Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 21 novembre 2018
Revoca dell'abilitazione dell'«Istituto di ricerca clinica in psicosomatica-psicoanalitica Arminda Aberastury» ad istituire e ad attivare, nella sede di Perugia, corsi di specializzazione in psicoterapia.



IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per la formazione superiore e per la ricerca

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto in data 30 maggio 2002, con il quale l'«Istituto di ricerca clinica in psicosomatica-psicoanalitica Arminda Aberastury» e' stato abilitato ad istituire e ad attivare, nella sede di Perugia, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;
Vista la nota prot. 20051 del 3 luglio 2018, con la quale il Ministero ha comunicato l'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge, n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la nota pervenuta con prot. 21096 del 12 luglio 2018, con la quale il predetto istituto ha chiesto la revoca dell'abilitazione;
Visto l'art. 4, comma 4 del precitato decreto, n. 509/1998, secondo cui la revoca e', comunque, disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attivita' formativa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, e' revocata all'«Istituto di ricerca clinica in psicosomatica-psicoanalitica Arminda Aberastury» l'abilitazione ad istituire e ad attivare, nella sede di Perugia, corsi di specializzazione in psicoterapia, adottata con decreto in data 30 maggio 2002.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2018

Il Capo del Dipartimento: Valditara
 
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