| Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |  
| ORDINANZA 28 dicembre 2018 |  
| Primi  interventi  urgenti  di  protezione  civile   in   conseguenza dell'evento sismico che  ha  colpito  il  territorio  dei  comuni  di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni,  Santa  Venerina,  Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018. (Ordinanza n. 566).  |  
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                       IL CAPO DEL DIPARTIMENTO                        della protezione civile 
   Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;   Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio 2018, n. 1;   Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre  2018, con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di emergenza  in  conseguenza  dell'evento  sismico  che  il  giorno  26 dicembre 2018 ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale,  Aci  Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia di Catania;   Considerato che, il predetto  evento  sismico  ha  determinato  una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni  pubblici  e  privati,  nonche'  l'evacuazione  di numerosi nuclei familiari oltre a danneggiamenti alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati;   Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione  degli  interventi urgenti  finalizzati  a   fronteggiare   l'emergenza   in   rassegna, consentendo  la  ripresa  delle  normali  condizioni  di  vita  delle popolazioni, nonche' la messa in  sicurezza  dei  territori  e  delle strutture interessati dall'evento in questione;   Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente normativa;   Acquisita l'intesa della Regione siciliana; 
                               Dispone: 
                                Art. 1 
         Nomina Commissario delegato e piano degli interventi 
   1. Per fronteggiare l'emergenza derivante  dall'evento  sismico  di cui  in  premessa,  il  dirigente  generale  del  dipartimento  della protezione  civile  della  presidenza  della  Regione  siciliana   e' nominato Commissario delegato.   2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito,  puo' avvalersi di un'apposita struttura  interna  alla  Regione  siciliana composta da personale  appartenente  alla  medesima  amministrazione, nonche'  della  collaborazione  delle  strutture   e   degli   uffici regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali  e periferiche dello Stato, nonche' individuare soggetti  attuatori  che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi  o  maggiori oneri per la finanza pubblica.   3. Il Commissario delegato, predispone, nel  limite  delle  risorse finanziarie  di  cui  all'art.  15,  entro  sessanta   giorni   dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi  da sottoporre  all'approvazione  del   Capo   del   Dipartimento   della protezione civile. Con tale piano si dispone in ordine:     a) all'organizzazione ed all'effettuazione  degli  interventi  di soccorso e assistenza alla popolazione  interessata  dall'evento  ivi compresi quelli di cui agli articoli 3 e 6 e degli interventi urgenti e necessari per la rimozione delle  situazioni  di  pericolo  per  la pubblica e privata incolumita';     b) al ripristino, anche con procedure  di  somma  urgenza,  della funzionalita' dei servizi pubblici e  delle  infrastrutture  di  reti strategiche, alle attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, e alle misure volte  a  garantire  la  continuita'  amministrativa  nei comuni e nei territori  interessati,  anche  mediante  interventi  di natura temporanea.   4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la descrizione tecnica di ciascun intervento  con  la  relativa  durata, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo.   5. Il predetto  piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 15, nonche' delle ulteriori risorse finanziarie che saranno rese disponibili  anche  ai sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  24,  comma  2,  del   decreto legislativo n. 1 del 2018 ivi comprese quelle per gli  interventi  di cui alle lettere c) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto, ed e' sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del  Dipartimento della protezione civile.   6. Il Commissario delegato e' autorizzato, stante  l'urgenza  degli interventi di cui alla presente ordinanza, a dare corso  alle  misure ivi previste nelle more dell'approvazione del piano.   7. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma 2, anche a titolo di anticipazione nel  limite  del  40%  del  valore degli   interventi   assentiti,   e   sono   rendicontate    mediante presentazione  di  documentazione  comprovante  la  spesa  sostenuta, nonche' attestazione della sussistenza del nesso  di  causalita'  con gli eventi in rassegna. Tale rendicontazione deve  essere  supportata da documentazione in originale, da allegare al rendiconto complessivo del Commissario delegato.   8. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati urgenti,  indifferibili  e  di  pubblica  utilita'  e,  ove  occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.     |  
|   |                                 Art. 2 
