Gazzetta n. 276 del 27 novembre 2018 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI |
PROVVEDIMENTO 14 novembre 2018 |
Criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto, di cui all'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27. (Provvedimento n. 79). |
|
|
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012 , n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013; Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'istituto con delibere n. 112 del 9 dicembre 2014, n. 70 del 4 agosto 2015, n. 77 del 23 settembre 2015, n. 102 del 25 novembre 2015 e n. 6 del 19 gennaio 2017, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), dello statuto dell'IVASS; Visti gli articoli 141, 148 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 2009, n. 28, in particolare l'art. 13 recante «Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione; Visto il regolamento ISVAP n. 22, del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al titolo VIII (bilancio e scritture contabili) capo I (disposizioni generali sul bilancio), capo II (bilancio di esercizio) e capo V (revisione contabile) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private; Visto il regolamento ISVAP n. 27, del 14 ottobre 2008, concernente la tenuta dei registri assicurativi di cui all'art. 101 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private; Visto l'art. 29 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, che attribuisce all'IVASS il potere di individuare un criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra le imprese nell'ambito del risarcimento diretto; Visto l'art. 30 della legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha modificato il comma 1.bis dell'art. 29 della legge 24 marzo 2012, n. 27, assegnando all'IVASS il compito di revisionare il criterio per il calcolo delle compensazioni, qualora lo stesso non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi; Visto il regolamento IVASS n. 3, del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto e, in particolare, l'art. 9 (Revisione degli atti di regolazione) che prevede che gli atti di regolazione sono sottoposti a revisione periodica, almeno ogni tre anni, ai fini dell'adeguamento all'evoluzione delle condizioni di mercato e degli interessi dei contraenti, assicurati e aventi diritto alla prestazione assicurativa; Considerata la necessita' di implementare, sulla base della esperienza registrata e dei risultati osservati nei primi anni di applicazione del modello, il criterio individuato al fine di incentivare l'efficienza produttiva delle imprese assicurative e in particolare di controllare i costi dei rimborsi e di individuare le frodi;
Adotta il seguente provvedimento:
Art. 1 Fonti normative
1. Il presente provvedimento e' adottato ai sensi dell'art. 150 (Disciplina del sistema di risarcimento diretto), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, e dell'art. 29 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27. |
| Allegato 1
INCENTIVI E PENALIZZAZIONI CARD: NOTA METODOLOGICA
PROVVEDIMENTO IVASS N. 79
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni e le classificazioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dal regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione europea, dal regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 e dal regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008. 2. Agli effetti del presente provvedimento si intendono per: a) «AIA»: Archivio integrato antifrode di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2015, n. 108; b) «autoveicoli»: autovetture, autobus, autocarri, motocarri e macchine operatrici; c) «CARD»: la Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254; d) «CARD-CID»: la parte seconda della convenzione CARD per l'indennizzo diretto dei danni relativi ai conducenti, ai veicoli e alle cose trasportate di proprieta' dei conducenti o dei proprietari dei veicoli; e) «CARD-CTT»: la parte terza della convenzione CARD per l'esercizio del diritto di rivalsa per i danni relativi ai terzi trasportati e alle cose di proprieta' dei terzi trasportati; f) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74; g) Comitato tecnico: comitato previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 18 luglio 2006; h) «forfait»: il costo medio del danno stabilito dal Comitato tecnico; i) «impresa»: l'impresa di assicurazione autorizzata in Italia all'esercizio dell'attivita' nel ramo r.c. auto e le imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri o aderenti allo Spazio economico europeo che operano nel territorio della Repubblica e che abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto; j) «impresa gestionaria»: l'impresa di assicurazione del danneggiato che gestisce il sinistro e corrisponde il risarcimento nell'ambito del sistema di risarcimento diretto; k) «incentivi»: incentivi o penalizzazioni; l) «macroarea»: raggruppamento di province individuato dal Comitato tecnico all'interno della Relazione annuale ai fini del calcolo del forfait; m) «macroclasse»: raggruppamento di tipologie di veicoli; n) «partita di danno»: l'insieme dei danni afferenti il medesimo