Gazzetta n. 287 del 11 dicembre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 12 ottobre 2018
Modalita' per l'iscrizione nell'elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca della lampuga (Coryphaena hippurus) condotta con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce («FAD»).


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2009, in particolare l'art. 28 - delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in particolare l'art. 98;
Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto il regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2012, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche, concernente il rilascio delle licenze di pesca per l'esercizio della pesca marittima;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012 concernente l'adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2017, registrato alla Corte dei conti in data 29 marzo 2017, reg./ fl.n. 212, con il quale e' stato conferito al dott. Riccardo Rigillo, dirigente di seconda fascia, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;
Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita';
Ravvisata la necessita' di disciplinare il rilascio delle autorizzazioni per la pesca della lampuga (Coryphaena hippurus) condotta con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce («FAD»);
Ritenuto al contempo necessario garantire un corretto equilibrio tra la disponibilita' delle risorse e l'attivita' di cattura in mare, ragione per cui le imprese di pesca sono comunque tenute ad effettuare il relativo recupero delle giornate;

Decreta:

Art. 1
Elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca della
lampuga (Coryphaena hippurus) condotta con l'uso di dispositivi di
concentrazione del pesce («FAD»).

1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 1343/2011, e' istituito, presso la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (di seguito Direzione generale) di questo Ministero, l'elenco nazionale (di seguito elenco) delle imbarcazioni autorizzate alla pesca della lampuga (Coryphaena hippurus) condotta con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce («FAD») regolarmente contrassegnati ai sensi dell'art. 8 del regolamento (UE) n. 404/11.
 
ALLEGATO 1: Modulo d'iscrizione/rinnovo/cancellazione/sostituzione
dell'iscrizione nell'elenco delle imbarcazioni autorizzate alla
pesca professionale della lampugna con FAD

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'elenco, gli interessati (armatori o proprietari), in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2, devono farne apposita richiesta alla Direzione generale, in bollo e con firma autenticata (vale per autentica anche la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita') prodotta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentata direttamente al Ministero ovvero trasmessa tramite pec (pemac3@pec.politicheagricole.gov.it), a decorrere dal 1° aprile e fino al 31 maggio 2019, utilizzando il modello di cui all'allegato 1 del presente decreto.
2. Alla richiesta deve essere allegata copia della seguente documentazione:
a) licenza di pesca e/o attestazione provvisoria in corso di validita';
b) qualsivoglia documento e/o certificazione (log-book, giornale di pesca, dichiarazioni di cattura e/o sbarco, documenti commerciali, dichiarazioni degli Uffici marittimi di iscrizione, ecc.) comprovante la pesca degli esemplari di lampuga effettivamente catturati con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce («FAD») e/o commercializzati nel corso del biennio 2017-2018.
3. La Direzione generale, constatato il rispetto di quanto stabilito ai precedenti commi 1 e 2, provvede a formalizzare l'iscrizione nell'elenco, mediante rilascio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009, della relativa autorizzazione di pesca.
4. Le istanze pervenute oltre il predetto termine (1° aprile - 31 maggio), ovvero carenti dei requisiti di cui al precedente comma 3, sono dichiarate inammissibili.
5. La predetta autorizzazione di pesca e' valida dal 15 agosto al 31 dicembre di ogni anno.
 
Art. 3

1. A decorrere dal 1° aprile e fino al 31 maggio dell'anno successivo alla data di primo rilascio e/o successivo rinnovo, gli interessati (armatori o proprietari), possono richiederne il rinnovo alla Direzione generale, secondo la procedura descritta al presente articolo.
2. Durante il periodo di validita' o in fase di rinnovo della predetta autorizzazione di pesca, gli interessati (armatori o proprietari) possono richiedere alla Direzione generale (allegato 1) la cancellazione definitiva dall'elenco, ovvero la sostituzione, debitamente motivata e comprovata, dell'imbarcazione originariamente iscritta nell'elenco, con altra di similari caratteristiche tecniche di stazza e potenza (GT e kW).
 
Art. 4

A decorrere dal 1° aprile e fino al 31 maggio di ogni anno, la Direzione generale procede alla revisione formale dell'elenco, consentendo eventuali ulteriori iscrizioni, laddove ne ricorrano i presupposti di cui al presente articolo e fatte salve diverse disposizioni eventualmente adottate in ambito internazionale e/o unionale.
Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo, e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2018

Il direttore generale: Rigillo

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2018 Ufficio controllo atti del MISE e MIPAAF, reg. n. 1-847
 
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