   PAZNMEF= [NAZV*PAZV - (NAZV*PAZV + AUCAPMEF)*Z]*(1-W)/NAZV 
   dove: 
   NAZNMEF = numero nuove azioni ordinarie assegnate al Ministero; 
   AUCAPMEF = aumento di capitale sottoscritto dal Ministero; 
   PAZNMEF  =  prezzo  delle  azioni  ordinarie  di  nuova   emissione sottoscritte dal Ministero; 
   NAZV=  numero  delle  azioni  ordinarie   in   circolazione   prima dell'aumento di capitale previsto dall'articolo 17 del decreto legge, ivi  incluse  le  azioni  risultanti   dalla   conversione   prevista dall'articolo 17, comma 8, del decreto legge; 
   PAZV =  valore  delle  azioni  ordinarie,  ivi  incluse  le  azioni risultanti dalla conversione prevista dall'articolo 17, comma 8,  del decreto legge, determinato secondo quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 17, comma 4, del decreto legge; 
   Z = 15%; 
   W = 25%; 
   Se per effetto dell'applicazione del fattore di sconto Z il  valore di PAZNMEF e' negativo, PAZNMEF = 37,5%*PAZV     |  
|   |                                 Art. 2 
              Caratteristiche degli strumenti finanziari 
   1. La garanzia  dello  Stato  puo'  essere  concessa  su  strumenti finanziari  di  debito  emessi  da  Banca   Carige   che   presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:     a) sono emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge,  anche   nell'ambito   di   programmi   di   emissione preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a due mesi  e  non superiore a cinque anni o a sette anni per le  obbligazioni  bancarie garantite di cui all'articolo 7-bis della legge 30  aprile  1999,  n. 130;     b) prevedono il rimborso del capitale  in  un'unica  soluzione  a scadenza;     c) sono a tasso fisso;     d) sono denominati in euro;     e) non presentano clausole di  subordinazione  nel  rimborso  del capitale e nel pagamento degli interessi;     f)  non  sono  titoli  strutturati  o  prodotti   complessi   ne' incorporano una componente derivata.     |  
|   |                                 Art. 3 
                                Limiti 
   1.  L'ammontare  delle  garanzie  concesse  e'  limitato  a  quanto strettamente   necessario   per   ripristinare   la   capacita'    di finanziamento a medio-lungo termine dell'Emittente.   2. L'ammontare massimo  complessivo  delle  operazioni  di  cui  al presente articolo non puo' eccedere,  salvo  giustificati  motivi,  i fondi propri a fini di vigilanza, fermo restando il  limite  indicato all'articolo 1, comma 1.     |  
|   |                                 Art. 4 
                              Condizioni 
   1. In relazione alla concessione della garanzia,  Banca  Carige  e' tenuta a svolgere la propria attivita' in modo  da  non  abusare  del sostegno ricevuto ne' conseguire indebiti  vantaggi  per  il  tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali  rivolte al pubblico.     |  
|   |                                 Art. 5 
                         Garanzia dello Stato 
   1. La garanzia dello Stato e' onerosa, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.   2. La garanzia copre il capitale e gli interessi.   3.  Il  valore  nominale  degli   strumenti   finanziari   di   cui all'articolo 2 con durata superiore ai 3 anni sui quali  puo'  essere prestata la garanzia dello Stato,  non  puo'  eccedere -  salvo  casi debitamente giustificati - un terzo del valore nominale totale  degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e garantiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 1.   4. Non possono in alcun caso essere  assistite  da  garanzia  dello Stato le passivita' computabili nei fondi propri a fini di vigilanza.     |  
|   |                                 Art. 6 
               Corrispettivo della garanzia dello Stato 
   1. Gli oneri economici della garanzia sono determinati  sulla  base della  valutazione  del  rischio  dell'operazione  con  le   seguenti modalita':     a) per passivita' con durata originaria di almeno dodici mesi, e' applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:       1) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e       2) una commissione basata sul rischio  eguale  al  prodotto  di 0,40 punti percentuali per  una  metrica  di  rischio  composta  come segue: la  meta'  del  rapporto  fra  la  mediana  degli  spread  sui contratti di CDS a cinque anni nei tre anni  che  terminano  il  mese precedente la data di emissione  della  garanzia  registrati  per  un campione  di  grandi  banche,  definito  dalla  Commissione  europea, insediate in paesi dell'area euro appartenenti alla  medesima  classe di rating del debito senior e la mediana  dell'indice  iTraxx  Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo di tre anni,  piu'  la meta' del rapporto fra la mediana  degli  spread  sui  contratti  CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati membri dell'Unione  europea  e  la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5  anni  dello  Stato italiano nel medesimo periodo di tre anni;     b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui  all'art.  7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui al  numero 2) della lettera a), e' computata per la meta';     c) per passivita' con durata originaria inferiore a dodici  mesi, e' applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:       1) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e       2) una commissione basata  sul  rischio  eguale  a  0,40  punti percentuali.   