                                Deroghe 
   1.  Per  la  realizzazione  dell'attivita'  di  cui  alla  presente ordinanza,  nel  rispetto  dei  principi  generali   dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal  medesimo individuati possono provvedere, sulla base di  apposita  motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:     regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93,  94,  95,  96, 97, 98 e 99;     regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  articoli  3,  5,  6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;     regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37,  38,  39,  40, 41, 42 e 119;     legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20;     articoli 24, 45 e 53 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165;     decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;     decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22,  23, 26, 136, 142, 146, 147, 152, 159 e relative norme di attuazione;     decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 33, 35, 57, 58,  59,  60,  61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117,  118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215,  216,  225,  230  e 231;     leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse  alle attivita' previste dalla presente ordinanza.   2. Per  l'espletamento  delle  attivita'  previste  dalla  presente ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti  attuatori,  possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di  cui  agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza,  i  termini  per  la redazione della perizia giustificativa di cui al  comma  4  dell'art. 163 e per il controllo dei requisiti  di  partecipazione  di  cui  al comma 7 dell'art. 163 possono  essere  derogati.  Di  conseguenza  e' derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10  dell'art. 163.   3. Il Commissario delegato ed i soggetti  attuatori,  nel  rispetto dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e  dei  vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per  la  realizzazione  degli interventi di cui  alla  presente  ordinanza,  possono  procedere  in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18  aprile  2016, n. 50:     21, allo scopo di autorizzare le procedure di  affidamento  anche in assenza della delibera di programmazione;     24, allo scopo  di  autorizzare  l'affidamento  dell'incarico  di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in  caso di assenza o insufficienza  di  personale  interno  in  possesso  dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e  dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;     25, 26 e 27, allo  scopo  di  autorizzare  la  semplificazione  e l'accelerazione   della   procedura   concernente   la    valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di  verifica  preventiva  della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;     31, allo  scopo  di  autorizzare,  ove  strettamente  necessario, l'individuazione del RUP  tra  soggetti  idonei  estranei  agli  enti appaltanti, ancorche' dipendenti di ruolo di altri  soggetti  o  enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno  in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli  incarichi  e dell'incremento  delle   esigenze   di   natura   tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;     32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire  la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento  della relativa tempistica  alle  esigenze  del  contesto  emergenziale;  la deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), e' consentita nei limiti  di € 200.000,00 e  quella  agli  articoli  76  e  98  e'  riferita  alle tempistiche  e  modalita'  delle  comunicazioni  ivi   previste,   da esercitare  in  misura  compatibile  con  le  esigenze  del  contesto emergenziale;     35, allo scopo di consentire l'acquisizione  di  beni  e  servizi omogenei e analoghi,  caratterizzati  da  regolarita',  da  rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;     37 e 38, allo scopo di consentire di  procedere  direttamente  ed autonomamente all'acquisizione di  lavori,  servizi  e  forniture  di qualsiasi importo in assenza del possesso  della  qualificazione  ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;     40, 52 e 58, allo  scopo  di  ammettere  mezzi  di  comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni  determinate  dal contesto emergenziale lo richiedono;     59, comma 1-bis, allo scopo  di  consentire  l'affidamento  anche sulla base del progetto definitivo;     60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;     63, comma 2,  lettera  c),  relativamente  alla  possibilita'  di consentire  lo  svolgimento  di  procedure  negoziate  senza   previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di  estrema  urgenza  a  tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di  cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se  necessaria,  potra'  essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti  cui  affidare  la verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma  6, lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;     