| Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2019 (vai al sommario) |  
| COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |  
| DELIBERA 21 dicembre 2018 |  
| Elevazione per le azioni ordinarie emesse da Recordati  S.p.A.  della percentuale  prevista  dall'articolo  108,  comma  2,   del   decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Delibera n. 20765).  |  
  |  
 |  
                       LA COMMISSIONE NAZIONALE                      PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
   Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;   Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;   Visto l'art. 108, comma 2,  del  decreto  legislativo  24  febbraio 1998,  n.  58,  che  impone  a  chiunque   venga   a   detenere   una partecipazione  superiore  al  novanta   per   cento   del   capitale rappresentato da titoli  ammessi  alla  negoziazione  in  un  mercato regolamentato, l'obbligo di acquistare i restanti titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato da chi ne  faccia  richiesta se non ripristina entro novanta giorni un  flottante  sufficiente  ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni;   Visto l'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58, che  attribuisce  alla  Consob  il  potere  di  elevare  per  singole societa', sentita la societa' di gestione del mercato, la percentuale prevista dal citato art. 108;   Visto l'art. 50, comma 3, del proprio  regolamento  del  14  maggio 1999, n. 11971;   Vista la comunicazione Consob DME/11065125 del 21 luglio 2011,  con la quale sono stati stabiliti i criteri generali per l'esercizio  dei poteri previsti dall'art. 112 del decreto legislativo n. 58/1998,  in materia   di   modifica   della   percentuale   rilevante   ai   fini dell'applicazione degli obblighi previsti dall'art. 108 del  medesimo decreto;   Vista la comunicazione del 6 dicembre 2018,  effettuata,  ai  sensi dall'art. 102, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n. 58, da Rossini Investimenti S.p.A., in relazione all'offerta pubblica di acquisto diretta a conseguire la totalita' delle azioni  ordinarie emesse da Recordati S.p.A.;   Considerato  che,  a  seguito  della  citata  operazione,  potrebbe risultare per le azioni ordinarie  emesse  da  Recordati  S.p.A.  una soglia di possesso superiore al limite del  90  per  cento  stabilito dall'art. 108, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998;   Vista la comunicazione di Borsa Italiana  S.p.A.  del  13  dicembre 2018, con la quale la stessa, in base ai  criteri  di  determinazione indicati nella citata comunicazione Consob DME/11065125 del 21 luglio 2011, ha segnalato il ricorrere delle condizioni  per  l'innalzamento della soglia di possesso sopra citata dal 90  per  cento  al  92  per cento  del  relativo  capitale   ordinario,   tenendo   conto   della capitalizzazione dell'emittente;   Ritenuto che una percentuale di flottante per le  azioni  ordinarie emesse da Recordati  S.p.A.  pari  all'8  per  cento,  e'  idonea  ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni; 
                               Delibera: 
   Di elevare al 92 per cento la percentuale prevista  dall'art.  108, comma 2, del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58  per  le azioni ordinarie emesse da Recordati S.p.A., ai sensi  dell'art.  112 del medesimo decreto.   La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. 
     Roma, 21 dicembre 2018 
                                       Il presidente vicario: Genovese     |  
|   |  
 
 | 
 |