| Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 17 dicembre 2018 |  
| Monitoraggio e certificazione del pareggio di bilancio  2018  per  le regioni a statuto ordinario.  |  
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                        IL RAGIONIERE GENERALE                              DELLO STATO 
   Visto l'art. 1, comma 469, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti  relativi  a quanto disposto dall'art. 1, commi da 463 a 484, della legge  n.  232 del 2016 e per acquisire elementi informativi utili  per  la  finanza pubblica, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 della citata  legge  n.  232 del 2016, con tempi e modalita' definiti  con  decreti  del  predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;   Visto l'art. 1, comma 470, della citata legge n. 232 del  2016,  ai sensi del quale ai fini della verifica del rispetto  degli  obiettivi di saldo, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano trasmettono, utilizzando il sistema web appositamente previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a  quello  di riferimento,  al  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   - Dipartimento   della   Ragioneria   generale   dello    Stato,    una certificazione dei risultati  conseguiti,  firmata  digitalmente,  ai sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale,  di  cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  dal  rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario  e  dall'organo  di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dai decreti di cui al comma 469 del  citato art. 1 della legge n. 232 del 2016;   Visto il comma 466 dell'art. 1 della predetta legge n. 232 del 2016 che, ai fini del  concorso  al  contenimento  dei  saldi  di  finanza pubblica, prevede che gli enti di cui al comma 465 devono  conseguire un saldo non negativo, in  termini  di  competenza,  tra  le  entrate finali e le spese finali, e che, ai  fini  della  determinazione  del predetto saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili  ai  titoli 1, 2, 3, 4  e  5  dello  schema  di  bilancio  previsto  dal  decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le  spese  finali  sono  quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e  3  del  medesimo  schema  di  bilancio, compreso, per gli anni 2017-2019, il fondo pluriennale vincolato,  di entrata e di spesa, al  netto  della  quota  riveniente  dal  ricorso all'indebitamento, mentre non rileva la quota del  fondo  pluriennale vincolato  di   entrata   che   finanzia   gli   impegni   cancellati definitivamente  dopo   l'approvazione   del   rendiconto   dell'anno precedente;   Visto l'art. 1, comma 475, della citata legge n. 232 del  2016  che disciplina, in  caso  di  mancato  conseguimento  del  saldo  di  cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016,  le  sanzioni  da applicare agli enti inadempienti;   Visto l'art. 1, comma 476, della citata legge n. 232 del 2016,  che disciplina le sanzioni da  applicare  nel  caso  in  cui  il  mancato conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge  n. 232 del 2016, sia inferiore al 3 per cento degli  accertamenti  delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo;   Visto l'art. 1, comma 479 lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  il  quale  prevede  che  a  decorrere  dall'anno  2018  con riferimento ai risultati dell'anno precedente,  e  a  condizione  del rispetto dei termini perentori previsti  per  la  certificazione  dei risultati del pareggio di bilancio, alle regioni  che  rispettano  il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale  di  cassa non negativo fra le entrate e le spese finali,  sono  assegnate,  con decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  entro  il  30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate  dal  bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi del comma  475,  lettera b),  per  essere  destinate  alla  realizzazione   di   investimenti. L'ammontare  delle  risorse  per  ciascuna  regione  e'   determinato mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano. Le regioni che conseguono il  saldo  finale  di  cassa  non  negativo trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni concernenti  il monitoraggio al 31 dicembre del saldo  di  cui  al  comma  466  e  la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e  in termini di cassa, secondo le modalita' previste dai decreti di cui al comma 469. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione  erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanita' registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle  relative  regolazioni  contabili  imputate  al  medesimo esercizio;   Visto l'art. 1, comma 479 lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  il  quale  prevede  che  a  decorrere  dall'anno  2018  con riferimento ai risultati dell'anno precedente,  e  a  condizione  del rispetto dei termini perentori previsti per la certificazione di tali risultati, per le regioni e le citta' metropolitane che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando  spazi  finanziari  inutilizzati inferiori all'1 per cento degli  accertamenti  delle  entrate  finali dell'esercizio nel quale e' rispettato il medesimo  saldo,  nell'anno successivo la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  puo'  essere innalzata del 10 per cento  della  spesa  sostenibile  ai  sensi  del predetto comma 28;   Visto l'art. 10, commi da 3 a 5, della legge 24 dicembre  2012,  n. 243,  che  prevedono  la  possibilita'  di  effettuare   investimenti finanziati  da  operazioni  di  indebitamento  e  dall'utilizzo   dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale o sulla base  dei  patti di solidarieta' nazionali, disciplinati con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21 febbraio 2017, n. 21, emanato in attuazione dell'art.  10,  comma  5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante criteri e modalita'  di attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 24  dicembre  2012,  n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali;   Visto l'art.  1-bis  del  decreto-legge  25  luglio  2018,  n.  91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018,  n.  108, che ha previsto, per l'anno 2018, la possibilita' per le  regioni  di rendere disponibili, entro il  30  settembre  2018,  ulteriori  spazi finanziari per gli  enti  locali  del  proprio  territorio  ai  sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21;   Visto l'art. 1, comma 507, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che gli enti territoriali non  possono  beneficiare  di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario  successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per  una quota inferiore al 90 per cento;   Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che  prevede che gli enti territoriali sono tenuti a trasmettere  le  informazioni relative agli investimenti al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP);   Visto l'art. 2, comma 14, e l'art. 4,  comma  11  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 2, i quali prevedono che gli enti beneficiari degli spazi  finanziari  acquisiti attraverso le intese regionali e i patti  di  solidarieta'  nazionale trasmettono le informazioni relative agli investimenti  effettuati  a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere  pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;   Visto l'art. 1, comma 775, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che alle regioni a statuto ordinario e'  attribuito  un contributo destinato alla riduzione del debito,  di  importo  pari  a 2.300 milioni di euro per l'anno 2018, che gli  importi  spettanti  a ciascuna  regione  a  statuto  ordinario,  indicati   nella   tabella riportata  nel  predetto  comma  775,  possono  essere  modificati  a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo  da  sancire, entro il 31 gennaio 2018, in sede  di  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e di Bolzano, e che  ciascuna  regione  a  statuto  ordinario  consegue nell'anno 2018 un valore positivo del  saldo  di  cui  al  comma  466 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in misura  pari  al predetto contributo;   Vista l'intesa sancita nella seduta straordinaria  del  31  gennaio 2018 che, ai sensi dell'art. 1, comma 775, della  legge  27  dicembre 2017, n. 205  ha  ridefinito  la  ripartizione  del  contributo  alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2018;   Visto l'art. 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  il quale prevede che, al  fine  di  favorire  l'utilizzo  delle  risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali di cui  all'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225 secondo le procedure ordinarie di spesa, a  decorrere  dal  2018  gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo di cui all'art. 1,  comma 466, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  di  importo  pari  alla differenza tra le risorse riversate a seguito  della  chiusura  delle contabilita' speciali in  materia  di  protezione  civile,  ai  sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n.  90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento;   Viste le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017  e  n. 101 del 2018 e, in particolare, l'interpretazione  costituzionalmente orientata dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, in base alla quale l'avanzo di amministrazione e  il  Fondo  pluriennale  vincolato  non possono essere limitati nel  loro  utilizzo.  