Gazzetta n. 300 del 28 dicembre 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 142
Attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno e come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016 - 2017, in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, e l'allegato A;
Vista la direttiva 2016/1164/UE del Consiglio del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno;
Vista la direttiva 2017/952/UE del Consiglio del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 2018;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 96 del Testo unico
delle imposte sui redditi

1. L'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: «Art. 96 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza dell'ammontare complessivo:
a) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta;
b) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 6.
2. L'eccedenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati rispetto all'ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e' deducibile nel limite dell'ammontare risultante dalla somma tra il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d'imposta e il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 7. A tal fine si utilizza prioritariamente il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d'imposta e, successivamente, il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d'imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo d'imposta meno recente.
3. La disciplina del presente articolo si applica agli interessi passivi e agli interessi attivi, nonche' agli oneri finanziari e ai proventi finanziari ad essi assimilati, che sono qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa, e per i quali tale qualificazione e' confermata dalle disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'articolo 4, commi 7-quater e 7-quinquies, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e dell'articolo 13-bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e che derivano da un'operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa. Ai fini del presente articolo gli interessi attivi, come individuati ai sensi del primo periodo, assumono rilevanza nella misura in cui sono imponibili; assumono rilevanza come interessi attivi o interessi passivi anche i proventi e gli oneri che, pur derivando da strumenti finanziari che, in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati, sono qualificati come strumenti rappresentativi di capitale, sono imponibili o deducibili in capo, rispettivamente, al percettore o all'erogante. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, ai fini del presente articolo, si considerano interessi attivi rilevanti anche gli interessi legali di mora calcolati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
4. Per risultato operativo lordo della gestione caratteristica si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all'articolo 2425 del codice civile, lettere A) e B), con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.
5. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, che per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2 risultano indeducibili in un determinato periodo d'imposta, sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, per un ammontare pari all'eventuale differenza positiva tra:
a) la somma degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta e del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica;
b) gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta.
6. Qualora in un periodo d'imposta l'importo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza sia superiore alla somma tra gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 5, l'eccedenza puo' essere riportata nei periodi d'imposta successivi.
7. Qualora in un periodo d'imposta il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica sia superiore alla somma tra l'eccedenza di cui al comma 2 e l'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 5, la quota eccedente puo' essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi cinque periodi d'imposta.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano in relazione agli interessi passivi e agli oneri finanziari assimilati che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
a) sono relativi a prestiti, utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine, che non sono garantiti ne' da beni appartenenti al gestore del progetto infrastrutturale pubblico diversi da quelli afferenti al progetto infrastrutturale stesso ne' da soggetti diversi dal gestore del progetto infrastrutturale pubblico;
b) il soggetto gestore del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e' residente, ai fini fiscali, in uno Stato dell'Unione europea;
c) i beni utilizzati per la realizzazione del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e quelli la cui realizzazione, miglioramento, mantenimento costituiscono oggetto del progetto si trovano in uno Stato dell'Unione europea.
9. Se il progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e' caratterizzato da un regime di segregazione patrimoniale rispetto alle altre attivita' e passivita' del gestore o il prestito utilizzato per finanziare tale progetto e' rimborsato esclusivamente con i flussi finanziari attivi generati dal progetto stesso, gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui al comma 8 sono quelli che maturano sui prestiti oggetto di segregazione patrimoniale o su quelli destinati esclusivamente al finanziamento del progetto e rimborsati solo con i flussi generati da esso. Negli altri casi, gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui al comma 8 sono determinati moltiplicando l'ammontare complessivo degli interessi passivi e oneri finanziari assimilati per il rapporto tra l'ammontare di ricavi o l'ammontare di incremento delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione derivante dalla realizzazione del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e l'ammontare complessivo di ricavi o di incremento delle rimanenze.
10. Qualora si applichi il comma 8, il risultato operativo lordo della gestione caratteristica e' determinato senza tenere conto del valore e dei costi della produzione afferenti al progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine.
11. Ai fini dei commi da 8 a 10, per progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine si intende il progetto rientrante tra quelli cui si applicano le disposizioni della Parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
12. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano agli intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione nonche' alle societa' capogruppo di gruppi assicurativi.
13. Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle societa' capogruppo di gruppi assicurativi, nonche' dalle societa' di gestione dei fondi comuni d'investimento e dalle societa' di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti e' integralmente deducibile sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti di cui al primo periodo partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La societa' o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al secondo periodo nella dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti.
14. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto, ad esclusione di quella generatasi in periodi d'imposta anteriori all'ingresso nel consolidato nazionale, puo' essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta:
a) una quota eccedente di cui al comma 7, anche riportata da periodi d'imposta precedenti, purche' non anteriori all'ingresso nel consolidato nazionale;
b) una eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui al comma 1, lettere a) e b), purche' nel secondo caso si tratti di eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportata da periodi d'imposta non anteriori all'ingresso nel consolidato nazionale.
15. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilita' assoluta previste dall'articolo 90, comma 2, e dall'articolo 110, comma 7, del presente testo unico e dall'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle societa' cooperative.».
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli articoli 84, comma 3, terzo periodo, 172, comma 7, quinto periodo, 173, comma 10 e 181, le parole «di cui al comma 4 dell'articolo 96» sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 5 dell'articolo 96».

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- Il testo dell'art. 1 e dell'allegato A della legge 25
ottobre 2017, n. 163 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016 -
2017) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017,
n. 259, cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e i
criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge
24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per
l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla
presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato A sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica, affinche' su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate nell'allegato A nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive
stesse; alla relativa copertura, nonche' alla copertura
delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione
del fondo per il recepimento della normativa europea
previsto dall'art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n.
234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse
insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che
stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita'
all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni
caso, sottoposti anche al parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, ai sensi
dell'art. 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n.
234.»
«Allegato A
In vigore dal 21 novembre 2017
(art. 1, comma 1)
1) direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le
direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE
e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi
(termine di recepimento: 10 ottobre 2017);
2) direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti
turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il
regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la
direttiva 90/314/CEE del Consiglio (termine di recepimento:
1° gennaio 2018);
3) direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione
assicurativa (rifusione) (termine di recepimento: 23
febbraio 2018);
4) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni
aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di
presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di
recepimento: 1°(gradi) aprile 2018);
5) direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali da parte delle autorita' competenti a fini di
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di
reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 6
maggio 2018);
6) direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice
di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento,
indagine e azione penale nei confronti dei reati di
terrorismo e dei reati gravi (termine di recepimento: 25
maggio 2018);
7) direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione
europea (rifusione) (termine di recepimento: 16 giugno
2019);
8) direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle
ferrovie (rifusione) (termine di recepimento: 16 giugno
2019);
9) direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali
per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali
(termine di recepimento: 11 giugno 2019);
10) direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle
condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi
terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio,
volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti
educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (termine di
recepimento: 23 maggio 2018);
11) direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27
maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri
(termine di recepimento: 1° luglio 2017);
12) direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25
maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE
per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di
informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento: 4
giugno 2017);
13) direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del
know-how riservato e delle informazioni commerciali
riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione,
l'utilizzo e la divulgazione illeciti (termine di
recepimento: 9 giugno 2018);
14) direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la
direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti
finanziari (senza termine di recepimento);
15) direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27
giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/CE
per quanto riguarda il trattamento dei buoni (termine di
recepimento: 31 dicembre 2018);
16) direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un
livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei
sistemi informativi nell'Unione (termine di recepimento: 9
maggio 2018);
17) direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12
luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione
fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del
mercato interno (termine di recepimento: 31 dicembre 2018);
18) direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione, del 25
luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE
per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di
qualita' per i servizi trasfusionali (termine di
recepimento: 15 febbraio 2018);
19) direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i
requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione
interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga
la direttiva 2006/87/CE (termine di recepimento: 7 ottobre
2018);
20) direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati
nell'ambito di procedimenti penali e per le persone
ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del
mandato d'arresto europeo (termine di recepimento: 5 maggio
2019);
21) direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa
all'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili
degli enti pubblici (termine di recepimento: 23 settembre
2018);
22) direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6
dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per
quanto riguarda l'accesso da parte delle autorita' fiscali
alle informazioni in materia di antiriciclaggio (termine di
recepimento: 31 dicembre 2017);
23) direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la
riduzione delle emissioni nazionali di determinati
inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva
2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (termine di
recepimento: 1° luglio 2018);
24) direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle
attivita' e alla vigilanza degli enti pensionistici
aziendali o professionali (EPAP) (termine di recepimento:
13 gennaio 2019);
25) direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la
direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del
mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di
passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria
(termine di recepimento: 25 dicembre 2018);
26) direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il
terrorismo e che sostituisce la decisione quadro
2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione
2005/671/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 8
settembre 2018);
27) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la
direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento
dell'impegno a lungo termine degli azionisti (termine di
recepimento: 10 giugno 2019);
28) direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la
direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi (termine di
recepimento: 14 settembre 2018).».
- La direttiva 2016/1164/UE del Consiglio del 12 luglio
2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale
che incidono direttamente sul funzionamento del mercato
interno e' pubblicata nella G.U.U.E. 19 luglio 2016, n. L
193.
- La direttiva 2017/952/UE del Consiglio del 29 maggio
2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164
relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi
terzi e' pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2017, n. L 144.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui
redditi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1986, n. 302, S.O.
- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
- La legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177.

Note all'art. 1:

Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si veda nelle
note alle premesse.
Il testo dell'art. 84 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto cosi'
recita:
«Art. 84 (Riporto delle perdite). - 1. La perdita di un
periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli
per la determinazione del reddito, puo' essere computata in
diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in
misura non superiore all'ottanta per cento del reddito
imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che
trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che
fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita
e' riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non
ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi
precedenti. La perdita e' diminuita dei proventi esenti
dall'imposta diversi da quelli di cui all'art. 87, per la
parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi
non dedotti ai sensi dell'art. 109, comma 5. Detta
differenza potra' tuttavia essere computata in diminuzione
del reddito complessivo in misura tale che l'imposta
corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da
eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo
di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui
all'art. 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi
d'imposta dalla data di costituzione possono, con le
modalita' previste al comma 1, essere computate in
diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta
successivi entro il limite del reddito imponibile di
ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza
nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che
si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel
caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi
diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che
riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da
terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga
modificata l'attivita' principale in fatto esercitata nei
periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.
La modifica dell'attivita' assume rilevanza se interviene
nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento
od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La
limitazione si applica anche alle eccedenze oggetto di
riporto in avanti di cui al comma 5 dell'art. 96,
relativamente agli interessi indeducibili, nonche' a quelle
di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, relativamente all'aiuto alla
crescita economica. La limitazione non si applica qualora:
a);
b) le partecipazioni siano relative a societa' che
nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno
avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci
unita' e per le quali dal conto economico relativo
all'esercizio precedente a quello di trasferimento
risultino un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita'
caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni
di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui
all'art. 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento
di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi
anteriori.
Al fine di disapplicare le disposizioni del presente
comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi
dell'art. 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
recante lo Statuto dei diritti del contribuente.».
Il testo dell'art. 172 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto cosi'
recita:
«Art. 172 (Fusione di societa'). - 1. La fusione tra
piu' societa' non costituisce realizzo ne' distribuzione
delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle societa'
fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze
e il valore di avviamento.
2. Nella determinazione del reddito della societa'
risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto
dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto
del rapporto di cambio delle azioni o quote o
dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle
societa' fuse possedute da altre. I maggiori valori
iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione
del disavanzo derivante dall'annullamento o dal concambio
di una partecipazione, con riferimento ad elementi
patrimoniali della societa' incorporata o fusa, non sono
imponibili nei confronti dell'incorporante o della societa'
risultante dalla fusione. Tuttavia i beni ricevuti sono
valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto
ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da
apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione
dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori
fiscalmente riconosciuti.
3. Il cambio delle partecipazioni originarie non
costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o
di minusvalenze ne' conseguimento di ricavi per i soci
della societa' incorporata o fusa, fatta salva
l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'art. 47, comma
7 e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87.
4. Dalla data in cui ha effetto la fusione la societa'
risultante dalla fusione o incorporante subentra negli
obblighi e nei diritti delle societa' fuse o incorporate
relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito
nei commi 5 e 7.
5. Le riserve in sospensione di imposta, iscritte
nell'ultimo bilancio delle societa' fuse o incorporate
concorrono a formare il reddito della societa' risultante
dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non
siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente
utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Questa
disposizione non si applica per le riserve tassabili solo
in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui
vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un
ammontare superiore al capitale complessivo delle societa'
partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale
di ciascuna di esse gia' possedute dalla stessa o da altre,
concorrono a formare il reddito della societa' risultante
dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione
dell'avanzo o di distribuzione del capitale ai soci; quelle
che anteriormente alla fusione sono state imputate al
capitale delle societa' fuse o incorporate si intendono
trasferite nel capitale della societa' risultante dalla
fusione o incorporante e concorrono a formarne il reddito
in caso di riduzione del capitale per esuberanza.
6. All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento
o da concambio che eccedono la ricostituzione e
l'attribuzione delle riserve di cui al comma 5 si applica
il regime fiscale del capitale e delle riserve della
societa' incorporata o fusa, diverse da quelle gia'
attribuite o ricostituite ai sensi del comma 5 che hanno
proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si
considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da
annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a
concorrenza del valore della partecipazione annullata.
7. Le perdite delle societa' che partecipano alla
fusione, compresa la societa' incorporante, possono essere
portate in diminuzione del reddito della societa'
risultante dalla fusione o incorporante per la parte del
loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo
patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se
inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art.
2501-quater del codice civile, senza tener conto dei
conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro
mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione
stessa, e sempre che dal conto economico della societa' le
cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio
precedente a quello in cui la fusione e' stata deliberata,
risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita'
caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni
di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui
all'art. 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento
di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi
anteriori. Tra i predetti versamenti non si comprendono i
contributi erogati a norma di legge dallo Stato a da altri
enti pubblici. Se le azioni o quote della societa' la cui
perdita e' riportabile erano possedute dalla societa'
incorporante o da altra societa' partecipante alla fusione,
la perdita non e' comunque ammessa in diminuzione fino a
concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione
di tali azioni o quote effettuata ai fini della
determinazione del reddito dalla societa' partecipante o
dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al
quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione.
In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della
fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente
comma si applicano anche al risultato negativo,
determinabile applicando le regole ordinarie, che si
sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che
partecipano alla fusione in relazione al periodo che
intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data
antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli
interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui
al comma 5 dell'art. 96 del presente testo unico, nonche'
all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di
cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214. Al fine di disapplicare le
disposizioni del presente comma il contribuente interpella
l'amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei
diritti del contribuente.
8. Il reddito delle societa' fuse o incorporate
relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo di
imposta e la data in cui ha effetto la fusione e'
determinato, secondo le disposizioni applicabili in
relazione al tipo di societa', in base alle risultanze di
apposito conto economico.
9. L'atto di fusione puo' stabilire che ai fini delle
imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da
una data non anteriore a quella in cui si e' chiuso
l'ultimo esercizio di ciascuna delle societa' fuse o
incorporate o a quella, se piu' prossima, in cui si e'
chiuso l'ultimo esercizio della societa' incorporante.
10. Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di
versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta
ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti
che si estinguono per effetto delle operazioni medesime,
sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di
efficacia della fusione ai sensi dell'art. 2504-bis, comma
2, del codice civile; successivamente a tale data, i
predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti
trasferiti alla societa' incorporante o comunque risultante
dalla fusione.
10-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al
comma 2-ter dell'art. 176 puo' essere applicato, con le
modalita', le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche
dalla societa' incorporante o risultante dalla fusione per
ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori
iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.».
Il testo dell'art. 173 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto cosi'
recita:
«Art. 173 (Scissione di societa'). - 1. La scissione
totale o parziale di una societa' in altre preesistenti o
di nuova costituzione non da' luogo a realizzo ne' a
distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della
societa' scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e
al valore di avviamento.
2. Nella determinazione del reddito delle societa'
partecipanti alla scissione non si tiene conto dell'avanzo
o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle
azioni o quote ovvero all'annullamento di azioni o quote a
norma dell'art. 2506-ter del codice civile. In quest'ultima
ipotesi i maggiori valori iscritti per effetto
dell'eventuale imputazione del disavanzo riferibile
all'annullamento o al concambio di una partecipazione, con
riferimento ad elementi patrimoniali della societa' scissa,
non sono imponibili nei confronti della beneficiaria.
Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base
all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui
redditi, facendo risultare da apposito prospetto di
riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati
esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.
3. Il cambio delle partecipazioni originarie non
costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o
di minusvalenze ne' conseguimento di ricavi per i soci
della societa' scissa, fatta salva l'applicazione, in caso
di conguaglio, dell'art. 47, comma 7, e, ricorrendone le
condizioni, degli articoli 58 e 87.
4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma
del comma 11, le posizioni soggettive della societa'
scissa, ivi compresa quella indicata nell'art. 86, comma 4,
e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle
beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa
societa' scissa, in proporzione delle rispettive quote del
patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che
trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o
per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual
caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.
5. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi
sia alle imposte proprie sia alle ritenute sui redditi
altrui, restano in capo alla societa' scissa, in caso di
scissione parziale, ovvero si trasferiscono alle societa'
beneficiarie in caso di scissione totale, in relazione alle
quote di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a
ciascuna di esse.
6. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di
accantonamento della societa' scissa si considera gia'
dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di scissione
parziale, dalla suddetta societa', per importi
proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti gli
elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per
insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che
disciplinano il valore stesso.
7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire
a norma del comma 11, per i beni di cui agli articoli 92 e
94 le disposizioni del precedente comma 4 trovano
applicazione sommando proporzionalmente le voci individuate
per periodo di formazione in capo alla societa' scissa
all'inizio del periodo d'imposta alle corrispondenti voci,
ove esistano, all'inizio del periodo medesimo presso le
societa' beneficiarie.
8. In caso di scissione parziale e in caso di scissione
non retroattiva in societa' preesistente i costi
fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura
risultante alla data in cui ha effetto la scissione. In
particolare:
a) i beni di cui al comma 7 ricevuti da ciascuna
beneficiaria si presumono, in proporzione alle quantita'
rispettivamente ricevute, provenienti proporzionalmente
dalle voci delle esistenze iniziali, distinte per esercizio
di formazione, della societa' scissa e dalla eventuale
eccedenza formatasi nel periodo d'imposta fino alla data in
cui ha effetto la scissione;
b) le quote di ammortamento dei beni materiali e
immateriali nonche' le spese di cui all'art. 102, comma 6,
relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate alla durata
del possesso dei beni medesimi da parte della societa'
scissa e delle societa' beneficiarie; detto criterio e'
altresi' applicabile alle spese relative a piu' esercizi e
agli accantonamenti.
9. Le riserve in sospensione d'imposta iscritte
nell'ultimo bilancio della societa' scissa debbono essere
ricostituite dalle beneficiarie secondo le quote
proporzionali indicate al comma 4. In caso di scissione
parziale, le riserve della societa' scissa si riducono in
corrispondenza. Se la sospensione d'imposta dipende da
eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della
societa' scissa, le riserve debbono essere ricostituite
dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi. Nei
riguardi della beneficiaria ai fini della ricostituzione
delle riserve in sospensione d'imposta e delle altre
riserve si applicano, per le rispettive quote, le
disposizioni dettate per le fusioni dai commi 5 e 6
dell'art. 172 per la societa' incorporante o risultante
dalla fusione.
10. Alle perdite fiscali, agli interessi indeducibili
oggetto di riporto in avanti di cui al comma 5 dell'art. 96
del presente testo unico, nonche' all'eccedenza relativa
all'aiuto alla crescita economica di cui all'art. 1, comma
4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
delle societa' che partecipano alla scissione si applicano
le disposizioni del comma 7 dell'art. 172, riferendosi alla
societa' scissa le disposizioni riguardanti le societa'
fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti
la societa' risultante dalla fusione o incorporante ed
avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale
risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto
di scissione di cui all'art. 2506-bis del codice civile,
ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all'art.
2506-ter del codice civile.
11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza
degli effetti della scissione e' regolata secondo le
disposizioni del comma 1 dell'art. 2506-quater del codice
civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi
dell'art. 2501-ter, numeri 5) e 6), dello stesso codice,
opera limitatamente ai casi di scissione totale ed a
condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura
dell'ultimo periodo di imposta della societa' scissa e
delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo.
12. Gli obblighi tributari della societa' scissa
riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla
quale l'operazione ha effetto sono adempiuti in caso di
scissione parziale dalla stessa societa' scissa o
trasferiti, in caso di scissione totale, alla societa'
beneficiaria appositamente designata nell'atto di
scissione.
13. I controlli, gli accertamenti e ogni altro
procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei
confronti della societa' scissa o, nel caso di scissione
totale, di quella appositamente designata, ferma restando
la competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate della
societa' scissa. Se la designazione e' omessa, si considera
designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di
scissione. Le altre societa' beneficiarie sono responsabili
in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli
interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti
possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti
dalla legge. Le societa' coobbligate hanno facolta' di
partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere
cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di
altri adempimenti per l'Amministrazione.
14. Ai fini dei suddetti procedimenti la societa'
scissa o quella designata debbono indicare, a richiesta
degli organi dell'Amministrazione finanziaria, i soggetti e
i luoghi presso i quali sono conservate, qualora non le
conservi presso la propria sede legale, le scritture
contabili e la documentazione amministrativa e contabile
relative alla gestione della societa' scissa, con
riferimento a ciascuna delle parti del suo patrimonio
trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terzi
estranei alla operazione deve essere inoltre esibita
l'attestazione di cui all'art. 52, comma 10, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se
la societa' scissa o quella designata non adempiono a tali
obblighi o i soggetti da essa indicati si oppongono
all'accesso o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad
essi richiesto, si applicano le disposizioni del comma 5
del suddetto articolo.
15. Nei confronti della societa' soggetta all'imposta
sulle societa' beneficiaria della scissione di una societa'
non soggetta a tale imposta e nei confronti della societa'
del secondo tipo beneficiaria della scissione di una
societa' del primo tipo si applicano anche, in quanto
compatibili, i commi 3, 4 e 5 dell'art. 170, considerando a
tal fine la societa' scissa come trasformata per la quota
di patrimonio netto trasferita alla beneficiaria.
15-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al
comma 2-ter dell'art. 176 puo' essere applicato, con le
modalita', le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche
dalla societa' beneficiaria dell'operazione di scissione
per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori
iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.».
Il testo dell'art. 181 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto cosi'
recita:
«Art. 181 (Perdite fiscali). - 1. Nelle operazioni di
cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell'art. 178, le
perdite fiscali, l'eccedenza di interessi indeducibili
oggetto di riporto in avanti di cui al comma 5 dell'art. 96
del presente testo unico, nonche' l'eccedenza relativa
all'aiuto alla crescita economica di cui all'art. 1, comma
4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono ammesse in deduzione da parte del soggetto non
residente alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 172,
comma 7, proporzionalmente alla differenza tra gli elementi
dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla
stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato
risultante dall'operazione e nei limiti di detta
differenza.».
 
Art. 2

Modifiche all'articolo 166 del Testo unico
delle imposte sui redditi

1. L'articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: «Art. 166 (Imposizione in uscita). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti che esercitano imprese commerciali qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
a) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e trasferiscono all'estero la propria residenza fiscale;
b) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e trasferiscono attivi ad una loro stabile organizzazione situata all'estero con riferimento alla quale si applica l'esenzione degli utili e delle perdite di cui all'articolo 168-ter;
c) sono fiscalmente residenti all'estero, possiedono una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato e trasferiscono l'intera stabile organizzazione alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all'estero;
d) sono fiscalmente residenti all'estero, possiedono una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato e trasferiscono attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all'estero;
e) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e sono stati oggetto di incorporazione da parte di una societa' fiscalmente non residente oppure hanno effettuato una scissione a favore di una o piu' beneficiarie non residenti oppure hanno effettuato il conferimento di una stabile organizzazione o di un ramo di essa situati all'estero a favore di un soggetto fiscalmente residente all'estero.
2. Ai fini delle lettere b) e d) del comma 1, il trasferimento di attivi a una stabile organizzazione o da una stabile organizzazione si intende effettuato quando, in applicazione dei criteri definiti dall'OCSE, considerando la stabile organizzazione un'entita' separata e indipendente, che svolge le medesime o analoghe attivita', in condizioni identiche o similari, e tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati, tali attivita' si considerano rispettivamente entrate nel patrimonio o uscite dal patrimonio di tale stabile organizzazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1 sono imponibili i seguenti redditi:
a) nel caso di cui alla lettera a) del comma 1 la plusvalenza, unitariamente determinata, pari alla differenza tra il valore di mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle attivita' e passivita' del soggetto che trasferisce la residenza fiscale che non sono confluite nel patrimonio di una stabile organizzazione di tale soggetto situata nel territorio dello Stato;
b) nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 la differenza tra il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto degli attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata all'estero;
c) nel caso di cui alla lettera c) del comma 1 la plusvalenza, unitariamente determinata, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle attivita' e passivita' facenti parte del patrimonio della stabile organizzazione trasferita alla sede centrale o alla stabile organizzazione situata all'estero;
d) nel caso di cui alla lettera d) del comma 1 la differenza tra il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto degli attivi trasferiti alla sede centrale o alla stabile organizzazione situata all'estero;
e) nel caso di cui alla lettera e) del comma 1 la plusvalenza, unitariamente determinata, pari alla differenza tra il valore di mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle attivita' e passivita' che prima del perfezionamento dell'operazione facevano parte del patrimonio di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato e che, successivamente a tale perfezionamento, non confluiscono nel patrimonio di una stabile organizzazione di un soggetto non residente situata nel territorio dello Stato.
4. Il valore di mercato di cui al comma 3 e' determinato con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di azienda, del valore dell'avviamento, calcolato tenendo conto delle funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini della determinazione del valore di mercato si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 7 dell'articolo 110.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) ed e), sono altresi' assoggettate alle imposte sui redditi le riserve in sospensione d'imposta, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, che risultano iscritte in bilancio al termine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza o prima del perfezionamento dell'operazione se, e nella misura in cui, non sono ricostituite nel patrimonio contabile di una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Nel caso di cui alla lettera c) sono altresi' assoggettate alle imposte sui redditi le riserve in sospensione d'imposta, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, che risultano iscritte nel rendiconto economico e patrimoniale di cui all'articolo 152, comma 1, nel momento in cui si considera effettuato il trasferimento dell'intera stabile organizzazione.
6. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), qualora, successivamente al trasferimento di residenza, non rimanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al termine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza sono in primo luogo compensate, senza applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1, con il reddito di tale periodo d'imposta e, per la parte eventualmente eccedente, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui al comma 3, lettera a), senza applicazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 84. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), qualora, successivamente al trasferimento di residenza, rimanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al termine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza sono in primo luogo compensate, con applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1, con il reddito di tale periodo d'imposta e, per la parte eventualmente eccedente, al netto della quota, determinata ai sensi dell'articolo 181 senza applicazione delle condizioni e del limite di cui all'articolo 172, riferibile alla stabile organizzazione, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui al comma 3, lettera a), senza applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), le perdite realizzate fino al termine dell'ultimo periodo d'imposta di esistenza in Italia della stabile organizzazione sono in primo luogo compensate, senza applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1, con il reddito di tale periodo d'imposta e, per la parte eventualmente eccedente, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui al comma 3, lettera c), senza applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1. Qualora sia trasferito un ramo della stabile organizzazione le perdite realizzate fino al termine del periodo d'imposta precedente quello in cui si verifica il trasferimento sono in primo luogo compensate, con applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1, con il reddito realizzato dalla stabile organizzazione nel periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e, per la parte eventualmente eccedente, al netto della quota, determinata ai sensi dell'articolo 181 senza applicazione delle condizioni e del limite di cui all'articolo 172, riferibile alla stabile organizzazione, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui alla lettera c) del comma 3, senza applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1. Nel caso di cui al comma 1, lettera e), qualora sia realizzata una delle operazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e b-bis), dell'articolo 178 e, successivamente al perfezionamento dell'operazione, non rimanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al termine dell'ultimo periodo d'imposta prima del perfezionamento dell'operazione sono in primo luogo compensate, senza applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1, con il reddito di tale periodo d'imposta e, per la parte eventualmente eccedente, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui, al comma 3, lettera e), senza applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1. Nel caso di cui al comma 1, lettera e), qualora sia realizzata una delle operazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e b-bis) dell'articolo 178 e, successivamente al perfezionamento dell'operazione, rimanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al termine dell'ultimo periodo d'imposta prima del perfezionamento dell'operazione sono in primo luogo compensate, con applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1, con il reddito di tale periodo d'imposta e, per la parte eventualmente eccedente, al netto della quota, determinata ai sensi dell'articolo 181, riferibile alla stabile organizzazione, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui al comma 3, lettera e), senza applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1.
7. I redditi di cui al comma 3 sono determinati in via definitiva:
a) nel caso di cui alla lettera a), alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza fiscale in Italia;
b) nel caso di cui alla lettera b), nel momento in cui si considera effettuato il trasferimento alla stabile organizzazione situata all'estero;
c) nel caso di cui alla lettera c), nel momento in cui si considera effettuato il trasferimento dell'intera stabile organizzazione;
d) nel caso di cui alla lettera d), nel momento in cui si considera effettuato il trasferimento alla sede centrale o alla stabile organizzazione situata all'estero;
e) nel caso di cui alla lettera e), nel momento in cui ha effetto l'operazione.
8. Ai fini del comma 7, non si tiene conto delle minusvalenze o delle plusvalenze realizzate successivamente al momento in cui sono determinati in via definitiva i redditi ivi indicati.
9. L'imposta determinata sui redditi di cui al comma 3, diminuiti delle perdite di cui al comma 6, previa opzione e subordinatamente alla prestazione di eventuali garanzie, puo' essere versata in cinque rate annuali di pari importo se:
a) nel caso di cui comma 1, lettera a), la residenza fiscale e' trasferita in uno Stato appartenente all'Unione europea oppure in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo incluso nella lista, prevista dall'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni e con il quale l'Italia ha stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE;
b) nel caso di cui al comma 1, lettera b), gli attivi sono trasferiti a una stabile organizzazione situata in uno Stato di cui alla lettera a);
c) nel caso di cui al comma 1, lettera c), la stabile organizzazione e' trasferita in uno Stato di cui alla lettera a);
d) nel caso di cui al comma 1, lettera d), gli attivi sono trasferiti alla sede centrale o a una stabile organizzazione situate in uno Stato di cui alla lettera a);
e) nel caso di cui al comma 1, lettera e), se la societa' incorporante, la societa' beneficiaria o la societa' conferitaria della stabile organizzazione sia fiscalmente residente in uno Stato di cui alla lettera a).
10. L'opzione di cui al comma 9 riguarda necessariamente l'intera imposta sui redditi di cui al comma 3, unitariamente determinata.
11. Nel caso si opti per la rateizzazione ai sensi del comma 9, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
12. Costituiscono ipotesi di decadenza dalla rateizzazione, e pertanto, comportano il versamento dell'imposta residua entro il termine previsto per il successivo versamento:
a) nel caso di cui al comma 9, lettera a), il successivo trasferimento della residenza fiscale in uno Stato diverso da quelli previsti da tale lettera;
b) nel caso di cui al comma 9, lettera b), il successivo trasferimento degli attivi a una stabile organizzazione situata in uno Stato diverso da quelli previsti dalla lettera a) del citato comma 9;
c) nel caso di cui al comma 9, lettera c), il successivo trasferimento della stabile organizzazione in uno Stato diverso da quelli previsti dalla lettera a) del citato comma 9;
d) nel caso di cui al comma 9, lettera d), il successivo trasferimento della sede centrale in uno Stato diverso da quelli previsti dalla lettera a) del citato comma 9 o il successivo trasferimento degli attivi a una stabile organizzazione situata in uno Stato diverso da quelli previsti dalla medesima lettera a);
e) nel caso di cui al comma 9, lettera e), il successivo trasferimento della residenza fiscale della societa' incorporante, della societa' beneficiaria o della societa' conferitaria della stabile organizzazione in uno Stato diverso da quelli previsti dalla lettera a) di tale comma;
f) la fusione, la scissione o il conferimento di azienda che comportano il trasferimento ad un soggetto residente in uno Stato diverso da quelli previsti dal comma 9, lettera a), delle attivita' e passivita' il cui valore di mercato ha concorso a formare la plusvalenza di cui al comma 3;
g) la cessione a terzi degli attivi il cui valore di mercato ha concorso a formare la plusvalenza di cui al comma 3, incluse le operazioni assimilate alla cessione ai sensi dell'articolo 9, il realizzo di tali attivi ai sensi dell'articolo 86, comma 1, lettera b), o il loro assoggettamento a una delle operazioni di cui al comma 1, lettera c);
h) la dichiarazione di fallimento o l'estinzione del soggetto che ha optato per la rateizzazione;
i) il mancato versamento di una rata che non sia regolarizzato entro 5 mesi dalla data di scadenza;
l) la cessione delle quote da parte dei soci delle societa' di cui all'articolo 5.
13. Per le imprese individuali e le societa' di persone si applica l'articolo 17, comma 1, lettere g) e l).
14. Il trasferimento all'estero della residenza fiscale di una societa' di capitali non comporta di per se' alcuna imposizione dei soci di tale societa'.
15. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo, finalizzate a individuare le modalita' di esercizio dell'opzione di cui al comma 9, le circostanze in cui l'efficacia di tale opzione puo' essere subordinata alla prestazione di garanzie e l'entita' e la forma tecnica di tali garanzie, nonche' le modalita' di monitoraggio dell'eventuale verificarsi delle ipotesi di decadenza dalla rateazione di cui al comma 12.».
2. Ai fini dell'articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal comma 1, restano fermi i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ove compatibili, emanati in attuazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 2014, n. 156, adottato in attuazione dell'articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1.

Note all'art. 2:

Il testo dell'art. 166 del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle premesse,
nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal
presente decreto cosi' recita:
«Art. 166 (Trasferimento all'estero della residenza). -
1. Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti
che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita
della residenza ai fini delle imposte sui redditi,
costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti
dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli
stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione
situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione
si applica se successivamente i componenti confluiti nella
stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato
ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso
realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle
stabili organizzazioni all'estero. Per le imprese
individuali e le societa' di persone si applica l'art. 17,
comma 1, lettere g) e l).
2. I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli
tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo
bilancio prima del trasferimento della residenza, sono
assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano
stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta
stabile organizzazione.
2-bis. Le perdite generatesi fino al periodo d'imposta
anteriore a quello da cui ha effetto il trasferimento
all'estero della residenza fiscale, non compensate con i
redditi prodotti fino a tale periodo, sono computabili in
diminuzione del reddito della predetta stabile
organizzazione ai sensi dell'art. 84 e alle condizioni e
nei limiti indicati nell'art. 181.
2-ter. Il trasferimento della residenza fiscale
all'estero da parte di una societa' di capitali non da'
luogo di per se' all'imposizione dei soci della societa'
trasferita.
2-quater. I soggetti che trasferiscono la residenza, ai
fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti
all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo
sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui
al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma 1, con
i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca
assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari
comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE
del Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa a quanto
stabilito al comma 1, possono richiedere la sospensione
degli effetti del realizzo ivi previsto.
2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di natura non regolamentare sono adottate le
disposizioni di attuazione del comma 2-quater, al fine di
individuare, tra l'altro, le fattispecie che determinano la
decadenza della sospensione, i criteri di determinazione
dell'imposta dovuta e le modalita' di versamento.».
 
Art. 3

Modifiche all'articolo 166-bis del Testo unico
delle imposte sui redditi

1. L'articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: «Art. 166-bis (Valori fiscali in ingresso). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle seguenti ipotesi:
a) un soggetto che esercita un'impresa commerciale trasferisce nel territorio dello Stato la propria residenza fiscale;
b) un soggetto fiscalmente residente all'estero trasferisce attivi a una propria stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato;
c) un soggetto fiscalmente residente all'estero trasferisce nel territorio dello Stato un complesso aziendale;
d) un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato che possiede una stabile organizzazione situata all'estero con riferimento alla quale si applica l'esenzione degli utili e delle perdite di cui all'articolo 168-ter trasferisce alla sede centrale attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione;
e) un soggetto fiscalmente residente all'estero che esercita un'impresa commerciale e' oggetto di incorporazione da parte di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato, effettua una scissione a favore di uno o piu' beneficiari residenti nel territorio dello Stato oppure effettua il conferimento di una stabile organizzazione situata al di fuori del territorio dello Stato a favore di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato.
2. Ai fini del comma 1, lettere b) e d), il trasferimento di attivi a una stabile organizzazione o da una stabile organizzazione si intende effettuato quando, in applicazione dei criteri definiti dall'OCSE, considerando la stabile organizzazione un'entita' separata e indipendente, che svolge le medesime o analoghe attivita', in condizioni identiche o similari, e tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati, tali attivi si considerano rispettivamente entrati nel patrimonio o usciti dal patrimonio di tale stabile organizzazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le attivita' e le passivita' facenti parte del patrimonio del soggetto che ha trasferito la propria residenza fiscale nel territorio dello Stato, quelle facenti parte del patrimonio del soggetto incorporato, di quello del soggetto scisso o della stabile organizzazione oggetto di conferimento, gli attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato del soggetto non residente e quelli trasferiti dalla stabile organizzazione situata all'estero alla sede centrale situata in Italia, assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato se:
a) il soggetto di cui al comma 1, lettera a), prima del trasferimento di residenza aveva la propria residenza fiscale in uno Stato appartenente all'Unione europea oppure in uno Stato incluso nella lista, prevista dall'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni;
b) il soggetto di cui al comma 1, lettera b), ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a);
c) il soggetto di cui al comma 1, lettera c), ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a);
d) lo Stato sul cui territorio si trova la stabile organizzazione di cui alla lettera d) del comma 1 e' uno di quelli previsti dalla lettera a);
e) il soggetto di cui al comma 1, lettera e), ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a).
4. Il valore di mercato di cui al comma 3 e' determinato con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di azienda, del valore dell'avviamento, calcolato tenendo conto delle funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini della determinazione del valore di mercato si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 110, comma 7.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, se non sono rispettate le condizioni di cui al comma 3, le attivita' e le passivita' facenti parte del patrimonio del soggetto che ha trasferito la propria residenza fiscale nel territorio dello Stato, quelle facenti parte del patrimonio del soggetto incorporato, di quello del soggetto scisso o della stabile organizzazione oggetto di conferimento, gli attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato del soggetto non residente e quelli trasferiti dalla stabile organizzazione situata all'estero alla sede centrale situata in Italia, assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato, quale determinato in esito all'accordo preventivo di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di tale accordo, il valore fiscale delle attivita' e delle passivita' e' assunto, per le prime, in misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore di mercato determinato ai sensi del comma 4, mentre per le seconde, in misura pari al maggiore tra questi.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalita' di segnalazione dei valori delle attivita' e delle passivita' di cui ai commi 3 e 5. In caso di omessa o incompleta segnalazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
 
Art. 4

Modifiche all'articolo 167 del Testo unico
delle imposte sui redditi

1. L'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: «Art. 167 (Disposizioni in materia di imprese estere controllate). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle persone fisiche e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 73, comma 1, lettere a), b) e c), nonche', relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane, ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), che controllano soggetti non residenti, come definiti ai commi 2 e 3.
2. Ai fini del presente articolo si considerano soggetti controllati non residenti le imprese, le societa' e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
a) sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite societa' fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da parte di un soggetto di cui al comma 1;
b) oltre il 50 per cento della partecipazione ai loro utili e' detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o piu' societa' controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o tramite societa' fiduciaria o interposta persona, da un soggetto di cui al comma 1.
3. Ai fini del presente articolo, si considerano altresi' soggetti controllati non residenti:
a) le stabili organizzazioni all'estero dei soggetti di cui al comma 2;
b) le stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti che abbiano optato per il regime di cui all'articolo 168-ter.
4. La disciplina del presente articolo si applica se i soggetti controllati non residenti integrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla meta' di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono indicati i criteri per effettuare, con modalita' semplificate, la verifica della presente condizione, tra i quali quello dell'irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile;
b) oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una o piu' delle seguenti categorie:
1) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;
2) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprieta' intellettuale;
3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
4) redditi da leasing finanziario;
5) redditi da attivita' assicurativa, bancaria e altre attivita' finanziarie;
6) proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
7) proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; ai fini dell'individuazione dei servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 7 dell'articolo 110.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il soggetto di cui al comma 1 dimostra che il soggetto controllato non residente svolge un'attivita' economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma, il contribuente puo' interpellare l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 maggio 2015, n. 128, l'istanza di interpello di cui al secondo periodo puo' essere presentata indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b).
6. Ricorrendo le condizioni di applicabilita' della disciplina del presente articolo, il reddito realizzato dal soggetto controllato non residente e' imputato ai soggetti di cui al comma 1, nel periodo d'imposta di questi ultimi in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto controllato non residente, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili del soggetto controllato non residente da essi detenuta, direttamente o indirettamente. In caso di partecipazione indiretta per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, i redditi sono imputati a questi ultimi soggetti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
7. Ai fini del comma 6, i redditi del soggetto controllato non residente sono determinati a seconda delle sue caratteristiche, in base alle disposizioni valevoli ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' per i soggetti di cui all'articolo 73, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, 2, comma 36-decies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 86, comma 4, del presente testo unico.
8. I redditi imputati e determinati ai sensi dei commi 6 e 7 sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito del soggetto cui sono imputati e, comunque, non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle societa'.
9. Dall'imposta determinata ai sensi del comma 8 sono ammesse in detrazione, con le modalita' e nei limiti di cui all'articolo 165, le imposte sui redditi pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto non residente.
10. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti controllati non residenti non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti di cui al comma 1 fino a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione ai sensi del comma 8, anche nei periodi d'imposta precedenti. La previsione del precedente periodo non si applica con riguardo a un organismo di investimento collettivo del risparmio non residente. In questo caso, tuttavia, le imposte pagate in Italia dai soggetti di cui al comma 1 si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto delle quote del predetto organismo. Le imposte pagate all'estero sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo sono ammesse in detrazione, con le modalita' e nei limiti di cui all'articolo 165, fino a concorrenza dell'imposta determinata ai sensi del comma 8, diminuita degli importi ammessi in detrazione ai sensi del comma 9.
11. L'Agenzia delle Entrate, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove per la disapplicazione delle disposizioni del presente articolo in base al comma 5. Qualora l'Agenzia delle Entrate non ritenga idonee le prove addotte dovra' darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. Fatti salvi i casi in cui la disciplina del presente articolo sia stata applicata oppure non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello di cui al comma 5, il soggetto di cui al comma 1 deve segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b).
12. L'esimente prevista nel comma 5 non deve essere dimostrata in sede di controllo qualora il contribuente abbia ottenuto risposta positiva al relativo interpello, fermo restando il potere dell'Agenzia delle entrate di controllare la veridicita' e completezza delle informazioni e degli elementi di prova forniti in tale sede.
13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni attuative del presente articolo.».
 
Art. 5
Modifiche alle disposizioni del Testo unico riguardanti dividendi e
plusvalenze relativi a partecipazioni in soggetti non residenti.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 47, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1; a tali fini, si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, in societa' residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nel caso in cui gli stessi utili siano gia' stati imputati al socio ai sensi del comma 6 dell'articolo 167 o sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 3 dell'articolo 47-bis, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo. Ove la dimostrazione operi in applicazione della lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 47-bis, per gli utili di cui ai periodi precedenti, e' riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al periodo precedente e' computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 47-bis ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle remunerazioni di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), relative a contratti stipulati con associanti residenti nei predetti Paesi o territori.»;
b) dopo l'articolo 47 e' inserito il seguente: «Art. 47-bis (Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati). - 1. I regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati:
a) nel caso in cui l'impresa o l'ente non residente o non localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai sensi dell'articolo 167, comma 2, da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia, laddove si verifichi la condizione di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo 167;
b) in mancanza del requisito del controllo di cui alla lettera a), laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia. A tali fini, tuttavia, si tiene conto anche di regimi speciali che non siano applicabili strutturalmente alla generalita' dei soggetti svolgenti analoga attivita' dell'impresa o dell'ente partecipato, che risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull'aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite e sempreche', nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell'attivita' economica complessivamente svolta dal soggetto estero, l'attivita' ricompresa nell'ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attivita' svolte dal citato soggetto.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente testo unico che fanno riferimento ai regimi fiscali privilegiati di cui al comma 1, il soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato che detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni di un'impresa o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui al comma 1, puo' dimostrare che:
a) il soggetto non residente svolga un'attivita' economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali;
b) dalle partecipazioni non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 1.
3. Ai fini del comma 2, il contribuente puo' interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.»;
c) all'articolo 68, comma 4:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonche' le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, salvo la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del comma 3 dello stesso articolo 47-bis, del rispetto della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 del medesimo articolo, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare»;
2) nel secondo periodo le parole «di cui alla citata lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67,» sono soppresse;
3) il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: «Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 47-bis, ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini del presente comma, la condizione indicata nell'articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da piu' di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, e' sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o non residenti nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell'articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato.»;
d) all'articolo 68, comma 4-bis, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze.»;
e) all'articolo 86, comma 4-bis, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze.»;
f) all'articolo 87:
1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) residenza fiscale o localizzazione dell'impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, o, alternativamente, la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui allo stesso articolo 47-bis, comma 3, della sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza di tale ultima condizione ma non abbia presentato la predetta istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini della presente lettera, la condizione indicata nell'articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da piu' di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, e' sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell'articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o meno nel territorio dello Stato,»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da piu' di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, e' sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell'articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.»;
g) all'articolo 89, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Verificandosi la condizione dell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si applica agli utili provenienti da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, o, se ivi residenti o localizzati, sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al medesimo articolo 47-bis, comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel medesimo articolo, comma 2, lettera b). Gli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito dell'impresa o dell'ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrata, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 47-bis, comma 3, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo; in tal caso, e' riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al periodo precedente e' computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini del presente comma, si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, in societa' residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 47-bis ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.»;
h) all'articolo 168-ter:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Quando la stabile organizzazione soddisfa le condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 167, l'opzione di cui al comma 1 si esercita, relativamente a tali stabili organizzazioni, a condizione che ricorra l'esimente di cui al comma 5 del citato articolo 167.»;
2) al comma 4, le parole «delle esimenti richiamate» sono sostituite dalle seguenti: «dell'esimente richiamata»;
3) al comma 5 le parole «sono state disapplicate» sono sostituite dalle seguenti: «risulti integrato il requisito del comma 1 dell'articolo 47-bis e non si siano rese applicabili».
2. All'articolo 27, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il primo periodo della lettera b) e' sostituito dal seguente: «sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1 del citato testo unico, salvo che sia avvenuta la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 3 dell'articolo 47-bis dello stesso testo unico, che e' rispettata, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, la condizione di cui alla lettera b) del comma 2 del medesimo articolo 47-bis.».
3. All'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'articolo 167, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1».
4. All'articolo 1, comma 1007, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «societa' residenti o localizzate» sono sostituite dalle seguenti: «imprese o enti residenti o localizzati» e le parole «167, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «47-bis, comma 1».
5. All'articolo 1, comma 143, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole «il riferimento si intende agli Stati o territori individuati in base ai criteri di cui all'articolo 167, comma 4, del citato testo unico, come da ultimo modificato dal comma 142 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero agli Stati o territori individuati in base ai criteri di cui al medesimo articolo 167, comma 4, il riferimento si intende agli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, del citato testo unico».

Note all'art. 5:

Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 47 (Utili da partecipazione). - 1.
Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono
prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le
riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse
non accantonata in sospensione di imposta.
2. Nel caso di contratti di cui all'art. 109, comma 9,
lettera b), se l'associante determina il reddito in base
alle disposizioni di cui all'art. 66, gli utili concorrono
alla formazione del reddito imponibile complessivo
dell'associato nella misura del 58,14 per cento, qualora
l'apporto sia superiore al 25 per cento della somma delle
rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo
complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i
criteri di cui all'art. 110 al netto dei relativi
ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non
residenti, la disposizione del periodo precedente si
applica nel rispetto delle condizioni indicate nell'art.
44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali
condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono
alla formazione del reddito per il loro intero ammontare.
3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il
valore imponibile e' determinato in relazione al valore
normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a)
del comma 2 dell'art. 109.
4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti,
concorrono integralmente alla formazione del reddito
imponibile gli utili provenienti da imprese o enti
residenti o localizzati in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all'art. 47-bis, comma 1; a tali fini, si considerano
provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi
al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di
partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell'art.
167, in societa' residenti all'estero che conseguono utili
dalla partecipazione in imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e
nei limiti di tali utili. Le disposizioni di cui al periodo
precedente non si applicano nel caso in cui gli stessi
utili siano gia' stati imputati al socio ai sensi del comma
6 dell'art. 167 o sia dimostrato, anche a seguito
dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 3 dell'art.
47-bis, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso
della partecipazione, della condizione di cui al comma 2,
lettera b), del medesimo articolo. Ove la dimostrazione
operi in applicazione della lettera a) del comma 2 del
medesimo art. 47-bis, per gli utili di cui ai periodi
precedenti, e' riconosciuto al soggetto controllante, ai
sensi del comma 2 dell'art. 167, residente nel territorio
dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti
percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi
dell'art. 165 in ragione delle imposte assolte dall'impresa
o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo
di possesso della partecipazione, in proporzione degli
utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana
relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione
dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al
periodo precedente e' computato in aumento del reddito
complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso
soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del
reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla
correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta
dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Qualora il
contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal
primo periodo di possesso della partecipazione, della
condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell'art.
47-bis ma non abbia presentato l'istanza di interpello
prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola
presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la
percezione di utili provenienti da partecipazioni in
imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori
a regime fiscale privilegiato individuati in base ai
criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, deve essere
segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del
socio residente; nei casi di mancata o incompleta
indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la
sanzione amministrativa prevista dall'art. 8, comma 3-ter,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano
anche alle remunerazioni di cui all'art. 109, comma 9,
lettera b), relative a contratti stipulati con associanti
residenti nei predetti Paesi o territori.
5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti
dai soci delle societa' soggette all'imposta sul reddito
delle societa' a titolo di ripartizione di riserve o altri
fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni
o quote, con interessi di conguaglio versati dai
sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti
fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con
saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta;
tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti
riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o
quote possedute.
6. In caso di aumento del capitale sociale mediante
passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni
gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore
nominale delle azioni o quote gia' emesse non costituiscono
utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui
l'aumento e' avvenuto mediante passaggio a capitale di
riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la
riduzione del capitale esuberante successivamente
deliberata e' considerata distribuzione di utili; la
riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento
complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale
di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5,
a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle
leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono
diversamente.
7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai
soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di
riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche
concorsuale delle societa' ed enti costituiscono utile per
la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la
sottoscrizione delle azioni o quote annullate.
8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in
quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla
partecipazione in enti, diversi dalle societa', soggetti
all'imposta di cui al titolo II.".
Il testo dell'art. 68 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 68 (Plusvalenze). - 1. Le plusvalenze di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 67 sono costituite
dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo
di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di
costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo
inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'art. 67 acquisiti per donazione
si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione
quello sostenuto dal donante.
2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma 1
dell'art. 67 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio
della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di
acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il
costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello
dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente
sono determinati tenendo conto del valore normale del
terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle
opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il costo
dei terreni suscettibili d'utilizzazione edificatoria di
cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 67 e' costituito
dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo
inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
nonche' dell'imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di
successione o donazione si assume come prezzo di acquisto
il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti
registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato
di ogni altro costo successivo inerente, nonche'
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili e di successione.
3.
4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei
contratti stipulati con associanti non residenti che non
soddisfano le condizioni di cui all'art. 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo, nonche' le plusvalenze di cui
alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'art. 67
realizzate mediante la cessione di partecipazioni al
capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di
cui all'art. 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui
all'art. 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da
imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori
a regime fiscale privilegiato individuati in base ai
criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, salvo la
dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio
dell'interpello secondo le modalita' del comma 3 dello
stesso art. 47-bis, del rispetto della condizione indicata
nella lettera b) del comma 2 del medesimo articolo,
concorrono a formare il reddito per il loro intero
ammontare. La disposizione del periodo precedente non si
applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti
finanziari, emessi da societa' i cui titoli sono negoziati
nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi
precedenti sono sommate algebricamente alle relative
minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle
plusvalenze l'eccedenza e' riportata in deduzione
integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi
successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia
indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state
realizzate. Qualora il contribuente intenda far valere la
sussistenza della condizione indicata nella lettera b) del
comma 2 dell'art. 47-bis, ma non abbia presentato l'istanza
di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo
ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta
favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla
cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art.
47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione
dei redditi da parte del socio residente; nei casi di
mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei
redditi si applica la sanzione amministrativa prevista
dall'art. 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. Ai fini del presente comma, la
condizione indicata nell'art. 47-bis, comma 2, lettera b),
deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo
di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da piu' di
cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con
controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante
causa, e' sufficiente che tale condizione sussista,
ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori
al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si
considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti
residenti o non residenti nel territorio dello Stato tra i
quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma
2 dell'art. 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2,
sono sottoposti al comune controllo da parte di altro
soggetto residente o non residente nel territorio dello
Stato.
4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni
in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato individuati in base
ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, per i quali
sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del
medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del
comma 2 dell'art. 167, residente nel territorio dello
Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate,
spetta un credito d'imposta ai sensi dell'art. 165 in
ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente
partecipato sugli utili maturati durante il periodo di
possesso della partecipazione, in proporzione delle
partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana
relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito
d'imposta di cui al periodo precedente spetta per
l'ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai
sensi dell'art. 47, comma 4; tale ammontare, ai soli fini
dell'applicazione dell'imposta, e' computato in aumento del
reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso
soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del
reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla
correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta
dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
5. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis),
diverse da quelle di cui al comma 4 e c-ter) del comma 1
dell'art. 67 sono sommate algebricamente alle relative
minusvalenze, nonche' ai redditi ed alle perdite di cui
alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi
di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso
art. 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e
delle perdite e' superiore all'ammontare complessivo delle
plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza puo' essere
portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze
e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma
non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel
quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.
6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e
c-ter) del comma 1 dell'art. 67 sono costituite dalla
differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma
od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il
valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di
ogni onere inerente alla loro produzione, compresa
l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli
interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si
assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello
dichiarato agli effetti dell'imposta di successione,
nonche', per i titoli esenti da tale imposta, il valore
normale alla data di apertura della successione. Nel caso
di acquisto per donazione si assume come costo il costo del
donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni
acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il
costo unitario e' determinato ripartendo il costo
originario sul numero complessivo delle azioni, quote o
partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle
societa' indicate dall'art. 5, il costo e' aumentato o
diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e
dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi
gia' imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le
valute estere cedute a termine si assume come costo il
valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di
stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di
acquisto e' documentato a cura del contribuente. Per le
valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in
mancanza della documentazione del costo, si assume come
costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili
accertati ai sensi dell'art. 110, comma 9, nel periodo
d'imposta in cui la plusvalenza e' realizzata. Le
minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri
stabiliti per le plusvalenze.
6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis)
del comma 1, dell'art. 67 derivanti dalla cessione di
partecipazioni al capitale in societa' di cui all'art. 5,
escluse le societa' semplici e gli enti ad esse equiparati,
e all'art. 73, comma 1, lettera a), costituite da non piu'
di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla
cessione degli strumenti finanziari e dei contratti
indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis)
relativi alle medesime societa', rispettivamente posseduti
e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora
e nella misura in cui, entro due anni dal loro
conseguimento, siano reinvestite in societa' di cui
all'art. 5 e all'art. 73, comma 1, lettera a), che svolgono
la medesima attivita', mediante la sottoscrizione del
capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale
delle medesime, sempreche' si tratti di societa' costituite
da non piu' di tre anni.
6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma
6-bis non puo' in ogni caso eccedere il quintuplo del costo
sostenuto dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto
di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per
l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali
ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni
immateriali ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca e
sviluppo.
7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
e minusvalenze:
a) dal corrispettivo percepito o dalla somma
rimborsata, nonche' dal costo o valore di acquisto si
scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi,
diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in
societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle
societa' e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti
finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), e ai
contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b);
b);
c) per le valute estere prelevate da depositi e conti
correnti si assume come corrispettivo il valore normale
della valuta alla data di effettuazione del prelievo;
d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza
della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze
sono determinate in misura pari al 25 per cento del
corrispettivo della cessione;
e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere
in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera
c-quater), del comma 1 dell'art. 67, il corrispettivo e'
costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato
o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni;
f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento
del corrispettivo la plusvalenza e' determinata con
riferimento alla parte del costo o valore di acquisto
proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel
periodo d'imposta.
8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1
dell'art. 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei
differenziali positivi o negativi, nonche' degli altri
proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a
ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione
delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi
derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6 e 7. I
premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non
sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a
formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione
e' esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo
esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione
siano cedute le attivita' di cui alle lettere c), c-bis) o
c-ter), dell'art. 67, i premi pagati o riscossi concorrono
alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai
sensi della lettera e) del comma 7. Le plusvalenze e
minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di
merci non concorrono a formare il reddito, anche se la
cessione e' posta in essere in dipendenza dei rapporti
indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell'art. 67.
9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla
lettera c-quinquies) del comma 1 dell'art. 67, sono
costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi
percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni
rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme
corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro
produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal
corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si
scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto
ceduto maturati ma non riscossi nonche' i redditi di
capitale maturati a favore del creditore originario ma non
riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del
comma 7.».
Il testo dell'art. 86 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 86 (Plusvalenze patrimoniali). - 1. Le
plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da
quelli indicati nel comma 1 dell'art. 85, concorrono a
formare il reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo
oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche
in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento
dei beni;
c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a
finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma
1 la plusvalenza e' costituita dalla differenza fra il
corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli
oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non
ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche
le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di
avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a
titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione e'
costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se
costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono
complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al
quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera
plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente
pattuito.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la
plusvalenza e' costituita dalla differenza tra il valore
normale e il costo non ammortizzato dei beni.
4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui
al successivo art. 87, determinate a norma del comma 2,
concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare
nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i
beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a
tre anni, o a un anno per le societa' sportive
professionistiche, a scelta del contribuente, in quote
costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non
oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla
dichiarazione dei redditi; se questa non e' presentata la
plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero
ammontare nell'esercizio in cui e' stata realizzata. Per i
beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie,
diverse da quelle di cui al successivo art. 87, le
disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli
iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano
ceduti per primi i beni acquisiti in data piu' recente.
4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni
in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato individuati in base
ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, per i quali
sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del
medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del
comma 2 dell'art. 167, residente nel territorio dello
Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate,
spetta un credito d'imposta ai sensi dell'art. 165 in
ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente
partecipato sugli utili maturati durante il periodo di
possesso della partecipazione, in proporzione delle
partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana
relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito
d'imposta di cui al periodo precedente spetta per
l'ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai
sensi dell'art. 89, comma 3; tale ammontare, ai soli fini
dell'applicazione dell'imposta, e' computato in aumento del
reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso
soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del
reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla
correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta
dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
5. La cessione dei beni ai creditori in sede di
concordato preventivo non costituisce realizzo delle
plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle
relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
5-bis. Nelle ipotesi dell'art. 47 , commi 5 e 7,
costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei
beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle
riserve di capitale per la parte che eccede il valore
fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.».
Il testo dell'art. 87 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 87(Plusvalenze esenti). - 1. Non concorrono alla
formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella
misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e
determinate ai sensi dell'art. 86, commi 1, 2 e 3,
relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in
societa' ed enti indicati nell'art. 5, escluse le societa'
semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'art. 73,
comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti
requisiti:
a) ininterrotto possesso dal primo giorno del
dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione
considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite
in data piu' recente;
b) classificazione nella categoria delle
immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso
durante il periodo di possesso;
c) residenza fiscale o localizzazione dell'impresa o
ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a
regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri
di cui all'art. 47-bis, comma 1, o, alternativamente, la
dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio
dell'interpello di cui allo stesso art. 47-bis, comma 3,
della sussistenza della condizione di cui al comma 2,
lettera b), del medesimo articolo. Qualora il contribuente
intenda far valere la sussistenza di tale ultima condizione
ma non abbia presentato la predetta istanza di interpello
ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta
favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla
cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art.
47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione
dei redditi da parte del socio residente; nei casi di
mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei
redditi si applica la sanzione amministrativa prevista
dall'art. 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. Ai fini della presente lettera, la
condizione indicata nell'art. 47-bis, comma 2, lettera b),
deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo
di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da piu' di
cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con
controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante
causa, e' sufficiente che tale condizione sussista,
ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori
al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si
considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti
residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali
sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2
dell'art. 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2,
sono sottoposti al comune controllo da parte di altro
soggetto residente o meno nel territorio dello Stato;
d) esercizio da parte della societa' partecipata di
un'impresa commerciale secondo la definizione di cui
all'art. 55. Senza possibilita' di prova contraria si
presume che questo requisito non sussista relativamente
alle partecipazioni in societa' il cui valore del
patrimonio e' prevalentemente costituito da beni immobili
diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio
e' effettivamente diretta l'attivita' dell'impresa, dagli
impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente
nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente
utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi
in locazione finanziaria e i terreni su cui la societa'
partecipata svolge l'attivita' agricola.
1-bis. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti
alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di
quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante
vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna
categoria.
2. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), deve
sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di
possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da piu' di
cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con
controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante
causa, e' sufficiente che tale condizione sussista,
ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori
al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si
considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti
residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali
sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2
dell'art. 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2,
sono sottoposti al comune controllo da parte di altro
soggetto residente o non residente nel territorio dello
Stato. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), deve
sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo,
almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al
realizzo stesso.
3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle
stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate
e determinate ai sensi dell'art. 86, commi 1, 2 e 3,
relativamente alle partecipazioni al capitale o al
patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari
alle azioni ai sensi dell'art. 44, comma 2, lettera a) ed
ai contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b).
Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il
loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di
cui all'art. 109, comma 9, lettera b) , che non soddisfano
le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo.
4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e
c), il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 non
rileva per le partecipazioni in societa' i cui titoli sono
negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze
realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica
l'esenzione di cui ai commi 1 e 3 indipendentemente dal
verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d).
5. Per le partecipazioni in societa' la cui attivita'
consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di
partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del
comma 1 si riferiscono alle societa' indirettamente
partecipate e si verificano quando tali requisiti
sussistono nei confronti delle partecipate che
rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio
sociale della partecipante.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle plusvalenze di cui all'art. 86, comma 5-bis.
7.».
Il testo dell'art. 89 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 89 (Dividendi ed interessi). - 1. Per gli utili
derivanti dalla partecipazione in societa' semplici, in
nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel
territorio dello Stato si applicano le disposizioni
dell'art. 5.
2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto
qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'art. 47,
comma 7, dalle societa' ed enti di cui all'art. 73, comma
1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito
dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi
dalla formazione del reddito della societa' o dell'ente
ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa
esclusione si applica alla remunerazione corrisposta
relativamente ai contratti di cui all'art. 109, comma 9,
lettera b), e alla remunerazione dei finanziamenti
eccedenti di cui all'art. 98 direttamente erogati dal socio
o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.
2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli
utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni detenuti per la
negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla
formazione del reddito nell'esercizio in cui sono
percepiti.
3. Verificandosi la condizione dell'art. 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si
applica agli utili provenienti da soggetti di cui all'art.
73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da
contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b),
stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti
o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art.
47-bis, comma 1, o, se ivi residenti o localizzati, sia
dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello
di cui al medesimo art. 47-bis, comma 3, il rispetto, sin
dal primo periodo di possesso della partecipazione, della
condizione indicata nel medesimo articolo, comma 2, lettera
b). Gli utili provenienti dai soggetti di cui all'art. 73,
comma 1, lettera d), residenti o localizzati in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato individuati in base
ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, e le
remunerazioni derivanti dai contratti di cui all'art. 109,
comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, non
concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono
percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito
dell'impresa o dell'ente ricevente per il 50 per cento del
loro ammontare, a condizione che sia dimostrata, anche a
seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'art.
47-bis, comma 3, la sussistenza della condizione di cui al
comma 2, lettera a), del medesimo articolo; in tal caso, e'
riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2
dell'art. 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero
alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un
credito d'imposta ai sensi dell'art. 165 in ragione delle
imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili
maturati durante il periodo di possesso della
partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli
utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana
relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione
dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al
periodo precedente e' computato in aumento del reddito
complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso
soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del
reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla
correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta
dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini del
presente comma, si considerano provenienti da imprese o
enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime
privilegiato gli utili relativi al possesso di
partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni
di controllo, ai sensi del comma 2 dell'art. 167, in
societa' residenti all'estero che conseguono utili dalla
partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di
tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere la
sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della
partecipazione, della condizione indicata nella lettera b)
del comma 2 dell'art. 47-bis ma non abbia presentato
l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo
articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto
risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da
partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
in base ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, deve
essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte
del socio residente; nei casi di mancata o incompleta
indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la
sanzione amministrativa prevista dall'art. 8, comma 3-ter,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il
loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di
cui all'art. 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano
le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo.
3-bis. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche:
a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti
finanziari e contratti indicati dall'art. 109, comma 9,
lettere a) e b), limitatamente al 95 per cento della quota
di esse non deducibile ai sensi dello stesso art. 109;
b) alle remunerazioni delle partecipazioni al
capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli
strumenti finanziari di cui all'art. 44, provenienti dai
soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma 3-ter
del presente articolo, limitatamente al 95 per cento della
quota di esse non deducibile nella determinazione del
reddito del soggetto erogante.
3-ter. La disposizione di cui alla lettera b) del comma
3-bis si applica limitatamente alle remunerazioni
provenienti da una societa' che riveste una delle forme
previste dall'allegato I, parte A, della direttiva
2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale
e' detenuta una partecipazione diretta nel capitale non
inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un
anno, e che:
a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro
dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di
una convenzione in materia di doppia imposizione sui
redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori
dell'Unione europea;
b) e' soggetta, nello Stato di residenza, senza
possibilita' di fruire di regimi di opzione o di esonero
che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a
una delle imposte elencate nell'allegato I, parte B, della
citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che
sostituisca una delle imposte indicate.
4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46
e 47, ove compatibili.
5. Se la misura non e' determinata per iscritto gli
interessi si computano al saggio legale.
6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base
a contratti «pronti contro termine» che prevedono l'obbligo
di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il
reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel
periodo di durata del contratto. La differenza positiva o
negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine,
al netto degli interessi maturati sulle attivita' oggetto
dell'operazione nel periodo di durata del contratto,
concorre a formare il reddito per la quota maturata
nell'esercizio.
7. Per i contratti di conto corrente e per le
operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i
conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra
aziende e istituti di credito, si considerano maturati
anche gli interessi compensati a norma di legge o di
contratto.».
Il testo dell'art. 168-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle
note alle premesse, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 168-ter (Esenzione degli utili e delle perdite
delle stabili organizzazioni di imprese residenti). - 1.
Un'impresa residente nel territorio dello Stato puo' optare
per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a
tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero.
2. L'opzione e' irrevocabile ed e' esercitata al
momento di costituzione della stabile organizzazione, con
effetto dal medesimo periodo d'imposta.
3. Quando la stabile organizzazione soddisfa le
condizioni di cui al comma 4 dell'art. 167, l'opzione di
cui al comma 1 si esercita, relativamente a tali stabili
organizzazioni, a condizione che ricorra l'esimente di cui
al comma 5 del citato art. 167.
4. Le imprese che esercitano l'opzione di cui al comma
1 applicano alle proprie stabili organizzazioni, in assenza
dell'esimente richiamata nel comma 3, le disposizioni
dell'art. 167.
5. Nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 1
con riferimento alle stabili organizzazioni per le quali
risulti integrato il requisito del comma 1 dell'art. 47-bis
e non si siano rese applicabili le disposizioni di cui
all'art. 167, si applicano, sussistendone le condizioni, le
disposizioni degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3.
6. Per le stabili organizzazioni gia' esistenti,
l'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata entro il
secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, con
effetto dal periodo d'imposta in corso a quello di
esercizio della stessa. L'esercizio dell'opzione non
determina in se' alcun realizzo di plusvalenze e
minusvalenze.
7. Ai fini del comma 6, l'impresa indica separatamente
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta di esercizio dell'opzione, gli utili e le perdite
attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque
periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto
dell'opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, gli
utili successivamente realizzati dalla stabile
organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della
stessa. Dall'imposta dovuta si scomputano le eventuali
eccedenze positive di imposta estera riportabili ai sensi
dell'art. 165, comma 6.
8. Le disposizioni del comma 7 relative al recupero
delle perdite fiscali pregresse della stabile
organizzazione si applicano anche quando venga trasferita a
qualsiasi titolo la stabile organizzazione o parte della
stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell'opzione
di cui al comma 1.
9. L'impresa cedente indica nell'atto di trasferimento
della stabile organizzazione o di parte della stessa
l'ammontare dell'eventuale perdita netta realizzata dalla
medesima stabile organizzazione nei cinque periodi
d'imposta precedenti al trasferimento.
10. In caso di esercizio dell'opzione, il reddito della
stabile organizzazione va separatamente indicato nella
dichiarazione dei redditi dell'impresa e ai fini della sua
determinazione valgono i criteri di cui all'art. 152, anche
con riferimento alle transazioni intercorse tra l'impresa e
la medesima stabile organizzazione, nonche' tra
quest'ultima e le altre imprese del medesimo gruppo. Si
applicano le disposizioni dell'art. 26 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
11. Nel rispetto dei principi di trasparenza,
correttezza e collaborazione cui deve essere improntato il
rapporto con il contribuente, l'Agenzia delle entrate
provvede a pubblicare a titolo esemplificativo sul proprio
sito le fattispecie ritenute elusive delle precedenti
disposizioni, da aggiornarsi periodicamente.».
Il testo dell'art. 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni
in materia di accertamento delle imposte sui redditi)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n.
268, S.O., come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 27 (Ritenuta sui dividendi). - 1. Le societa' e
gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1
dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta
del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in
qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'art.
47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche
residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non
qualificate ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1
dell'art. 67 del medesimo testo unico nonche' agli utili
derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'art. 44,
comma 2, lettera a), e dai contratti di associazione in
partecipazione di cui all'art. 109, comma 9, lettera b),
del predetto testo unico, non relative all'impresa ai sensi
dell'art. 65 del medesimo testo unico. La ritenuta e'
applicata altresi' dalle persone fisiche che esercitano
imprese commerciali ai sensi dell'art. 55 del testo unico
delle imposte sui redditi e dalle societa' in nome
collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui
all'art. 5 del medesimo testo unico sugli utili derivanti
dai contratti di associazione in partecipazione previsti
nel precedente periodo, corrisposti a persone fisiche
residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai
sensi dell'art. 66 del predetto testo unico, in luogo del
patrimonio netto si assume il valore individuato nel comma
2 dell'art. 47 del medesimo testo unico.
1-bis. Nei casi di cui all'art. 47, commi 5 e 7, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la
ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica sull'intero
ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il
percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto
della partecipazione.
2. In caso di distribuzione di utili in natura i
singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento,
sono tenuti a versare alle societa' ed altri enti di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73 del predetto
testo unico, l'importo corrispondente all'ammontare della
ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al
valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta
dalla valutazione operata dalla societa' emittente alla
data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 109
del citato testo unico.
3. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con
l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a
soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi
dalle societa' ed enti indicati nel comma 3-ter, in
relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
cui all'art. 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti di
associazione in partecipazione di cui all'art. 109, comma
9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
L'aliquota della ritenuta e' ridotta all'11 per cento sugli
utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati
membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella
lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti non
residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi
pensione di cui al periodo precedente e dalle societa' ed
enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso,
fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi della
ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato
all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante
certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato
estero.
3-bis. I soggetti cui si applica l'art. 98 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta di
cui ai commi 3 e 3-ter sulla remunerazione di finanziamenti
eccedenti prevista dal citato art. 98 direttamente erogati
dal socio o da una sua parte correlata, non residenti nel
territorio dello Stato. A fini della determinazione della
ritenuta di cui sopra, si computa in diminuzione la
eventuale ritenuta operata ai sensi dell'art. 26 riferibile
alla medesima remunerazione. La presente disposizione non
si applica alla remunerazione di finanziamenti eccedenti
direttamente erogati dalle stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti.
3-ter. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con
l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle
societa' e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito
delle societa' negli Stati membri dell'Unione europea e
negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'art. 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione
alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui
all'art. 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico
e ai contratti di associazione in partecipazione di cui
all'art. 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo
unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato.
4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche
residenti relative a partecipazioni al capitale o al
patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'art.
44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi e a contratti di cui all'art.
109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, in cui
l'associante e' soggetto non residente, qualificati e non
qualificati ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1
dell'art. 67 del testo unico e non relativi all'impresa ai
sensi dell'art. 65 dello stesso testo unico, e' operata una
ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta dai
soggetti di cui al primo comma dell'art. 23 che
intervengono nella loro riscossione. La ritenuta e' operata
a titolo d'acconto:
a);
b) sull'intero importo delle remunerazioni
corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli,
strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa
ai sensi dell'art. 65, da imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art.
47-bis, comma 1 del citato testo unico, salvo che sia
avvenuta la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio
dell'interpello di cui al comma 3 dell'art. 47-bis dello
stesso testo unico, che e' rispettata, sin dal primo
periodo di possesso della partecipazione, la condizione di
cui alla lettera b) del comma 2 del medesimo art. 47-bis.
La disposizione del periodo precedente non si applica alle
partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di
cui all'art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo,
emessi da societa' i cui titoli sono negoziati nei mercati
regolamentati. La ritenuta e', altresi', operata
sull'intero importo delle remunerazioni relative a
contratti stipulati con associanti non residenti che non
soddisfano le condizioni di cui all'art. 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo.
4-bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto
delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di
distribuzione di utili in natura si applicano le
disposizioni di cui al comma 2.
5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo,
non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli
associati in partecipazione dichiarino all'atto della
percezione che gli utili riscossi sono relativi
all'attivita' di impresa. Le ritenute di cui ai commi 1 e
4, sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo
d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta
sul reddito delle societa'.
6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed
assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta
sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si
applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11,
terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.".
Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie
non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul
valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma
dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre
1996, n. 662) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio
1998, n. 5, S.O., come modificato dal presente decreto
cosi' recita:
«Art. 8 (Violazioni relative al contenuto e alla
documentazione delle dichiarazioni). - 1. Fuori dei casi
previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione dei
redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
o dell'imposta sul valore aggiunto non e' redatta in
conformita' al modello approvato con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero in essa sono
omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa
dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se
diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonche'
per la determinazione del tributo, oppure non e' indicato
in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto
per il compimento dei controlli, si applica la sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La medesima
sanzione si applica alle violazioni relative al contenuto
della dichiarazione prevista dall'art. 74-quinquies, comma
6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. Si applica la sanzione in misura massima
nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione
degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto
ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione
del modello anche a seguito di specifico invito da parte
dell'Agenzia delle Entrate.
2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi
di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei
quali e' prescritta la conservazione ovvero l'esibizione
all'ufficio.
3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a
euro 4.000 quando l'omissione o l'incompletezza riguardano
gli elementi previsti nell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
relativo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
3-bis. Quando l'omissione o incompletezza riguarda
l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi
di cui all'art. 110, comma 11, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una
sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo
complessivo delle spese e dei componenti negativi non
indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di
euro 500 ed un massimo di euro 50.000.
3-ter. Quando l'omissione o incompletezza riguarda
l'indicazione, ai sensi degli articoli 47, comma 4, 68,
comma 4, 87, comma 1, lettera c), e 89, comma 3, del testo
unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei
dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni
detenute in imprese o enti residenti o localizzati in Stati
o territori a regime fiscale privilegiato individuati in
base ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, del
medesimo testo unico, si applica una sanzione
amministrativa pari al dieci per cento dei dividendi e
delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e non
indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di
50.000 euro.
3-quater. Quando l'omissione o incompletezza riguarda
la segnalazione prevista dall'art. 167, comma 8-quater,
terzo periodo, del testo unico sulle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione
amministrativa pari al dieci per cento del reddito
conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel
periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto
residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con
un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro. La
sanzione nella misura minima si applica anche nel caso in
cui il reddito della controllata estera sia negativo.
3-quinquies. Quando l'omissione o l'incompletezza
riguarda le segnalazioni previste dagli articoli 113, comma
6, 124, comma 5-bis e 132, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dall'art. 30, comma 4-quater, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724 e dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, si applica una sanzione da euro
2.000 a euro 21.000.».
Il testo dell'art. 1, comma 1007, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2017, n. 302, S.O., come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«1007. Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma
3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, non si considerano provenienti da imprese o enti
residenti o localizzati in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2014 e maturati in periodi d'imposta precedenti
nei quali le societa' partecipate erano residenti o
localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23
novembre 2001. Le disposizioni del precedente periodo si
applicano anche per gli utili maturati in periodi
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 in Stati o
territori non a regime privilegiato e, in seguito,
percepiti in periodi d'imposta in cui risultino integrate
le condizioni per l'applicazione dell'art. 47-bis, comma 1,
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986. In caso di cessione delle
partecipazioni la preesistente stratificazione delle
riserve di utili si trasferisce al cessionario.».
Il testo dell'art. 1, comma 143, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2016) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 2015, n. 302, S.O., come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«143. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme
o provvedimenti fanno riferimento agli Stati o territori di
cui al decreto e al provvedimento emanati ai sensi
dell'art. 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, ovvero agli Stati o territori
individuati in base ai criteri di cui al medesimo art. 167,
comma 4, il riferimento si intende agli Stati o territori a
regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri
di cui all'art. 47-bis, comma 1, del citato testo unico.
[...]».
 
