Gazzetta n. 274 del 24 novembre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 14 novembre 2018
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione da parte degli ufficiali levatori degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento con modalita' esclusivamente telematica.



IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito in legge 15 novembre 1995, n. 480, che istituisce il registro informatico dei protesti al fine di accrescere il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali e assicurare completezza, organicita' e tempestivita' dell'informazione sul territorio nazionale;
Visto il regolamento di attuazione di detto art. 3-bis, approvato con decreto 9 agosto 2000, n. 316, dell'allora Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro della giustizia ed in particolare gli articoli 5, 6 che attribuiscono al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il compito di approvate il modello degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento e dispongono circa la trasmissione degli stessi con modalita' informatiche e telematiche;
Visto inoltre l'art. 14 «Disposizioni transitorie» del suddetto decreto, che disciplina la fase transitoria della trasmissione dell'elenco dei protesti fino all'utilizzo delle firme digitali ed attribuisce altresi' al Ministro dell'industria il compito di emanare le direttive necessarie per l'uniforme applicazione del regolamento in parola;
Vista la circolare 21 dicembre 2000, n. 3504/C, a firma del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2001, con la quale vengono forniti chiarimenti interpretativi riguardo l'applicazione del provvedimento, che chiarisce le ragioni per le quali, stante l'allora vigente normativa, il regolamento non ha contemplato la totale eliminazione delle copie cartacee, prevista a regime in attuazione dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 381/1995;
Vista la suddetta circolare n. 3504/C che richiama la previsione del citato regolamento circa l'utilizzo della firma digitale quale strumento idoneo a garantire la sicurezza dei contenuti e la paternita' degli elenchi dei protesti trasmessi informaticamente e telematicamente e ne auspica l'attuazione nel piu' breve termine possibile, rappresentando la stessa una semplificazione delle procedure di trasmissione e pubblicazione degli elenchi sul registro informatico;
Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (c.d. legge assegni), modificato dal decreto-legge n. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede la presentazione al pagamento dell'assegno e relativo protesto o constatazione equivalente anche in forma elettronica a partire dalla data di cui all'art. 8, comma 7, lettera f) del medesimo decreto-legge;
Vista la convenzione stipulata tra Banca d'Italia ed Unioncamere (n. di protocollo 0007166) con decorrenza dal 29 gennaio 2018 relativa al servizio di trasmissione degli elenchi delle dichiarazioni sostitutive del protesto;
Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 77, recante «Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari» ed in particolare l'art. 5 che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attivita' produttive) la facolta' di emanare norme per l'uniforme pubblicazione degli elenchi ufficiali dei protesti;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale» ed in particolare gli articoli 6, 6-bis, 20, 22 e 24;
Visto il decreto 30 marzo 2005 con il quale sono state approvate da ultimo le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento per la trasmissione in via telematica o su supporto informatico alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura da parte dei pubblici ufficiali abilitati;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», aggiornato per l'attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Ritenuto che il periodo transitorio previsto dall'art. 14 del suddetto regolamento n. 316/2000 debba ritenersi concluso e pertanto si rende necessario procedere all'approvazione delle modifiche alle specifiche tecniche per la trasmissione degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento in modalita' telematica;
Considerata la necessita' di modificare le specifiche tecniche utilizzando il formato standard XML;
Considerata inoltre la necessita' di adeguare le ridette specifiche per essere utilizzate tramite lo standard web services;
Sentito il Consiglio nazionale del notariato, il Ministero della giustizia e l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali in rappresentanza delle categorie di levatori;
Sentita infine la Banca d'Italia in riferimento alla levata dei protesti per gli assegni dematerializzati;
Sentito il parere favorevole dell'Unione nazionale delle camere di commercio;

Decreta:

Art. 1
Specifiche tecniche e modalita' di sottoscrizione
per la trasmissione degli elenchi

1. Sono approvate le specifiche tecniche di cui all'allegato A al presente decreto, per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione degli elenchi di protesti e dei rifiuti di pagamento, per la trasmissione per via telematica alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura da parte degli ufficiali levatori.
2. Al fine di dare completa attuazione alle disposizioni di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito in legge 15 novembre 1995, n. 480, gli ufficiali levatori sono tenuti a trasmettere per via telematica in via esclusiva l'elenco dei protesti di cui all'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come modificata da ultimo dalla legge 18 agosto 2000, n. 235, ai competenti uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003.
3. La certezza dell'identita' del levatore e' assicurata tramite l'apposizione della firma digitale di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 82/2005, «Codice dell'amministrazione digitale».
 
