Gazzetta n. 300 del 28 dicembre 2018 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERA 20 dicembre 2018
Proroga del periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della delibera n. 19783 del 23 novembre 2016. (Delibera n. 20760).


LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, recante «Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, cosi' come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016»;
Visto, in particolare, l'art. 10, comma 12, del richiamato decreto legislativo n. 129 del 2017 che, nell'abrogare il decreto legislativo n. 179 del 2007, ha stabilito che «... i riferimenti ai commi 5-bis e 5-ter dell'art. 2, e al comma 2 dell'art. 9, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, si intendono effettuati, rispettivamente, ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ...»;
Visto il predetto art. 32-ter del decreto legislativo n. 58 del 1998, che al comma 2 attribuisce alla Consob il potere di determinare con proprio regolamento i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie;
Vista la propria delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, relativa all'istituzione dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) e all'adozione del regolamento di attuazione del citato art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo n. 179 del 2007;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, della richiamata delibera n. 19602, a norma del quale «La Consob adotta, con successive delibere, disposizioni di attuazione del regolamento, disciplinanti l'organizzazione e il funzionamento dell'Arbitro per le controversie finanziarie, e ne determina la data di avvio dell'operativita'.»;
Vista la propria delibera n. 19783 del 23 novembre 2016, di «Avvio dell'operativita' dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) e adozione di disposizioni transitorie»;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, della richiamata delibera n. 19783, a norma del quale «Per un periodo di due anni dalla data di avvio dell'operativita' dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) gli intermediari che si avvalgono di una associazione di categoria provvedono, nei trenta giorni successivi alla ricezione del ricorso, a trasmettere le proprie deduzioni e la relativa documentazione all'associazione che, entro quindici giorni dalla ricezione, le inoltra all'ACF con le modalita' rese note sul sito web, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del predetto regolamento»;
Vista la propria delibera n. 19654 del 5 luglio 2016, con la quale e' stato adottato il «Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni»;
Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del predetto Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, la revisione periodica dei regolamenti adottati dalla Consob e' effettuata almeno ogni tre anni;
Ritenuto che, nelle more di una revisione delle previsioni di cui al regolamento adottato con la richiamata delibera n. 19602 del 2016, che tenga conto anche dell'esperienza applicativa finora maturata, e' opportuno prorogare il periodo di cui all'art. 2, comma 2, della citata delibera n. 19783 del 23 novembre 2016, in vista dell'imminente scadenza dello stesso, al fine di consentire agli intermediari di continuare a gestire in maniera efficiente ed efficace gli adempimenti connessi ai procedimenti dinanzi all'ACF;

Delibera:

Art. 1

Proroga del periodo di cui all'art. 2, comma 2,
della delibera n. 19783 del 23 novembre 2016

1. E' prorogato fino al 31 dicembre 2020 il periodo di cui all'art. 2, comma 2, della delibera della Consob n. 19783 del 23 novembre 2016, ai sensi del quale gli intermediari che si avvalgono di una associazione di categoria provvedono, nei trenta giorni successivi alla ricezione del ricorso, a trasmettere le proprie deduzioni e la relativa documentazione all'associazione che, entro quindici giorni dalla ricezione, le inoltra all'ACF con le modalita' rese note sul sito web, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del predetto regolamento.
2. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet della Consob. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 20 dicembre 2018

Il Presidente: Berruti
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone