Gazzetta n. 299 del 27 dicembre 2018 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2018, n. 140 |
Regolamento concernente la definizione della struttura del piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'articolo 38-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto l'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009, che definisce le amministrazioni pubbliche ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica; Visto l'articolo 40, comma 2, lettera e), della citata legge n. 196 del 2009, che prevede l'adozione, per la spesa, delle azioni quali componenti del programma e unita' elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG (Classification of the functions of government) e alla classificazione economica di terzo livello; Visto l'articolo 40, comma 2, lettera n), della legge n. 196 del 2009, che prevede l'affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilita' finanziaria, di un sistema di contabilita' economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196» e, in particolare, l'articolo 8, che ha introdotto l'articolo 38-ter della citata legge n. 196 del 2009; Visto l'articolo 38-ter della citata legge n. 196 del 2009, che prevede l'introduzione del piano dei conti integrato per le amministrazioni centrali dello Stato e, in particolare, il comma 3, il quale affida ad un regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione della struttura contabile ai fini dell'adozione da parte delle amministrazioni centrali dello Stato della contabilita' integrata; Visto il comma 4 del richiamato articolo 38-ter della legge n. 196 del 2009, il quale prevede che gli aggiornamenti del piano dei conti sono adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies della medesima legge n.196 del 2009; Visto l'articolo 38-bis della citata legge n. 196 del 2009, che prevede l'introduzione del sistema di contabilita' integrata finanziaria economico-patrimoniale per le amministrazioni centrali dello Stato e, in particolare, il comma 2, il quale individua negli Uffici centrali del bilancio e nelle Ragionerie Territoriali dello Stato le strutture che verificano l'uniformita' e la corretta tenuta delle scritture contabili e la puntuale applicazione dei principi contabili e prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti si coordinano, anche attraverso convenzioni, per le procedure di controllo contabile di rispettiva competenza, ivi compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, concernente «Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili» e, in particolare, l'articolo 4, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilita' finanziaria, sono tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilita' finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatto secondo comuni criteri di contabilizzazione; Visto l'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», che prevede l'obbligo per tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, di adottare il sistema informativo SICOGE anche ai fini delle scritture di contabilita' integrata economico-patrimoniale analitica; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» e, in particolare, l'articolo 3, che prevede che il controllo di regolarita' amministrativa e contabile sugli atti di spesa adottati dalle amministrazioni statali centrali e periferiche sia svolto, rispettivamente, dagli Uffici centrali del bilancio e dalle Ragionerie territoriali dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, recante «Regolamento concernente le modalita' di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91»; Sentita la Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, che ha reso il parere n. 1/2017/Cons. nell'adunanza a Sezioni riunite del 29 novembre 2017; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1719/18, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 7 giugno 2018; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 2018; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1 Definizioni e denominazioni
1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni: a) amministrazioni centrali dello Stato: le amministrazioni, incluse le loro articolazioni periferiche, alle quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 38-bis, 38-ter e 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; b) amministrazioni pubbliche: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; c) piano dei conti integrato: elenco dei conti di natura finanziaria ed economico-patrimoniale, basato su una struttura gerarchica a piu' livelli in grado di consentire la rilevazione degli eventi gestionali e di evidenziare, attraverso l'utilizzo dei principi contabili applicati, le modalita' di raccordo, anche in sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali; d) livelli dell'articolazione del piano dei conti: strutture classificatorie con livelli gerarchici successivi esplicative della natura finanziaria ed economico-patrimoniale delle transazioni contabili elementari riconducibili alle unita' elementari di bilancio; e) livelli minimi di articolazione del piano dei conti: livelli base della struttura classificatoria gerarchica necessari per le registrazioni degli eventi gestionali sul sistema integrato delle scritture contabili; f) voce del piano dei conti: voce contabile di riferimento che corrisponde ad uno dei livelli gerarchici del piano dei conti; g) contenuto delle voci del piano dei conti: natura degli eventi gestionali classificati al livello di ciascuna voce elementare del piano dei conti, in base alle scritture contabili di natura finanziaria, economico-patrimoniale, comprese le scritture di integrazione e rettifica e quelle degli ammortamenti; h) sistema integrato di scritture contabili: sistema di scritture contabili che consente la registrazione di ciascun evento gestionale rilevante in modo da assicurare l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale; i) transazione contabile elementare: ogni evento gestionale oggetto delle registrazioni contabili nell'ambito delle finalita' delle amministrazioni centrali dello Stato posto in essere dai soggetti responsabili delle registrazioni nel sistema di contabilita' integrata.