IL COMITATO INTERMINISTERIALE                    PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
   Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la programmazione  economica»  e  visto,  in  particolare,  l'art.   16, concernente   l'istituzione   e   le   attribuzioni   del    Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche'  le successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello stesso Comitato;   Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e  successive  modificazioni, concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241  e  successive  modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;   Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211 e successive modificazioni, e in particolare l'art. 5 che prevede che i programmi  di  interventi di  trasporto  rapido  di  massa   siano   sottoposti   al   Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica  nel  trasporto (CIPET)  per  l'approvazione  nonche'  per   l'individuazione   delle eventuali fonti di finanziamento a  carico  dello  Stato,  e  per  la determinazione delle quote delle disponibilita' dei contributi di cui al successivo art. 9, mentre non prevede l'approvazione  dei  singoli progetti da parte di questo Comitato;   Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  20  aprile 1994, n. 373, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che attribuisce a questo Comitato le funzioni del soppresso Comitato  interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), competente  ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211 del 1992;   Viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204, 4 dicembre 1996, n. 611,  27 febbraio 1998, n. 30, 18 giugno 1998, n. 194, 23  dicembre  1998,  n. 448, 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488, e 23 dicembre 2000, n. 388, con le quali, tra l'altro,  e'  stata  rifinanziata  la citata legge n.  211  del  1992  ed  e'  stato  previsto  un  apporto finanziario statale massimo del 60 per cento del  costo  delle  opere per i sistemi di trasporto rapido di massa  (metropolitane,  filobus, impianti a fune, ecc.) e sulle ferrovie concesse;   Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;   Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto (CUP) e, in particolare:     1. la delibera del 27 dicembre 2002,  n.  143,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 87  del  2003  e  la  relativa  errata  corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  140  del  2003,  nonche'  la delibera del 29 settembre 2004,  n.  24,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato  ha  definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP  deve essere riportato su tutti i  documenti  amministrativi  e  contabili, cartacei  ed  informatici,  relativi  a  progetti   di   investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;     2.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere dotato di un CUP;     3.  la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal decreto-legge   12   novembre   2010,   n.   187,   convertito,   con modificazioni, dalla  legge  17  dicembre  2010,  n.  217,  che,  tra l'altro,  definisce  le  sanzioni  applicabili  in  caso  di  mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;   Vista la legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  Disposizioni  per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  «legge  di stabilita' 2015», che all'art. 1, comma 228 come modificato dall'art. 1, comma 1085, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  Bilancio  di previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, prevede  che  «Per  migliorare l'offerta  di  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  nelle   aree metropolitane, come definite dalla legge 7 aprile  2014,  n.  56,  il fondo di cui all'art. 1, comma 88, della legge 27 dicembre  2013,  n. 147, e successive modificazioni,  e'  destinato  esclusivamente  alle reti metropolitane e alle linee  tramviarie,  compreso  il  materiale rotabile,  in  aree  metropolitane.  