Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 21 dicembre 2018
Disposizioni nazionali sulla raccolta del corallo rosso (Corallium rubrum).


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963», concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Ministero della marina mercantile del 13 gennaio 1979, recante «Istituzione della categoria sommozzatori in servizio locale» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministero della marina mercantile del 20 ottobre 1986, recante «Disciplina della pesca subacquea professionale» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la decisione n. 98/416/CE del Consiglio del 16 giugno 1998 relativa all'adesione della Comunita' europea alla Commissione generale della pesca per il Mediterraneo (CGPM);
Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante norme in materia di modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo nel quale si da' atto della necessita' di creare un contesto efficace di gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilita' tra la Comunita' e gli Stati membri ed, in particolare, il Capo VII - Piani di gestione - articoli 18 e 19;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 4/27 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 e in particolare gli articoli 17 (notifica preventiva), 43 (porti designati) e 58 (tracciabilita');
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Vista la raccomandazione GFCM/35/2011/2 sullo sfruttamento del corallo rosso nell'area di competenza della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo;
Vista la raccomandazione GFCM/36/2012/1 sullo sfruttamento del corallo rosso nell'area di competenza della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo che prevede tra l'altro, in attesa dello sviluppo di un piano adattativo regionale di gestione per il Mediterraneo, la necessita' di istituire un limitato numero di porti designati e di trovare dei minimi standard comuni per la raccolta, quali la profondita' minima di raccolta e la taglia minima di prelievo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013, recante le disposizioni relative all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio ed, in particolare, in armonia con i disposti degli articoli 7, 9 e 10 concernenti i tipi di misure di conservazione, i principi e gli obiettivi dei piani pluriennali nonche' il contenuto dei medesimi;
Visto il regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, in particolare, i disposti degli articoli 2, e 3 che impongono la definizione delle misure di gestione della pesca secondo i principi di sostenibilita', basati su approccio precauzionale ed ecosistemico, conformemente ai migliori pareri scientifici disponibili;
Vista la nota della direzione generale della sanita' - servizio prevenzione, prot. uscita n. 18498 del 18 luglio 2014, avente ad oggetto «Risultanze dei lavori in materia di sicurezza nella pesca del corallo», concernente gli approfondimenti, in merito, di cui di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007 e al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, art. 7;
Visto la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013-bis;
Visto il regolamento (UE) n. 2015/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che inserisce disposizioni sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso;
Visto l'art. 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2017, registrato alla Corte dei conti in data 29 marzo 2017, reg./fl.n. 212, con cui e' stato conferito al dott. Riccardo Rigillo, dirigente di seconda fascia, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143, recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
Vista la raccomandazione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo CGPM/35/2011/2 sullo sfruttamento del corallo rosso nell'area di competenza della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo;
Vista la raccomandazione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo CGPM/36/2012/1 sullo sfruttamento del corallo rosso nell'area di competenza della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo che prevede tra l'altro, in attesa dello sviluppo di un piano adattativo regionale di gestione per il Mediterraneo, la necessita' di istituire un limitato numero di porti designati e di trovare dei minimi standard comuni per la raccolta, quali la profondita' minima di raccolta e la taglia minima di prelievo;
Vista la raccomandazione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo CGPM/41/2017/5 sull'adozione di un Piano regionale adattativo di gestione del corallo rosso nel Mar Mediterraneo che, sulla base di un approccio precauzionale, e' finalizzato a contrastare e prevenire il sovra sfruttamento della risorsa attraverso l'adozione di misure di gestione che consentano di riportare i tassi di sfruttamento e la capacita' di pesca a livelli sostenibili;
Viste le raccomandazioni della CGPM che prevedono il divieto di utilizzo di R.O.V. (Remotely Operated under water Vehicles) per lo sfruttamento del corallo rosso consentendone l'uso fino al 31 dicembre 2020 esclusivamente per l'osservazione dei banchi di C. rubrum per scopi scientifici, previa autorizzazione degli Stati membri CGPM nel contesto di ricerche scientifiche realizzate da istituzioni scientifiche (raccomandazione GFCM/40/2016/7 e successivo adeguamento in GFCM/41/2017/5).
Visto il decreto ministeriale del 10 novembre 2011 finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al Titolo V del reg. (CE) 1224/2009 ed al Titolo IV del reg. (UE) 404/2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilita' e di registrazione, nonche', gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca;
Visto Il decreto del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del 28 dicembre 2011 (cosi' come modificato dal decreto 29 maggio 2012) relativo alle procedure e le modalita' attuative degli obblighi previsti dal decreto ministeriale 10 novembre 2011 (art. 4, comma 2 e art. 5, comma 2) al fine di assicurarne la rintracciabilita' dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
Considerato il ruolo che il corallo rosso ha nella cultura, nell'economia, nell'ambiente del Mar Mediterraneo in generale e dell'Italia in particolare;
Valutata l'esigenza di definire apposite linee guida per garantire la corretta applicazione e osservanza delle norme comunitarie/nazionali vigenti in materia di tracciabilita' dei prodotti della pesca, nonche' consentire la certificazione del corallo rosso prelevato nel mare territoriale italiano in tutte le fasi dalla produzione alla trasformazione, alla commercializzazione finale;
Considerata la necessita' di adeguare i dati contenuti nel giornale di raccolta del corallo rosso con le informazioni previste dal regolamento (UE) n. 2015/2102 (art. 17-bis) e nel Sistema di raccolta dati (Data reporting system) del GFCM e, in particolare, con quelle relative al numero di colonie prelevate, al diametro basale e al peso delle colonie sotto-taglia;
Considerato che la normativa attualmente vigente non prevede il riconoscimento di uno specifico titolo abilitativo che qualifichi gli operatori a svolgere l'attivita' di prelievo del corallo;
Considerato che la Regione autonoma della Sardegna e' dotata di una propria legislazione Regionale in materia di raccolta del corallo rosso (legge regionale n. 59 del 5 luglio 1979 e successiva modificazione LR n. 23 del 30 maggio 1989) e di misure gestionali specificate da ultimo dal decreto della Regione Sardegna n. 1064/DecA/21 del 20 aprile 2018 - Disposizioni sulla pesca del corallo rosso per l'anno 2018 nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Regione autonoma della Sardegna - e che tale quadro gestionale rappresenta un valido strumento per l'utilizzazione sostenibile della risorsa corallo rosso e che pertanto va salvaguardato nell'ambito dell'applicazione delle presenti disposizioni nazionali per la raccolta del corallo rosso;
Valutata pertanto l'esigenza di individuare tra i requisiti di accesso all'attivita' di prelievo la comprovata esperienza acquisita a livello nazionale o internazionale nell'esercizio della raccolta del corallo rosso, al fine di garantire un adeguato svolgimento dell'attivita' e la salvaguardia della risorsa, nonche' gli ulteriori i requisiti professionali e fisici richiesti dalle leggi vigenti;
Considerata la ripartizione delle competenze istituzionali per la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza;
Considerata la necessita' di disporre un Piano nazionale per la gestione della raccolta del corallo rosso;