danneggiato o trattati nell'ambito della medesima tipologia di gestione; o) «risarcimento diretto»: la procedura di risarcimento prevista dagli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; p) «score medio-alto»: Indicatore sintetico, di cui all'art. 7 del provvedimento IVASS n. 47 del 1° giugno 2016, che compendia il relativo livello di anomalia del sinistro; q) «sinistri CARD»: i sinistri gestiti mediante la procedura di risarcimento diretto, trattati dall'impresa gestionaria; r) «sinistri CARD-CID»: i sinistri e/o le partite di danno relative alla convenzione CARD-CID (danni alle cose e/o lesioni di lieve entita' del conducente, ai sensi dell'art. 139 del Codice); s) «sinistri CARD-CTT»: i sinistri e/o le partite di danno relative alla convenzione CARD-CTT (lesioni alle persone trasportate); t) «stanza di compensazione»: il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra le imprese partecipanti alla convenzione CARD, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254. |
| Art. 3 Oggetto del provvedimento
1. Il presente provvedimento disciplina, nell'ambito della procedura di risarcimento diretto, i criteri di calcolo dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie e definisce i parametri di calibrazione. |
| Art. 4 Ambito di applicazione
1. Il presente provvedimento si applica alle imprese di assicurazione aderenti al sistema di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, con i limiti di cui al successivo art. 5, comma 3. |
| Art. 5 Criteri di calcolo delle compensazioni
1. Con riferimento alla convenzione «CARD-CID», le compensazioni dei rapporti economici per i danni al veicolo assicurato, alla persona del conducente e alle cose trasportate di proprieta' del conducente o del proprietario del veicolo, sono effettuate nel corso dell'esercizio sulla base di un costo medio unico determinato annualmente dal Comitato tecnico. Il costo medio unico e' calcolato in base alle rilevazioni contabili della Stanza di compensazione per le macroclassi «autoveicoli» e «ciclomotori e motocicli». Limitatamente ai danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate le compensazioni sono differenziate per «macroclasse» e «macroarea». 2. Con riferimento alla convenzione «CARD-CTT», le compensazioni dei rapporti economici per i danni alla persona del terzo trasportato e alle cose di sua proprieta' sono effettuate attraverso rimborsi basati sul valore dell'importo risarcito che puo' essere gravato da una franchigia, assoluta e/o percentuale. Le compensazioni sono determinate distintamente per le macroclassi «autoveicoli» e «ciclomotori e motocicli». 3. Le imprese che nell'esercizio hanno contabilizzato, distintamente per le due macroclassi «autoveicoli» e «ciclomotori e motocicli», premi lordi superiori alle soglie individuate con il provvedimento di cui all'art. 6 integrano le compensazioni di cui ai commi 1 e 2 con gli incentivi determinati secondo le modalita' descritte nell'allegato 1 (nota metodologica). 4. Con riferimento a ciascuna generazione, i valori degli incentivi sono calcolati, secondo le rilevazioni contabili della Stanza di compensazione, per le seguenti componenti: a) antifrode liquidativa; b) costo; c) dinamica del costo; d) velocita' di liquidazione. 5. La Stanza di compensazione, alla chiusura dell'esercizio, determina i valori degli incentivi tenuto conto della calibrazione stabilita dall'IVASS ai sensi dell'art. 6 del presente provvedimento. 6. Per la determinazione degli incentivi sono considerati i flussi informativi verso la stanza di compensazione riferiti all'esercizio di competenza trasmessi dalle imprese entro il 31 marzo dell'esercizio successivo. |
| Art. 6 Parametri di calibrazione
1. Ai fini del calcolo di cui all'art. 5, comma 3, l'IVASS fissa per la generazione di riferimento: a) le soglie minime dei premi raccolti; b) il percentile minimo e il percentile massimo che individuano gli importi da considerare per il calcolo del costo medio; c) i coefficienti angolari delle rette per le componenti di cui all'art. 5, comma 4. 2. L'IVASS, prima dell'inizio di ciascun esercizio, rende noti, con Provvedimento, i valori di cui al comma 1. |
| Art. 7 Criteri per la determinazione dei sinistri CARD con score medio-alto
1. Il conteggio dei sinistri CARD gestiti con score medio-alto e' effettuato dall'IVASS sul database di AIA riferito alla chiusura dell'esercizio, considerando i sinistri relativi alle ultime tre generazioni - inclusa quella di riferimento. 2. Il conteggio di cui al comma 1 e' effettuato con riferimento alle comunicazioni di sinistro censite in AIA che presentano almeno un veicolo danneggiato, relativo alla macroclasse autoveicoli, gestito nell'ambito del risarcimento diretto. |
| Art. 8
Tenuta dei registri assicurativi e del modulo di sviluppo sinistri per le imprese con sede legale in altri Stati membri o aderenti allo Spazio economico europeo