95, relativamente alla possibilita' di adottare  il  criterio  di aggiudicazione con il prezzo piu'  basso  anche  al  di  fuori  delle ipotesi previste dalla norma;     97, relativamente alla possibilita' di esercitare la facolta'  di esclusione automatica fino a quando il numero delle  offerte  ammesse non e' inferiore a cinque;     105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di  subappalto  a  far   data   dalla   richiesta   dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo  le modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della  terna  dei subappaltatori di cui al comma 6;     106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste  nei documenti di gara iniziali  e  allo  scopo  di  derogare  ai  termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC;     157,  allo  scopo   di   consentire   l'adozione   di   procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalita' ed entro i  limiti  stabiliti  dalla presente ordinanza;     215, allo scopo di pervenire  alla  tempestiva  approvazione  dei progetti.   4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i  soggetti  di cui al comma 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  autocertificazioni,  rese ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del  decreto  legislativo  n.  50/2016, mediante la Banca dati  centralizzata  gestita  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova  di  cui  all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalita' compatibili con la gestione della situazione  emergenziale,  individuate  dai  medesimi  soggetti responsabili delle procedure.   5.  Fermo  restando  quanto  previsto   al   comma   3,   ai   fini dell'acquisizione di lavori, beni e  servizi,  strettamente  connessi alle attivita' di cui alla presente ordinanza i soggetti  di  cui  al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli  36  e 63,  anche  non  espletate  contestualmente,  previa  selezione,  ove possibile e qualora  richiesto  dalla  normativa,  di  almeno  cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il  possesso  dei requisiti, secondo le modalita' descritte all'art. 163, comma 7,  del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti,  tali  operatori  sono selezionati all'interno delle white list delle prefetture.   6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione  degli  interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma  1  possono prevedere penalita' adeguate all'urgenza anche  in  deroga  a  quanto previsto dall'art. 113-bis  del  decreto  legislativo  n.  50/2016  e lavorazioni su piu'  turni  giornalieri,  nel  rispetto  delle  norme vigenti in materia di lavoro.   7. Nell'espletamento delle  procedure  di  affidamento  di  lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attivita' di cui  alla presente ordinanza, i soggetti di cui al comma 1  possono  verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto  legislativo  n. 50/2016,  richiedendo  le  necessarie   spiegazioni   per   iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile  con  la  situazione emergenziale in  atto  e  comunque  non  inferiore  a cinque  giorni. Qualora l'offerta  risulti  anomala  all'esito  del  procedimento  di verifica, il soggetto aggiudicatario e' liquidato ai sensi  dell'art. 163,  comma  5,  per  la  parte  di  opere,   servizi   o   forniture eventualmente gia' realizzata.     |  
|   |                                 Art. 3 
                   Contributi autonoma sistemazione 
   1. Il Commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei  sindaci,  e' autorizzato ad  assegnare  ai  nuclei  familiari  la  cui  abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata  in  esecuzione  di  provvedimenti delle competenti autorita',  adottati  a  seguito  degli  eccezionali eventi sismici di cui  in  premessa,  un  contributo  per  l'autonoma sistemazione stabilito  rispettivamente  in €  400,00  per  i  nuclei monofamiliari, in € 500,00 per i nuclei  familiari  composti  da  due unita', in € 700,00 per quelli composti da tre  unita',  in €  800,00 per quelli composti da quattro unita', fino ad un massimo di € 900,00 mensili per i nuclei familiari composti  da  cinque  o  piu'  unita'. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatrici di handicap o disabili con una  percentuale  di invalidita'  non  inferiore  al  67%,  e'  concesso   un   contributo aggiuntivo  di  €  200,00  mensili  per  ognuno  dei  soggetti  sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 900,00 mensili  previsti per il nucleo familiare.   2. I benefici  economici  di  cui  al  comma  1,  sono  concessi  a decorrere  dalla  data  indicata  nel   provvedimento   di   sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il  rientro  nell'abitazione,  ovvero  si  sia  provveduto  ad  altra sistemazione avente carattere di stabilita', e comunque non oltre  la data di scadenza dello stato di emergenza.   3. Il contributo di cui al presente articolo  e'  alternativo  alla fornitura  gratuita  di   alloggi   da   parte   dell'amministrazione regionale, provinciale o comunale.   4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo,  il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui  all'art. 15.     |  