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali]. (Omissis).». - La legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O. - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009: «Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di riferimento). - 1. (Omissis). 2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita' indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente dell'art. 40 della citata legge n. 196 del 2009: «Art. 40 (Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilita'. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali; b) revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare: 1) l'univoca corrispondenza tra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile la condivisione di programmi tra piu' Ministeri; 2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilita' amministrativa; 3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello; c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire; d) revisione, per l'entrata, delle unita' elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unita' promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente e univocamente individuabile; e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unita' elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello. Ai fini dell'attuazione del precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvia, per l'esercizio finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si da' conto nel rapporto di cui all'art. 3; f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa; g) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio; g-bis) introduzione in via sperimentale di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito; h) introduzione di criteri e modalita' per la fissazione di limiti per le spese del bilancio dello Stato, tenendo conto della peculiarita' delle spese di cui all'art. 21, comma 6. I predetti limiti, individuati in via di massima nel DEF e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse; i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi; l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno; m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato; n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilita' finanziaria di un sistema di contabilita' economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni; o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significativita' delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e di quelli della tesoreria; p) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonche' dei casi di urgenza e necessita'. A tal fine, andra' disposto il contestuale versamento delle dette disponibilita' in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero piu' esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato; q) previsione della possibilita' di identificare i contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle regioni. 3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, limitatamente agli stati di previsione di rispettivo interesse, e per i profili finanziari, entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo. 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le stesse modalita' previsti dal presente articolo.». - Il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2016, n. 125. - Si riporta il testo vigente dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 90 del 2016: «Art. 8 (Sistema di contabilita' finanziaria economico-patrimoniale e piano dei conti integrato). - 1. Dopo l'art. 38 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono inseriti i seguenti: Art. 38-bis. (Sistema di contabilita' integrata finanziaria economico-patrimoniale). - 1. Al fine di perseguire la qualita' e la trasparenza dei dati di finanza pubblica, le Amministrazioni centrali dello Stato adottano, nell'ambito della gestione, a fini conoscitivi, la contabilita' economico patrimoniale in affiancamento alla contabilita' finanziaria mediante l'adozione di un sistema integrato di scritture contabili che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante ed assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale. 2. Al fine di garantire l'uniforme attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono tenute ad utilizzare il sistema informativo messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per le scritture di contabilita' integrata finanziaria ed economico-patrimoniale analitica. Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato verificano l'uniformita' e la corretta tenuta delle scritture contabili e la puntuale applicazione dei principi contabili di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti si coordinano, anche attraverso convenzioni, per le procedure di controllo contabile di rispettiva competenza ivi compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure. 3. L'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni centrali dello Stato si conforma ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo, definiti in conformita' con i corrispondenti principi di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, al fine di garantire l'armonizzazione e il coordinamento dei bilanci e della finanza pubblica. Eventuali aggiornamenti dei principi contabili generali sono adottati, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica per tenere conto delle disposizioni europee in materia di sistemi contabili e di bilancio, nonche' a seguito della sperimentazione di cui all'art. 38-sexies e delle eventuali modifiche connesse all'esercizio della delega di cui all'art. 42. 