2. In caso di difformita' delle valutazioni di  rating,  il  rating rilevante per il calcolo della commissione e'  quello  piu'  elevato. Nel caso in cui le valutazioni di rating disponibili  siano  piu'  di tre, il rating rilevante e' il secondo piu' elevato.   3. I rating di cui al presente articolo sono  quelli  assegnati  al momento della concessione della garanzia.   4. La commissione e'  applicata  in  ragione  d'anno  all'ammontare nominale degli strumenti  finanziari  per  i  quali  e'  concessa  la garanzia. Le commissioni dovute sono  versate,  in  rate  trimestrali posticipate, con le modalita' indicate dall'articolo 24, comma 3.  Le relative quietanze sono trasmesse al Ministero dell'economia e  delle finanze,   Dipartimento   del   Tesoro,   di   seguito    denominato: «Dipartimento del Tesoro».   5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto  adottato sentita  la  Banca  d'Italia,  puo'  variare,  tenuto   conto   delle condizioni di mercato,  i  criteri  di  calcolo  e  la  misura  delle commissioni del presente  articolo  in  conformita'  delle  decisioni della Commissione europea. Le  variazioni  non  hanno  effetto  sulle operazioni gia' in essere.     |  
|   |                                 Art. 7 
                               Procedura 
   1. La richiesta di  ammissione  alla  garanzia  e'  presentate  nel medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Dipartimento del Tesoro  con modalita'  che  assicurano  la  rapidita'  e  la  riservatezza  della comunicazione, indicando, tra l'altro, il fabbisogno  di  liquidita', anche prospettico, della banca,  le  operazioni  di  garanzia  a  cui l'Emittente  chiede  di  essere   ammesso   e   quelle   alle   quali eventualmente sia gia' stato ammesso o per le quali abbia gia'  fatto richiesta di ammissione.   2. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al  Dipartimento  del Tesoro, :     1) la congruita' delle condizioni e dei volumi dell'intervento di liquidita' richiesto, alla luce delle dimensioni della banca e  della sua patrimonializzazione;     2) l'ammontare dei fondi propri a fini di vigilanza;     3) l'ammontare della garanzia;     4) la misura della commissione  dovuta  secondo  quanto  previsto dall'articolo 6;     5)  l'attestazione  da  parte  dell'Autorita'  competente   della solvenza di Banca Carige, ai sensi  dell'articolo  18,  paragrafo  4, lettera d), del Regolamento (UE) n. 806/2014.   3. A seguito della comunicazione della Banca d'Italia, la richiesta di concessione della garanzia e' notificata alla Commissione europea. La garanzia puo'  essere  concessa  solo  a  seguito  della  positiva decisione   della   Commissione    europea    sulla    compatibilita' dell'intervento  con  il  quadro  normativo  dell'Unione  europea  in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure  di  sostegno  alla liquidita' nel contesto della crisi finanziaria.   4. Il Dipartimento del Tesoro comunica la decisione all'Emittente e alla Banca d'Italia, con modalita' che assicurano la rapidita'  e  la riservatezza della comunicazione.   5. L'Emittente  e'  tenuto  a  presentare,  entro  due  mesi  dalla concessione  della  garanzia,  un  piano  di   ristrutturazione   per confermare la redditivita' e la capacita' di raccolta della  banca  a lungo termine  senza  ricorso  al  sostegno  pubblico.  Il  piano  e' sottoposto  alla   Commissione   europea.   Non   e'   richiesta   la presentazione del piano  di  ristrutturazione  quando  le  passivita' garantite sono rimborsate entro  due  mesi  dalla  concessione  della garanzia.   6. L'Emittente non puo', per tutto il tempo in cui beneficia  della garanzia:     a) distribuire dividendi;     b) effettuare pagamenti discrezionali su  strumenti  di  capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi del regolamento (UE)  del  Parlamento europeo e del Consiglio n. 575  del  26  giugno  2013  o  coperti  da clausola di grandfathering delle relative disposizioni transitorie;     c) riacquistare propri strumenti di capitale primario di classe 1 o strumenti di cui alla lettera b), anche a seguito dell'esercizio di opzioni  call,  senza  preventiva  autorizzazione  della  Commissione europea;     d) acquisire nuove partecipazioni, fatte  salve  le  acquisizioni compatibili con la normativa europea in materia di  aiuti  di  Stato, ivi comprese le acquisizioni per finalita' di recupero dei crediti  e di temporanea assistenza finanziaria a imprese in difficolta'.     |  
