| Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INTERNO |  
| DECRETO 21 dicembre 2018 |  
| Aggiornamento dei limiti  massimi  del  compenso  base  spettante  ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle  spese di funzionamento e di investimento degli enti locali.  |  
  |  
 |  
                       IL MINISTRO DELL'INTERNO 
                            di concerto con 
                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE 
   Visto  l'art.  241,  comma  1,  del   testo   unico   delle   leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali  approvato   con   il   decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che con  decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze vengano fissati i  limiti  massimi  del  compenso  base spettante    ai    componenti    degli    organi     di     revisione economico-finanziaria degli enti locali e che  il  compenso  base  e' determinato in relazione alla classe demografica  ed  alle  spese  di funzionamento e di investimento dell'ente locale e  che  tali  limiti massimi vengono aggiornati triennalmente;   Visto il decreto interministeriale 20 maggio  2005,  con  il  quale sono stati fissati i limiti massimi del  compenso  da  attribuire  ai revisori dei conti;   Considerata la necessita' di aggiornare  tali  dati,  prendendo  in considerazione la  popolazione  residente  calcolata  alla  fine  del penultimo  anno  precedente,  secondo  i  dati  ISTAT,   nonche'   la variazione percentuale rilevata del tasso di inflazione;   Considerata l'opportunita' di aggiornare i  parametri  relativi  al valore medio  pro-capite  della  spesa  corrente  e  della  spesa  di investimento, sulla base dei dati piu'  aggiornati  in  possesso  del Ministero dell'interno desunti dai consuntivi dell'anno 2017;   Valutato inoltre, di distinguere gli enti locali in  due  fasce  di popolazione, esclusivamente ai  fini  dell'incremento  dell'ulteriore 30%, rispetto l'aumento del 20,3% per il tasso  d'inflazione,  quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per i  quali  si  applica esclusivamente il predetto aumento del tasso d'inflazione  e,  quelli con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per i  quali  si  applica anche l'ulteriore incremento del 30%;   Assunto altresi' che le funzioni del revisore contabile nell'ultimo decennio sono esponenzialmente aumentate alla luce della legislazione della finanza pubblica e che questo impone l'adeguamento dei compensi base, anche per rispettare i  principi  sull'equo  compenso,  di  cui all'art. 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. Il limite massimo del compenso base  annuo  lordo  spettante  ad ogni componente degli organi di revisione  economico-finanziaria  dei comuni, delle province e delle  citta'  metropolitane  e'  pari,  per ciascuna fascia  demografica  degli  enti  considerati,  alla  misura indicata nella tabella  A,  allegata  al  presente  decreto,  con  le seguenti maggiorazioni:     a) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale  pro-capite  desumibile  dall'ultimo  bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale  per  fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al presente decreto;     b) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti  annuale  pro-capite,  desumibile  dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di  cui  alla  tabella  C,  allegata  al  presente decreto.   2. Le maggiorazioni di cui al comma 1 sono cumulabili tra loro.   3. L'eventuale adeguamento del compenso  deliberato  dal  consiglio dell'ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati  dal  presente decreto non ha effetto retroattivo.     |  
|   |                                                               Allegato 
                                                       Tabella A      Compenso base annuo lordo per ogni componente degli organi                    di revisione degli enti locali 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
   1.  I  limiti  massimi  del  compenso   spettante   ai   componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria, come  determinato  in base al presente decreto, sono da intendersi al netto  dell'IVA  (nei casi in cui il revisore sia  soggetto  passivo  dell'imposta)  e  dei contributi previdenziali  posti  a  carico  dell'ente  da  specifiche disposizioni di legge.     |  
|   |                                 Art. 3 
   1. Ai componenti  dell'organo  di  revisione  economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune  ove  ha sede  l'ente,  spetta   il   rimborso   delle   spese   di   viaggio, effettivamente sostenute, per  la  presenza  necessaria  o  richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle  proprie  funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi.   2. Le modalita' di calcolo dei  rimborsi  se  non  determinate  dal regolamento di  contabilita'  sono  fissate  nella  deliberazione  di nomina o in  apposita  convenzione  regolante  lo  svolgimento  delle attivita' dell'organo di revisione.   3. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove cio' si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso  delle  spese effettivamente sostenute per  il  vitto  e  l'alloggio  nella  misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente.     |  
|   |                                 Art. 4 
   1. I limiti massimi, di cui agli articoli 1 e 2, del compenso  base spettante    ai    componenti    degli    organi     di     revisione economico-finanziaria degli enti  locali  decorrono  dal  1°  gennaio 2019.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 21 dicembre 2018 
                                             Il Ministro dell'interno:                                                      Salvini            Il Ministro dell'economia e delle finanze:                   Tria                        |  
|   |  
 
 | 
 |