Art. 6

Definizioni

1. Ai fini degli articoli del presente Capo si intende per:
a) «disallineamento», un effetto di doppia deduzione o di deduzione senza inclusione;
b) «doppia deduzione», una deduzione dello stesso componente negativo di reddito nella giurisdizione in cui e' sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto, ossia la giurisdizione del pagatore e in un'altra giurisdizione, ossia la giurisdizione dell'investitore. Nel caso di un componente negativo di reddito sostenuto da un'entita' ibrida o da una stabile organizzazione, la giurisdizione del pagatore e' la giurisdizione in cui l'entita' ibrida o la stabile organizzazione e' stabilita o localizzata;
c) «deduzione senza inclusione», la deduzione di un componente negativo di reddito in qualsiasi giurisdizione in cui lo stesso sia sostenuto ovvero si ritiene sia sostenuto, ossia la giurisdizione del pagatore, senza la corrispondente inclusione, a fini fiscali, del correlato componente positivo di reddito nella diversa giurisdizione del beneficiario. La giurisdizione del beneficiario e' qualsiasi giurisdizione in cui il componente positivo di reddito e' conseguito ovvero si ritiene conseguito a norma delle leggi di qualsiasi altra giurisdizione;
d) «deduzione», l'importo considerato deducibile ai fini delle imposte sui redditi a norma delle leggi della giurisdizione del pagatore o dell'investitore. Il termine «deducibile» va interpretato di conseguenza;
e) «inclusione», l'importo che rileva ai fini del calcolo del reddito imponibile a norma delle leggi della giurisdizione del beneficiario. Un componente positivo di reddito conseguito in base alle previsioni contrattuali che regolano uno strumento finanziario non e' considerato incluso nella misura in cui esso beneficia di sgravi fiscali che sono esclusiva conseguenza della sua qualificazione in base alle leggi della giurisdizione del beneficiario. Il termine «incluso» va interpretato di conseguenza;
f) «sgravio fiscale», l'esenzione totale o parziale dall'imposizione, l'esclusione dal concorso alla formazione della base imponibile, la riduzione dell'aliquota d'imposta applicabile ovvero un qualsiasi credito o rimborso di imposta, diverso da un credito per ritenute alla fonte;
g) «reddito a doppia inclusione», qualsiasi elemento di reddito incluso a norma delle leggi di entrambe le giurisdizioni in cui si e' verificato il disallineamento;
h) «soggetto» un individuo o un'entita';
i) «entita' ibrida», qualsiasi entita' o accordo che in base alla legislazione di uno Stato e' considerato un soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi e i cui componenti positivi e negativi di reddito sono considerati componenti positivi e negativi di reddito di un altro o di altri soggetti passivi a norma delle leggi di un'altra giurisdizione;
l) «strumento finanziario», qualsiasi strumento che da' origine a componenti positivi di reddito propri di un rapporto giuridico di finanziamento ovvero di un investimento di capitale e assoggettati ad imposizione secondo le corrispondenti regole riguardanti i rapporti di debito, di capitale o dei derivati, in base alle leggi della giurisdizione del beneficiario o del pagatore;
m) «operatore finanziario», un soggetto che esercita regolarmente l'attivita' di acquisto o di vendita di strumenti finanziari per proprio conto a scopo di lucro;
n) «trasferimento ibrido», qualsiasi accordo di trasferimento di uno strumento finanziario in cui il rendimento sottostante e' considerato, ai fini fiscali, come conseguito simultaneamente da piu' di una delle parti dell'accordo ovvero il cui rendimento sottostante e' rilevante per la determinazione della sua remunerazione;
o) «trasferimento ibrido sul mercato», qualsiasi trasferimento ibrido posto in essere da un operatore finanziario nell'ambito della propria attivita' ordinaria e non nel quadro di un accordo strutturato;
p) «stabile organizzazione disconosciuta», l'esercizio di attivita' che, in base alla giurisdizione di residenza del contribuente, costituisce stabile organizzazione e che, a norma delle leggi dell'altra giurisdizione, non costituisce una stabile organizzazione;
q) «accordo strutturato», un accordo che determina un disallineamento da ibridi in cui l'impatto economico del disallineamento e' stato valutato nella negoziazione dei termini dell'accordo ovvero un accordo finalizzato a produrre un disallineamento da ibridi, salvo che il contribuente o un'impresa associata possa ragionevolmente non essere consapevole di tale disallineamento e non abbia condiviso il valore del beneficio fiscale risultante dal disallineamento da ibridi;
r) «disallineamento da ibridi», una situazione che coinvolge un soggetto passivo in cui:
1) un componente negativo di reddito, in base alle previsioni contrattuali che regolano uno strumento finanziario ovvero un trasferimento ibrido, genera una deduzione senza inclusione e congiuntamente:
1.1. il corrispondente componente positivo di reddito non e' incluso dalla giurisdizione del beneficiario in un periodo d'imposta che inizia entro 12 mesi dalla fine del periodo d'imposta del pagatore con riferimento al quale il componente negativo di reddito e' stato dedotto;
1.2. il disallineamento e' imputabile a differenze nella qualificazione dello strumento finanziario o del componente reddituale in base alla giurisdizione del pagatore ed a quella diversa del beneficiario;
2) in ogni caso, un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto in base alle previsioni contrattuali che regolano uno strumento finanziario ovvero un trasferimento ibrido non genera un disallineamento da ibridi se lo sgravio fiscale concesso nella giurisdizione del beneficiario e' dovuto esclusivamente allo status fiscale di quest'ultimo o al fatto che lo strumento e' soggetto ai termini di un regime fiscale speciale;
3) un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto a favore di un'entita' ibrida genera un effetto di deduzione senza inclusione e il disallineamento e' il risultato di differenze nell'allocazione del corrispondente componente positivo di reddito a favore dell'entita' ibrida in base alle leggi della giurisdizione in cui e' stabilita o registrata l'entita' ibrida ed alle leggi della giurisdizione di qualsiasi soggetto con una partecipazione in tale entita' ibrida. In ogni caso, un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto non determina un disallineamento da ibridi laddove la deduzione senza inclusione si sarebbe verificata in ogni caso a causa dello status di esenzione dall'imposta del beneficiario a norma delle leggi della sua giurisdizione di residenza ovvero di localizzazione;
4) un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto a favore di un'entita' avente una o piu' stabili organizzazioni genera un effetto di deduzione senza inclusione e tale disallineamento e' il risultato di differenze nell'allocazione del corrispondente componente positivo di reddito in base alle leggi della giurisdizione di residenza della casa madre ed alle leggi della giurisdizione di localizzazione della sua stabile organizzazione ovvero alle leggi delle giurisdizioni di localizzazione di due o piu' stabili organizzazioni della stessa entita'. In ogni caso, un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto non determina un disallineamento da ibridi laddove la deduzione senza inclusione si sarebbe verificata in ogni caso a causa dello status di esenzione dall'imposta del beneficiario a norma delle leggi della sua giurisdizione di residenza ovvero di localizzazione;
5) un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto genera un effetto di deduzione senza inclusione a seguito dell'attribuzione del corrispondente componente positivo di reddito a favore di una stabile organizzazione disconosciuta. In ogni caso, un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto non determina un disallineamento da ibridi laddove la deduzione senza inclusione si sarebbe verificata in ogni caso a causa dello status di esenzione dall'imposta del beneficiario a norma delle leggi della sua giurisdizione di residenza ovvero di localizzazione;
6) un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto da parte di un'entita' ibrida genera una deduzione senza inclusione e tale disallineamento origina dal fatto che il corrispondente componente positivo di reddito non e' riconosciuto come tale in base alle leggi della giurisdizione del beneficiario. Un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto non determina un disallineamento da ibridi qualora la deduzione senza inclusione si sarebbe verificata in ogni caso a causa dello status di esenzione dall'imposta del beneficiario a norma delle leggi della sua giurisdizione di residenza ovvero di localizzazione;
7) un componente negativo di reddito relativo ad una operazione che si ritiene sia intervenuta tra la sede centrale e la stabile organizzazione ovvero tra due o piu' stabili organizzazioni genera una deduzione senza inclusione e tale disallineamento origina dal fatto che il corrispondente componente positivo di reddito non e' riconosciuto come tale in base alle leggi della giurisdizione del beneficiario. Il componente negativo di reddito relativo all'onere figurativo non determina un disallineamento da ibridi qualora la deduzione senza inclusione si sarebbe verificata in ogni caso a causa dello status di esenzione dall'imposta del beneficiario a norma delle leggi della sua giurisdizione di residenza ovvero di localizzazione;
8) si verifica un fenomeno di doppia deduzione di componenti negativi di reddito;
s) «TUIR», testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
t) «soggetto passivo», le societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR nonche' i soggetti di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 che sono titolari di reddito di impresa, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, le societa' di cui all'articolo 5 del TUIR, con esclusione delle societa' semplici e dei soggetti ad esse assimilati, nonche' le persone fisiche che esercitano un'attivita' di impresa;
u) «impresa associata»:
1) un'entita' nella quale il soggetto passivo detiene direttamente o indirettamente una partecipazione in termini di diritto di voto o proprieta' del capitale pari o superiore al 50 per cento ovvero ha il diritto di ricevere una percentuale degli utili di tale entita' pari o superiore al 50 per cento;
2) un individuo o un'entita' che detiene direttamente o indirettamente nel patrimonio di un soggetto passivo una partecipazione in termini di diritto di voto o proprieta' del capitale pari o superiore al 50 per cento ovvero ha il diritto di ricevere una percentuale degli utili del contribuente pari o superiore al 50 per cento;
3) un'entita' che faccia parte del medesimo gruppo consolidato a fini di contabilita' finanziaria del soggetto passivo;
4) un'impresa nella quale il soggetto passivo eserciti un'influenza dominante sulla gestione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
5) un'impresa che eserciti un'influenza dominante sulla gestione del soggetto passivo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
v) «gruppo consolidato a fini di contabilita' finanziaria», un gruppo composto da tutte le entita' pienamente incluse nel bilancio consolidato redatto in conformita' dei principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) o del sistema nazionale di informativa finanziaria di uno Stato membro;
z) «componente negativo di reddito», un onere al quale e' associato un flusso finanziario che trova manifestazione nello stesso periodo di imposta in cui detto onere risulta sostenuto oppure in un periodo di imposta anteriore o posteriore ovvero un onere che si considera sostenuto sulla base delle regole di attribuzione degli utili e delle perdite della stabile organizzazione nei rapporti con la casa madre e con le altre stabili organizzazioni secondo le norme del suo Stato di localizzazione nonche' di quello della casa madre e delle altre stabili organizzazioni;
2. Ai fini della lettera r) del comma 1:
a) un componente negativo di reddito che rappresenta il rendimento del sottostante strumento finanziario trasferito non determina un disallineamento da ibridi di cui al numero 1) della stessa lettera r), qualora:
1) nell'ipotesi in cui il componente negativo di reddito sia sostenuto da un soggetto passivo nell'ambito di un trasferimento ibrido sul mercato, gli importi ricevuti in relazione allo strumento finanziario trasferito siano integralmente imponibili;
2) nell'ipotesi in cui il componente negativo di reddito sia sostenuto da un operatore finanziario non residente a favore del beneficiario residente nell'ambito di un trasferimento ibrido sul mercato, la giurisdizione dell'operatore finanziario non residente imponga a tale soggetto di includere integralmente nel suo reddito imponibile gli importi ricevuti in relazione allo strumento finanziario trasferito;
b) il disallineamento da ibridi si verifica ai sensi dei numeri 6), 7) e 8) della stessa lettera r) solo nel periodo di imposta e nella misura in cui la giurisdizione del pagatore consente la deduzione a fronte di un importo che non rappresenta reddito a doppia inclusione;
c) un disallineamento e' ritenuto un disallineamento da ibridi se si verifica tra imprese associate, tra un soggetto passivo e un'impresa associata, tra la sede centrale e una stabile organizzazione, tra due o piu' stabili organizzazioni della stessa entita' ovvero nell'ambito di un accordo strutturato;
d) le differenze di reddito imponibile ascrivibili alla valorizzazione del medesimo componente di reddito effettuata secondo le regole delle singole giurisdizioni coinvolte, anche per effetto dell'applicazione dei prezzi di trasferimento, non rientrano nella definizione di disallineamento da ibridi;
e) i benefici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non determinano l'emersione di un disallineamento da ibridi.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera u), se un individuo o un'entita' detiene direttamente o indirettamente nel patrimonio di un soggetto passivo e in una o piu' entita' una partecipazione pari o superiore al 50 per cento, tutte le entita' interessate ed il soggetto passivo, sono considerate imprese associate.
4. Qualora il disallineamento si verifichi ai sensi del comma 1, lettera r), numero 1), nella definizione di «impresa associata» il requisito del 50 per cento e' sostituito da un requisito del 25 per cento.
5. Un soggetto che agisce di concerto con un altro soggetto in relazione ai diritti di voto o alla proprieta' del capitale di un'entita' e' considerato detentore di una partecipazione in tutti i diritti di voto o nell'intera proprieta' del capitale dell'entita' detenuti dall'altro soggetto.
6. Ai fini del comma 1, lettera r), numero 8), qualora un soggetto passivo sostiene un costo la cui deduzione e' negata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e in uno o piu' periodi d'imposta successivi consegue un reddito imponibile per il tramite di una stabile organizzazione all'estero ovvero di una societa' controllata non residente per la quale e' stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 130 e seguenti del TUIR, tale reddito e' escluso da imposizione fino a concorrenza dell'ammontare dei costi la cui deduzione e' stata negata per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8. In tal caso, l'imposta estera relativa al componente di reddito escluso da imposizione non rileva ai fini dell'articolo 165 del TUIR.

