Gazzetta n. 292 del 17 dicembre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 7 dicembre 2018
Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
Visto l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;
Viste le richieste dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione province d'Italia (U.P.I.) di differimento del predetto termine per tutti gli enti locali, in coerenza con le esigenze di attuazione dei provvedimenti legislativi in itinere e con l'obiettivo di evitare la necessita' di ulteriori successive proroghe;
Considerato che gli enti locali in sede di predisposizione dei bilanci di previsione 2019/2021, non dispongono ancora in maniera completa di dati certi in ordine alle risorse finanziarie disponibili, in quanto la legge di bilancio per l'anno 2019, che disciplina tale aspetto, e' tuttora in corso di approvazione;
Ritenuto pertanto necessario e urgente differire, per i suddetti motivi, il termine della deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2019/2021;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 22 novembre 2018, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Articolo unico
Differimento del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2019/2021
degli enti locali

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali e' differito al 28 febbraio 2019.
2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2018

Il Ministro: Salvini
 
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