4. Con successivo regolamento da adottare entro il 31 ottobre 2016 ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i principi contabili applicati; conseguentemente le amministrazioni centrali dello Stato uniformano l'esercizio delle rispettive funzioni di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo. Tali principi possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche a seguito della sperimentazione di cui all'art. 38-sexies. Art. 38-ter (Piano dei conti integrato). - 1. Le Amministrazioni centrali dello Stato adottano un comune piano dei conti integrato, tenuto conto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilita' finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione. 2. Il piano dei conti, mediante il sistema di contabilita' integrata di cui all'art. 38-bis, persegue le seguenti finalita': a) l'armonizzazione del sistema contabile delle amministrazioni centrali dello Stato con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, destinatarie dei decreti legislativi n. 91 del 2011 e n. 118 del 2011 ai fini del rispetto dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica; b) l'integrazione e la coerenza tra le rilevazioni contabili di natura finanziaria e quelle di natura economica e patrimoniale; c) il consolidamento nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione delle entrate, delle spese, dei costi/oneri e dei proventi/ricavi, nonche' il monitoraggio in corso d'anno degli andamenti di finanza pubblica delle amministrazioni centrali dello Stato; d) una maggiore tracciabilita' delle informazioni nelle varie fasi di rappresentazione contabile una maggiore attendibilita' e trasparenza dei dati contabili, valutabili anche in sede di gestione dei bilanci pubblici mediante il sistema di contabilita' integrata. 3. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 ottobre 2016, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite: a) le voci del piano dei conti integrato, costituito dall'elenco dei conti relativi alle entrate e alle spese in termini di contabilita' finanziaria e dai conti economico-patrimoniali, compresi quelli necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento; b) i collegamenti dei conti finanziari, dei conti economico patrimoniali ai documenti contabili e di bilancio; c) il livello minimo di articolazione del piano dei conti per le fasi di riferimento del bilancio; 4. Gli aggiornamenti del piano dei conti sono adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche a seguito della sperimentazione di cui all'art. 38-sexies. Art. 38-quater (Transazione contabile elementare e sua codificazione). - 1. Ogni atto gestionale posto in essere dai funzionari responsabili della gestione del sistema di contabilita' integrata costituisce nelle rilevazioni contabili una transazione elementare. 2. Ciascuna transazione elementare e' caratterizzata da una codifica che consente di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario, economico e patrimoniale. 3. Entro quattro mesi dalla chiusura della sperimentazione di cui all'art. 38-sexies, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti il contenuto della codifica della transazione elementare ed i criteri e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Art. 38-quinquies (Adeguamento SIOPE). - 1. Con le modalita' definite dall'art. 14, comma 8, e in base agli esiti della sperimentazione di cui all'art. 38-sexies, la codificazione SIOPE delle amministrazioni centrali dello Stato e' sostituita con quella prevista dalla struttura del piano dei conti integrato relativamente alla contabilita' finanziaria. 2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato. Art. 38-sexies (Sperimentazione). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'art. 38-ter, comma 3, e' disciplinata un'attivita' di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo, al fine di valutare gli effetti dell'adozione della contabilita' integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni di cui all'art. 25-bis, nonche' della codifica provvisoria di cui al periodo successivo. Con il medesimo decreto e' introdotta una codifica provvisoria delle transazioni elementari di cui all'art. 38-quater, comma 1, al fine di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario economico e patrimoniale.». - Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 recante «Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2011, n. 145. - Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 91 del 2011: «Art. 4 (Piano dei conti integrato). - 1. Al fine di perseguire la qualita' e la trasparenza dei dati di finanza pubblica, nonche' il miglioramento della raccordabilita' dei conti delle amministrazioni pubbliche con il sistema europeo dei conti nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilita' finanziaria, sono tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilita' finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatto secondo comuni criteri di contabilizzazione. 2. Le voci del piano dei conti sono definite in coerenza con il sistema delle regole contabili di cui all'art. 2, comma 2, nonche' con le regole definite in ambito internazionale dai principali organismi competenti in materia, con modalita' finalizzate a garantire il rispetto del regolamento (CE) n. 479/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al Trattato che istituisce la Comunita' europea, e successive modificazioni. 3. Con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2012 su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti: a) le voci del piano dei conti ed il contenuto di ciascuna voce; b) la revisione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, prevedendo come ambito di applicazione le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), e tenendo conto anche di quanto previsto dal titolo III del presente decreto; c) i principi contabili riguardanti i comuni criteri di contabilizzazione, cui e' allegato un nomenclatore contenente le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto suddiviso per tipologia di enti, al quale si conformano i relativi regolamenti di contabilita'. 4. La disciplina di cui alle lettere a) e c) del comma 3 e' redatta in conformita' a quanto previsto al comma 2. I successivi aggiornamenti del piano dei conti, predisposti dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del medesimo Ministero. Ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono definite le codifiche SIOPE secondo la struttura del piano dei conti di cui al presente comma. 5. Il piano dei conti di cui al comma 1, strutturato gerarchicamente secondo vari livelli di dettaglio, individua gli elementi di base secondo cui articolare le rilevazioni contabili assicurate dalle amministrazioni, ai fini del consolidamento e del monitoraggio, nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche, ed in conformita' con quanto stabilito dal comma 3. 6. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni vigilanti, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, per gruppi omogenei di enti che svolgono attivita' similare, ulteriori livelli gerarchici di dettaglio del comune piano dei conti, utili alla rilevazione delle operazioni tipiche svolte dagli stessi e comuni a tutti gli enti del gruppo. Le strutture delle codifiche dei vari comparti devono essere coerenti, al fine di assicurare le informazioni necessarie al consolidamento dei conti di cui al comma 5. 7. Le amministrazioni pubbliche, in relazione alla specificita' delle proprie attivita' istituzionali, definiscono gli ulteriori livelli gerarchici utili alla rilevazione di ciascuna risorsa, ottimizzandone la struttura in funzione delle proprie finalita', fermo restando la riconducibilita' delle voci alle aggregazioni previste dal piano dei conti di cui ai commi 3 e 5. 8. Gli schemi dei regolamenti di cui al presente articolo sono trasmessi alle Camere affinche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro 60 giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i regolamenti possono essere adottati.». - Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario): «Art. 6 (Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici). - 1. - 5. (Omissis). 6. Nelle more dell'attuazione della delega prevista dall'art. 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed al fine di garantire completezza dei dati di bilancio nel corso della gestione, attraverso la rilevazione puntuale dei costi, effettuata anche mediante l'acquisizione dei documenti contenenti le informazioni di cui al comma 5, a decorrere dal 1° gennaio 2013, tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono tenute ad adottare il sistema informativo SICOGE anche ai fini delle scritture di contabilita' integrata economico-patrimoniale analitica. Le predette scritture contabili saranno integrate, per l'acquisto di beni e servizi, con l'utilizzo delle funzionalita' di ciclo passivo rese disponibili dalla Ragioneria Generale dello Stato, al fine della razionalizzazione di tali tipologie di acquisti. (Omissis).». - Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172. - Il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 recante «Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2011, n. 179. - Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 123 del 2011: «Art. 3 (Organi di controllo). - 1. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile sugli atti adottati dalle amministrazioni statali centrali e periferiche e' svolto, rispettivamente, dagli Uffici centrali del bilancio operanti presso ciascuna amministrazione centrale, dall'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dalle Ragionerie territoriali dello Stato secondo il proprio ambito di competenza. 2. Agli effetti del presente decreto, gli Uffici centrali del bilancio, l'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e le Ragionerie territoriali dello Stato sono definiti uffici di controllo, che costituiscono il sistema delle ragionerie. 3. Gli atti di spesa adottati dalle amministrazioni centrali dello Stato sono assoggettati al controllo dei rispettivi Uffici centrali del bilancio e dall'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. 4. Gli atti di spesa adottati dalle amministrazioni periferiche dello Stato sono assoggettati al controllo dalle Ragionerie territoriali dello Stato, secondo la rispettiva competenza. 4-bis. Per particolari e motivate esigenze di carattere organizzativo, anche connesse all'articolazione territoriale delle amministrazioni, le attivita' di controllo degli atti di cui all'art. 5, comma 2, lettere c), e d) ed all'art. 11, comma 3-ter, possono essere affidate, prioritariamente nell'ambito della medesima Regione e per periodi di tempo determinati, ad altre Ragionerie territoriali individuate con determina del Ragioniere generale dello Stato. 5. Gli atti adottati dalle amministrazioni periferiche organizzate su base interprovinciale o interregionale sono sottoposti all'ufficio di controllo territorialmente competente rispetto alla sede dell'ufficio che ha adottato l'atto. Per particolari e motivate esigenze, con determina del Ragioniere generale dello Stato puo' essere stabilita una diversa competenza territoriale. 6. Il controllo sui decreti interministeriali e' svolto dagli Uffici centrali del bilancio individuati in relazione agli stati di previsione della spesa sui quali il decreto produce effetti finanziari. 7. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile sugli atti adottati dagli enti ed organismi pubblici e' svolto dai collegi dei revisori dei conti e sindacali, ai sensi degli articoli 19, e seguenti.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 recante «Regolamento concernente le modalita' di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2013, n. 279, S.O. - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 13 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - legge di semplificazione 2001): «Art. 13 (Disposizioni relative all'attivita' della Corte dei conti e all'accesso alla magistratura della Corte dei conti). - 1. Il parere della Corte dei conti, previsto dall'art. 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sugli schemi di atti normativi del Governo, e' reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. (Omissis).».