|   |                                 Art. 8 
                Escussione della garanzia su passivita'                          di nuova emissione 
   1.  Qualora   l'Emittente   non   sia   in   grado   di   adempiere all'obbligazione garantita presenta richiesta motivata di attivazione della garanzia al Dipartimento del  Tesoro  e  alla  Banca  d'Italia, allegando  la  relativa  documentazione  e  indicando  gli  strumenti finanziari o  le  obbligazioni  contrattuali  per  i  quali  richiede l'attivazione  e  i  relativi  importi  dovuti.   La   richiesta   e' presentata, di norma, almeno trenta giorni prima della scadenza della passivita' garantita, salvo casi di motivata urgenza.   2.  Il  Dipartimento  del  Tesoro  accertata,  sulla   base   delle valutazioni della Banca  d'Italia,  la  fondatezza  della  richiesta, provvede tempestivamente e comunque entro il giorno antecedente  alla scadenza dell'obbligazione alla  corresponsione  dell'importo  dovuto dall'Emittente.   3.  A  seguito  dell'attivazione  della   garanzia   dello   Stato, l'Emittente e' tenuto a rimborsare all'erario le somme  pagate  dallo Stato maggiorate degli interessi al tasso legale fino al  giorno  del rimborso. L'Emittente e' altresi' tenuto a presentare,  entro  e  non oltre due mesi dalla richiesta  di  cui  al  comma  1,  un  piano  di ristrutturazione da sottoporre alla Commissione europea ai fini della valutazione della compatibilita' della misura con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.   4. Le  somme  corrisposte  dallo  Stato  per  onorare  la  garanzia prevista dal presente decreto sono vincolate per destinazione  e  non aggredibili da altri creditori dell'Emittente a diverso titolo.   5. Il presente articolo non pregiudica la  facolta'  dei  detentori delle passivita'  garantite  e  dei  titolari  di  diritti  reali  di garanzia sulle medesime di escutere la garanzia dello Stato ai  sensi dell'articolo 5, comma 1.     |  
|   |                                 Art. 9 
                 Erogazione di liquidita' di emergenza 
   1. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' rilasciare, entro il 30 giugno 2019, la garanzia statale per  integrare  il  valore  di realizzo del collaterale stanziato da  Banca  Carige  a  garanzia  di finanziamenti erogati dalla Banca  d'Italia  per  fronteggiare  gravi crisi di liquidita' (erogazione di liquidita' di emergenza - ELA), in conformita' con gli schemi previsti dalla Banca centrale europea.   2. La garanzia statale e' irrevocabile e assistita dal beneficio di preventiva escussione, da parte della Banca d'Italia, delle  garanzie stanziate dalla banca per accedere al finanziamento ELA.   3. Banca  Carige  a  seguito  della  erogazione  di  liquidita'  di emergenza deve presentare un piano di ristrutturazione per confermare la redditivita' e la capacita' di  raccolta  a  lungo  termine  senza ricorso  al  sostegno   pubblico,   in   particolare   per   limitare l'affidamento sulla liquidita' fornita dalla Banca d'Italia.   4. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, alla garanzia  statale  di  cui  al  comma  1  si  applicano,  in   quanto compatibili, gli articoli 1, 3, 5, comma 2, 6, 7, 8, commi 3 e 5.     |  
|   |                                 Art. 10 
                   Escussione della garanzia statale              sull'erogazione di liquidita' di emergenza 
   1.  In  caso   di   inadempimento   dell'Emittente   alle   proprie obbligazioni  di  pagamento  nei  confronti  della   Banca   d'Italia rivenienti dal contratto di finanziamento ELA, la Banca d'Italia,  in esito  all'escussione  del  collaterale  stanziato  a  copertura  del finanziamento e nei limiti dell'importo garantito, presenta richiesta di attivazione della garanzia statale  al  Dipartimento  del  Tesoro, allegando la documentazione relativa all'escussione del collaterale e indicando gli importi residuali dovuti.   2. Il  Dipartimento  del  Tesoro,  accertata  la  fondatezza  della richiesta, provvede tempestivamente e comunque  entro  trenta  giorni alla corresponsione dell'importo dovuto dall'Emittente.     |  
|   |                                 Art. 11 
                      Disposizioni di attuazione 
   Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita  la Banca d'Italia, possono essere  adottate  misure  di  attuazione  del presente Capo I.     |  
|   |                                 Art. 12 
                        Intervento dello Stato 
