| Gazzetta n. 6 del 8 gennaio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 21 dicembre 2018 |  
| Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei  buoni  del  Tesoro poliennali 2,00%  con  godimento  1°  febbraio  2018  e  scadenza  1° febbraio 2028, quattordicesima e quindicesima tranche.  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE                              DEL TESORO 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003, n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare  l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare  operazioni  di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti  e strumenti finanziari a breve,  medio  e  lungo  termine,  indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri  per  la  sua determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';   Visto il decreto ministeriale  n.  104477  del  28  dicembre  2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto  del  Presidente della Repubblica n. 398 del  2003,  ove  si  definiscono  per  l'anno finanziario 2018 gli obiettivi,  i  limiti  e  le  modalita'  cui  il Dipartimento  del  Tesoro   dovra'   attenersi   nell'effettuare   le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del  Tesoro o,  per  sua  delega,  dal  direttore  della  Direzione  seconda  del Dipartimento medesimo e che, in caso  di  assenza  o  impedimento  di quest'ultimo, le operazioni  predette  possano  essere  disposte  dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza  di  delega continuativa;   Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e gli atti relativi alle operazioni suddette;   Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 di  seguito  («decreto di massima»), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 237  del  10  ottobre  2016,  con  il  quale  sono  state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e  la  modalita' di emissione dei  titoli  di  Stato  a  medio  e  lungo  termine,  da emettersi tramite asta;   Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si e' provveduto ad integrare il «decreto  di  massima», con riguardo agli articoli 10 e 12  relativi  alla  disciplina  delle tranche supplementari  dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  con  vita residua superiore ai dieci anni;   Visto il decreto n. 31383  del  16  aprile  2018  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  96  del  26  aprile 2018, con il quale si  e'  provveduto  a  modificare  l'art.  12  del «decreto di massima» sopra citato, con particolare  riferimento  alla percentuale spettante nel collocamento supplementare  dei  buoni  del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;   Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio  2004,  recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle  operazioni  di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;   Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, recante disposizioni  per  le  operazioni  di  separazione,  negoziazione   e ricostituzione   delle   componenti   cedolari,   della    componente indicizzata all'inflazione e del  valore  nominale  di  rimborso  dei titoli di Stato;   Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e  del bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;   Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verra' stabilito dalla legge  di  approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, a norma dell'art. 21, comma 11-ter, della legge 31  dicembre  2009,  n. 196.   Visti i propri decreti in data 26 gennaio, 23 febbraio,  27  marzo, 24 aprile, 29 maggio, 27 giugno e 18 ottobre 2018,  con  i  quali  e' stata disposta l'emissione delle prime tredici tranche dei buoni  del Tesoro poliennali 2,00% con godimento 1° febbraio 2018 e scadenza  1° febbraio 2028;   Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre l'emissione di  una  quattordicesima  tranche  dei  predetti buoni del Tesoro poliennali;   Considerato che, in  concomitanza  con  l'emissione  della  tranche predetta, viene disposta l'emissione  della  undicesima  tranche  dei buoni del Tesoro poliennali 2,80%, con godimento  1°  agosto  2018  e scadenza 1° dicembre 2028; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente della Repubblica  30  dicembre  2003,  n.  398  nonche'  del  decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, e' disposta l'emissione di una quattordicesima  tranche  dei  buoni  del Tesoro poliennali 2,00%, avente godimento 1° febbraio 2018 e scadenza 1° febbraio 2028. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente  ai BTP con godimento 1° agosto 2018 e scadenza 1° dicembre 2028,  citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.750 milioni di euro e un importo massimo di 2.250 milioni di euro.   I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,00%, pagabile in due semestralita' posticipate, il 1° febbraio ed il  1°  agosto  di  ogni anno di durata del prestito.   La prima cedola dei buoni emessi con il presente  decreto,  essendo pervenuta a scadenza, non verra' corrisposta.   Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012, n. 96718,  possono  essere  effettuate  operazioni  di «coupon stripping».   Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed  a  cui  si  rinvia  per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 2 
   Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art.  1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 dicembre  2018,  con  l'osservanza  delle  modalita'  indicate  negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».   La provvigione di collocamento, prevista  dall'art.  6  del  citato decreto del 6 ottobre 2016, verra'  corrisposta  nella  misura  dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.     |  
|   |                                 Art. 3 
   Non appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui  al precedente articolo, avra' inizio il collocamento della  quindicesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalita'  indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima»;   Gli   «specialisti»   potranno    partecipare    al    collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino  alle  ore 15,30 del giorno 28 dicembre 2018.     |  
|   |                                 Art. 4 
   Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta  e  nel  collocamento supplementare sara'  effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il  2 gennaio 2018, al prezzo di aggiudicazione  e  con  corresponsione  di dietimi di interesse lordi per  154  giorni.  A  tal  fine  la  Banca d'Italia provvedera' ad inserire,  in  via  automatica,  le  relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta  pari al giorno di regolamento.   In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di  cui  al  presente decreto,  troveranno  applicazione  le   disposizioni   del   decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.     |  
|   |                                 Art. 5 
   Il 2 gennaio 2018 la Banca d'Italia provvedera' a  versare,  presso la Sezione di Roma della tesoreria dello Stato, il netto  ricavo  dei buoni assegnati al prezzo  di  aggiudicazione  d'asta  unitamente  al rateo di interesse del 2,00% annuo lordo, dovuto allo Stato.   La predetta sezione di tesoreria rilascera', per detti  versamenti, separate  quietanze  di  entrata  al  bilancio   dello   Stato,   con imputazione al  Capo  X,  capitolo  5100,  art.  3  (unita'  di  voto parlamentare  4.1.1)  per  l'importo   relativo   al   netto   ricavo dell'emissione  ed  al  capitolo  3240,  art.  3  (unita'   di   voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse  lordi dovuti.     |  
|   |                                 Art. 6 
   Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal  2019  al 2028, nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo  all'anno finanziario 2028, faranno carico ai capitoli  che  verranno  iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero  dell'economia  e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti,  rispettivamente, ai capitoli 2214 (unita' di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unita' di voto parlamentare 21.2) dello  stato  di  previsione  per  l'anno  in corso.   L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sara' scritturato dalle  sezioni  di  tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara'  carico  ad  apposito  capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno finanziario 2019, corrispondente al capitolo 2247 (unita' di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione per l'anno in corso.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 21 dicembre 2018 
                         p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni     |  
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