|   |                                 Art. 4 
                         Sospensione dei mutui 
   1.  In  ragione  del  grave  disagio  socio   economico   derivante dall'evento in premessa citato, che ha colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni di cui alla delibera  del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti  di  cui  all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di  mutui  relativi  agli edifici distrutti o resi inagibili  anche  parzialmente  ovvero  alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica  svolte  nei medesimi edifici,  previa  presentazione  di  autocertificazione  del danno  subito,  resa  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e  successive  modificazioni  ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti  di  credito  e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilita'  o  all'abitabilita' del predetto immobile e comunque non  oltre  la  data  di  cessazione dello stato di emergenza, una sospensione  delle  rate  dei  medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera  rata  e  quella  della sola quota capitale.   2. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i  mutuatari,  almeno  mediante  avviso  esposto  nelle   filiali   e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilita' di  chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso  e  costi  dei pagamenti sospesi calcolati in base a  quanto  previsto  dall'accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei  consumatori  in tema di sospensione dei pagamenti, nonche' il termine, non  inferiore a trenta giorni,  per  l'esercizio  della  facolta'  di  sospensione. Qualora la banca o  l'intermediario  finanziario  non  fornisca  tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti,  sono  sospese fino al 30 giugno 2019, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario,  le rate in scadenza entro la predetta data.     |  
|   |                                 Art. 5 
          Verifiche di agibilita' post sismica degli edifici 
   1. Per lo svolgimento delle verifiche di  agibilita'  post  sismica degli edifici e delle strutture interessate dall'evento calamitoso in premessa, il Commissario delegato  provvede  al  coordinamento  delle attivita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014. Le verifiche di agibilita' si svolgono  adottando  gli strumenti di rilievo di cui all'art. 10 del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 e all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2015.   2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente  articolo, il Commissario delegato puo' avvalersi di tecnici  appartenenti  agli enti e alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 della presente ordinanza, dei tecnici delle Forze armate e  dei  Vigili  del  fuoco, delle  regioni  e  province  autonome,  nonche'   di   professionisti individuati  dai  consigli  nazionali   dei   professionisti,   anche avvalendosi degli ordini e collegi professionali ad  essi  afferenti, anche in deroga al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri 8 luglio 2014.   3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario delegato puo' stipulare polizze assicurative al fine di garantire idonea  copertura al personale impiegato nelle attivita' di cui al  presente  articolo, ivi compresi i professionisti, anche  iscritti  ai  relativi  albi  e collegi professionali, o associazioni di categoria.   4. Ai tecnici professionisti impiegati per le attivita' di  cui  al presente  articolo,  e'  riconosciuto   il   rimborso   delle   spese documentate di vitto, alloggio e viaggio, secondo le procedure  ed  i criteri riportati nell'allegato A  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 ovvero adottando anche specifici criteri piu' restrittivi. Le spese di viaggio, vitto e  alloggio  dei tecnici dipendenti delle pubbliche  amministrazioni  impegnati  nelle attivita' di cui al presente articolo sono anticipate dalle  medesime amministrazioni e rimborsate dal Commissario delegato previa apposita rendicontazione.   5.  Il  Commissario  delegato  provvede  alla  ricognizione,   alle necessarie verifiche istruttorie ed alla  liquidazione  dei  rimborsi spettanti ai tecnici professionisti impiegati per le attivita' di cui al presente articolo.  Il  Commissario  delegato  puo'  corrispondere anticipazioni  a  favore  dei  consigli  degli   ordini   e   collegi professionali.   6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo  sono posti a carico delle risorse finanziarie di  cui  all'art.  15  della presente ordinanza.     |  
|   |                                 Art. 6 
                    Interventi di pronto ripristino                    sul patrimonio edilizio privato 
