Gazzetta n. 277 del 28 novembre 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 3 ottobre 2018 |
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati - Riparto di euro 321.116.384,00. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante «Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015»; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, con il quale si dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie approvano con decreto i criteri per la formulazione di un Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli IACP sia attraverso il ripristino degli alloggi di risulta sia per il tramite della manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico, statico e del miglioramento sismico degli immobili; Visto il comma 2 del medesimo art. 4 che dispone che il Programma di recupero di cui al comma 1 nonche' gli interventi di cui al successivo art. 10, comma 10, sono finanziati con le risorse rinvenienti dalle revoche di cui all'art. 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, nel limite massimo di 500 milioni di euro che affluiscono ad un fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto l'art. 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che per le finalita' di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, autorizza la spesa complessiva di 130 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 40 milioni di euro per l'anno 2018, e dispone l'utilizzo dell'importo complessivo di 270,431 milioni di euro derivanti dalle revoche disposte dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in ragione di 34,831 milioni di euro per l'anno 2014, di 6,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di 30,277 milioni di euro per l'anno 2018, di 39,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 33,019 milioni di euro per l'anno 2021 e di 24,973 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie in data 16 marzo 2015, emanato in attuazione dell'art. 4, comma 1 del citato decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2015, n. 116 con il quale sono stati approvati i criteri per la formulazione di un Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli IACP; Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del richiamato decreto 16 marzo 2015, il Programma di recupero risulta articolato in due distinte linee di intervento: a) interventi di non rilevante entita' di importo inferiore a 15.000 euro per alloggio finalizzati a rendere prontamente disponibili gli alloggi sfitti mediante lavorazioni di manutenzione ed efficientamento; b) interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria nel limite di 50.000 euro per alloggio; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 4, del richiamato decreto 16 marzo 2015 che dispone che entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione dello stesso decreto le regioni, verificata la rispondenza delle proposte pervenute ai criteri di cui all'art. 1, dichiarano l'ammissibilita' a finanziamento delle proposte di intervento pervenute nel limite delle risorse ripartite per ciascuna linea di intervento e trasmettano i relativi elenchi, predisposti in ordine di priorita' al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa ai fini della ammissione a finanziamento degli interventi e assegnazione alle regioni delle risorse, nei limiti delle disponibilita' finanziarie annuali, mediante apposito decreto ministeriale con il quale sono stabilite, altresi', le modalita' di trasferimento delle risorse assegnate e di applicazione delle misure di revoca; Visto il decreto direttoriale 12 ottobre 2015, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2015 reg. 1 fg. 3344 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2015, con il quale sono stati ammessi a finanziamento gli interventi compresi negli elenchi di linea a) e b) trasmessi dalle regioni unitamente agli elenchi contenenti le proposte eccedenti il limite delle risorse disponibili, assegnate le relative risorse nonche' stabilite le modalita' di trasferimento delle risorse assegnate e di applicazione delle misure di revoca; Visto l'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (stabilita' 2017) che istituisce un fondo che consente il finanziamento di interventi in vari settori, compresa l'edilizia pubblica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, con il quale e' stata disposta la ripartizione della rimanente quota del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese; Considerato che a valere sul citato fondo e' stata attribuita sul capitolo 7442 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la somma di euro 321.116.384,00 a fronte del fabbisogno complessivo di euro 386.193.547,87 da destinare al finanziamento degli interventi di linea b) non finanziati per carenza di risorse e contenuti in appositi elenchi trasmessi dalle regioni; Visto il decreto direttoriale 21 dicembre 2017, n. 13255 pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2018 con il quale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto 12 ottobre 2015 sono state approvate le modifiche o le integrazioni agli elenchi degli interventi ammessi a finanziamento nonche' agli elenchi delle proposte eccedenti il limite delle risorse disponibili per entrambe le linee di intervento del programma; Considerato che sul sistema per la gestione integrata della contabilita' economica e finanziaria per le amministrazioni centrali dello Stato risulta allocata sul cap. 7442, p.g. 2 per le annualita' 2018-2027 e 2029 la richiamata somma di euro 321.116.384,00; Ravvisata la necessita' di procedere al riparto della disponibilita' di euro 321.116.384,00 quanto al 65% utilizzando i fabbisogni regionali eccedenti di linea b) come accertati con il decreto direttoriale 21 dicembre 2017, n. 13255 e quanto al restante 35% applicando i coefficienti di riparto di cui alla tabella 2 allegata al decreto interministeriale 16 marzo 2015, riparametrati per tener conto della mancata assegnazione di risorse alle province autonome di Trento e Bolzano; Vista la nota della Conferenza delle regioni e delle province autonome n. 18/112/CU01/C4 del 13 settembre 2018 con la quale e' stato ritenuto opportuno destinare la somma di euro 6.422.327,68, pari al 2% delle risorse da ripartire, come contributo di solidarieta' alla regione Liguria distribuito proporzionalmente tra tutte le altre regioni, per sopperire, seppure parzialmente, al disagio abitativo conseguente alla tragedia della citta' di Genova del 14 agosto 2018; Ritenuto pertanto di assegnare alla regione Liguria l'intera somma di euro 6.422.327,68 unitamente all'erogazione dell'annualita' 2018; Vista la sentenza della Corte costituzionale 7 marzo 2018, n. 74; Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nella seduta del 13 settembre 2018;
Decreta: Articolo unico
1. Per l'ulteriore finanziamento degli interventi previsti dall'art. 2, comma 1, lett. b) del decreto interministeriale 16 marzo 2015 n. 97, a partire dagli interventi di cui al decreto direttoriale 21 dicembre 2017 n. 13255, e' effettuato il riparto tra le regioni delle risorse pari ad euro 321.116.384,00 di cui all'art. 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, iscritte sul capitolo 7442 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo la tabella 1 che forma parte integrante del presente decreto. 2. Gli interventi compresi negli elenchi regionali relativi alle eccedenze quantificate con il richiamato decreto 21 dicembre 2017 ovvero i nuovi interventi individuati ai sensi del presente decreto sono ammissibili al finanziamento esclusivamente se muniti di quadro tecnico-economico e di cronoprogramma approvati dagli enti attuatori. 3. I provvedimenti regionali di concessione delle risorse sono assunti entro novanta giorni dalla comunicazione ministeriale dell'avvenuta validazione del decreto di trasferimento delle risorse. Per i comuni capoluogo di Regione il termine di cui al periodo precedente e' elevato a centoventi giorni. Gli interventi finanziati sono avviati entro dodici mesi dalla data del provvedimento regionale di concessione del contributo e ultimati entro ventiquattro mesi dalla data di avvio dei lavori. 4. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 3 determina la sospensione dei relativi finanziamenti. I responsabili regionali dei programmi propongono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa, entro quindici giorni dalla scadenza dei richiamati termini, le iniziative da adottare per avviare o ultimare gli interventi. Il Ministero riscontra le proposte regionali entro trenta giorni, decorsi i quali le stesse si intendono accolte. In caso di interruzioni o sospensioni del termine per richieste di chiarimenti, il procedimento deve comunque concludersi entro sessanta giorni. 5. In mancanza di puntuali indicazioni da parte dei responsabili regionali per la risoluzione delle riscontrate criticita' tecnico-amministrative, le risorse non utilizzate vengono revocate con decreto ministeriale. 6. Le risorse revocate di cui al comma 5 sono riassegnate, annualmente, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa comunicazione alla Conferenza unificata, secondo un criterio di proporzionalita' alle Regioni che presentano uno stato di avanzamento dei lavori superiore alla media annuale di avanzamento del Programma nazionale registrata nell'annualita' di riferimento. 7. Le quote spettanti a valere sull'annualita' 2018 sono trasferite alle regioni successivamente alla registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo ed in ragione della loro effettiva disponibilita' mentre le quote relative alle annualita' dal 2019 al 2027 e quella relativa al 2029 (tabella 2 e tabella 3) sono trasferite all'avverarsi della condizione prevista all' art. 4, comma 4, del decreto direttoriale 12 ottobre 2015. 8. Attesa la necessita' di provvedere a un monitoraggio che garantisca un'effettiva ed efficace verifica dell'avanzamento dei programmi, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adegua, entro sei mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento, il sistema di monitoraggio e istituisce uno specifico Comitato tecnico di monitoraggio con la partecipazione delle regioni e dell'Anci. Il presente decreto sara' pubblicato, successivamente alla registrazione degli organi di controllo, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 ottobre 2018
Il Ministro: Toninelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2018 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2779 |
| TAB.1
PROGRAMMA DI RECUPERO EX ART. 4 COMMA 1 L. 80/2014 INTERVENTI DI LINEA B Riparto euro 321.116.384,00 ex art. 1 comma 140 legge 11.12.2016, n. 232 (stabilita' 2017)
Parte di provvedimento in formato grafico TAB.2
PROGRAMMA RECUPERO INTERVENTI LINEA B) Riparto della somma di euro 112.390.734,40 (35% delle risorse disponibili) relativa alle annualita' 2018-2027 e 2029 risorse ex comma 140 legge 11.12.2016, n. 232 (con coefficienti D.I. 16.03.2015)
Parte di provvedimento in formato grafico TAB.3
PROGRAMMA RECUPERO INTERVENTI LINEA B) Riparto della somma di euro 208.725.649,60 (65% delle risorse disponibili) relativa alle annualita' 2018-2027 e 2029 risorse ex comma 140 legge 11.12.2016, n. 232 (con coefficienti fabbisogno eccedente)
Parte di provvedimento in formato grafico |
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