Decreta:

Art. 1

Ambito di attivita'

1. Il presente decreto reca la disciplina per la raccolta del corallo rosso (Corallium rubrum) e ha validita' su tutte le acque marine del territorio nazionale.
2. E' fatta salva la facolta' delle regioni a statuto speciale di emanare norme piu' restrittive rispetto a quanto disposto e approvato dal presente decreto.
 
ALLEGATO A - Piano nazionale di gestione del corallo rosso

A. Definizioni
Nel presente Piano Nazionale di Gestione del corallo rosso si applicano le seguenti definizioni:
a) "corallo rosso": colonie appartenenti alla specie Corallium rubrum;
b) "peso vivo": il peso delle colonie catturate di recente e' pesato immediatamente dopo la fine delle operazioni di raccolta e / o, al piu' tardi, prima di essere sbarcato nel porto designato in caso di raccolte giornaliere. Il peso si riferisce, ove possibile, a colonie pulite senza epibionti o rocce attaccate
c) "corallo vivo": colonie di C. rubrum che al momento della raccolta dal fondale erano vive in tutto o in parte;
d) "corallo morto": colonie di C. rubrum che al momento della raccolta dal fondale erano morte;
e) "corallo decaduto": colonie di C. rubrum che al momento della raccolta dal fondale erano morte da tempo e il cui scheletro e' pertanto fossilizzato;

B. Autorizzazione ministeriale alla raccolta del corallo
L'attivita' di raccolta puo' essere esercitata unicamente dai pescatori professionisti che siano titolari dell'autorizzazione ministeriale, di cui all'allegato B.