   1.  Nell'ambito  degli  interventi   di   prima   assistenza   alla popolazione, al fine di favorire l'immediato utilizzo del  patrimonio edilizio privato danneggiato non  gravemente,  da  parte  dei  nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e  continuativa  sia stata sgomberata in  esecuzione  di  provvedimenti  delle  competenti autorita', adottati a seguito degli eccezionali eventi sismici di cui in premessa, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei  sindaci, e' autorizzato ad assegnare un contributo per la realizzazione  degli interventi necessari a ripristinare in tempi rapidi le condizioni  di agibilita'  degli  immobili,  nel  limite  economico   massimo   di € 25.000,00 per unita' immobiliare  ed  in  alternativa  al  contributo riconosciuto per l'autonoma sistemazione ovvero  ad  altre  forme  di assistenza alloggiativa, ivi compresa quella alberghiera che  possono continuare  ad  essere  erogate  per   il   tempo   necessario   alla realizzazione degli interventi e comunque  non  oltre  i  120  giorni dalla data di presentazione della CILA.   2. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1,  in  caso  di  immobili condominiali, il  Commissario  delegato  e'  autorizzato  ad  erogare altresi' un contributo massimo di € 25.000,00 per il ripristino delle parti comuni dei fabbricati.   3. Per le finalita' di cui al comma 1, entro il termine di sessanta giorni dalla  pubblicazione  della  presente  ordinanza,  i  soggetti interessati devono presentare la scheda AeDES dalla quale risulti che l'unita' strutturale cui appartiene l'unita'  immobiliare,  abbia  un esito B o C, l'attestazione di deposito della  CILA  al  comune,  una dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato  che documenti il nesso di causalita' tra gli eventi sismici in  argomento e lo stato della struttura,  con  l'individuazione  dei  danni  e  la valutazione economica degli interventi da effettuare.  I  contributi, di cui al comma 1 non possono essere concessi  nel  caso  in  cui  la documentazione sia presentata  oltre  il  termine  di  cui  al  primo periodo.   4. I comuni verificano  che  le  istanze  corrispondano  ad  unita' abitative ricomprese in unita' strutturali classificate  non  agibili secondo gli esiti scaturiti dalla verifica effettuata con  le  schede AeDES e le relative procedure di cui al decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 5  maggio  2011,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17  maggio  2011,  e  al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  8  luglio  2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  243  del  18  ottobre  2014. Inoltre, stabiliscono il contributo massimo concedibile,  nei  limiti previsti dal comma 1.   5. L'erogazione dei contributi di cui al comma  1  e'  disciplinata con provvedimento del Commissario delegato.   6. I contributi di cui al comma  1  sono  riconosciuti  solo  nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e,  nel  caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma  2,  lettera  e), del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  possono  costituire anticipazioni sulle medesime, nonche' su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.     |  
|   |                                 Art. 7 
                        Prime misure economiche                e ricognizione dei fabbisogni ulteriori 
   1. Il Commissario delegato identifica entro sessanta  giorni  dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori  misure  di  cui alle lettere a) e b), dell'art. 25, comma 2, del decreto  legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, necessari per il superamento dell'emergenza, nonche' gli interventi piu' urgenti di cui al comma 2, lettere  c)  e d), del medesimo articolo.   2. Per ciascun intervento di cui al comma  1,  fatto  salvo  quanto previsto al comma 3, il Commissario delegato indica il  comune  e  la localita', la descrizione e la relativa  durata  nonche'  le  singole stime di costo, ai  fini  della  valutazione  dell'impatto  effettivo dell'evento calamitoso di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del medesimo decreto legislativo.   3. Al fine di valutare le prime misure  di  immediato  sostegno  al tessuto economico e sociale nei confronti delle attivita'  economiche e produttive direttamente interessate dall'evento  calamitoso  citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2,  lettera  c),  del  decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il Commissario  delegato,  anche per il tramite  dei  soggetti  attuatori  dal  medesimo  individuati, definisce per ciascun comune  la  stima  delle  risorse  a  tal  fine necessarie, sulla base delle indicazioni impartite  dal  Dipartimento della protezione civile  con  successivo  provvedimento,  nel  limite massimo di € 25.000,00.   4. All'esito dell'attivita' di ricognizione di cui al  comma  1,  a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto  legislativo  n.  1  del  2018,  il Commissario  delegato  provvede  a  riconoscere   i   contributi   ai beneficiari  secondo  criteri  di  priorita'  e  modalita'  attuative fissati con proprio provvedimento.   5. I contributi di cui al comma  4  sono  riconosciuti  solo  nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e,  nel  caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma  2,  lettera  e), del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  possono  costituire anticipazioni sulle medesime, nonche' su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.     |  
|   |                                 Art. 8   Disposizioni  in  materia  di  raccolta  e  trasporto  del  materiale  derivante dal crollo parziale o totale degli edifici. 