Note all'art. 1: - Il testo degli articoli 38-bis, 38-ter e 40 della citata legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle Note alle premesse. - Il testo vigente del comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle Note alle premesse. |
| Allegato 1 PIANO DEI CONTI INTEGRATO Allegato 1.1 - Piano Finanziario (art. 2, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico Allegato 1 PIANO DEI CONTI INTEGRATO Allegato 1.2 - Piano Economico (art. 2, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico Allegato 1 PIANO DEI CONTI INTEGRATO Allegato 1.3 - Piano Patrimoniale (art. 2, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2 (articolo 6, comma 1)
COLLEGAMENTI TRA BILANCIO DELLO STATO E PIANO FINANZIARIO DEL PIANO DEI CONTI (TITOLI DI SPESA V/PDC I LIVELLO)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Schema del piano dei conti integrato
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le amministrazioni centrali dello Stato adottano un piano dei conti integrato, finanziario ed economico-patrimoniale. In sede di prima applicazione, il piano dei conti integrato e' introdotto mediante la sperimentazione di cui all'articolo 5. La struttura del piano dei conti integrato si compone di tre moduli: piano finanziario, piano economico e piano patrimoniale, secondo lo schema di cui all'Allegato 1. 2. Il piano dei conti integrato, come individuato dal comma 1, e' costituito dall'elenco dei conti di natura finanziaria ed economico-patrimoniali, inclusi quelli necessari per le scritture di integrazione e rettifica e gli ammortamenti, utilizzati per le fasi di previsione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato. |
| Art. 3 Livelli di articolazione del piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato
1. I livelli di articolazione del piano dei conti sono adottati nelle fasi del bilancio e per la rappresentazione dei dati finanziari come indicato nel presente articolo. 2. Per la fase della previsione del bilancio finanziario, ai fini del raccordo con le unita' elementari delle entrate e delle spese, il livello minimo di articolazione del piano finanziario per la imputazione dei valori contabili e' costituito dal quarto livello. 3. Per le fasi di gestione e di rendicontazione del bilancio finanziario, per le finalita' di consolidamento e monitoraggio e ai fini del raccordo con le unita' elementari delle entrate e delle spese, il livello minimo di articolazione del piano finanziario delle registrazioni contabili e' costituito dal quinto livello. 4. Per il piano economico il livello minimo di articolazione per la registrazione delle scritture contabili e' costituito dal quinto livello per le fasi di previsione, gestione e rendicontazione. 5. Per il piano patrimoniale il livello minimo di articolazione per la registrazione delle scritture contabili e' costituito dal sesto livello per la fase di rendicontazione. 6. In base agli esiti della sperimentazione prevista dall'articolo 38-sexies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e come previsto dall'articolo 38-quinquies della medesima legge, con le modalita' definite dall'articolo 14, comma 8, della medesima legge, la codificazione SIOPE delle amministrazioni centrali dello Stato e' sostituita da quella prevista dalla struttura del piano dei conti integrato relativamente alla contabilita' finanziaria.
Note all'art. 3: - Il testo degli articoli 38-sexies e 38-quinquies della citata legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle Note alle premesse. - Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009: «Art. 14 (Controllo e monitoraggio dei conti pubblici). - 1. - 7. (Omissis). 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Analogamente il Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita, salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento del piano dei conti, nel suo modulo finanziario, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, e di cui all'art. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che sono effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano dei conti stesso. (Omissis).». |
| Art. 4 Contabilita' finanziaria ed economico-patrimoniale
1. Il piano dei conti integrato di cui all'allegato 1, predisposto in coerenza con il piano dei conti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, costituisce lo strumento per la tenuta della contabilita' integrata, che le amministrazioni centrali dello Stato adottano ai sensi dell'articolo 38-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, affiancando, a fini conoscitivi, la contabilita' economico-patrimoniale alla contabilita' finanziaria. La registrazione degli eventi contabilmente rilevanti ai fini della manifestazione economica e patrimoniale mediante l'utilizzo del piano dei conti e' obbligatoria e indipendente dalle registrazioni sulla contabilita' finanziaria. 2. Ciascun evento contabilmente rilevante deve trovare corrispondenza in una o piu' transazioni contabili elementari, che sono registrate in modo da assicurare: a) la movimentazione di una voce del piano dei conti relativa al modulo finanziario, ove la transazione contabile elementare discenda da un evento contabilmente rilevante ai fini della manifestazione finanziaria; b) la movimentazione delle opportune voci del piano dei conti relative ai moduli economico e patrimoniale, ove la transazione contabile elementare discenda da un evento rilevante ai fini della manifestazione economica e patrimoniale. 3. Ciascuna voce del piano dei conti relativa alla contabilita' finanziaria e' correlata alle corrispondenti voci del piano dei conti relativo alla contabilita' economico-patrimoniale mediante schemi di collegamento predisposti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e pubblicati sul relativo sito internet istituzionale. 4. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 38-bis, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la valorizzazione delle transazioni contabili elementari che discendono da eventi rilevanti ai fini della manifestazione economica e patrimoniale avviene in base alle regole del sistema di contabilita' economica analitica definito ai sensi del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
Note all'art. 4: - Il riferimento al testo del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 e' riportato nelle Note alle premesse. - Il testo dell'art. 38-bis della citata legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle Note alle premesse. - Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 recante «Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, S.O. |
| Art. 5 Sperimentazione
1. Nei termini previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 38-sexies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, viene avviata una attivita' di sperimentazione della durata prevista dal predetto articolo 38-sexies volta a valutare gli effetti dell'adozione della contabilita' integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per le varie fasi di bilancio di cui all'articolo 3, unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni di cui all'articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' della codifica provvisoria dell'articolo 38-quater della medesima legge n. 196 del 2009. 2. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 sono disciplinate le modalita' della sperimentazione del piano dei conti integrato. 3. I livelli di articolazione del piano dei conti, adottati come indicato all'articolo 3, e la loro utilizzazione ai fini delle fasi di bilancio e della rappresentazione dei dati finanziari nei documenti di bilancio, possono essere modificati in relazione agli esiti della sperimentazione di cui al presente articolo. 4. Gli aggiornamenti del piano dei conti integrato relativi ai livelli di articolazione di cui all'articolo 3, sono adottati mediante modifiche al presente regolamento. Le altre modifiche al piano dei conti integrato sono adottate ai sensi dell'articolo 38-ter, comma 4, della legge n. 196 del 2009, anche a seguito della sperimentazione.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 38-sexies della citata legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle Note alle premesse. - Si riporta il testo vigente dell'art. 25-bis della citata legge n. 196 del 2009: «Art. 25-bis (Introduzione delle azioni). - 1. I programmi di spesa, come definiti all'art. 21, comma 2, secondo e terzo periodo, sono suddivisi in azioni. 2. Le azioni costituiscono un livello di dettaglio dei programmi di spesa che specifica ulteriormente la finalita' della spesa rispetto a quella individuata in ciascun programma, tenendo conto della legislazione vigente. 3. Ai fini della loro individuazione, le azioni devono presentare le seguenti caratteristiche: a) raggruppano le risorse finanziarie dedicate al raggiungimento di una stessa finalita', salvo quanto previsto al comma 4; b) specificano la finalita' della spesa in termini di: 1) settori o aree omogenee di intervento; 2) tipologie dei servizi o categorie di utenti; 3) tipi di attivita' omogenee; 4) categorie di beneficiari di trasferimenti o contribuzioni in denaro; 5) ogni altro elemento che descriva esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa; c) corrispondono a insiemi omogenei di autorizzazioni di spesa, sotto il profilo delle finalita'; d) sono significative sotto il profilo finanziario e, quanto piu' possibile, stabili nel tempo. 