| Gazzetta n. 5 del 7 gennaio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 14 dicembre 2018 |  
| Modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di origine controllata e garantita dei vini «Taurasi».  |  
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                      IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV              della direzione generale per la promozione              della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
   Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del Consiglio;   Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;   Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;   Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;   Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo n. 61/2010;   Considerato che sono in corso le  procedure  per  l'adozione  degli atti delegati e di esecuzione della Commissione UE previsti dall'art. 109,  par.  3,  e  dall'art.  110  del  citato  regolamento  (UE)  n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalita' di  esame, di approvazione e di trasmissione alla Commissione UE delle  proposte di  modifica  del  disciplinare,  ivi  comprese  le   modifiche   non rilevanti, per le quali  sara'  prevista  la  definizione  a  livello nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione UE;   Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della produzione e del commercio del vino;   Considerato che, ai sensi dell'art. 90, comma 3, della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa Legge, ivi compreso il decreto in materia di procedura nazionale  per l'esame delle domande di protezione e di  modifica  dei  disciplinari dei vini DOP e IGP, continuano ad applicarsi i  decreti  ministeriali applicativi della  preesistente  normativa  nazionale  e  dell'Unione europea;   Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet  del  Ministero  -  Sezione  qualita'  -  vini  DOP  e  IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di  produzione  dei  vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare  gli stessi alla previsione degli elementi  di  cui  all'art.  118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e  l'approvazione  dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla  Commissione  UE ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento  (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP dei vini «Taurasi»;   Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato sito internet  del  Ministero,  con  il  quale  e'  stato  da  ultimo modificato il disciplinare della predetta DOP;   Vista la nota della Regione Campania del 16  luglio  2018,  con  la quale e' stata trasmessa la domanda  del  Consorzio  di  tutela  vini d'Irpinia nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del  decreto ministeriale 7 novembre 2012, intesa ad ottenere  la  modifica  degli articoli 4, 5, 7 e 8 del disciplinare di produzione  della  DOCG  dei vini «Taurasi», concernenti alcune  modifiche  sostanziali  e  talune modifiche minori, che non comportano alcuna variazione  al  documento unico riepilogativo di cui all'art. 94, paragrafo 1, lettera d),  del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare la modifica dell'art. 8 del disciplinare, concernente l'introduzione della bottiglia di forma «borgognotta» per il confezionamento dei vini a DOCG «Taurasi»;   Vista la successiva nota del Consorzio di  tutela  di  tutela  vini d'Irpinia del 10  dicembre  2018,  trasmessa  per  il  tramite  della Regione Campania con nota n. 790809 del  12  dicembre  2018,  con  la quale e' stato richiesto che per la citata modifica dell'art.  8  del disciplinare  sia  applicata  la  procedura   semplificata   prevista dall'art. 10, comma 8 del decreto ministeriale 7 novembre 2012;   Visto il parere favorevole della Regione  Campania  sulla  predetta richiesta del citato Consorzio  di  tutela,  espresso  con  la  sopra citata nota n. 790809 del 12 dicembre 2018;   Considerato che per la citata modifica minore del  disciplinare  di produzione sono applicabili  le  disposizioni  procedurali  nazionali semplificate  di  cui  all'art.  10,  comma  8,  del  citato  decreto ministeriale 7 novembre 2012;   Esaminata la  documentazione  tecnico-amministrativa  presentata  a supporto della citata  modifica  minore  e  ritenuto  che  la  stessa documentazione e' risultata conforme alle disposizioni  previste  dal citato art. 10, comma 8, del decreto ministeriale 7 novembre 2012  e, in particolare, per la medesima richiesta:     in conformita' all'art. 6 del predetto decreto, e' stata esperita l'intera procedura di valutazione  e  di  pubblicizzazione  da  parte della competente Regione Campania;     ai sensi del comma 3 del citato art. 6  del  citato  decreto,  e' stato acquisito il parere favorevole della citata regione;     sono state  ritenute  valide  le  motivazioni  a  supporto  della modifica proposta, che risulta conforme alle rispettive vigenti norme nazionali e dell'Unione  europea  e,  in  particolare,  non  comporta misure restrittive alla commercializzazione dei vini in questione;   Ritenuto  che  a  seguito  dell'esito  favorevole  della   predetta istruttoria sussistono i presupposti tecnico-giuridici per  approvare con provvedimento nazionale  la  citata  richiesta  di  modifica  del disciplinare di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine protetta   «Taurasi»,   in   particolare   nel   rispetto   dell'art. 118-octodecies, par. 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007;   Ritenuto altresi' di effettuare, per motivi di chiarezza e coerenza normativa,  la  pubblicazione  dell'intero  testo  dell'art.  8   del disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Taurasi»  cosi'  come modificato;   Ritenuto di dover pubblicare sul sito  internet  del  Ministero  la modifica del disciplinare in  questione  e  di  dover  comunicare  la stessa modifica alla Commissione UE, ad aggiornamento  del  fascicolo tecnico  inoltrato  alla  Commissione  UE,  tramite  il  sistema   di informazione messo a disposizione  dalla  Commissione  UE,  ai  sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a)  del  regolamento  (CE)  n. 607/2009;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);   Vista la direttiva direttoriale n. 21876 del 27  marzo  2018  della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di competenza; 
                               Decreta: 
                            Articolo unico 
   1. Il disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata e garantita «Taurasi», cosi' come  approvato  con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo  aggiornato  con il decreto ministeriale 7  marzo  2014  richiamati  in  premessa,  e' modificato come risulta dal testo allegato al presente decreto.   2. La modifica di cui al comma 1 entra in vigore a decorrere  dalla data di pubblicazione del presente  decreto  sul  sito  internet  del Ministero.   3. Il presente  decreto  e  il  disciplinare  della  DOP  «Taurasi» aggiornato con la modifica di cui al comma 1, saranno pubblicati  sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP e  IGP;  la stessa  modifica  sara'  comunicata  alla  Commissione  UE,  ai  fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione UE, ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi  2  e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel  rispetto  delle  procedure richiamate in premessa.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 14 dicembre 2018 
                                                 Il dirigente: Polizzi     |  
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     Il testo dell'art. 8, recante  disposizioni  sul  confezionamento dei vini:     «Il  vino  denominazione  di  origine  controllata  e   garantita "Taurasi" deve  essere  immesso  al  consumo  in  bottiglia  o  altri recipienti di vetro di capacita' non superiore a 5 litri,  muniti  di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire  che  il contenuto   possa   essere   estratto   senza   l'inattivazione   del contrassegno stesso.     I recipienti di cui al comma precedente devono  essere  di  forma bordolese, di vetro scuro, chiusi con tappo di sughero e, per  quanto riguarda l'abbigliamento, confacenti ai tradizionali caratteri di  un vino di particolare pregio.».     e' sostituito con il seguente testo:     «Art. 8 - Confezionamento     Il vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita «Taurasi» deve  essere  immesso  al  consumo  in  bottiglia  o  altri recipienti di vetro di capacita' non superiore a 5 litri,  muniti  di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire  che  il contenuto   possa   essere   estratto   senza   l'inattivazione   del contrassegno stesso.     I recipienti di cui al comma precedente devono  essere  di  forma bordolese o borgognotta, di vetro scuro, chiusi con tappo di  sughero e, per quanto riguarda l'abbigliamento,  confacenti  ai  tradizionali caratteri di un vino di particolare pregio.».     |  
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