Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 28 dicembre 2018
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018. (Ordinanza n. 566).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il giorno 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia di Catania;
Considerato che, il predetto evento sismico ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, nonche' l'evacuazione di numerosi nuclei familiari oltre a danneggiamenti alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonche' la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
Acquisita l'intesa della Regione siciliana;

Dispone:

Art. 1

Nomina Commissario delegato e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento sismico di cui in premessa, il dirigente generale del dipartimento della protezione civile della presidenza della Regione siciliana e' nominato Commissario delegato.
2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi di un'apposita struttura interna alla Regione siciliana composta da personale appartenente alla medesima amministrazione, nonche' della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche' individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il Commissario delegato, predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 15, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Con tale piano si dispone in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento ivi compresi quelli di cui agli articoli 3 e 6 e degli interventi urgenti e necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita';
b) al ripristino, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, e alle misure volte a garantire la continuita' amministrativa nei comuni e nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.
4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo.
5. Il predetto piano puo' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 15, nonche' delle ulteriori risorse finanziarie che saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 ivi comprese quelle per gli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto, ed e' sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
6. Il Commissario delegato e' autorizzato, stante l'urgenza degli interventi di cui alla presente ordinanza, a dare corso alle misure ivi previste nelle more dell'approvazione del piano.
7. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2, anche a titolo di anticipazione nel limite del 40% del valore degli interventi assentiti, e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta, nonche' attestazione della sussistenza del nesso di causalita' con gli eventi in rassegna. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, da allegare al rendiconto complessivo del Commissario delegato.
8. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.
 
Art. 2

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attivita' di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20;
articoli 24, 45 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23, 26, 136, 142, 146, 147, 152, 159 e relative norme di attuazione;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230 e 231;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza.
2. Per l'espletamento delle attivita' previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163 possono essere derogati. Di conseguenza e' derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163.
3. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorche' dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), e' consentita nei limiti di € 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 e' riferita alle tempistiche e modalita' delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarita', da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;
40, 52 e 58, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
59, comma 1-bis, allo scopo di consentire l'affidamento anche sulla base del progetto definitivo;
60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
63, comma 2, lettera c), relativamente alla possibilita' di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potra' essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma 6, lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
95, relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
97, relativamente alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non e' inferiore a cinque;
105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;
106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC;
157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalita' ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
215, allo scopo di pervenire alla tempestiva approvazione dei progetti.
4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al comma 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalita' compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attivita' di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle white list delle prefetture.
6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 possono prevedere penalita' adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'art. 113-bis del decreto legislativo n. 50/2016 e lavorazioni su piu' turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attivita' di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui al comma 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 50/2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario e' liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente gia' realizzata.
 
Art. 3

Contributi autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito degli eccezionali eventi sismici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in € 400,00 per i nuclei monofamiliari, in € 500,00 per i nuclei familiari composti da due unita', in € 700,00 per quelli composti da tre unita', in € 800,00 per quelli composti da quattro unita', fino ad un massimo di € 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o piu' unita'. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatrici di handicap o disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita', e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.
3. Il contributo di cui al presente articolo e' alternativo alla fornitura gratuita di alloggi da parte dell'amministrazione regionale, provinciale o comunale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 15.
 
Art. 4

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa citato, che ha colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilita' o all'abitabilita' del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonche' il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 30 giugno 2019, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.
 
Art. 5

Verifiche di agibilita' post sismica degli edifici

1. Per lo svolgimento delle verifiche di agibilita' post sismica degli edifici e delle strutture interessate dall'evento calamitoso in premessa, il Commissario delegato provvede al coordinamento delle attivita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014. Le verifiche di agibilita' si svolgono adottando gli strumenti di rilievo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 e all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2015.
2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, il Commissario delegato puo' avvalersi di tecnici appartenenti agli enti e alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 della presente ordinanza, dei tecnici delle Forze armate e dei Vigili del fuoco, delle regioni e province autonome, nonche' di professionisti individuati dai consigli nazionali dei professionisti, anche avvalendosi degli ordini e collegi professionali ad essi afferenti, anche in deroga al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario delegato puo' stipulare polizze assicurative al fine di garantire idonea copertura al personale impiegato nelle attivita' di cui al presente articolo, ivi compresi i professionisti, anche iscritti ai relativi albi e collegi professionali, o associazioni di categoria.
4. Ai tecnici professionisti impiegati per le attivita' di cui al presente articolo, e' riconosciuto il rimborso delle spese documentate di vitto, alloggio e viaggio, secondo le procedure ed i criteri riportati nell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 ovvero adottando anche specifici criteri piu' restrittivi. Le spese di viaggio, vitto e alloggio dei tecnici dipendenti delle pubbliche amministrazioni impegnati nelle attivita' di cui al presente articolo sono anticipate dalle medesime amministrazioni e rimborsate dal Commissario delegato previa apposita rendicontazione.
5. Il Commissario delegato provvede alla ricognizione, alle necessarie verifiche istruttorie ed alla liquidazione dei rimborsi spettanti ai tecnici professionisti impiegati per le attivita' di cui al presente articolo. Il Commissario delegato puo' corrispondere anticipazioni a favore dei consigli degli ordini e collegi professionali.
6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 15 della presente ordinanza.
 
