| Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 21 dicembre 2018 |  
| Disposizioni nazionali sulla raccolta del  corallo  rosso  (Corallium rubrum).  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE               della pesca marittima e dell'acquacoltura 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante «Regolamento per l'esecuzione  della  legge  14  luglio 1965, n. 963», concernente la disciplina della pesca marittima;   Visto il decreto del  Ministero  della  marina  mercantile  del  13 gennaio 1979, recante «Istituzione della  categoria  sommozzatori  in servizio locale» e successive modifiche e integrazioni;   Visto il decreto del  Ministero  della  marina  mercantile  del  20 ottobre   1986,   recante   «Disciplina   della    pesca    subacquea professionale» e successive modifiche e integrazioni;   Vista la decisione n. 98/416/CE del Consiglio del  16  giugno  1998 relativa  all'adesione  della  Comunita'  europea  alla   Commissione generale della pesca per il Mediterraneo (CGPM);   Visto il  regolamento  (CE)  n.  2371/2002  del  Consiglio  del  20 dicembre  2002,  relativo  alla  conservazione  e  allo  sfruttamento sostenibile delle risorse  della  pesca  nell'ambito  della  politica comune della pesca;   Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  153,  recante «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n.  38,  in  materia  di  pesca marittima» e successive modifiche e integrazioni;   Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante  norme in materia di modernizzazione del settore pesca e  dell'acquacoltura, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;   Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  concernente  le misure per il riassetto della normativa in  materia  di  pesca  e  di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4  giugno  2010, n. 96;   Visto il  regolamento  (CE)  n.  1967/2006  del  Consiglio  del  21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per  lo  sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo nel  quale si da' atto della  necessita'  di  creare  un  contesto  efficace  di gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilita'  tra la Comunita' e gli Stati membri ed, in particolare,  il  Capo  VII  - Piani di gestione - articoli 18 e 19;   Visto il  regolamento  (CE)  n.  1224/2009  del  Consiglio  del  20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo  comunitario  per garantire il rispetto delle norme della politica comune della  pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004,  (CE)  n.  768/2005,  (CE)  n.  2115/2005,  (CE)  n.   4/27 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008  e  che  abroga  i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n.  1966/2006  e in particolare gli  articoli  17  (notifica  preventiva),  43  (porti designati) e 58 (tracciabilita');   Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   404/2011   della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un  regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme  della politica comune della pesca;   Vista la  raccomandazione  GFCM/35/2011/2  sullo  sfruttamento  del corallo rosso nell'area di competenza della Commissione generale  per la pesca nel Mediterraneo;   Vista la  raccomandazione  GFCM/36/2012/1  sullo  sfruttamento  del corallo rosso nell'area di competenza della Commissione generale  per la pesca nel Mediterraneo che prevede tra l'altro,  in  attesa  dello sviluppo  di  un  piano  adattativo  regionale  di  gestione  per  il Mediterraneo, la necessita' di istituire un limitato numero di  porti designati e di trovare dei minimi standard comuni  per  la  raccolta, quali la profondita'  minima  di  raccolta  e  la  taglia  minima  di prelievo;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  105 del   27   febbraio   2013,   recante   le   disposizioni    relative all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del  decreto-legge  6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7 agosto 2012, n. 135;   Visto il regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica  comune  della pesca, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.  2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche'  la  decisione  2004/585/CE del Consiglio ed, in particolare, in armonia  con  i  disposti  degli articoli 7, 9 e 10 concernenti i tipi di misure di  conservazione,  i principi e gli obiettivi dei piani pluriennali nonche'  il  contenuto dei medesimi;   Visto il regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica  comune  della pesca, in particolare, i disposti degli articoli 2, e 3 che impongono la definizione  delle  misure  di  gestione  della  pesca  secondo  i principi di sostenibilita',  basati  su  approccio  precauzionale  ed ecosistemico,   conformemente   ai   migliori   pareri    scientifici disponibili;   Vista la nota della direzione  generale  della  sanita' -  servizio prevenzione, prot. uscita n. 18498 del  18  luglio  2014,  avente  ad oggetto «Risultanze dei lavori in materia di  sicurezza  nella  pesca del corallo», concernente gli approfondimenti, in merito, di  cui  di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  21 dicembre 2007 e al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, art. 7;   Visto la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013-bis;   Visto il regolamento (UE) n. 2015/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015 che modifica  il  regolamento  (UE)  n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella  zona  di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che inserisce disposizioni sulla conservazione  e  lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso;   Visto l'art. 39  della  legge  28  luglio  2016,  n.  154,  recante «Deleghe  al  Governo  e  ulteriori  disposizioni   in   materia   di semplificazione,  razionalizzazione  e  competitivita'  dei   settori agricolo e agroalimentare,  nonche'  sanzioni  in  materia  di  pesca illegale»;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2017, registrato  alla  Corte  dei  conti  in  data  29  marzo  2017, reg./fl.n. 212, con cui e' stato conferito al dott. Riccardo Rigillo, dirigente di seconda fascia, l'incarico di funzione  dirigenziale  di livello generale di direttore della direzione  generale  della  pesca marittima e dell'acquacoltura;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17 luglio 2017, n.  143,  recante  adeguamento  dell'organizzazione  del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,  a  norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo  19  agosto  2016,  n. 177;   Vista la raccomandazione della Commissione generale  per  la  pesca nel Mediterraneo CGPM/35/2011/2 sullo sfruttamento del corallo  rosso nell'area di competenza della Commissione generale per la  pesca  nel Mediterraneo;   Vista la raccomandazione della Commissione generale  per  la  pesca nel Mediterraneo CGPM/36/2012/1 sullo sfruttamento del corallo  rosso nell'area di competenza della Commissione generale per la  pesca  nel Mediterraneo che prevede tra l'altro, in attesa dello sviluppo di  un piano adattativo  regionale  di  gestione  per  il  Mediterraneo,  la necessita' di istituire un limitato numero di porti  designati  e  di trovare  dei  minimi  standard  comuni  per  la  raccolta,  quali  la profondita' minima di raccolta e la taglia minima di prelievo;   Vista la raccomandazione della Commissione generale  per  la  pesca nel Mediterraneo CGPM/41/2017/5 sull'adozione di un  Piano  regionale adattativo di gestione del corallo rosso nel  Mar  Mediterraneo  che, sulla  base  di  un  approccio  precauzionale,   e'   finalizzato   a contrastare  e  prevenire  il  sovra   sfruttamento   della   risorsa attraverso  l'adozione  di  misure  di  gestione  che  consentano  di riportare i tassi di sfruttamento e la capacita' di pesca  a  livelli sostenibili;   Viste le raccomandazioni della CGPM che  prevedono  il  divieto  di utilizzo di R.O.V. (Remotely Operated under water  Vehicles)  per  lo sfruttamento  del  corallo  rosso  consentendone  l'uso  fino  al  31 dicembre 2020 esclusivamente per  l'osservazione  dei  banchi  di  C. rubrum per  scopi  scientifici,  previa  autorizzazione  degli  Stati membri CGPM nel  contesto  di  ricerche  scientifiche  realizzate  da istituzioni scientifiche (raccomandazione GFCM/40/2016/7 e successivo adeguamento in GFCM/41/2017/5).   Visto il decreto ministeriale del 10 novembre  2011  finalizzato  a dare attuazione alle disposizioni di cui al Titolo V  del  reg.  (CE) 1224/2009 ed al  Titolo  IV  del  reg.  (UE)  404/2011  inerenti  gli adempimenti  connessi  agli   obblighi   di   tracciabilita'   e   di registrazione, nonche',  gli  adempimenti  previsti  a  carico  degli operatori   responsabili   dell'acquisto,    della    vendita,    del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca;   Visto Il decreto del direttore generale  della  pesca  marittima  e dell'acquacoltura del 28 dicembre 2011  (cosi'  come  modificato  dal decreto 29 maggio  2012)  relativo  alle  procedure  e  le  modalita' attuative  degli  obblighi   previsti   dal decreto   ministeriale 10 novembre 2011 (art. 4, comma  2  e  art.  5,  comma  2)  al  fine  di assicurarne  la  rintracciabilita'  dei  prodotti   della   pesca   e dell'acquacoltura;   Considerato il  ruolo  che  il  corallo  rosso  ha  nella  cultura, nell'economia, nell'ambiente  del  Mar  Mediterraneo  in  generale  e dell'Italia in particolare;   Valutata l'esigenza di definire apposite linee guida per  garantire la    corretta    applicazione    e    osservanza     delle     norme comunitarie/nazionali  vigenti  in  materia  di  tracciabilita'   dei prodotti  della  pesca,  nonche'  consentire  la  certificazione  del corallo rosso prelevato nel mare territoriale italiano  in  tutte  le fasi dalla produzione alla trasformazione,  alla  commercializzazione finale;   Considerata la necessita' di adeguare i dati contenuti nel giornale di raccolta del  corallo  rosso  con  le  informazioni  previste  dal regolamento (UE) n. 2015/2102 (art. 17-bis) e nel Sistema di raccolta dati (Data reporting system) del GFCM e, in particolare,  con  quelle relative al numero di colonie prelevate, al