   1. Al fine di evitare o porre rimedio  a  una  grave  perturbazione dell'economia  e  preservare  la  stabilita'  finanziaria,  ai  sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.  180  e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del  regolamento  (UE)  n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15  luglio  2014, il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   (di   seguito   il «Ministero») e' autorizzato a sottoscrivere, entro  il  30  settembre 2019, anche in deroga alle norme di  contabilita'  di  Stato,  azioni emesse  da  Banca  Carige  (di  seguito  l'«Emittente»),  secondo  le modalita' e alle condizioni stabilite dal presente Capo II.   2. Nel presente Capo II per  Autorita'  competente  si  intende  la Banca d'Italia o la Banca centrale europea secondo le modalita' e nei casi previsti dal regolamento (UE)  del  Consiglio  n.  1024  del  15 ottobre 2013.     |  
|   |                                 Art. 13 
                Programma di rafforzamento patrimoniale 
   1.  Per  poter  chiedere  l'intervento   dello   Stato   ai   sensi dell'articolo 12 l'Emittente  deve  aver  precedentemente  sottoposto all'Autorita' competente un programma di  rafforzamento  patrimoniale (il «Programma»), indicante  l'entita'  del  fabbisogno  di  capitale necessario, le  misure  che  l'Emittente  intende  intraprendere  per conseguire il rafforzamento, nonche' il termine per la  realizzazione del Programma.   2. Se l'attuazione del Programma risulta insufficiente a conseguire l'obiettivo   di   rafforzamento   patrimoniale,   l'Emittente   puo' presentare  la  richiesta  di  intervento  dello  Stato  secondo   la procedura stabilita dall'articolo  14.  Tale  richiesta  puo'  essere presentata  dall'Emittente  gia'  ad  esito  della  valutazione   del Programma da parte dell'Autorita' competente quando la  stessa  abbia ritenuto che lo stesso non sia sufficiente a conseguire gli obiettivi di  rafforzamento  patrimoniale,  ovvero  durante  l'attuazione   del Programma  stesso,  se  questa  risulta  inidonea  ad  assicurare  il conseguimento  degli  obiettivi  di  rafforzamento  patrimoniale.  In connessione con la richiesta di intervento dello  Stato,  l'Autorita' competente  informa  il  Ministero  delle  proprie  valutazioni   sul Programma e sull'attuazione dello stesso.     |  
|   |                                 Art. 14 
                  Richiesta di intervento dello Stato 
   1. Qualora l'Emittente intenda fare  ricorso  all'intervento  dello Stato trasmette al Ministero, all'Autorita' competente, e alla  Banca d'Italia, una richiesta contenente:     a) l'indicazione dell'importo della sottoscrizione  delle  azioni dell'Emittente chiesta al Ministero;     b) l'indicazione dell'entita'  del  patrimonio  netto  contabile, individuale e consolidato, alla data della richiesta e l'entita'  del fabbisogno  di  capitale  regolamentare  da  colmare,  tenendo  conto dell'attuazione del Programma;     c) l'attestazione di impegni di cui all'articolo 16;     d) il piano di  ristrutturazione  (il  «Piano»),  predisposto  in conformita' con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione  delle  banche nel contesto della crisi finanziaria.   2. La  Banca  d'Italia  acquisisce  l'asseverazione,  da  parte  di esperti indipendenti da essa nominati a spese  dell'Emittente,  della valutazione di cui all'articolo 17, comma 4.   3. Gli esperti indipendenti previsti dal comma 2 non  devono  avere in  corso  ne'  devono  avere  intrattenuto  negli  ultimi  tre  anni relazioni di affari, professionali o finanziarie con l'Emittente tali da comprometterne l'indipendenza.   4. L'Emittente presenta inoltre:     a) l'indicazione degli strumenti e prestiti di  cui  all'articolo 20,  comma  2,  e  del  loro  valore  contabile,  accompagnata  dalla valutazione, predisposta da un  esperto  indipendente  ai  sensi  del comma 3, del valore economico ad  essi  attribuibile  al  fine  della determinazione del tasso di conversione, in  ipotesi  di  continuita' aziendale;     b) una relazione di stima, predisposta da un esperto indipendente ai sensi  del  comma  3,  dell'effettivo  valore  delle  attivita'  e passivita' dell'Emittente senza considerare alcuna forma di  supporto pubblico e ipotizzando che l'Emittente sia sottoposto a  liquidazione alla data di presentazione della richiesta di intervento dello Stato, nonche' di quanto in tale caso  verrebbe  corrisposto  pro  quota  ai titolari degli strumenti e prestiti di cui all'articolo 20, comma 2.   5. La  Banca  d'Italia  acquisisce  l'asseverazione,  da  parte  di esperti indipendenti di cui ai commi 2 e 3:     a) del valore economico risultante  dalla  valutazione  trasmessa dall'Emittente ai sensi del comma 4, lettera a);     b) della stima trasmessa ai sensi del comma 4, lettera b).     |  
|   |                                 Art. 15 
                 Valutazioni dell'Autorita' competente 
   1. Entro sessanta giorni dalla ricezione  della  richiesta  di  cui all'articolo 14,  l'Autorita'  competente  comunica  al  Ministero  e all'Emittente il fabbisogno di capitale regolamentare  riferito  alla carenza di capitale emersa dalle prove di stress rilevanti.   2. L'Autorita' competente puo' chiedere all'Emittente chiarimenti e integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il  termine  di cui al comma 1 e' sospeso.     |  