In  particolare,  viene affermato che «l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge e' nella disponibilita' dell'ente che lo realizza»;   Considerato che la piena attuazione  delle  citate  sentenze  della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e  n.  101  del  2018  determina maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica  e,  di  conseguenza,  e' applicabile il comma 13, dell'art. 17, della legge 31 dicembre  2009, n. 196;   Visto il comma 13, dell'art. 17, della richiamata legge n. 196  del 2009, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorche' riscontri che l'attuazione di leggi  rechi  pregiudizio  al conseguimento   degli   obiettivi   di   finanza   pubblica,   assume tempestivamente le conseguenti  iniziative  legislative  al  fine  di assicurare il rispetto dell'art. 81 della Costituzione.  La  medesima procedura e' applicata in  caso  di  sentenze  definitive  di  organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti  interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare  maggiori  oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale  dall'art.  61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;   Visto l'accordo sancito in Conferenza Stato Regioni il  15  ottobre 2018, nel quale le regioni a  statuto  ordinario  concordano  con  lo Stato l'applicazione delle sentenze  della  Corte  costituzionale  n. 247/2017 e n. 101/2018 in materia di pieno  utilizzo  dell'avanzo  di amministrazione a decorrere dall'anno 2021 e concordano, altresi', di verificare,  in  occasione  della  predisposizione  della  legge   di bilancio per l'anno 2020, la possibilita' di anticiparne l'utilizzo;   Considerata  la  necessita'  di  un   intervento   legislativo   di adeguamento  della  disciplina  del  pareggio  di  bilancio  prevista dall'art. 1, commi da 463 a 484 della  legge  n.  232  del  2016,  in attuazione degli articoli 9 e 10 della legge n. 243  del  2012,  alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del  2017  e  n.  101  del 2018, nel rispetto delle disposizioni recate  dal  citato  comma  13, dell'art. 17, della legge n. 196 del 2009;   Viste  le  sotto  riportate  disposizioni   legislative   che,   in attuazione del richiamato art. 10, comma 4, della legge  n.  243  del 2012, hanno avviato, compatibilmente con  gli  obiettivi  di  finanza pubblica,  il  progressivo  integrale  utilizzo  dei   risultati   di amministrazione degli esercizi precedenti:     a) i commi dal 495 al 495-ter della legge 11  dicembre  2016,  n. 232, che assegnano e ripartiscono alle regioni  a  statuto  ordinario spazi finanziari a favore delle regioni per 500 milioni dal  2017  al 2019 nell'ambito dei patti nazionali di cui  all'art.  10,  comma  4, della legge n. 243 del 2012, e in particolare, il comma 495-ter, che, per l'anno 2018, ha ripartito gli spazi finanziari di cui al predetto comma 495 tra le regioni a statuto  ordinario  per  effettuare  negli anni dal 2018 al 2022 investimenti nuovi,  la  cui  realizzazione  e' certificata entro il  31  marzo  dell'anno  successivo  a  quello  di riferimento,   mediante   apposita   comunicazione    al    Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria generale dello Stato. In caso di  mancata  o  parziale  realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475;     c) l'art. 44, comma 6-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n. 229, il quale prevede che in ciascun anno del periodo  2018-2021,  e' determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari per l'anno in corso, da assegnare,  nel  rispetto  degli  obiettivi  di  finanza pubblica, alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi  sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24   agosto   2016, nell'ambito dei patti nazionali di cui all'art. 10,  comma  4,  della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da ripartire tra le regioni in misura proporzionale  e  comunque  non  superiore  all'importo  delle  quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4. Gli  spazi  finanziari sono destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonche' per  la  messa  in  sicurezza  degli edifici. Gli spazi da  assegnare  per  l'esercizio  2018  sono  stati comunicati alle regioni con la nota della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile n. CG/0025331 del 3 maggio;   Ravvisata l'opportunita' di procedere  all'emanazione  del  decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al  comma  469  e 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 per le regioni a  statuto ordinario;   Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  che,  nella seduta del 6 dicembre 2018  ha  espresso  parere  favorevole  con  la raccomandazione relativa agli spazi finanziari ceduti  dalle  regioni agli enti locali e da questi non utilizzati;   Ritenuto di non dare seguito  alla  raccomandazione  delle  Regioni riguardante gli spazi ceduti dalle regioni  agli  enti  locali  e  da questi non  utilizzati  in  quanto,  la  circolare  della  Ragioneria generale dello Stato n. 25 del 3 ottobre 2018, riguardando l'utilizzo di avanzo «aggiuntivo» rispetto a  quello  ceduto  agli  enti  locali nell'ambito delle Intese regionali verticali e  orizzontali,  non  ha innovato la disciplina  delle  predette  Intese  rispetto  agli  anni precedenti; 
                               Decreta:                            Articolo unico 
   1. Per l'esercizio 2018, le regioni a statuto ordinario  forniscono al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato  -  le  informazioni  concernenti  il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto  disposto  dall'art. 1, commi da 463 a 503, della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  con  i tempi, le  modalita'  e  i  prospetti  definiti  dall'allegato  A  al presente decreto.   2. Gli enti di  cui  al  comma  1  trasmettono,  entro  il  termine perentorio del 31 marzo 2019,  al  Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  -  una certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante  legale,  dal responsabile del servizio  finanziario  e  dall'organo  di  revisione economico - finanziaria, ove previsto, relativa al rispetto del saldo tra le entrate finali e le spese finali, secondo il  prospetto  e  le modalita'  contenute  nell'allegato  B  al   presente   decreto.   La trasmissione  per  via  telematica  della  certificazione  ha  valore giuridico   ai   sensi   dell'art.   45,   comma   1,   del    codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.   3. In attuazione dell'art. 1, comma 469, della citata legge n.  232 del 2016, le regioni a  statuto  ordinario  comunicano  al  Ministero dell'economia  e  delle  finanze -  Dipartimento   della   Ragioneria generale  dello  Stato -   gli   elementi   informativi   riguardanti l'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri 21 febbraio 2017, n. 21, recante criteri e  modalita'  di  attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n.  243,  con  i tempi, le  modalita'  e  i  prospetti  definiti  dall'allegato  C  al presente decreto.   4. Gli allegati al presente decreto possono essere  aggiornati  dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della Ragioneria generale dello Stato - a seguito di successivi  interventi normativi volti  a  modificare  le  regole  vigenti  di  riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i  rapporti  tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano, ai fini della trasmissione alle regioni e alle province  autonome  di Trento e di Bolzano   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 17 dicembre 2018 
                            Il Ragioniere generale dello Stato: Franco     |  
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   Il presente allegato riguarda i tempi, le modalita' ed i  prospetti per la trasmissione del  monitoraggio  degli  adempimenti,  da  parte delle regioni, relativi a quanto disposto dall'articolo 1,  commi  da 463 a 508, della legge n. 232 del 2016, con riferimento all'esercizio 2018.   A. ISTRUZIONI GENERALI 
   A.1. Tempi e modalita' di trasmissione. 
   Le  Regioni  a  statuto  ordinario  trasmettono   le   informazioni riguardanti il monitoraggio del  rispetto  del  saldo  di  competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali attraverso  il  modello 1SF/18 alla data del 31 dicembre 2018, entro trenta giorni dalla fine del  periodo  di  riferimento,  esclusivamente   tramite   l'apposita applicazione  web,  predisposta  dal  Dipartimento  della  Ragioneria generale dello  Stato,  nel  portale  dedicato  al  monitoraggio  del pareggio di bilancio.   I dati richiesti sono trasmessi in migliaia di  euro  e  con  segno positivo,  salvo  la  voce  O)  che,  in  caso  di  mancato  rispetto dell'obiettivo di saldo, puo' assumere valore negativo.   Le regole per l'accesso all'applicazione web  ed  al  suo  utilizzo sono consultabili nel sito internet della Ragioneria  Generale  dello Stato, http://www.rgs.mef.gov.it,  nel  Menu'  a  tendina  denominato "E-government" - Sezione "Solo amministrazioni locali" - "Pareggio di bilancio". 
