Gazzetta n. 295 del 20 dicembre 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 6 dicembre 2018 |
Modalita' dell'attivita' formativa per lo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto 31 maggio 1999, n. 164. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 concernente disposizioni in materia di assistenza fiscale, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Visto l'art. 7, comma 1, del citato decreto 31 maggio 1999, n. 164, che prevede che lo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale e' subordinato al rilascio di autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate; Visto l'art. 7, comma 2, lettera d), del citato decreto 31 maggio 1999, n. 164 come sostituito dall'art. 1, comma 617, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 il quale prevede che alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale deve essere allegata una relazione tecnica dalla quale emerga, tra l'altro, il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneita' tecnico-organizzativa del centro di assistenza fiscale, la formula organizzativa, i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attivita' e adeguati livelli di servizio nonche' il piano di formazione del personale, differenziato in base alle funzioni svolte dalle diverse figure professionali che operano nei centri; Visto l'art. 7, comma 2-bis, del citato decreto 31 maggio 1999, n. 164, inserito dall'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il quale prevede che i centri per lavoratori dipendenti, dopo il primo anno di attivita', presentano entro il 31 gennaio, con riferimento all'anno precedente, una relazione sulla capacita' operativa e sulle risorse umane utilizzate anche in ordine alla tipologia di rapporti di lavoro instaurati e alla formazione svolta, sull'affidamento a terzi dell'attivita' di assistenza fiscale e sui controlli effettuati volti a garantire la qualita' del prodotto, la qualita' e l'adeguatezza dei livelli di servizio, sul numero di dichiarazioni validamente trasmesse all'Agenzia delle entrate; Visto infine il citato art. 7, comma 2, lettera d), ultimo periodo, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' dell'attivita' formativa tenendo conto delle diverse figure professionali, l'unita' di misura per la valutazione della formazione e le modalita' di attestazione e di verifica dello svolgimento della formazione;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto: a. per «C.A.F.» si intende un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati di cui all'art. 32, comma 1, lettere d), e) e f) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; b. per «strutture del C.A.F.» si intendono tutte le sedi del C.A.F., comprese quelle individuate ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'art. 11 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, quest'ultimo inserito dall'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; c. per «attivita' formativa» si intende l'attivita' promossa, organizzata e fornita dai C.A.F. ai propri operatori, anche tramite soggetti terzi, ai fini del corretto svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale e comprende sia le attivita' di formazione che le attivita' di aggiornamento; d. per «credito formativo» si intende la misura dell'impegno richiesto per l'assolvimento dell'obbligo e della rilevanza dell'attivita' formativa in relazione alle specifiche finalita' previste dal presente decreto ed e' pari ad un'ora per la frequenza dei corsi di formazione e di aggiornamento; e. il «periodo formativo» e' l'arco temporale di un anno (1° agosto - 31 luglio) entro il quale si valuta, per il periodo di assistenza fiscale, lo sviluppo della formazione e dell'aggiornamento che assolve all'obbligo formativo; f. il «R.A.F.» e' il responsabile dell'assistenza fiscale di cui all'art. 12 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 che, ai fini del presente decreto, e' responsabile del processo della formazione degli operatori; g. il «coordinatore della formazione» e' colui che, su incarico del R.A.F., gestisce il piano formativo annuale. |
| Art. 2
Formazione e aggiornamento
1. Le attivita' di formazione sono dirette all'acquisizione di competenze specialistiche e di conoscenze scientifiche e tecniche indispensabili al corretto svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale. Le attivita' di aggiornamento sono dirette al mantenimento, all'adeguamento e allo studio integrato delle novita' fiscali nonche' all'approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale. Le attivita' di aggiornamento possono essere dirette anche all'approfondimento di singoli argomenti. 2. Le attivita' di formazione e di aggiornamento sono rivolte agli operatori e agli addetti all'assistenza fiscale che operano nelle strutture dei C.A.F.. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione nei confronti: a. degli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e in quello dei consulenti del lavoro, tenuto conto degli obblighi di formazione e aggiornamento continui gia' previsti dalla normativa vigente per gli esercenti professioni regolamentate; b. degli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, limitatamente all'attivita' di formazione. |