|   |                                 Art. 16 
                 Rispetto della disciplina in materia                           di aiuti di Stato 
   1.  La  richiesta  di  cui  all'articolo  14  e'  corredata   della dichiarazione con cui l'Emittente assume, dal momento della domanda e fino a quando la sottoscrizione delle azioni da parte  del  Ministero non sia stata perfezionata, gli impegni  previsti  dal  paragrafo  47 della comunicazione sul settore bancario della Commissione europea.   2.  Fermi  restando  i   poteri   dell'Autorita'   competente,   la sottoscrizione puo' essere subordinata, in conformita' alla decisione della Commissione europea sulla compatibilita' dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia  di  aiuti  di  Stato applicabile  alle  misure  di  ricapitalizzazione  delle  banche  nel contesto della crisi finanziaria, alle seguenti condizioni:     a)  revoca  o  sostituzione  dei  consiglieri  esecutivi  e   del direttore generale dell'Emittente;     b) limitazione della  retribuzione  complessiva  dei  membri  del consiglio di amministrazione e dell'alta dirigenza dell'Emittente.     |  
|   |                                 Art. 17 
                     Realizzazione dell'intervento 
   1. A seguito della comunicazione ai sensi dell'articolo 15 da parte dell'Autorita' competente, il Piano e  le  sue  eventuali  successive variazioni sono notificati alla Commissione europea.   2. A seguito della positiva  decisione  della  Commissione  europea sulla  compatibilita'  dell'intervento  con   il   quadro   normativo dell'Unione europea in materia di aiuti  di  Stato  applicabile  alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel  contesto  della  crisi finanziaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, adottato  su  proposta  della Banca  d'Italia,  si   dispone   l'applicazione   delle   misure   di ripartizione degli oneri secondo quanto previsto dall'articolo  20  e l'aumento del capitale dell'Emittente a servizio delle misure stesse.   3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sentita la Banca d'Italia, si dispone altresi':     a)  l'aumento  del  capitale  dell'Emittente  a  servizio   della sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero,  derogando  anche all'articolo 2441 del codice civile e sempre che esso non  sia  stato deliberato dall'Emittente;     b) il  prezzo  di  sottoscrizione  nonche'  ogni  altro  elemento necessario alla  gestione  della  sottoscrizione,  comprese  le  fasi successive;     c) la sottoscrizione delle azioni dell'Emittente.   4. Ai fini delle determinazioni previste dal comma 2, su  richiesta del Ministero e nel termine da esso indicato,  l'Emittente  trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia  l'indicazione  del  valore  delle azioni necessario per calcolare, in conformita'  con  l'Allegato,  il prezzo delle azioni da  attribuire  ai  titolari  degli  strumenti  e prestiti di indicati all'articolo 20, comma 2. Il valore delle azioni e' calcolato da un soggetto in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo  14,  comma  3,  ed  e'  determinato  in  base all'andamento  delle  quotazioni  dei  trenta   giorni   di   mercato antecedenti la data indicata dal Ministero avendo riguardo alla  data di prevista emanazione del decreto di cui al comma  3;  nel  caso  di sospensione della quotazione per periodi complessivamente superiori a quindici giorni nel periodo di riferimento, il valore delle azioni e' il minore tra il prezzo di  riferimento  medio  degli  ultimi  trenta giorni di mercato nei quali l'azione  e'  stata  negoziata  e  quello determinato in base alla  consistenza  patrimoniale  della  societa', alle sue  prospettive  reddituali,  all'andamento  del  rapporto  tra valore di mercato e valore contabile delle banche  quotate  e  tenuto conto delle perdite connesse a  eventuali  operazioni  straordinarie, ivi  incluse  quelle  di  cessione  di  attivi,  da  perfezionare  in connessione con l'intervento dello Stato di cui al presente Capo.   5. I decreti indicato ai commi 2 sono adottati se:     a)  l'Emittente  non  versa  in  una  delle  situazioni  di   cui all'articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) o  e),  del  decreto legislativo 16 novembre 2015, n.  180,  o  di  cui  all'articolo  18, paragrafo 4, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) n. 806/2014;     b) salvo quanto previsto dal comma 8 per le azioni di  risparmio, non ricorrono i presupposti per la  riduzione  o  la  conversione  ai sensi del Capo II del Titolo IV del decreto legislativo  16  novembre 2015, n. 180, ne' quelli previsti dall'articolo 21, paragrafo 1,  del regolamento (UE) n. 806/2014; in caso contrario, si procede ai  sensi dell'articolo 20.   