   1. I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dall'evento sismico  in  premessa,  quelli derivanti dalle attivita' di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti  dai  comuni  interessati  dall'evento  sismico nonche' da altri soggetti competenti o comunque  svolti  su  incarico dei  medesimi,  sono  classificati  rifiuti  urbani  con  codice  CER 20.03.99,  limitatamente  alle  fasi  di  raccolta  e  trasporto   da effettuarsi  verso  i  siti  di  deposito  temporaneo,  che   saranno individuati dalle amministrazioni competenti, in deroga all'art.  184 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  fatte  salve  le situazioni  in  cui  e'  possibile  effettuare,  in   condizioni   di sicurezza, le raccolte selettive. Al fine di assicurare  il  deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza, i siti individuati dai  soggetti  pubblici  sono  all'uopo autorizzati sino al termine di sei mesi. Presso i  siti  di  deposito temporaneo e' autorizzato, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per  le  operazioni  di  selezione  e  separazione  di  flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento.   2.  Ai  fini  dei  conseguenti   adempimenti   amministrativi,   il produttore dei materiali di cui al comma 1 e' il  comune  di  origine dei materiali stessi, in deroga all'art. 183, comma  1,  lettera  f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni.   3. Alle iniziative di cui al  comma  1  si  provvede  nel  rigoroso rispetto dei provvedimenti assunti ed eventualmente da  assumersi  da parte dell'autorita' giudiziaria.   4. Non costituiscono in ogni caso  rifiuto  i  resti  dei  beni  di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche,  le  pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali  materiali,  ove  possibile,   sono   selezionati   e   separati all'origine, secondo le disposizioni delle  strutture  del  Ministero dei beni e delle attivita' culturali territorialmente competenti.   5.  La  frazione  legnosa  derivante  dalla  pulizia   delle   aree pubbliche, anche selezionata nei siti di  deposito  temporaneo,  puo' essere gestita come biomassa e conferita ad impianti  per  produzione di energia e calore.   6. Il trasporto dei materiali di  cui  al  comma  1  ai  centri  di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo e' operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di  gestione  integrata  dei rifiuti  urbani  presso  i  territori  interessati   o   dai   comuni territorialmente  competenti  o  dalle  amministrazioni  pubbliche  a diverso  titolo  coinvolti  direttamente,  o  attraverso  imprese  di trasporto da essi  incaricati.  Tali  soggetti  sono  autorizzati  in deroga agli articoli 212, 190, 193 e 188-ter del decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  successive  modifiche  e  integrazioni.  Le predette attivita' di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il  Centro  di  coordinamento  (CdC)  Raee  e' tenuto a prendere in consegna i  Raee  nelle  condizioni  in  cui  si trovano, con oneri a proprio carico.   7. Non rientrano nei rifiuti di cui al comma 1 quelli costituiti da materiale contenente  amianto  (eternit)  individuabili,  che  devono essere preventivamente rimossi  secondo  le  modalita'  previste  dal decreto ministeriale 6 settembre 1994.   8. I siti di deposito temporaneo delle macerie di cui  al  comma  1 possono  essere  adibiti  anche  a  deposito,  in  area  separata  ed appositamente  allestita,  di  rifiuti  di  amianto   preventivamente individuati e separati in fase di raccolta delle macerie.   9. Per consentire il rapido avvio  a  recupero  o  smaltimento  dei materiali di cui al comma 1, possono essere  autorizzati  in  deroga, limitatamente alla fase emergenziale,  aumenti  di  quantitativi  e/o tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati,  previa verifica istruttoria  semplificata  dell'idoneita'  e  compatibilita' dell'impianto, senza che cio'  determini  modifica  e/o  integrazione automatica delle autorizzazioni vigenti degli impianti.   10. L'ARPA e le ASL territorialmente competenti, nell'ambito  delle rispettive competenze, assicurano la  vigilanza  nel  rispetto  delle iniziative intraprese nel presente articolo.   11. Il Commissario delegato assicura l'attuazione degli  interventi previsti dal presente articolo avvalendosi delle componenti  e  delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.   12. Agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di  cui al presente articolo si  provvede  a  valere  sulle  risorse  di  cui all'art. 15.     |  