   A.2 Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze gia' in uso. 
   Gli  accreditamenti  sinora  effettuati   per   le   utenze   delle applicazioni web  dedicate  al  patto  di  stabilita'  interno  e  al pareggio 2017, predisposte dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rimangono validi per il  monitoraggio  del  pareggio  di bilancio 2018 sino a quando  la  Regione  non  decida  di  eliminare, variare o creare nuove utenze.   L'applicazione  web  consente  agli  enti  di   poter   effettuare, direttamente al  sistema  web,  la  richiesta  di  una  nuova  utenza attraverso la compilazione di una maschera  per  l'inserimento  delle seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie:     a. nome e cognome delle persone da  abilitare  alla  trasmissione dei dati;     b. codice fiscale;     c. ente di appartenenza;     d. recapito di posta elettronica e telefonico.   Si precisa che ogni utenza e' strettamente personale, per cui  ogni ente puo' richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze. 
   A.3. Requisiti  informatici  per  l'applicazione  web  dedicata  al pareggio di bilancio 
   Per  l'utilizzo  del  sistema  web  dedicato  al  monitoraggio  del pareggio sono necessari i seguenti requisiti:     • dotazione informatica:  disponibilita'  di  una  postazione  di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Internet Explorer  10  o superiore, Mozilla Firefox e  Google  Chrome);  applicazione  Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe;     • supporti operativi: le modalita' di accesso  al  sistema  e  le istruzioni   per   l'utilizzo   dello   stesso   sono    disponibili, nell'apposita area dedicata  al  Pareggio  del  sito  internet  della Ragioneria Generale dello Stato, nella sezione dedicata  al  pareggio di bilancio sotto  la  dicitura  "Regole  per  il  sito  pareggio  di bilancio". 
   A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto 
   Eventuali  chiarimenti  o  richieste  di  supporto  possono  essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:     • assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti  di  natura  tecnica  ed informatica,  compresi  eventuali  problemi   di   accesso   e/o   di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto  "Utenza  per Pareggio di  bilancio  -  richiesta  di  chiarimenti".  Si  prega  di comunicare, anche  in  questo  caso,  il  nominativo  e  il  recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati;  per  urgenze  e' possibile contattare l'assistenza  tecnica  applicativa  ai  seguenti numeri   06-4761.2375/2125/2782   dalle   8.00   alle   18.00,    con l'interruzione di un'ora tra 13.00 e le 14.00;     •   pareggiobilancio@mef.gov.it   per   i   quesiti   di   natura amministrativa e/o normativa;     •  rgs.igae.ufficioV@mef.gov.it  per  il  monitoraggio   BDAP/MOP indicando  nell'oggetto   della   mail   "Monitoraggio   investimenti indiretti a valere su spazi finanziari MONIT/18 - Regione xxx".   B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 1SF/18 
   B.1. Istruzioni generali 
   Per il monitoraggio 2018 del saldo di  competenza  finanziaria  tra entrate finali e spese finali previsto dall'art. 1, comma 469,  della legge n. n. 232 del 2016, e' stato predisposto il modello n.  1SF/18, articolato  in  due  sezioni,  la  prima  riguardante   la   verifica dell'equilibro tra le entrate finali e le spese finali (art. 1, comma 466, legge n. 232), la seconda per l'analisi degli  spazi  finanziari acquisiti.   Entrambe le sezioni sono compilate seguendo le seguenti regole:     • gli importi indicano i dati cumulati a  tutto  il  31  dicembre 2018.     • gli importi possono riguardare dati  provvisori,  anche  se  le informazioni riguardanti il  monitoraggio  del  saldo  di  competenza finanziaria  tra  entrate  e  spese  finali,   trasmesse   ai   sensi dell'articolo 1, comma 469, della  citata  legge  n.  232  del  2016, dovrebbero,  in  linea  di  principio,  riguardare  dati  definitivi. Tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse  definitiva,  gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori,  che  e' consentito  modificare  non  appena  saranno   disponibili   i   dati definitivi. 
   B.2. La sezione 1:  Verifica  equilibrio  entrate  finali  -  spese finali 
   La prima sezione del modello 1SF/18 e' articolata  in  tre  colonne denominate:     a) "Dati gestionali  COMPETENZA  a  tutto  il  31  dicembre  2017 (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni)", riguardante  i  risultati di competenza finanziaria del 2017: ovvero  gli  accertamenti  e  gli impegni esigibili nell'esercizio 2017, gli  stanziamenti  riguardanti il fondo pluriennale vincolato 2017 di  entrata  e  di  spesa  e  gli eventuali spazi finanziari acquisiti o ceduti nel corso del  2017.  I dati  riguardanti  tale   colonna   sono   inseriti   in   automatico dall'applicativo  del  pareggio,   avvalendosi   delle   informazioni inserite dall'ente nella rilevazione del pareggio del precedente anno 2017. L'eventuale variazione dei dati 2017 deve essere effettuata nei corrispondenti  prospetti  del  monitoraggio  relativo  al   pareggio dell'anno 2017.     b) "Dati gestionali  COMPETENZA  a  tutto  il  31  dicembre  2018 (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni)", riguardante  i  risultati di competenza finanziaria del 2018: ovvero  gli  accertamenti  e  gli impegni esigibili nell'esercizio 2018, gli  stanziamenti  riguardanti il fondo pluriennale vincolato 2018 di  entrata  e  di  spesa  e  gli eventuali spazi finanziari acquisiti o ceduti nel corso del  2018.  I dati riguardanti tale colonna sono inseriti dall'ente,  salvo  quelli riguardanti i totali, le formule e gli spazi finanziari, calcolati in automatico dall'applicativo del pareggio,     c)  "Dati  gestionali  CASSA  a  tutto  il  31   dicembre   2018" riguardante i risultati di cassa, ovvero gli incassi  e  i  pagamenti effettuati nel 2018 (in conto competenza e in conto residui), al fine di verificare l'applicazione della premialita' prevista dall'articolo 1, comma 479, lettera a), della legge n. 232 del 2016.  Ai  fini  del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso del 2018 per  il  finanziamento  della  sanita'  registrata nell'apposita voce delle partite di giro,  al  netto  delle  relative regolazioni contabili imputate contabilmente  al  medesimo  esercizio per le anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio.   