C. Unita' di appoggio e sistema di raccolta
Le imbarcazioni di appoggio devono essere dotate di apposita licenza in corso di validita', da conservare tra i documenti di bordo, che ne abilita l'utilizzo come unita' di appoggio alla pesca subacquea professionale.
Le unita' di appoggio devono essere altresi' attrezzate con tutte le dotazioni di bordo necessarie a garantire la sicurezza dei pescatori di corallo, cosi' come disposto dalle vigenti norme.
L'attivita' di raccolta puo' essere esercitata esclusivamente mediante l'uso della piccozza, usata da pescatori equipaggiati con apparecchi individuali, autonomi o no, per la respirazione subacquea.

D. Durata del periodo di raccolta
I pescatori professionisti titolari dell'autorizzazione ministeriale possono esercitare l'attivita' di raccolta dal 1° maggio sino al 31 ottobre.

E. Quantita' massima di corallo prelevabile giornalmente e diametro basale minimo
Il titolare dell'autorizzazione ministeriale puo' raccogliere giornalmente una quantita' di corallo rosso non superiore a 2,5 kg, il cui diametro di base, misurato nel tronco a una distanza massima di un centimetro dalla base della colonia, e' pari o superiore a 10 mm. In caso di prelievo di colonie sotto taglia (cioe' di diametro basale inferiore a 10 mm.) e' consentito un limite massimo di tolleranza del 10% calcolato sul peso del corallo totale prelevato giornalmente. Per la misurazione deve essere presa in considerazione la parte basale delle colonie, gli apici spezzati non costituiscono oggetto di misurazione e non devono essere conteggiati per la registrazione del numero delle colonie sul giornale di pesca.

F. Disposizioni in merito alla raccolta
Il corallo immediatamente dopo la raccolta deve essere tenuto in acqua anche in superficie per almeno mezz'ora nel retino, di maglia non inferiore a mm. 5, al fine di consentire l'emissione dei prodotti gametici; tale retino deve essere in dotazione all'unita' di appoggio. Ai fini della tutela della risorsa, si raccomanda il rilascio immediato dopo la raccolta, possibilmente nei siti di prelievo, degli apici del corallo spezzati accidentalmente o recisi e non commercializzabili;

G. Zone in cui la raccolta potra' essere esercitata
La raccolta e' consentita a profondita' non inferiori ai 50 metri, in conformita' a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2015/2102 (art. 16 ter, paragrafo 1). L'attivita' di raccolta del corallo rosso puo' essere esercitata nelle acque territoriali prospicienti il territorio nazionale con esclusione delle zone di cui alla lettera G.
La raccolta di corallo rosso in acque internazionali resta disciplinata dalla normativa GFCM e Comunitaria vigente.

H. Zone in cui la raccolta e' vietata
Al fine di favorire la conservazione e la ricostituzione della risorsa, e' vietato esercitare la raccolta del corallo rosso nelle Aree Marine Protette (AMP), nelle aree marine dei parchi nazionali e nelle zone di tutela biologica nazionali e regionali, anche temporanee, ove istituite.

I. Fermo precauzionale
Al superamento del 25% del prelievo complessivo di colonie da un dato banco in un determinato anno, di diametro basale inferiore a 10 mm, il Ministero con proprio decreto provvedera' a chiudere temporaneamente la zona interessata da eventuali attivita' di raccolta al corallo rosso.
Il provvedimento ministeriale definisce la zona interessata, la durata del fermo e le condizioni applicabili all'esercizio della raccolta in tale zona durante il fermo.
Qualora i banchi di corallo non siano stati debitamente individuati, il livello limite di catture e il fermo si applicano a livello del riquadro statistico della Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo (CGPM).