diametro basale e al peso delle colonie sotto-taglia;   Considerato che la normativa attualmente  vigente  non  prevede  il riconoscimento di uno specifico titolo abilitativo che qualifichi gli operatori a svolgere l'attivita' di prelievo del corallo;   Considerato che la Regione autonoma della Sardegna e' dotata di una propria legislazione Regionale in materia  di  raccolta  del  corallo rosso  (legge  regionale  n.  59  del  5  luglio  1979  e  successiva modificazione LR n. 23 del 30 maggio 1989)  e  di  misure  gestionali specificate  da  ultimo  dal  decreto  della  Regione   Sardegna   n. 1064/DecA/21 del 20  aprile  2018  -  Disposizioni  sulla  pesca  del corallo rosso per l'anno 2018 nelle acque  territoriali  prospicienti il territorio della Regione autonoma della  Sardegna  -  e  che  tale quadro gestionale rappresenta un valido strumento per l'utilizzazione sostenibile  della  risorsa  corallo  rosso   e   che   pertanto   va salvaguardato   nell'ambito    dell'applicazione    delle    presenti disposizioni nazionali per la raccolta del corallo rosso;   Valutata pertanto l'esigenza di  individuare  tra  i  requisiti  di accesso all'attivita' di prelievo la comprovata esperienza  acquisita a livello nazionale o internazionale  nell'esercizio  della  raccolta del corallo rosso, al  fine  di  garantire  un  adeguato  svolgimento dell'attivita' e la salvaguardia della risorsa, nonche' gli ulteriori i requisiti professionali e fisici richiesti dalle leggi vigenti;   Considerata la ripartizione delle competenze istituzionali  per  la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza;   Considerata la necessita' di disporre un  Piano  nazionale  per  la gestione della raccolta del corallo rosso; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                          Ambito di attivita' 
   1. Il presente decreto reca  la  disciplina  per  la  raccolta  del corallo rosso (Corallium rubrum) e ha validita'  su  tutte  le  acque marine del territorio nazionale.   2. E' fatta salva la facolta' delle regioni a statuto  speciale  di emanare norme piu' restrittive rispetto a quanto disposto e approvato dal presente decreto.     |  
|   |  ALLEGATO A - Piano nazionale di gestione del corallo rosso 
   A. Definizioni   Nel presente Piano Nazionale  di  Gestione  del  corallo  rosso  si applicano le seguenti definizioni:      a) "corallo rosso": colonie appartenenti alla  specie  Corallium rubrum;      b) "peso vivo": il peso delle colonie catturate  di  recente  e' pesato immediatamente dopo la fine delle operazioni di raccolta  e  / o, al piu' tardi, prima di essere sbarcato  nel  porto  designato  in caso di raccolte giornaliere. Il peso si riferisce, ove possibile,  a colonie pulite senza epibionti o rocce attaccate      c) "corallo vivo": colonie di C. rubrum  che  al  momento  della raccolta dal fondale erano vive in tutto o in parte;      d) "corallo morto": colonie di C. rubrum che  al  momento  della raccolta dal fondale erano morte;      e) "corallo decaduto": colonie di C. rubrum che al momento della raccolta dal fondale erano morte da  tempo  e  il  cui  scheletro  e' pertanto fossilizzato; 
   B. Autorizzazione ministeriale alla raccolta del corallo   L'attivita' di  raccolta  puo'  essere  esercitata  unicamente  dai pescatori  professionisti  che  siano  titolari   dell'autorizzazione ministeriale, di cui all'allegato B. 
   C. Unita' di appoggio e sistema di raccolta   Le imbarcazioni  di  appoggio  devono  essere  dotate  di  apposita licenza in corso di validita',  da  conservare  tra  i  documenti  di bordo, che ne abilita l'utilizzo come unita' di appoggio  alla  pesca subacquea professionale.   Le unita' di appoggio devono essere altresi' attrezzate  con  tutte le dotazioni  di  bordo  necessarie  a  garantire  la  sicurezza  dei pescatori di corallo, cosi' come disposto dalle vigenti norme.   L'attivita'  di  raccolta  puo'  essere  esercitata  esclusivamente mediante l'uso della piccozza, usata da  pescatori  equipaggiati  con apparecchi individuali, autonomi o no, per la respirazione subacquea. 
   D. Durata del periodo di raccolta   I    pescatori    professionisti    titolari    dell'autorizzazione ministeriale possono esercitare l'attivita' di raccolta dal 1° maggio sino al 31 ottobre. 
   E. Quantita' massima di corallo prelevabile giornalmente e diametro basale minimo   Il  titolare  dell'autorizzazione  ministeriale  puo'   raccogliere giornalmente una quantita' di corallo rosso non superiore a  2,5  kg, il cui diametro di base, misurato nel tronco a una  distanza  massima di un centimetro dalla base della colonia, e' pari o superiore  a  10 mm. In caso di prelievo di colonie sotto taglia  (cioe'  di  diametro basale inferiore a  10  mm.)  e'  consentito  un  limite  massimo  di tolleranza del 10% calcolato sul peso del  corallo  totale  prelevato giornalmente. Per la misurazione deve essere presa in  considerazione la parte basale delle colonie, gli apici spezzati  non  costituiscono oggetto di  misurazione  e  non  devono  essere  conteggiati  per  la registrazione del numero delle colonie sul giornale di pesca. 