Al  fondo  di  cui  al   periodo precedente sono assegnati un contributo quindicennale  in  erogazione diretta di 12,5  milioni  di  euro  a  decorrere  dal  2016,  nonche' ulteriori 7,5 milioni di euro per l'anno 2016, 72 milioni di euro per l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di  euro per l'anno 2019»;   Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti del 9 giugno  2015,  n.  194,  e  successive  modificazioni,  che  ha soppresso la Struttura tecnica  di  missione  istituita  con  decreto dello stesso Ministro del 10 febbraio  2003,  n.  356,  e  successive modificazioni, attribuendo i compiti di cui all'art. 3  del  medesimo decreto  alle  direzioni  generali  competenti  del  Ministero  delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  alle  quali   e'   demandata   la responsabilita' di assicurare  la  coerenza  tra  i  contenuti  della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;   Viste le delibere  20  novembre  1995,  n.  175,  pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale  n.  8  del  1996,  19  novembre  1998,  n.  138, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39  del  1999  e  29  novembre 2002, n. 99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 2003,  con le quali sono stati adottati provvedimenti in merito al programma  di intervento relativo alla metropolitana di Genova;   Vista la delibera 3 maggio 2001, n. 76  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  182  del  2001,  adottata  da   questo   Comitato   in applicazione  della  citata  legge  n.  211  del  1992  e  successivi rifinanziamenti, con la quale e' stato  assegnato  un  contributo  di 16.903.634,30 euro (32.730.000.000 lire)  per  la  realizzazione  del prolungamento della filovia esistente nel Comune di Genova;   Vista la delibera 26 giugno 2009, n. 28, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale n. 270 del 2009, con la  quale,  nel  prendere  atto  delle rimodulazioni relative all'intervento Metropolitana di Genova, tratte «Brin - Canepari, Principe - Brignole e ulteriori  opere»;  e'  stato assegnato il contributo di 27,557 milioni  di  euro  derivante  dalla revoca del finanziamento, di pari importo, assegnato con la  suddetta delibera n. 99 del 2002, all'intervento  della  Provincia  di  Savona denominato «Linea di trasporto elettrificato Savona-Vado»;   Vista la nota n. 9220 del 16 marzo 2018, con la quale il  Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  richiesto  l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'esame dell'argomento di cui trattasi;   Considerato che in sede di riunione  preparatoria  alla  seduta  di questo Comitato del 20 marzo  2018,  sono  state  evidenziate  alcune criticita' relativamente alla proposta in esame, che hanno portato al rinvio dell'argomento ad una  successiva  riunione  preparatoria  del Comitato;   Vista la nota n. 2615 del 21 marzo 2018, con la quale il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha integrato  la  documentazione inviata, in particolare con la nota del Comune di  Genova,  prot.  n. PG/2018/101699 di pari data, e fornito alcuni chiarimenti;   Vista la  nota  n.  2215  del  19  aprile  2018  con  la  quale  il Dipartimento per la programmazione  e  coordinamento  della  politica economica ha richiesto ulteriori informazioni  da  integrare  in  una nuova relazione per la sottoposizione all'esame di questo Comitato in un successivo CIPE;   Vista la proposta 10  ottobre  2018,  n.  33712  con  la  quale  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto  ex  novo l'iscrizione all'ordine del  giorno  di  questo  Comitato  dell'esame dell'argomento «Filovia di Genova - Assegnazione risorse residue  per la fornitura di treni della  metropolitana»,  trasmettendo  la  nuova relazione  istruttoria  richiesta   e   proponendo   l'autorizzazione all'utilizzo per un importo di residui pari a 7.240.535,31 euro;   Vista la deliberazione adottata dalla  giunta  comunale  di  Genova nella seduta  del  23  ottobre  2018  (DGC-2018-232),  relativa  alle «dichiarazioni richieste dal MIT ai fini della devoluzione dei  fondi residui derivanti  dal  finanziamento  ex  legge  n.  211/92  per  il prolungamento della linea filoviaria di Genova»;   Vista la nota del Comune di  Genova,  23  ottobre  2018,  prot.  n. 368155 con il quale viene trasmessa la delibera  di  giunta  comunale summenzionata e viene segnalato che l'importo ancora da liquidare per la fornitura di treni della  metropolitana  in  questione  ammonta  a 6.607.949,89 euro;   Vista la nota n. 8405,  del  24  ottobre  2018,  