J. Numero massimo di autorizzazioni
A seguito della revisione periodica del piano di gestione come prevista al punto Q, il Ministero potra' definire un numero massimo di autorizzazioni da rilasciarsi annualmente.

K. Porti designati per lo sbarco
Le operazioni di sbarco del corallo rosso devono obbligatoriamente essere effettuate nei porti di sbarco designati di cui alla tabella sottostante, previa comunicazione all'autorita' marittima competente con almeno 2 ore di anticipo rispetto all'arrivo previsto in porto, delle seguenti informazioni:
a) orario previsto di arrivo;
b) numero di identificazione esterno e nome della unita' di appoggio;
c) quantita' stimata in peso vivo e, se possibile, numero di colonie di Corallium rubrum presenti a bordo;
d) informazioni sull'area geografica in cui e' avvenuta la raccolta. Porti di sbarco designati per la pesca del corallo:


|=====================|=======================|=====================| | 1) Imperia | 14) Capri | 27) Catania | |---------------------|-----------------------|---------------------| | 2) Savona | 15) Salerno | 28) Sciacca | |---------------------|-----------------------|---------------------| | 3) La Spezia | 16) Sorrento | 29) Milazzo | |---------------------|-----------------------|---------------------| | 4) Portoferraio | 17) Marina di | 30) Castelsardo | | | Camerota | | |---------------------|-----------------------|---------------------| | 5) Piombino | 18) Maratea | 31) Santa Teresa | | | | di Gallura | |---------------------|-----------------------|---------------------| | 6) Porto S. Stefano | 19) Tropea | 32) Alghero | |---------------------|-----------------------|---------------------| | 7) Giglio Porto | 20) Reggio Calabria | 33) Bosa | |---------------------|-----------------------|---------------------| | 8) Civitavecchia | 21) Crotone | 34) Oristano | |---------------------|-----------------------|---------------------| | 9) Ponza | 22) Taranto | 35) Portoscuso | |---------------------|-----------------------|---------------------| | 10) Gaeta | 23) Gallipoli | 36) Calasetta | |---------------------|-----------------------|---------------------| | 11) Ischia Porto | 24) Vieste | 37) Villasimius | |---------------------|-----------------------|---------------------| | 12) Torre del Greco | 25) Palermo | 38) Arbatax | |---------------------|-----------------------|---------------------| | 13) Napoli | 26) Mazzara del Vallo | | |=====================|=======================|=====================|


Le operazioni di trasbordo in mare di corallo rosso sono sempre vietate.
L'Autorita' marittima effettua il controllo sistematico allo sbarco nei porti designati, per verificare i quantitativi di corallo prelevato e convalidare il giornale di raccolta.
Ai fini del controllo della raccolta illegale, non dichiarata e non regolamentata, e' vietato a qualsiasi utilizzatore di unita' da diporto il prelievo, la detenzione e lo sbarco di corallo rosso proveniente dal mare territoriale ed extra-territoriale.

L. Disposizioni in merito ai ROV (Remotely Operated Vehicles)
E' vietato, nel mare territoriale prospiciente il territorio nazionale, l'utilizzo e la detenzione a bordo delle unita' di appoggio di veicoli sottomarini telecomandati (ROV) per la ricerca e/o lo sfruttamento dei banchi di corallo, in conformita' a quanto previsto dal regolamento (UE) 2015/2102 (articolo 16, paragrafo 2); tale divieto e' esteso a tutte le unita' da pesca professionali ed alle unita' destinate alla navigazione da diporto adibite a scopi sportivi, ricreativi o commerciali.