   F. Disposizioni in merito alla raccolta   Il corallo immediatamente dopo la raccolta deve  essere  tenuto  in acqua anche in superficie per almeno mezz'ora nel retino,  di  maglia non inferiore a mm. 5, al fine di consentire l'emissione dei prodotti gametici;  tale  retino  deve  essere  in  dotazione  all'unita'   di appoggio. Ai fini  della  tutela  della  risorsa,  si  raccomanda  il rilascio immediato  dopo  la  raccolta,  possibilmente  nei  siti  di prelievo, degli apici del corallo spezzati accidentalmente o recisi e non commercializzabili; 
   G. Zone in cui la raccolta potra' essere esercitata   La raccolta e' consentita a profondita' non inferiori ai 50  metri, in conformita' a quanto previsto dal regolamento  (UE)  n.  2015/2102 (art. 16 ter, paragrafo 1). L'attivita' di raccolta del corallo rosso puo' essere  esercitata  nelle  acque  territoriali  prospicienti  il territorio nazionale con esclusione delle zone di cui alla lettera G.   La  raccolta  di  corallo  rosso  in  acque  internazionali   resta disciplinata dalla normativa GFCM e Comunitaria vigente. 
   H. Zone in cui la raccolta e' vietata   Al fine di favorire la  conservazione  e  la  ricostituzione  della risorsa, e' vietato esercitare la raccolta del  corallo  rosso  nelle Aree Marine Protette (AMP), nelle aree marine dei parchi nazionali  e nelle  zone  di  tutela  biologica  nazionali  e   regionali,   anche temporanee, ove istituite. 
   I. Fermo precauzionale   Al superamento del 25% del prelievo complessivo di  colonie  da  un dato banco in un determinato anno, di diametro basale inferiore a  10 mm,  il  Ministero  con  proprio  decreto  provvedera'   a   chiudere temporaneamente  la  zona  interessata  da  eventuali  attivita'   di raccolta al corallo rosso.   Il provvedimento ministeriale definisce  la  zona  interessata,  la durata del fermo e  le  condizioni  applicabili  all'esercizio  della raccolta in tale zona durante il fermo.   Qualora  i  banchi  di  corallo   non   siano   stati   debitamente individuati, il livello limite di catture e il fermo si  applicano  a livello del riquadro statistico della  Commissione  Generale  per  la Pesca nel Mediterraneo (CGPM). 
   J. Numero massimo di autorizzazioni   A seguito della revisione periodica  del  piano  di  gestione  come prevista al punto Q, il Ministero potra' definire un  numero  massimo di autorizzazioni da rilasciarsi annualmente. 
   K. Porti designati per lo sbarco   Le operazioni di sbarco del corallo rosso devono  obbligatoriamente essere effettuate nei porti di sbarco designati di cui  alla  tabella sottostante, previa comunicazione all'autorita' marittima  competente con almeno 2 ore di anticipo rispetto all'arrivo previsto  in  porto, delle seguenti informazioni:      a) orario previsto di arrivo;      b) numero di identificazione esterno  e  nome  della  unita'  di appoggio;      c) quantita' stimata in peso vivo e,  se  possibile,  numero  di colonie di Corallium rubrum presenti a bordo;      d) informazioni sull'area  geografica  in  cui  e'  avvenuta  la raccolta. Porti di sbarco designati per la pesca del corallo:     
  |=====================|=======================|=====================| | 1) Imperia          | 14) Capri             | 27) Catania         | |---------------------|-----------------------|---------------------| | 2) Savona           | 15) Salerno           | 28) Sciacca         | |---------------------|-----------------------|---------------------| | 3) La Spezia        | 16) Sorrento          | 29) Milazzo         | |---------------------|-----------------------|---------------------| | 4) Portoferraio     | 17) Marina di         | 30) Castelsardo     | |                     |     Camerota          |                     | |---------------------|-----------------------|---------------------| | 5) Piombino         | 18) Maratea           | 31) Santa Teresa    | |                     |                       |     di Gallura      | |---------------------|-----------------------|---------------------| | 6) Porto S. Stefano | 19) Tropea            | 32) Alghero         | |---------------------|-----------------------|---------------------| | 7) Giglio Porto     | 20) Reggio Calabria   | 33) Bosa            | |---------------------|-----------------------|---------------------| | 8) Civitavecchia    | 21) Crotone           | 34) Oristano        | |---------------------|-----------------------|---------------------| | 9) Ponza            | 22) Taranto           | 35) Portoscuso      | |---------------------|-----------------------|---------------------| | 10) Gaeta           | 23) Gallipoli         | 36) Calasetta       | |---------------------|-----------------------|---------------------| | 11) Ischia Porto    | 24) Vieste            | 37) Villasimius     | |---------------------|-----------------------|---------------------| | 12) Torre del Greco | 25) Palermo           | 38) Arbatax         | |---------------------|-----------------------|---------------------| | 13) Napoli          | 26) Mazzara del Vallo |                     | |=====================|=======================|=====================|
        Le operazioni di trasbordo in mare di  corallo  rosso  sono  sempre vietate.   L'Autorita' marittima effettua il controllo sistematico allo sbarco nei  porti  designati,  per  verificare  i  quantitativi  di  corallo prelevato e convalidare il giornale di raccolta.   Ai fini del controllo della raccolta illegale, non dichiarata e non regolamentata, e' vietato  a  qualsiasi  utilizzatore  di  unita'  da diporto il prelievo, la detenzione  e  lo  sbarco  di  corallo  rosso proveniente dal mare territoriale ed extra-territoriale. 
   L. Disposizioni in merito ai ROV (Remotely Operated Vehicles)   E'  vietato,  nel  mare  territoriale  prospiciente  il  territorio nazionale, l'utilizzo  e  la  detenzione  a  bordo  delle  unita'  di appoggio di veicoli sottomarini telecomandati (ROV)  per  la  ricerca e/o lo sfruttamento dei banchi di corallo, in  conformita'  a  quanto previsto dal regolamento (UE) 2015/2102 (articolo 16,  paragrafo  2); tale divieto e' esteso a tutte le unita' da  pesca  professionali  ed alle unita' destinate alla navigazione da  diporto  adibite  a  scopi sportivi, ricreativi o commerciali. 
   M. Giornale di raccolta del corallo rosso   A  bordo  delle  unita'  di  appoggio  dovra'   essere   tenuto   a disposizione degli organi di vigilanza il "giornale di  raccolta  del corallo  rosso"  sul  quale  il  titolare  dell'autorizzazione   deve riportare,  per  ogni  giornata  di  raccolta,  il  tipo  di  corallo raccolto, la quantita' e aggiungere notizie riguardanti le coordinate geografiche della zona di pesca, la profondita' del banco e la natura del fondale, il numero di colonie, il  diametro  basale,  secondo  il modello allegato (Allegato D) che e' stampato in  duplice  copia  per ogni giornata di raccolta.   Il giornale di raccolta del corallo  rosso,  che  viene  consegnato unitamente all'autorizzazione, deve essere  restituito  all'Autorita' marittima, entro e non oltre 30 giorni dalla data di  chiusura  della stagione di raccolta.   Il giornale di raccolta del corallo rosso, che non  sostituisce  il giornale di pesca previsto dal regolamento CE  n.  1224/2009  per  le unita' di LFT superiore a 10 m., deve essere compilato per  tutte  le uscite in mare della unita' di appoggio anche quando il  prelievo  di corallo rosso e'  nullo,  prima  dell'entrata  nel  porto  di  sbarco designato e firmato dal raccoglitore di corallo, dal  comandante  e/o armatore  della  unita'  di  appoggio  ed  esibito  agli  organi   di sorveglianza presso il porto di sbarco designato.   Il comandante e/o armatore della unita'  di  appoggio  in  caso  di impossibilita' di effettuare lo sbarco del  corallo  rosso  prelevato presso i porti designati, nell'arco della stessa giornata di prelievo durante gli orari previsti dalle ordinanze  dell'Autorita'  marittima competente, consegna e/o trasmette nel piu' breve tempo  possibile  - in ogni caso non superiore a 24 ore dal prelievo - via  fax  o  posta elettronica,  all'Autorita'  marittima  territorialmente   competente copia  del  giornale  di  raccolta  del  corallo  rosso   debitamente compilato e sottoscritto e provvede allo sbarco del corallo prelevato e alla conseguente vidimazione del giornale di raccolta  del  corallo rosso da parte  dell'Autorita'  marittima  competente  entro  48  ore dall'arrivo in porto per le  giornate  di  raccolta  dal  lunedi'  al giovedi', o entro 72  ore  se  la  raccolta  avviene  nel  giorno  di venerdi'.   E' comunque sempre vietato  effettuare  piu'  di  tre  giornate  di raccolta di corallo  rosso  consecutive,  nelle  acque  territoriali, senza aver effettuato un'operazione di sbarco.   Il giornale di raccolta del corallo rosso e'  vidimato  al  momento dello  sbarco  presso  i  singoli  porti  di  sbarco   dall'Autorita' marittima competente a seguito della verifica dei seguenti parametri:      -  quota  massima  giornaliera  di  raccolta   -   da   eseguire sistematicamente  sul  corallo  prelevato  per  singolo  raccoglitore facendo uso della  strumentazione  (bilancia)  a  norma  CE  messa  a disposizione dagli operatori sulle singole unita' di appoggio;      - peso e numero delle colonie sotto taglia;      - diametro basale minimo (da eseguire a campione);      -  completa  compilazione  e  sottoscrizione  del  giornale   di raccolta del corallo rosso.   L'autorita' marittima competente trattiene  la  seconda  copia  del giornale di raccolta, dopo ogni controllo allo sbarco, anche al  fine di verificare la quantita'  stagionale  di  corallo  rosso  raccolto. L'autorita' marittima provvede, altresi', a trasmettere al  ministero Ufficio  PEMAC  III  (via  XX  Settembre,  20  Roma),  tramite   PEC, all'indirizzo:   pemac3@pec.politicheagricole.gov.it;    copia    del documento trattenuto. 
   N. Tracciabilita'   Con riferimento alla tracciabilita' delle partite di corallo  rosso raccolte  nelle  acque  territoriali   prospicienti   il   territorio nazionale sussiste l'obbligo  della  compilazione  dell'Allegato  D2, dell'allegato E, del  documento  di  trasporto  e  della  fattura  di vendita con l'indicazione della zona di prelievo  del  corallo  rosso cosi come riportata dal Giornale di bordo. 
