Gazzetta n. 271 del 21 novembre 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 29 ottobre 2018 |
Revoca dell'autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Urbino dell'Istituto «Centro studi di terapia familiare e relazionale». |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per la formazione superiore e per la ricerca
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Visto il decreto in data 29 settembre 1994, con il quale il «Centro studi di terapia familiare e relazionale» e' stato abilitato ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Roma e nelle sedi periferiche di Prato, Torino, Catania e Bari, corsi di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56; Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale ai sensi del suindicato regolamento e' stato approvato l'avvenuto adeguamento alle disposizioni del titolo II dello stesso provvedimento dell'ordinamento adottato dal «Centro studi di terapia familiare e relazionale» di Roma, Prato, Torino, Catania e Bari; Visto il decreto in data 16 ottobre 2001 di autorizzazione all'attivazione delle sedi periferiche di Pescara e di Urbino; Visto il decreto in data 21 ottobre 2004 di autorizzazione al trasferimento delle sedi di Roma e Prato; Visto il decreto in data 15 gennaio 2007 di autorizzazione al trasferimento della sede di Roma; Visto il decreto in data 10 marzo 2008 di autorizzazione al trasferimento della sede di Torino; Visto il decreto in data 26 giugno 2009 di autorizzazione al trasferimento della sede di Bari; Visto il decreto in data 8 luglio 2014 di autorizzazione al trasferimento della sede di Roma; Visto il decreto in data 16 marzo 2016 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Tremestieri Etneo (CT) a Catania; Visto il decreto in data 23 marzo 2017 di autorizzazione al trasferimento della sede di Roma ed alla diminuzione del numero degli allievi da venti a otto; Vista la nota del 17 settembre 2018, ricevuta con prot. 26767 del 26 settembre 2018, con cui il predetto Istituto ha presentato istanza di revoca della sede periferica di Urbino, in quanto la suddetta sede ha concluso tutti i corsi di formazione al 31 dicembre 2017;
Decreta:
Art. 1
E' revocata l'autorizzazione, disposta con il decreto in data 16 ottobre 2001 per l'attivazione della sede periferica di Urbino, dell'Istituto «Centro studi di terapia familiare e relazionale». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 ottobre 2018
Il Capo del Dipartimento: Valditara |
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