La prima ripartizione della sezione 1 del modello riguarda il fondo pluriennale  di  entrata,  articolato  nelle   seguenti   voci,   non valorizzabili con riferimento  alla  terza  colonna,  riguardante  la cassa:     A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti;     A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto  capitale  al netto delle quote finanziate da debito;     A3) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie;     A4) Fondo pluriennale  vincolato  di  entrata  che  finanzia  gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto 2017.   Tali voci sono compilate indicando l'importo degli stanziamenti  di bilancio aggiornati riguardanti l'esercizio 2018, iscritti in entrata del bilancio di previsione 2018 - 2020, salvo la voce riguardante  il "Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto  capitale  al  netto delle quote finanziate da debito", che e' compilata  al  netto  delle quote finanziate da debito.   La  voce  A4)  indica  l'importo  degli  impegni  cancellati  dalle scritture contabili dopo l'approvazione del rendiconto  2017,  quando non e' piu' possibile adeguare i risultati  di  tale  esercizio  alle operazioni poste in essere nel 2018, riguardanti  la  formazione  del fondo pluriennale di spesa  2017.  La  valorizzazione  di  tale  voce consente di dare corretta applicazione  all'articolo  1,  comma  466, della legge n. 232 del 2016, il  quale  prevede  che  ai  fini  della determinazione del saldo finanziario tra entrate e spese  finali  non rileva la quota  del  fondo  pluriennale  vincolato  di  entrata  che finanzia gli impegni cancellati definitivamente  dopo  l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.   Le  ripartizioni  successive  della  Sezione  1  del  modello   del monitoraggio riguardano:     • i titoli di entrata 1,  2,  3,  4  e  5  previsti  dal  decreto legislativo n. 118 del 2011. Nella seconda colonna sono inseriti  gli accertamenti delle entrate finali imputati all'esercizio 2018, mentre nella  terza  colonna  sono  inseriti  gli  incassi  effettuati   dal tesoriere nel corso del 2018 (incassi  in  c/competenza  e  in  conto residui);     • il totale degli spazi finanziari acquisiti  nel  2018,  il  cui importo e' valorizzato in automatico dall'applicativo  del  pareggio, sulla base dei dati presenti nel modello  5OB/18  che  riepiloga  gli spazi acquisiti dalle Regioni  a  statuto  ordinario,  in  attuazione della legge, delle Intese  regionali  e  dei  Patti  di  solidarieta' nazionali riferiti agli esercizi 2017 e 2018. La  terza  colonna  non deve essere compilata;     • i titoli di spesa 1, 2 e 3 previsti dal decreto legislativo  n. 118 del 2011. Nella seconda colonna sono indicate le spese valide  ai fini  dei  saldi  di  finanza  pubblica,  costituite  dagli   impegni riguardanti le spese  finali  imputati  all'esercizio  2018  e  dagli stanziamenti aggiornati riguardanti  l'esercizio  2018,  iscritti  in spesa del bilancio di previsione  2018  -  2020,  relativi  al  fondo pluriennale vincolato di spesa. Il fondo pluriennale di spesa  indica l'importo effettivamente costituito, a  fronte  di  impegni  imputati agli esercizi successivi, salvo i casi in cui  i  principi  contabili prevedono la costituzione del  fondo  pluriennale  anche  in  assenza della registrazione di impegni. Con  riferimento  al  titolo  secondo della spesa, il fondo pluriennale vincolate e' valorizzato  al  netto delle quote finanziate da debito. Nella terza colonna sono indicati i pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso del 2018  (pagamenti  in c/competenza e in conto residui), e  non  sono  valorizzate  le  voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato;     • gli spazi finanziari ceduti ad  altri  enti  nell'ambito  delle intese regionali e dei patti nazionali sanciti nel 2017 e nel 2018, i cui importi  sono  valorizzati  in  automatico  dall'applicativo  del pareggio in considerazione delle informazioni risultanti dal  modello 5OB/18. La terza colonna non deve essere compilata;     • il saldo tra  l'anticipazione  erogata  dalla  Tesoreria  dello Stato per il finanziamento della sanita' e le  regolazioni  contabili effettuate nell'esercizio per i relativi rimborsi, da  inserire  solo nella terza colonna, riguardante i dati di cassa;     • gli spazi finanziari acquisiti e non  utilizzati,  inseriti  in automatico dall'applicativo del pareggio, come differenza tra le voci riguardanti  gli  spazi  acquisiti  e  quelle  relative  ai  relativi utilizzi, risultanti dalla Sezione  2.  La  terza  colonna  non  deve essere compilata;   La voce O "Saldo tra entrate e spese  finali  valide  ai  fini  dei saldi di finanza pubblica" e' pari alla  differenza  tra  le  entrate finali e le spese  finali,  incrementata  del  fondo  pluriennale  di entrata  e  degli  spazi  finanziari  acquisiti   se   effettivamente utilizzati per gli investimenti,  al  netto  degli  spazi  finanziari ceduti ad  altre  amministrazioni  pubbliche.  Con  riferimento  alla colonna riguardante i risultati di cassa,  il  saldo  e'  determinato facendo riferimento anche alla voce J.   Al fine di verificare il rispetto dei vincoli di  finanza  pubblica e' necessario confrontare il saldo  conseguito  con  l'obiettivo  cui l'ente e' tenuto (la voce P),  determinato  in  considerazione  degli obblighi di conseguire un saldo positivo previsti:     1) dall'articolo 1, comma 775, della legge 27 dicembre  2017,  n. 205;     2) dall'articolo 1, comma 788 della legge 27  dicembre  2017,  n. 205, il quale prevede che,  al  fine  di  favorire  l'utilizzo  delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali  di  cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 secondo le procedure ordinarie di spesa, a decorrere dal  2018 gli  enti  territoriali  sono  tenuti  a  conseguire,  nell'anno   di riversamento delle risorse, un  valore  positivo  del  saldo  di  cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12  maggio 2016, n. 90,  e  i  correlati  impegni  sostenuti  nell'esercizio  di riferimento.   L'obiettivo del saldo di cassa previsto dall'articolo 1, comma 479, lettera a), della legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (facoltativo)  e' sempre pari a 0.   L'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1,  comma  466,  della legge n. 232 del 2016 e' conseguito se,  nella  seconda  colonna  del modello, la differenza  tra  il  saldo  di  cui  alla  lettera  O)  e l'obiettivo di cui alla lettera P) e' pari a 0 o positiva.   Il pareggio di bilancio in termini di cassa di cui all'articolo  1, comma 479, lettera a), della legge n. 232 del 2016 e'  conseguito  se nella terza colonna del modello, la differenza tra il  saldo  di  cui alla lettera O) e l'obiettivo di cui alla lettera P) e' pari  a  0  o positiva.   La verifica del rispetto a consuntivo del saldo e  degli  obiettivi sopra  evidenziati  e'  effettuata  con  riguardo  ai  dati  riferiti all'intero esercizio finanziario, come  rilevati  dalla  trasmissione del modello di monitoraggio. 
