| Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INTERNO |  
| DECRETO 19 dicembre 2018 |  
| Anticipazione di cassa da destinare agli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 243-quinquies del TUOEL.  |  
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                       IL CAPO DEL DIPARTIMENTO                 PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI                      del Ministero dell'interno 
                            di concerto con 
                       IL CAPO DEL DIPARTIMENTO                 DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO                      del Ministero dell'economia                            e delle finanze 
   Visto l'art. 243-quinquies, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUOEL), introdotto dal  decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, con legge 7 dicembre 2012, n.  213,  il  quale  prevede  che  per  la  gestione finanziaria degli enti locali sciolti  ai  sensi  dell'art.  143  del TUOEL, per i quali sussistono squilibri strutturali di  bilancio,  in grado  di  provocare  il   dissesto   finanziario,   la   commissione straordinaria per la gestione  dell'ente,  entro  sei  mesi  dal  suo insediamento,  puo'  richiedere  una  anticipazione   di   cassa   da destinare,  nel  limite   massimo   di   200   euro   per   abitante, esclusivamente  al  pagamento  delle   retribuzioni   del   personale dipendente,  al  pagamento  delle  rate  dei  mutui  e  di   prestiti obbligazionari,   nonche'   all'espletamento   dei   servizi   locali indispensabili;   Visti, altresi', i commi 3 e 4, dello  stesso  art.  243-quinquies, con i quali e' previsto che l'anticipazione di  cui  al  comma  1  e' concessa con decreto del Ministero dell'interno, di concerto  con  il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni  di euro annui, a valere sulle dotazioni del fondo di  rotazione  di  cui all'art. 243-ter del TUOEL e che  il  medesimo  decreto  ministeriale stabilisce,   altresi',   le   modalita'    per    la    restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di dieci anni, a  decorrere  dall'anno  successivo  a  quello  in  cui  e'   erogata l'anticipazione;   Viste le richieste presentate dalle Commissioni  straordinarie  dei comuni riportati nell'allegato A,  che  forma  parte  integrante  del presente decreto, ai sensi del sopracitato art. 243-quinquies, per il riconoscimento di  un'anticipazione  di  cassa,  nel  limite  massimo concedibile,  da  destinare   esclusivamente   al   pagamento   delle retribuzioni del personale dipendente, al pagamento  delle  rate  dei mutui e di  prestiti  obbligazionari,  nonche'  all'espletamento  dei servizi  locali  indispensabili,  nei  termini  e  con  le  modalita' previste dai commi 3 e 4 del suddetto art. 243-quinquies;   Ritenuto dover stabilire con il presente decreto  anche  i  criteri per l'assegnazione a ciascun ente dell'anticipazione  richiesta,  nei limiti della misura massima di 20 milioni di euro;   Considerata la popolazione residente al 31 dicembre 2016 nei comuni di cui all'allegato A, sulla base dei dati ISTAT ivi riportati;   Ritenuto di dover stabilire  con  il  presente  decreto,  ai  sensi dell'art. 243-quinquies, comma 3, del  TUOEL,  le  modalita'  per  la restituzione dell'anticipazione medesima; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                  Concessione anticipazione di cassa 
   1. Ai comuni di cui all'allegato A, che forma parte integrante  del presente decreto, e'  concessa,  ai  sensi  dell'art.  243-quinquies, un'anticipazione di cassa a  valere  sulle  dotazioni  del  fondo  di rotazione di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo  18  agosto 2000, n. 267,  nei  limiti  di  20  milioni  di  euro,  da  destinare esclusivamente  al  pagamento  delle   retribuzioni   del   personale dipendente,  al  pagamento  delle  rate  dei  mutui  e  di   prestiti obbligazionari,   nonche'   all'espletamento   dei   servizi   locali indispensabili.     |  
|   |                                                             Allegato A 
                      ART. 243-QUINQUIES - TUOEL   ===================================================================== |              |               |           |         |   Importo    | |  Codice ente |      Ente     | Provincia |Abitanti |   riparto    | +==============+===============+===========+=========+==============+ |  4180220641  |Lamezia Terme  |     CZ    | 70.891  | 8.932.162,38 | +--------------+---------------+-----------+---------+--------------+ |  4180670140  |  Brancaleone  |     RC    |  3.574  |  450.318,77  | +--------------+---------------+-----------+---------+--------------+ |  4180670850  |     Scilla    |     RC    |  4.901  |  617.518,83  | +--------------+---------------+-----------+---------+--------------+     |  
|   |                                 Art. 2 
                Criteri e modalita' per la concessione                          dell'anticipazione 
   1.  L'anticipazione  concessa  a  ciascun   ente   richiedente   e' determinata, nel limite massimo di 200 euro per abitante e nel limite di 20 milioni di euro annui, stabiliti dalla legge.   2. L'anticipazione richiesta e'  erogata,  mediante  operazione  di giro fondi sulla contabilita'  speciale,  sotto  conto  infruttifero, intestata  all'ente  locale,  in  un'unica  soluzione  entro quindici giorni  successivi  alla  data  del  presente  decreto   e   imputata contabilmente nella accensione prestiti (codice Siope 5311  «Mutui  e prestiti ad enti del settore pubblico»).     |  
|   |                                 Art. 3 
           Modalita' per la restituzione dell'anticipazione 
   1.  L'anticipazione  ricevuta  dagli  enti   richiedenti   di   cui all'allegato A del presente decreto, e'  restituita  in  dieci  anni, decorrenti  dall'anno  successivo  a  quello  in  cui  viene  erogata l'anticipazione, con rate annuali di pari importo.   2. L'importo della rata annuale di rimborso dell'anticipazione deve essere  previsto  nel  bilancio  di  previsione   di   ciascun   ente beneficiario.   3. La restituzione dell'anticipazione e'  effettuata  entro  il  31 marzo  di  ciascun  anno,  mediante  operazione  di  girofondi  sulla apposita contabilita' speciale relativa al fondo di rotazione di  cui all'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.   4. In caso di mancata  restituzione  delle  rate  annuali  entro  i termini previsti, una  pari  somma  e'  recuperata  dalle  risorse  a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno.   5. La restituzione dell'anticipazione e' imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311 «Rimborso mutui e  prestiti ad enti del settore pubblico»).   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 19 dicembre 2018 
                                       Il Capo del Dipartimento                                        per gli affari interni e territoriali                                               Belgiorno               
       Il Capo del Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato               Franco     |  
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