IL COMMISSARIO STRAORDINARIO per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 (D.P.C.M. 4 ottobre 2018)
Visto il decreto-legge 28 settembre 2008, n. 109 recante «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 28 settembre 2018, n. 226; Visto l'art. 1, comma 1 del citato decreto-legge n. 109/2018 che prevede la nomina di un Commissario straordinario al fine di garantire, in via d'urgenza, le attivita' per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonche' per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura ed il ripristino del connesso sistema viario; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2018 con il quale, in applicazione dell'art. 1, comma 1, del predetto decreto-legge, il sindaco di Genova, dott. Marco Bucci, e' stato nominato quale Commissario straordinario; Visto l'art. 1, comma 5 del decreto-legge n. 109/2018 il quale dispone che, in relazione alle predette attivita', il Commissario straordinario operi in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto l'art. 1, comma 7 del medesimo decreto-legge il quale prevede che il Commissario straordinario affidi, ai sensi dell'art. 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attivita' concernenti il ripristino del sistema viario, nonche' quelle propedeutiche e connesse, ad uno o piu' operatori economici, ad esclusione di quelli specificatamente menzionati nella disposizione di legge in esame; Visto l'art. 32 della direttiva 2004/24/UE, rubricato «Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione», il quale dispone che le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando in presenza di casi tassativamente identificati, fra cui sono contemplate - al comma 2, lettera c - le ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice che non consentono di rispettare i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione; Richiamato integralmente il decreto di questo Commissario straordinario n. 5 del 2018; Ritenuta l'opportunita' di individuare il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla fase di consultazione di mercato entro le ore 12,00 del 26 novembre 2018, specificando le seguenti indicazioni cui le imprese interessate si dovranno attenere: gli operatori economici potranno manifestare il proprio interesse per la partecipazione alla procedura, presentando un preliminare progetto di fattibilita' degli interventi in oggetto, specificando, altresi', tempi di realizzazione, dimensione economica dell'operazione, tipologia ed entita' delle interferenze; le soluzioni progettuali proposte potranno, altresi', essere limitate alla sola attivita' di demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica dei detriti, ovvero ricomprendere, a discrezione dell'operatore economico interessato, anche le attivita' di progettazione, affidamento, ricostruzione dell'infrastruttura, nonche' il ripristino del connesso sistema viario, ovvero a tutte le attivita' di cui sopra; questo Commissario straordinario, all'esito dell'esame della proposta presentata, si riserva la piu' ampia facolta' di avviare una fase di negoziazione per addivenire alla condivisione completa dell'intervento, all'aggiudicazione dell'appalto, rinviando al seguito la comunicazione di tutti gli aspetti connessi alla disciplina contrattuale ed alle relative garanzie; sara' onere di questo Commissario straordinario rendere disponibili le aree per l'esecuzione dell'intervento di demolizione e ricostruzione dell'infrastruttura; le imprese interessate dovranno, altresi', dichiarare la sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80, decreto legislativo n. 50/2016 e di essere in possesso delle attestazioni SOA necessarie all'esecuzione degli interventi proposti; la partecipazione alla fase di consultazione di mercato non e' riconducibile ad alcuna procedura comparativa e non e' impegnativa, sotto alcuno profilo, per questo Commissario straordinario che si riserva l'avvio della successiva fase di negoziazione con uno o piu' soggetti che, a suo insindacabile giudizio, avranno formulato proposte adeguate; l'operatore economico interessato, ai fini dell'esecuzione dell'intervento, potra' costituire un raggruppamento temporaneo di imprese, indicando anche soggetti diversi nel ruolo di capofila, purche' tutte in possesso dei requisiti di ordine generale e delle necessarie attestazioni SOA; l'operatore economico interessato potra', altresi', comunicare di volersi avvalere del ricorso al subappalto per taluni interventi a favore di soggetti qualificati. In tal caso, all'esito della successiva fase di negoziazione, il contratto dovra' prevedere i limiti del ricorso all'istituto del subappalto; tutti gli oneri derivanti dalla partecipazione alla presente fase restano ad esclusivo carico dell'operatore economico interessato; l'arch. Roberto Tedeschi e' il responsabile del procedimento;
Decreta richiamato integralmente quanto in premessa: 1) gli operatori economici interessati alla fase di consultazione, anche in relazione al punto 5) del proprio decreto n. 5/2018, potranno formulare le proprie proposte, in conformita' alle specifiche tecniche approvate con il suddetto decreto, inviandole entro le ore 12,00 del giorno 26 novembre 2018 alla sede legale della struttura commissariale, in Genova, Via di Francia, n. 3, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: commissario.ricostruzione.genova@postecert.it 2) a tal fine le imprese interessate dovranno attenersi alle seguenti indicazioni: potranno manifestare il proprio interesse per la partecipazione alla procedura, presentando un preliminare progetto di fattibilita' degli interventi in oggetto, specificando, altresi', tempi di realizzazione, dimensione economica dell'operazione, tipologia ed entita' delle interferenze; le soluzioni progettuali proposte potranno, altresi', essere limitate alla sola attivita' di demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica dei detriti, ovvero ricomprendere, a discrezione dell'operatore economico interessato, anche le attivita' di progettazione, affidamento, ricostruzione dell'infrastruttura, nonche' il ripristino del connesso sistema viario, ovvero a tutte le attivita' di cui sopra; questo Commissario straordinario, all'esito dell'esame della proposta presentata, si riserva la piu' ampia facolta' di avviare una fase di negoziazione per addivenire alla condivisione completa dell'intervento, all'aggiudicazione dell'appalto, rinviando al seguito la comunicazione di tutti gli aspetti connessi alla disciplina contrattuale ed alle relative garanzie; sara' onere di questo Commissario straordinario rendere disponibili le aree per l'esecuzione dell'intervento di demolizione e ricostruzione dell'infrastruttura; le imprese interessate dovranno, altresi', dichiarare la sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80, decreto legislativo n. 50/2016 e di essere in possesso delle attestazioni SOA necessarie all'esecuzione degli interventi proposti; la partecipazione alla fase di consultazione di mercato non e' riconducibile ad alcuna procedura comparativa e non e' impegnativa, sotto alcuno profilo, per questo Commissario straordinario che si riserva l'avvio della successiva fase di negoziazione con uno o piu' soggetti che, a suo insindacabile giudizio, avranno formulato proposte adeguate; l'operatore economico interessato, ai fini dell'esecuzione dell'intervento, potra' costituire un raggruppamento temporaneo di imprese, indicando anche soggetti diversi nel ruolo di capofila, purche' tutte in possesso dei requisiti di ordine generale e delle necessarie attestazioni SOA; l'operatore economico interessato potra', altresi', comunicare di volersi avvalere del ricorso al subappalto per taluni interventi a favore di soggetti qualificati. In tal caso, all'esito della successiva fase di negoziazione, il contratto dovra' prevedere i limiti del ricorso all'istituto del subappalto; tutti gli oneri derivanti dalla partecipazione alla presente fase restano ad esclusivo carico dell'operatore economico interessato; l'arch. Roberto Tedeschi e' il responsabile del procedimento; 3) di disporre che il presente decreto sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sulla GUCE, oltre che sul sito della struttura Commissariale e sul sito dell'Autorita' nazionale anticorruzione.
Roma, 16 novembre 2018
Il Commissario straordinario: Bucci |