   B.3. La sezione 2: Analisi spazi finanziari acquisiti 
   La  sezione  2  del  modello  1SF/18   consente   il   monitoraggio dell'utilizzo  degli  spazi  finanziari  acquisiti  dalle  regioni  a statuto ordinario nell'ambito delle Intese regionali e dei  Patti  di solidarieta' nazionali.   Per gli spazi finanziari acquisiti nel 2018 in attuazione del patto di solidarieta' nazionale orizzontale (art. 4  DPCM  21/2017),  delle intese  regionali  (all'art.  2,  DPCM   21/2017),   del   patto   di solidarieta' nazionale verticale - chiusura contabilita' speciali nel 2017 (articolo 1, comma 791, legge n. 205/2017), dell'art.  1,  comma 792, della legge n. 205 del 2017, sono previste le seguenti voci:     a) "Spazi acquisiti nel 2018", il cui importo e'  valorizzato  in automatico  dall'applicativo  del  pareggio,  sulla  base  dei   dati presenti nel modello 5OB/18 che riepiloga gli spazi  acquisiti  dalle Regioni in attuazione della legge, delle Intese regionali e dei Patti di solidarieta' nazionali riferiti agli esercizi 2017 e 2018;     b) "Impegni per investimenti esigibili nel 2018,  finanziati  con avanzo di amministrazione o con  il  debito",  il  cui  importo  deve essere valorizzato a cura dell'ente;     c)  "FPV  c/cap.  al  netto  del  debito",  costituito  in  spesa dell'esercizio 2018  a  fronte  di  impegni  imputati  agli  esercizi successivi, o nei casi in cui  i  principi  contabili  consentono  la costituzione  del  fondo  pluriennale  vincolato  in  assenza   degli impegni, il cui importo deve essere valorizzato a cura dell'ente;     d) "Spazi finanziari utilizzati cedendoli ai propri enti locali", il cui importo deve essere valorizzato a cura  dell'ente.  Tale  voce non e' prevista nei casi in cui le norme prevedono espressamente  che gli  spazi  siano  utilizzati  attraverso  impegni   per   spese   di investimento diretto o indiretto;     e) "Spazi acquisiti nel 2018 e non utilizzati", il cui importo e' determinato  in  automatico  dall'applicativo  del   pareggio,   come differenza tra la voce di cui alla lettera a) e le successive voci di cui alle lettere b), c) e d).   Per gli spazi finanziari attribuiti in attuazione dell'articolo  1, comma 495, della legge n. 232 del 2016, le voci 1) e 6) della sezione 2  del  prospetto  1SF/18  prevedono  una  differente  articolazione, diretta a consentire la verifica dell'utilizzo degli spazi per  nuovi investimenti esigibili nel 2018, per un importo pari almeno a  quello previsto per tale esercizio dal  profilo  temporale  individuato  dai commi  495-bis  e  495-ter  della  citata  legge  n.  232  del  2016, attraverso la  sezione  2  del  prospetto  1SF/18  e  il  sistema  di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati  delle  Amministrazioni Pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del  decreto  legislativo  29  dicembre 2011, n. 229.   Il comma 495-ter definisce "nuovi" gli investimenti se:     •  effettuati  a  seguito  di  una  variazione  del  bilancio  di previsione  che   incrementa   gli   stanziamenti   riguardanti   gli investimenti,     • se verificati  attraverso  il  sistema  di  monitoraggio  opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229.   Le voci  1)  e  6)  della  sezione  2  del  prospetto  1SF/18  sono articolate nelle seguenti lettere riguardanti  i  nuovi  investimenti esigibili nel 2018 finanziati dal risultato di amministrazione e  dal debito a valere degli spazi acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 495, della legge n. 232 del 2016:     a) "Impegni per nuovi investimenti diretti, esigibili  nel  2018, concernenti opere pubbliche". In particolare, la  voce  1a)  riguarda gli impegni a valere degli spazi acquisiti ai sensi del comma 495-ter della L. 232/2016 nell'ambito del patto nazionale verticale del  2018 per l'esercizio 2018, mentre la  voce  6a)  riguarda  gli  impegni  a valere degli spazi acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 495-bis, L. 232/2016, nell'ambito del patto nazionale verticale del  2017  per l'esercizio 2018. Sia per impegni di cui alla voce 1a)  che  per  gli impegni di cui alla voce 6a), in occasione del monitoraggio  BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011 la regione deve valorizzare il campo "Tipologia di finanziamento ==  Regioni  Patto  nazionale  - comma 495, L 232/2016". Al riguardo  si  rappresenta  che  per  opere pubbliche si intendono gli investimenti in corso di  realizzazione  o progettazione (si esclude quindi  la  manutenzione  ordinaria),  come definiti dall' art.3, c. 1, lettera pp, decreto legislativo  50/2016: "il risultato di un insieme di lavori, che di per  se'  esplichi  una funzione economica o tecnica. Le opere  comprendono  sia  quelle  che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio  civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica";     b) "Impegni per altri nuovi investimenti diretti,  esigibili  nel 2018, non riguardanti opere pubbliche, NON oggetto  del  monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011";     c) "impegni per nuovi investimenti indiretti esigibili nel  2018, concernenti contributi per  la  realizzazione  di  opere  pubbliche", concessi a valere degli spazi acquisiti ai sensi  del  comma  495  L. 232/2016, i cui beneficiari sono tenuti al monitoraggio  BDAP-MOP  di cui al decreto legislativo n.  229/2011,  ovvero  le  amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, L. 196/2009 e gli ulteriori soggetti di cui all'art. 2 bis del decreto  legislativo  33/2013  che realizzano opere pubbliche1 . In attuazione dell'intesa sancita nella seduta del 22 febbraio 2018 le Regioni a statuto  ordinario  assumono le iniziative necessarie affinche' le amministrazioni pubbliche,  con riferimento  agli  impegni  per  opere   pubbliche   finanziati   dai contributi concessi dalle regioni  nel  2018  a  valere  degli  spazi finanziari di cui all'articolo 1, comma 495-ter,  legge  n.  232  del 2016, provvedano tempestivamente alla trasmissione delle informazioni previste monitoraggio BDAP-MOP  di  cui  al  decreto  legislativo  n. 229/2011,  valorizzando  il  campo  "Tipologia  di  finanziamento  == Trasferimento Regioni 2018 - Patto nazionale verticale";     d) "impegni per altri investimenti indiretti esigibili nel 2018", non concernenti contributi per la realizzazione  di  opere  pubbliche e/o i cui beneficiari NON sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011.   Si ricorda infine  che,  ai  sensi  dell'articolo  2  del  DPCM  21 febbraio 2017, n. 21, in sede di  monitoraggio  MOP-BDAP  di  cui  al decreto legislativo n. 229/2011, con riferimento a  tutti  gli  spazi acquisiti, le Regioni devono:     • nel caso di spazi finanziari  acquisiti  attraverso  le  intese regionali, valorizzare  come  segue  il  campo  "Tipologia  di  spazi finanziari":       - con la voce "Intese regionali 2018  -  Avanzo"  nel  caso  di investimento finanziato da avanzo;       - con la voce "Intese regionali 2018 -  Debito",  nel  caso  di ricorso a indebitamento.     •  nel  caso  dei  patti  di   solidarieta'   nazionale,   devono valorizzare come segue il campo "Tipologia di spazi finanziari":       - con la voce "Patto nazionale  2018  -  Avanzo"  nel  caso  di investimento finanziato da avanzo;       - con la voce "Patto nazionale  2018  -  Debito"  nel  caso  di ricorso a indebitamento.   Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 508, della legge n. 232 del 2016 "Qualora l'ente territoriale  beneficiario  di  spazi finanziari concessi  in  attuazione  delle  intese  e  dei  patti  di solidarieta' previsti dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5,  della  legge  24  dicembre 2012,  n.  243,  non  effettui  la  trasmissione  delle  informazioni richieste dal medesimo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, non puo' procedere  ad  assunzioni  di  personale  a  tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi  di  stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto".   Infine, attraverso la voce 7), la Sezione 2 consente di determinare gli spazi finanziari da rinviare agli esercizi 2019 e  successivi  ai sensi dell'art. 1, commi 788 - 790 della legge n. 205 del  2017,  nel caso in cui le risorse accertate a seguito della  chiusura  nel  2018 delle contabilita' speciali in materia di protezione civile, non sono state  interamente  utilizzate  nel  corso  del  medesimo  esercizio. L'importo degli spazi finanziari attribuiti agli esercizi  successivi deve corrispondere a quello inserito nel modello "Richiesta di  spazi finanziari di cui all'art. 1, commi 789 e 790 della legge n. 205  del 2017  nell'ambito  del  patto  nazionale  verticale  -   contabilita' speciali (anno di riferimento 2019)", trasmesso entro il  20  gennaio 2019. In caso di mancata corrispondenza, e' necessario aggiornare  il modello del patto nazionale verticale -  contabilita'  speciali  anno 2019, inviando a assistenza.cp@mef.gov.it una mail  di  richiesta  di riapertura del modello.   ____________ 
    1 L'art. 2-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013, prevede:   1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  2, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive modificazioni,  ivi  comprese  le  autorita'  portuali,  nonche'   le autorita'  amministrative  indipendenti  di  garanzia,  vigilanza   e regolazione.   2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:     a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;     b)  alle   societa'   in   controllo   pubblico   come   definite dall'articolo 2, comma 1, lettera  m),  del  decreto  legislativo  19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le societa' quotate  come  definite dall'articolo  2,  comma  1,  lettera  p),   dello   stesso   decreto legislativo, nonche' le  societa'  da  esse  partecipate,  salvo  che queste  ultime  siano,  non  per  il  tramite  di  societa'  quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;     c) alle associazioni, alle fondazioni  e  agli  enti  di  diritto privato comunque denominati, anche privi di  personalita'  giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui  attivita'  sia finanziata in modo maggioritario per almeno due  esercizi  finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche  amministrazioni  e  in cui  la  totalita'  dei  titolari  o   dei   componenti   dell'organo d'amministrazione  o  di  indirizzo  sia   designata   da   pubbliche amministrazioni.   3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti  inerenti  all'attivita'  di  pubblico  interesse disciplinata  dal  diritto  nazionale  o  dell'Unione  europea,  alle societa'  in  partecipazione  pubblica  come  definite  dal   decreto legislativo emanato in attuazione  dell'articolo  18  della  legge  7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto  privato,  anche  privi  di  personalita'  giuridica,  con bilancio superiore a cinquecentomila euro,  che  esercitano  funzioni amministrative, attivita' di produzione di beni e  servizi  a  favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.     |  
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   Il presente allegato riguarda i tempi, le modalita' e  i  prospetti per la trasmissione della certificazione dei risultati dell'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali delle  Regioni  a  statuto ordinario, per l'esercizio 2018.   A. CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI 2018 
   Per la verifica del rispetto  degli  obiettivi  di  saldo  2018  le regioni a statuto ordinario certificano i propri risultati per l'anno 2018 attraverso il modello n. 2C/18.   Le informazioni del modello  n.  2C/18  della  certificazione  sono quelle relative al monitoraggio dell'intero anno  2018  trasmesse  al Ministero dell'economia e delle finanze utilizzando  il  sistema  web previsto nel portale dedicato al pareggio di bilancio, all'indirizzo   http://pareggiobilancio.mef.gov.it.   E' prevista una apposita procedura web  che  consente  all'ente  di acquisire direttamente il modello 2C/18 per la certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero  dell'economia  e  delle finanze,  gia'  compilato  con  le  informazioni  del  prospetto   di monitoraggio relativo al 31 dicembre 2018.   Il prospetto della certificazione dei risultati  dell'obiettivo  di saldo  2018  e'  inviato,  entro  il  31  marzo  2019,  al  Ministero dell'economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici.   In prossimita' del termine  del  31  marzo  2019  previsto  per  la certificazione  dei  risultati  del  2018,  le  regioni   a   statuto ordinario, aggiornano i dati  inseriti  alla  fine  di  gennaio,  per tenere conto dell'attivita'  di  riaccertamento  ordinario  posta  in essere fino a tale data.   L'obiettivo 2018 e' stato conseguito se la voce  Q  del  prospetto, riguardante la differenza tra  il  saldo  di  competenza  finanziaria realizzato nel 2018 tra entrate e spese finali e l'obiettivo previsto per il 2018 e' pari a 0 o positivo.   Per gli enti che hanno conseguito l'obiettivo 2018,  in  attuazione dell'articolo 1, comma 479 lettera c), della legge 11 dicembre  2016, n. 232, il prospetto  della  certificazione  attesta  se  sono  stati lasciati spazi finanziari  inutilizzati  inferiori  all'1  per  cento degli  accertamenti  delle  entrate   finali   dell'esercizio   2018, condizione che, unitamente al rispetto dei termini perentori previsti per la  certificazione  del  pareggio  2018,  consente  di  innalzare nell'esercizio 2019 la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122, del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto  comma 28.   Per gli enti che hanno compilato la colonna riguardante i  dati  di cassa (facoltativa), il prospetto della  certificazione  consente  di certificare anche il conseguimento del  saldo  finale  di  cassa  non negativo  fra  le  entrate  finali  e  le   spese   finali   previsto dall'articolo 1, comma 479 lettera a), della legge 11 dicembre  2016, n. 232.   Per  gli  enti  che  non  hanno  conseguito  l'obiettivo  2018,  in attuazione dell'articolo 1, comma 476, della citata legge n. 232  del 2016,  il  prospetto  della  certificazione  attesta  se  il  mancato conseguimento del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, e' inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato  conseguimento  del  saldo, per cui sono applicabili le sanzioni ridotte  previste  dal  medesimo comma 476.   Inoltre, in attuazione dell'articolo 1, comma 507, della  legge  11 dicembre 2016, n. 232, il prospetto  certifica  l'eventuale  utilizzo degli spazi finanziari attribuiti per l'esercizio 2018 per una  quota inferiore al 90 per cento (se  N/G  e'  <  0,9).  Qualora  gli  spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento gli enti territoriali non possono beneficiare  di  spazi finanziari di  competenza  dell'esercizio  finanziario  successivo  a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente.   Infine, il prospetto 2C/18  certifica  la  realizzazione  di  nuovi investimenti esigibili nel 2018 effettuati dalle  Regioni  a  statuto ordinario a valere:     a) degli spazi assegnati nel 2017 con  riferimento  all'esercizio 2018 in attuazione dei commi 495 e 495-bis, L. 232/2016, a  meno  che la quota di investimenti nuovi e aggiuntivi prevista per  l'esercizio 2018, pari a complessivi 137 milioni, sia stata realizzata  nel  2017 attraverso impegni esigibili nel 2017. Il  mancato  conseguimento  di tale obiettivo determina l'applicazione  delle  sanzioni  di  cui  ai commi 475;     b) degli spazi assegnati nel 2018 con  riferimento  all'esercizio 2018 in attuazione del comma 495  della  L.  232/2016  e  dell'intesa sancita il 22 febbraio 2018, pari ad almeno 175 milioni.  Il  mancato conseguimento  di  tale  obiettivo  determina  l'applicazione   delle sanzioni di cui al comma 475.   L'articolo 1, comma 470, della legge n. 232 del  2016  ha  disposto l'invio telematico della certificazione attestante  il  rispetto  del pareggio  di  bilancio  prevedendone  la  sottoscrizione  con   firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto  legislativo  7  marzo 2005, n. 82  recante  "Codice  dell'Amministrazione  Digitale".  Alla certificazione trasmessa in via telematica e'  attribuito,  ai  sensi dell'articolo 45, comma 1,  del  citato  Codice  dell'Amministrazione Digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In  particolare, l'articolo  45  del  citato  Codice  dell'Amministrazione   Digitale, rubricato  "Valore  giuridico  della  trasmissione",  prevede  che  i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica  amministrazione  con qualsiasi mezzo telematico o informatico,  idoneo  ad  accertarne  la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma  scritta  e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del  documento originale. Pertanto, le regioni  non  devono  trasmettere  anche  per posta ordinaria le certificazioni gia' trasmesse in via telematica.   