Art. 6

Interventi di pronto ripristino
sul patrimonio edilizio privato

1. Nell'ambito degli interventi di prima assistenza alla popolazione, al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato non gravemente, da parte dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito degli eccezionali eventi sismici di cui in premessa, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, e' autorizzato ad assegnare un contributo per la realizzazione degli interventi necessari a ripristinare in tempi rapidi le condizioni di agibilita' degli immobili, nel limite economico massimo di € 25.000,00 per unita' immobiliare ed in alternativa al contributo riconosciuto per l'autonoma sistemazione ovvero ad altre forme di assistenza alloggiativa, ivi compresa quella alberghiera che possono continuare ad essere erogate per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi e comunque non oltre i 120 giorni dalla data di presentazione della CILA.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in caso di immobili condominiali, il Commissario delegato e' autorizzato ad erogare altresi' un contributo massimo di € 25.000,00 per il ripristino delle parti comuni dei fabbricati.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, i soggetti interessati devono presentare la scheda AeDES dalla quale risulti che l'unita' strutturale cui appartiene l'unita' immobiliare, abbia un esito B o C, l'attestazione di deposito della CILA al comune, una dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalita' tra gli eventi sismici in argomento e lo stato della struttura, con l'individuazione dei danni e la valutazione economica degli interventi da effettuare. I contributi, di cui al comma 1 non possono essere concessi nel caso in cui la documentazione sia presentata oltre il termine di cui al primo periodo.
4. I comuni verificano che le istanze corrispondano ad unita' abitative ricomprese in unita' strutturali classificate non agibili secondo gli esiti scaturiti dalla verifica effettuata con le schede AeDES e le relative procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014. Inoltre, stabiliscono il contributo massimo concedibile, nei limiti previsti dal comma 1.
5. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 e' disciplinata con provvedimento del Commissario delegato.
6. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonche' su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.
 
Art. 7

Prime misure economiche
e ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Il Commissario delegato identifica entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere a) e b), dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, necessari per il superamento dell'emergenza, nonche' gli interventi piu' urgenti di cui al comma 2, lettere c) e d), del medesimo articolo.
2. Per ciascun intervento di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il Commissario delegato indica il comune e la localita', la descrizione e la relativa durata nonche' le singole stime di costo, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo dell'evento calamitoso di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attivita' economiche e produttive direttamente interessate dall'evento calamitoso citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il Commissario delegato, anche per il tramite dei soggetti attuatori dal medesimo individuati, definisce per ciascun comune la stima delle risorse a tal fine necessarie, sulla base delle indicazioni impartite dal Dipartimento della protezione civile con successivo provvedimento, nel limite massimo di € 25.000,00.
4. All'esito dell'attivita' di ricognizione di cui al comma 1, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorita' e modalita' attuative fissati con proprio provvedimento.
5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonche' su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.
 
Art. 8
Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale
derivante dal crollo parziale o totale degli edifici.

1. I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dall'evento sismico in premessa, quelli derivanti dalle attivita' di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai comuni interessati dall'evento sismico nonche' da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo, che saranno individuati dalle amministrazioni competenti, in deroga all'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatte salve le situazioni in cui e' possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza, i siti individuati dai soggetti pubblici sono all'uopo autorizzati sino al termine di sei mesi. Presso i siti di deposito temporaneo e' autorizzato, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento.
2. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma 1 e' il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'art. 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni.
3. Alle iniziative di cui al comma 1 si provvede nel rigoroso rispetto dei provvedimenti assunti ed eventualmente da assumersi da parte dell'autorita' giudiziaria.
4. Non costituiscono in ogni caso rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali, ove possibile, sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle strutture del Ministero dei beni e delle attivita' culturali territorialmente competenti.
5. La frazione legnosa derivante dalla pulizia delle aree pubbliche, anche selezionata nei siti di deposito temporaneo, puo' essere gestita come biomassa e conferita ad impianti per produzione di energia e calore.
6. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo e' operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dai comuni territorialmente competenti o dalle amministrazioni pubbliche a diverso titolo coinvolti direttamente, o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212, 190, 193 e 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni. Le predette attivita' di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento (CdC) Raee e' tenuto a prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.
7. Non rientrano nei rifiuti di cui al comma 1 quelli costituiti da materiale contenente amianto (eternit) individuabili, che devono essere preventivamente rimossi secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale 6 settembre 1994.
8. I siti di deposito temporaneo delle macerie di cui al comma 1 possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto preventivamente individuati e separati in fase di raccolta delle macerie.
9. Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali di cui al comma 1, possono essere autorizzati in deroga, limitatamente alla fase emergenziale, aumenti di quantitativi e/o tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneita' e compatibilita' dell'impianto, senza che cio' determini modifica e/o integrazione automatica delle autorizzazioni vigenti degli impianti.
10. L'ARPA e le ASL territorialmente competenti, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la vigilanza nel rispetto delle iniziative intraprese nel presente articolo.
11. Il Commissario delegato assicura l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.
12. Agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 15.
 