con  la  quale  il Ministero,  a  seguito  di  ulteriori  verifiche,  ha  integrato   la documentazione inviata e  individuato  l'importo  da  autorizzare  in 6.607.949,89  euro,  invece  dei  7.240.535,31  euro  precedentemente indicati;   Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare che:     1. l'intervento finanziato dalla  suddetta  delibera  n.  76  del 2001, relativo alla filovia di Genova, prevedeva:       1.1. il  prolungamento  della  filovia  verso  ponente,  da  S. Benigno a Sampierdarena per 3 km di linea aerea di contatto bifilare, con la realizzazione di due sottostazioni elettriche e con l'acquisto di dieci filoveicoli, (I lotto);       1.2. il prolungamento della filovia verso nord/est,  nella  Val Bisagno, tratta Brignole-Staglieno e tratta Brignole-Corvetto per 7,8 km di linea aerea di  contatto  bifilare,  con  l'acquisto  di  dieci filoveicoli (II lotto);     2. il I lotto e' stato ultimato;     3. il II lotto, non e' stato  realizzato  a  causa  degli  eventi alluvionali e dell'irrisolto rischio idrogeologico  in  Val  Bisagno, area che la filovia avrebbe dovuto servire;     4.  il  Comune  di  Genova  ha  provveduto  ad  acquistare  sette filoveicoli (dei dieci previsti  per  i  due  lotti),  utilizzando  i suddetti filoveicoli sulla sola linea del I lotto gia' in esercizio;     5. in relazione al II lotto, il Comune, con nota n. 101699 del 21 marzo 2018, ha fatto presente che «sono stati completati i  pagamenti connessi ai lavori della linea filoviaria e  non  risulta  necessario richiedere ulteriori risorse statali a copertura dei suddetti lavori; non sussistono obblighi giuridici per il suddetto II lotto  a  valere sulle  risorse  assegnate  alla  filovia  con  la  delibera  CIPE  n. 76/2001», tali asserzioni sono state, peraltro, ribadite  dal  Comune con nota n. 249067 del 17 luglio 2018 che ha  anche  evidenziato  che «il tratto di Filovia indicato come II lotto  non  e'  un  intervento previsto a programma»;     6. con delibera adottata in data 23 ottobre 2018,  il  Comune  di Genova ha deliberato che «sono stati completati i pagamenti  connessi ai lavori della linea filoviaria e non risulta necessario  richiedere ulteriori risorse  statali  a  copertura  dei  suddetti  lavori;  non sussistono obblighi giuridici per il suddetto II lotto a valere sulle risorse assegnare alla filovia con delibera CIPE  n.  76/2001,  lotto che  risulta  definitivamente  chiuso;  che  i   sette   filoveicoli, acquistati all'interno della fornitura dei  dieci  previsti  in  tale lotto, risultano al servizio dell'intera linea esistente  e  del  suo prolungamento a ponente (I lotto); non risulta  a  questo  Comune  la necessita', a breve, di  ulteriori  acquisti  di  veicoli  filoviari; eventuali ulteriori oneri, che risultassero nel corso della fornitura del materiale  rotabile  per  la  metropolitana  di  Genova,  saranno interamente a carico di questo Comune»;     7. le risorse finanziarie riguardanti la filovia sono,  pertanto, le seguenti:      ================================================================== |             |  I Lotto  |   II Lotto  |          |             | +-------------+-----------+-------------+          |             | |             |           | Acquisto 7  |          |% prevista di| |   Opere     |           |  veicoli e  |  Totale  |contribuzione| | realizzate  |   Tutte   |rinuncia a 3 |          |  pubblica   | |             |           |veicoli e al |          |             | |             |           |completamento|          |             | +=============+===========+=============+==========+=============+ |Costo        |           |             |          |             | |iniziale     |           |             |          |             | |(comprensivo | 12.495.000|  18.564.000 |31.059.000|    54,4%    | |di IVA)      |           |             |          |             | +-------------+-----------+-------------+----------+-------------+ |di cui       |           |             |          |             | |finanziamento|           |             |          |             | |Stato legge  | 6.800.000 |  10.103.634 |16.903.634|    54,4%    | |n. 211/92    |           |             |          |             | |(mutui)      |           |             |          |             | +-------------+-----------+-------------+----------+-------------+ |Spesa        |           |             |          |             | |sostenuta    |           |             |          |             | |post rinuncia| 11.154.485|  4.950.680  |16.105.165|     60%     | |II lotto     |           |             |          |             | +-------------+-----------+-------------+----------+-------------+ |di cui       |           |             |          |             | |contributi   | 6.692.691 |  2.970.408  |9.663.099 |     60%     | |Stato erogati|           |             |          |             | +-------------+-----------+-------------+----------+-------------+ |di cui       |           |             |          |             | |contributi   |  107.309  |  7.133.226  |7.240.535 |     60%     | |Stato residui|           |             |          |             | +-------------+-----------+-------------+----------+-------------+        8. i mutui evidenziati nella tabella, avrebbero coperto il  54,4% del costo dell'intervento comprensivo di IVA, tuttavia a  seguito  di richiesta del Comune, che si avvaleva di un soggetto attuatore a  cui la normativa fiscale consentiva la piena recuperabilita' dell'IVA, il Ministero  ha  ridefinito,  per  la  parte  di  spesa  effettivamente realizzata, la  percentuale  di  contribuzione  sul  costo  al  netto dell'IVA nella misura del 60% ed erogato i contributi di conseguenza, per un totale di 9.663.099 euro;     9. i contributi residui a seguito della rinuncia ad effettuare il II  lotto,  rispetto  ai  16.903.634  euro  finanziati  e   derivanti dall'intervento relativo  all'intera  filovia  di  Genova,  ammontano quindi a 7.240.535 euro;     10. relativamente alla metropolitana di Genova, la  prima  tratta da  Brin  a  Principe  e'  stata  realizzata  e  messa  in  esercizio antecedentemente al 1992 ed i prolungamenti verso ovest,  da  Brin  a Canepari, e verso est, Principe - De Ferrari - Brignole, ivi compreso il tunnel di collegamento pedonale di Principe, sono stati finanziati con la citata legge n. 211 del 1992, come pure a valere sulle risorse della legge n. 211 sono stati finanziati i lavori di ampliamento  del Deposito  di  Dinegro,  di  adeguamento  della  stazione  di  Brin  e l'acquisto di sette nuovi treni;     11. il progetto del prolungamento verso est e'  stato  realizzato (con l'eccezione dei lavori di ampliamento del deposito,  attualmente in  corso  di  esecuzione,  in  variante)  e  la   metropolitana   e' attualmente in esercizio da Brin a Brignole, cosi' come sono gia'  in esercizio anche i sette  treni  «di  terza  generazione»,  mentre  il progetto del prolungamento verso ovest e' stato stralciato;     12. il costo contrattuale  dei  suddetti  treni,  indicato  nella relazione istruttoria come pari a 34.870.000 euro, e' comprensivo  di 150.000 euro dedicati alle attivita' di collaudo, come  chiarito  dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la  nota  n.  8405 del 24 ottobre 2018;     13.  con  decreto  della  Direzione  generale  per  il  trasporto pubblico locale  29  gennaio  2013,  n.  5,  e'  stata  approvata  la Convenzione  del  21  dicembre  2012,   con   allegata   tabella   di rimodulazione dei contributi limitata alle opere che erano ancora  da completarsi  a  quella  data  e  sulle  quali  confluivano  tutti   i contributi statali concessi e non ancora utilizzati, ai  sensi  della suddetta delibera n. 28 del 2009;     14. in considerazione della necessita'  del  potenziamento  della linea metropolitana, il Comune di Genova, con nota n. 373163  del  31 ottobre 2017, ha chiesto di destinare  il  contributo  residuo  della filovia di Genova alla fornitura dei veicoli della metropolitana;     15. il Comune di Genova ha predisposto una  nuova  rimodulazione, trasmessa al Ministero  proponente  il  6  marzo  2018  e  costituita dall'allegato 13 alla relazione istruttoria, dalla  quale  si  evince che:       15.1 le risorse destinate  alla  copertura  dei  veicoli  della metropolitana sono passate da 5.897.844,07 euro a  7.045.351,76  euro per la disponibilita' di  altre  somme,  pari  a  1.147.507,69  euro, derivanti da:         15.1.1. la variazione del costo della  tratta  De  Ferrari  - Brignole in quanto completata con una spesa  complessiva  minore  del preventivato e pertanto con un esubero di contributo non erogato pari a   501.206,39   euro   (pari   alla   