Note all'art. 6:

Il testo degli articoli 5 e 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla
percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita
semplice secondo che siano state costituite all'unanimita'
o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che
abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al
secondo comma puo' essere redatto fino alla presentazione
della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le
associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o
l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto
principale e' determinato in base all'atto costitutivo, se
esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata, e in mancanza, in base all'attivita'
effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art.
230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento
dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che
abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili. La presente
disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
nominativamente, con l'indicazione del rapporto di
parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli
utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del
lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo
continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria
dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua
attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado.»
«Art. 73 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', nonche' i trust, residenti nel territorio dello
Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', i trust che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli
organismi di investimento collettivo del risparmio,
residenti nel territorio dello Stato;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 sono comprese anche le societa' e le
associazioni indicate nell'art. 5. Nei casi in cui i
beneficiari del trust siano individuati, i redditi
conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai
beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione
individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri
documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio
dello Stato. Si considerano altresi' residenti nel
territorio dello Stato gli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova
contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto
istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'art. 168-bis, in cui almeno uno dei
disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano
fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si
considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato
i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'art. 168-bis, quando, successivamente alla
loro costituzione, un soggetto residente nel territorio
dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione
che importi il trasferimento di proprieta' di beni immobili
o la costituzione o il trasferimento di diritti reali
immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli di
destinazione sugli stessi.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente
nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di
societa' ed enti, che detengono partecipazioni di
controllo, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice
civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma
1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dell'art. 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti
residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'art. 5, comma 5.
5-quater. Salvo prova contraria, si considerano
residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti il
cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote
o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o
indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il
controllo e' individuato ai sensi dell'art. 2359, commi
primo e secondo, del codice civile, anche per
partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle
societa'.
5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli
organismi di investimento collettivo del risparmio
immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, gia'
autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di
cui all'art. 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n.
512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle
imposte sui redditi purche' il fondo o il soggetto
incaricato della gestione sia sottoposto a forme di
vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di
capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le
ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'art. 26 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli
interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi
bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del
medesimo art. 26 e dall'art. 26-quinquies del predetto
decreto nonche' dall'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983,
n. 77, e successive modificazioni.».
Il testo dell'art. 2359 del codice civile cosi' recita:
«c.c. art. 2359 (Societa' controllate e societa'
collegate).
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.».
Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e
il consolidamento dei conti pubblici) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, S.O., cosi'
recita:
«Art. 1 (Aiuto alla crescita economica (Ace)). - 1. In
considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo
economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita
mediante una riduzione della imposizione sui redditi
derivanti dal finanziamento con capitale di rischio,
nonche' per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale
tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si
finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la
struttura patrimoniale delle imprese e del sistema
produttivo italiano, ai fini della determinazione del
reddito complessivo netto dichiarato dalle societa' e dagli
enti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e' ammesso in deduzione un importo corrispondente
al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo
le disposizioni dei commi da 2 a 8 del presente articolo.
Per le societa' e gli enti commerciali di cui all'art. 73,
comma 1, lettera d), del citato testo unico le disposizioni
del presente articolo si applicano relativamente alle
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio
e' valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale
di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale
proprio rispetto a quello esistente alla chiusura
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
[2-bis. Per le societa' le cui azioni sono quotate in
mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di
negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo
Spazio economico europeo, per il periodo di imposta di
ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la
variazione in aumento del capitale proprio rispetto a
quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio
precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta
e' incrementata del 40 per cento. Per i periodi d'imposta
successivi la variazione in aumento del capitale proprio e'
determinata senza tenere conto del suddetto incremento.]
3. Dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota percentuale
per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale
proprio e' fissata all'1,5 per cento. In via transitoria,
per il primo triennio di applicazione, l'aliquota e'
fissata al 3 per cento; per il periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre
2016 e al 31 dicembre 2017 l'aliquota e' fissata,
rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75
per cento e all'1,6 per cento.
4. La parte del rendimento nozionale che supera il
reddito complessivo netto dichiarato e' computata in
aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi
d'imposta successivi ovvero si puo' fruire di un credito
d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di
cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e'
utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, e va ripartito in cinque quote
annuali di pari importo.
5. Il capitale proprio esistente alla chiusura
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 e' costituito
dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio,
senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.
Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in
denaro nonche' gli utili accantonati a riserva ad
esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
come variazioni in diminuzione:
a) le riduzioni del patrimonio netto con
attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
b) gli acquisti di partecipazioni in societa'
controllate;
c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.
6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro
rilevano a partire dalla data del versamento; quelli
derivanti dall'accantonamento di utili a partire
dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono
formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio
dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e
le societa' di nuova costituzione si considera incremento
tutto il patrimonio conferito.
6-bis. Per i soggetti diversi dalle banche e dalle
imprese di assicurazione la variazione in aumento del
capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza
dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori
mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli
risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al
31 dicembre 2010.
7. Il presente articolo si applica anche al reddito
d'impresa di persone fisiche, societa' in nome collettivo e
in accomandita semplice in regime di contabilita'
ordinaria.
8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo
sono emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Con lo
stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni
aventi finalita' antielusiva specifica. Il contribuente
puo' interpellare l'amministrazione ai sensi dell'art. 11,
comma 1, lettera b), della legge 212 del 2000, recante lo
Statuto dei diritti del contribuente al fine di dimostrare
che in relazione alle disposizioni con finalita'
antielusiva specifica le operazioni effettuate non
comportano duplicazioni del beneficio di cui al presente
articolo. Il contribuente che intende fruire del beneficio
ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista
ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta
positiva deve separatamente indicare nella dichiarazione
dei redditi gli elementi conoscitivi indicati con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2011.».
La legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2011, n.
300, S.O.
Il testo degli articoli 130 e 165 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 130 (Soggetti ammessi alla determinazione della
unica base imponibile per il gruppo di imprese non
residenti). - 1. Le societa' e gli enti di cui all'art. 73,
comma 1, lettere a) e b), possono esercitare l'opzione per
includere proporzionalmente nella propria base imponibile,
indipendentemente dalla distribuzione, i redditi conseguiti
da tutte le proprie societa' controllate ai sensi dell'art.
2359, primo comma, numero 1), del codice civile non
residenti e rientranti nella definizione di cui all'art.
133.
2. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 e'
consentito alle societa' ed agli enti:
a) i cui titoli sono negoziati nei mercati
regolamentati;
b) controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n.
1) del codice civile esclusivamente dallo Stato o da altri
enti pubblici, da persone fisiche residenti che non si
qualifichino a loro volta, tenendo conto delle
partecipazioni possedute da loro parti correlate, quali
soggetti controllanti ai sensi dell'art. 2359, comma 1,
numeri 1) e 2), del codice civile di altra societa' o ente
commerciale residente o non residente.
3. Per la verifica della condizione di cui alla lettera
b) del comma 2, le partecipazioni possedute dai familiari
di cui all'art. 5, comma 5, si cumulano fra loro.
4. La societa' controllante che si qualifica per
l'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 non puo' quale
controllata esercitare anche l'opzione di cui alla sezione
precedente.»
«Art. 165 (Credito d'imposta per i redditi prodotti
all'estero). - 1. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le
imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono
ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla
concorrenza della quota d'imposta corrispondente al
rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito
complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi
d'imposta ammesse in diminuzione.
2. I redditi si considerano prodotti all'estero sulla
base di criteri reciproci a quelli previsti dall'art. 23
per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.
3. Se concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri,
la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere
calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta
cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si
riferisce l'imposta di cui allo stesso comma 1, a
condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga
prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento
a titolo definitivo avvenga successivamente si applica
quanto previsto dal comma 7.
5. La detrazione di cui al comma 1 puo' essere
calcolata dall'imposta del periodo di competenza anche se
il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine
di presentazione della dichiarazione relativa al primo
periodo d'imposta successivo. L'esercizio della facolta' di
cui al periodo precedente e' condizionato all'indicazione,
nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere
detratte per le quali ancora non e' avvenuto il pagamento a
titolo definitivo.
6. L'imposta estera pagata a titolo definitivo su
redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la
quota di imposta italiana relativa ai medesimi redditi
esteri, costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza
della eccedenza della quota d'imposta italiana rispetto a
quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo
stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi
precedenti fino all'ottavo. Nel caso in cui negli esercizi
precedenti non si sia verificata tale eccedenza,
l'eccedenza dell'imposta estera puo' essere riportata a
nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere
utilizzata quale credito d'imposta nel caso in cui si
produca l'eccedenza della quota di imposta italiana
rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di
cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di
cui al presente comma relative al riporto in avanti e
all'indietro dell'eccedenza si applicano anche ai redditi
d'impresa prodotti all'estero dalle singole societa'
partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche se
residenti nello stesso Paese, salvo quanto previsto
dall'art. 136, comma 6.
7. Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo
d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare
l'imponibile e' stata gia' liquidata, si procede a nuova
liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior
reddito estero, e la detrazione si opera dall'imposta
dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la
dichiarazione nella quale e' stata richiesta. Se e' gia'
decorso il termine per l'accertamento, la detrazione e'
limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale
all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a
tassazione in Italia.
8. La detrazione non spetta in caso di omessa
presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione
dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione
presentata.
9. Per le imposte pagate all'estero dalle societa',
associazioni e imprese di cui all'art. 5 e dalle societa'
che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 115 e
116 la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione
ivi stabilita.
10. Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero
concorra parzialmente alla formazione del reddito
complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura
corrispondente.».
 
Art. 7

Giurisdizione

1. Lo Stato italiano e' lo Stato del pagatore qualora il componente negativo di reddito sia deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile di un soggetto passivo.
2. Lo Stato italiano e' lo Stato dell'investitore qualora il componente negativo di reddito sostenuto, ovvero che si ritiene sia sostenuto, da una stabile organizzazione di un soggetto passivo o da un soggetto non residente sia imputato ad un soggetto passivo e sia deducibile ai fini della determinazione del suo reddito imponibile.
3. Lo Stato italiano e' lo Stato del beneficiario laddove il componente positivo di reddito sia attribuito ad un soggetto passivo in base alla giurisdizione del pagatore.
 
Art. 8

Disallineamenti da ibridi

1. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determina una doppia deduzione, la deduzione del componente negativo di reddito e' negata in capo al soggetto passivo qualora lo Stato italiano sia lo Stato dell'investitore ovvero qualora sia lo Stato del pagatore e la deduzione del componente negativo di reddito non e' negata nello Stato dell'investitore. L'indeducibilita' nello Stato dell'investitore deve risultare da una dichiarazione rilasciata dal contribuente ivi residente o localizzato ovvero da altri elementi certi e precisi.
2. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determina una deduzione senza inclusione:
a) qualora lo Stato italiano sia lo Stato del pagatore, la deduzione del componente negativo di reddito e' negata in capo al soggetto passivo, salvo che il disallineamento non sia neutralizzato in un altro Stato. L'inclusione nello Stato della casa madre ovvero nello Stato di localizzazione della stabile organizzazione deve risultare da una dichiarazione rilasciata dal contribuente ivi residente o localizzato ovvero da altri elementi certi e precisi;
b) qualora lo Stato italiano sia lo Stato del beneficiario e la deduzione del componente negativo di reddito non e' negata nello Stato del pagatore, l'importo del corrispondente componente positivo di reddito che altrimenti genererebbe un disallineamento e' imponibile in capo al soggetto passivo, salvo che il disallineamento non sia neutralizzato in un altro Stato. L'indeducibilita' nello Stato del pagatore ovvero l'inclusione nello Stato di localizzazione della stabile organizzazione del soggetto passivo deve risultare da una dichiarazione rilasciata dal contribuente ivi residente o localizzato ovvero da altri elementi certi e precisi;
c) qualora la deduzione di un componente negativo di reddito sia stata negata in capo ad un soggetto passivo in applicazione della lettera a), la successiva inclusione, nello Stato estero di residenza ovvero di localizzazione del beneficiario, del corrispondente componente positivo nel suo reddito imponibile, in un periodo d'imposta che inizia oltre 12 mesi dalla fine del periodo d'imposta del soggetto passivo con riferimento al quale la deduzione e' stata negata, fa sorgere in capo a quest'ultimo il diritto alla corrispondente deduzione del componente negativo di reddito in precedenza non dedotto.
3. Non e' consentita la deduzione di un componente negativo di reddito da parte di un soggetto passivo nella misura in cui esso finanzi, direttamente o indirettamente, oneri deducibili che generano un disallineamento da ibridi mediante una transazione o serie di transazioni tra imprese associate o che sono parti di un accordo strutturato. In deroga a quanto riportato nel periodo precedente, il componente negativo di reddito sostenuto o che si ritiene sia sostenuto da un soggetto passivo e' deducibile se e nella misura in cui uno degli Stati di residenza o di localizzazione dei soggetti coinvolti nella transazione o nella serie di transazioni abbia effettuato un adeguamento equivalente con l'effetto di neutralizzare il disallineamento da ibridi in questione.
4. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi coinvolge un reddito di una stabile organizzazione disconosciuta di un soggetto passivo residente, tale reddito e' imponibile in capo a quest'ultimo. Il periodo precedente non trova applicazione laddove le disposizioni di una convenzione per evitare le doppie imposizioni in essere tra lo Stato italiano ed un Paese terzo prevedano l'obbligo di esentare il reddito.
5. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR, nonche' delle operazioni che producono analoghi effetti economici, aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari o titoli atipici, il credito per le imposte estere spetta in misura corrispondente alla differenza positiva tra il provento cui detto credito si ricollega e l'onere finanziario relativo alle suddette operazioni.

Note all'art. 8:

Il testo dell'art. 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle
premesse, cosi' recita:
«Art. 44(Redditi di capitale). - 1. Sono redditi di
capitale:
a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui,
depositi e conti correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi
dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati di
massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue
perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice
civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di
altra garanzia;
d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per
il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti
finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer
Lending) gestite da societa' iscritte all'albo degli
intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da
istituti di pagamento rientranti nell'ambito di
applicazione dell'art. 114 del medesimo testo unico di cui
al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla
Banca d'Italia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' ed enti soggetti
all'imposta sul reddito delle societa', salvo il disposto
della lettera d) del comma 2 dell'art. 53; e' ricompresa
tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti
di cui all'art. 98 direttamente erogati dal socio o dalle
sue parti correlate, anche in sede di accertamento;
f) gli utili derivanti da associazioni in
partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma
dell'art. 2554 del codice civile, salvo il disposto della
lettera c) del comma 2 dell'art. 53;
g) i proventi derivanti dalla gestione,
nell'interesse collettivo di pluralita' di soggetti, di
masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni
affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti
contro termine su titoli e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli
garantito;
g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti
in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle
prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del
comma 1 dell'art. 50 erogate in forma periodica e delle
rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust
ai sensi dell'art. 73, comma 2, anche se non residenti;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da
altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale,
esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un
evento incerto.
2. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) si considerano similari alle azioni, i titoli e
gli strumenti finanziari emessi da societa' ed enti di cui
all'art. 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui
remunerazione e' costituita totalmente dalla partecipazione
ai risultati economici della societa' emittente o di altre
societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in
relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono
stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al
patrimonio, nonche' i titoli e gli strumenti finanziari di
cui al periodo precedente emessi da societa' ed enti di cui
all'art. 73, comma 1, lettera d), si considerano similari
alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia
totalmente indeducibile nella determinazione del reddito
nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a
tale fine l'indeducibilita' deve risultare da una
dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi
certi e precisi;
b);
c) si considerano similari alle obbligazioni:
1) i buoni fruttiferi emessi da societa' esercenti
la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi
dell'art. 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436,
convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510;
2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione
incondizionata di pagare alla scadenza una somma non
inferiore a quella in essi indicata, con o senza la
corresponsione di proventi periodici, e che non
attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione
diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o
dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, ne'
di controllo sulla gestione stessa.».
 
Art. 9

Disallineamenti da ibridi inversi

1. Se una o piu' imprese associate non residenti, che detengono complessivamente un interesse diretto o indiretto pari o superiore al 50 per cento dei diritti di voto, della partecipazione al capitale o dei diritti di partecipazione agli utili in un'entita' ibrida costituita o stabilita nello Stato, sono situate in una giurisdizione o in giurisdizioni che considerano l'entita' ibrida soggetto imponibile, il reddito prodotto dall'entita' ibrida e' soggetto a imposizione nella misura in cui quest'ultimo non e' altrimenti soggetto a imposta a norma delle leggi di un altro Stato.
2. Il comma 1 non si applica agli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia di cui al comma 5-quinquies dell'articolo 73 del TUIR.

Note all'art. 9:

Per il testo dell'art. 73 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, si veda nelle note
all'art. 6.
 
Art. 10

Disallineamenti da residenza fiscale

1. Un componente negativo di reddito, sostenuto da un soggetto passivo che e' anche residente ai fini fiscali in un altro Stato membro dell'Unione europea in base alla legge interna di tale Stato ed e' ivi considerato residente ai fini della convenzione per evitare le doppie imposizioni in essere tra lo Stato italiano e tale Stato, non e' deducibile qualora tale componente negativo di reddito sia considerato deducibile nello Stato estero e la deduzione non e' ivi compensata da un reddito a doppia inclusione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica a condizione che il disallineamento non sia neutralizzato dall'altro Stato.
2. Un componente negativo di reddito, sostenuto da un soggetto passivo che e' anche residente ai fini fiscali in un Paese non appartenente all'Unione europea, non e' deducibile qualora tale componente negativo di reddito sia considerato deducibile nel Paese terzo e la deduzione non e' ivi compensata da un reddito a doppia inclusione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica a condizione che il disallineamento non sia neutralizzato dal Paese terzo.
3. Qualora la deduzione di un componente negativo di reddito sia stata negata in capo ad un soggetto passivo in applicazione dei commi 1 e 2 e lo stesso consegue un componente positivo di reddito a doppia inclusione in un periodo d'imposta successivo, quest'ultimo e' escluso da imposizione sino a concorrenza dell'ammontare del componente negativo di reddito la cui deduzione e' stata negata in applicazione dei commi 1 e 2.
 
Art. 11

Disposizioni in materia di controlli

1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, l'accertamento di eventuali violazioni delle disposizioni del presente Capo deve essere effettuato con apposito atto, preceduto, a pena di nullita', dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile una violazione.
2. La richiesta motivata di chiarimenti e' notificata dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo e' automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.

Note all'art. 11:

Il testo dell'art. 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, citato nelle note
all'art. 5, cosi' recita:
«Art. 60 (Notificazioni). - La notificazione degli
avvisi e degli altri atti che per legge devono essere
notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme
stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di
procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione e' eseguita dai messi comunali
ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario
l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il
consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non e' il destinatario
dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la
copia dell'atto da notificare in busta che provvede a
sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce
all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta
non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve
sottoscrivere una ricevuta e il messo da' notizia
dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a
mezzo di lettera raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso
in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel
domicilio fiscale del destinatario;
d) e' in facolta' del contribuente di eleggere
domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del
proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o
degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di
domicilio deve risultare espressamente da apposita
comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in
via telematica con modalita' stabilite con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la
notificazione non vi e' abitazione, ufficio o azienda del
contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art.
140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e
sigillata, si affigge nell'albo del comune e la
notificazione, ai fini della decorrenza del termine per
ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo
a quello di affissione;
e-bis) e' facolta' del contribuente che non ha la
residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi
della lettera d), o che non abbia costituito un
rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio
locale, con le modalita' di cui alla stessa lettera d),
l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e
degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di
consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la
notificazione degli avvisi o degli atti e' eseguita
mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento;
f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143,
146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si
applicano.
L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo
giorno successivo a quello della data di ricevimento delle
comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera
e-bis) del comma precedente.
Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno
effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno
successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o,
per le persone giuridiche e le societa' ed enti privi di
personalita' giuridica, dal trentesimo giorno successivo a
quello della ricezione da parte dell'ufficio della
dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, ovvero del modello previsto per la domanda di
attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti
diversi dalle persone fisiche non obbligati alla
presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA.
Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in
alternativa a quanto stabilito dall'art. 142 del codice di
procedura civile, la notificazione ai contribuenti non
residenti e' validamente effettuata mediante spedizione di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento
all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri
dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a
quello della sede legale estera risultante dal registro
delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. In
mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della
lettera raccomandata con avviso di ricevimento e'
effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente
nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale
o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma,
primo periodo. In caso di esito negativo della
notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo
comma, lettera e).
La notificazione ai contribuenti non residenti e'
validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i
medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate
l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del
domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le
successive variazioni, con le modalita' previste con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La
comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal
trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si
considera fatta nella data della spedizione; i termini che
hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in
cui l'atto e' ricevuto.
In deroga all'art. 149-bis del codice di procedura
civile e alle modalita' di notificazione previste dalle
norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili
con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli
avvisi e degli altri atti che per legge devono essere
notificati alle imprese individuali o costituite in forma
societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi
istituiti con legge dello Stato puo' essere effettuata
direttamente dal competente ufficio con le modalita'
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta
elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario
risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta
elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono
consentite la consultazione telematica e l'estrazione,
anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di
posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un
secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni
dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la
casella di posta elettronica risulta satura oppure se
l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non
risulta valido o attivo, la notificazione deve essere
eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area
riservata del sito internet della societa' InfoCamere Scpa
e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a
quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito,
per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre da'
notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione
dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori
adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei
termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si
intende comunque perfezionata per il notificante nel
momento in cui il suo gestore della casella di posta
elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di
accettazione con la relativa attestazione temporale che
certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per
il destinatario si intende perfezionata alla data di
avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore
della casella di posta elettronica certificata del
destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al
periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a
quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet
della societa' InfoCamere Scpa. Nelle more della piena
operativita' dell'anagrafe nazionale della popolazione
residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad
avere un indirizzo di posta elettronica certificata da
inserire nell'INI-PEC, la notificazione puo' essere
eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo
di posta elettronica certificata di cui sono intestatari,
all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei
soggetti di cui all'art. 12, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge,
di un parente o affine entro il quarto grado di cui
all'art. 63, secondo comma, secondo periodo, del presente
decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche
per conto degli interessati, secondo le modalita' stabilite
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo
dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle
notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello
in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta
stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente
che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio
effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno
sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale
tentativo la casella di posta elettronica risulta satura
oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del
contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le
disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e
degli altri atti che per legge devono essere notificati al
contribuente, comprese le disposizioni del presente
articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del
codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con
esclusione dell'art. 149-bis del codice di procedura
civile.».
 