Allegato A
Specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione degli elenchi dei protesti e dei
rifiuti di pagamento
versione 2.0.1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Modalita' tecnica di presentazione telematica

1. Sono resi disponibili i seguenti sistemi di presentazione telematica per la pratica protesti:
a. tramite web-browser, con un sito a disposizione dell'utente che effettua l'operazione di trasmissione;
b. tramite lo standard web services, a disposizione delle applicazioni informatiche che automatizzano l'operazione d'invio della pratica protesti, secondo standard WSDL come meglio descritto nella «Specifica di interfaccia applicativa».
2. I servizi di trasmissione telematica sono messi a disposizione esclusivamente tramite connessione sicura, offerta dal protocollo HTTPS o altri standard riconosciuti e di provato utilizzo.
3. Nel caso di trasmissione telematica tramite web browser, l'utente accede al sito per la pratica protesti tramite le diffuse modalita' standard di autenticazione, con successivi adeguamenti alle altre forme previste dall'Agenzia per l'Italia digitale.
4. Nel caso di web services, la connessione avviene mediante scambio di certificato digitale tra le applicazioni, sulla base dello standard HTTPS o analoghi. Le credenziali della persona mittente sono incluse nella richiesta del servizio.
5. Con circolare del Ministero dello sviluppo economico e' diramata la «Specifica di interfaccia applicativa» contenente le modalita' di presentazione degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento secondo lo standard WSDL di cui al comma 1 lettera b. Le camere di commercio rendono disponibile sul sito web relativo ai protesti la «Specifica di interfaccia applicativa».
 
Art. 3
Controlli relativi alla trasmissione
della pratica protesti

1. Al momento della richiesta di trasmissione della pratica protesti, il servizio del sistema informatico del registro informatico dei protesti provvede ad effettuare controlli automatici sulla pratica sottoposta alla spedizione.
2. Nel caso non sia verificata anche una sola delle condizioni previste nell'allegato A di cui all'art. 1, comma 1, la pratica non viene trasmessa ed il sistema ne da' immediato avviso all'utente.
 
Art. 4
Istruttoria della pratica da iscrivere
nel registro protesti

1. Nel modello di pratica protesti e' indicata la casella PEC corrispondente all'indirizzo elettronico certificato da utilizzare ai fini dell'invio di qualsiasi comunicazione o provvedimento relativo al procedimento.
2. L'ufficio competente, al momento della ricezione della pratica, ne verifica la correttezza formale.
3. Nel caso la pratica protesti necessiti di correzioni, l'ufficio richiede la modifica tramite la casella PEC dichiarata al comma 1 dal mittente che dovra' provvedere al rinvio di una nuova pratica corretta.
4. Verificata la correttezza della pratica, l'ufficio iscrive le informazioni nel registro.
5. Nel caso di anomalie nella pratica, non sanate con la richiesta di correzione, la pratica sara' respinta con notifica tramite PEC alla casella del comma 1.
 
Art. 5
Integrazione anagrafica dei soggetti protestati
con dati di Agenzia delle entrate

1. La camera di commercio puo' completare i dati anagrafici della persona fisica protestata in una cambiale, laddove non sussistano situazioni di ambiguita', a partire dai dati dichiarati nel protesto.
 
Art. 6
Procedure di emergenza

1. Nel caso di mancato funzionamento degli strumenti ovvero dei dispositivi informatici dell'Ufficio del registro informatico dei protesti, necessari alla ricezione della pratica, per un periodo superiore alle tre ore consecutive, avuto riguardo all'orario ed ai giorni di apertura al pubblico della camera di commercio, il richiedente e' autorizzato ad presentare la pratica su supporto informatico all'ufficio competente per territorio.
 
Art. 7
Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto sostituisce il decreto direttoriale 30 marzo 2005, recante approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione degli elenchi di protesti e dei rifiuti di pagamento, per la trasmissione per via telematica alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura da parte dei pubblici ufficiali abilitati.
2. Per consentire l'adeguamento dei software applicativi, le disposizioni del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° dicembre 2018. A partire dalla data del 1° giugno 2019 gli uffici sono tenuti a non accettare piu' elenchi trasmessi con modalita' differente da quella prevista dall'art. 1 del presente decreto. Dalla medesima data non potranno piu' essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali.
3. Fino alla data di cui al primo periodo del comma 2, l'invio telematico degli elenchi dei protesti avviene mediante i programmi informatici creati nel rispetto delle specifiche tecniche approvate con decreto direttoriale del Ministero delle attivita' produttive del 30 marzo 2005.
4. Le modifiche alle specifiche tecniche approvate con il presente decreto sono adottate con decreto direttoriale.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' immediatamente disponibile sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 14 novembre 2018

Il Ministro: Di Maio
 
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