Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 21 dicembre 2018 |
Gestione commissariale della «Cooperativa agricola Il Forteto - societa' agricola cooperativa», in Vicchio e nomina del commissario governativo. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Viste le risultanze ispettive della revisione ordinaria disposta, nei confronti della societa' cooperativa «Cooperativa agricola Il Forteto - societa' agricola cooperativa», con sede in Vicchio (FI), dalla Associazione nazionale di rappresentanza Confcooperative, cui la cooperativa risulta aderente; Preso atto che la cooperativa e' stata sottoposta a revisione ordinaria e a successivo supplemento di verifica, concluso in data 25 ottobre 2018 con la proposta di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Preso atto altresi' che nel corso della suddetta revisione sono state depositate le motivazioni della sentenza della Corte di cassazione, sezione penale, del 22 dicembre 2017, di accertamento definitivo dei fatti avvenuti all'interno della cooperativa e che a seguito di tale deposito la cooperativa e' stata sottoposta ad un supplemento di verifica, disposto in data 28 giugno 2018 e concluso con verbale di accertamento del 25 ottobre 2018, a seguito di diffida del 10 agosto 2018, con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Viste le risultanze del supplemento di verifica ispettiva concluso il 10 agosto 2018, dal quale si rileva che la cooperativa - diffidata a sanare le irregolarita' riscontrate nel termine di quarantacinque giorni - in sede di accertamento di verifica ispettiva, concluso in data 25 ottobre 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale, evidenziava il permanere di talune gravi irregolarita' gestionali e piu' precisamente: 1. mancata esclusione di tutti i soci coinvolti nel procedimento penale definitivamente concluso in data 22 dicembre 2017 con la sentenza della Corte di cassazione; 2. mancata adozione di iniziative atte ad evitare la commistione strutturale e funzionale tra cooperativa e associazione, risultante da atti negoziali in essere tra i predetti enti; 3. mancata adozione di atti finalizzati ad interrompere ogni collegamento con l'associazione, anche mediante la rimozione di tutte le clausole statutarie e regolamentari riconducibili alle finalita' della predetta associazione; 4. mancata interruzione di ogni rapporto associativo, patrimoniale, contrattuale con le persone coinvolte nelle vicende giudiziarie i cui atti compiuti, rilevati dal giudice penale, integrano una violazione delle clausole statutarie; 5. mancata adozione di atti volti ad evitare che persone coinvolte nel processo penale utilizzino in qualunque modo, anche per interposti contratti con l'associazione Il Forteto, gli immobili di proprieta' della cooperativa; 6. mancata adozione di atti volti a far ritenere effettivamente esclusi dalla base sociale i soci gia' receduti o esclusi nonche' ad attivare, ad ogni modo, qualsiasi iniziativa per allontanare, sotto qualsiasi forma e sotto qualsiasi veste, dalla base sociale e dai luoghi della cooperativa, le persone coinvolte nel processo penale che abbiano congiuntamente violato le clausole statutarie; Vista la nota n. 0405516 del 27 novembre 2018 con la quale questa Direzione generale, sulla base delle citate risultanze ispettive, ha comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale; Vista la nota pervenuta in data 12 dicembre 2018 ed acquisita con il protocollo n. 427119 del 13 dicembre 2018 con la quale la cooperativa ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni, comprensive di undici allegati, in ordine alla citata comunicazione di avvio del procedimento; Considerato che le citate controdeduzioni non risultano suscettibili di far mutare l'orientamento di questa Autorita' di vigilanza, atteso che le stesse non aggiungono nulla di rilevante rispetto alle controdeduzioni gia' formulate in ordine al verbale ispettivo e gia' valutate da questa amministrazione, unitamente alle risultanze ispettive, ai fini della suddetta comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del decreto di gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Considerato in particolare che, nel termine di quarantacinque giorni imposto dalla diffida e a tutt'oggi, non tutti i soci coinvolti nel procedimento penale definitivamente concluso in data 22 dicembre 2017 con la sentenza della Corte di cassazione sono stati esclusi dalla cooperativa, ne' gli stessi risultano avere interrotto ogni rapporto associativo, patrimoniale e contrattuale con l'ente; Considerato, inoltre, che, sia dalle evidenze ispettive che dalle citate controdeduzioni del 12 dicembre 2018, emerge che a tutt'oggi sussiste una commistione tra la cooperativa e l'associazione consistente nelle presenza di atti negoziali tra i predetti enti che evidenziano la mancanza di indipendenza tra gli stessi, circostanza quest'ultima rilevante ai fini del corretto funzionamento della cooperativa, atteso