Art. 12

Definizione di intermediari finanziari

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 96, comma 5, nel testo in vigore fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano agli intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione nonche' alle societa' capogruppo di gruppi assicurativi»;
b) all'articolo 106:
1) al comma 3, le parole «enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87» sono sostituite dalle seguenti: «intermediari finanziari»;
2) al comma 4, le parole «enti creditizi e finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «intermediari finanziari»;
c) all'articolo 113:
1) ai comma 1 e 5, le parole «enti creditizi» sono sostituite dalle seguenti: «intermediari finanziari»;
2) al comma 2, lettera b), le parole: «enti creditizi o finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «intermediari finanziari»;
3) al comma 6, le parole: «ente creditizio» sono sostituite dalle seguenti: «intermediario finanziario»;
d) dopo l'articolo 162 e' inserito il seguente: «Art. 162-bis (Intermediari finanziari e societa' di partecipazione). - 1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono:
a) intermediari finanziari:
1) i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime caratteristiche;
2) i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
3) gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero 1);
b) societa' di partecipazione finanziaria: i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari;
c) societa' di partecipazione non finanziaria e assimilati:
1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari;
2) i soggetti che svolgono attivita' non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.
2. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente di attivita' di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate.
3. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente di attivita' di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale.».
2. All'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «Per le banche e gli altri enti e societa' finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli intermediari finanziari»;
2) al comma 2, le parole «diversi dalle banche» sono sostituite dalle seguenti: «diversi dai soggetti di cui al comma 1»;
3) al comma 9, le parole: «Per le societa' la cui attivita' consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in societa' esercenti attivita' diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «Per le societa' di partecipazione non finanziaria e assimilati»;
3. Al comma 65 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole «Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli intermediari finanziari»;
4. Il comma 10 dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e' sostituito dal seguente: «10. Gli obblighi comunicativi di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti delle societa' di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se esclusi dagli obblighi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».
5. All'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole «del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136» e le parole «dell'articolo 40 del predetto decreto n. 87 del 1992» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 36 del predetto decreto n. 136 del 2015».

Note all'art. 12:

Il testo dell'art. 106 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 106 (Svalutazione dei crediti e accantonamenti
per rischi su crediti). - 1. Le svalutazioni dei crediti
risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da
garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni
e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1
dell'art. 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel
limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di
acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si
tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti.
La deduzione non e' piu' ammessa quando l'ammontare
complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha
raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di
acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine
dell'esercizio.
2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1,
determinate con riferimento al valore nominale o di
acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma
dell'art. 101, limitatamente alla parte che eccede
l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli
accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un
esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e
degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del
valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza
concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
3. Per gli intermediari finanziari, le svalutazioni e
le perdite su crediti verso la clientela iscritti in
bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante
cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente
nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini
del presente comma le svalutazioni e le perdite diverse da
quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si
assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti
risultanti in bilancio.
[3-bis. Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a
decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2009, limitatamente all'ammontare che eccede la
media dei crediti erogati nei due periodi d'imposta
precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da
misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato,
da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o
indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo
stesso comma sono elevate allo 0,50 per cento. L'ammontare
delle svalutazioni eccedenti il detto limite e' deducibile
in quote costanti nei nove esercizi successivi. ]
4. Per gli intermediari finanziari nell'ammontare dei
crediti rilevanti ai fini del presente articolo si
comprendono anche quelli impliciti nei contratti di
locazione finanziaria.
5.».
Il testo dell'art. 113 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle
premesse, cosi' recita:
«Art. 113 (Partecipazioni acquisite per il recupero di
crediti bancari). - 1. Gli intermediari finanziari possono
optare per la non applicazione del regime di cui all'art.
87 alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli
interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti
dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti
verso imprese in temporanea difficolta' finanziaria, nel
rispetto delle disposizioni di vigilanza per le banche
emanate da parte di Banca d'Italia ai sensi dell'art. 23
della legge 28 dicembre 2005 n. 262.
2. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata
quando sussistono:
a) nel caso di acquisizione di partecipazioni per il
recupero dei crediti, i motivi di convenienza rispetto ad
altre forme alternative di recupero dei crediti, le
modalita' ed i tempi previsti per il recupero e, ove si
tratti di partecipazioni dirette nella societa' debitrice,
che l'operativita' di quest'ultima sara' limitata agli atti
connessi con il realizzo e la valorizzazione del
patrimonio;
b) nel caso di conversione di crediti, gli elementi
che inducono a ritenere temporanea la situazione di
difficolta' finanziaria del debitore, ragionevoli le
prospettive di riequilibrio economico e finanziario nel
medio periodo ed economicamente conveniente la conversione
rispetto ad altre forme alternative di recupero dei
crediti; inoltre il piano di risanamento deve essere
predisposto da piu' intermediari finanziari rappresentanti
una quota elevata dell'esposizione debitoria dell'impresa
in difficolta'.
3. L'opzione di cui al comma 1 comporta, nei confronti
della societa' di cui si acquisisce la partecipazione, la
rinuncia ad avvalersi delle opzioni di cui alle sezioni II
e III del presente capo e della facolta' prevista dall'art.
115 fino all'esercizio in cui mantenga il possesso delle
partecipazioni di cui sopra.
4. Ove sussistano le condizioni di cui ai commi 1, 2 e
3, l'opzione di cui al comma 1 comporta, ai fini
dell'applicazione degli articoli 101, comma 5, e 106, da
parte degli originari creditori, l'equiparazione ai crediti
estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite e delle
quote di partecipazioni successivamente sottoscritte per
effetto dell'esercizio del relativo diritto d'opzione, a
condizione che il valore dei crediti convertiti sia
trasferito alle azioni ricevute.
5. Gli intermediari finanziari possono interpellare
l'amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera
b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto
dei diritti del contribuente. La relativa istanza deve
indicare le condizioni di cui ai commi 2 e 3.
6. L' intermediario finanziario che non intende
applicare il regime di cui all'art. 87 ma non ha presentato
l'istanza di interpello prevista dal comma 5, ovvero,
avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve
segnalare nella dichiarazione del redditi gli elementi
conoscitivi essenziali indicati con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate.».
Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 6 (Determinazione del valore della produzione
netta delle banche e di altri enti e societa' finanziari).
- 1. Per gli intermediari finanziari, e successive
modificazioni, salvo quanto previsto nei successivi commi,
la base imponibile e' determinata dalla somma algebrica
delle seguenti voci del conto economico redatto in
conformita' agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi
ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38:
a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento
dei dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad
uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari al
90 per cento;
c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per
deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle
riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in
bilancio a tale titolo.
2. Per le societa' di intermediazione mobiliare e gli
intermediari, diversi dai soggetti di cui al comma 1,
abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento
indicati nell'art. 1 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell'albo
previsto dall'art. 20 dello stesso decreto, assume rilievo
la differenza tra la somma degli interessi attivi e
proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e
di pronti contro termine e le commissioni attive riferite
ai servizi prestati dall'intermediario e la somma degli
interessi passivi e oneri assimilati relativi alle
operazioni di riporto e di pronti contro termine e le
commissioni passive riferite ai servizi prestati
dall'intermediario.
3. Per le societa' di gestione dei fondi comuni di
investimento, di cui al citato testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni
attive e passive.
4. Per le societa' di investimento a capitale
variabile, si assume la differenza tra le commissioni di
sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti
collocatori.
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si
deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e c)
del comma 1 nella misura ivi indicata.
6. I componenti positivi e negativi si assumono cosi'
come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca
d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai
sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005,
n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi
ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006
e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4 dell'art.
5.
7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei
cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati
in conformita' ai criteri di rilevazione e di redazione
adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello
Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e
alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la
base imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle
seguenti componenti:
a) interessi netti;
b) risultato netto da commissioni, provvigioni e
tariffe;
c) costi per servizi di produzione di banconote;
d) risultato netto della redistribuzione del reddito
monetario;
e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e
immateriali, nella misura del 90 per cento;
f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per
cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non e'
comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e
degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell'art. 11; della quota interessi dei canoni di
locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta
comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504. Per le societa' di intermediazione
mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare. I
contributi erogati in base a norma di legge, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
9. Per le societa' di partecipazione non finanziaria e
assimilati, la base imponibile e' determinata aggiungendo
al risultato derivante dall'applicazione dell'art. 5 la
differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e
gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi
passivi concorrono alla formazione del valore della
produzione nella misura del 96 per cento del loro
ammontare.».
Il testo del comma 65 dell'art. 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, citata nelle note all'art. 5, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«65. Per gli intermediari finanziari, escluse le
societa' di gestione dei fondi comuni d'investimento e le
societa' di intermediazione mobiliare di cui al testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e per la Banca d'Italia, l'aliquota di cui
all'art. 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' applicata con una addizionale di 3,5 punti
percentuali.».
Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE
relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche'
modifiche del titolo VI del testo unico bancario - decreto
legislativo n. 385 del 1993 - in merito alla disciplina dei
soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in
attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi) pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2010, n. 207, S.O.,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 10 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 37 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, per le attivita'
diverse dalla prestazione di servizi di pagamento gli
intermediari finanziari e i confidi che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo,
risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'art.
106, nell'elenco speciale di cui all'art. 107 o nella
sezione di cui all'art. 155, comma 4, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data
del 4 settembre 2010, nonche' le societa' fiduciarie
previste dall'art. 199, comma 2, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto
legislativo possono continuare a operare per un periodo di
12 mesi successivi al completamento degli adempimenti
indicati al comma 3.
2. Fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1 e
comunque fino al completamento degli adempimenti di cui al
comma 4, la Banca d'Italia continua a tenere l'elenco
generale, l'elenco speciale e le sezioni separate previste
dalle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010; fino
al completamento degli adempimenti indicati al comma 3
possono essere iscritti nuovi soggetti, ai quali si
applicano i commi 1, 4 e 8.
3. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi previsti
dalla disciplina introdotta con il presente Titolo III e'
subordinata all'emanazione delle disposizioni attuative
nonche', per l'elenco previsto all'art. 112, comma 1, del
decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, alla
costituzione del relativo Organismo; le Autorita'
competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni
attuative e alla nomina dei componenti dell'Organismo di
cui all'art. 112-bis del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, al piu' tardi entro il 31 marzo 2013. Ai fini
della costituzione dell'Organismo, i primi componenti sono
nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta della Banca d'Italia. L'Organismo
provvede all'approvazione del suo statuto, alla definizione
dell'aliquota contributiva a carico degli iscritti, alla
raccolta dei fondi necessari al suo funzionamento ed
all'iscrizione dei confidi secondo le disposizioni di cui
all'art. 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, entro il termine del 30 settembre 2013. Decorso tale
termine, l'Organismo e' regolato secondo le disposizioni
dell'art. 112-bis vigente.
4. Per assicurare un passaggio ordinato alla nuova
disciplina introdotta con il presente titolo III:
a) entro il termine indicato al comma 1, gli
intermediari finanziari che alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo esercitano nei confronti
del pubblico l'attivita' di assunzione di partecipazioni
ivi compresi quelli di cui all'art. 155, comma 2, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogato ai
sensi dell'art. 8 del presente decreto, chiedono alla Banca
d'Italia la cancellazione dagli elenchi di cui al comma 1,
attestando di non esercitare attivita' riservate ai sensi
di legge;
b) entro tre mesi dall'entrata in vigore delle
disposizioni attuative del presente Titolo III, gli
intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla
data del 4 settembre 2010 o inclusi nella vigilanza
consolidata bancaria, che alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo esercitano l'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma,
presentano istanza di autorizzazione ai fini
dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto. L'istanza e' corredata della sola
documentazione attestante il rispetto delle previsioni di
cui all'art. 107, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come
modificato dal presente decreto legislativo;
c) almeno sei mesi prima della scadenza del termine
indicato al comma 1, gli intermediari iscritti nell'elenco
di cui all'art. 106 o in quello di cui all'art. 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla
data del 4 settembre 2010, che esercitano attivita' di
intermediazione in cambi, chiedono alla Banca d'Italia la
cancellazione dagli elenchi, attestando di non esercitare
attivita' riservate ai sensi di legge. Agli intermediari
iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 o in quello di cui
all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che esercitano
attivita' di intermediazione in cambi rimane in ogni caso
preclusa l'attivita' rientrante nell'ambito di applicazione
dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, come modificato dal presente decreto;
d) almeno tre mesi prima della scadenza del termine
indicato al comma 1, le societa' fiduciarie previste
all'art. 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, come modificato dal presente decreto,
presentano istanza di autorizzazione ai fini
dell'iscrizione alla sezione separata dell'albo di cui
all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385 come modificato dal presente decreto. In pendenza
dell'istanza di autorizzazione, esse possono continuare ad
operare anche oltre il termine previsto dal comma 1;
e) almeno tre mesi prima della scadenza del termine
indicato al comma 1, gli altri soggetti ivi indicati
presentano istanza di autorizzazione ai fini
dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 106, ovvero
istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 111 o
nelle relative sezioni separate ovvero nell'elenco di cui
all'art. 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. In
pendenza dell'istanza di autorizzazione, essi possono
continuare ad operare anche oltre il termine previsto dal
comma 1.
5. In caso di mancato accoglimento delle istanze di cui
al comma 4, lettere b), c) ed e), i soggetti ivi indicati
deliberano la liquidazione della societa' ovvero modificano
il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad
attivita' riservate ai sensi di legge. Per le societa'
fiduciarie di cui al comma 4 il mancato accoglimento
dell'istanza comporta la decadenza dell'autorizzazione di
cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.
6. Decorsi i termini stabiliti, i soggetti che non
abbiano presentato istanza di autorizzazione, iscrizione o
cancellazione ai sensi del comma 4, lettere a), b), c) ed
e) deliberano la liquidazione della societa' ovvero
modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il
riferimento ad attivita' riservate ai sensi di legge. Le
societa' fiduciarie di cui al comma 4 che non abbiano
presentato istanza entro il termine ivi stabilito eliminano
le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione nella
speciale sezione dell'albo di cui all'art. 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto. In mancanza, decade l'autorizzazione di
cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo sono soppressi gli elenchi previsti dagli
articoli 113 e 155, comma 5 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre
2010 e cancellati i soggetti ivi iscritti. Si applicano ai
cambiavalute gli articoli 11 e 115 T.u.l.p.s. e relative
disposizioni di attuazione.
8. Fino alla data di entrata di vigore delle
disposizioni di attuazione del presente Titolo III, e, per
i soggetti di cui ai commi 1 e 2, fino al completamento
degli adempimenti di cui al comma 4, continuano ad
applicarsi, salvo quanto previsto dai Titoli I e II del
presente decreto legislativo, le norme del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogate o sostituite
dal presente decreto legislativo e le relative disposizioni
di attuazione, ivi compresi gli articoli 132, comma 1, 133,
139, 140 e 144, commi 1 e 2, e ad eccezione degli articoli
113, 132, comma 2, 155, commi 2 e 5; continuano altresi' ad
applicarsi le norme sostituite dall'art. 9, commi 1 e 2.
Con riguardo ai confidi, il riferimento dell'art. 9, comma
4, all'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, deve intendersi, fino alla
scadenza del periodo indicato al comma 1, primo periodo,
anche all'elenco previsto dall'art. 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previgente. L'art.
3, comma 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, continua ad
applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni delle Autorita' creditizie volte ad assicurare
la continuita' delle segnalazioni relative ai crediti
cartolarizzati; le Autorita' vi provvedono entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Ai soggetti cessionari di cui all'art.
7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, l'art. 3, comma
3, della medesima legge continua ad applicarsi fino alla
data di entrata in vigore delle disposizioni attuative
indicate all'art. 9, comma 3, del presente decreto.
8-bis. Fino alla data di entrata di vigore delle
disposizioni di attuazione del presente Titolo III, l'art.
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
vigente alla data del 4 settembre 2010, continua ad
applicarsi, ad eccezione del comma 7, limitatamente
all'attivita' di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma. In attesa delle disposizioni di attuazione
di cui all'art. 106, comma 3, del decreto legislativo
1°(gradi) settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, non configura esercizio nei confronti del
pubblico l'attivita' di rilascio di garanzie quando il
garante e l'obbligato garantito facciano parte del medesimo
gruppo. Per gruppo si intendono le societa' controllanti e
controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile
nonche' le societa' controllate dalla stessa controllante.
8-ter. L'Organismo di cui all'art. 112-bis del decreto
legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, si intende
costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
del presente decreto, alla data di avvio della gestione
dell'elenco.
8-quater. La data di avvio della gestione degli elenchi
da parte degli Organismi previsti dagli articoli 112-bis e
113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e'
comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
9. A decorrere dall'entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione del presente Titolo III tutte le
disposizioni legislative che fanno riferimento agli
intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli
articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, si
intendono riferite agli intermediari finanziari iscritti
nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente
decreto. Le disposizioni legislative che fanno riferimento
ai confidi iscritti nella sezione separata dell'elenco di
cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si
intendono riferite ai confidi iscritti nell'elenco previsto
dall'art. 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, come modificato dal presente decreto; quelle
che fanno riferimento ai confidi iscritti nell'elenco
previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si
intendono riferite ai confidi iscritti nell'albo previsto
dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, come modificato dal presente decreto. Ai soggetti
abilitati ai sensi dell'art. 111 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente
decreto, si applica l'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n.
108.
10. Gli obblighi comunicativi di cui all'art. 7, sesto
e undicesimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei
confronti delle societa' di partecipazione non finanziaria
e assimilati di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art.
162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, anche se esclusi dagli obblighi dell'art. 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
10-bis. La Banca d'Italia pubblica l'elenco dei
soggetti, operanti alla data dell'entrata in vigore del
presente decreto, che continuano a svolgere la propria
attivita' ai sensi dell'art. 112, comma 7, come modificato
dal presente decreto.».
Il testo dell'art. 43-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito) pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 43-ter (Cessione delle eccedenze nell'ambito del
gruppo). - Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi
risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle societa' o
enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in
tutto o in parte, a una o piu' societa' o all'ente dello
stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalita' di cui
agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440.
Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la
cessione delle eccedenze e' efficace a condizione che
l'ente o societa' cedente indichi nella dichiarazione gli
estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a
ciascuno di essi.
In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul
reddito delle societa' risultante dalla dichiarazione dei
redditi del consolidato di cui all'art. 122 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la
mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario
e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi
del secondo comma. In tale caso si applica la sanzione di
cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita.
Agli effetti del presente articolo appartengono al
gruppo l'ente o societa' controllante e le societa' da
questo controllate; si considerano controllate le societa'
per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita'
limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o
societa' controllante o tramite altra societa' controllata
da questo ai sensi del presente articolo per una
percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin
dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui
si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni
del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle
societa' e agli enti tenuti alla redazione del bilancio
consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991,
n. 127, e del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e
alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n.
127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera a) del comma
2 dell'art. 36 del predetto decreto n. 136 del 2015.
Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art.
43-bis.».
 
