Gazzetta n. 272 del 22 novembre 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10 (D.P.C.M. 4 OTTOBRE 2018)
DECRETO 13 novembre 2018
Modalita' di affidamento dei lavori delle forniture e dei servizi relativi alla demolizione del ponte Morandi ed alla ricostruzione del nuovo ponte sul Polcevera. (Decreto n. 3).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
per la ricostruzione del viadotto Polcevera
dell'autostrada A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

Visto il decreto-legge 28 settembre 2008, n. 109, recante «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 28 settembre 2018, n. 226;
Visto l'art. 1, comma 1 del citato decreto-legge n. 109/2018 che prevede la nomina di un Commissario straordinario al fine di garantire, in via d'urgenza, le attivita' per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonche' per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura ed il ripristino del connesso sistema viario;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2018 con il quale, in applicazione dell'art. 1, comma 1, del predetto decreto-legge, il sindaco di Genova, dott. Marco Bucci, e' stato nominato quale Commissario straordinario;
Visto l'art. 1, comma 5 del decreto-legge n. 109/2018 il quale dispone che, in relazione alle predette attivita', il Commissario straordinario operi in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto l'art. 1, comma 7 del medesimo decreto-legge il quale prevede che il Commissario straordinario affidi, ai sensi dell'art. 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attivita' concernenti il ripristino del sistema viario, nonche' quelle propedeutiche e connesse, ad uno o piu' operatori economici, ad esclusione di quelli specificatamente menzionati nella disposizione di legge in esame;
Visto l'art. 32 della direttiva 2004/24/UE, rubricato «Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione», il quale dispone che le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando in presenza di casi tassativamente identificati, fra cui sono contemplate - al comma 2, lettera c) - le ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice che non consentono di rispettare i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione;
Atteso che il crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto in data 14 agosto 2018 ha determinato la morte di 43 persone e che si e' trattato di un evento del tutto straordinario, totalmente imprevisto e di eccezionale gravita';
Atteso che le conseguenze del crollo hanno determinato una situazione di gravissima criticita', imponendo l'evacuazione e la ricollocazione di 281 nuclei familiari dalle proprie abitazioni poste nella zona sottostante il ponte, nonche' determinando il collasso del sistema trasportistico della citta' di Genova;
Atteso che il crollo ha altresi' comportato l'interruzione delle attivita' economiche e produttive che avevano sede nelle zone colpite dall'evento e minaccia concretamente di estendersi alle zone contigue in conseguenza dell'aumento insostenibile del traffico cittadino in tutte le zone circostanti;
Atteso che la vicinanza dell'area interessata dal crollo al porto di Genova, di primaria importanza per dimensioni e mole di traffici nel panorama nazionale, ha altresi' comportato immediate gravi ripercussioni su tutta la funzionalita' e la logistica dell'area portuale, con negative conseguenze sul volume dei traffici commerciali del porto e con correlate gravi ripercussioni in tutte le attivita' economiche dell'intero territorio della Regione Liguria;
Atteso che tale situazione sta anche comportando gravissimi disagi a tutto il traffico pubblico e privato e di conseguenza a tutta la popolazione per i maggiori tempi necessari per compiere le normali attivita' della vita, e in particolare i tragitti casa lavoro e casa scuola, comprimendo lo spazio in precedenza dedicato dalle persone al riposo, nonche' al tempo libero ed alle normali attivita' di relazione sociale ed economica;
Atteso che, in ragione di quanto verificatosi, tutte le attivita' economiche e commerciali della citta', anche posizionate in aree non adiacenti al ponte, hanno lamentato danni diretti ed indiretti quantificati, in base ai dati raccolti e di recente anticipati dalla Camera di commercio industria ed artigianato di Genova, per oltre 400.000.000,00 euro;
Attesa, pertanto, la necessita' di avviare immediatamente le procedure finalizzate al superamento dello stato di emergenza, pur in pendenza del termine per la conversione in legge del decreto-legge n. 109/2018 e con riserva di adottare in seguito gli eventuali occorrenti provvedimenti di adeguamento a sopravvenute disposizioni di legge;
Sentita l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova che esercita il patrocinio dell'organo commissariale ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto-legge n. 109/2018;

Decreta
richiamato integralmente quanto in premessa:
1) di stabilire che le attivita' per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonche' per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario - compresa la direzione dei lavori, le procedure per la sicurezza dei lavori ed il collaudo ed ogni attivita' propedeutica e connessa relativa anche a servizi e forniture - vengano aggiudicate, ai sensi dell'art. 32 della direttiva 2014/24/UE, mediante una o piu' procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi o avvisi;
2) di stabilire che la stipulazione dei contratti avverra' nel rispetto delle norme previste dalla legge di conversione del decreto-legge n. 109/2018, nonche' delle ulteriori indicazioni in tema di anticorruzione ed antimafia, che l'Autorita' nazionale anticorruzione intendera' fornire nell'ambito dello stipulando protocollo di collaborazione;
3) di disporre che il presente decreto sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' nella GUCE, oltre che sul costituendo sito della struttura commissariale e sul sito dell'Anac.

Roma, 13 novembre 2018

Il Commissario straordinario: Bucci
 
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