che la stessa non risulta titolare della piena potesta' decisionale propria delle societa' cooperative; infatti, nelle predette controdeduzioni si legge che «sull'immobile concesso in godimento all'associazione Il Forteto, grava un mutuo ipotecario che la cooperativa ha contratto per far fronte al pagamento delle spese processuali derivanti dalla condanna in sede civile emessa nel processo penale deciso dalla Corte di cassazione con sentenza del 22 dicembre 2017; i canoni di locazione che la cooperativa riscuote dalla locazione di tali immobili sono destinati proprio al pagamento del mutuo ipotecario contratto per tale occorrenza»; Tenuto conto che la cooperativa non ha provveduto alla modifica dello statuto come richiesto in sede ispettiva, eliminando tutte le clausole statutarie espressive di un collegamento con l'associazione Il Forteto, posto che la mera soppressione della clausola contenuta all'art. 4, lettera i) dello statuto («favorire la vita comunitaria dei soci e anche delle loro famiglie presso la cooperativa») non risulta aver eliminato le clausole che evidenziano la contiguita' funzionale e strutturale tra i due enti ma, anzi, risulta essere stata espunta dallo statuto sociale una clausola che, in un contesto di corretto dipanarsi dei rapporti tra soci, esprime(va) la mutualita' tipica di una societa' cooperativa agricola; Considerato, infine, che a tutt'oggi, come accertato in sede ispettiva e non confutato nelle controdeduzioni, alcuni soci esclusi dalla cooperativa risultano ancora svolgere attivita' sociali o, comunque, avere rapporti di fatto con la cooperativa; infatti il revisore nel corso del supplemento di verifica concluso in data 10 agosto 2018 dichiara di aver preso visione di «atti della cooperativa dai quali risulta che soci dimessi sono ancora convocati a partecipare alle assemblee», diffidando la cooperativa «a ritenere esclusi di fatto dalla base sociale soci gia' receduti o esclusi» e in sede di accertamento ispettivo, concluso in data 25 ottobre 2018, ritenendo tale irregolarita' non sanata; Preso atto che in data 10 dicembre 2018 e' pervenuta una lettera, datata 6 dicembre 2018, di alcuni soci della cooperativa Il Forteto dalla quale risulterebbe che nella compagine sociale della medesima cooperativa figurano ancora undici soci che «fanno parte della comunita' tanto discussa», di cui quattro soci coinvolti nel processo penale concluso dalla citata sentenza della Corte di cassazione del 22 dicembre 2017; Ritenuto quindi che le risultanze ispettive ed istruttorie evidenziano la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile, proposto al termine del supplemento di verifica dall'Associazione nazionale di rappresentanza Confcooperative; Visto il parere favorevole espresso a maggioranza dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018, come da comunicazione telematica in pari data da parte della segreteria del Comitato medesimo; Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile, che prevede che l'Autorita' di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico; Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga; Tenuto conto, altresi', che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestivita' nel subentro nella gestione, affinche' il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario mediante sorteggio nell'ambito di una rosa di professionisti particolarmente qualificati, individuati sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza, come risultanti anche dai relativi curricula acquisiti dalla banca dati in uso al Ministero, e della disponibilita' all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificita' della procedura come sopra illustrata; Considerato che in data odierna, presso l'Ufficio di gabinetto del Ministero dello sviluppo economico e' stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo, nell'ambito della menzionata rosa di cinque professionisti; Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in pari data, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Jacopo Marzetti; Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae dell'avv. Jacopo Marzetti;
Decreta:
Art. 1
Il consiglio di amministrazione della societa' cooperativa «Cooperativa agricola Il Forteto - societa' agricola cooperativa», con sede in Vicchio (FI), codice fiscale 01408150488, costituita in data 2 agosto 1977, e' revocato. |
| Art. 2
L'avv. Jacopo Marzetti, nato a Roma il 14 maggio 1982 (codice fiscale MRZJCP82E14H501R), domiciliato in Roma, via Brofferio, 6, e' nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto. |
| Art. 3
Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia. |
| Art. 4
Il compenso spettante al commissario governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale o alternativamente con ricorso straordinario al Capo dello Stato nei rispettivi termini di legge.
Roma, 21 dicembre 2018
p. Il direttore generale: Scarponi |
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