| Art. 3
Organizzazione delle attivita' formative
1. Presso ogni C.A.F. deve essere identificato un coordinatore della formazione che, in accordo con il R.A.F. responsabile della formazione degli operatori, stabilisce un piano annuale delle attivita' formative da svolgere in relazione al successivo periodo di assistenza fiscale. 2. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata prestata l'assistenza fiscale il coordinatore della formazione redige un resoconto, approvato dal R.A.F. responsabile della formazione, in merito al piano formativo e alle relative modalita' di espletamento adottate, all'elenco dei partecipanti nonche' all'ammontare dei crediti formativi conseguiti da ogni singolo discente rispetto alle attivita' svolte e al riscontro verificato durante l'anno di assistenza fiscale prestata. Il resoconto e i relativi documenti sono conservati per un periodo non inferiore ai successivi tre anni. 3. L'attivita' formativa deve terminare prima dell'inizio del periodo di assistenza fiscale rispetto alla quale sono stati organizzati gli interventi formativi ovvero prima dell'immissione degli operatori nell'attivita' di assistenza fiscale. 4. L'attestato di partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento deve essere conservato, anche in formato elettronico, per tutta la durata dell'attivita' di assistenza fiscale e deve essere accessibile nei luoghi dove si svolge l'assistenza stessa. |
| Art. 4
Attivita' formative e metodologie didattiche
1. L'attivita' di formazione e di aggiornamento e' svolta mediante la frequenza di corsi e la partecipazione a seminari e convegni con finalita' tecnico-pratiche nelle materie del diritto tributario. L'attivita' formativa prendera' in oggetto, in particolare, il contenuto e le modalita' di presentazione della dichiarazione dei redditi, l'adempimento dichiarativo a carico delle persone fisiche, nonche' le disposizioni di settore relative all'assistenza fiscale. 2. Fra gli operatori impiegati nell'attivita' di assistenza possono essere identificati soggetti formati e aggiornati che possono essere impiegati come formatori per gli altri operatori. 3. L'attivita' formativa e' proposta in lezione frontale o tramite videoconferenze, con proposizione di casi e successiva disamina, esercitazione, simulazione. Nell'erogazione dell'attivita' formativa e' possibile fare ricorso a strumenti di supporto cartacei, telematici, audiovisivi e altri utili all'efficacia della stessa attivita' formativa. 4. L'attivita' formativa puo' essere proposta anche con modalita' e-learning prevedendo valutazioni intermedie riscontrabili sui sistemi informativi in merito all'apprendimento. 5. Gli eventi formativi possono essere organizzati internamente con personale qualificato, avvalendosi di associazioni, reti e consorzi fra C.A.F. o di soggetti terzi qualificati. 6. L'ammissione al corso di formazione deve essere subordinata al superamento di un test di ingresso. Il test d'ingresso puo' non essere effettuato se l'operatore e' stato formato in anni precedenti. 7. Le metodologie didattiche indicate nel presente articolo devono essere adeguate ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'art. 2 del presente decreto. Il grado di apprendimento deve essere verificato tramite esami periodici. 8. Il rilascio di un attestato di partecipazione deve essere subordinato al superamento di un esame. |
| Art. 5
Crediti formativi
1. I crediti formativi sono attribuiti limitatamente alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente decreto mediante la frequenza delle descritte attivita' formative. Un credito formativo e' pari ad un'ora per la frequenza dei corsi di formazione e di aggiornamento. Le ore di partecipazione a seminari e convegni sono riconosciute limitatamente a quelle impiegate per le attivita' di cui al comma 1 dell'art. 4. 2. Per la partecipazione ai corsi e agli eventi formativi di durata superiore a un giorno, i crediti formativi sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione con profitto dell'operatore all'intero evento. 3. Con riferimento alle funzioni svolte dalle figure professionali che operano nei C.A.F., e' necessario assicurare il seguente livello minimo di aggiornamento annuale: a. 40 crediti per gli operatori impiegati nell'attivita' di elaborazione e controllo; b. 30 crediti per gli operatori impiegati nell'attivita' di elaborazione e controllo con piu' di tre anni di esperienza anche in C.A.F. diversi. 4. Per l'attivita' di formazione diretta agli operatori alla prima esperienza deve essere assicurato un livello minimo di formazione pari a 100 crediti. 5. In fase di prima applicazione del presente decreto, ai fini della determinazione del livello minimo di attivita' formativa annuale, si tiene conto dell'esperienza acquisita negli anni pregressi. |
| Art. 6
Verifica
1. L'Agenzia delle entrate effettua i controlli, relativamente all'attivita' formativa, circa il rispetto dei requisiti minimi indicati nel presente decreto nell'ambito delle attivita' previste dal decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 dicembre 2018
Il Ministro: Tria |
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