Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 21 dicembre 2018
Gestione commissariale della «Virgilio Societa' cooperativa», in Bacoli e nomina del commissario governativo.


IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali

Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013: «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria disposta nei confronti della societa' cooperativa «Virgilio Societa' cooperativa» con sede in Bacoli (NA) (codice fiscale 80051200634) conclusa in data in data 8 marzo 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Considerato che la cooperativa era stata diffidata a sanare entro il termine di novanta giorni le irregolarita' riscontrate in sede di rilevazione, conclusa in data 5 dicembre 2017, e che in sede di accertamento concluso in data 8 marzo 2018 le citate irregolarita' non risultavano sanate;
Considerato che dalle citate risultanze ispettive risultavano permanere le seguenti irregolarita': 1. irregolare tenuta del libro delle determinazioni dell'organo amministrativo anche in ordine alla delibere di ammissione e recesso dei soci; 2. assenza di delibera autorizzativa dei lavori di manutenzione effettuati nel condominio; 3. mancata predisposizione e sottoposizione all'assemblea dei soci di un atto ricognitivo sulla situazione dei soci assegnatari e degli eredi assegnatari, dei soci morosi e delle azioni intraprese dal consiglio di amministrazione per regolarizzare tale posizione; 4. omessa trasmissione al Comune di Bacoli della situazione aggiornata della posizione dei soci; 5. mancata conformita' dei libri sociali alla vigente normativa in materia di bollatura e vidimazione; 6. irregolare tenuta del libro soci, con riferimento alle quote sottoscritte, versate e restituite, alla posizione dei soci defunti o dimessi; 7. mancato adeguamento della quota sociale da lire a euro; 8. mancata informativa ai soci in ordine ai criteri ed alle condizioni con cui sono stati individuati i professionisti incaricati di collaborare con la cooperativa; 8. mancata informativa ai soci in ordine al contenuto dei verbali ispettivi relativi alla cooperativa nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 17, comma 2 del decreto legislativo n. 220/2002; 9. omessa informativa ai soci in merito: alla costituzione del condominio in luogo della societa' cooperativa e all'adozione del relativo regolamento; all'attuale situazione con il Comune di Bacoli per la definizione delle problematiche relative al suolo e alle aree comuni; all'attuale situazione dei lavori relativi alle infrastrutture e di tutti i servizi comuni che risultano non ancora ultimati, sebbene la cooperativa risulta aver assegnato gli alloggi gia' dal 1994; alla situazione inerente lo stato di elaborazione delle quote millesimali da sottoporre all'assemblea dei soci, per consentire la definizione di una proposta per l'assegnazione delle aree di corte esclusiva ed effettuare i relativi conguagli tra i soci;
Tenuto conto che dalle risultanze ispettive e' emersa la sussistenza, all'interno del sodalizio, di un rilevante deficit di democrazia interna, con l'aggravante della non trasparente tenuta delle scritture contabili, in violazione, in particolare, dell'art. 2219 del codice civile;
Preso atto che nelle conclusioni al verbale, gli ispettori affermano che «persiste una situazione di mancanza di chiarezza sia negli atti, sia nella gestione, sia nei rapporti con i soci. Permane, quindi, una situazione che non puo' essere affrontata dall'attuale gruppo dirigente e del presidente del consiglio di amministrazione (...). Cio' dimostra nei fatti un distacco sostanziale sia all'interno del consiglio di amministrazione sia con la base sociale che e' risultata essere, dalle varie audizioni e incontri, del tutto insoddisfatta, preoccupata e frustrata da una direzione verticistica e personalistica dell'ente e non partecipata dell'ente»;
Vista la nota n. 153141 trasmessa via pec in data 7 maggio 2018 con la quale e' stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Vista la nota pervenuta in data 23 maggio 2018 ed acquisita, con i relativi allegati, con i protocolli n. 176568 e n. 176569, con la quale la cooperativa ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in ordine alla comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiedecies del codice civile;
Considerato che con le predette controdeduzioni l'ente si limita a riproporre sostanzialmente le stesse argomentazioni spese in sede di contraddittorio nei confronti dei verbali di ispezione straordinaria gia' trasmesse alla divisione V, competente in materia di vigilanza, che le aveva esaminate e ritenute non idonee a considerare superate le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva ed aveva inoltrato i verbali ispettivi a questo ufficio per la conseguente adozione del provvedimento proposto in sede ispettiva;
Considerato, altresi', che questo ufficio in sede istruttoria aveva gia' valutato le risultanze ispettive e le controdeduzioni inviate dalla cooperativa sui verbali di ispezione straordinaria sulla base delle quali aveva avviato il procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale e che la mera riproposizione delle medesime argomentazioni gia' svolte in sede di contraddittorio su verbali di ispezione straordinaria non risulta suscettibile di far mutare l'orientamento di questo ufficio, in quanto si ritiene permangano nell'ente le criticita' sopra rappresentate; con particolare riferimento al deficit di democrazia interna e alla non trasparente tenuta delle scritture contabili;
Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 e garantita la piena partecipazione al procedimento amministrativo alla rappresentante legale dell'ente ed ai soggetti interessati;
Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies;
Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;
Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;
Tenuto conto, altresi', che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestivita' nel subentro nella gestione affinche' il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;
Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilita' all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificita' della procedura come sopra illustrata;
Visto il parere favorevole espresso all'unanimita' dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018;
Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae della dott.ssa Rosa Camarda;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio di amministrazione della societa' cooperativa «Virgilio Societa' cooperativa», con sede in Bacoli (NA) (codice fiscale 80051200634), costituita in data 1° febbraio 1973, e' revocato.
 
Art. 2

La dott.ssa Rosa Camarda, nata a Salerno il 9 aprile 1966 (codice fiscale CMRRSO66D49H703W), ed ivi domiciliata in via Generale Gonzaga n. 12, e' nominata commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.
 
Art. 3

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.
 
Art. 4

Il compenso spettante al commissario governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 21 dicembre 2018

p. Il direttore generale: Scarponi