M. Giornale di raccolta del corallo rosso
A bordo delle unita' di appoggio dovra' essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza il "giornale di raccolta del corallo rosso" sul quale il titolare dell'autorizzazione deve riportare, per ogni giornata di raccolta, il tipo di corallo raccolto, la quantita' e aggiungere notizie riguardanti le coordinate geografiche della zona di pesca, la profondita' del banco e la natura del fondale, il numero di colonie, il diametro basale, secondo il modello allegato (Allegato D) che e' stampato in duplice copia per ogni giornata di raccolta.
Il giornale di raccolta del corallo rosso, che viene consegnato unitamente all'autorizzazione, deve essere restituito all'Autorita' marittima, entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura della stagione di raccolta.
Il giornale di raccolta del corallo rosso, che non sostituisce il giornale di pesca previsto dal regolamento CE n. 1224/2009 per le unita' di LFT superiore a 10 m., deve essere compilato per tutte le uscite in mare della unita' di appoggio anche quando il prelievo di corallo rosso e' nullo, prima dell'entrata nel porto di sbarco designato e firmato dal raccoglitore di corallo, dal comandante e/o armatore della unita' di appoggio ed esibito agli organi di sorveglianza presso il porto di sbarco designato.
Il comandante e/o armatore della unita' di appoggio in caso di impossibilita' di effettuare lo sbarco del corallo rosso prelevato presso i porti designati, nell'arco della stessa giornata di prelievo durante gli orari previsti dalle ordinanze dell'Autorita' marittima competente, consegna e/o trasmette nel piu' breve tempo possibile - in ogni caso non superiore a 24 ore dal prelievo - via fax o posta elettronica, all'Autorita' marittima territorialmente competente copia del giornale di raccolta del corallo rosso debitamente compilato e sottoscritto e provvede allo sbarco del corallo prelevato e alla conseguente vidimazione del giornale di raccolta del corallo rosso da parte dell'Autorita' marittima competente entro 48 ore dall'arrivo in porto per le giornate di raccolta dal lunedi' al giovedi', o entro 72 ore se la raccolta avviene nel giorno di venerdi'.
E' comunque sempre vietato effettuare piu' di tre giornate di raccolta di corallo rosso consecutive, nelle acque territoriali, senza aver effettuato un'operazione di sbarco.
Il giornale di raccolta del corallo rosso e' vidimato al momento dello sbarco presso i singoli porti di sbarco dall'Autorita' marittima competente a seguito della verifica dei seguenti parametri:
- quota massima giornaliera di raccolta - da eseguire sistematicamente sul corallo prelevato per singolo raccoglitore facendo uso della strumentazione (bilancia) a norma CE messa a disposizione dagli operatori sulle singole unita' di appoggio;
- peso e numero delle colonie sotto taglia;
- diametro basale minimo (da eseguire a campione);
- completa compilazione e sottoscrizione del giornale di raccolta del corallo rosso.
L'autorita' marittima competente trattiene la seconda copia del giornale di raccolta, dopo ogni controllo allo sbarco, anche al fine di verificare la quantita' stagionale di corallo rosso raccolto. L'autorita' marittima provvede, altresi', a trasmettere al ministero Ufficio PEMAC III (via XX Settembre, 20 Roma), tramite PEC, all'indirizzo: pemac3@pec.politicheagricole.gov.it; copia del documento trattenuto.

N. Tracciabilita'
Con riferimento alla tracciabilita' delle partite di corallo rosso raccolte nelle acque territoriali prospicienti il territorio nazionale sussiste l'obbligo della compilazione dell'Allegato D2, dell'allegato E, del documento di trasporto e della fattura di vendita con l'indicazione della zona di prelievo del corallo rosso cosi come riportata dal Giornale di bordo.

O. Sanzioni
Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, i trasgressori alle disposizioni del presente decreto saranno sanzionati ai sensi del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4; nonche' ai sensi delle vigenti norme nazionali in materia di sicurezza della navigazione marittima, di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, ovvero di disciplina della pesca subacquea professionale.
Fermo restando quanto previsto al precedente comma, si dispone altresi' che:
a) chiunque raccolga corallo privo di autorizzazione, non potra' ottenerne il rilascio dell'autorizzazione per un periodo di tempo non inferiore a due anni dalla data dell'infrazione;
b) chiunque - provvisto della prescritta autorizzazione - raccolga corallo in zone vietate, non potra' riottenerne il rilascio dell'autorizzazione prima che sia trascorso un periodo di tempo non inferiore a due anni dalla data dell'infrazione.