6. Le situazioni e i presupposti indicati al comma  5  si  assumono non sussistenti quando  non  consti  un  accertamento  in  tal  senso dell'Autorita' competente.   7. I decreti indicato ai commi 2 e 3 sono sottoposti  al  controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti  e  sono  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.   8. Alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del  decreto indicato nel comma 2, le azioni di risparmio emesse  sono  convertite in azioni ordinarie in ragione  di  una  azione  ordinaria  per  ogni azione di risparmio, senza pagamento di alcun conguaglio.   9.  Il  consiglio   di   amministrazione   provvede   ad   adeguare conseguentemente lo statuto  dell'Emittente.  Si  applica  l'articolo 2443, comma 3, del codice civile.     |  
|   |                                 Art. 18 
                     Caratteristiche delle azioni 
   1. Il Ministero sottoscrive azioni di nuova  emissione.  Le  azioni emesse dall'Emittente per la sottoscrizione da  parte  del  Ministero sono azioni ordinarie  che  attribuiscono  il  diritto  di  voto  non limitato ne' condizionato nell'assemblea ordinaria  e  nell'assemblea straordinaria, non privilegiate nella distribuzione degli  utili  ne' postergate nell'attribuzione delle perdite.   2. Le azioni dell'Emittente offerte in sottoscrizione al  Ministero rispettano le condizioni previste dall'articolo  31  del  regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio  n.  575  del  26  giugno 2013.   3. Il prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione al Ministero e' determinato   secondo   i   criteri   e   la   metodologia   indicati nell'allegato.   4. Le spese di sottoscrizione delle azioni da parte  del  Ministero sono interamente a carico dell'Emittente.     |  
|   |                                 Art. 19 
                     Effetti della sottoscrizione 
   1. All'assunzione di partecipazioni  nell'Emittente  da  parte  del Ministero, conseguente alla  sottoscrizione  di  azioni  disposta  ai sensi del presente Capo, non si applicano gli articoli 106, comma  1, 108 e 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.     |  
|   |                                 Art. 20 
                       Condivisione degli oneri 
   1. Salvo quanto previsto al comma 5, la sottoscrizione delle azioni dell'Emittente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, e' effettuata  dal Ministro dell'economia e  delle  finanze  dopo  l'applicazione  delle misure di  ripartizione  degli  oneri  secondo  quanto  previsto  dal presente articolo, con l'obiettivo di contenere il ricorso  ai  fondi pubblici.   2. Con il decreto indicato dall'articolo 17, comma  2,  si  dispone l'applicazione delle  misure  di  ripartizione  degli  oneri  secondo l'ordine di seguito indicato:     a) conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione   computabili   nel   capitale   primario   di   classe   1 dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate  nell'articolo  18, degli strumenti di capitale aggiuntivo  di  classe  1  ai  sensi  del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 (Additional Tier 1), inclusi  gli  strumenti  qualificati come strumenti di capitale aggiuntivo di  classe  1  ai  sensi  della clausola  di  grandfathering  del  citato  regolamento   e   relative disposizioni  di   attuazione,   nonche'   delle   altre   passivita' dell'Emittente aventi un  grado  di  subordinazione  nella  gerarchia concorsuale uguale o superiore;     b) ove la misura di cui alla  lettera  a)  non  sia  sufficiente, conversione, in tutto o  in  parte,  in  azioni  ordinarie  di  nuova emissione   computabili   nel   capitale   primario   di   classe   1 dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate  nell'articolo  18, degli strumenti e prestiti computabili come elementi di classe  2  ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio  n. 575 del 26 giugno 2013 (Tier 2), inclusi gli strumenti e  i  prestiti qualificati come elementi di classe 2  ai  sensi  della  clausola  di grandfathering del citato  regolamento  e  relative  disposizioni  di attuazione, nonche' degli altri strumenti e prestiti aventi lo stesso grado di subordinazione nella gerarchia concorsuale;     c) ove la misura di cui alla  lettera  b)  non  sia  sufficiente, conversione, in tutto o  in  parte,  in  azioni  ordinarie  di  nuova emissione   computabili   nel   capitale   primario   di   classe   1 dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate  nell'articolo  18, degli strumenti e dei prestiti,  diversi  da  quelli  indicati  dalle lettere a)  e  b),  il  cui  diritto  al  rimborso  del  capitale  e' contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di  tutti i creditori non subordinati dell'Emittente.   3. Le misure di cui al comma 2 sono disposte:     a) nei confronti di tutte le passivita' indicate al comma 2,  ove possibile in base alla legge a esse applicabile, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale;     b)  in  modo  uniforme  nei  confronti  di  tutti   i   creditori dell'Emittente che siano titolari di passivita'  assoggettabili  alle misure del comma 2 in base alla legge loro applicabile e appartenenti alla  stessa  categoria,  salvo  quanto  previsto  al  comma   5,   e proporzionalmente  al  valore  nominale  dei   rispettivi   strumenti finanziari o crediti;     c) in  misura  tale  da  assicurare  che  nessun  titolare  degli strumenti e  prestiti  di  cui  al  comma  2,  riceva,  tenuto  conto dell'incremento patrimoniale conseguito  dall'Emittente  per  effetto dell'intervento dello  Stato,  un  trattamento  peggiore  rispetto  a quello  che  riceverebbe  in  caso  di  liquidazione  dell'Emittente, assumendo che essa avvenga senza supporto pubblico;     d) determinando il numero di azioni  da  attribuire  in  sede  di conversione sulla  base  della  metodologia  indicata  nell'Allegato, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle lettere a), b)  e c);     e) a condizione che l'Emittente abbia provveduto a convertire  in azioni o altri  strumenti  di  capitale  primario  di  classe  1  gli strumenti finanziari convertibili eventualmente emessi, nel  rispetto delle  condizioni  previste  dai  relativi  contratti;  a  tal  fine, l'Emittente presenta  apposita  attestazione  di  aver  provveduto  a convertire in azioni o altri strumenti di capitale primario di classe 1 gli strumenti finanziari  convertibili  eventualmente  emessi,  nel rispetto delle condizioni previste dai relativi contratti.   4. La condizione di cui al  comma  3,  lettera  c),  e'  verificata quando, tenuto conto della stima prevista dall'articolo 14, comma  4, lettera b), il valore delle azioni assegnate in conversione e' almeno pari a quanto verrebbe corrisposto ai  titolari  degli  strumenti  di capitale aggiuntivo,  degli  elementi  di  classe  2  e  degli  altri strumenti e prestiti subordinati di cui al comma 2 nel  caso  in  cui l'Emittente  venisse  sottoposto  a   liquidazione   alla   data   di presentazione della richiesta di intervento dello Stato.   5. Non si da' luogo, in tutto o in  parte,  all'applicazione  delle misure previste nel presente articolo quando la  Commissione  europea con la decisione di cui all'articolo 17, comma 2, abbia stabilito che la loro adozione puo' mettere in pericolo la stabilita' finanziaria o determinare risultati sproporzionati. In caso di esclusione  parziale dall'applicazione delle misure previste  nel  presente  articolo,  il decreto di cui al comma  2  indica  gli  strumenti  o  le  classi  di strumenti esclusi, fermo il rispetto dei criteri di cui al  comma  3, lettere a), c) e d). La valutazione sull'applicabilita' delle ipotesi di  esclusione  indicate  nel  presente  comma  e'   compiuta   dalla Commissione europea.   6. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente conseguente alle misure disposte ai sensi del comma 2 si applicano gli articoli  53  e 58, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e  non si applicano gli articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quinquies  e  2360 del codice  civile  e  l'articolo  121  del  decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58.   7.  La  tutela  giurisdizionale  avverso  le  misure  indicate  dal presente  articolo  e'  disciplinata  dall'articolo  95  del  decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. In  caso  di  violazione  della condizione indicata dal comma 5, lettera c),  si  applica  l'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre  2015,  n.  180;  il relativo   indennizzo   e'   corrisposto   dall'Emittente    mediante l'attribuzione di nuove azioni.   8. In caso di adozione di una misura di cui al  presente  articolo, ai contratti stipulati dall'Emittente, da una componente  del  gruppo bancario a cui esso appartiene o da un soggetto da  esso  controllato si applica l'articolo 65 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Sono  in  ogni  caso  inefficaci  le  pattuizioni  contenute  in contratti stipulati con l'Emittente o con una componente del gruppo a cui esso appartiene, che, in caso di adozione di una misura di cui al presente articolo o di un evento direttamente legato all'applicazione di tali misure prevedono la risoluzione del contratto o attribuiscono al contraente il diritto di recedere dal  contratto,  di  sospendere, modificare o compensare i propri obblighi, di escutere una  garanzia, di esigere immediatamente la prestazione pattuita con  decadenza  dal termine o di pretendere una penale a carico dell'Emittente o di altra componente  del  gruppo  a  cui  esso  appartiene.  