Art. 9

Misure urgenti per l'assistenza abitativa in zone rurali

1. Al fine di consentire la prosecuzione delle attivita' economiche e produttive preesistenti, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa ubicata in zone rurali sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito dell'eccezionale evento sismico di cui in premessa, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, e' autorizzato, su richiesta dei predetti nuclei familiari e in alternativa al contributo di cui agli articoli 4 o 7, ovvero di qualsiasi altra forma di assistenza abitativa, a fornire appositi container da installare in prossimita' della medesima abitazione fino al ripristino dell'immobile e comunque non oltre la vigenza dello stato di emergenza.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Commissario delegato, avvalendosi dei comuni interessati, provvede, anche ricorrendo al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ed in deroga ai limiti ivi previsti, all'acquisizione, anche mediante noleggio, dei predetti container ed alla realizzazione delle pertinenti opere di urbanizzazione, anche avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 2 ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, fatte salve le prescrizioni in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela del rischio idrogeologico.
3. Agli oneri connessi all'attuazione delle misure di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 15.
 
Art. 10

Ulteriori misure urgenti
per l'assistenza alla popolazione

1. Al fine di sostenere i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito dell'eccezionale evento sismico di cui in premessa, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, e' autorizzato a riconoscere un contributo per il trasloco dei beni mobili ubicati nella predetta abitazione, nel limite massimo di € 1.500,00, nonche' a reperire appositi depositi temporanei, ove custodire i citati beni, fino al ripristino dell'immobile e comunque non oltre la vigenza dello stato di emergenza.
2. Agli oneri connessi all'attuazione delle misure di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 15.
 
Art. 11

Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40
del decreto legislativo n. 1/2018

1. Il Commissario delegato, avvalendosi delle strutture regionali competenti, provvede all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione dell'emergenza in rassegna. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i procedimenti di verifica, autorizza il Commissario delegato a procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 15.
 
Art. 12

Disposizioni per assicurare il presidio
nei territori interessati

1. Al fine di assicurare il presidio nei territori dei comuni di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 di dicembre 2018 colpiti dall'evento di cui in premessa, il contingente delle Forze di polizia di cui all'art. 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, ai sensi dell'art. 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' integrato di centoventi unita' nell'arco delle 24 ore, per la durata di novanta giorni, a decorrere dal 26 dicembre 2018. All'impiego del predetto contingente straordinario si provvede secondo le disposizioni all'uopo vigenti, nonche' secondo le direttive del prefetto interessato.
2. Agli oneri conseguenti all'integrazione del contingente prevista dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 15.
 
Art. 13

Trattamento dati personali

1. Nell'ambito dell'attuazione delle attivita' di protezione civile, allo scopo di assicurare la piu' efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, negli ambiti territoriali oggetto della dichiarazione dello stato di emergenza indicata in premessa, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono contitolari del trattamento dei dati necessari per l'espletamento della funzione di protezione civile al ricorrere dei casi di cui agli articoli 23, comma 1, e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 e' effettuato dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del citato regolamento n. 2016/679/UE.
3. I soggetti di cui al comma 1 effettuano il trattamento dei dati personali, per le finalita' di rilevante interesse pubblico in materia di protezione civile in atto nei territori colpiti dal sisma, in deroga agli articoli 2-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2003. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati diversi da quelli ricompresi negli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del richiamato regolamento n. 2016/679/UE, ai soli fini dello svolgimento delle operazioni di soccorso e per garantire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione coinvolta dal sisma.
4. In relazione al contesto emergenziale in atto, nonche' avuto riguardo all'esigenza di contemperare la funzione di soccorso con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, non si applica, ai soggetti di cui al comma 1, l'art. 2-quaterdecies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fino al 31 dicembre 2019.
 
Art. 14

Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attivita' espletate ai sensi della presente ordinanza, nonche', allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.
 
Art. 15

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede con le risorse previste nella delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato.
3. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2018

Il Capo del Dipartimento: Borrelli