Art. 13

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui ai Capi I, II e III, Sezione I si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
2. Il comma 5 dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, si applica anche agli interessi passivi e oneri finanziari assimilati che al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 non sono stati dedotti per effetto della disciplina contenuta nell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate con il medesimo articolo 1.
3. Per la determinazione del risultato operativo lordo della gestione caratteristica di cui al comma 4 dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto:
a) non si tiene conto dei proventi e degli oneri rilevati all'interno del valore e dei costi della produzione nel conto economico dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o degli esercizi precedenti e per i quali sussistono tutte le seguenti condizioni: ai fini dell'articolo 96, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'articolo 1, hanno concorso alla formazione del risultato operativo lordo dell'esercizio in cui sono stati rilevati contabilmente; al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 non hanno ancora assunto, in tutto o in parte, rilevanza fiscale e assumono rilevanza fiscale negli esercizi successivi;
b) le voci del valore e dei costi della produzione rilevate nei conti economici degli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 che rappresentano una rettifica con segno opposto di voci del valore e dei costi della produzione rilevate nel conto economico dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o degli esercizi precedenti sono assunte per il loro valore contabile, indipendentemente dal valore, eventualmente diverso, risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa.
4. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, sostenuti in relazione a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016 la cui durata o il cui importo non sono stati modificati successivamente a tale data a seguito di variazioni contrattuali sono deducibili per un importo corrispondente alla somma tra:
a) il 30 per cento del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e che, al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, non era stato utilizzato per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari ai sensi della disciplina contenuta nell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate con l'articolo 1 del presente decreto;
b) l'importo che risulta deducibile in applicazione delle disposizioni dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.
5. Nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 il contribuente puo' scegliere, ai fini della deduzione degli interessi passivi indicati nel comma 4, se utilizzare prioritariamente l'ammontare di cui alla lettera a) o l'importo di cui alla lettera b) del comma 4.
6. Le disposizioni del Capo III, Sezione II, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nonche' agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta.
7. Ai fini del Capo III, restano applicabili, ove compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, n. 429, adottato in attuazione del comma 8 dell'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1 dell'articolo 4.
8. Le disposizioni del Capo IV, ad esclusione di quelle relative all'articolo 9, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019; quelle relative all'articolo 9 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.
9. Le disposizioni del Capo V si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018; con riferimento ai periodi d'imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, relativi ai medesimi periodi d'imposta, derivanti dall'applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 12. Ai fini del presente comma gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo e del valore della produzione netta sono fatti salvi purche' prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro l'8 agosto 2018.
10. Per i soggetti di cui al numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 12, con riferimento ai periodi d'imposta a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2018, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, relativi ai medesimi periodi d'imposta, derivanti dall'applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le disposizioni di cui al comma 3 del predetto articolo 162-bis. Ai fini del presente comma gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo e del valore della produzione netta sono fatti salvi purche' prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro l'8 agosto 2018.

Note all'art. 13:

Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136
(Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci
d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative
relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica
della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai
conti consolidati delle banche e degli altri istituti
finanziari, nonche' in materia di pubblicita' dei documenti
contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro,
di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale
fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2015, n. 202.
Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
(Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai
contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del
titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n.
385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti
operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita'
finanziaria e dei mediatori creditizi) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2010, n. 207, S.O.
 
Art. 14

Abrogazioni

1. Il comma 6 dell'articolo 179 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' abrogato con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
2. All'articolo 1, comma 36, della legge 24 dicembre 2007, n. 244:
a) nel primo periodo, le parole da «, ferma restando» e fino alla fine del periodo sono soppresse;
b) il secondo periodo e' soppresso.
3. All'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 13 e' abrogato.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 hanno effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Note all'art. 14:

Il testo dell'art. 179 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
modificato con effetto dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2018, cosi' recita:
«Art. 179 (Regime di neutralita' fiscale). - 1. Alle
operazioni indicate nelle lettere a), b) e b-bis) dell'art.
178 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 172 e
173.
2. Ai conferimenti di cui alla lettera c) del comma 1
dell'art. 178 si applica l'art. 176. Le disposizioni del
comma 1 si applicano anche nei confronti del beneficiario
non residente con riferimento alla stabile organizzazione
nello Stato italiano, limitatamente agli elementi
patrimoniali del conferente residente o, nell'ipotesi di
cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 178, non
residente, in essa effettivamente confluiti.
3. Nelle operazioni indicate al comma 1, le plusvalenze
della stabile organizzazione del conferente residente sono
imponibili a titolo di realizzo al valore normale, con
deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale
assorbimento, dell'ammontare della imposta che lo Stato,
dove e' situata la stabile organizzazione, avrebbe
effettivamente prelevato in assenza delle norme della
direttiva comunitaria 23 luglio 1990, n. 90/434. Il
beneficiario non residente subentra al conferente residente
per tutti i diritti e gli obblighi tributari. Regole
analoghe a quelle previste dai periodi precedenti si
applicano nel caso in cui una societa' residente in Italia
trasferisca la propria residenza fiscale in un altro Stato
membro, assumendo, quale valore su cui calcolare la
tassazione virtuale della stabile organizzazione
all'estero, il valore normale che l'altro Stato membro
avrebbe determinato in caso di realizzo al valore normale
di detta stabile organizzazione.
4. Le operazioni di fusione, scissione e scambio di
partecipazioni mediante permuta o conferimento, indicate
nell'art. 178, non comportano realizzo di plusvalenze ne'
di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui
valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute,
ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle
stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto
di cambio. Gli eventuali conguagli concorrono a formare il
reddito dei soci della societa' incorporata o fusa o dei
soci della societa' scissa, fatta salva l'applicazione
dell'art. 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli
articoli 58 e 87, e dei percipienti nelle operazioni di
scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento,
ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione
totale di cui all'art. 87 e quella parziale di cui agli
articoli 58 e 68, comma 3.
5. Se e' stata conferita da un soggetto una stabile
organizzazione situata in un altro Stato membro, le
relative plusvalenze sono imponibili nei confronti del
conferente residente a titolo di realizzo al valore
normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo
totale assorbimento, dell'ammontare dell'imposta che lo
Stato dove e' situata la stabile organizzazione avrebbe
prelevato in assenza delle norme della direttiva
comunitaria 23 luglio 1990 n. 90/434. In tal caso la
partecipazione ricevuta e' valutata fiscalmente in base
all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui
redditi degli elementi patrimoniali conferiti, aumentato,
agli effetti della disposizione di cui al precedente comma,
di un importo pari all'imponibile corrispondente
all'imposta dovuta a saldo.
6. (Abrogato).».
Il testo del comma 36 dell'art. 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
dicembre 2007, n. 300, S.O., come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«36. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' istituita una commissione di studio sulla
fiscalita' diretta e indiretta delle imprese immobiliari,
con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008,
l'adozione di modifiche normative, con effetto anche a
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione e alla
razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto delle
differenziazioni esistenti tra attivita' di gestione e
attivita' di costruzione e della possibilita' di prevedere,
compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni
agevolative in funzione della politica di sviluppo
dell'edilizia abitativa.».
Il testo dell'art. 32 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese) pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, S.O., come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 32 (Strumenti di finanziamento per le imprese). -
1.
2.
3.
4.
5. All'art. 1, comma 1, della legge 13 gennaio 1994, n.
43, le parole: «ed aventi una scadenza non inferiore a tre
mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione»
sono sostituite dalle seguenti: «ed aventi una scadenza non
inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla
data di emissione».
5-bis. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge 13
gennaio 1994, n. 43, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse
da societa' di capitali nonche' da societa' cooperative e
mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle
micro-imprese, come definite dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Le
societa' e gli enti non aventi titoli rappresentativi del
capitale negoziati in mercati regolamentati o non
regolamentati possono emettere cambiali finanziarie
subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti:
a) l'emissione deve essere assistita, in qualita'
di sponsor, da una banca o da un'impresa di investimento,
da una societa' di gestione del risparmio (SGR), da una
societa' di gestione armonizzata, da una societa' di
investimento a capitale variabile (SICAV), purche' con
succursale costituita nel territorio della Repubblica, che
assiste l'emittente nella procedura di emissione dei titoli
e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi;
b) lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio,
fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi
non inferiore:
1) al 5 per cento del valore di emissione dei
titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro;
2) al 3 per cento del valore di emissione dei
titoli eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di
euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione
della percentuale di cui al numero 1);
3) al 2 per cento del valore di emissione dei
titoli eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota
risultante dall'applicazione delle percentuali di cui ai
numeri 1) e 2);
c) l'ultimo bilancio deve essere certificato da un
revisore contabile o da una societa' di revisione iscritta
nel registro dei revisori contabili;
d) le cambiali finanziarie devono essere emesse e
girate esclusivamente in favore di investitori
professionali che non siano, direttamente o indirettamente,
soci della societa' emittente; il collocamento presso
investitori professionali in rapporto di controllo con il
soggetto che assume il ruolo di sponsor e' disciplinato
dalle norme vigenti in materia di conflitti di interesse.
2-ter. Lo sponsor deve segnalare, per ciascun
emittente, se l'ammontare di cambiali finanziarie in
circolazione e' superiore al totale dell'attivo corrente,
come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato. Per attivo
corrente si intende l'importo delle attivita' in bilancio
con scadenza entro l'anno dalla data di riferimento del
bilancio stesso. Nel caso in cui l'emittente sia tenuto
alla redazione del bilancio consolidato o sia controllato
da una societa' o da un ente a cio' tenuto, puo' essere
considerato l'ammontare rilevabile dall'ultimo bilancio
consolidato approvato. Lo sponsor classifica l'emittente al
momento dell'emissione, distinguendo almeno cinque
categorie di qualita' creditizia dell'emittente, ottima,
buona, soddisfacente, scarsa e negativa, da mettere in
relazione, per le operazioni garantite, con i livelli di
garanzia elevata, normale o bassa. Lo sponsor rende
pubbliche le descrizioni della classificazione adottata.
2-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 2-bis,
lettere a) e b), del presente articolo, le societa' diverse
dalle medie e dalle piccole imprese, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, possono rinunciare alla nomina dello sponsor.
2-quinquies. Si puo' derogare al requisito di cui al
comma 2-bis, lettera b), qualora l'emissione sia assistita,
in misura non inferiore al 25 per cento del valore di
emissione, da garanzie prestate da una banca o da
un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di
garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da
societa' aderenti al consorzio.
2-sexies. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-bis,
lettera c), si puo' derogare all'obbligo, ivi previsto, di
certificazione del bilancio, qualora l'emissione sia
assistita, in misura non inferiore al 50 per cento del
valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da
una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un
consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali
emesse da societa' aderenti al consorzio. In tal caso la
cambiale non puo' avere durata superiore al predetto
periodo di diciotto mesi».
6.
7. Dopo l'art. 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43,
come modificato dal presente articolo, e' inserito il
seguente:
«Art. 1-bis. - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 83-bis, comma 1, del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, le cambiali finanziarie possono
essere emesse anche in forma dematerializzata; a tal fine
l'emittente si avvale esclusivamente di una societa'
autorizzata alla prestazione del servizio di gestione
accentrata di strumenti finanziari.
2. Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma
dematerializzata, l'emittente invia una richiesta alla
societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari,
contenente la promessa incondizionata di pagare alla
scadenza le somme dovute ai titolari delle cambiali
finanziarie che risultano dalle scritture contabili degli
intermediari depositari.
3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono altresi'
specificati:
a) l'ammontare totale dell'emissione;
b) l'importo di ciascuna cambiale;
c) il numero delle cambiali;
d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per
singola cambiale;
e) la data di emissione;
f) gli elementi specificati nell'art. 100, primo
comma, numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre
1933, n. 1669;
g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione,
con l'indicazione dell'identita' del garante e l'ammontare
della garanzia;
h) l'ammontare del capitale sociale versato ed
esistente alla data dell'emissione;
i) la denominazione, l'oggetto e la sede
dell'emittente;
l) l'ufficio del registro delle imprese al quale
l'emittente e' iscritto.
4. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni
contenute nel capo II del titolo II della parte III del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni.
5. Le cambiali emesse ai sensi del presente articolo
sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ferma
restando comunque l'esecutivita' del titolo».
8.
9. Nell'art. 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996,
n. 239, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La
ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 dell'art. 26
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri
proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle
cambiali finanziarie, emesse da banche, da societa' per
azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o
sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri
dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui
al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e da enti pubblici economici trasformati in
societa' per azioni in base a disposizione di legge,
nonche' sugli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali
finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o
sistemi multilaterali di negoziazione emessi da societa'
diverse dalle prime.».
9-bis. La ritenuta di cui all'art. 26, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, non si applica agli interessi e altri proventi
delle obbligazioni e titoli similari e delle cambiali
finanziarie corrisposti a organismi di investimento
collettivo del risparmio, istituiti in Italia o in uno
Stato membro dell'Unione europea, il cui patrimonio sia
investito in misura superiore al 50 per cento in tali
titoli e le cui quote siano detenute esclusivamente da
investitori qualificati ai sensi dell'art. 100 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La composizione del
patrimonio e la tipologia di investitori deve risultare dal
regolamento dell'organismo. La medesima ritenuta non si
applica agli interessi e altri proventi corrisposti a
societa' per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla
legge 30 aprile 1999, n. 130, emittenti titoli detenuti dai
predetti investitori qualificati e il cui patrimonio sia
investito in misura superiore al 50 per cento in tali
obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie.
10. Per i titoli emessi dalle societa' diverse dalle
banche e dalle societa' con azioni quotate nei mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli
Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella
lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'art. 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, la disposizione di cui al comma 9
si applica con riferimento ai titoli emessi a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
11.
12.
13. (Abrogato).
14.
15.
16.
17.
18.
19. Le obbligazioni e i titoli similari emessi da
societa' non emittenti strumenti finanziari rappresentativi
del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle
micro-imprese, come definite dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, possono
prevedere clausole di partecipazione agli utili d'impresa e
di subordinazione, purche' con scadenza iniziale uguale o
superiore a trentasei mesi.
20. La clausola di subordinazione definisce i termini
di postergazione del portatore del titolo ai diritti degli
altri creditori della societa' e ad eccezione dei
sottoscrittori del solo capitale sociale. Alle societa'
emittenti titoli subordinati si applicano le norme di cui
all'art. 2435 del codice civile.
Le emissioni di obbligazioni subordinate rientrano tra
le emissioni obbligazionarie e ne rispettano i limiti
massimi fissati dalla legge.
21. La clausola di partecipazione regola la parte del
corrispettivo spettante al portatore del titolo
obbligazionario, commisurandola al risultato economico
dell'impresa emittente. Il tasso di interesse riconosciuto
al portatore del titolo (parte fissa del corrispettivo) non
puo' essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento pro
tempore vigente. La societa' emittente titoli partecipativi
si obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore,
entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una
somma commisurata al risultato economico dell'esercizio,
nella percentuale indicata all'atto dell'emissione (parte
variabile del corrispettivo).
Tale somma e' proporzionale al rapporto tra il valore
nominale delle obbligazioni partecipative e la somma del
capitale sociale, aumentato della riserva legale e delle
riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio
approvato, e del medesimo valore delle predette
obbligazioni.
22. Le regole di calcolo della parte variabile del
corrispettivo sono fissate all'atto dell'emissione, non
possono essere modificate per tutta la durata
dell'emissione, sono dipendenti da elementi oggettivi e non
possono discendere, in tutto o in parte, da deliberazioni
societarie assunte in ciascun esercizio di competenza.
23. La variabilita' del corrispettivo riguarda la
remunerazione dell'investimento e non si applica al diritto
di rimborso in linea capitale dell'emissione.
24. Qualora l'emissione con clausole partecipative
contempli anche la clausola di subordinazione e comporti il
vincolo di non ridurre il capitale sociale se non nei
limiti dei dividendi sull'utile dell'esercizio, la
componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto
di specifico accantonamento per onere nel conto dei
profitti e delle perdite della societa' emittente,
rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle
imposte sui redditi, e' computata in diminuzione del
reddito dell'esercizio di competenza, a condizione che il
corrispettivo non sia costituito esclusivamente da tale
componente variabile. Ad ogni effetto di legge, gli utili
netti annuali si considerano depurati da detta somma.
24-bis. La disposizione di cui al comma 24 si applica
solamente ai titoli sottoscritti dagli investitori indicati
nel comma 8.
25. La parte variabile del corrispettivo non e'
soggetta alla legge 7 marzo 1996, n. 108.
26. All'art. 2412 del codice civile, il quinto comma e'
sostituito dal seguente «I commi primo e secondo non si
applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad
essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che
danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere
azioni.».
26-bis. Le obbligazioni, le cambiali finanziarie e i
titoli similari di cui al presente articolo, le quote di
fondi di investimento che investono prevalentemente negli
anzidetti strumenti finanziari, nonche' i titoli
rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi
ad oggetto gli anzidetti strumenti finanziari
costituiscono, anche se non destinati ad essere negoziati
in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di
negoziazione e anche se privi di valutazione del merito di
credito da parte di operatori terzi, attivi ammessi a
copertura delle riserve tecniche delle imprese di
assicurazione di cui all'art. 38 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro
30 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, l'IVASS adotta un regolamento che disciplini
le misure di dettaglio per la copertura delle riserve
tecniche tramite gli attivi sopra menzionati.
L'investimento nei titoli e nelle quote di fondi di cui al
presente comma e' altresi' compatibile con le vigenti
disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi
pensione.».
La legge 7 agosto 2012, n. 134 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
recante misure urgenti per la crescita del Paese) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187,
S.O.
 
Art. 15

Disposizioni finanziarie

1. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 0,5 milioni di euro nel 2020 63,2 milioni di euro nel 2021 e 36,2 milioni di euro a decorrere dal 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 0,5 milioni di euro nel 2020, 63,2 milioni di euro nel 2021 e 36,2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 novembre 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Savona, Ministro per gli affari
europei

Tria, Ministro dell'economia e
delle finanze

Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Bonafede, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Note all'art. 15:

Il testo dell'art. 10 del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di
finanza pubblica) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
novembre 2004, n. 280, cosi' recita:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'art. 32 le parole: «30 giugno
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'art. 5 del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni,
e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
La legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia
fiscale e di finanza pubblica) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2004, n. 302.
 
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