Relativamente  ai contratti stipulati dall'Emittente o da una componente del  gruppo  a cui esso appartiene, l'adozione di una  misura  di  cui  al  presente articolo  o  il  verificarsi  di  un  evento  direttamente   connesso all'applicazione di  tali  misure  non  costituisce  di  per  se'  un inadempimento di un  obbligo  contrattuale,  un  evento  determinante l'escussione della  garanzia  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1, lettera i), del decreto legislativo  21  maggio  2004,  n.  170,  una procedura di insolvenza ai sensi dell'articolo 1,  comma  1,  lettera p), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, o un  evento  che determina la decadenza dal termine ai sensi  dell'articolo  1186  del codice civile.   9.  Le  disposizioni  contenute  nel  presente  articolo  sono   di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 593 del 17  giugno  2008  e dell'articolo  17  della  legge  31  maggio  1995,   n.   218.   Esse costituiscono provvedimenti di risanamento ai sensi  della  direttiva (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 24 del 4 aprile 2001 e si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati  comunitari secondo quanto previsto nel Titolo IV,  Sezione  III-bis,  del  Testo unico bancario.   10. I maggiori o minori valori che derivano  dall'applicazione  del comma 2  non  concorrono  alla  formazione  del  reddito  complessivo dell'Emittente  ai  fini   delle   imposte   sul   reddito   e   alla determinazione del valore della produzione netta.     |  
|   |                                 Art. 21 
                      Disposizioni di attuazione 
   1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita la Banca d'Italia, possono essere dettate disposizioni di  attuazione del presente Capo II.   2. Ai fini  della  strutturazione  degli  interventi  previsti  dal presente Capo II, nonche' della gestione dell'eventuale  contenzioso, il Ministero puo' avvalersi, a spese dell'Emittente,  di  esperti  in materia finanziaria, contabile e legale, scelti fra soggetti che  non abbiano in corso o non abbiano intrattenuto  negli  ultimi  tre  anni relazioni di affari, professionali o finanziarie con l'Emittente tali da comprometterne l'indipendenza.     |  
|   |                                 Art. 22 
                          Risorse finanziarie 
   1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle finanze e' istituito un Fondo con una dotazione di  1,3  miliardi  di euro per l'anno 2019, destinato alla copertura degli oneri  derivanti dalle operazioni  di  sottoscrizione  di  azioni  effettuate  per  il rafforzamento patrimoniale nel limite massimo di 1 miliardo  di  euro (ai sensi del capo II) e  dalle  garanzie  concesse  dallo  Stato  su passivita' di nuova emissione  e  sull'erogazione  di  liquidita'  di emergenza (ai sensi del capo I) a favore di banca Carige. Ai relativi oneri  si  provvede,  quanto  a   1   miliardo   di   euro   mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228  come rifinanziata da ultimo con la legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e quanto a 0,3 miliardi  di  euro,  mediante  corrispondente  riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  37,  comma  6,  del decreto legge 24 aprile 2014, n.  66,  convertito  con  modificazioni dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89.   2. Con decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' disposta la ripartizione della dotazione del Fondo tra  le  finalita' di cui  al  comma  1  e  la  eventuale  successiva  rimodulazione  in relazione alle effettive esigenze.   3. Gli importi destinati alla copertura delle garanzie concesse  ai sensi del capo I sono versati su apposito conto corrente di Tesoreria centrale.   4. I corrispettivi delle garanzie concesse e quelli derivanti dalla successiva eventuale cessione delle azioni sono  versati  all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo  di  cui  al comma 1. Le risorse del Fondo non piu' necessarie alle  finalita'  di cui  al  presente  decreto  sono  quantificate  e  trasferite,  anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, ai capitoli di  provenienza,  con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.   5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal presente  decreto  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni  di  bilancio.  Ove necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze puo'  disporre il ricorso ad anticipazioni di  tesoreria,  la  cui  regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini  di  pagamento  sui pertinenti capitoli di spesa.     |  
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                           Entrata in vigore 
   1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Dato a Roma, addi' 8 gennaio 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
                                   Tria,  Ministro   dell'economia   e                                  delle finanze   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
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