   O. Sanzioni   Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, i trasgressori alle disposizioni del presente decreto saranno  sanzionati  ai  sensi del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4; nonche' ai sensi  delle vigenti norme nazionali in materia  di  sicurezza  della  navigazione marittima, di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, ovvero di disciplina della pesca subacquea professionale.   Fermo restando quanto previsto  al  precedente  comma,  si  dispone altresi' che:      a) chiunque raccolga corallo privo di autorizzazione, non potra' ottenerne il rilascio dell'autorizzazione per un periodo di tempo non inferiore a due anni dalla data dell'infrazione;      b)  chiunque  -  provvisto  della  prescritta  autorizzazione  - raccolga corallo in zone vietate, non potra' riottenerne il  rilascio dell'autorizzazione prima che sia trascorso un periodo di  tempo  non inferiore a due anni dalla data dell'infrazione. 
   P. Revisione periodica   In accordo con quanto previsto  dall'articolo  10  del  Regolamento (UE) n.  1380/2013  dell'11  dicembre  2013,  il  presente  piano  di gestione, potra' essere revisionato per tenere conto dei  dati  sullo stato degli stock,  rilevabili  dalle  attivita'  di  monitoraggio  e ricerca  attivate  dalla  Pubblica  amministrazione  e   dagli   Enti scientifici riconosciuti dal Mipaaft e qualificati. 
                  ***********************************      |  
|   |  ALLEGATO B - Autorizzazione ministeriale alla raccolta del corallo 
   A - Disposizioni specifiche sull'autorizzazione  ministeriale  alla raccolta del corallo   L'autorizzazione annuale e' concessa, sospesa e revocata sulla base delle disposizioni contenute nel presente piano, pertanto:      a. il rilascio dell'autorizzazione ministeriale al raccoglitore, non esime i  soggetti  a  cio'  tenuti  dal  munirsi  di  ogni  altra autorizzazione,  licenza,  documento  necessario   allo   svolgimento dell'attivita', da rilasciarsi a cura del Ministero  delle  politiche agricole, ivi compresa la licenza/attestazione provvisoria  di  pesca ministeriale  che  abilita  l'imbarcazione  utilizzata  dal  titolare dell'autorizzazione ad operare quale unita' di appoggio in uno o piu' compartimenti marittimi.      b. il rilascio dell'autorizzazione ministeriale al  raccoglitore non esime i soggetti interessati dal dover rispettare le prescrizioni previste da altre norme di legge e regolamenti che essi siano  tenuti ad osservare per lo svolgimento dell'attivita', volte a salvaguardare altri rilevanti interessi pubblici,  ivi  compresa  la  normativa  in materia di sicurezza sul lavoro. E' quindi fatta salva, tra l'altro:         - l'osservanza delle prescrizioni del decreto legislativo  n. 81/2008 e s.s.m.m.i.i., in materia di sicurezza sul lavoro di tutti i settori di attivita', ivi comprese le attivita'  svolte  in  ambiente subacqueo e comportanti l'esposizione ad  atmosfere  iperbariche.  In particolare, si  rammenta  che  il  decreto  legislativo  n.  81/2008 disciplina "tutti i settori di attivita', privati  e  pubblici,  e  a tutte  le  tipologie  di  rischio"  (articolo  3,  comma  1)  e  reca l'espresso richiamo  ai  "lavori  che  espongono  ad  un  rischio  di annegamento", ai "lavori subacquei  con  respiratori"  (allegato  XI, rispettivamente voci 5 e 7) ed  alle  "atmosfere  iperbariche"  (art. 180, comma 1).         - l'osservanza delle altre norme sulla sicurezza  pertinenti, quali, a titolo comunque non esaustivo:         i. le norme di buona tecnica e  le  buone  prassi  a  cui  il datore di lavoro debba fare riferimento per il  corretto  adempimento degli obblighi di cui al decreto legislativo n. 81/2008;         ii. il decreto legislativo n. 271/99 e il decreto legislativo n. 298/99, in  quanto  norme  a  carattere  sussidiario  e  speciale, riguardo le mansioni lavorative condotte a bordo delle navi da pesca, comprese le unita' di appoggio  per  la  raccolta  professionale  del corallo, e tra loro complementari;         iii. con riferimento agli apparecchi a pressione utilizzati a supporto dell'attivita' subacquee,  le  norme  di  recepimento  delle direttive comunitarie di prodotto concernenti la fabbricazione  e  la circolazione di prodotti nel mercato europeo, a garanzia di specifici requisiti di sicurezza d'uso e di consumo, e la normativa vigente  in relazione al tipo  di  apparecchi  che  preveda  collaudi,  verifiche periodiche o altre prescrizioni sulle modalita'  di  gestione  ed  il corretto uso;         iv. i regolamenti e le  ordinanze  adottate  dalle  Autorita' competenti e dall'Autorita' marittima, se e in quanto applicabili.      c. L'autorizzazione annuale rilasciata e' valida  esclusivamente nell'ambito dell'area di giurisdizione marittima regionale e non puo' essere utilizzata al di fuori della  stessa.  Ogni  raccoglitore  non puo' richiedere piu' di una autorizzazione sul territorio nazionale. 