4. Le azioni possono contenere spese di natura economica diversa. In ogni caso, ai fini della gestione e della rendicontazione, le spese di personale di ciascun programma di spesa sono iscritte all'interno di un'unica azione. 5. A fini conoscitivi, per ciascuna azione, e' assicurata l'analisi della spesa sulla base delle pertinenti voci della classificazione economica, in coerenza con il piano dei conti di cui all'art. 38-ter, distinguendo, in ogni caso, la spesa di parte corrente da quella in conto capitale. 6. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto al comma 3, sono individuate le azioni del bilancio dello Stato. 7. Al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informativi delle istituzioni competenti in materia di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato nonche' di valutare l'efficacia dell'introduzione delle azioni, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in via sperimentale, dall'esercizio 2017 fino alla conclusione dell'esercizio precedente a quello individuato ai sensi del comma 8. Durante il medesimo periodo, la suddivisione dei programmi di spesa in azioni, effettuata ai sensi del comma 1 del presente articolo, riveste carattere meramente conoscitivo e integra quella prevista, ai fini della gestione e della rendicontazione, dall'art. 25, comma 2-bis. 8. Con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si svolge la sperimentazione di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei conti, predispone una relazione annuale in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni, da trasmettere alle Camere entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto generale dello Stato di cui all'art. 35. In relazione all'esito positivo di tale valutazione e all'adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 7, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito l'esercizio finanziario a decorrere dal quale le azioni costituiscono le unita' elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della relazione di cui al primo periodo, possono essere modificate le azioni individuate ai sensi del comma 6. 8-bis. Conclusa la sperimentazione di cui al comma 7, l'elenco delle azioni puo' essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In ogni caso, i decreti di variazioni di bilancio conseguenti all'approvazione di nuovi leggi, ricorrendone i presupposti, possono istituire nuove azioni e modificare quelle esistenti, anche nelle more della sperimentazione di cui al comma 7.». - Il testo degli articoli 38-quater e 38-ter, comma 4, della citata legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle Note alle premesse. |
| Art. 6 Collegamenti con i documenti contabili e di bilancio
1. I collegamenti dei conti finanziari e di quelli economico patrimoniali ai documenti contabili e di bilancio sono riportati nell'Allegato 2. 2. In relazione agli esiti della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono essere ridefiniti i collegamenti dei conti finanziari e di quelli economico patrimoniali ai documenti contabili e di bilancio con valutazione della possibilita' di utilizzare il piano dei conti integrato quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica del bilancio dello Stato.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 38-sexies della citata legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle Note alle premesse. |
| Art. 7 Strumenti per la classificazione
1. Al fine di facilitare la classificazione delle transazioni elementari nelle voci del piano dei conti, le amministrazioni centrali dello Stato utilizzano il glossario e gli schemi di collegamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, declinati secondo le loro specificita' contabili e pubblicati sul sito internet istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 2. In relazione agli esiti della sperimentazione, il glossario e gli schemi di collegamento di cui al comma 1 sono aggiornati e pubblicati sul sito internet istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, considerando le specificita' del bilancio dello Stato.
Note all'art. 7: - Il riferimento al testo del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 e' riportato nelle Note alle premesse. |
| Art. 8 Controlli
1. Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato esercitano l'attivita' di monitoraggio e controllo sulla correttezza delle scritture contabili adottate dalle amministrazioni centrali dello Stato, incluse le loro articolazioni periferiche, e sull'applicazione delle disposizioni del presente regolamento. 2. Il decreto di cui all'articolo 5, comma 2, disciplina le modalita' di controllo per la fase della sperimentazione. 3. Le modalita' di controllo a regime, definite a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 5, sono adottate mediante modificazioni del presente regolamento. 4. Come previsto dall'articolo 38-bis, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e al termine della sperimentazione di cui all'articolo 5, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti, si coordinano, anche mediante convenzioni, per le procedure di controllo contabile di rispettiva competenza, ivi compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure.
Note all'art. 8: - Il testo del comma 2 dell'art. 38-bis della citata legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle Note alle premesse. |
| Art. 9 Disposizioni d'attuazione e finanziarie
1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono all'attuazione degli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 novembre 2018
MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Tria, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2018 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1573
Note all'art. 9: - Si riporta il testo vigente dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 90 del 2016: «Art. 11 (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, pari a euro 13.844.000 per l'anno 2016, a euro 12.212.000 per l'anno 2017, a euro 11.444.000 per l'anno 2018 e a euro 2.500.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. |
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