La sottoscrizione del certificato generato  dal  sistema  web  deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del  Decreto  del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  22  febbraio  2013  recante "Regole tecniche in materia di generazione,  apposizione  e  verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali,  ai  sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3,  32,  comma  3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".   Per  acquisire  il  modello  della  certificazione  e'   necessario accedere al portale dedicato  al  pareggio  e  richiamare,  dal  Menu Funzionalita'  presente  alla  sinistra  della  maschera   principale dell'applicativo, la funzione di "Acquisizione modello" relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2018 che prospettera', in sola visualizzazione, il modello 2C/18 contenente le  risultanze  del monitoraggio a tutto il 31 dicembre del proprio ente.   Dopo aver verificato l'attendibilita' delle informazioni  acquisite dal sistema web, sara' possibile procedere  alla  sottoscrizione  con firma digitale del documento da parte del rappresentante legale,  del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria.   A  tal  fine,  occorre  utilizzare  la   funzione   "Certificazione digitale" per effettuare il download del documento tramite l'apposito tasto "Scarica Documento";  una  volta  scaricato  il  documento,  va apposta la firma di tutti i soggetti sopra indicati utilizzando i kit di  firma  in  proprio  possesso;  quindi  e'   necessario   accedere nuovamente alla  funzione  "Certificazione  digitale"  ed  effettuare l'upload del  documento  firmato  tramite  l'apposito  tasto  "Carica Documento Firmato"; il sistema effettua una serie di controlli  sulla validita' delle firme apposte sul documento tra i quali  la  data  di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando  l'acquisizione  in caso di mancato superamento dei suddetti controlli.   Si invitano le regioni a controllare, prima  di  apporre  la  firma digitale, che i dati del saldo  di  bilancio  al  31  dicembre  2018, inseriti ai fini del monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2019 mediante la funzione   "Variazione    modello"    nell'applicazione    web    del "Monitoraggio".   Infine, occorre inviare il documento tramite  l'apposito  tasto  di "Invio Documento" presente nella funzione. A questo punto il  sistema web rilascera' una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio.   Informazioni dettagliate riguardo alla  procedura  e  ai  controlli preventivi  effettuati   sono   consultabili   sul   Manuale   Utente dell'applicativo disponibile sul sistema web   http://pareggiobilancio.mef.gov.it.   Quesiti di natura tecnica  ed  informatica  potranno  essere  posti all'indirizzo di posta elettronica "assistenza.cp@mef.gov.it".   Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione  devono essere conformi  ai  dati  contabili  risultanti  dal  rendiconto  di gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che,  qualora  l'ente, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati gia' trasmessi con la certificazione mediante il sistema web  di  questa  Ragioneria generale dello Stato, ai sensi di quanto  previsto  dall'articolo  1, comma 473, della legge n. 232 del 2016 e' tenuto a rettificare, entro sessanta  giorni  dal  termine  stabilito  per   l'approvazione   del rendiconto di gestione, ma non oltre il 30 settembre 2019 i dati  del monitoraggio del 2018 presenti nel sistema web e ad inviare la  nuova certificazione con le modalita' sopra richiamate.   Non possono essere inviati prospetti di certificazioni  diversi  da quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non  prodotte  dal sistema web non saranno ritenute valide ai  fini  della  attestazione del rispetto del pareggio di bilancio.     |  
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   Il presente allegato riguarda i tempi, le modalita' e i  prospetti, necessari per acquisire elementi informativi utili  per  la  gestione dei patti di solidarieta' delle Regioni.   A. I PATTI DI SOLIDARIETA' 
   I patti di solidarieta' sono  strumenti  di  redistribuzione  degli spazi finanziari sul territorio, regionale  e  nazionale,  diretti  a consentire il  pieno  utilizzo  degli  spazi  finanziari  disponibili all'interno  del  sistema  degli  enti  territoriali  e  favorire  un rilancio degli investimenti sul territorio.   Sono istituiti dall'articolo 10 della legge n. 243 del  2012,  come novellato  dalla  legge  n.  164  del  2016,  il  quale  prevede   la possibilita' di effettuare:     a)  operazioni  di  indebitamento  e  di  utilizzo  degli  avanzi pregressi per operazioni di  investimento,  sulla  base  di  apposite Intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per  l'anno  di riferimento, il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica  per  il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa;     b) gli investimenti che non sono stati autorizzati  dalle  intese regionali,  sulla  base  dei   patti   di   solidarieta'   nazionale, assicurando,  comunque,  il  rispetto  degli  obiettivi  di   finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali.   Resta ferma la possibilita' di effettuare investimenti,  attraverso il ricorso al debito e l'utilizzo dei  risultati  di  amministrazione degli esercizi precedenti, nel rispetto del proprio saldo, in  quanto le  intese  regionali  ed   i   patti   di   solidarieta'   nazionale intervengono, ad integrazione degli spazi finanziari gia' disponibili per ciascun ente territoriale ed esclusivamente qualora questi ultimi non siano sufficienti.   I criteri e le modalita' di attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarieta' nazionale, sono disciplinati  dal  D.P.C.M.  21 febbraio 2017, n.  21,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  Serie Generale n. 59 del 11 marzo 2017   Nell'ambito dei patti di solidarieta'  nazionale,  alle  Regioni  a statuto ordinario, sono attribuiti i seguenti spazi finanziari, per i quali non e'  prevista  la  restituzione  negli  esercizi  successivi (patto nazionale verticale):     a) per gli anni 2017, 2018 e 2019, nel limite complessivo di  500 milioni annui per effettuare  spese  di  investimento  da  realizzare attraverso  l'uso  dell'avanzo  di  amministrazione  degli   esercizi precedenti e il ricorso al debito (art. 1, commi 495 e seguenti).  La distribuzione  degli  spazi  finanziari  per  l'anno  2017  e'  stata disciplinata dall'articolo 495-bis della legge n. 232  del  2016.  La distribuzione degli spazi finanziari per gli  anni  2018  e  2019  e' stata disciplinata dall'Intesa sancita in  Conferenza  Stato  Regioni del 22 febbraio 2018;     b) in attuazione dell'art. 1, commi 788 - 790 della legge n.  205 del  2017,  per  un  importo  pari  al  saldo   positivo   conseguito nell'esercizio di chiusura delle contabilita' speciali in materia  di protezione civile, nel caso in cui le  risorse  accertate  a  seguito della chiusura delle predette contabilita' speciali  non  sono  state interamente utilizzate nel corso del medesimo  esercizio.  Gli  spazi finanziari sono attribuiti negli  esercizi  successivi  a  quello  di conseguimento del saldo positivo, a seguito  della  trasmissione  del modello Richiesta di spazi finanziari di cui all'art. 1, commi 789  e 790 della legge n. 205  del  2017  nell'ambito  del  patto  nazionale verticale - contabilita' speciali,  entro  il  20  gennaio  dell'anno successivo a quello di chiusura delle contabilita' speciali;     c) alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche  e  Umbria  colpite  dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24  agosto  2016,  per  un importo pari a quello assegnato in base agli  esiti  delle  verifiche riguardanti l'andamento degli oneri connessi  ad  eventi  calamitosi, effettuate anche sulla base di  apposite  rendicontazioni  sintetiche predisposte  dai  soggetti  titolari  delle   contabilita'   speciali istituite presso la  Tesoreria  dello  Stato.  Con  la  comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulla base  delle  rendicontazioni  delle  contabilita' speciali acquisite per l'anno  2017,  sono  stati  determinati  spazi finanziari complessivi per l'anno 2018 pari a  150  milioni  di  euro ripartiti  fra  le  regioni   Abruzzo,   Lazio,   Marche   e   Umbria proporzionalmente all'importo delle quote capitale annuali sospese: 