   B - Soggetti che possono chiedere il rilascio dell'autorizzazione   Possono  presentare   domanda   di   autorizzazione   i   pescatori professionisti in possesso  dell'autorizzazione  all'esercizio  della pesca professionale subacquea senza limiti di  immersione  rilasciata dall'Autorita' nazionale ai sensi del  decreto  del  Ministero  della Marina Mercantile 20 ottobre 1986  recante  "Disciplina  della  pesca professionale subacquea" e  successive  modifiche  e  integrazioni  e della normativa nazionale vigente. 
   C - Requisiti e Idoneita' fisica   I richiedenti l'autorizzazione devono essere in possesso di  almeno un attestato di qualificazione professionale  per  l'esercizio  della pesca professionale subacquea previsto dal  decreto  ministeriale  20 ottobre 1986, art. 4, punto 2, tra quelli di seguito indicati:      - diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei;      - attestato di qualifica professionale, con  allegato  brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore) rilasciati da  istituti di Stato o legalmente riconosciuti;      -  attestato  conseguito  al  termine  di  corsi  di  formazione professionale effettuati secondo le modalita' previste  dall'articolo 5 della legge n. 845/1978;      - servizio, per almeno un  anno,  nella  Marina  Militare  nella qualita' di sommozzatore o di incursore o nell'Arma dei Carabinieri o nei Corpi di Pubblica Sicurezza e dei Vigili del Fuoco nella qualita' di sommozzatore. Il requisito di cui al presente punto viene valutato congiuntamente al requisito di idoneita' fisica di cui al capitolo  P del presente Piano di gestione;      - autorizzazione o attestazione rilasciata ai sensi di legge  da un'Autorita' pubblica nazionale. In tal caso deve  essere  presentata la documentazione  da  cui  risulti  in  modo  chiaro  ed  inequivoco l'esercizio di attivita' di raccolta del corallo  in  un  determinato periodo e zona e nel rispetto della normativa vigente in  materia  di tracciabilita' dei prodotti della pesca di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 (come comprovato a titolo esemplificativo da  dichiarazione di assunzione in carico, documento di  trasporto,  nota  di  vendita) nonche' nel rispetto degli obblighi  di  registrazione  previsti  dal regolamento (UE) n. 2015/2102 del 28.10.2015 (art. 17 bis);      - specifica autorizzazione o attestazione rilasciata ai sensi di legge   da   4.   In   tal   caso   deve   essere    presentata    la documentazione/attestazione (a titolo esemplificativo: autorizzazione o attestazione  rilasciata  da  un'Autorita'  pubblica  o  copia  del libretto di imbarco) da cui risulti  in  modo  chiaro  ed  inequivoco l'esercizio di attivita' di  pesca  del  corallo  in  un  determinato periodo, e se del caso il rispetto degli  obblighi  di  registrazione previsti dal regolamento (UE) n.  2015/2012  del  28.10.2015  (art.17 bis); i documenti scritti in lingua straniera  diversa  dall'inglese, dal  francese  e  dallo  spagnolo,  devono  essere  accompagnati   da traduzione ufficiale.   I  richiedenti  l'autorizzazione  devono,  inoltre  dimostrare,  il possesso dei seguenti requisiti:      a.  idoneita'  fisica  all'esercizio   della   pesca   subacquea professionale senza limite  di  immersione,  secondo  le  indicazioni contenute nella scheda allegata al Decreto del Ministero della Marina Mercantile  del  20  ottobre  1986  e  ss.mm.ii.  ed  al   punto   3) dell'articolo 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979. L'idoneita' fisica e' attestata dal certificato  medico  di  idoneita'  subacquea professionale,  deve  sussistere  al  momento   della   presentazione dell'istanza e  permanere  per  l'intera  durata  della  stagione  di raccolta.      Si evidenzia inoltre che la  certificazione  deve  essere  stata rilasciata a partire dal con decorrenza successiva al 1 gennaio 2019;      b. iscrizione nel Registro dei Pescatori Marittimi Professionali presso  uno  dei  compartimenti  marittimi  a   norma   del   decreto legislativo n. 153 del 26 maggio 2004. 