|   |                                 Art. 9 
       Misure urgenti per l'assistenza abitativa in zone rurali 
   1. Al fine di consentire la prosecuzione delle attivita' economiche e produttive preesistenti, ai  nuclei  familiari  la  cui  abitazione principale, abituale e continuativa ubicata in zone rurali sia  stata distrutta in tutto  o  in  parte,  ovvero  sia  stata  sgomberata  in esecuzione di provvedimenti delle competenti  autorita',  adottati  a seguito dell'eccezionale  evento  sismico  di  cui  in  premessa,  il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, e'  autorizzato, su richiesta dei  predetti  nuclei  familiari  e  in  alternativa  al contributo di cui agli articoli 4 o  7,  ovvero  di  qualsiasi  altra forma di  assistenza  abitativa,  a  fornire  appositi  container  da installare  in  prossimita'  della  medesima   abitazione   fino   al ripristino dell'immobile e comunque non oltre la vigenza dello  stato di emergenza.   2. Per le finalita' di cui al  comma  1  il  Commissario  delegato, avvalendosi dei comuni interessati,  provvede,  anche  ricorrendo  al Mercato elettronico  della  pubblica  amministrazione  (MEPA)  ed  in deroga ai  limiti  ivi  previsti,  all'acquisizione,  anche  mediante noleggio,  dei  predetti  container  ed  alla   realizzazione   delle pertinenti  opere  di   urbanizzazione,   anche   avvalendosi   delle disposizioni  di  cui  all'art.  2  ed  in  deroga   agli   strumenti urbanistici  vigenti,  fatte  salve  le   prescrizioni   in   materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela del rischio idrogeologico.   3. Agli oneri  connessi  all'attuazione  delle  misure  di  cui  al presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui  all'art. 15.     |  
|   |                                 Art. 10 
                       Ulteriori misure urgenti                   per l'assistenza alla popolazione 
   1. Al fine di  sostenere  i  nuclei  familiari  la  cui  abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata  in  esecuzione  di  provvedimenti delle  competenti  autorita',  adottati  a  seguito  dell'eccezionale evento sismico di cui in premessa,  il  Commissario  delegato,  anche avvalendosi dei sindaci, e' autorizzato a riconoscere  un  contributo per il trasloco dei beni mobili ubicati  nella  predetta  abitazione, nel limite  massimo  di  €  1.500,00,  nonche'  a  reperire  appositi depositi temporanei, ove custodire i citati beni, fino al  ripristino dell'immobile  e  comunque  non  oltre  la  vigenza  dello  stato  di emergenza.   2. Agli oneri  connessi  all'attuazione  delle  misure  di  cui  al presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui  all'art. 15.     |  
|   |                                 Art. 11 
          Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40                   del decreto legislativo n. 1/2018 
   1. Il Commissario delegato, avvalendosi delle  strutture  regionali competenti, provvede all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto  legislativo  2 gennaio  2018,  n.   1,   per   gli   interventi   effettuati   dalle organizzazioni di volontariato  di  protezione  civile  iscritte  nei rispettivi   elenchi    territoriali,    impiegate    in    occasione dell'emergenza in rassegna. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i  procedimenti di verifica, autorizza  il  Commissario  delegato  a  procedere  alla liquidazione  dei  rimborsi  spettanti,  a   valere   sulle   risorse finanziarie di cui all'art. 15.     |  
|   |                                 Art. 12 
                Disposizioni per assicurare il presidio                       nei territori interessati 