     Abruzzo                  2.335.000     Lazio                  146.770.000     Marche                     469.000     Umbria                     426.000                   --------------------     Totale                 150.000.000   B. I MODELLI 3OB/18, 4OB/18 E 5OB/18 
   L'art. 9, comma 2, del D.P.C.M. n. 21 del 2017 prevede che entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno (entro il  30  aprile nel 2018) le regioni comunicano  gli  esiti  delle  intese  regionali orizzontali e verticali agli enti locali e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. L'articolo 1-bis del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91,  convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, ha previsto, poi, per l'anno 2018, la  possibilita'  per  le  regioni  di  rendere disponibili, entro il 30 settembre 2018, ulteriori  spazi  finanziari per gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell'articolo  2, comma 8, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  21 febbraio 2017 n. 21.   Per comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze gli spazi finanziari acquisiti e ceduti attraverso  le  intese  regionali,  con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione,  le  Regioni trasmettono i modelli 3OB/18 e 4OB/18 attraverso  il  richiamato  web dedicato al pareggio   (http://pareggiobilancio.mef.gov.it).   Il D.P.C.M.  21  febbraio  2017,  n.  21,  prevede  che  le  intese regionali sono avviate entro il termine perentorio del 15 gennaio  di ciascun  anno  (entro  il  15  febbraio  nel  2018)   attraverso   la pubblicazione di apposito avviso sui siti istituzionali delle Regioni e delle Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  contenente  le modalita' di presentazione delle domande di cessione  e  acquisizione degli spazi finanziari, le  informazioni  riguardanti  i  criteri  di priorita' adottati per l'attribuzione degli  spazi  finanziari,  e  i tempi e le modalita' di recupero degli spazi finanziari,  garantendo, per ciascun anno  di  riferimento,  il  rispetto  del  saldo  di  cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012.   Al fine di assicurare una  programmazione  di  medio-lungo  periodo delle opere pubbliche,  le  richieste/cessioni  di  spazi  finanziari possono essere effettuate per uno o piu' esercizi successivi.   In attuazione dell'art. 2, comma 8, del  richiamato  D.P.C.M.,  per favorire  gli  investimenti  nei  settori  strategici   del   proprio territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono cedere ai  propri  enti  locali,  per  uno  o  piu'  esercizi successivi,  spazi  finanziari  per  i  quali  non  e'  prevista   la restituzione negli esercizi successivi (intese regionali verticali).   Le intese per l'attribuzione degli spazi disponibili sono approvate con delibera di Giunta, previo parere favorevole del Consiglio  delle autonomie locali e, ove non istituito, dei  rappresentanti  regionali delle autonomie locali, entro il termine perentorio del 31  marzo  di ciascun anno (entro il 30 aprile nel 2018).   Entro  il  medesimo  termine  perentorio  del  30  aprile  2018  (a decorrere dal 2019, entro il 31 marzo di ciascun anno) ed entro il 30 settembre 2018, ai sensi del richiamato articolo 1-bis,  del  decreto legge n. 91 del 2018, a seguito delle intese  regionali,  le  Regioni hanno  comunicato  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato:     • il modello 3OB/18 "Intesa regionale verticale", concernente gli spazi assegnati nell'esercizio 2018 e nei successivi a  ciascun  ente beneficiario dell'intesa  regionale  verticale,  senza  chiederne  la restituzione (con peggioramento dell'obiettivo della Regione o  della Provincia autonoma). Nel prospetto, gli spazi ceduti dalla Regione  a ciascun ente  locale  del  territorio  sono  indicati  con  il  segno negativo;     •  i  modelli  4OB/18  "Intesa  regionale  orizzontale"  riferiti distintamente all'esercizio 2018, all'esercizio 2019 e  all'esercizio 2020, concernenti gli spazi acquisiti o ceduti da ciascun ente che ha partecipato all'intesa  regionale  orizzontale  nell'esercizio  2018, compresa la Regione,  e  le  modalita'  di  recupero  negli  esercizi successivi. Nel prospetto, con riferimento a ciascun ente, gli  spazi ceduti sono indicati con il segno positivo e gli spazi acquisiti sono indicati con il segno negativo.   Sulla base delle  informazioni  acquisite  attraverso  i  prospetti 3OB/18 e 4OB/18, l'applicativo web provvede ad aggiornare:     a)  il  modello  VARPATTI/18  degli  enti   locali   interessati, disponibile sul richiamato sistema web     (http://pareggiobilancio.mef.gov.it);     b) il modello 5OB/18 delle regioni,  disponibile  sul  richiamato sistema web     (http://pareggiobilancio.mef.gov.it).   Il modello 5OB/18  elaborato  in  automatico  dall'applicativo  del pareggio, riepiloga  gli  spazi  acquisiti  e  ceduti  dalle  Regioni attraverso le intese regionali e i patti di  solidarieta'  nazionali, compresi i patti di solidarieta' nazionali verticali (art.  1,  commi 495 e 502, della  legge  n.  232  del  2016  e  l'Intesa  sancita  in Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2018).   Le  regioni  possono  consultare  il  modello   5OB/18   attraverso l'applicativo del pareggio.   Gli spazi acquisiti o ceduti per l'esercizio 2018,  risultanti  dal 5OB/18,   sono   applicati   al   modello   1SF/18   in    automatico dall'applicativo del pareggio.     |  
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                  MONITORAGGIO SALDO DI BILANCIO 2018        (Art. 1 comma 469 e seguenti, della legge n. 232/2016) 
               Parte di provvedimento in formato grafico                                 --- 
                                            Allegato B - Modello 2C/18 
                        Saldo di bilancio 2018       (Art. 1, comma 463 e seguenti, della legge n. 232/ 2016)            PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica              del rispetto degli obiettivi di saldo 2018 
               Parte di provvedimento in formato grafico                                 --- 
                                           Allegato C - Mod. 3/OB/2018                                           Intese Regionali VERTICALI  
                         INTESE REGIONALI 2018      ai sensi dell'articolo 2 del DPCM 21 febbraio 2017, n. 21,      di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243                   da compilare a cura delle Regioni             e delle Province Autonome di Trento e Bolzano 
               Parte di provvedimento in formato grafico                                 --- 
                                          Allegato C -Mod. 4/OB/2018                                            Intese Regionali ORIZZONTALI 
                         INTESE REGIONALI 2018      ai sensi dell'articolo 2 del DPCM 21 febbraio 2017, n. 21,      di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243                   da compilare a cura delle Regioni             e delle Province Autonome di Trento e Bolzano 
               Parte di provvedimento in formato grafico                                 --- 
                                      Allegato C - Mod. 4/OB/2018/2019                                      Intese Regionali ORIZZONTALI     
                   INTESE REGIONALI 2018 per il 2019      ai sensi dell'articolo 2 del DPCM 21 febbraio 2017, n. 21,      di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243                   da compilare a cura delle Regioni             e delle Province Autonome di Trento e Bolzano 
               Parte di provvedimento in formato grafico                                 --- 
                                       Allegato C -Mod. 4/OB/2018/2020                                       Intese Regionali ORIZZONTALI    
                   INTESE REGIONALI 2018 per il 2020      ai sensi dell'articolo 2 del DPCM 21 febbraio 2017, n. 21,      di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243                   da compilare a cura delle Regioni             e delle Province Autonome di Trento e Bolzano 
               Parte di provvedimento in formato grafico                                 --- 
                                           Allegato C - Mod. 5/OB/2018 
                       PAREGGIO DI BILANCIO 2018             ANALISI VARIAZIONE SALDO DI FINANZA PUBBLICA       di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232/2016 
               Parte di provvedimento in formato grafico
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