   D  -  Termini  e  modalita'  di  presentazione  delle  domande   di autorizzazione   La domanda di autorizzazione, redatta in bollo, secondo  lo  schema allegato  (Allegato  C),  deve  pervenire  per   il   tramite   della Capitaneria di porto competente, a pena di esclusione, alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MI.P.A.A.F.T., Ufficio PEMAC III (via XX Settembre, 20 Roma) entro il  1°  marzo  di ogni anno,  tramite  Posta  Elettronica  Certificata,  all'indirizzo: pemac3@pec.politicheagricole.gov.it; .   Si precisa che ciascuna istanza, previa istruttoria  dell'autorita' marittima, deve pervenire singolarmente e non in modo cumulativo.   Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati:      - la documentazione comprovante i requisiti di cui al punto C;      - la dichiarazione dell'impresa di pesca (Allegato E)      - una dichiarazione di impegno, resa dal  titolare  dell'impresa di pesca armatrice dell'imbarcazione che il  richiedente  utilizzera' come unita' d'appoggio, relativa  al  rispetto  della  tracciabilita' delle partite di corallo rosso  prelevate  nelle  acque  territoriali prospicienti il territorio nazionale secondo le disposizioni vigenti; qualora nel corso della stagione di pesca vi  sia  la  necessita'  di sostituire l'imbarcazione di appoggio, deve essere data comunicazione alla Capitaneria di porto locale corredata dei dati dell'imbarcazione sostitutiva  e  dell'autorizzazione  alla  raccolta,  al   fine   del mantenimento dell'autorizzazione;      - il certificato medico di idoneita';      - la copia di un documento di identita' in corso di validita';      - i dati identificativi della barca di appoggio; 
   E - Oneri governativi   Con specifico provvedimento della Direzione generale per  la  pesca marittima e dell'acquacoltura verra'  indicato  l'importo  dell'onere governativo da pagare annualmente e le modalita' di versamento. 
   F - Rilascio dell'autorizzazione   Il rilascio delle autorizzazioni e' disposto dall'Ufficio PEMAC III della Direzione generale della pesca marittima  e  dell'acquacoltura, previa acquisizione della documentazione trasmessa dalla  Capitaneria di porto competente secondo quanto disposto al punto D. 
   G - rinnovo dell'autorizzazione   L'autorizzazione ha validita' annuale, con decorrenza dalla data di rilascio.  Il  rinnovo  dovra'  essere  richiesto  dagli  interessati compilando il modello riportato nell'allegato  F,  entro  il  termine perentorio di  sessanta  giorni  successivi  alla  data  di  chiusura dell'attivita' di raccolta per l'anno in corso.   La richiesta deve pervenire alla  Direzione  Generale  della  pesca marittima e dell'acquacoltura del MI.P.A.A.F.T.,  Ufficio  PEMAC  III (via XX Settembre, 20 - Roma) per il  tramite  della  Capitaneria  di porto competente, a pena di  esclusione,  tramite  Posta  Elettronica Certificata, all'indirizzo: pemac3@pec.politicheagricole.gov.it. 
   H - Registro delle autorizzazioni   E' istituito presso la Direzione Generale pesca e Acquacoltura  del MI.P.A.A.F.T. il registro delle autorizzazioni di pesca  del  corallo rosso di cui al presente Allegato. 
                       ************************      |  
|   |  ALLEGATO C - Modello di domanda di autorizzazione per la raccolta del              corallo rosso territoriale italiano 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |  ALLEGATO D 1 - Giornale di raccolta del corallo rosso 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |  ALLEGATO D2 - tracciabilita' delle partite di corallo rosso prelevate               nelle acque territoriali italiane. 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |  ALLEGATO E - Dichiarazione dell'impresa di attivita' di raccolta per              il  rispetto  della  tracciabilita'  delle  partite   di corallo              rosso prelevate nelle acque territoriali italiane. 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |  ALLEGATO F - Modello di domanda di rinnovo autorizzazione per la              raccolta del corallo rosso territoriale italiano 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
             Piano nazionale di gestione del corallo rosso 
   1. E' adottato il Piano nazionale di gestione per la  raccolta  del corallo rosso nella acque prospicenti il territorio  nazionale,  come riportato nell'allegato A.   2. Il Piano nazionale di gestione del corallo rosso ha l'obbiettivo di contribuire a migliorare le conoscenze  scientifiche,  tecniche  e socioeconomiche relative alla raccolta del corallo rosso nelle  acque territoriali italiane. In particolare, il piano mira a:     a) implementare l'approccio  precauzionale  alla  gestione  della raccolta di corallo;     b) contrastare e prevenire il sovra-sfruttamento  per  assicurare un rendimento a  lungo  termine  massimizzando  la  dimensione  delle popolazioni entro limiti biologicamente sostenibili;     c)  stabilire  misure  di  gestione  per  adeguare  i  tassi   di sfruttamento e la capacita' di raccolta a livelli sostenibili.   3. La validita' del Piano di gestione di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 2019.     |  
|   |                                 Art. 3 
                               Allegati 
   1. I seguenti allegati fanno  parte  integrale  e  sostanziale  del presente decreto:   Allegato A - Piano nazionale di gestione del corallo rosso;   Allegato B - Autorizzazione ministeriale alla raccolta del  corallo rosso;   Allegato C - Modello di domanda di autorizzazione per  la  raccolta del corallo rosso;   Allegato D - Giornale di raccolta del corallo rosso e documento  di tracciabilita';   Allegato E - Dichiarazione di impresa;   Allegato F - Domanda di rinnovo dell'autorizzazione  alla  raccolta del corallo rosso.   Il presente decreto viene reso disponibile sul  sito  internet  del Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del turismo  (MIPAAFT),   www.politicheagricole.it e   pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 21 dicembre 2018 
                                        Il direttore generale: Rigillo     |  
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