1. Le imprese con sede legale in altri Stati membri che aderiscono alla procedura di risarcimento diretto sono tenute alla compilazione per i sinistri CARD: a) dei registri dei sinistri, di cui agli articoli da 22 a 26 del regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008, secondo le modalita' previste dal regolamento stesso; b) del modulo 29A.2 - sinistri CARD e del relativo allegato 1, di cui al regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, secondo le modalita' previste dal regolamento stesso. 2. Le imprese assicurano il raccordo tra le totalizzazioni dei registri assicurativi di cui al comma 1, lettera a) e gli importi indicati nel modulo di cui al comma 1, lettera b), secondo le istruzioni dettate nell'allegato 1, lettera C, del regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008. Le imprese conservano evidenza degli elementi che determinano gli eventuali disallineamenti. 3. Le imprese operanti in regime di stabilimento conservano i registri assicurativi e il modulo di sviluppo sinistri di cui al comma 1 presso la propria sede in Italia. 4. Le imprese operanti in regime di libera prestazione di servizi conservano i registri assicurativi e il modulo di sviluppo sinistri di cui al comma 1 presso la sede del rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all'art. 25 del Codice. |
| Art. 9 Informazioni sui sinistri CARD
1. Le imprese trasmettono all'IVASS entro il 30 aprile di ogni anno le informazioni riferite al precedente esercizio, secondo lo schema e le istruzioni descritti nel «Manuale Rilevazione Card» disponibile nel sito web dell'Istituto (www.ivass.it). 2. Le imprese, ad eccezione di quelle poste in liquidazione coatta amministrativa, che hanno cessato di aderire alla procedura CARD, trasmettono per ulteriori due esercizi i dati di cui al comma 1. 3. Le imprese forniscono i dati di cui al comma 1 includendo i sinistri acquisiti a seguito di operazioni straordinarie di fusione o trasferimento totale o parziale di portafoglio, che abbiano effetto entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di competenza. 4. Nei medesimi termini e con le medesime finalita' di cui al comma 1, le imprese redigono una relazione che descrive il processo di trasmissione alla stanza di compensazione e reca l'analisi di riconciliazione tra la modulistica di vigilanza e le trasmissioni alla stanza di compensazione. Nel documento sono, inoltre, fornite adeguate motivazioni in merito a ogni disallineamento rispetto alla modulistica di vigilanza o, per le imprese con sede legale in altri Stati membri o aderenti allo Spazio economico europeo, al modulo di cui all'art. 8, comma 1, lettera b). 5. Per le imprese di assicurazione autorizzate in Italia, la relazione di cui al comma 4 e' sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile della funzione attuariale ai sensi dell'art. 34, comma 1, del Codice. 6. Le imprese con sede legale in altri Stati membri o aderenti allo Spazio economico europeo, che aderiscono alla procedura di risarcimento diretto, comunicano all'IVASS il nominativo del responsabile dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 4 mediante la rilevazione di cui al comma 1. 7. Le imprese conservano presso la propria sede in Italia la relazione di cui al comma 4, comprensiva degli elaborati tecnici utilizzati per la redazione della stessa. Le imprese operanti in regime di libera prestazione di servizi conservano la relazione presso la sede del rappresentante per la gestione dei sinistri. |
| Art. 10 Trasmissione degli incentivi alle imprese
1. La stanza di compensazione trasmette alle imprese, nel mese di ottobre, il prospetto riepilogativo del calcolo degli incentivi. |
| Art. 11 Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2, sono abrogati: a) il provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014; b) il provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016. 2. In sede di prima applicazione, con riferimento alla componente «costo» di cui all'art. 5, comma 4, lettera b, il calcolo degli incentivi relativi ai danni alla persona prosegue fino alla generazione 2019 secondo le disposizioni di cui al provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, come modificato dal provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016. 3. E' confermata la modifica apportata dall'art. 8 del provvedimento IVASS n. 18/2014 alle istruzioni tecniche relative all'allegato 1 al Modulo 17 del ramo responsabilita' civile autoveicoli terrestri (ramo 10), di cui all'allegato 4 al regolamento ISVAP n. 22/2008, articolata come di seguito: a) con riferimento alla voce 87, di seguito alla frase «La voce accoglie altresi' i rimborsi spese costituiti dalle penalita' che all'esito della procedura arbitrale prevista dalla CARD sono attribuite all'impresa» e' aggiunto «e gli incentivi contabilizzati, alla chiusura dell'esercizio, per la regolazione delle compensazioni CARD-CID.»; b) con riferimento alla voce 88, di seguito alla frase «le altre penalita' previste dalla CARD» e' aggiunto «e le penalizzazioni contabilizzate, alla chiusura dell'esercizio, per la regolazione delle compensazioni CARD-CID.». |
| Art. 12 Pubblicazione
1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'Istituto. |
| Art. 13 Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2019.
Roma, 14 novembre 2018
p. il Direttorio integrato Il Governatore della Banca d'Italia Visco |
|
|
|