differenza   35.209.494,43   - 34.708.288,04) che viene ricollocato sui veicoli;         15.1.2. la variazione ed accorpamento dei costi del  Deposito e del Tronchino di Brin  con  riduzione  della  spesa  complessiva  e pertanto con riduzione del contributo che passa da 21.558.643,93 euro (17.244.492,00 + 3.540.587,77 + 773.564,16) a 21.012.629,09 euro, con un residuo di 546.014,84 euro, nel rispetto del  limite  massimo  del 60% imposto dalla suddetta legge n. 211 del 1992;         15.1.3. un ulteriore residuo di contributo pari a  100.286,46 euro proveniente dall'intervento relativo al collegamento pedonale di Principe che non risultava presente all'epoca  della  Convenzione  in quanto in avanzato corso di esecuzione e gia'  completamente  coperto finanziariamente;         15.1.4. il costo dei  veicoli  della  metropolitana,  pari  a 5.897.844,07  euro,  come  dichiarato  congruo  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti con R.D. n. 81 del 13 maggio 2014;       15.2. i fondi  non  piu'  erogati  sulle  suddette  opere  sono confluiti sul contributo a disposizione per la  copertura  del  costo dei veicoli che passa a 7.045.351,76  euro  (somma  di  100.286,46  + 501.206,39 + 546.014,84 + 5.897.844,07);       15.3. la disponibilita'  di  7.045.352,76  euro  risulta,  come chiarito dalla nota del Comune di Genova n. 101699 del 21 marzo  2018 e  da  interrogazione  di  cui   all'allegato   14   alla   relazione istruttoria, quale somma di un residuo  di  mutuo  Cassa  Depositi  e Prestiti, pari a 601.492,85 euro (501.206,39 + 100.286,46),  e  quale importo derivante  da  un  residuo  sul  capitolo  7403  del  MIT  di 16.784.509,56  euro,  pari  a   6.443.858,91   euro   (546.014,84   + 5.897.844,07);       15.4. i veicoli della metropolitana sono in servizio;     16. le risorse sono riepilogativamente le seguenti:      ===================================================================== |    Costo    |             |            |            |   Totale    | |contrattuale |   Importo   |            | Contributo | contributo  | |   veicoli   | dichiarato  | Contributo |  statale   |   statale   | |metropolitana|   congruo   |  statale   | richiesti  |    (pari    | |(comprensivo |   dal MIT   |            | su residui |  al 47,4%   | |    costi    |             |            |  filovia   | nel limite  | |  collaudo)  |             |            |            |  del 60%)   | +=============+=============+============+============+=============+ |34.870.000,00|28.830.097,56|7.045.351,76|6.607.949,89|13.653.301,65| +-------------+-------------+------------+------------+-------------+      Considerate  anche  le  particolari   condizioni   di   difficolta' trasportistica della citta' di Genova che, a seguito del  crollo  del viadotto autostradale Polcevera, necessita di interventi  urgenti  in materia di circolazione e trasporti pubblici;   Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente regolamento di questo Comitato, art. 3 della delibera del  30  aprile 2012, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 2012;   Vista  la  nota  25  ottobre  2018,  prot.  n.  5390,   predisposta congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze,  posta  a base dell'odierna seduta del Comitato;   Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
                               Delibera: 
   1. Il contributo, di cui alla legge  n.  211  del  1992,  assegnato all'intervento relativo al II lotto della Filovia di  Genova  per  un importo pari a  7.240.535,31  euro  e'  revocato  e  riassegnato  per importo pari a 6.607.949,89 euro alla metropolitana di Genova.   2. Ai sensi dell'art. 5, della legge n. 211 del 1992,  e'  pertanto autorizzato l'utilizzo dell'importo  pari  a  6.607.949,89  euro  per l'acquisto di sette veicoli di terza generazione per la metropolitana di Genova.   3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per  conto  di  questo  Comitato,  la  conservazione  dei documenti riguardanti l'intervento.   4. Il CUP assegnato all'opera dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa. 
     Roma, 25 ottobre 2018 
                                                  Il Presidente: Conte   Il Segretario: Giorgetti 
  Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2018  Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n. 1589     |