P. Revisione periodica
In accordo con quanto previsto dall'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 1380/2013 dell'11 dicembre 2013, il presente piano di gestione, potra' essere revisionato per tenere conto dei dati sullo stato degli stock, rilevabili dalle attivita' di monitoraggio e ricerca attivate dalla Pubblica amministrazione e dagli Enti scientifici riconosciuti dal Mipaaft e qualificati.

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ALLEGATO B - Autorizzazione ministeriale alla raccolta del corallo

A - Disposizioni specifiche sull'autorizzazione ministeriale alla raccolta del corallo
L'autorizzazione annuale e' concessa, sospesa e revocata sulla base delle disposizioni contenute nel presente piano, pertanto:
a. il rilascio dell'autorizzazione ministeriale al raccoglitore, non esime i soggetti a cio' tenuti dal munirsi di ogni altra autorizzazione, licenza, documento necessario allo svolgimento dell'attivita', da rilasciarsi a cura del Ministero delle politiche agricole, ivi compresa la licenza/attestazione provvisoria di pesca ministeriale che abilita l'imbarcazione utilizzata dal titolare dell'autorizzazione ad operare quale unita' di appoggio in uno o piu' compartimenti marittimi.
b. il rilascio dell'autorizzazione ministeriale al raccoglitore non esime i soggetti interessati dal dover rispettare le prescrizioni previste da altre norme di legge e regolamenti che essi siano tenuti ad osservare per lo svolgimento dell'attivita', volte a salvaguardare altri rilevanti interessi pubblici, ivi compresa la normativa in materia di sicurezza sul lavoro. E' quindi fatta salva, tra l'altro:
- l'osservanza delle prescrizioni del decreto legislativo n. 81/2008 e s.s.m.m.i.i., in materia di sicurezza sul lavoro di tutti i settori di attivita', ivi comprese le attivita' svolte in ambiente subacqueo e comportanti l'esposizione ad atmosfere iperbariche. In particolare, si rammenta che il decreto legislativo n. 81/2008 disciplina "tutti i settori di attivita', privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio" (articolo 3, comma 1) e reca l'espresso richiamo ai "lavori che espongono ad un rischio di annegamento", ai "lavori subacquei con respiratori" (allegato XI, rispettivamente voci 5 e 7) ed alle "atmosfere iperbariche" (art. 180, comma 1).
- l'osservanza delle altre norme sulla sicurezza pertinenti, quali, a titolo comunque non esaustivo:
i. le norme di buona tecnica e le buone prassi a cui il datore di lavoro debba fare riferimento per il corretto adempimento degli obblighi di cui al decreto legislativo n. 81/2008;
ii. il decreto legislativo n. 271/99 e il decreto legislativo n. 298/99, in quanto norme a carattere sussidiario e speciale, riguardo le mansioni lavorative condotte a bordo delle navi da pesca, comprese le unita' di appoggio per la raccolta professionale del corallo, e tra loro complementari;
iii. con riferimento agli apparecchi a pressione utilizzati a supporto dell'attivita' subacquee, le norme di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto concernenti la fabbricazione e la circolazione di prodotti nel mercato europeo, a garanzia di specifici requisiti di sicurezza d'uso e di consumo, e la normativa vigente in relazione al tipo di apparecchi che preveda collaudi, verifiche periodiche o altre prescrizioni sulle modalita' di gestione ed il corretto uso;
iv. i regolamenti e le ordinanze adottate dalle Autorita' competenti e dall'Autorita' marittima, se e in quanto applicabili.
c. L'autorizzazione annuale rilasciata e' valida esclusivamente nell'ambito dell'area di giurisdizione marittima regionale e non puo' essere utilizzata al di fuori della stessa. Ogni raccoglitore non puo' richiedere piu' di una autorizzazione sul territorio nazionale.

B - Soggetti che possono chiedere il rilascio dell'autorizzazione
Possono presentare domanda di autorizzazione i pescatori professionisti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della pesca professionale subacquea senza limiti di immersione rilasciata dall'Autorita' nazionale ai sensi del decreto del Ministero della Marina Mercantile 20 ottobre 1986 recante "Disciplina della pesca professionale subacquea" e successive modifiche e integrazioni e della normativa nazionale vigente.

