Estratto determina IP n. 751 del 20 novembre 2018
Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: e' autorizzata l'importazione parallela del medicinale FLUIMUCIL GRANULES FOR ORAL SUSPENSION 600 mg 20 Sachet dalla Grecia con numero di autorizzazione 26564/25-04 - 2013, intestato alla societa' Chiesi Hellas e prodotto da Zambon Switzerland LTD, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina. Importatore: Medifarm S.r.l. con sede legale in via Tiburtina, 1166/1168 - 00156 Roma, RM. Confezione: «Fluimucil» «600 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine. Codice A.I.C.: 041686039 (in base 10) 17S50R (in base 32). Forma farmaceutica: granulato per soluzione orale. Composizione: una bustina contiene: principio attivo: 600 mg di N-acetilcisteina. eccipienti: aspartame, beta-carotene 1% CWS/M, aroma arancio, sorbitolo. Come conservare «Fluimucil»: conservare a temperatura inferiore ai 25°C. Officine di confezionamento secondario: Mediwin Limited, Units 13 martello enterprise centre Courtwick Lane Littlehampton BN17 7PA United Kingdom.
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Confezione: «Fluimucil» «600 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine. Codice A.I.C.: 041686039. Classe di rimborsabilita': C (nn). La confezione sopradescritta e' collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.
Classificazione ai fini della fornitura
Confezione: «Fluimucil» «600 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine. Codice A.I.C.: 041686039. RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.
Stampati
Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprieta' industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse
Il titolare dell'AIP e' tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui e' venuto a conoscenza, cosi' da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza. Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |