Gazzetta n. 297 del 22 dicembre 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 6 dicembre 2018 |
Diniego dell'abilitazione al Centro studi Gestalt-Scuola di specializzazione in psicoterapia della Gestalt ad istituire e ad attivare nella sede di Ascoli Piceno un corso di specializzazione in psicoterapia. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per la formazione superiore e per la ricerca
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza; Visto in particolare, l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalita' di cui al richiamato comma 5; Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Vista l'istanza e le successive integrazioni con cui il «Centro studi Gestalt - Scuola di specializzazione in psicoterapia della Gestalt» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Ascoli Piceno - via Urbino, 5 - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 12 unita' e, per l'intero corso, a 48 unita'; Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, nella riunione del 29 novembre 2018, ha espresso parere negativo sull'istanza di riconoscimento, rilevando che la validita' scientifica dell'indirizzo teorico metodologico (psicoterapia della Gestalt) non risulta adeguatamente documentata nella relazione da letteratura recente (che pure esiste, p.es. Stevens et al. 2014; Mullings et al 2017). Invece, nella relazione si da' un preponderante rilievo a nozioni e considerazioni, come quelle relative all'infant research e agli sviluppi delle neuroscienze sociali, tipicamente gia' acquisite dagli allievi ed espresse in termini piu' adatti alla divulgazione e alle mode culturali che non alla dimostrazione delle capacita' critiche e della considerazione delle evidenze scientifiche necessarie ad assicurare una qualifica formazione ai futuri psicoterapeuti. Non risulta, inoltre, adeguatamente prospettato il razionale e il carattere esperienziale del percorso formativo. Si rileva, inoltre, che la denominazione proposta confonde i nomi dell'ente erogante e del corso. L'audizione ha ampiamente confermato i limiti rilevati; Ritenuto che, per i motivi sopraindicati, l'istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;
Decreta:
Art. 1
L'istanza di riconoscimento proposta dal «Centro Studi Gestalt - Scuola di specializzazione in psicoterapia della Gestalt», con sede in Ascoli Piceno - via Urbino, 5 - per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 e' respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2018
Il Capo del Dipartimento: Valditara |
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