C - Requisiti e Idoneita' fisica
I richiedenti l'autorizzazione devono essere in possesso di almeno un attestato di qualificazione professionale per l'esercizio della pesca professionale subacquea previsto dal decreto ministeriale 20 ottobre 1986, art. 4, punto 2, tra quelli di seguito indicati:
- diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei;
- attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore) rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti;
- attestato conseguito al termine di corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalita' previste dall'articolo 5 della legge n. 845/1978;
- servizio, per almeno un anno, nella Marina Militare nella qualita' di sommozzatore o di incursore o nell'Arma dei Carabinieri o nei Corpi di Pubblica Sicurezza e dei Vigili del Fuoco nella qualita' di sommozzatore. Il requisito di cui al presente punto viene valutato congiuntamente al requisito di idoneita' fisica di cui al capitolo P del presente Piano di gestione;
- autorizzazione o attestazione rilasciata ai sensi di legge da un'Autorita' pubblica nazionale. In tal caso deve essere presentata la documentazione da cui risulti in modo chiaro ed inequivoco l'esercizio di attivita' di raccolta del corallo in un determinato periodo e zona e nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilita' dei prodotti della pesca di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 (come comprovato a titolo esemplificativo da dichiarazione di assunzione in carico, documento di trasporto, nota di vendita) nonche' nel rispetto degli obblighi di registrazione previsti dal regolamento (UE) n. 2015/2102 del 28.10.2015 (art. 17 bis);
- specifica autorizzazione o attestazione rilasciata ai sensi di legge da 4. In tal caso deve essere presentata la documentazione/attestazione (a titolo esemplificativo: autorizzazione o attestazione rilasciata da un'Autorita' pubblica o copia del libretto di imbarco) da cui risulti in modo chiaro ed inequivoco l'esercizio di attivita' di pesca del corallo in un determinato periodo, e se del caso il rispetto degli obblighi di registrazione previsti dal regolamento (UE) n. 2015/2012 del 28.10.2015 (art.17 bis); i documenti scritti in lingua straniera diversa dall'inglese, dal francese e dallo spagnolo, devono essere accompagnati da traduzione ufficiale.
I richiedenti l'autorizzazione devono, inoltre dimostrare, il possesso dei seguenti requisiti:
a. idoneita' fisica all'esercizio della pesca subacquea professionale senza limite di immersione, secondo le indicazioni contenute nella scheda allegata al Decreto del Ministero della Marina Mercantile del 20 ottobre 1986 e ss.mm.ii. ed al punto 3) dell'articolo 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979. L'idoneita' fisica e' attestata dal certificato medico di idoneita' subacquea professionale, deve sussistere al momento della presentazione dell'istanza e permanere per l'intera durata della stagione di raccolta.
Si evidenzia inoltre che la certificazione deve essere stata rilasciata a partire dal con decorrenza successiva al 1 gennaio 2019;
b. iscrizione nel Registro dei Pescatori Marittimi Professionali presso uno dei compartimenti marittimi a norma del decreto legislativo n. 153 del 26 maggio 2004.

D - Termini e modalita' di presentazione delle domande di autorizzazione
La domanda di autorizzazione, redatta in bollo, secondo lo schema allegato (Allegato C), deve pervenire per il tramite della Capitaneria di porto competente, a pena di esclusione, alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MI.P.A.A.F.T., Ufficio PEMAC III (via XX Settembre, 20 Roma) entro il 1° marzo di ogni anno, tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo: pemac3@pec.politicheagricole.gov.it; .
Si precisa che ciascuna istanza, previa istruttoria dell'autorita' marittima, deve pervenire singolarmente e non in modo cumulativo.
Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati:
- la documentazione comprovante i requisiti di cui al punto C;
- la dichiarazione dell'impresa di pesca (Allegato E)
- una dichiarazione di impegno, resa dal titolare dell'impresa di pesca armatrice dell'imbarcazione che il richiedente utilizzera' come unita' d'appoggio, relativa al rispetto della tracciabilita' delle partite di corallo rosso prelevate nelle acque territoriali prospicienti il territorio nazionale secondo le disposizioni vigenti; qualora nel corso della stagione di pesca vi sia la necessita' di sostituire l'imbarcazione di appoggio, deve essere data comunicazione alla Capitaneria di porto locale corredata dei dati dell'imbarcazione sostitutiva e dell'autorizzazione alla raccolta, al fine del mantenimento dell'autorizzazione;
- il certificato medico di idoneita';
- la copia di un documento di identita' in corso di validita';
- i dati identificativi della barca di appoggio;