   1. Al fine di assicurare il presidio nei territori  dei  comuni  di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 di dicembre  2018 colpiti dall'evento di cui in premessa, il contingente delle Forze di polizia di cui all'art. 7-bis del decreto-legge 23  maggio  2008,  n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  luglio  2008,  n. 125, ai sensi dell'art. 1, comma 377, della legge 11  dicembre  2016, n. 232, e' integrato di centoventi unita' nell'arco delle 24 ore, per la durata di novanta  giorni,  a  decorrere  dal  26  dicembre  2018. All'impiego  del  predetto  contingente  straordinario  si   provvede secondo  le  disposizioni  all'uopo  vigenti,  nonche'   secondo   le direttive del prefetto interessato.   2. Agli oneri conseguenti all'integrazione del contingente prevista dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse  finanziarie  di  cui all'art. 15.     |  
|   |                                 Art. 13 
                      Trattamento dati personali 
   1.  Nell'ambito  dell'attuazione  delle  attivita'  di   protezione civile, allo scopo di assicurare la piu' efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento  del  Parlamento  europeo  27  aprile  2016,  n. 2016/679/UE, negli ambiti territoriali  oggetto  della  dichiarazione dello stato di emergenza indicata in premessa,  i  soggetti  operanti nel Servizio nazionale di protezione civile di cui agli articoli 4  e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono contitolari del trattamento dei dati necessari per l'espletamento della  funzione  di protezione civile al ricorrere dei casi  di  cui  agli  articoli  23, comma 1, e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.   2. Il trattamento dei dati di cui al  comma  1  e'  effettuato  dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del citato regolamento n. 2016/679/UE.   3. I soggetti di cui al comma 1 effettuano il trattamento dei  dati personali, per  le  finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico  in materia di protezione civile in atto nei territori colpiti dal sisma, in deroga agli articoli 2-ter, comma 2, del  decreto  legislativo  n. 196/2003. La comunicazione dei dati personali a soggetti  pubblici  e privati diversi da quelli  ricompresi  negli  articoli  4  e  13  del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' effettuata nel  rispetto dei  principi  di  cui  all'art.  5  del  richiamato  regolamento  n. 2016/679/UE, ai soli  fini  dello  svolgimento  delle  operazioni  di soccorso e per garantire il ritorno alle normali condizioni  di  vita della popolazione coinvolta dal sisma.   4. In relazione al contesto emergenziale  in  atto,  nonche'  avuto riguardo all'esigenza di contemperare la  funzione  di  soccorso  con quella  afferente  alla   salvaguardia   della   riservatezza   degli interessati, non si applica, ai soggetti di cui al  comma  1,  l'art. 2-quaterdecies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  fino al 31 dicembre 2019.     |  
|   |                                 Art. 14 
                  Relazione del Commissario delegato 
   1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza  trimestrale,  al Dipartimento  della  protezione  civile  una  relazione  inerente  le attivita' espletate ai sensi della presente ordinanza, nonche',  allo scadere  del  termine  di  vigenza  dello  stato  di  emergenza,  una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.     |  
|   |                                 Art. 15 
                         Copertura finanziaria 
   1.  Agli  oneri  connessi  alla  realizzazione   delle   iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede con  le  risorse previste nella delibera del Consiglio dei ministri  del  28  dicembre 2018.   2. Per la realizzazione degli interventi  previsti  nella  presente ordinanza,  e'  autorizzata  l'apertura  di   apposita   contabilita' speciale intestata al Commissario delegato.   3. Il Commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare  ai  sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.   La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 28 dicembre 2018 
                                    Il Capo del Dipartimento: Borrelli     |  
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