E - Oneri governativi
Con specifico provvedimento della Direzione generale per la pesca marittima e dell'acquacoltura verra' indicato l'importo dell'onere governativo da pagare annualmente e le modalita' di versamento.

F - Rilascio dell'autorizzazione
Il rilascio delle autorizzazioni e' disposto dall'Ufficio PEMAC III della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, previa acquisizione della documentazione trasmessa dalla Capitaneria di porto competente secondo quanto disposto al punto D.

G - rinnovo dell'autorizzazione
L'autorizzazione ha validita' annuale, con decorrenza dalla data di rilascio. Il rinnovo dovra' essere richiesto dagli interessati compilando il modello riportato nell'allegato F, entro il termine perentorio di sessanta giorni successivi alla data di chiusura dell'attivita' di raccolta per l'anno in corso.
La richiesta deve pervenire alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MI.P.A.A.F.T., Ufficio PEMAC III (via XX Settembre, 20 - Roma) per il tramite della Capitaneria di porto competente, a pena di esclusione, tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo: pemac3@pec.politicheagricole.gov.it.

H - Registro delle autorizzazioni
E' istituito presso la Direzione Generale pesca e Acquacoltura del MI.P.A.A.F.T. il registro delle autorizzazioni di pesca del corallo rosso di cui al presente Allegato.

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ALLEGATO C - Modello di domanda di autorizzazione per la raccolta del
corallo rosso territoriale italiano

Parte di provvedimento in formato grafico

 
ALLEGATO D 1 - Giornale di raccolta del corallo rosso

Parte di provvedimento in formato grafico

 
ALLEGATO D2 - tracciabilita' delle partite di corallo rosso prelevate
nelle acque territoriali italiane.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
ALLEGATO E - Dichiarazione dell'impresa di attivita' di raccolta per
il rispetto della tracciabilita' delle partite di corallo
rosso prelevate nelle acque territoriali italiane.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
ALLEGATO F - Modello di domanda di rinnovo autorizzazione per la
raccolta del corallo rosso territoriale italiano

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Piano nazionale di gestione del corallo rosso

1. E' adottato il Piano nazionale di gestione per la raccolta del corallo rosso nella acque prospicenti il territorio nazionale, come riportato nell'allegato A.
2. Il Piano nazionale di gestione del corallo rosso ha l'obbiettivo di contribuire a migliorare le conoscenze scientifiche, tecniche e socioeconomiche relative alla raccolta del corallo rosso nelle acque territoriali italiane. In particolare, il piano mira a:
a) implementare l'approccio precauzionale alla gestione della raccolta di corallo;
b) contrastare e prevenire il sovra-sfruttamento per assicurare un rendimento a lungo termine massimizzando la dimensione delle popolazioni entro limiti biologicamente sostenibili;
c) stabilire misure di gestione per adeguare i tassi di sfruttamento e la capacita' di raccolta a livelli sostenibili.
3. La validita' del Piano di gestione di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 2019.
 
Art. 3

Allegati

1. I seguenti allegati fanno parte integrale e sostanziale del presente decreto:
Allegato A - Piano nazionale di gestione del corallo rosso;
Allegato B - Autorizzazione ministeriale alla raccolta del corallo rosso;
Allegato C - Modello di domanda di autorizzazione per la raccolta del corallo rosso;
Allegato D - Giornale di raccolta del corallo rosso e documento di tracciabilita';
Allegato E - Dichiarazione di impresa;
Allegato F - Domanda di rinnovo dell'autorizzazione alla raccolta del corallo rosso.
Il presente decreto viene reso disponibile sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (MIPAAFT), www.politicheagricole.it e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2018

Il direttore generale: Rigillo